Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4144 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 13/01/2025 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4144/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti IRENE DI SANTO e LAURA OLIVERO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- La casa coniugale sita in Castiglione EL (CN), via San Giorgio n. 22, resterà assegnata al marito con tutti gli arredi che la compongono, in quanto di sua esclusiva proprietà, ad eccezione degli
Per_ effetti personali della signora che sono stati già prelevati. - I figli nati dalla loro unione, Pt_1
e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno collocazione prevalente Per_2 presso la madre, la quale si è trasferita con gli stessi a Montà d'Alba (CN), via Cavour n. 7. - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità: a. tre fine settimana al mese, in ragione degli impegni lavorativi del signor dal Pt_2 venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:00; b. durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. I ricorrenti, al fine di garantire ai figli la presenza di entrambi in occasione del Natale, convengono che gli stessi trascorreranno la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Il Per_ prossimo Natale 2024 e lo trascorreranno con il papà. c. Nel corso delle vacanze Per_2
pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. d. Per quanto riguarda le altre festività civili e religiose
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai figli con ciascuno dei genitori in modo alternato tra loro. e. Nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, per il resto si seguirà il calendario relativo al periodo scolastico. Il periodo delle vacanze estive sarà da concordarsi per iscritto con l'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi. f. Il signor Pt_2
verserà alla signora entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 minori, l'importo di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, concordate e necessitate. Per ogni specifica le parti richiamano il “Protocollo d'intesa tra Magistrati e avvocati di Asti”. - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento nonché di avere regolato in separata sede ogni questione di carattere patrimoniale relativa a beni mobili e immobili. - Le parti stabiliscono che l'assegno unico verrà ripartito in quote uguali tra entrambi a partire dal 01/01/2025. Quanto agli importi arretrati percepiti integralmente dal signor a partire dall'inizio del mese di ottobre 2022, i coniugi danno atto Pt_2 che quest'ultimo ha già provveduto al rimborso nella misura del 50% in favore della signora - Pt_1
Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a ALBA (CN) il 24/09/1981 e da nato/a a CANELLI Parte_1 Parte_2
(AT) il 25/12/1977, celebrato in CASTIGLIONE TINELLA in data 24/05/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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