Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 11 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Marco Rossetti per parte attrice presente Parte_1 personalmente, e l'avv. Francesca Palma in . Mauro Marchione per le parti convenute.
L'Avv. Rossetti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Palma, per le parti convenute, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate e deduzioni di udienza.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
( , quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio , elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. lbano Corso G. Matteotti n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( e Controparte_1 P.IVA_1 iv liati Controparte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mauro Marchione, sito in Roma via Federico Confalonieri n. 1 che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , Persona_1 convenivano in giudizio l' Controparte_1 ded Controparte_2 Parte_1
all'epoca dei fatti 12enne, ave
[...] Persona_1 di far sottoporre il figlio a una visita di controllo presso la Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia, a causa di un eccessivo aumento volumetrico dell'emiscroto di sinistra presentatosi nel fanciullo;
-che il ragazzo veniva sottoposto a un esame ecografico scrotale che evidenziava: "didimi ed epididimi morfovolumetricamente ed ecostrutturalmente nei limiti della norma. Il didimo sinistro presenta a tratti ispessimento della vaginale come per esiti flogistici. Ancora a sinistra si evidenzia discreto idrocele saccato e corpuscolato (microcoaguli di fibrina). Non varicocele bilateralmente"; -che il 27.07.2017 il minore si era recato per un videat specialistico presso la “SP Chirurgia Andrologica” dell'Ospedale Pediatrico BI ES e veniva vistato dal Dott. il quale aveva certificato che: "Non patologie degne Controparte_2 di nota. n apparente pieno benessere, aumento di volume dell'emiscroto di sinistra... Dolore: assente. Esame Obiettivo: Emiscroto sinistro aumentato di volume come da idrocele idiopatico. Testicoli in sede scrotale. Diagnosi: idrocele non specificato. Idrocele sinistro. Necessità di controllo: Sì”; - che stante la persistenza del problema purtroppo non assorbitosi, il 30.11.2017 il ragazzo era tornato per un controllo ambulatoriale sempre col Dott. che aveva attestato: “Idrocele sinistro aumentato di volume CP_2 rispet edente controllo... Da programmare l'intervento di incisione scrotale e drenaggio”; -che il successivo 11.12.2017 il minore veniva ricoverato presso il “Multi Disc. Chirurgia 2” dell' Controparte_3 dell'O.P.B.G. sita nel plesso di Palidoro e sottoposto in pari data dal suddetto sanitario a un intervento chirurgico di: “Incisione e Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale”; -che l'atto operatorio era così annotato in cartella clinica: “Incisione scrotale sinistra, all'apertura della vaginale fuoriuscita di circa 100 ml di liquido idrocelico. Si osserva il dotto peritoneo vaginale chiuso. Asportazione sub-totale della vaginale, drenaggio corrugato indipendente, sottocute e cute a punti staccati. Medicazione”; -che il giorno seguente il ragazzo veniva dimesso con prescrizione antibiotica, ma il 21.12.2017, ossia oltre un mese dopo l'intervento, era dovuto tornare in Ospedale per un controllo ambulatoriale post-operatorio, presentando sventuratamente ancora il gonfiore dell'emiscroto tanto che gli era certificato dal Dott. Persona_2
"Pregresso intervento correttivo di idrocele sinistro idiopatico ricoveri/interventi c/o O.P.B.G. Sì. Dolore: assente. Esame Obiettivo: persiste gonfiore dell'emiscroto, ferite in ordine, non secrezioni, si rimuove il drenaggio. Piano di cura: Ecografia testicolare visionata. Prescrizione antibiotica. Medicazione esterna”; -che erano trascorsi altri 2 mesi ma l'anomalia dell'emiscroto era restata immutata sicché il 1.03.18 il minore era sottoposto ancora a controllo ambulatoriale che aveva certificato: “Esame Obiettivo: Testicoli in sede scrotale, l'emiscroto di sinistra presenta dimensioni lievemente aumentate rispetto al controlaterale come da esito del pregresso intervento. Piano di cura: Ecocolordoppler testicolare di controllo”; -che altro tempo era passato senza alcun miglioramento e il successivo 6.09.18 veniva sottoposto dal Dott. l prescritto esame Ecografico Testicolare che evidenziava: Per_3
“Testicol n sede scrotale, di normali dimensioni, con volume di 11,5 cc, di normale ecostruttura, con regolare distribuzione dei segnali di flusso intraparenchimali al colordoppler. In sede mediale si rileva tunica vaginale lievemente ispessita in esiti chirurgici. Normale l'epididimo. Grossa falda di idrocele con volume di circa 100 ml. Testicolo destro in sede scrotale, normale per dimensioni ed ecostruttura con volume di 11,5 cc, regolarmente per fuso al colordoppler, normale l'aspetto dell'epididimo; non significativo idrocele a destra”; -che il giorno 1.10.2018 e a quasi un anno dal primo intervento non risolutore del problema che si era procrastinato e aggravato nel tempo, il ragazzo veniva ricoverato nuovamente presso il reparto di Chirurgia dell'O.P.B.G. di Palidoro e sottoposto nello stesso giorno, al secondo intervento chirurgico nuovamente da parte del Dott. di: “Incisione e Drenaggio Persona_2 dello scroto e della tunica vaginale”; - eratorio era stato così annotato: “Incisione scrotale sinistra a losanga, comprendente la cicatrice esito del pregresso intervento, Lisi delle aderenze. Incisione della raccolta saccata con fuoriuscita del liquido idrocelico. Orchidopessia, drenaggio corrugato indipendente, sottocute, cute a punti staccati”; -che dopo 5 giorni di ricovero ovvero il successivo 5.10.2018, veniva dimesso con prescrizione antibiotica;
- che anche il secondo intervento, pericoloso e invasivo dell'apparato genitale, non aveva sortito gli effetti positivi attesi anzi, il gonfiore era rimasto immutato i successivi mesi sino al 18.02.19, allorché era stato Per_1 sottoposto a altro esame ecografico di controllo dalla Dott.s he aveva Per_4 evidenziato: “A destra il testicolo in sede scrotale, con DL di mm AP di mm 26 circa, di normale morfologia ed ecostruttura. Regolari i segnali di flusso in color Doppler. Minima fisiologica falda di idrocele. Appena apprezzabile sottile pervietà del tratto distale del canale del dotto peritoneo-vaginale. Nulla a carico dell'epididimo. Testicolo sinistro situato in sede scrotale con DL di mm 42 circa e DAP di mm 26 con minima disomogeneità dell'ecostruttura. Ispessimento dell'albuginea e presenza di abbondante quantità di idrocele, finemente corpuscolato con alcuni sepimenti, associata ad ispessimento del pluristratificazioni delle pareti scrotali. Regolari i segnali di flusso in color Doppler. Nulla a carico dell'epididimo”; che ormai sempre Parte_1 più allarmata, confusa e sfiduciata verso l'operato del Dott. e CP_2 dell'O.P.B.G. cui si era affidata e aveva confidato per le cura del f a deciso di farlo visitare in un altro Ospedale per un ulteriore consulto, segnatamente presso la Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia, il successivo 20.02.2019 ove era sottoposto a un videat urologico dal Dr. CP_4 che aveva attestato: “affetto da cisti epididimo sin”; -che veniva eseg 26.05.19 un esame Ecocolordoppler Testicolare presso il C.R. Cliniche “Alliance Medical” che aveva evidenziato: “Testicoli in sede fisiologica, con sostanziale regolarità morfodimensionale ed ecostrutturale di didimi e epididimi. Non espansi di aspetto solido o cistico al testicolo destro. Piccolo espanso di aspetto cistico alla testa dell'epididimo di sinistra di circa 7 mm di diametro massimo, assenza di espansi solidi o cistici al didimo sinistro. Lieve ispessimento delle tuniche scrotali, specie a sinistra. Minimo idrocele a destra. Apprezzabile quota fluida con aspetto di idrocele a componente non perfettamente anecogena per la presenza di plurimi spot iperecogeni interni a sinistra (fenomeni di cronicizzazione). Non ectasia del plesso venoso pampiniforme bilateralmente. All'esame obiettivo si segnala la presenza di punta d'ernia inguinale bilateralmente. Necessario in primo luogo videat clinico specialistico urologico”;
-che il giorno seguente 27.05 era sottoposto a un videat urologico ancora presso “Alliance Medical” che aveva attestato: “Anni 14. Il paziente nel giro di 2 anni ha subito n. 2 interventi per idrocele recidivo sin. Al momento non riferisce alcuna sintomatologia urinaria o dolorosa. Allega ecoscrotale che evidenzia una cisti dell'epididimo di sin. con lieve ispessimento delle tuniche scrotali e apprezzabile quota fluida come da idrocele recidivo. Addome piano, molle, trattabile, non dolente alla palpazione superf. e profonda. Genitali esterni presenza di idrocele sin con prova alla trans-illuminazione positiva. Si CONSIGLIA intervento”; -che a questo punto il 19.06.2019 si era Parte_1 rivolta presso un'altra struttura Ospedaliera ovvero al S. Gio lorata di Roma, ove veniva sottoposto all'ennesimo videat urologico da cui era Per_1 emerso che: "A.P.R. 2017, idrocele sin. Ottobre 2018: IT per recidiva di idrocele sin. Si inserisce in lista x eversione vaginale sin”; -che il minore veniva operato il 7.10.2019 per la terza volta per un intervento chirurgico di eversione vaginale sinistro presso l'anzidetta Controparte_5
-che l'intervento era finalmente riuscito e dopo pochi
[...] aveva portato seco per oltre 2 anni, non c'era più; Per_1
-che durante tutto t temporale il minore aveva patito significativi riflessi di natura psicologica, esaltati e acuiti dalla delicatezza del passaggio dalla fase pre-adolescenziale a quella adolescenziale;
-che gli esiti permanenti derivati dall'errore medico imputabile alla struttura sanitaria e al medico convenuto erano stati i seguenti: “Sindrome ansioso-depressiva reattiva in un Disturbo dell'adattamento associato ad un Disturbo post-traumatico da stress di grado lieve;
Algie scrotali in attendibile rapporto causale con formazioni aderenziali formatosi a seguito dei ripetuti interventi chirurgici in sede scrotale associate a deformazione scrotale sinistra da eccesivo volume;
esiti di asportazione di Varicocele post-traumatico chirurgico”, da quantificare nella seguente misura: ITA gg. 8, ITP al 50% gg. 30, ITP al 25% gg. 730 e danno biologico 18%. Sulla scorta delle precedenti considerazioni “A) accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e il Controparte_2 [...]
Controparte_6 tra loro, a causa e in conseguenza degli errati interventi di cui in narrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218-1228 c.c.. B) Per l'effetto condannare i convenuti in solido tra di loro a rifondere alla sig.ra quale genitore CP_7 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio min , tutti i Persona_1 danni subiti e subendi dal minore, nessuno escluso e per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente trascritte e come documentati e provati in corso di giudizio e in particolare:
1. Danno risarcibile € 52.105,71 con Oscillazione di fascia (min 10%) € 57.316,28 e Oscillazione di fascia (max 30%)
€ 67.737,42. 2. ITA incapacità temporanea assoluta € 884,80. 3. ITP incapacità temporanea parziale al 50% € 1.659,00. 4. ITP incapacità temporanea parziale al 25% € 20.184,50. 5. Danno biologico 18% € 22.728,30, per Totale di € 75.572,08 con oscillazione minima € 80.782,65 e oscillazione massima € 91.203,79, come da Tabelle per la liquidazione del danno biologico del Tribunale di Roma del 2019 secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con Sentenza 10 marzo 2010 n. 5770. 6. € 738,07 per spese medico-sanitarie documentate. 7. € 48,80 per spese di Mediazione.
8. Oltre spese di CTP dovute ex Cass. Sent. n. 10173/2015, da precisare nel corso del giudizio.
9. Nonché l'ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c. ex Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995. Con condanna al pagamento sull'importo liquidato, degli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal fatto sino al dì dell'effettivo rimborso. Con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori come per legge”.
2.Si costituivano in giudizio e l' Controparte_2 Controparte_1
il
[...] Controparte_2
trattamenti terapeutici erogati al paziente. Contestavano, infine, l'esistenza e la carenza di prova in ordine ai danni allegati.
3.Svolte due ctu collegiali mediche la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Nel merito vale ricordare, preliminarmente, che con riguardo al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, era la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ad aver sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015). Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale (prevista espressamente dall'art. 7 comma 1 della ), discende Parte_2
l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime gi materia di distribuzione dell'onere probatorio. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non". Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, ove il danneggiato abbia assolto al proprio onere, dimostrare, in alternativa all'adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass., Sez. III, sent. 26/7/2017, n. 18392; Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Cass. Sez. 3, 29/03/2022 n. 10050; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 02/12/2022) 12-05-2023, n. 13107; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 04/10/2022) 26-05-2023, n. 14757; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/07/2023) 07-09-2023, n. 26091). Quanto, invece, alla posizione del medico della struttura pubblica convenuto in giudizio vale ricordare che l'art. 7 comma 3 L. , applicabile al Parte_2 caso di specie, ha previsto che “l'esercente la pr itaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Pertanto, nel caso di specie, siccome non vi è prova che abbia agito in virtù di una obbligazione contrattualmente assunta, il titolo di responsabilità astrattamente operante per il medico convenuto era quello extracontrattuale.
5.All'esito della complessa istruttoria -consistita nell'espletamento di due consulenze collegiali mediche, oltre che nell'audizione dei consulenti della prima ctu- lo scrivente ritiene condivisibili -perché motivate con precisione, in aderenza alla documentazione sanitaria e ai riferimenti di letteratura scientifica indicati, oltre che immuni da vizi logici- le conclusioni rassegnate dalla ctu del dott. e del dott. Persona_5 Persona_6
Dalla consulenza essionisti l caso in questione ci si è trovati di fronte ad un caso di idrocele non comunicante o reattivo insorto all'età di 12 anni. La diagnosi resa presso la struttura convenuta è stata corretta così come si evince dalla cartella clinica. L'intervento, così come descritto nella scheda operatoria dell'Ospedale BI ES (11.12.2017), appare conforme alle linee guida: “Incisione scrotale sinistra, all'apertura della vaginale fuoriuscita di circa 10 ml di liquido idrocelico. Si osserva il dotto peritoneo vaginale chiuso. Asportazione sub-totale della vaginale, drenaggio corrugato indipendente, sottocute e cute a punti staccati. Medicazione”. I consulenti, tuttavia, connettono la ripresentazione dell'idrocele, in seguito al primo intervento, in ragione del fatto che “l'asportazione della vaginale non sia stata operata in modo esaustivo”. Per questo motivo, dopo circa un anno, il ragazzo è stato sottoposto a nuovo intervento sempre presso il BI ES in data 1.10.1918: “Incisione scrotale sinistra a losanga, comprendente la cicatrice esito del pregresso intervento. Lisi delle aderenze, incisione della raccolta saccata con fuoriuscita del liquido idrocelico. Orchidopessia, drenaggio corrugato indipendente, sottocute, cute a punti staccati”. Anche in questo caso l'intervento eseguito è stato svolto correttamente, con l'apposizione di un drenaggio in corrugato (come da linee guida) e veniva inoltre praticata l'orchidopessi presumibilmente per una eccessiva mobilità del testicolo non rilevabile all'esame obiettivo. Tuttavia, non è stata operata l'eversione della vaginale che, trattandosi di recidiva, sarebbe stata indicata. Anche l'esito del secondo intervento non è stato positivo, essendosi ripresentata la raccolta liquida dopo poco tempo. Pertanto, veniva proposto un ulteriore intervento che i genitori del ragazzo preferivano effettuare in altra sede. Nella scheda operatoria dell'Ospedale San Giovanni (7.10.2019) si legge: “Sulla pregressa cicatrice apertura emiscroto sn con evidenza di idrocele sn recidivo e flogosi dei tessuti. Asportazione idrocele sn ed eversione della tunica vaginale sn – controllo emostasi – chiusura per strati – punti cutanei riassorbibili”. Quest'ultimo intervento si è rivelato decisivo per la risoluzione, con molta probabilità “perché è stata praticata un'esaustiva eversione della vaginale e il periziando a tutt'oggi non presenta recidive, tanto che all'esame obiettivo lo scroto appare normale”. Non appare influente ai fini del decorso del caso il rilievo all'ecocolordoppler del 24.05.2019 (dopo i primi due interventi) di un “piccolo espanso di aspetto cistico alla testa dell'epididimo di sinistra di circa 7 mm di diametro massimo”, poiché le precedenti ecografie in atti del 17.07.2017, del 06.09.2018 e del 18.02.2019 dimostravano normalità dell'epididimo sinistro. La ctu collegiale va, in particolare, condivisa e richiamata, rispetto alle conclusioni della relazione peritale del primo collegio, laddove evidenzia che la disamina delle modalità di esecuzione dei due interventi eseguiti presso l'Ospedale BI ES, come desumibili dalle descrizioni contenute nelle relative cartelle cliniche, fornendo ulteriori e più dirimenti elementi di giudizio. Infatti, come rilevato nelle considerazioni urologiche formulate nella ctu, durante il primo intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale BI ES (11.12.2017) la tecnica impiegata fu corretta, ma con tutta probabilità con criterio ex post se ne possa spiegare l'insuccesso con una insufficiente asportazione della vaginale. Viceversa, nel corso del secondo intervento, eseguito sempre presso il BI ES (1.10.2018), non è stata praticata l'eversione della tunica vaginale che, trattandosi di recidiva, sarebbe stata indicata, dovendosi quindi rilevare – stavolta con criterio ex ante – un errore tecnico dal quale è derivata una recidiva prevedibile ed evitabile. Questi aspetti forniscono spiegazione clinica e concretezza medico-legale addizionali alla mera constazione della duplice recidiva (ovvero del mancato risultato), configurando inadeguatezze dei due interventi chirurgici causalmente connesse con la verificazione della “recidiva”, tuttavia con la differenza che relativamente al primo intervento (11.12.2017) essa era astrattamente prevedibile ma non concretamente evitabile con criterio ex ante, mentre in riferimento al secondo intervento (1.10.2018), sempre con impiego del criterio ex ante, l'insuccesso (la “recidiva”) è da ritenere non soltanto
“prevedibile” sia astrattamente sia specificamente, ma anche “evitabile” perché “prevenibile”. In particolare, i ctu hanno precisato che una asportazione incompleta (sub- totale) della vaginale non può essere considerata aprioristicamente un errore. Infatti, è noto come non sussista alcuna corrispondenza tra la quantità di vaginale asportata e l'evenienza di una possibile recidiva dell'idrocele. Si conferma che è da considerare “astrattamente” ma non “specificamente” prevedibile una recidiva (evenienza statisticamente nota) quale esito del primo intervento, eseguito comunque correttamente e indicato dalle linee guida in prima istanza. Quindi, per quanto concerne il primo intervento non si può parlare di “errore” giuridicamente qualificabile come colposo, ovverosia gravato da colpa generica (imperizia, imprudenza o negligenza) o specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, intese come linee guida o come buone pratiche clinico-assistenziali). Viceversa, nel caso del secondo intervento, l'insuccesso chirurgico per una ulteriore recidiva era prevedibile sia astrattamente sia specificamente e, per questo motivo, prevenibile e quindi evitabile mediante una eversione della vaginale associata ad una ampia resezione.
6.Quanto alle conseguenze derivate dalla vicenda, appare evidente che il danno giuridicamente rilevante è consistito non già in un peggioramento dello stato (patologico) anteriore della persona, bensì nella restaurazione (recidiva) della situazione patologica preesistente e nel periodo di “malattia” determinato dal secondo atto chirurgico e dal terzo (eseguito con successo presso l' di Roma il 7.10.2019), computabili Controparte_8 comples anno biologico temporaneo totale (al 100%) corrispondenti alla degenza in regime di ricovero ospedaliero per il secondo ed il terzo intervento, e in un ulteriore periodo di complessivi giorni 30 (trenta) come danno biologico temporaneo parziale al 50% corrispondenti al tempo necessario per la guarigione clinica e per la convalescenza degli atti chirurgici suddetti. Per quanto concerne la problematica relativa ad esiti permanenti, non possono essere considerati ascrivibili a colpa professionale né la modestissima cicatrice chirurgica residuata ed obiettivata a carico dello scroto, inevitabile e limitassimo postumo dei ripetuti accessi chirurgici (non diversa da quella che sarebbe residuata qualora fosse stato eseguito un unico intervento correttivo dell'idrocele), né la cisti rilevata all'esame ecocolordoppler del 24.05.2019 (eseguito, peraltro, dopo i primi due interventi) di un “piccolo espanso di aspetto cistico alla testa dell'epididimo di sinistra di circa 7 mm di diametro massimo”, poiché le precedenti ecografie in atti del 17.07.2017, del 06.09.2018 e del 18.02.2019 dimostravano la normalità dell'epididimo sinistro e non evidenziavano la cisti, la cui insorgenza (o, in ipotesi subordinata, la diagnosticabilità) deve quindi ritenersi successiva ai due interventi chirurgici praticati presso l'Ospedale BI ES e che, in ogni caso, non comporta alterazioni disfunzionali apprezzabili. Con condivisibile e puntuale motivazione i consulenti hanno anche escluso l'esistenza di un disagio psichico, secondario o reattivo alla presenza del voluminoso idrocele. Al riguardo si deve osservare che: a) l'esistenza e la persistenza di un disturbo psichico secondario (reattivo) ad un disturbo somatico sono di norma correlati all'esistenza e/o alla persistenza del disturbo somatico (in questo caso: l'idrocele) e, sempre di norma, regrediscono al venir meno di quest'ultimo, come a nostro avviso sulla base dell'attuale obiettività clinica si è verificato nella specie;
b) nel caso in esame, l'idrocele era preesistente ai trattamenti chirurgici ed anzi ne costituiva la motivazione, sicché appare alquanto illogica l'istituzione di un rapporto di causalità materiale tra l'insuccesso dei due interventi chirurgici e l'insorgenza del disturbo psichico, potendosi semmai ipotizzare che l'esistenza del disturbo fosse secondaria all'esistenza dell'idrocele e che sia cessata alla definitiva eliminazione chirurgica dell'idrocele; c) da ultimo, appare alquanto discutibile e non convincente il nesso etiologico sostenuto da parte attrice tra la persistenza dell'idrocele ed il mutamento di indirizzo scolastico dell'allora minore nel percorso successivo agli studi medi inferiori. Pertanto, non sussiste un danno biologico permanente causalmente correlabile alla vicenda clinica. In tal senso anche le conclusioni del primo collegio peritale che in sede di chiarimenti all'udienza del 27.10.2023 ha affermato “Il ctu medico legale evidenzia che non sussiste nesso causale tra le patologie psichiche evincibili dalla relazione di parte attrice e la patologia di idrocele, in quanto si ritiene che la patologia psichica del ragazzo sia preesistente alla comparsa dell'idrocele. I ctu affermano che in sede di operazioni peritali è stato riferito dal periziando che dall'età di 4 anni risulta affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, patologia che è compatibile con il disagio psichico presente nel ragazzo che quindi si deve intendere preesistente ed indipendente dall'idrocele. Ipoacusia che è compatibile con uno stato di handicap di grado lieve”.
7.In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024 spetta all'attore, 13 anni all'epoca del sinistro: euro 331,44 per inabilità temporanea assoluta di 6 giorni ed euro 828,60 per inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni per un totale complessivo di euro 1.160,04, cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 779,06.
8.In conclusione, vanno condannati e l'Ospedale Pediatrico Controparte_2
BI ES a risarcire in favor quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul : Persona_1
- il danno non patrimoniale pari ad euro 1.1 orto spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 779,06 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Ai fini del regolamento delle spese di lite deve tenersi conto del seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32061/2022 “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c.”. Nel caso di specie tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridottissima rispetto al petitum articolato con la citazione, all'esclusione del danno biologico permanente, nonostante le richieste di due consulenze collegiali, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
10.Le spese di ctu medico legali, per le medesime ragioni, vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido, nei rapporti interni invece per la metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico dei due convenuti.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, di e l' Controparte_2 [...]
e CONDANNA i medesimi convenuti al Controparte_1 quale genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitorial : 1) del danno non Persona_1 patrimoniale pari ad euro 1.160,04 d interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 779,06 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-COMPENSA le spese di lite;
-PONE le spese delle due ctu medico legali a carico di tutte le parti in solido, nei rapporti interni invece per la metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico dei due convenuti.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani