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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 813 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rita Spinelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Marco Madaro, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, chiedeva Controparte_1
Proc. n. 813/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la condanna del al risarcimento dei danni patiti a Parte_1
seguito delle lesioni subite in data 11/01/2013, alle ore 7:30 c.a., in abitato di
, allorché, mentre percorreva il marciapiede di via Municipio Parte_1
per raggiungere il posto di lavoro presso il Comune medesimo, incappava in una disconnessione presente nel marciapiede. Prontamente condotta presso il vicino pronto soccorso, le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria testa col-
lo omero dx e un trauma distorsico alla caviglia sx.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU veniva de-
cisa con sentenza n. 515/2022 pubblicata in data 01/04/2022 con la quale il Tri-
bunale di Brindisi accertava e dichiarava la responsabilità del a norma Pt_1
dell'art. 2051 cod. civ. in ordine alle lesioni subite dall'attrice per l'effetto con-
dannandolo al risarcimento dei danni nella misura di € 25.655,50, al netto della somma percepita dall'Inail, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
Il giudice premise che non vi erano dubbi circa l'effettivo verificarsi del sinistro in cui era incorsa l'attrice, la quale, infatti subito dopo la caduta si era recata in ospedale ed ivi il medico di turno aveva preso atto delle dichiarazioni della stessa secondo cui mentre si accingeva a raggiungere il posto di lavoro scivolava per una imperfezione del marciapiede.
Evidenziato che la presenza dell'anomalia nel marciapiede era stata ammessa dal-
lo stesso nella sua comparsa di risposta, pur minimizzata nella sua enti- Pt_1
tà, rilevava che il cittadino ha diritto di usufruire di un bene pubblico con la pre-
sunzione della adeguata qualità dello stesso, permanendo il dovere di manuten-
zione a carico dell'organo preposto. Né si poteva dare rilevanza alla minimazione
Proc. n. 813/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della disconnessione come allegata dalla convenuta “in quanto se l'attrice fosse stata
in grado di evitarla occupando quella parte di esso non disconnessa sicuramente l'avrebbe fatto,
evitando di cadere rovinosamente e di riportare le gravi lesioni subite. Se ciò non è avvenuto è
perché l'insidia era non visibile e non superabile a meno che non si debba credere ad un atto vo-
lontario…” (cfr. sentenza).
Quanto al reale accadimento dei fatti doveva farsi riferimento anche alle dichia-
razioni dei testimoni.
Passava quindi alla quantificazione dei danni sulla base delle risultanze della CTU
medico legale. Liquidava i danni, in base alle tabelle di Milano vigenti, in €
30.471,33. Da tale somma detraeva la somma di € 4.815,83, percepita dall'attrice a titolo di indennizzo dall'Inail. Residuavano € 25.655,50.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione del 12/10/2022 chiedendone la riforma con tre
[...]
motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, da esaminarsi in via preliminare, l'appellante lamenta la genericità delle conclusioni del CTU essendosi limitato a riferire che le lesioni sono compatibili con il sinistro e molto generosa sarebbe la quantificazione della
IT all'11%.
La censura risulta assolutamente generica e non specificatamente critica
Proc. n. 813/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'attività del consulente, il quale analizzando la corposa documentazione me-
dica afferente la caduta, ivi compresa la certificazione Inail con annesso verbale,
l'ha ritenuta congrua per una corretta anamnesi, e sulla base delle riscontrate li-
mitazioni funzionali, non ha potuto che confermare la compatibilità delle lesioni con la caduta medesima e concludere per l'IT dell'11%, sulla scorta delle indica-
zioni emergenti dalla disamina dei barèms valutativi comunemente in uso nella pratica medico-legale.
Con il primo motivo rubricato “omessa, erronea, insufficiente e errata valutazione circa
un punto decisivo della controversia "La dinamica del sinistro"” l'appellante si duole della sentenza per avere aderito alla tesi dell'attrice ritenendo attendibili soltanto le prove rese dai testi indicati dalla sig.ra , senza considerare assolu- CP_1
tamente le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto Evidenzia, Pt_1
l'appellante, che l'attrice non ha provato la lamentata anomalia del manto stradale tanto da poterne valutare la sua idoneità oggettiva a determinare una portata in-
sidiosa per gli utenti e quindi addebitare la responsabilità dell'evento al Pt_1
Sarebbe emerso dall'istruttoria, invece, che la caduta sarebbe da addebitare a ne-
gligenza dell'attrice, in quanto il fatto si è verificato intorno alle 7:30 del mattino,
in condizioni di piena visibilità, in un posto che l'attrice conosceva molto bene in quanto percorso abitualmente per recarsi al lavoro. La disconnessione in oggetto di lievissima entità non rientrerebbe nel concetto di insidia e/o trabocchetto perché
l'attrice era nelle condizioni di vedere e prevedere la disconnessione ed evitarla.
Con il terzo motivo lamenta che il giudice non avrebbe valutato i profili di corre-
sponsabilità dell'attrice nella vicenda.
I motivi possono essere esaminarsi congiuntamente atteso che presentano ele-
Proc. n. 813/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. menti di valutazione comuni. Essi sono fondati per quanto di ragione.
Giova in premessa richiamare la Suprema Corte, che con sentenza n.
36901/2022, occupandosi di un caso di caduta di pedone a causa di sconnessione stradale, ha avuto modo di chiarire che: “l'onere probatorio gravante sul danneggiato si
sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione
causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricor-
renza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano
di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale inter-
ruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che
la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile
ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costru-
zione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto
dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui val-
ga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della
cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il
danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non
basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, ri-
chiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed im-
prevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla
cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno) nel caso specifico della cadu-
ta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la
stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta
del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o,
almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta
Proc. n. 813/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente in-
sito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la
condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -
ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del
danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma
dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in am-
bito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del con-
corso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimen-
to, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.
1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo
caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque ritenersi che, ove sia
dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una scon-
nessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito
richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali
da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condi-
zione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà –
eventualmente - assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c., ai fini della ridu-
zione o dell'esclusione del risarcimento”.
Orbene, l'attrice ha provato le allegazioni in ordine alla caduta in quanto causal-
mente ricollegata all'anomalia presente nel marciapiede. Tale prova può ritenersi soddisfatta dalla prova testi in quanto questi hanno confermato di avere visto ca-
dere l'attrice in prossimità dell'anomalia e la stessa attrice, nella immediatezza, ha dichiarato al locale PS, come già rilevato dal primo giudice, di essere caduta per
Proc. n. 813/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. una anomalia presente nel marciapiede nel mentre lo percorreva per raggiungere il posto di lavoro.
Ciò detto, la caduta dell'attrice in corrispondenza del dislivello tra le due chian-
che presenti sul marciapiede (per come si apprezza dalle foto), non può ritenersi imprevedibile (rientrando nel notorio che il dislivello possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere l'anomalia ovvero di segnalarla, cosa che non risulta essere stata effettuata dall'ente.
Quindi occorre chiarire se dalla condotta dell'attrice, tenuta nella circostanza di tempo e luogo, possano desumersi elementi tali da elidere la responsabilità ogget-
tiva dell'ente, integrando il c.d. caso fortuito, ovvero solo diminuirla a norma dell'art. 1227 cod. civ..
Analizzando il luogo teatro del sinistro, per come si evince dalle foto in atti, si apprezza che la zona tutta, ivi compresa la strada limitrofa al marciapiede, teatro del sinistro, è costituita da chianche di pietra e che l'unica zona dissestata, risulta essere quella circoscritta al luogo del sinistro, laddove si apprezzano alcune fes-
surazioni, disconnessioni e crepe tra le chianche del marciapiede, tra cui quella de
qua. Giova precisare che la disconnessione sulla quale è inciampata l'attrice, per le sue dimensioni non poteva apprezzarsi a distanza ma solo una volta arrivati in prossimità.
Orbene la situazione generale della zona, nel suo complesso buona, non presen-
tava una condizione tale da destare allarme specifico per l'utente della strada tan-
to da esigersi un comportamento diligente particolarmente qualificato né la di-
sconnessione sulla quale l'attrice è inciampata era visibile da lontano (infatti dalle
Proc. n. 813/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. foto si evince che l'anomalia era di ridotte dimensioni tali da poter essere avvista-
ta solo una volta arrivati sul posto). Né risulta provato che l'attrice conoscesse bene la zona non essendo emerso nulla in tal senso dalla prova testi. Ed infatti la teste , collega dell'attrice, ha dichiarato che ella faceva ogni giorno Tes_1
quel percorso ma di non sapere se lo facesse anche l'attrice.
In conclusione non si ravvisa un comportamento dell'attrice che possa avere, per la sua abnorme negligenza, integrato il c.d. caso fortuito in modo da elidere il nesso causale tra la res e la responsabilità del Pt_1
E tuttavia la presenza delle chianche, che notoriamente possono presentare disli-
velli o disconnessioni o imperfezioni varie richiedeva, per il noto principio di au-
to responsabilità nei doveri di solidarietà sanciti dall'art.
2. Cost., che la Pt_2
procedesse comunque con una certa cautela, comportamento che non ri-
[...]
sulta essere stato posto in essere.
Ne consegue che la negligente condotta dell'attrice ha concorso nella produzione dell'evento nella misura percentuale che appare congrua doversi affermare nel
50% e ciò in applicazione dell'art. 1227 cod. civ..
Ne consegue che la somma cui ha diritto l'attrice a titolo risarcitorio è pari alla metà della somma liquidata dal Tribunale in € 30.471,33, decurtata ulteriormente della somma ottenuta dall'Inail pari a € 4.815,83, così residuando la somma di €
10.419,84, cui aggiungere gli accessori come da motivazione di primo grado.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata di ½ delle spese del giudizio di doppio grado e la compensazione del restante ½. Le spese di CTU vengono poste a carico del
Pt_1
Proc. n. 813/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in parziale rifor-
ma della sentenza impugnata riduce la somma cui il è condannato ad € Pt_1
10.419,84 oltre accessori come da parte motiva;
dispone la restituzione delle somme in eccesso, eventualmente pagate in esecu-
zione della sentenza di primo grado;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di ½ delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per Parte_3
intero quanto al primo in complessivi € 6.804,00, di cui 804,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15%, e quanto al secondo grado in complessivi €
4.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone le spese di CTU a carico del Parte_1
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 813/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 813 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rita Spinelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Marco Madaro, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, chiedeva Controparte_1
Proc. n. 813/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la condanna del al risarcimento dei danni patiti a Parte_1
seguito delle lesioni subite in data 11/01/2013, alle ore 7:30 c.a., in abitato di
, allorché, mentre percorreva il marciapiede di via Municipio Parte_1
per raggiungere il posto di lavoro presso il Comune medesimo, incappava in una disconnessione presente nel marciapiede. Prontamente condotta presso il vicino pronto soccorso, le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria testa col-
lo omero dx e un trauma distorsico alla caviglia sx.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU veniva de-
cisa con sentenza n. 515/2022 pubblicata in data 01/04/2022 con la quale il Tri-
bunale di Brindisi accertava e dichiarava la responsabilità del a norma Pt_1
dell'art. 2051 cod. civ. in ordine alle lesioni subite dall'attrice per l'effetto con-
dannandolo al risarcimento dei danni nella misura di € 25.655,50, al netto della somma percepita dall'Inail, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
Il giudice premise che non vi erano dubbi circa l'effettivo verificarsi del sinistro in cui era incorsa l'attrice, la quale, infatti subito dopo la caduta si era recata in ospedale ed ivi il medico di turno aveva preso atto delle dichiarazioni della stessa secondo cui mentre si accingeva a raggiungere il posto di lavoro scivolava per una imperfezione del marciapiede.
Evidenziato che la presenza dell'anomalia nel marciapiede era stata ammessa dal-
lo stesso nella sua comparsa di risposta, pur minimizzata nella sua enti- Pt_1
tà, rilevava che il cittadino ha diritto di usufruire di un bene pubblico con la pre-
sunzione della adeguata qualità dello stesso, permanendo il dovere di manuten-
zione a carico dell'organo preposto. Né si poteva dare rilevanza alla minimazione
Proc. n. 813/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della disconnessione come allegata dalla convenuta “in quanto se l'attrice fosse stata
in grado di evitarla occupando quella parte di esso non disconnessa sicuramente l'avrebbe fatto,
evitando di cadere rovinosamente e di riportare le gravi lesioni subite. Se ciò non è avvenuto è
perché l'insidia era non visibile e non superabile a meno che non si debba credere ad un atto vo-
lontario…” (cfr. sentenza).
Quanto al reale accadimento dei fatti doveva farsi riferimento anche alle dichia-
razioni dei testimoni.
Passava quindi alla quantificazione dei danni sulla base delle risultanze della CTU
medico legale. Liquidava i danni, in base alle tabelle di Milano vigenti, in €
30.471,33. Da tale somma detraeva la somma di € 4.815,83, percepita dall'attrice a titolo di indennizzo dall'Inail. Residuavano € 25.655,50.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione del 12/10/2022 chiedendone la riforma con tre
[...]
motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, da esaminarsi in via preliminare, l'appellante lamenta la genericità delle conclusioni del CTU essendosi limitato a riferire che le lesioni sono compatibili con il sinistro e molto generosa sarebbe la quantificazione della
IT all'11%.
La censura risulta assolutamente generica e non specificatamente critica
Proc. n. 813/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'attività del consulente, il quale analizzando la corposa documentazione me-
dica afferente la caduta, ivi compresa la certificazione Inail con annesso verbale,
l'ha ritenuta congrua per una corretta anamnesi, e sulla base delle riscontrate li-
mitazioni funzionali, non ha potuto che confermare la compatibilità delle lesioni con la caduta medesima e concludere per l'IT dell'11%, sulla scorta delle indica-
zioni emergenti dalla disamina dei barèms valutativi comunemente in uso nella pratica medico-legale.
Con il primo motivo rubricato “omessa, erronea, insufficiente e errata valutazione circa
un punto decisivo della controversia "La dinamica del sinistro"” l'appellante si duole della sentenza per avere aderito alla tesi dell'attrice ritenendo attendibili soltanto le prove rese dai testi indicati dalla sig.ra , senza considerare assolu- CP_1
tamente le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto Evidenzia, Pt_1
l'appellante, che l'attrice non ha provato la lamentata anomalia del manto stradale tanto da poterne valutare la sua idoneità oggettiva a determinare una portata in-
sidiosa per gli utenti e quindi addebitare la responsabilità dell'evento al Pt_1
Sarebbe emerso dall'istruttoria, invece, che la caduta sarebbe da addebitare a ne-
gligenza dell'attrice, in quanto il fatto si è verificato intorno alle 7:30 del mattino,
in condizioni di piena visibilità, in un posto che l'attrice conosceva molto bene in quanto percorso abitualmente per recarsi al lavoro. La disconnessione in oggetto di lievissima entità non rientrerebbe nel concetto di insidia e/o trabocchetto perché
l'attrice era nelle condizioni di vedere e prevedere la disconnessione ed evitarla.
Con il terzo motivo lamenta che il giudice non avrebbe valutato i profili di corre-
sponsabilità dell'attrice nella vicenda.
I motivi possono essere esaminarsi congiuntamente atteso che presentano ele-
Proc. n. 813/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. menti di valutazione comuni. Essi sono fondati per quanto di ragione.
Giova in premessa richiamare la Suprema Corte, che con sentenza n.
36901/2022, occupandosi di un caso di caduta di pedone a causa di sconnessione stradale, ha avuto modo di chiarire che: “l'onere probatorio gravante sul danneggiato si
sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione
causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricor-
renza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano
di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale inter-
ruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che
la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile
ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costru-
zione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto
dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui val-
ga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della
cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il
danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non
basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, ri-
chiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed im-
prevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla
cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno) nel caso specifico della cadu-
ta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la
stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta
del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o,
almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta
Proc. n. 813/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente in-
sito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la
condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -
ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del
danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma
dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in am-
bito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del con-
corso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimen-
to, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.
1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo
caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque ritenersi che, ove sia
dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una scon-
nessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito
richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali
da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condi-
zione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà –
eventualmente - assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c., ai fini della ridu-
zione o dell'esclusione del risarcimento”.
Orbene, l'attrice ha provato le allegazioni in ordine alla caduta in quanto causal-
mente ricollegata all'anomalia presente nel marciapiede. Tale prova può ritenersi soddisfatta dalla prova testi in quanto questi hanno confermato di avere visto ca-
dere l'attrice in prossimità dell'anomalia e la stessa attrice, nella immediatezza, ha dichiarato al locale PS, come già rilevato dal primo giudice, di essere caduta per
Proc. n. 813/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. una anomalia presente nel marciapiede nel mentre lo percorreva per raggiungere il posto di lavoro.
Ciò detto, la caduta dell'attrice in corrispondenza del dislivello tra le due chian-
che presenti sul marciapiede (per come si apprezza dalle foto), non può ritenersi imprevedibile (rientrando nel notorio che il dislivello possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere l'anomalia ovvero di segnalarla, cosa che non risulta essere stata effettuata dall'ente.
Quindi occorre chiarire se dalla condotta dell'attrice, tenuta nella circostanza di tempo e luogo, possano desumersi elementi tali da elidere la responsabilità ogget-
tiva dell'ente, integrando il c.d. caso fortuito, ovvero solo diminuirla a norma dell'art. 1227 cod. civ..
Analizzando il luogo teatro del sinistro, per come si evince dalle foto in atti, si apprezza che la zona tutta, ivi compresa la strada limitrofa al marciapiede, teatro del sinistro, è costituita da chianche di pietra e che l'unica zona dissestata, risulta essere quella circoscritta al luogo del sinistro, laddove si apprezzano alcune fes-
surazioni, disconnessioni e crepe tra le chianche del marciapiede, tra cui quella de
qua. Giova precisare che la disconnessione sulla quale è inciampata l'attrice, per le sue dimensioni non poteva apprezzarsi a distanza ma solo una volta arrivati in prossimità.
Orbene la situazione generale della zona, nel suo complesso buona, non presen-
tava una condizione tale da destare allarme specifico per l'utente della strada tan-
to da esigersi un comportamento diligente particolarmente qualificato né la di-
sconnessione sulla quale l'attrice è inciampata era visibile da lontano (infatti dalle
Proc. n. 813/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. foto si evince che l'anomalia era di ridotte dimensioni tali da poter essere avvista-
ta solo una volta arrivati sul posto). Né risulta provato che l'attrice conoscesse bene la zona non essendo emerso nulla in tal senso dalla prova testi. Ed infatti la teste , collega dell'attrice, ha dichiarato che ella faceva ogni giorno Tes_1
quel percorso ma di non sapere se lo facesse anche l'attrice.
In conclusione non si ravvisa un comportamento dell'attrice che possa avere, per la sua abnorme negligenza, integrato il c.d. caso fortuito in modo da elidere il nesso causale tra la res e la responsabilità del Pt_1
E tuttavia la presenza delle chianche, che notoriamente possono presentare disli-
velli o disconnessioni o imperfezioni varie richiedeva, per il noto principio di au-
to responsabilità nei doveri di solidarietà sanciti dall'art.
2. Cost., che la Pt_2
procedesse comunque con una certa cautela, comportamento che non ri-
[...]
sulta essere stato posto in essere.
Ne consegue che la negligente condotta dell'attrice ha concorso nella produzione dell'evento nella misura percentuale che appare congrua doversi affermare nel
50% e ciò in applicazione dell'art. 1227 cod. civ..
Ne consegue che la somma cui ha diritto l'attrice a titolo risarcitorio è pari alla metà della somma liquidata dal Tribunale in € 30.471,33, decurtata ulteriormente della somma ottenuta dall'Inail pari a € 4.815,83, così residuando la somma di €
10.419,84, cui aggiungere gli accessori come da motivazione di primo grado.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata di ½ delle spese del giudizio di doppio grado e la compensazione del restante ½. Le spese di CTU vengono poste a carico del
Pt_1
Proc. n. 813/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in parziale rifor-
ma della sentenza impugnata riduce la somma cui il è condannato ad € Pt_1
10.419,84 oltre accessori come da parte motiva;
dispone la restituzione delle somme in eccesso, eventualmente pagate in esecu-
zione della sentenza di primo grado;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di ½ delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per Parte_3
intero quanto al primo in complessivi € 6.804,00, di cui 804,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15%, e quanto al secondo grado in complessivi €
4.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone le spese di CTU a carico del Parte_1
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 813/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.