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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
26.5.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6865/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ) N.Q. DI , Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicoloso Roberta;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/07/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che la de cuius della ricorrente, deceduta il
25.7.2023, era affetta da “Diabete mellito ID in paziente con disturbo neurocognitivo maggiore e recente insorgenza di deficit locomotorio e deficit dell'autonomia funzionale” escludendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti sofferte dalla madre, il riconoscimento in capo a della sussistenza Parte_2
dei requisiti sanitari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e fino alla data del decesso.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo a Parte_2
le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla
[...]
citata legge n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa e fino alla data del decesso (25.7.2023).
In particolare, sulla base della documentazione medica depositata in atti, il CTU ha concluso che “la ,nata a [...] il [...] e deceduta il 25/7/2023,era affetta da: Persona_1
-disturbo neurocognitivo maggiore con grave deficit di autonomia funzionale;
-deficit deambulatorio con disequilibrio;
--diabete di 2° tipo in trattamento insulinico.
Il complesso di tali infermità era tale da rendere la totalmente inabile e presenti anche i Per_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,ai sensi della legge n. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dall'inizio della domanda amministrativa (1 aprile 2023) sino all'exitus avvenuto il 25/7/2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta.
Va, pertanto, dichiarato che possedeva i requisiti sanitari richiesti per il Parte_2
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino alla data del decesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara che possedeva i requisiti sanitari richiesti per la concessione Parte_2
dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.86400 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 28/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
26.5.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6865/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ) N.Q. DI , Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicoloso Roberta;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/07/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che la de cuius della ricorrente, deceduta il
25.7.2023, era affetta da “Diabete mellito ID in paziente con disturbo neurocognitivo maggiore e recente insorgenza di deficit locomotorio e deficit dell'autonomia funzionale” escludendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti sofferte dalla madre, il riconoscimento in capo a della sussistenza Parte_2
dei requisiti sanitari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e fino alla data del decesso.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo a Parte_2
le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla
[...]
citata legge n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa e fino alla data del decesso (25.7.2023).
In particolare, sulla base della documentazione medica depositata in atti, il CTU ha concluso che “la ,nata a [...] il [...] e deceduta il 25/7/2023,era affetta da: Persona_1
-disturbo neurocognitivo maggiore con grave deficit di autonomia funzionale;
-deficit deambulatorio con disequilibrio;
--diabete di 2° tipo in trattamento insulinico.
Il complesso di tali infermità era tale da rendere la totalmente inabile e presenti anche i Per_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,ai sensi della legge n. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dall'inizio della domanda amministrativa (1 aprile 2023) sino all'exitus avvenuto il 25/7/2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta.
Va, pertanto, dichiarato che possedeva i requisiti sanitari richiesti per il Parte_2
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino alla data del decesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara che possedeva i requisiti sanitari richiesti per la concessione Parte_2
dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.86400 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 28/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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