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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8326 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi potranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) verserà, quale contributo mensile per il mantenimento della Parte_1 GL , la somma di € 280,00 e, quale contributo mensile per il Persona_1 mantenimento della GL , la somma di € 300,00. Persona_2
Tali somme saranno versate direttamente alle figlie beneficiarie, essendo le stesse maggiorenni.
Per_ Si precisa che ed hanno ancora la residenza presso la casa Per_2 coniugale, unitamente alla madre.
3) provvederà al pagamento delle altre spese necessarie per il Controparte_1 mantenimento delle due figlie, per la parte eccedente l'assegno di mantenimento versato da . Parte_1
4) Le spese straordinarie delle due figlie saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione.
5) Nessuna somma sarà dovuta da nessuno dei coniugi nei confronti dell'altro per il loro mantenimento.
Pag. 2 di 3 6) La casa familiare, sita in Quartucciu (CA), via Francesco Pes n. 12, verrà assegnata a , presso la quale le figlie manterranno la Controparte_1 collocazione prevalente e la residenza anagrafica.
7) A definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico tra le parti:
- si obbliga a cedere a , la propria quota di Parte_1 Controparte_1 proprietà (pari al 50%) della casa familiare, sita in Quartucciu (CA), via Francesco Pes n. 12, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Quartucciu (CA) al foglio 9, mappale 4350 sub. 4, in Via Francesco Pes, piano S1-T-1, categoria A/2, classe 4, vani 8, superficie catastale totale mq. 170, escluse aree scoperte mq. 159, rendita catastale di euro 537,12.
Il relativo atto di cessione della proprietà verrà stipulato entro tre mesi dalla sentenza di separazione, presso il notaio scelto da e le Parte_1 relative spese saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
- si obbliga a versare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
100.000,00.
8) Le disposizioni che precedono, avranno l'efficacia di risolvere e regolare, in via definitiva, ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi e costituiranno elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali dichiarano fin d'ora che non avranno più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione e causa.
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8326 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi potranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) verserà, quale contributo mensile per il mantenimento della Parte_1 GL , la somma di € 280,00 e, quale contributo mensile per il Persona_1 mantenimento della GL , la somma di € 300,00. Persona_2
Tali somme saranno versate direttamente alle figlie beneficiarie, essendo le stesse maggiorenni.
Per_ Si precisa che ed hanno ancora la residenza presso la casa Per_2 coniugale, unitamente alla madre.
3) provvederà al pagamento delle altre spese necessarie per il Controparte_1 mantenimento delle due figlie, per la parte eccedente l'assegno di mantenimento versato da . Parte_1
4) Le spese straordinarie delle due figlie saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione.
5) Nessuna somma sarà dovuta da nessuno dei coniugi nei confronti dell'altro per il loro mantenimento.
Pag. 2 di 3 6) La casa familiare, sita in Quartucciu (CA), via Francesco Pes n. 12, verrà assegnata a , presso la quale le figlie manterranno la Controparte_1 collocazione prevalente e la residenza anagrafica.
7) A definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico tra le parti:
- si obbliga a cedere a , la propria quota di Parte_1 Controparte_1 proprietà (pari al 50%) della casa familiare, sita in Quartucciu (CA), via Francesco Pes n. 12, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Quartucciu (CA) al foglio 9, mappale 4350 sub. 4, in Via Francesco Pes, piano S1-T-1, categoria A/2, classe 4, vani 8, superficie catastale totale mq. 170, escluse aree scoperte mq. 159, rendita catastale di euro 537,12.
Il relativo atto di cessione della proprietà verrà stipulato entro tre mesi dalla sentenza di separazione, presso il notaio scelto da e le Parte_1 relative spese saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
- si obbliga a versare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
100.000,00.
8) Le disposizioni che precedono, avranno l'efficacia di risolvere e regolare, in via definitiva, ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi e costituiranno elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali dichiarano fin d'ora che non avranno più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione e causa.
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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