CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 luglio 2021, da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 pro tempore, nonché Parte_3 Parte_4
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._1 Parte_5
), (c.f. ), C.F._2 Parte_6 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._4 Parte_8
, (c.f. , C.F._5 Parte_9 C.F._6 Pt_10
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._7 Parte_11
), (c.f. , C.F._8 Parte_12 C.F._9 Pt_13
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._10 Parte_14
), (c.f. ), C.F._11 Parte_15 C.F._12
(c.f. ), tutti a ministero in virtù di Parte_16 C.F._13 procure speciali separatamente rilasciate e poste in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dell'avv. Massimo Pistilli (pec
, Email_1
1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusto decreto n. 226 del 04.08.2021, per mandato a margine del presente atto dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, prof.
Carlo Cester e Irene Gianesini questi ultimi nominati procuratori in forza del mandato conferito all'avv. Maria Luisa Miazzi (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 104/2021 d.d. 29.06.2021, non notificata.-
In punto: retribuzione pubblico impiego;
difetto di giurisdizione.-
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza n. 104/2021 Sent. pronunciata dal Tribunale di Vicenza
– sezione Lavoro, dott.ssa Silvia Rigon, depositata in data 29.06.2021 e non notificata, nel procedimento n. 113/2019 R.G.L.P.; e, per l'effetto, accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario in riferimento alla domanda giudiziale per cui è proposto gravame;
accertare e dichiarare l'obbligo da parte di di procedere alla CP_1 ricostituzione dei Fondi Contrattuali per cui è causa, per i motivi dedotti in premessa, a decorrere dalla loro originaria costituzione e fino ad oggi, e per l'effetto, condannare l' a ricostituire i Fondi stessi a decorrere dalla loro costituzione e fino all'annualità CP_1
2015, nella misura e secondo il metodo e i criteri di calcolo adottati e descritti nella sua relazione dal dott. per Euro 14.549.387,00; ovvero nella differente misura Persona_1
e/o secondo il differente metodo di calcolo che verrà ritenuto congruo dalla Corte adìta, anche a seguito di accertamento tecnico preventivo;
condannare l' a ricostituire CP_1
i Fondi per cui è causa, altresì, per le annualità successive al 2015 fino alla pronuncia
2 della sentenza, nella misura e secondo il metodo e i criteri di calcolo adottati e descritti, per gli anni fino al 2015. nella relazione del dott. ovvero, nella differente Persona_1 misura e/o secondo il differente metodo di calcolo che verrà ritenuto congruo dalla Corte adita, anche a seguito di accertamento tecnico. Il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche del primo grado, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara fin d'ora antistatario”.
APPELLATA
“In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n.
104/2021: 1) Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e Parte_1 disporne l'estromissione dal giudizio;
In relazione all'appello, in via principale: - rigettarsi il ricorso in appello, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di
Padova n. 104/2021, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente al marzo 2014; - Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti dell' Controparte_1 con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Comparto Sanità Pubblica
[...] nonché , hanno convenuto in giudizio innanzi al giudice Parte_1 CP_1 del lavoro del Tribunale di Padova lamentando la mancata corresponsione di somme relative a retribuzione accessoria spettanti dal 1999 al 2017 in relazione a tre (3) fondi contrattuali previsti per l'area del Comparto sanità:
1) compensi di lavoro straordinario;
2) produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
3) finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
In particolare, evidenziavano come in violazione di norme di legge e di CP_1 contrattazione collettiva, avesse omesso di alimentare i sopra menzionati Fondi in virtù di disposizioni di legge e di contratto e ne domandavano la condanna, 3 anche in via risarcitoria (perdita di chance), alla corresponsione delle somme dovute a ciascun ricorrente previa disapplicazione di atti amministrativi e, quindi, rideterminazione delle risorse monetarie assegnate a ciascun fondo tenuto conto dell'effettivo personale in servizio anno per anno.
Radicatosi il contradditorio, eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
Con la sentenza qui appellata il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo così argomentando:
a) “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione identificato in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. 20350/2018);
b) nella fattispecie concreta, come si evince dal ricorso, la causa petendi è rappresentata da una errata determinazione da parte dell' delle risorse CP_1 da destinare ai Fondi, in ragione della contestata illegittima applicazione delle norme dei contratti collettivi che regolano gli incrementi dei Fondi in relazione all'incremento del personale c) orbene, l'atto di costituzione dei Fondi è un atto unilaterale dell'Amministrazione, nell'adozione del quale è tenuta al rispetto delle norme del CCNL cui l'art. 45 d. lgs. 165/01 demanda la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio;
d) e le disposizioni del CCNL rimettono alla valutazione discrezionale della P.A. la decisione in ordine all'incremento o meno dei Fondi ed alla relativa misura (cfr. art. 10 comma CCNL 22.5.1997; art. 39 comma 8 CCNL 7.4.1999, art. 3 CCNL
27.6.1996);
e) la contestazione è, dunque, rivolta ad atti di macro- organizzazione, adottati
4 dall'Amministrazione nell'esercizio della sua discrezionalità, seppur nel rispetto delle norme del CCNL e nei limiti delle finanze pubbliche, atti nei confronti dei quali i lavoratori sono titolari non di diritti soggettivi, ma di interesse legittimo;
f) in particolare, i lavoratori sono titolari dell'interesse legittimo al corretto esercizio da parte dell'Amministrazione del potere discrezionale di incremento dei Fondi, che non è vincolato all'aumento dell'organico;
g) la formazione dei Fondi dipende da un atto discrezionale dell'Amministrazione: le norme del CCNL non impongono un contenuto vincolato dell'atto di costituzione dei Fondi per la retribuzione accessoria.
h) l'operazione di incremento di Fondi contrattuali per il trattamento accessorio non è un atto dovuto, né un atto a contenuto vincolato in presenza di un incremento della dotazione organica, trattandosi di una atto di discrezionalità amministrativa, come si ricava dalla stessa relazione sulla quale i Per_1 ricorrenti hanno fondato le loro domande.
i) i fondi vengono incrementati se l'amministrazione ritiene che le risorse presenti non siano adeguate;
j) non vi è alcuno spazio per un sindacato da parte del giudice ordinario, al quale soltanto spetta la disapplicazione degli atti amministrativi lesivi di un diritto soggettivo, normativamente riconosciuto;
k) la rimozione dell'atto amministrativo – che peraltro consiste nel mancato incremento del Fondo – non comporterebbe comunque a favore dei ricorrenti il riconoscimento di alcun diritto, perché in assenza dell'incremento non vi è alcuna disposizione normativa che legittimi la pretesa retributiva fatta valere dai ricorrenti.
l) in tal senso le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartiene alla giurisdizione amministrativa la domanda proposta dai dirigenti di ruolo della Giunta della Parte_17 di reintegra dei fondi per la retribuzione di risultato e di posizione, in quanto la pretesa investe il corretto esercizio del potere amministrativo posto in essere con un atto generale della , allorquando ha deciso la riduzione dei Pt_17 predetti fondi” (Cass. 17.11.2017 n. 27285).;
m) la pretesa di ricostituzione del fondo è correlata esclusivamente al contestato illegittimo esercizio di un potere autoritativo – organizzativo, senza che
5 nemmeno possa prospettarsi la possibilità di una disapplicazione, dal momento che il potere di disapplicazione presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo n) diversamente, nel caso di specie, in assenza dell'incremento non vi è alcuna disposizione normativa che legittimi la pretesa retributiva azionata in giudizio.
o) va dunque accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo. L'accertato difetto di giurisdizione assorbe ogni altra valutazione>
2. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2021hanno proposto appello avverso la sentenza i lavoratori soccombenti in uno con l' sindacale CP_2 Pt_1
contestandone l'affermazione della giurisdizione del giudice
[...] amministrativo.
In particolare, rimarcano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe individuato il petitum sostanziale della pretesa nell'incremento dei
Fondi e non invece nella corresponsione delle somme dovute che, non attenendo ad atti di macro-organizzazione, riguardano diritti soggettivi dei lavoratori e non interessi legittimi.
3. Si è costituita , resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto per poi, CP_1 infine, precisare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
Ha proposto poi appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
4. La causa, con prima udienza fissata al 28.10.2021 e quindi trattata nel corso dell'udienza del 01.02.2024 (valutando il Collegio l'opportunità di attendere pronunciamento della Corte di Cassazione su questione identica a quella qui in trattazione), è stata infine decisa nelle forme dell'art. 127ter c.p.c. all'udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è fondato e, come tale, merita accoglimento. Un tanto preclude la cognizione di ogni altra questione pregiudiziale di merito (id est l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'OO.SS. originaria ricorrente).
6. La Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, in controversia
6 del tutto simile a quella qui in trattazione, ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò sulla base delle considerazioni qui in appresso riportate.
“5.3. Ciò posto, va qui ribadito che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva non è già la prospettazione delle parti, bensì il
"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
" causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Questa deve essere individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass.31/07/2018 n. 20350).
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta a corrispondere le differenze arretrate afferenti al Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari condizioni di disagio, al Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'indennità professionale specifica. In particolare, hanno chiesto che venisse corrisposta la quota residua dei Fondi, relativa agli anni 1999/2015 e 2016/2017, mai corrisposta ancorché, a loro avviso, dovuta.
5.5. È ben vero che i ricorrenti si dolgono del criterio di costituzione e sviluppo dei
Fondi in questione, ma lo fanno per chiedere il pagamento di differenze retributive, nella forma dei residui dei Fondi stessi. Essi lamentano la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali il comportamento datoriale (di mancato incremento del fondo tenendo conto del numero dei lavoratori) costituisce atto prodromico del quale è censurata la legittimità in via del tutto incidentale. Si tratta dì situazione del tutto diversa da quella decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 27285 del 17/11/2017 poiché nel caso in esame la pretesa non è correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio di un potere autoritativo organizzativo. Non si impugna un atto regolamentare dell'amministrazione che nell'esercizio del potere amministrativo abbia, come in quel caso, deciso la riduzione dei Fondi. Il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione di un mai intervenuto
7 provvedimento di macro-organizzazione (in quel caso già deciso da questa Corte e sopra richiamato consistito nella determinazione di disporre le riduzioni).
5.6. Erra perciò la Corte di merito nell'individuare il bene della vita richiesto nell'aumento dei Fondi atteso che la domanda, per come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e sviluppata nelle argomentazioni a sostegno della stessa, se ha come presupposto la verifica incidentale dell'obbligo di ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente, accertamento incidentale consentito al giudice ordinario, si sostanzia tuttavia nella richiesta di pagamento di differenze retributive nella forma della distribuzione dei residui dei fondi richiamati in causa.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità>> (Cass. civ. ss.uu. 33365/2022).
7. Ora, anche nel presente procedimento i lavoratori hanno agito per ottenere la condanna di a corrispondere differenze retributive derivanti dal mancato CP_1 adeguamento dei Fondi per la retribuzione accessoria asseritamente non incrementati in relazione alle nuove assunzioni dei lavoratori.
8. Pertanto, in applicazione dei medesimi principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia di Cassazione, deve ritenersi che l'accertamento della legittimità o meno del mancato incremento dei Fondi in questione in relazione al numero dei lavoratori è oggetto di un accertamento incidentale richiesto al giudice in funzione di tutela del diritto soggettivo alle allegate differenze retributive, diritto la cui cognizione è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria.
9. In definitiva, in applicazione dei predetti principi della Suprema Corte, rispetto ai quali le parti non hanno in questa sede addotto argomenti tali per indurre il
Collegio a discostarsene, deve, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353 cpc ratione temporis applicabile, le parti devono essere rimesse avanti al Tribunale di Venezia, con onere di riassunzione nei termini di legge.
10. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, della sua
8 natura meramente processuale, del corretto comportamento processuale di che, preso atto dell'orientamento della Suprema Corte, nelle note di CP_1 trattazione cartolare ha dichiarato di rimettersi a questa Corte sulla questione di giurisdizione, nonché, infine, del revirement di questa Corte sulla questione medesima, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) accerta e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353
c.p.c. ratione temporis applicabile, rimette le parti avanti al Tribunale di
Padova, con onere di riassunzione nei termini di legge;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Venezia, 23.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
9