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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Carlo Maddaloni Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1257/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN AR e TI AT, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Busto
Arsizio (VA), P.zza Garibaldi, 1, in forza di procura alle liti in atti;
appellante contro
(P. IVA: ), rappresentata e ONoparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, elettivamente domiciliata in , Corso CP_1
Italia, 52, in forza di procura alle liti in atti;
appellata
(P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Santo ONoparte_2 P.IVA_2
Spagnolo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, Corso Italia, 244,
pagina 1 di 12 in forza di procura alle liti in atti;
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano (dott.ssa TI
Boroni), n 9173/2024 accogliere le conclusioni avanzate in prime cure limitatamente alle seguenti richieste: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dei convenuti per tutti i fatti e motivi di cui in narrativa, condannarli, in via esclusiva, in solido o in garanzia, al risarcimento, nei confronti dell'attore, della somma di euro 16.424,00 per danno esistenziale, non patrimoniale, o la somma che verrà ritenuta in via equitativa.
Anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pretese dell'appellante, per i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata, condannando al pagamento delle spese di CP_1 giudizio inerenti il terzo chiamato pari a euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario, iva e CP_2 cpa;
in subordine disporre la compensazione delle spese di primo grado o, in estremo subordine, compensando le spese relative alla parte di primo grado.”. CP_2
Per TS CITTA' ONoparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare:
dichiarare l'appello inammissibile per le motivazioni esposte;
nel merito:
rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano n. 9173 pubblicata il 23.10.2024, anche in ordine alle spese di giudizio;
in via subordinata:
pagina 2 di 12 nella denegata ipotesi in cui le richieste svolte nei confronti dell'TS della dovessero trovare accoglimento, ONoparte_3 anche parziale, dichiarare che è ONoparte_4 tenuta a corrispondere nei termini di polizza direttamente all'attore, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.,
l'intero importo che dovesse essere ritenuto dal giudicante che l'TS debba versare a favore dell'attore a titolo di capitale, interessi, spese e successive occorrende, anche a titolo di risarcimento danni, per ogni motivo o titolo dovesse ritenersi sussistente in corso di causa, ovvero tendendo in ogni caso integralmente indenne e manlevata l' da ogni e qualsiasi CP_1 ONoparte_3
Cont domanda svolta nei propri confronti, rifondendo all' ogni somma che fosse tenuta a versare in relazione ai fatti di causa;
limitando comunque la misura del risarcimento al solo danno ascrivibile a fatto e colpa dell' . ONoparte_5
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo di
Iva e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione.
Con osservanza.”.
Per ONoparte_2
“PIACCIA
All'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare infondato il gravame;
- in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'appello, ritenere e dichiarare inoperante la garanzia assicurativa;
- in ogni caso, limitare la manleva della deducente nei limiti del contratto ed al netto della franchigia di € 15.000.
Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo
1. conveniva avanti il Tribunale di Milano Parte_1 ONoparte_5
esponendo che:
[...]
- in data 27.06.2012 aveva conseguito, al termine di un corso biennale presso scuola autorizzata dalla Regione OM (WS Educational Center di Busto Arsizio), il titolo abilitante pagina 3 di 12 all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di “massaggiatore” e/o “capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”, denominata anche “MCB” o “massoterapista”, ai sensi della normativa vigente;
- per l'esercizio delle suddette professioni aveva acquistato un immobile in Turbigo (MI), adibendolo a studio professionale, e in tale edificio svolgeva – previa prescrizione medica – attività di massoterapia, anche mediante l'impiego di semplici apparecchi elettromedicali, tra cui la tecarterapia;
- in data 29.09.2014 era stato sottoposto presso lo studio in Turbigo a un controllo ispettivo da ON parte del Dipartimento di Prevenzione Medica della competente Milano 1;
- già nel verbale redatto in occasione di tale ispezione era stato genericamente diffidato dall'eseguire attività ritenute “di pertinenza delle professioni sanitarie”, con l'avviso che sarebbe seguita formale diffida;
- successivamente, con atto prot. n. 75501/2014, gli era stata notificata detta diffida, dove veniva espressamente invitato a non esercitare “attività sanitaria”, con ciò di fatto inibendogli l'esercizio dell'attività professionale per la quale aveva ottenuto l'abilitazione;
- tale divieto, stante la genericità del suo contenuto, era stato interpretato dall'attore come riferito all'utilizzo del macchinario Human Tecar e alla fattura n. 43/2014, relativa a un “ciclo Cont massoterapico congiunto a e tecarterapia”, nella misura in cui l'TS riteneva invece riservato a medici e fisioterapisti l'utilizzo della tecarterapia;
- in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità, si era visto costretto a sospendere l'attività professionale;
- a seguito delle segnalazioni dell'TS, veniva avviato procedimento penale nei suoi confronti per esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica (art. 348 c.p.), in relazione ai trattamenti eseguiti con la tecarterapia. Tale procedimento si concludeva (sentenza n. 486/2018 del Tribunale di Busto Arsizio) con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, e la Parte_ sentenza ricostruiva la figura professionale dell' in termini diversi da quelli prospettati dall'TS nei propri atti ispettivi, ritenendo infondate le limitazioni ipotizzate circa l'uso delle apparecchiature.
2. L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a fronte dell'ingiustificata interruzione dell'attività, essendo a ON suo parere individuabili i presupposti per la responsabilità di stante la contrarietà della sua pagina 4 di 12 condotta rispetto ai canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione richiesti alla
Pubblica Amministrazione.
3. Si costituiva TS, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice amministrativo e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto. Chiedeva, inoltre, di chiamare in giudizio il terzo , per essere manlevata in caso di ONoparte_2 condanna.
4. Si costituiva altresì , aderendo all'eccezione di carenza di giurisdizione ONoparte_2
ON e alle ulteriori contestazioni nel merito avanzate da e precisando tuttavia che la garanzia ON prestata nei confronti di riguardava soltanto le perdite patrimoniali subite da quest'ultima.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9173 /2024 pubblicata in data 23.10.2024, così statuiva:
“
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ONoparte_5
;
[...]
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ONoparte_5
che liquida in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
condanna altresì la parte CP_1 attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata che si liquidano nella stessa misura di euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”. ON
6. Quanto all'asserita responsabilità di il Tribunale di Milano premetteva che, secondo la ricostruzione attorea, il comportamento imputato all'amministrazione trovava origine materiale nel provvedimento di diffida (non impugnato), con il quale era stato contestato al l'esercizio Parte_1 di un'attività qualificata come sanitaria e che avrebbe ingenerato nell'interessato un affidamento circa la correttezza dell'operato della P.A., determinandolo a conformarsi alla valutazione ricevuta e a cessare l'attività professionale. Sottolineava, però, il giudice che, in ambito di responsabilità extracontrattuale, l'addebito mosso alla P.A. doveva essere sorretto da un profilo di colpa, non integrato nel caso di specie. Dal verbale ispettivo era emerso, infatti, che il trattamento mediante tecarterapia era stato eseguito senza che l'attore avesse potuto esibire una prescrizione medica. Né, sul punto, poteva dirsi dirimente il richiamo della difesa dell'attore alla sentenza penale del
Tribunale di Busto Arsizio. Infatti, in tale sede, il Tribunale aveva ritenuto che l'attività esercitata dall'attore fosse meramente ausiliaria alla attività sanitaria e che, pertanto, l'esecuzione delle terapie attraverso lo strumento della Tecar fosse legittima solo se preceduta da prescrizione medica
(che, secondo il Tribunale, nel caso di specie non poteva considerarsi del tutto inesistente, pur non essendo stata documentata).
pagina 5 di 12 ON Pertanto, alla luce di tali rilievi, il comportamento di non poteva dirsi connotato da alcun profilo di colpa, dal momento che i presupposti della diffida non erano stati contestati dall'attore al momento della sua emissione e, mancando la documentazione sanitaria, sarebbe stato onere dello stesso fornire all'amministrazione la prova della prescrizione medica, non conoscibile altrimenti.
Infine, il Tribunale sottolineava come le voci di danno dedotte dall'attore non risultassero ON adeguatamente collegate al preteso comportamento negligente di Infatti, l'attore, pur avendo documentato i redditi percepiti negli anni 2013 e 2014, non aveva provato in alcun modo che l'attività professionale sarebbe proseguita con analoga continuità se la diffida non fosse intervenuta;
del resto, era significativo che, in epoca coincidente con l'accertamento, il aveva chiesto Parte_1
e ottenuto un impiego full time come agente di polizia locale, impego lavorativo autonomo e alternativo, non necessariamente riconducibile alla diffida.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello riproponendo le domande formulate Parte_1 in prime cure. ON
8. Si sono costituite e , insistendo per il rigetto del gravame. ONoparte_2
9. All'esito della prima udienza del 30.9.2025 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava l'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa.
Motivi della decisione
10. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la statuizione della sentenza di primo grado ON nella parte in cui il giudice ha escluso la sussistenza di una condotta colposa da parte di
L'appellante deduce che la ricostruzione del primo giudice per cui, da un lato, il provvedimento di diffida era stato motivato dalla mancata prova della sussistenza delle prescrizioni mediche da parte dell'appellante e, dall'altro, tale mancanza di prova documentale avrebbe impedito ad TS di avere contezza della regolarità dell'attività svolta dall'appellante (posto che l'esercizio della tecarterapia sarebbe stato legittimo solo in presenza di prescrizione medica), è erronea.
Ciò poiché la diffida non conteneva in realtà alcun riferimento alla presenza o all'assenza di prescrizioni mediche, né un simile onere era stato mai posto a suo carico, considerata, inoltre,
l'assenza di qualsivoglia obbligo normativo, in capo al professionista sanitario, di conservare la pagina 6 di 12 ON documentazione sanitaria. Al contrario, secondo l'appellante, da subito aveva considerato la professione di mcb come di “default” illegittima, indipendentemente dalla presenza o meno di una prescrizione medica.
11. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la parte della sentenza in cui il giudice avrebbe interpretato la mancata contestazione della diffida come un elemento idoneo ad escludere ON la colpa di Ribadisce infatti che, secondo la giurisprudenza amministrativa, le diffide non producono effetti immediatamente lesivi e non sono, dunque, impugnabili. La mancanza di una contestazione formale non potrebbe pertanto essere interpretata come un elemento idoneo ad escludere la colpa dell'Amministrazione, posto che la P.A., emettendo un atto non impugnabile ma dotato di forte efficacia condizionante, che avrebbe ingenerato un affidamento nella legittimità dell' operato, inducendolo a interrompere l'attività professionale.
12. Con il terzo motivo d'appello l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ON ritenuto che le voci richieste non fossero causalmente riconducibili al comportamento di
Al riguardo, contesta in primo luogo che il giudice avrebbe omesso di considerare che l'impiego nella polizia locale era stato da lui accettato solo nel dicembre 2014, quindi in epoca successiva ON rispetto alla diffida operata da e che, in ogni caso, tale circostanza non avrebbe avuto alcun rilievo rispetto alla sussistenza o meno dei danni non patrimoniali subiti. Tuttavia, la sentenza avrebbe completamente trascurato tale voce di danno e le conseguenze esistenziali e professionali derivanti dalla chiusura dello studio e dall'abbandono forzato dell'attività, pur in presenza di specifico titolo abilitante.
In tal senso, richiama le massime di esperienza e il senso comune secondo cui l'interruzione di un'attività professionale avviata e la conseguente necessità di abbandonare un progetto lavorativo consolidato determinano inevitabilmente una sofferenza soggettiva, un turbamento dell'equilibrio personale e una compromissione delle legittime aspettative professionali.
Pertanto, l'appellante sostiene che, nel valutare il danno non patrimoniale, il giudice avrebbe dovuto applicare tali criteri presuntivi e riconoscere le ricadute negative discendenti dalla diffida.
13. Con il quarto motivo, l'appellante contesta la parte della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto a suo carico le spese processuali della terza chiamata in garanzia, avendo il primo giudice qualificato tale chiamata come "non manifestamente arbitraria".
Al riguardo, sostiene che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione circa l'effettiva fondatezza della chiamata in garanzia, limitandosi invece a considerarne l'ammissibilità, laddove pagina 7 di 12 la compagnia assicurativa aveva eccepito l'inoperatività della garanzia rispetto ai danni richiesti dall'attore, soprattutto in relazione al danno esistenziale. In un simile quadro, invero, avrebbe avuto cittadinanza la compensazione delle spese.
14. Opinione della Corte quanto ai primi tre motivi. I primi tre motivi, strettamente congiunti, debbono essere esaminati unitariamente. Con specifico riguardo alla prima censura, la difesa di assume che l'errore del Tribunale risiederebbe nel non aver il giudice considerato la Parte_1 presunta, indimostrata presenza di prescrizioni mediche, laddove nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado il rilevava che TS aveva errato nel qualificare la professione in Parte_1 questione, evidenziando, in capo alla PA, la violazione degli obblighi di correttezza, buon andamento e imparzialità, per le gravi omissioni commesse nell'esecuzione della propria attività di accertamento, ispezione, diffida in relazione al caso in esame. La Corte, contrariamente alla prospettazione di parte appellata, reputa che nella censura spiegata da in appello non Parte_1 sia insita una mutatio libelli in ragione di una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e su fatti radicalmente differenti: è, infatti, di tutta evidenza che la differente prospettazione sollevata in appello attinge agli stessi fatti illustrati in prime cure e ON costituisce una sorta di specificazione della mancanza di correttezza addebitata ad nella valutazione della legittimità dell'attività svolta dall'odierno appellante;
in altri termini, la carenza di ON correttezza nell'operato dell' risiederebbe, secondo l'impugnante, nell'aver TS errato circa l'obbligatoria sussistenza, in loco, delle prescrizioni mediche funzionali all'esecuzione della ON tecarterapia. A tale riguardo e quindi passando al merito dell'addebito all' risulta dal sopralluogo del 29.9.2014 ( doc. n. 2 di parte attorea in primo grado) che nello studio del Parte_1 era stata rintracciata la paziente , che dichiarava di “essere in possesso di Persona_1 prescrizione medica del Dott. ”, precisamente di prescrizione di medico ortopedico. La Per_2 diffida del giorno successivo, 30.9.2014 ( doc. n. 3 di parte attorea), dava conto dell'assenza, in struttura, di personale medico in grado di supervisionare l'esecuzione della tecarterapia. Dalla sentenza penale n. 486/2018 del Tribunale di Busto Arsizio (doc. n. 7 del fascicolo attoreo in primo grado) è risultato accertato che le prestazioni comprese nel titolo abilitativo del Parte_1 alla luce della normativa primaria e regolamentare citata, potevano essere effettuate sulla base di prescrizioni mediche con relativa diagnosi e, a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dal giudice penale, era risultato che i pazienti recatisi presso tale struttura erano regolarmente in possesso di prescrizioni mediche corredate dalla relativa diagnosi, prescrizioni mediche che pagina 8 di 12 avevano esibito all'odierno appellante e che non erano state conservate per ragioni di privacy. In sostanza, ciò che rilevava era una supervisione a carattere medico, che non era rigidamente ancorata a parametri precisi e stringenti, tanto che in un contesto fattuale quale quello emerso in sede penale, il era stato assolto “perché il fatto non sussiste”. Le valutazioni a carattere Parte_1 penale non escludono, tuttavia, una diversa valutazione in ambito amministrativo, proprio alla luce della non rigorosa regolamentazione dell'attività in questione e certamente il sopralluogo effettuato ON e la successiva diffida non denotano alcun profilo di responsabilità dell' Quest'ultima, proprio in ossequio ai principi di correttezza, ha obblighi puntuali in materia di sanità pubblica e la mancata esibizione di prescrizioni mediche da parte di pazienti, come la signora - che là si Per_1 era recata più volte (tanto che il 29 settembre 2014 non era la prima volta) - ben poteva rendere non così chiaro il contesto nel quale detta attività era stata svolta;
ossia, non erano emersi quegli indizi di supervisione e controllo a carattere medico in presenza dei quali l'attività ben può essere effettuata anche da un massoterapista e non da personale medico o fisioterapista.
15. Quanto alla censura sollevata dall'impugnante secondo cui il giudice di prime cure aveva errato ON nell'aver considerato significativa la mancata impugnazione della diffida dell è del tutto evidente che la ratio decidendi è incentrata sull'assenza di profili di colpa nell'attività valutativa ON di e non certo sulla mancata impugnativa della diffida de qua.
16. Con specifico riguardo al terzo motivo, premesso che lo stesso è assorbito da quanto sopra esposto, si rileva come, concordemente a quanto già osservato dal giudice di prime cure, ON l'appellante non sia stato in grado di fornire alcuna prova del nesso causale tra la condotta di e i danni asseritamente subiti. Sussistono, invero, plurimi indizi sul fatto che l'appellante avesse già deciso autonomamente di cessare l'attività ben prima di interfacciarsi con TS. E', invero, sufficiente considerare che l'affermazione per cui l'impiego nella polizia locale era stato da lui accettato e contrattualizzato solo nel dicembre 2014, quindi in epoca successiva rispetto alla diffida ON da parte di non è corretta: ed, infatti, la domanda di mobilità del e la conseguente Parte_1
ON delibera di approvazione del Comune di Iesolo sono precedenti alla diffida di come risulta dal doc. n. 11 di parte attorea (contratto full time quale agente di polizia locale presso il Comune di
Jesolo, con divieto di svolgimento di attività professionale autonoma); ancora, risulta dal doc. n. 12 la vendita dell'mobile ove il svolgeva l'attività di massoterapista in data 25.11.2014 ( Parte_1 doc. n. 12) e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate ( doc. n. 13) emerge la cessazione dell'attività alla data del 31.10.2014. In ultima analisi, va rilevato che, pur a fronte della ricezione pagina 9 di 12 di una diffida, il buon senso comune imporrebbe di attivarsi al fine di ottenere un chiarimento con
TS mediante opportuna interlocuzione, al fine di poter proseguire l'attività professionale, nel rispetto dei requisiti di legge primaria e regolamentare. Infine, del tutto infondati sono i rilievi sulla mancata considerazione del danno morale, sulla base delle dirimenti considerazioni quanto all'an debeatur.
17. Opinione della Corte quanto al quarto motivo. La Corte richiama i consolidati arresti di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Posta tale premessa, è a sottolinearsi che solo l'evidente e dunque altamente probabile rigetto della domanda di manleva potrebbe costituire valida argomentazione per escludere la condanna di parte attorea a rimborsare le spese processuali in favore del terzo. Tale considerazione comporta la necessità di un puntuale esame circa l'infondatezza della domanda di manleva spiccata nei confronti del terzo chiamato, infondatezza che deve apparire palese, di talché la chiamata non sia da considerare ragionevole esplicazione delle legittime facoltà difensive. Solo in questo caso, infatti, le spese di lite possono essere attribuite alla parte chiamante e tale evenienza pacificamente non ricorre nel caso di specie, ove l'assicuratore ben poteva essere evocato in causa in ragione della polizza assicurativa in essere.
18. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello di deve essere rigettato Parte_1
e va confermata la sentenza n. 9173/2024 del Tribunale di Milano.
19. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere le spese di lite in favore di ON e , con l'adozione dei valori medi ed escludendosi nel presente ONoparte_2 grado la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello principale, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1257/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
9173/2024 del Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 ONoparte_5
e di , le spese processuali del grado, che liquida, per ciascuna parte, ONoparte_2 in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 10.12.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Carlo Maddaloni Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1257/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN AR e TI AT, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Busto
Arsizio (VA), P.zza Garibaldi, 1, in forza di procura alle liti in atti;
appellante contro
(P. IVA: ), rappresentata e ONoparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, elettivamente domiciliata in , Corso CP_1
Italia, 52, in forza di procura alle liti in atti;
appellata
(P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Santo ONoparte_2 P.IVA_2
Spagnolo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, Corso Italia, 244,
pagina 1 di 12 in forza di procura alle liti in atti;
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano (dott.ssa TI
Boroni), n 9173/2024 accogliere le conclusioni avanzate in prime cure limitatamente alle seguenti richieste: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dei convenuti per tutti i fatti e motivi di cui in narrativa, condannarli, in via esclusiva, in solido o in garanzia, al risarcimento, nei confronti dell'attore, della somma di euro 16.424,00 per danno esistenziale, non patrimoniale, o la somma che verrà ritenuta in via equitativa.
Anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pretese dell'appellante, per i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata, condannando al pagamento delle spese di CP_1 giudizio inerenti il terzo chiamato pari a euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario, iva e CP_2 cpa;
in subordine disporre la compensazione delle spese di primo grado o, in estremo subordine, compensando le spese relative alla parte di primo grado.”. CP_2
Per TS CITTA' ONoparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare:
dichiarare l'appello inammissibile per le motivazioni esposte;
nel merito:
rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano n. 9173 pubblicata il 23.10.2024, anche in ordine alle spese di giudizio;
in via subordinata:
pagina 2 di 12 nella denegata ipotesi in cui le richieste svolte nei confronti dell'TS della dovessero trovare accoglimento, ONoparte_3 anche parziale, dichiarare che è ONoparte_4 tenuta a corrispondere nei termini di polizza direttamente all'attore, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.,
l'intero importo che dovesse essere ritenuto dal giudicante che l'TS debba versare a favore dell'attore a titolo di capitale, interessi, spese e successive occorrende, anche a titolo di risarcimento danni, per ogni motivo o titolo dovesse ritenersi sussistente in corso di causa, ovvero tendendo in ogni caso integralmente indenne e manlevata l' da ogni e qualsiasi CP_1 ONoparte_3
Cont domanda svolta nei propri confronti, rifondendo all' ogni somma che fosse tenuta a versare in relazione ai fatti di causa;
limitando comunque la misura del risarcimento al solo danno ascrivibile a fatto e colpa dell' . ONoparte_5
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo di
Iva e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione.
Con osservanza.”.
Per ONoparte_2
“PIACCIA
All'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare infondato il gravame;
- in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'appello, ritenere e dichiarare inoperante la garanzia assicurativa;
- in ogni caso, limitare la manleva della deducente nei limiti del contratto ed al netto della franchigia di € 15.000.
Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo
1. conveniva avanti il Tribunale di Milano Parte_1 ONoparte_5
esponendo che:
[...]
- in data 27.06.2012 aveva conseguito, al termine di un corso biennale presso scuola autorizzata dalla Regione OM (WS Educational Center di Busto Arsizio), il titolo abilitante pagina 3 di 12 all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di “massaggiatore” e/o “capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”, denominata anche “MCB” o “massoterapista”, ai sensi della normativa vigente;
- per l'esercizio delle suddette professioni aveva acquistato un immobile in Turbigo (MI), adibendolo a studio professionale, e in tale edificio svolgeva – previa prescrizione medica – attività di massoterapia, anche mediante l'impiego di semplici apparecchi elettromedicali, tra cui la tecarterapia;
- in data 29.09.2014 era stato sottoposto presso lo studio in Turbigo a un controllo ispettivo da ON parte del Dipartimento di Prevenzione Medica della competente Milano 1;
- già nel verbale redatto in occasione di tale ispezione era stato genericamente diffidato dall'eseguire attività ritenute “di pertinenza delle professioni sanitarie”, con l'avviso che sarebbe seguita formale diffida;
- successivamente, con atto prot. n. 75501/2014, gli era stata notificata detta diffida, dove veniva espressamente invitato a non esercitare “attività sanitaria”, con ciò di fatto inibendogli l'esercizio dell'attività professionale per la quale aveva ottenuto l'abilitazione;
- tale divieto, stante la genericità del suo contenuto, era stato interpretato dall'attore come riferito all'utilizzo del macchinario Human Tecar e alla fattura n. 43/2014, relativa a un “ciclo Cont massoterapico congiunto a e tecarterapia”, nella misura in cui l'TS riteneva invece riservato a medici e fisioterapisti l'utilizzo della tecarterapia;
- in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità, si era visto costretto a sospendere l'attività professionale;
- a seguito delle segnalazioni dell'TS, veniva avviato procedimento penale nei suoi confronti per esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica (art. 348 c.p.), in relazione ai trattamenti eseguiti con la tecarterapia. Tale procedimento si concludeva (sentenza n. 486/2018 del Tribunale di Busto Arsizio) con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, e la Parte_ sentenza ricostruiva la figura professionale dell' in termini diversi da quelli prospettati dall'TS nei propri atti ispettivi, ritenendo infondate le limitazioni ipotizzate circa l'uso delle apparecchiature.
2. L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a fronte dell'ingiustificata interruzione dell'attività, essendo a ON suo parere individuabili i presupposti per la responsabilità di stante la contrarietà della sua pagina 4 di 12 condotta rispetto ai canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione richiesti alla
Pubblica Amministrazione.
3. Si costituiva TS, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice amministrativo e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto. Chiedeva, inoltre, di chiamare in giudizio il terzo , per essere manlevata in caso di ONoparte_2 condanna.
4. Si costituiva altresì , aderendo all'eccezione di carenza di giurisdizione ONoparte_2
ON e alle ulteriori contestazioni nel merito avanzate da e precisando tuttavia che la garanzia ON prestata nei confronti di riguardava soltanto le perdite patrimoniali subite da quest'ultima.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9173 /2024 pubblicata in data 23.10.2024, così statuiva:
“
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ONoparte_5
;
[...]
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ONoparte_5
che liquida in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
condanna altresì la parte CP_1 attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata che si liquidano nella stessa misura di euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”. ON
6. Quanto all'asserita responsabilità di il Tribunale di Milano premetteva che, secondo la ricostruzione attorea, il comportamento imputato all'amministrazione trovava origine materiale nel provvedimento di diffida (non impugnato), con il quale era stato contestato al l'esercizio Parte_1 di un'attività qualificata come sanitaria e che avrebbe ingenerato nell'interessato un affidamento circa la correttezza dell'operato della P.A., determinandolo a conformarsi alla valutazione ricevuta e a cessare l'attività professionale. Sottolineava, però, il giudice che, in ambito di responsabilità extracontrattuale, l'addebito mosso alla P.A. doveva essere sorretto da un profilo di colpa, non integrato nel caso di specie. Dal verbale ispettivo era emerso, infatti, che il trattamento mediante tecarterapia era stato eseguito senza che l'attore avesse potuto esibire una prescrizione medica. Né, sul punto, poteva dirsi dirimente il richiamo della difesa dell'attore alla sentenza penale del
Tribunale di Busto Arsizio. Infatti, in tale sede, il Tribunale aveva ritenuto che l'attività esercitata dall'attore fosse meramente ausiliaria alla attività sanitaria e che, pertanto, l'esecuzione delle terapie attraverso lo strumento della Tecar fosse legittima solo se preceduta da prescrizione medica
(che, secondo il Tribunale, nel caso di specie non poteva considerarsi del tutto inesistente, pur non essendo stata documentata).
pagina 5 di 12 ON Pertanto, alla luce di tali rilievi, il comportamento di non poteva dirsi connotato da alcun profilo di colpa, dal momento che i presupposti della diffida non erano stati contestati dall'attore al momento della sua emissione e, mancando la documentazione sanitaria, sarebbe stato onere dello stesso fornire all'amministrazione la prova della prescrizione medica, non conoscibile altrimenti.
Infine, il Tribunale sottolineava come le voci di danno dedotte dall'attore non risultassero ON adeguatamente collegate al preteso comportamento negligente di Infatti, l'attore, pur avendo documentato i redditi percepiti negli anni 2013 e 2014, non aveva provato in alcun modo che l'attività professionale sarebbe proseguita con analoga continuità se la diffida non fosse intervenuta;
del resto, era significativo che, in epoca coincidente con l'accertamento, il aveva chiesto Parte_1
e ottenuto un impiego full time come agente di polizia locale, impego lavorativo autonomo e alternativo, non necessariamente riconducibile alla diffida.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello riproponendo le domande formulate Parte_1 in prime cure. ON
8. Si sono costituite e , insistendo per il rigetto del gravame. ONoparte_2
9. All'esito della prima udienza del 30.9.2025 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava l'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa.
Motivi della decisione
10. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la statuizione della sentenza di primo grado ON nella parte in cui il giudice ha escluso la sussistenza di una condotta colposa da parte di
L'appellante deduce che la ricostruzione del primo giudice per cui, da un lato, il provvedimento di diffida era stato motivato dalla mancata prova della sussistenza delle prescrizioni mediche da parte dell'appellante e, dall'altro, tale mancanza di prova documentale avrebbe impedito ad TS di avere contezza della regolarità dell'attività svolta dall'appellante (posto che l'esercizio della tecarterapia sarebbe stato legittimo solo in presenza di prescrizione medica), è erronea.
Ciò poiché la diffida non conteneva in realtà alcun riferimento alla presenza o all'assenza di prescrizioni mediche, né un simile onere era stato mai posto a suo carico, considerata, inoltre,
l'assenza di qualsivoglia obbligo normativo, in capo al professionista sanitario, di conservare la pagina 6 di 12 ON documentazione sanitaria. Al contrario, secondo l'appellante, da subito aveva considerato la professione di mcb come di “default” illegittima, indipendentemente dalla presenza o meno di una prescrizione medica.
11. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la parte della sentenza in cui il giudice avrebbe interpretato la mancata contestazione della diffida come un elemento idoneo ad escludere ON la colpa di Ribadisce infatti che, secondo la giurisprudenza amministrativa, le diffide non producono effetti immediatamente lesivi e non sono, dunque, impugnabili. La mancanza di una contestazione formale non potrebbe pertanto essere interpretata come un elemento idoneo ad escludere la colpa dell'Amministrazione, posto che la P.A., emettendo un atto non impugnabile ma dotato di forte efficacia condizionante, che avrebbe ingenerato un affidamento nella legittimità dell' operato, inducendolo a interrompere l'attività professionale.
12. Con il terzo motivo d'appello l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ON ritenuto che le voci richieste non fossero causalmente riconducibili al comportamento di
Al riguardo, contesta in primo luogo che il giudice avrebbe omesso di considerare che l'impiego nella polizia locale era stato da lui accettato solo nel dicembre 2014, quindi in epoca successiva ON rispetto alla diffida operata da e che, in ogni caso, tale circostanza non avrebbe avuto alcun rilievo rispetto alla sussistenza o meno dei danni non patrimoniali subiti. Tuttavia, la sentenza avrebbe completamente trascurato tale voce di danno e le conseguenze esistenziali e professionali derivanti dalla chiusura dello studio e dall'abbandono forzato dell'attività, pur in presenza di specifico titolo abilitante.
In tal senso, richiama le massime di esperienza e il senso comune secondo cui l'interruzione di un'attività professionale avviata e la conseguente necessità di abbandonare un progetto lavorativo consolidato determinano inevitabilmente una sofferenza soggettiva, un turbamento dell'equilibrio personale e una compromissione delle legittime aspettative professionali.
Pertanto, l'appellante sostiene che, nel valutare il danno non patrimoniale, il giudice avrebbe dovuto applicare tali criteri presuntivi e riconoscere le ricadute negative discendenti dalla diffida.
13. Con il quarto motivo, l'appellante contesta la parte della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto a suo carico le spese processuali della terza chiamata in garanzia, avendo il primo giudice qualificato tale chiamata come "non manifestamente arbitraria".
Al riguardo, sostiene che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione circa l'effettiva fondatezza della chiamata in garanzia, limitandosi invece a considerarne l'ammissibilità, laddove pagina 7 di 12 la compagnia assicurativa aveva eccepito l'inoperatività della garanzia rispetto ai danni richiesti dall'attore, soprattutto in relazione al danno esistenziale. In un simile quadro, invero, avrebbe avuto cittadinanza la compensazione delle spese.
14. Opinione della Corte quanto ai primi tre motivi. I primi tre motivi, strettamente congiunti, debbono essere esaminati unitariamente. Con specifico riguardo alla prima censura, la difesa di assume che l'errore del Tribunale risiederebbe nel non aver il giudice considerato la Parte_1 presunta, indimostrata presenza di prescrizioni mediche, laddove nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado il rilevava che TS aveva errato nel qualificare la professione in Parte_1 questione, evidenziando, in capo alla PA, la violazione degli obblighi di correttezza, buon andamento e imparzialità, per le gravi omissioni commesse nell'esecuzione della propria attività di accertamento, ispezione, diffida in relazione al caso in esame. La Corte, contrariamente alla prospettazione di parte appellata, reputa che nella censura spiegata da in appello non Parte_1 sia insita una mutatio libelli in ragione di una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e su fatti radicalmente differenti: è, infatti, di tutta evidenza che la differente prospettazione sollevata in appello attinge agli stessi fatti illustrati in prime cure e ON costituisce una sorta di specificazione della mancanza di correttezza addebitata ad nella valutazione della legittimità dell'attività svolta dall'odierno appellante;
in altri termini, la carenza di ON correttezza nell'operato dell' risiederebbe, secondo l'impugnante, nell'aver TS errato circa l'obbligatoria sussistenza, in loco, delle prescrizioni mediche funzionali all'esecuzione della ON tecarterapia. A tale riguardo e quindi passando al merito dell'addebito all' risulta dal sopralluogo del 29.9.2014 ( doc. n. 2 di parte attorea in primo grado) che nello studio del Parte_1 era stata rintracciata la paziente , che dichiarava di “essere in possesso di Persona_1 prescrizione medica del Dott. ”, precisamente di prescrizione di medico ortopedico. La Per_2 diffida del giorno successivo, 30.9.2014 ( doc. n. 3 di parte attorea), dava conto dell'assenza, in struttura, di personale medico in grado di supervisionare l'esecuzione della tecarterapia. Dalla sentenza penale n. 486/2018 del Tribunale di Busto Arsizio (doc. n. 7 del fascicolo attoreo in primo grado) è risultato accertato che le prestazioni comprese nel titolo abilitativo del Parte_1 alla luce della normativa primaria e regolamentare citata, potevano essere effettuate sulla base di prescrizioni mediche con relativa diagnosi e, a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dal giudice penale, era risultato che i pazienti recatisi presso tale struttura erano regolarmente in possesso di prescrizioni mediche corredate dalla relativa diagnosi, prescrizioni mediche che pagina 8 di 12 avevano esibito all'odierno appellante e che non erano state conservate per ragioni di privacy. In sostanza, ciò che rilevava era una supervisione a carattere medico, che non era rigidamente ancorata a parametri precisi e stringenti, tanto che in un contesto fattuale quale quello emerso in sede penale, il era stato assolto “perché il fatto non sussiste”. Le valutazioni a carattere Parte_1 penale non escludono, tuttavia, una diversa valutazione in ambito amministrativo, proprio alla luce della non rigorosa regolamentazione dell'attività in questione e certamente il sopralluogo effettuato ON e la successiva diffida non denotano alcun profilo di responsabilità dell' Quest'ultima, proprio in ossequio ai principi di correttezza, ha obblighi puntuali in materia di sanità pubblica e la mancata esibizione di prescrizioni mediche da parte di pazienti, come la signora - che là si Per_1 era recata più volte (tanto che il 29 settembre 2014 non era la prima volta) - ben poteva rendere non così chiaro il contesto nel quale detta attività era stata svolta;
ossia, non erano emersi quegli indizi di supervisione e controllo a carattere medico in presenza dei quali l'attività ben può essere effettuata anche da un massoterapista e non da personale medico o fisioterapista.
15. Quanto alla censura sollevata dall'impugnante secondo cui il giudice di prime cure aveva errato ON nell'aver considerato significativa la mancata impugnazione della diffida dell è del tutto evidente che la ratio decidendi è incentrata sull'assenza di profili di colpa nell'attività valutativa ON di e non certo sulla mancata impugnativa della diffida de qua.
16. Con specifico riguardo al terzo motivo, premesso che lo stesso è assorbito da quanto sopra esposto, si rileva come, concordemente a quanto già osservato dal giudice di prime cure, ON l'appellante non sia stato in grado di fornire alcuna prova del nesso causale tra la condotta di e i danni asseritamente subiti. Sussistono, invero, plurimi indizi sul fatto che l'appellante avesse già deciso autonomamente di cessare l'attività ben prima di interfacciarsi con TS. E', invero, sufficiente considerare che l'affermazione per cui l'impiego nella polizia locale era stato da lui accettato e contrattualizzato solo nel dicembre 2014, quindi in epoca successiva rispetto alla diffida ON da parte di non è corretta: ed, infatti, la domanda di mobilità del e la conseguente Parte_1
ON delibera di approvazione del Comune di Iesolo sono precedenti alla diffida di come risulta dal doc. n. 11 di parte attorea (contratto full time quale agente di polizia locale presso il Comune di
Jesolo, con divieto di svolgimento di attività professionale autonoma); ancora, risulta dal doc. n. 12 la vendita dell'mobile ove il svolgeva l'attività di massoterapista in data 25.11.2014 ( Parte_1 doc. n. 12) e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate ( doc. n. 13) emerge la cessazione dell'attività alla data del 31.10.2014. In ultima analisi, va rilevato che, pur a fronte della ricezione pagina 9 di 12 di una diffida, il buon senso comune imporrebbe di attivarsi al fine di ottenere un chiarimento con
TS mediante opportuna interlocuzione, al fine di poter proseguire l'attività professionale, nel rispetto dei requisiti di legge primaria e regolamentare. Infine, del tutto infondati sono i rilievi sulla mancata considerazione del danno morale, sulla base delle dirimenti considerazioni quanto all'an debeatur.
17. Opinione della Corte quanto al quarto motivo. La Corte richiama i consolidati arresti di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Posta tale premessa, è a sottolinearsi che solo l'evidente e dunque altamente probabile rigetto della domanda di manleva potrebbe costituire valida argomentazione per escludere la condanna di parte attorea a rimborsare le spese processuali in favore del terzo. Tale considerazione comporta la necessità di un puntuale esame circa l'infondatezza della domanda di manleva spiccata nei confronti del terzo chiamato, infondatezza che deve apparire palese, di talché la chiamata non sia da considerare ragionevole esplicazione delle legittime facoltà difensive. Solo in questo caso, infatti, le spese di lite possono essere attribuite alla parte chiamante e tale evenienza pacificamente non ricorre nel caso di specie, ove l'assicuratore ben poteva essere evocato in causa in ragione della polizza assicurativa in essere.
18. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello di deve essere rigettato Parte_1
e va confermata la sentenza n. 9173/2024 del Tribunale di Milano.
19. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere le spese di lite in favore di ON e , con l'adozione dei valori medi ed escludendosi nel presente ONoparte_2 grado la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello principale, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1257/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
9173/2024 del Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 ONoparte_5
e di , le spese processuali del grado, che liquida, per ciascuna parte, ONoparte_2 in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 10.12.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
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