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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertente
TRA
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Vallo della Lucania in Via Ottavio Valiante n. 11 presso lo studio dell'avv. Aniello Natale, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro pro tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott.ssa (cf CP_2
) e dal dott. (cf ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Fuorni, Controparte_4 con indirizzo e-mail ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 16.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2020 la ricorrente Parte_1 chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 134 del 27.03.20202. Quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.Lgs. n. 297/1994 nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato integralmente l'anzianità maturata;
2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della prof.ssa , docente di ruolo, al riconoscimento per Parte_1 intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola al personale CP_5 docente assunto a tempo indeterminato;
3. Accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
4. Condannare le resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
5. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo…” Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione, che nel contestare la domanda concludeva testualmente: “In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale, delle pretese avversarie per le motivazioni di cui al presente atto. Nel merito: 1) respingere la domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo nella scuola paritaria, per i motivi di cui al presente atto;
2) respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att., c.p.c. a mente del quale nelle liquidazioni delle spese a favore delle p.a., se assistite dai propri dipendenti, “si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti…”. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento
Pag. 2 di 5 riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 31149/19; nello stesso senso, Cass. 3474/20). Occorre dire che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Per_1
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Infatti, statuisce condivisibilmente il giudice di legittimità, la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
Pag. 3 di 5 Ne consegue che, nel calcolo dell'anzianità occorre, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. In definitiva, qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese al caso di specie non sussistono ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento applicata sfavorevolmente ai docenti assunti a tempo determinato, avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo. Né, inoltre, appare legittimo affermare che la minor valorizzazione del servizio pre- ruolo risiederebbe nella non assoluta sovrapponibilità del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato con quello dei docenti a tempo indeterminato in relazione alla quantità dell'attività lavorativa prestata: infatti, mentre il dipendente di ruolo è tenuto a rendere la prestazione lavorativa per la durata prevista per la validità dell'anno scolastico, quello a tempo determinato può rendere la prestazione per 180 giorni e vedersi riconosciuto l'intero anno di anzianità. Tuttavia, pur volendo prescindere dalla questione, comunque non trascurabile, della legittimità della proliferazione dei contratti a termine, la parte ricorrente, a quanto sembra, ha richiesto il riconoscimento del periodo al netto del lavoro effettivo prestato a termine. Ciò rende infondata anche la prospettabile discriminazione alla rovescia nei
Pag. 4 di 5 confronti del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato (cfr. Cass. 3473/19). In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto per intero l'anzianità di servizio maturata durante i soli periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato, e l'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle conseguenziali differenze sulla retribuzione percepita in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Ad ogni buon conto, si deve accogliere l'eccezione di prescrizione nei limiti di quella quinquennale – in merito ad eventuali arretrati scaturenti dalla nuova ricostruzione della carriera - dalla notifica del presente ricorso. Alla soccombenza della lite consegue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 21.12.2020 da nei confronti del Parte_1
in persona del p.t., ogni avversa istanza, Controparte_6 CP_7 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata durante i
[...] periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il , in persona del al Controparte_6 CP_8 pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_1 liquida in euro 800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 28 novembre 2024
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertente
TRA
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Vallo della Lucania in Via Ottavio Valiante n. 11 presso lo studio dell'avv. Aniello Natale, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro pro tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott.ssa (cf CP_2
) e dal dott. (cf ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Fuorni, Controparte_4 con indirizzo e-mail ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 16.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2020 la ricorrente Parte_1 chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 134 del 27.03.20202. Quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.Lgs. n. 297/1994 nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato integralmente l'anzianità maturata;
2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della prof.ssa , docente di ruolo, al riconoscimento per Parte_1 intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola al personale CP_5 docente assunto a tempo indeterminato;
3. Accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
4. Condannare le resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
5. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo…” Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione, che nel contestare la domanda concludeva testualmente: “In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale, delle pretese avversarie per le motivazioni di cui al presente atto. Nel merito: 1) respingere la domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo nella scuola paritaria, per i motivi di cui al presente atto;
2) respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att., c.p.c. a mente del quale nelle liquidazioni delle spese a favore delle p.a., se assistite dai propri dipendenti, “si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti…”. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento
Pag. 2 di 5 riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 31149/19; nello stesso senso, Cass. 3474/20). Occorre dire che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Per_1
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Infatti, statuisce condivisibilmente il giudice di legittimità, la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
Pag. 3 di 5 Ne consegue che, nel calcolo dell'anzianità occorre, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. In definitiva, qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese al caso di specie non sussistono ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento applicata sfavorevolmente ai docenti assunti a tempo determinato, avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo. Né, inoltre, appare legittimo affermare che la minor valorizzazione del servizio pre- ruolo risiederebbe nella non assoluta sovrapponibilità del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato con quello dei docenti a tempo indeterminato in relazione alla quantità dell'attività lavorativa prestata: infatti, mentre il dipendente di ruolo è tenuto a rendere la prestazione lavorativa per la durata prevista per la validità dell'anno scolastico, quello a tempo determinato può rendere la prestazione per 180 giorni e vedersi riconosciuto l'intero anno di anzianità. Tuttavia, pur volendo prescindere dalla questione, comunque non trascurabile, della legittimità della proliferazione dei contratti a termine, la parte ricorrente, a quanto sembra, ha richiesto il riconoscimento del periodo al netto del lavoro effettivo prestato a termine. Ciò rende infondata anche la prospettabile discriminazione alla rovescia nei
Pag. 4 di 5 confronti del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato (cfr. Cass. 3473/19). In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto per intero l'anzianità di servizio maturata durante i soli periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato, e l'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle conseguenziali differenze sulla retribuzione percepita in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Ad ogni buon conto, si deve accogliere l'eccezione di prescrizione nei limiti di quella quinquennale – in merito ad eventuali arretrati scaturenti dalla nuova ricostruzione della carriera - dalla notifica del presente ricorso. Alla soccombenza della lite consegue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 21.12.2020 da nei confronti del Parte_1
in persona del p.t., ogni avversa istanza, Controparte_6 CP_7 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata durante i
[...] periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il , in persona del al Controparte_6 CP_8 pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_1 liquida in euro 800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 28 novembre 2024
IL GDL
Dott. Mario Miele
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