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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4818/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4818/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Nicoletta Ricci;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Nicoletta Ricci;
CP_1 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di frequentazione e di mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di frequentazione e di mantenimento del figlio minore
[...] alle condizioni di cui al ricorso. Per_1
Con provvedimento in data 18/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.01.2025, all'esito della quale il Giudice relatore assegnava termine di trenta giorni ai Servizi Sociali di Livorno per il deposito di una breve nota informativa sull'andamento degli incontri e rinviava all'udienza del 13.03.2025 Persona_2 in trattazione scritta, rinviata al 10.04.2025 in presenza in quanto le parti, all'esito del deposito della relazione dei Servizi, non hanno depositato le note scritte. All'udienza del 10.04.2025 le parti si riportavano al ricorso e alle note del 18.03.2025 e il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione. Nonostante la trasmissione degli atti il PM non è intervenuto.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di frequentazione e di mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. In particolare, deve infatti darsi atto del fatto che dalla relazione dei Servizi sociali depositata su richiesta del giudice emerge non solo che gli incontri protetti fino ad ora sono andati bene, ma anche che non vi è più necessità che la relazione padre figlio si svolga in tali modalità, essendo ormai opportuno assecondare il desiderio del minore di trascorrere maggiore tempo con il padre in autonomia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, in udienza le parti medesime hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno in data 01.12.2022 nel procedimento iscritto al n. vg. 2169/2021, oggetto di correzione dell'errore materiale con provvedimento del 21.12.2022, invariato il resto, come segue:
1. Revoca degli incontri protetti tra il sig. ed il figlio CP_1 Persona_1
2. Il sig. potrà tenere in modalità libera il figlio il martedì CP_1 Persona_1 ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 11:00 alle ore 18:00;
3. Nelle principali Festività si attuerà il criterio dell'alternanza;
4. Il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento ordinario di la Per_1 Pt_1 Per_1 somma mensile di 350 Euro, rivalutabile a annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche e ludiche, verranno divise al 50%. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 14.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4818/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Nicoletta Ricci;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Nicoletta Ricci;
CP_1 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di frequentazione e di mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di frequentazione e di mantenimento del figlio minore
[...] alle condizioni di cui al ricorso. Per_1
Con provvedimento in data 18/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.01.2025, all'esito della quale il Giudice relatore assegnava termine di trenta giorni ai Servizi Sociali di Livorno per il deposito di una breve nota informativa sull'andamento degli incontri e rinviava all'udienza del 13.03.2025 Persona_2 in trattazione scritta, rinviata al 10.04.2025 in presenza in quanto le parti, all'esito del deposito della relazione dei Servizi, non hanno depositato le note scritte. All'udienza del 10.04.2025 le parti si riportavano al ricorso e alle note del 18.03.2025 e il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione. Nonostante la trasmissione degli atti il PM non è intervenuto.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di frequentazione e di mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. In particolare, deve infatti darsi atto del fatto che dalla relazione dei Servizi sociali depositata su richiesta del giudice emerge non solo che gli incontri protetti fino ad ora sono andati bene, ma anche che non vi è più necessità che la relazione padre figlio si svolga in tali modalità, essendo ormai opportuno assecondare il desiderio del minore di trascorrere maggiore tempo con il padre in autonomia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, in udienza le parti medesime hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno in data 01.12.2022 nel procedimento iscritto al n. vg. 2169/2021, oggetto di correzione dell'errore materiale con provvedimento del 21.12.2022, invariato il resto, come segue:
1. Revoca degli incontri protetti tra il sig. ed il figlio CP_1 Persona_1
2. Il sig. potrà tenere in modalità libera il figlio il martedì CP_1 Persona_1 ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 11:00 alle ore 18:00;
3. Nelle principali Festività si attuerà il criterio dell'alternanza;
4. Il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento ordinario di la Per_1 Pt_1 Per_1 somma mensile di 350 Euro, rivalutabile a annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche e ludiche, verranno divise al 50%. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 14.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai