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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Ciabattari
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parenti
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1
NONCHÉ
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
CP_5
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
CP_6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6379/2022 che:
1) ha dichiarato inefficaci ex art. 44 l. fall. le operazioni bancarie compiute a decorrere dal 20 ottobre 2014 sul conto corrente n. 70274901 intestato alla Parte_2
2
[...] (dichiara fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2014, iscritta nel registro delle imprese il 20 ottobre 2014);
2) ha condannato la a restituire alla Controparte_1 [...] la somma di 28.907,07 € (corrispondente all'importo dei bonifici Controparte_2 in uscita eseguiti dalla banca a decorrere dal 20 ottobre 2014 sul conto corrente intestato alla
; Controparte_2
3) ha condannato la la Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
e a restituire alla l'importo dei bonifici
[...] CP_6 Controparte_1 eseguiti dalla banca in loro favore utilizzando la provvista del conto corrente intestato alla società fallita.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la condotta di (che ha ricevuto dalla banca un bonifico di 5.848,47 €) non Parte_1 può essere in alcun modo censurata, in quanto egli si è limitato a ricevere in buona fede il bonifico eseguito dalla banca su ordine della correntista, a titolo di pagamento per compensi professionali;
2) la banca deve ritenersi unica responsabile del pagamento eseguito in favore di Pt_1
e ne deve rispondere in via esclusiva per violazione degli obblighi di buona fede cui
[...] deve essere improntata la condotta del banchiere.
L'appellante ha concluso chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità della
[...] per aver effettuato il bonifico in favore di utilizzando una Controparte_1 Parte_1 provvista di cui non poteva disporre e - per l'effetto – il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla banca nei propri confronti.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato.
Le altre parti non si sono costituite in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il Tribunale di Roma ha condannato a restituire alla Parte_1 Controparte_1 la somma di 5.848,47 € (oltre accessori) corrispondente all'importo del bonifico
[...] eseguito il 23 ottobre 2014 dalla banca in favore di utilizzando la provvista Parte_1 esistente sul conto corrente n. 70274901 intestato alla (dichiarata fallita Controparte_2 dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 ottobre 2014).
La decisione del tribunale si fonda sulla seguente motivazione, che la Corte ritiene di condividere:
1) “stante lo scioglimento del contratto di conto corrente, verificatosi a decorrere dal
20.10.2014, e la conseguente inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.Fall. delle operazioni compiute sul conto corrente intestato a il deve Controparte_2 Controparte_1 essere condannato alla restituzione, nei confronti di Parte attrice, della somma di €
28.907,07, oltre interessi legali”;
2) “il pagamento compiuto dalla banca successivamente alla dichiarazione di
3 fallimento, risultando privo della natura di atto solutorio, e come tale privo di titolo e causa, viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare”;
3) “poiché, dunque, la convenuta ha effettuato un pagamento non dovuto, ha CP_7 diritto di ripetere ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 2033 c.c. e i terzi chiamati in causa, beneficiari del pagamento, devono essere condannati alla restituzione delle somme rispettivamente percepite dal . Controparte_1
La ratio decidendi su cui si fonda l'accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla banca nei confronti di è costituita dal fatto che il bonifico bancario Parte_1 eseguito in suo favore costituisce una prestazione sine causa, perché eseguita da un soggetto che non poteva più operare per conto della correntista (a seguito dello Controparte_2 scioglimento del contratto di conto corrente ex art. 78 l. fall.) e perché effettuata con denaro proprio della banca (non potendo quest'ultima più eseguire pagamenti per conto della fallita utilizzando le somme depositate sul conto corrente n. 70274901).
L'appellante non contesta tale ratio decidendi ma si limita ad invocare la propria buona fede e la violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, al fine di vedere respinta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta nei propri confronti.
Si osserva al riguardo che nella disciplina dell'indebito oggettivo la buona fede dell'accipiens rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (art. 2033 c.c.), ma non incide sul diritto del solvens di ripetere il pagamento non dovuto, fondandosi tale diritto sul principio che vieta gli spostamenti di ricchezza patrimoniale che non abbiano un'autonoma giustificazione causale.
Quanto alla presunta violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca (che avrebbe eseguito il bonifico pur essendo tenuta a “conoscere lo status del proprio correntista”: così a pag. 12 dell'atto di appello) essa non è ravvisabile nel caso di specie, non solo perché tra la banca e non vi era alcun rapporto contrattuale dal quale Parte_1 potessero sorgere gli obblighi integrativi di protezione invocati dall'appellante, ma anche perché l'interesse patrimoniale dell'appellante (quello di ricevere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali rese in favore della non si Controparte_2 sarebbe comunque realizzato qualora la banca non avesse provveduto ad eseguire il bonifico bancario, dal momento che in questo caso la somma di 5.848,47 € non sarebbe mai entrata nella disponibilità dell'odierno appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
4 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 6379/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Ciabattari
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parenti
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1
NONCHÉ
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
CP_5
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
CP_6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6379/2022 che:
1) ha dichiarato inefficaci ex art. 44 l. fall. le operazioni bancarie compiute a decorrere dal 20 ottobre 2014 sul conto corrente n. 70274901 intestato alla Parte_2
2
[...] (dichiara fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2014, iscritta nel registro delle imprese il 20 ottobre 2014);
2) ha condannato la a restituire alla Controparte_1 [...] la somma di 28.907,07 € (corrispondente all'importo dei bonifici Controparte_2 in uscita eseguiti dalla banca a decorrere dal 20 ottobre 2014 sul conto corrente intestato alla
; Controparte_2
3) ha condannato la la Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
e a restituire alla l'importo dei bonifici
[...] CP_6 Controparte_1 eseguiti dalla banca in loro favore utilizzando la provvista del conto corrente intestato alla società fallita.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la condotta di (che ha ricevuto dalla banca un bonifico di 5.848,47 €) non Parte_1 può essere in alcun modo censurata, in quanto egli si è limitato a ricevere in buona fede il bonifico eseguito dalla banca su ordine della correntista, a titolo di pagamento per compensi professionali;
2) la banca deve ritenersi unica responsabile del pagamento eseguito in favore di Pt_1
e ne deve rispondere in via esclusiva per violazione degli obblighi di buona fede cui
[...] deve essere improntata la condotta del banchiere.
L'appellante ha concluso chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità della
[...] per aver effettuato il bonifico in favore di utilizzando una Controparte_1 Parte_1 provvista di cui non poteva disporre e - per l'effetto – il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla banca nei propri confronti.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato.
Le altre parti non si sono costituite in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il Tribunale di Roma ha condannato a restituire alla Parte_1 Controparte_1 la somma di 5.848,47 € (oltre accessori) corrispondente all'importo del bonifico
[...] eseguito il 23 ottobre 2014 dalla banca in favore di utilizzando la provvista Parte_1 esistente sul conto corrente n. 70274901 intestato alla (dichiarata fallita Controparte_2 dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 ottobre 2014).
La decisione del tribunale si fonda sulla seguente motivazione, che la Corte ritiene di condividere:
1) “stante lo scioglimento del contratto di conto corrente, verificatosi a decorrere dal
20.10.2014, e la conseguente inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.Fall. delle operazioni compiute sul conto corrente intestato a il deve Controparte_2 Controparte_1 essere condannato alla restituzione, nei confronti di Parte attrice, della somma di €
28.907,07, oltre interessi legali”;
2) “il pagamento compiuto dalla banca successivamente alla dichiarazione di
3 fallimento, risultando privo della natura di atto solutorio, e come tale privo di titolo e causa, viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare”;
3) “poiché, dunque, la convenuta ha effettuato un pagamento non dovuto, ha CP_7 diritto di ripetere ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 2033 c.c. e i terzi chiamati in causa, beneficiari del pagamento, devono essere condannati alla restituzione delle somme rispettivamente percepite dal . Controparte_1
La ratio decidendi su cui si fonda l'accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla banca nei confronti di è costituita dal fatto che il bonifico bancario Parte_1 eseguito in suo favore costituisce una prestazione sine causa, perché eseguita da un soggetto che non poteva più operare per conto della correntista (a seguito dello Controparte_2 scioglimento del contratto di conto corrente ex art. 78 l. fall.) e perché effettuata con denaro proprio della banca (non potendo quest'ultima più eseguire pagamenti per conto della fallita utilizzando le somme depositate sul conto corrente n. 70274901).
L'appellante non contesta tale ratio decidendi ma si limita ad invocare la propria buona fede e la violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, al fine di vedere respinta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta nei propri confronti.
Si osserva al riguardo che nella disciplina dell'indebito oggettivo la buona fede dell'accipiens rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (art. 2033 c.c.), ma non incide sul diritto del solvens di ripetere il pagamento non dovuto, fondandosi tale diritto sul principio che vieta gli spostamenti di ricchezza patrimoniale che non abbiano un'autonoma giustificazione causale.
Quanto alla presunta violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca (che avrebbe eseguito il bonifico pur essendo tenuta a “conoscere lo status del proprio correntista”: così a pag. 12 dell'atto di appello) essa non è ravvisabile nel caso di specie, non solo perché tra la banca e non vi era alcun rapporto contrattuale dal quale Parte_1 potessero sorgere gli obblighi integrativi di protezione invocati dall'appellante, ma anche perché l'interesse patrimoniale dell'appellante (quello di ricevere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali rese in favore della non si Controparte_2 sarebbe comunque realizzato qualora la banca non avesse provveduto ad eseguire il bonifico bancario, dal momento che in questo caso la somma di 5.848,47 € non sarebbe mai entrata nella disponibilità dell'odierno appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
4 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 6379/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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