Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta RS EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2164 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Antonio Marcello Boschetti che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Paolo Maria D'Ottavi e Augusto Bonagura che lo rappresentano e difendono per mandato in atti.
APPELLATO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 15630/2021 resa nel procedimento 15372/2016 – fusione società di capitali -
1
Con atto di citazione notificato l'undici marzo 2016 e iscritto a ruolo ( r.g. 15372/2016 ) conveniva inanzi al Tribunale di Roma – sezione Controparte_1 Parte_1 specializzata imprese – e deduceva quanto segue.
Fino a luglio 2009 era stato socio al 15% della Coven International Constructii s.r.l. e al 10% della TA s.r.l., entrambe con sede in Bucarest;
il convenuto era titolare fino a luglio
2009 del 65% delle quote della Coven e del 58% della TA. Il resto delle quote era ripartito tra e . Persona_1 CP_2 Persona_2 Persona_3
Con scrittura privata del primo luglio 2009 l'attore e il convenuto, in previsione della prossima incorporazione di Coven in TA si erano accordati prevedendo che il 95% delle quote dell'incorporante sarebbero state della famiglia il 3% dell'attore e il 2% di Pt_1 Per_3
.
[...]
Con la medesima scrittura, a fronte quindi della cessione da parte dell'attore del 12% delle quote Coven e del 7% delle quote TA, il convenuto si era impegnato a versare
€250.000,00 in più tranches. Detta scrittura era stata integrata con una postilla del sedici dicembre 2009.
La fusione, realizzata a dicembre 2009, era stata registrata il quindici febbraio 2010.
Il convenuto, secondo la prospettazione attorea, aveva invero omesso di corrispondere parte della somma dovuta per cui residuava al trentuno dicembre 2010 un debito di € 150.000,00.
evidenziava come una parte di detto importo ( € 50.000,00 ) fosse legato Controparte_1 alla vendita di tre capannoni industriali di proprietà della TA con pattuizione nulla in quanto contenente una condizione meramente potestativa;
detta somma sarebbe stata quindi dovuta a prescindere dalla vendita dei beni in questione.
L'attore chiedeva di conseguenza la condanna del convenuto al pagamento di € 150.000,00 oltre accessori.
Il convenuto si costituiva, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente il Tribunale de L'Aquila, affermava l'inutilizzabilità della copia fotostatica delle scritture prodotte e comunque ne disconosceva l'autenticità ex art. 214 c.p.c., sosteneva
2 l'irrilevanza ai fini probatori di detta documentazione in quanto si trattava di meri appunti e non di riconoscimento di debito;
in subordine affermava che per l'importo di € 50.000,00, il cui pagamento era legato alla vendita di tre capannoni, non si trattava di condizione meramente potestativa.
Il Tribunale sulla base dei documenti prodotti dalle parti così statuiva :”rigetta l'eccezione sollevata dal convenuto di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
accerta la riconducibilità alla persona del convenuto dell'obbligazione assunta Parte_1 nella scrittura privata dell'1.7.2009; condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 100.000,00; rigetta la domanda attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di euro 50.000,00; condanna il convenuto alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 11.810,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
proponeva appello chiedendo la sospensione degli effetti esecutivi Parte_1 deva nel merito come segue : “accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare in toto le richieste avanzate da parte attrice, per essere le stesse inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, anche per l'effetto dell'avvenuto disconoscimento della scrittura privata del 01.07.2009; IN SUBORDINE: nell'eventualità non creduta, di reiezione delle conclusioni che precedono, condannare al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia. Condannare in ogni caso parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L'appellato si costituiva, chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva, eccepiva il difetto di procura ad litem di controparte e concludeva nel merito come segue : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, diritto e/o ragione disattesi, respingere, per tutte le considerazioni svolte, l'appello promosso dal sig. e, per l'effetto Parte_1 confermare la Sentenza impugnata condannando l'appellante alla refusione delle spese di lite come dovute per Legge e condannando altresì il medesimo appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.”.
La Corte, respinta l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del dieci febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la questione in rito concernente la procura ad litem la tesi dell'appellato
è infondata: la procura depositata in sede di appello è una copia di quella rilasciata al difensore dell'appellante in sede di costituzione in primo grado con cui Parte_1
3 ha dato mandato difensivo per tutti i gradi di giudizio e quindi comunque da Pt_1 considerare valida anche per l'appello a prescindere dalla produzione in secondo grado.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale laddove è stata ritenuta l'inefficacia del disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c..
In particolare il Tribunale ha affermato : “ tale disconoscimento, effettuato dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta con riferimento al documento prodotto in copia dall'attore, non è stato inequivocabilmente reiterato all'udienza del 14.7.2016, nel corso della quale la difesa attorea ha esibito l'originale della scrittura munita delle postille apposte il 16.12.2009. A tale udienza, infatti, il difensore del convenuto si è limitato a rinviare integralmente a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione - nella quale, come sopra evidenziato, il disconoscimento è stato effettuato nei confronti della sola copia della scrittura - e ad opporsi alla richiesta di verificazione formulata dall'attore”.
L'appellante sostiene: “è sfuggito al Giudice di prime cure che il documento prodotto all'udienza del 12/07/2016 era lo stesso documento prodotto da unitamente all'atto CP_1 di citazione, con delle postille in originale, prive di sottoscriz r cui non vi era la necessità di reiterare il disconoscimento”.
Il motivo è infondato.
In allegato all'atto di citazione di primo grado l'odierno appellato ha prodotto due fotocopie, la prima relativa all'accordo di luglio 2009 e la seconda contenente, in calce al medesimo foglio contenente l'accordo di luglio, una postilla con cui era attestato l'intervenuto versamento di € 40.000,00 ed era promesso il pagamento di € 160.000,00 in rate mensili di
€ 10.000,00 da giugno 2010.
Ebbene, come risulta dal verbale di udienza del dodici luglio 2016, caricato sul fascicolo telematico il quattordici luglio 2016, l'attore in sede di udienza ha esibito copia del “doc,
5)” ( ossia l'accordo con l'aggiunta integrativa n.d.r.) ma apostillato “in originale dal signor insistendo affinchè venga ordinato al convenuto di esibire il medesimo Parte_1 documento siccome depositato in copia sub. Doc. 2 ) ( ossia l'accordo prima della postilla n.d.r.)”.
Testualmente risulta dal suddetto verbale che il difensore di “rinvia Parte_1 integralmente a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e quanto allegato contestando le avverse richieste. Si oppone altresì a quanto oggi richiesta dall'attore non potendosi disporre la verificazione di scritture prodotte in mera fotocopia”.
Di conseguenza, essendo stata la postilla esibita in originale, seppur scritta su una fotocopia del documento precedente, è del tutto condivisibile l'affermazione del Tribunale laddove ha
4 ritenuto : “ il difensore del convenuto si è limitato a rinviare integralmente a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione - nella quale…. il disconoscimento è stato effettuato nei confronti della sola copia della scrittura - e ad opporsi alla richiesta di verificazione formulata dall'attore, sul presupposto che non si potesse “disporre la verificazione di scritture prodotte in mera fotocopia” Ciò posto, non può ritenersi che la difesa spiegata dal convenuto, per la sua genericità, abbia assolto all'onere su quest'ultimo gravante di reiterazione del disconoscimento anche dell'originale della scrittura esibita in giudizio dall'attore, limitandosi peraltro a contestare, altrettanto genericamente e senza fornire alcuna indicazione a supporto della contestazione, l'effettiva natura originale del documento esibito dalla controparte. “
Non solo, il Giudice di prime cure ha ritenuto provata l'esistenza e l'autenticità della scrittura sulla base di una serie di elementi di riscontro che attestavano la sussistenza di un accordo tra le parti per regolare economicamente la cessione delle quote rispetto a cui la difesa del aveva omesso di allegare e comprovare “la fonte ed il contenuto di tale accordo, Pt_1 pur assumendone la diversità rispetto a quello consacrato nella scrittura privata disconosciuta”. In buona sostanza la difesa del ur avendo ammesso indirettamente Pt_1 di aver stipulato un accordo in sede di cessione non ha indicato quali sarebbero state le clausole di detto accordo limitandosi a disconoscere quello prodotto.
In particolare è stata data evidenza a numerosi indici : a) la richiesta stragiudiziale di pagamento era stata contestata “dapprima sul presupposto che la vicenda riguardasse la
TA s.r.l., società di diritto rumeno i cui atti erano stati predisposti in Romania, sebbene si allegasse altresì che l'attore fosse stato integralmente soddisfatto di tutto quanto fosse di sua competenza”; b) veva affermato in primo grado che si trattasse Parte_1 di meri appunti “trafugati ed utilizzati…. quale mero espediente speculativo”; c) nella comparsa di costituzione pur reiterando l'assunto della natura di Parte_1 meri appunti trafugati della scrittura in esame, ha allegato altresì che “gli accordi in essere tra le parti erano ben diversi e che alcun credito sussiste ad oggi in capo al sig. ; CP_1
d) l'articolazione dei capitoli di prova testimoniale di conteneva la Controparte_1 richiesta di far confermare ai testi “che il sig. riceveva dal sig. CP_1 Parte_1 la somma di euro 100.000,00 a tacitazione di ogni spettanza relativa ai rapporti di
[...] cessione delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale della Coven Construction
S.r.l. e della TA S.r.l.”.
5 A fronte di detta articolata e condivisibile motivazione l'appellante ha del tutto omesso di censurare i passaggi logici della sentenza e tantomeno ha fornito un ragionamento alternativo.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che i patti sarebbero violativi dell'art. 2501 ter comma 1 n. 3 e n. 4 c.c. mentre in realtà gli stessi contrasterebbero con il piano di fusione e con i principi di legge in tema di conguaglio in denaro.
In particolare rileverebbe il fatto che l'appellato, a seguito della fusione, abbia ricevuto 72 azioni per un valore totale di 7200 lei, corrispondenti ad Euro 1.714,2 senza che nel progetto di fusione sia stato previsto il conguaglio reclamato da controparte, conguaglio che comunque è superiore al 10% del valore nominale delle quote.
Il motivo è infondato.
In realtà, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso di specie non si è trattato solo di una fusione, di cui è incontestata la correttezza del rapporto di cambio, ma di una cessione di quote in occasione della fusione per cui a fronte di un'originaria partecipazione di pari al 15% dell'incorporata e al 10% dell'incorporante, l'appellato si Controparte_1
è trovato a possedere unicamente il 3% dell'incorporante.
In tale contesto correttamente il Tribunale ha evidenziato, testualmente “trattandosi di disposizioni a tutela dei soci titolari di partecipazioni nella società risultante dalla fusione, le medesime possono essere derogate dall'autonomia privata specie in un contesto in cui, come nella fattispecie per cui è causa, non si lamenta l'incongruità del rapporto di cambio od il mancato rispetto del progetto di fusione, ma viene in essere un negozio di cessione di partecipazioni in virtù del quale la ridistribuzione interna delle quote tra i soci della incorporante lascia sostanzialmente invariato il patrimonio della società, verificandosi soltanto un cambio di titolarità delle partecipazioni con uscita di denaro non della società, ma solo dei soci partecipanti all'atto di cessione, come nel caso di specie in cui, all'esito della procedura di fusione, il ha ceduto alla famiglia il 15% della propria CP_1 Pt_1 partecipazione all'incorporata Coven e il 10% della partecipazione alla incorporante TA (cfr. docc. 1, 1 bis, 2 e 2 bis allegati alle note autorizzate ex art. 101 secondo comma c.p.c. del 7.10.2019 di parte attrice), conservando il 3% della partecipazione nella Incorporante TA, risultante dalla fusione, con impegno del convenuto al pagamento del corrispettivo di tale cessione, per l'importo di euro 200.000,00, con la più volte citata scrittura privata”.
Anche in questo caso l'appellante non ha censurato il ragionamento del Giudice di prime cure né ha allegato una tesi diversa riguardo alla disciplina applicabile nel caso in cui, come
6 quello di specie, l'erogazione delle somme sia connessa alla cessione di quote e non direttamente alla fusione.
Le questioni in fatto e in diritto affrontate nella sentenza di primo grado e in appello e il tenore dell'atto di impugnazione esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna a responsabilità aggravata chiesta dall'appellato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna pagare a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del trentuno marzo 2025
7 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta RS EL de Courtelary
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