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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5150 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra
(cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del procuratore speciale, domiciliata presso l'avv. Roberto Serantoni (cod. fisc.: ) (p.e.c.: , che la rappre- CodiceFiscale_1 Email_1 senta e difende per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-appellante – appellata in via incidentale- e (cod. fisc. , elettivamente AR CodiceFiscale_2 domiciliato in Roma, Via del Pigneto n. 110/D, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Verallo (cod. fisc.: ), che lo rappresenta CodiceFiscale_3
e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- e
E CP_2 Controparte_3
-appellati contumaci-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale. CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis (…) Parte_1
in via istruttoria ove ritenuto necessario, disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del pro- cedimento monitorio RG 65763/2019 del Tribunale di Roma nel merito in parziale riforma della Sentenza n. 12995/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 25.07.2024, condannare il sig. al paga- AR mento, in favore di della somma di € 189.500,27, oltre Parte_1 interessi, come liquidati nel decreto ingiuntivo in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa, per ogni fase e grado, oltre accessori di legge”; per “(…) Nel merito AR
Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
In via di appello incidentale condizionato accogliere i motivi articolati con l'appello incidentale condizionato e accer- tare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione prestata da
[...] ovvero la liberazione dello stesso per violazione della norma- CP_1 tiva antitrust e del disposto di cui agli articoli 1955 e/o 1956, 1957 cc;
b) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione per violazione del disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cc e per l'effetto revocare, nei confronti di il Decreto Ingiuntivo opposto n. AR
21760/2019 (R.G. 65763/2019) emesso dal Tribunale di Roma il 06.11.2019, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
FATTI E DIRITTO
1. e hanno proposto CP_2 AR Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21760/2019 emesso il 7.11.2019 dal Tribunale di Roma, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido con la alla e per essa alla Controparte_4 Parte_1
2 mandataria la somma di € 189.500,27, oltre Parte_2 interessi “come da domanda” e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 4405 - assistito da una linea anticipi all'importazione temporanea per € 3.517,00, apertura di credito in conto corrente per € 100.000,00, nonché da una linea anticipi all'importa- zione per € 100.000,00 - stipulato tra la e la Controparte_4
in data 14.4.1997, e segnatamente quanto Controparte_5 agli opponenti in forza delle garanzie prestate in favore di tale Istituto di credito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società suddetta.
A sostegno dell'opposizione, e CP_2 AR CP_3
hanno dedotto, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiun-
[...] tivo per essere stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; hanno poi eccepito la decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei loro confronti, essendo stata promossa l'azione di condanna allorché fosse de- corso il termine previsto dall'art. 1957 c.c.; hanno dedotto la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in favore della BA opposta sul presupposto della conformità del loro contenuto al modello A.B.I. oggetto di provvedi- mento della BA di TA per violazione della normativa antitrust;
la carenza di prova scritta del credito azionato, nonché la violazione da parte della BA originaria creditrice dei doveri sulla medesima incombenti di corret- tezza e buona fede contrattuale. Gli opponenti hanno chiesto, quindi, alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma di “dichia- rare inefficace il decreto ingiuntivo opposto (…) ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto notificato oltre il termine di giorni 60 dalla emissione. Nel merito in ogni ipotesi dichiarare nullo ed inefficace, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto (…) ed assolvere gli opponenti da ogni domanda ex ad- verso proposta. In via principale a) accertare e dichiarare la nullità/annulla- bilità della fideiussione ovvero la liberazione dei fideiussori odierni oppo- nenti per violazione del disposto di cui agli articoli 1955 e/o 1956, 1957 cc;
b) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione per vio- lazione del disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cc;
condannare la con- venuta alle spese, (…) da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore di- chiaratosi antistatario (…)”.
Si è costituita la e per essa alla mandataria Parte_1 [...]
premettendo la propria legittimazione ad agire in qualità di Parte_2
3 cessionaria del credito per cui è causa in forza di cessione intercorsa con la nel 2018 ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_6 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. in ragione della tardività della sua propo- sizione. In ordine ai motivi di opposizione, l'opposta ha dedotto come la tardività della notifica del decreto opposto fosse riconducibile all'omessa co- municazione da parte della Cancelleria del Tribunale dell'emissione del prov- vedimento monitorio;
ha contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antritrust delle garanzie prestate dagli oppo- nenti, deducendone la natura autonoma, nonché le ulteriori deduzioni degli opponenti in ordine al difetto di prova del credito e alla sussistenza dei pre- supposti per la liberazione dei fideiussori dall'obbligazione di garanzia. L'op- posta ha concluso, pertanto, come segue: “in via preliminare - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (…); dichiarare inammissibile, improponibile, o comunque rigettare la proposta opposizione in quanto tar- diva, per le ragioni tutte esposte in atti;
per l'effetto, confermare integral- mente il decreto ingiuntivo (…); nel merito, in via principale - respingere la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiun- tivo (…); nel merito, in via subordinata - condannare in ogni caso, per le ragioni, tutte esposte in atti, i sig.ri e CP_2 AR
, al pagamento in favore d della somma Controparte_3 Parte_1 già ingiunta, ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi ai tassi convenzionali e spese in ogni caso - con il favore delle spese (…)”.
Con sentenza n. 12995/2024 depositata il 5.8.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha accolto parzialmente l'oppo- sizione, revocando integralmente il decreto Ingiuntivo n. 21760/2019 emesso il 7.11.2019 nei confronti di e parzialmente nei AR confronti di e , ma ha condannato questi CP_2 Controparte_7 ultimi due a pagare alla e per essa alla mandataria Parte_1 [...]
l'importo di € 189.500,27, oltre interessi, vale a dire Parte_2 un importo corrispondente a quello ingiunto con il suddetto decreto revo- cato;
ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di condannando invece AR CP_2 Controparte_7
4 a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
e per essa alla mandataria che ha Parte_1 Parte_2 svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha AR contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. e , in- CP_2 Controparte_3 vece, non si sono costituiti nel presente giudizio di appello, e con la presente sentenza devono essere dichiarati contumaci.
2. Con il primo motivo di appello la deduce come erronea- Parte_1 mente il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'opposta non abbia pro- dotto i documenti rilevanti ai fini della decisione, e segnatamente quelli che consentissero di ritenere sussistente il credito azionato in sede monitoria anche nei confronti di In particolare, la società appellante AR deduce che erroneamente il Tribunale di Roma ha ritenuto non prodotta in giudizio la garanzia personale prestata da in favore della AR
a garanzia delle obbligazioni della Controparte_5 [...]
poi fallita. Infatti, la fideiussione in questione è stata depo- Controparte_4 sitata quale documento n. 5 del fascicolo di parte del procedimento monito- rio, non ponendo pertanto il giudice di prime cure ritenere lo stesso non prodotto in quanto non ha rinvenuto tale documento nel fascicolo di parte opposta depositato nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Il motivo è fondato.
2.1. La rileva come, all'atto della costituzione nel giudizio di opposi- Pt_1 zione a decreto ingiuntivo, abbia depositato copia del fascicolo di parte del procedimento monitorio. La busta telematica relativa a tale deposito, di di- mensioni superiori a quanto consentito per un singolo deposito, è stata quindi inviata dividendo la documentazione in due diversi depositi (v. doc. a del fascicolo di parte appellante). La Cancelleria del Tribunale di Roma non ha però accettato il secondo deposito, sicché la produzione documentale effettuata da parte opposta è risultata non completa quanto alla documen- tazione prodotta in sede monitoria, e segnatamente - per quanto qui inte- ressa - mancante della copia della fideiussione sottoscritta da CP_1
5 in data 30.8.2012 in favore della a CP_1 Controparte_5 garanzia delle obbligazioni della Controparte_4
Come deduce parte appellante in via principale, a prescindere da quanto affermato in ordine all'avvenuto deposito in sede di costituzione nel giudizio di opposizione e alla mancata accettazione di una delle due buste di cui constava tale deposito, asseritamente per un disguido tecnico, quanto rite- nuto determinante dal giudice di primo grado per rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti di non era tale, e non AR avrebbe consentito al giudice di prime cure di pervenire a siffatta decisione. Infatti, il fascicolo del procedimento monitorio costituisce automaticamente parte del fascicolo del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e si deve intendere a disposizione del giudice per la decisione della fase a cognizione piena dell'unico procedimento già avviatosi con il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Nel caso in esame, dunque, il giudice di primo grado ha omesso di verificare se detto documento (la garanzia personale proposta da AR fosse presente nel fascicolo della fase sommaria, dove risulta prodotta sub documento n. 5, e quindi esaminare lo stesso.
2.2. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sen- tenza n. 14475/2015 del 10.7.2015, “documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638 c.p.c., comma 3) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei succes- sivi sviluppi del processo. (…) Un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non riprodotti nell'opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete. (…)”.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che “Il principio, che può essere definito "di non dispersione della prova" una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto in- giuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le
6 due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l'opposizione costituisce prosecuzione del giudi- zio di primo grado, Corte cost. 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e "funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata"). (…)”.
Si è evidenziato, inoltre, che “L'unicità dell'ufficio spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d'ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell'opposizione. Tale mancanza, del resto, si riscontra anche nei casi di giudizi d'impugnazione (revocazione, opposizione di terzo) quando si svolgano dinanzi al medesimo giudice”.
2.3. Ad ogni buon conto, parte appellante ha depositato il proprio fascicolo di parte della fase monitoria, e soprattutto il documento n. 5 di quella pro- duzione, ossia la fideiussione prestata dall'odierno appellato, nel costituirsi nel presente giudizio di appello (v. doc. b del fascicolo di parte appellante) unitamente alle p.e.c. di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (v. doc.
c del fascicolo di parte appellante).
La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sopra richiamata ha statuito che, “anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo ragio- nevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di de- creto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado”. La docu- mentazione in esame, effettuata nel presente giudizio di appello e non anche
– come pacifico – nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., non si può ritenere tardiva, e quindi inammissibile, qualora tale documentazione sia stata depositata nella fase monitoria dalla Parte_1
Gli appellati deducono, infatti, che “non vi è prova che tale fidejussione sia stata depositata nel procedimento monitorio e non sussistono le condizioni per affermare il contrario, infatti non sono stati offerti elementi idonei a con- ferma del tempestivo e rituale deposito”. Di contro, il documento in
7 questione risulta allegato al ricorso monitorio depositato innanzi al Tribunale di Roma, come risulta dallo stesso, sussistendo dunque un elemento suffi- ciente per ritenere che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 30.8.2012 da fosse presente, diversamente da quanto AR dedotto dagli odierni appellati, elemento che avrebbe dunque dovuto con- durre il giudice di primo grado a una decisione diversa sulla domanda di condanna proposta dall'odierna appellante.
L'odierna parte appellata, infatti, non ha dedotto nel giudizio di primo grado e non deduce – a ben considerare – che, diversamente da quanto indicato da parte ricorrente, e segnatamente da quanto ripostato in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., il documento in questione non fosse invece presente nel fascicolo di parte. Ne consegue che – come si è detto – il documento in questione si deve senz'altro ritenere prodotto nella fase monitoria e questo giudicante non è onerato dal verificare d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U.,
16.2.2023, n. 4835) la fideiussione sottoscritta da sia AR stata ritualmente prodotta nel procedimento monitorio.
Neanche gli appellati possono dedurre che, “poiché parte opponente aveva eccepito l'invalidità della garanzia (fideiussione omnibus) era onere di parte opponente di produrre tale documento”. A prescindere dal rilievo, invero assorbente, per cui non vi era in capo all'opposta alcun onere di produrre copia di un documento che – come si è diffusamente detto sopra – si doveva ritenere già acquisito al processo, a prescindere da un ulteriore deposito dello stesso da parte della non si può non considerare che, Parte_1 con riguardo alle domande di nullità proposte dall'originaria parte oppo- nente, era onere della stessa provare la pattuizione di clausole nulle con la produzione del contratto (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
3. Con il secondo motivo di appello la chiede che, ritenuto Parte_1 regolarmente prodotto nel giudizio di primo grado il documento che incor- pora la fideiussione prestata da in favore della AR [...]
venga conseguentemente ritenuta erronea la sentenza Controparte_5 di primo grado nella parte in cui ha omesso di condannare anche tale fideius- sore al pagamento della somma già ingiunta, così come la Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha fatto con riguardo a
8 e , rigettando le eccezioni formulate da CP_2 Controparte_3 questi e ritenendo sussistente l'obbligazione di pagamento discendente dalla garanzia personale prestata dagli stessi.
Di contro, l'appellato rilevato come il giudice di primo AR grado abbia accolto l'opposizione proposta dallo stesso sul presupposto della mancata produzione in giudizio della fideiussione di cui egli – unita- mente agli altri due fideiussori opponente – invocava l'invalidità, e non abbia pertanto pronunciato, nei suoi confronti, sugli altri motivi articolati nell'op- posizione a decreto ingiuntivo, nel costituirsi nel presente giudizio di appello ha proposto appello in via incidentale con cui, tecnicamente, ha riproposto le ragioni di nullità e di inefficacia della garanzia prestata dallo stesso già svolte con l'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Le censure proposte con il motivo di appello incidentale devono essere di- sattese e, di contro, la domanda di condanna riproposta da parte appellante deve essere accolta.
4. In primo luogo, chiede che, “Qualora debba essere AR presa in esame dall'Ecc.ma Corte, la fidejussione che avrebbe prestato il ga- rante , risulta evidente che la medesima garanzia risulta AR aver violato la normativa antitrust, per essere la fideiussione predisposta se- condo lo schema ABI, dichiarato anticoncorrenziale dalla BA d'TA. Ne deriverebbe la violazione ex art. 1957 c.c.”.
Parte appellata produce, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005 della BA d'TA (v. doc. D del fascicolo di parte appellata) e lo schema A.B.I. predisposto nel 2003 sanzionato con detto provvedimento (v. doc. C del fascicolo di parte appellata), chiedendo quindi a questo giudicante di accertare e dichiarare la nullità – si deve rite- nere parziale, dal tenore delle difese svolte – del contratto di fideiussione stipulato da con la in AR Controparte_5 data 30.8.2012, e quindi di accertare che nulla è dovuto da tale opponente alla in quanto la clausola del contratto suddetto che sancisce Parte_1 la deroga all'art. 1957 c.c. (art. 7), in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello schema contrattuale sanzionato, si deve ritenere nulla.
4.1. Quella proposta da nel proporre opposizione av- AR verso il decreto ingiuntivo n. 21760/2019 emesso il 7.11.2019 dal
9 Tribunale di Roma, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richia- mano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione proba- toria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in ricon- venzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un pre- cedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Au- torità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accer- tare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto. ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della AR
in data 30.8.2012, vale a dire a distanza di Controparte_5 oltre quattro anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'TA il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sus- sistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideius- sioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierni appellato-appellante in via incidentale) era onerati dell'al- legazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non 10 ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'agosto 2012 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fi- deiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clien- tela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alter- nativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da in AR data 30.8.2012) risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla BA d'TA. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uni- forme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omni- bus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da in data 30.8.2012) sia AR espressione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, per- ché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla BA quale condi- zione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata sot- Controparte_5 toscritta la fideiussione per cui è causa, e segnatamente quella rilasciata dall'odierno appellato), avrebbe dovuto allegare e pro- AR vare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all in detto periodo (agosto 2012) utilizzavano uniformemente lo Pt_3 schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della BA d'TA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
11 4.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla BA d'TA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanziona- torio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla BA d'TA il 2.5.2005.
Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzio- nato dalla BA d'TA con il più volte richiamato provvedimento n.
55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla BA d'TA con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo 12 cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nell'agosto 2012, l'originaria parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitata ad allegare quest'ultima circostanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto da a garanzia delle obbligazioni della AR [...] in favore della Controparte_4 Controparte_5
5. In secondo luogo, l'appellante in via incidentale deduce l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dallo stesso ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto “Dall'esame della stessa documentazione prodotta ex adverso si evince che l quando ha richiesto ed ottenuto la Controparte_5 fideiussione omnibus da [30.08.2012] era ben a cono- AR scenza della situazione debitoria del debitore principale e ciò nonostante ha continuato i rapporti in essere e nell'erogazione del credito, richiedendo cap- ziosamente una fideiussione (fino all'importo di € 300.000,00) alla parte appellata, quando ormai era evidente che il debitore principale (la CP_8
era sull'orlo del Fallimento”.
[...]
non allega, quindi, che la BA abbia concesso ulteriore AR credito alla dopo il rilascio della fideiussione om- Controparte_4 nibus da parte dello stesso e che fosse consapevole del deterioramento della situazione finanziaria. Piuttosto, deduce che, al momento del rilascio da parte dello stesso della garanzia personale, la situazione finanziaria dell'obbligata in via principale fosse già compromessa, e questo fosse noto alla BA.
Come ha ritenuto il giudice di prime cure, dunque, ritenuto che “gli oppo- nenti hanno del tutto omesso anche solo di allegare compiutamente le cir- costanze che comproverebbero che la BA avesse continuato a fare credito nei confronti della debitrice principale, allorché avesse avuto consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche”. Non assume invero
13 rilevanza che, al momento della concessione della garanzia azionata, l'Istituto di credito fosse “ben a conoscenza della situazione debitoria del debitore principale”, non essendo questo che viene sanzionato con l'inefficacia della fideiussione dall'art. 1956 c.c.
6. In terzo luogo, deduce l'estinzione della fideiussione AR prestata dallo stesso ai sensi dell'art. 1955 c.c., secondo cui la fideiussione si estingue quando per fatto del creditore non può avvenire la surrogazione del fideiussore nei diritti del debitore principale. In particolare, l'appellante in via incidentale deduce che “il comportamento colpevolmente lassivo della ha da un lato aggravato esponenzialmente il Controparte_5 debito, dall'altro reso improponibile la surroga essendo il debitore principale colpito da sentenza di fallimento”.
Come ha condivisibilmente ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma con riguardo alla medesima deduzione di estinzione formulata dagli altri due fideiussori opponenti, “del pari generica risulta l'allegazione della violazione da parte della BA del disposto dell'art. 1955 c.c. - tenuto conto dell'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale 'Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comun- que illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo econo- mico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore' (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020) – non es- sendo stata neppure individuata da parte degli opponenti la condotta della BA che dovesse ritenersi censurabile sotto tale profilo”.
7. Da ultimo, parte appellante in via incidentale deduce che “ CP_9
ha contravvenuto evidentemente i principi di correttezza e buona fede
[...] contrattuale di cui agli articoli 1175 e 1375 cc”. In particolare, CP_1 deduce che “L'imputare somme al fideiussore maturate successiva-
[...] mente al suo recesso, il credito ulteriore concesso nonostante l'esponenziale aggravio della posizione debitoria del garantito costituiscono CP_8
14 violazione dei principi richiamati;
violazione che deve essere sanzionata con la nullità /annullamento della fideiussione stessa”.
Parte appellante non precisa ulteriormente la deduzione in ordine all'avere ritenuto il fideiussore obbligato anche per somme corrisposte all'obbligata principale “successivamente al suo recesso”. In particolare, anche se la me- desima deduzione è stata effettuata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da tutti e tre i fideiussori, non risulta che CP_1 abbia receduto dal contratto di fideiussione sottoscritto in data
[...]
30.8.2012: una specifica allegazione in tale senso, e soprattutto una prova al riguardo, non è stata fornita dall'opponente, non rinvenendosi agli atti del fascicolo di primo grado il recesso in questione.
Qualora, invece, parte appellante abbia inteso fare riferimento al recesso dai rapporti con l'obbligata principale da parte dell - che ha Controparte_6 comunicato in data 16.9.2013 il recesso dal rapporto di conto corrente n. 4405 e, contestualmente, ha richiesto di provvedere, entro cinque giorni, al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente per € 98.479,06, oltre ad € 70.960,00 per anticipi su portafoglio commerciale -, è di tutta evidenza come anche gli interessi maturati in favore della creditrice successivamente a tale data possano essere richiesti al fideiussore, essendo stata prestata la garanzia anche per questi, come peraltro espressamente previsto dal con- tratto stipulato in data 30.8.2012.
8. In conclusione, disattesi gli originari motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. svolti dall'odierno appellato, riproposti nel costituirsi tempestivamente nel giudizio (peraltro, con la proposizione di appello in via incidentale, anche se questo non era necessario: cfr. Cass. civ., Sez. L, 18.4.2000, n. 5065;
Cass. civ., Sez. III, 2.4.1998, n. 3392), e rilevato come questi afferiscano esclusivamente alla validità e all'efficacia della fideiussione omnibus sotto- scritta dallo stesso in data 30.8.2012, e non anche all'ammontare del credito vantato dalla cessionaria con la presente decisione, in ri- Parte_1 forma della sentenza n. 12995/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Se- zione Specializzata in Materia di Impresa depositata il 5.8.2024, CP_1 deve essere condannato a corrispondere all'odierna appellante prin-
[...] cipale la somma di € 189.500,27, quella in relazione a cui è stata domanda
15 l'ingiunzione (ed al pagamento della quale la sentenza appellata ha condan- nato gli altri due fideiussori, e ). CP_2 Controparte_3
Su tale somma devono essere riconosciuti interessi dalla data della domanda,
e quindi dalla data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., e quindi dal 1°.10.2019.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Nessuna statui- zione deve essere assunta, invece, in ordine alle spese di lite tra la
[...]
e per essa alla mandataria da un Parte_1 Parte_2 lato, e e , dall'altro. CP_2 Controparte_3
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo a appellante in via incidentale. AR
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di;
CP_10 Controparte_3
accoglie l'appello proposto dalla e per essa alla manda- Parte_1 taria avverso la sentenza n. 12995/2024 Parte_2 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa depositata il 5.8.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o condanna a pagare alla e per essa alla AR Parte_1 mandataria la somma di € 189.500,27, oltre Parte_2 interessi al tasso legale dal 1°.10.2019 all'effettivo pagamento;
o condanna a pagare alla e per essa alla AR Parte_1 mandataria le spese del primo grado di giudi- Parte_2 zio, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la decisione di primo grado;
16 condanna a pagare alla e per essa AR Parte_1 alla mandataria le spese del presente grado di AR1 giudizio, che liquida in € 1.165,50 per spese esenti ed € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra la e per essa alla mandataria Parte_1
da un lato, e e AR1 CP_2 CP_12
, dall'altro;
[...]
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo all'appellante in via incidentale;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
17
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5150 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra
(cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del procuratore speciale, domiciliata presso l'avv. Roberto Serantoni (cod. fisc.: ) (p.e.c.: , che la rappre- CodiceFiscale_1 Email_1 senta e difende per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-appellante – appellata in via incidentale- e (cod. fisc. , elettivamente AR CodiceFiscale_2 domiciliato in Roma, Via del Pigneto n. 110/D, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Verallo (cod. fisc.: ), che lo rappresenta CodiceFiscale_3
e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- e
E CP_2 Controparte_3
-appellati contumaci-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale. CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis (…) Parte_1
in via istruttoria ove ritenuto necessario, disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del pro- cedimento monitorio RG 65763/2019 del Tribunale di Roma nel merito in parziale riforma della Sentenza n. 12995/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 25.07.2024, condannare il sig. al paga- AR mento, in favore di della somma di € 189.500,27, oltre Parte_1 interessi, come liquidati nel decreto ingiuntivo in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa, per ogni fase e grado, oltre accessori di legge”; per “(…) Nel merito AR
Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
In via di appello incidentale condizionato accogliere i motivi articolati con l'appello incidentale condizionato e accer- tare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione prestata da
[...] ovvero la liberazione dello stesso per violazione della norma- CP_1 tiva antitrust e del disposto di cui agli articoli 1955 e/o 1956, 1957 cc;
b) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione per violazione del disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cc e per l'effetto revocare, nei confronti di il Decreto Ingiuntivo opposto n. AR
21760/2019 (R.G. 65763/2019) emesso dal Tribunale di Roma il 06.11.2019, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
FATTI E DIRITTO
1. e hanno proposto CP_2 AR Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21760/2019 emesso il 7.11.2019 dal Tribunale di Roma, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido con la alla e per essa alla Controparte_4 Parte_1
2 mandataria la somma di € 189.500,27, oltre Parte_2 interessi “come da domanda” e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 4405 - assistito da una linea anticipi all'importazione temporanea per € 3.517,00, apertura di credito in conto corrente per € 100.000,00, nonché da una linea anticipi all'importa- zione per € 100.000,00 - stipulato tra la e la Controparte_4
in data 14.4.1997, e segnatamente quanto Controparte_5 agli opponenti in forza delle garanzie prestate in favore di tale Istituto di credito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società suddetta.
A sostegno dell'opposizione, e CP_2 AR CP_3
hanno dedotto, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiun-
[...] tivo per essere stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; hanno poi eccepito la decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei loro confronti, essendo stata promossa l'azione di condanna allorché fosse de- corso il termine previsto dall'art. 1957 c.c.; hanno dedotto la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in favore della BA opposta sul presupposto della conformità del loro contenuto al modello A.B.I. oggetto di provvedi- mento della BA di TA per violazione della normativa antitrust;
la carenza di prova scritta del credito azionato, nonché la violazione da parte della BA originaria creditrice dei doveri sulla medesima incombenti di corret- tezza e buona fede contrattuale. Gli opponenti hanno chiesto, quindi, alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma di “dichia- rare inefficace il decreto ingiuntivo opposto (…) ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto notificato oltre il termine di giorni 60 dalla emissione. Nel merito in ogni ipotesi dichiarare nullo ed inefficace, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto (…) ed assolvere gli opponenti da ogni domanda ex ad- verso proposta. In via principale a) accertare e dichiarare la nullità/annulla- bilità della fideiussione ovvero la liberazione dei fideiussori odierni oppo- nenti per violazione del disposto di cui agli articoli 1955 e/o 1956, 1957 cc;
b) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione per vio- lazione del disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cc;
condannare la con- venuta alle spese, (…) da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore di- chiaratosi antistatario (…)”.
Si è costituita la e per essa alla mandataria Parte_1 [...]
premettendo la propria legittimazione ad agire in qualità di Parte_2
3 cessionaria del credito per cui è causa in forza di cessione intercorsa con la nel 2018 ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_6 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. in ragione della tardività della sua propo- sizione. In ordine ai motivi di opposizione, l'opposta ha dedotto come la tardività della notifica del decreto opposto fosse riconducibile all'omessa co- municazione da parte della Cancelleria del Tribunale dell'emissione del prov- vedimento monitorio;
ha contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antritrust delle garanzie prestate dagli oppo- nenti, deducendone la natura autonoma, nonché le ulteriori deduzioni degli opponenti in ordine al difetto di prova del credito e alla sussistenza dei pre- supposti per la liberazione dei fideiussori dall'obbligazione di garanzia. L'op- posta ha concluso, pertanto, come segue: “in via preliminare - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (…); dichiarare inammissibile, improponibile, o comunque rigettare la proposta opposizione in quanto tar- diva, per le ragioni tutte esposte in atti;
per l'effetto, confermare integral- mente il decreto ingiuntivo (…); nel merito, in via principale - respingere la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiun- tivo (…); nel merito, in via subordinata - condannare in ogni caso, per le ragioni, tutte esposte in atti, i sig.ri e CP_2 AR
, al pagamento in favore d della somma Controparte_3 Parte_1 già ingiunta, ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi ai tassi convenzionali e spese in ogni caso - con il favore delle spese (…)”.
Con sentenza n. 12995/2024 depositata il 5.8.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha accolto parzialmente l'oppo- sizione, revocando integralmente il decreto Ingiuntivo n. 21760/2019 emesso il 7.11.2019 nei confronti di e parzialmente nei AR confronti di e , ma ha condannato questi CP_2 Controparte_7 ultimi due a pagare alla e per essa alla mandataria Parte_1 [...]
l'importo di € 189.500,27, oltre interessi, vale a dire Parte_2 un importo corrispondente a quello ingiunto con il suddetto decreto revo- cato;
ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di condannando invece AR CP_2 Controparte_7
4 a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
e per essa alla mandataria che ha Parte_1 Parte_2 svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha AR contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. e , in- CP_2 Controparte_3 vece, non si sono costituiti nel presente giudizio di appello, e con la presente sentenza devono essere dichiarati contumaci.
2. Con il primo motivo di appello la deduce come erronea- Parte_1 mente il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'opposta non abbia pro- dotto i documenti rilevanti ai fini della decisione, e segnatamente quelli che consentissero di ritenere sussistente il credito azionato in sede monitoria anche nei confronti di In particolare, la società appellante AR deduce che erroneamente il Tribunale di Roma ha ritenuto non prodotta in giudizio la garanzia personale prestata da in favore della AR
a garanzia delle obbligazioni della Controparte_5 [...]
poi fallita. Infatti, la fideiussione in questione è stata depo- Controparte_4 sitata quale documento n. 5 del fascicolo di parte del procedimento monito- rio, non ponendo pertanto il giudice di prime cure ritenere lo stesso non prodotto in quanto non ha rinvenuto tale documento nel fascicolo di parte opposta depositato nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Il motivo è fondato.
2.1. La rileva come, all'atto della costituzione nel giudizio di opposi- Pt_1 zione a decreto ingiuntivo, abbia depositato copia del fascicolo di parte del procedimento monitorio. La busta telematica relativa a tale deposito, di di- mensioni superiori a quanto consentito per un singolo deposito, è stata quindi inviata dividendo la documentazione in due diversi depositi (v. doc. a del fascicolo di parte appellante). La Cancelleria del Tribunale di Roma non ha però accettato il secondo deposito, sicché la produzione documentale effettuata da parte opposta è risultata non completa quanto alla documen- tazione prodotta in sede monitoria, e segnatamente - per quanto qui inte- ressa - mancante della copia della fideiussione sottoscritta da CP_1
5 in data 30.8.2012 in favore della a CP_1 Controparte_5 garanzia delle obbligazioni della Controparte_4
Come deduce parte appellante in via principale, a prescindere da quanto affermato in ordine all'avvenuto deposito in sede di costituzione nel giudizio di opposizione e alla mancata accettazione di una delle due buste di cui constava tale deposito, asseritamente per un disguido tecnico, quanto rite- nuto determinante dal giudice di primo grado per rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti di non era tale, e non AR avrebbe consentito al giudice di prime cure di pervenire a siffatta decisione. Infatti, il fascicolo del procedimento monitorio costituisce automaticamente parte del fascicolo del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e si deve intendere a disposizione del giudice per la decisione della fase a cognizione piena dell'unico procedimento già avviatosi con il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Nel caso in esame, dunque, il giudice di primo grado ha omesso di verificare se detto documento (la garanzia personale proposta da AR fosse presente nel fascicolo della fase sommaria, dove risulta prodotta sub documento n. 5, e quindi esaminare lo stesso.
2.2. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sen- tenza n. 14475/2015 del 10.7.2015, “documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638 c.p.c., comma 3) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei succes- sivi sviluppi del processo. (…) Un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non riprodotti nell'opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete. (…)”.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che “Il principio, che può essere definito "di non dispersione della prova" una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto in- giuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le
6 due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l'opposizione costituisce prosecuzione del giudi- zio di primo grado, Corte cost. 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e "funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata"). (…)”.
Si è evidenziato, inoltre, che “L'unicità dell'ufficio spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d'ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell'opposizione. Tale mancanza, del resto, si riscontra anche nei casi di giudizi d'impugnazione (revocazione, opposizione di terzo) quando si svolgano dinanzi al medesimo giudice”.
2.3. Ad ogni buon conto, parte appellante ha depositato il proprio fascicolo di parte della fase monitoria, e soprattutto il documento n. 5 di quella pro- duzione, ossia la fideiussione prestata dall'odierno appellato, nel costituirsi nel presente giudizio di appello (v. doc. b del fascicolo di parte appellante) unitamente alle p.e.c. di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (v. doc.
c del fascicolo di parte appellante).
La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sopra richiamata ha statuito che, “anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo ragio- nevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di de- creto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado”. La docu- mentazione in esame, effettuata nel presente giudizio di appello e non anche
– come pacifico – nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., non si può ritenere tardiva, e quindi inammissibile, qualora tale documentazione sia stata depositata nella fase monitoria dalla Parte_1
Gli appellati deducono, infatti, che “non vi è prova che tale fidejussione sia stata depositata nel procedimento monitorio e non sussistono le condizioni per affermare il contrario, infatti non sono stati offerti elementi idonei a con- ferma del tempestivo e rituale deposito”. Di contro, il documento in
7 questione risulta allegato al ricorso monitorio depositato innanzi al Tribunale di Roma, come risulta dallo stesso, sussistendo dunque un elemento suffi- ciente per ritenere che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 30.8.2012 da fosse presente, diversamente da quanto AR dedotto dagli odierni appellati, elemento che avrebbe dunque dovuto con- durre il giudice di primo grado a una decisione diversa sulla domanda di condanna proposta dall'odierna appellante.
L'odierna parte appellata, infatti, non ha dedotto nel giudizio di primo grado e non deduce – a ben considerare – che, diversamente da quanto indicato da parte ricorrente, e segnatamente da quanto ripostato in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., il documento in questione non fosse invece presente nel fascicolo di parte. Ne consegue che – come si è detto – il documento in questione si deve senz'altro ritenere prodotto nella fase monitoria e questo giudicante non è onerato dal verificare d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U.,
16.2.2023, n. 4835) la fideiussione sottoscritta da sia AR stata ritualmente prodotta nel procedimento monitorio.
Neanche gli appellati possono dedurre che, “poiché parte opponente aveva eccepito l'invalidità della garanzia (fideiussione omnibus) era onere di parte opponente di produrre tale documento”. A prescindere dal rilievo, invero assorbente, per cui non vi era in capo all'opposta alcun onere di produrre copia di un documento che – come si è diffusamente detto sopra – si doveva ritenere già acquisito al processo, a prescindere da un ulteriore deposito dello stesso da parte della non si può non considerare che, Parte_1 con riguardo alle domande di nullità proposte dall'originaria parte oppo- nente, era onere della stessa provare la pattuizione di clausole nulle con la produzione del contratto (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
3. Con il secondo motivo di appello la chiede che, ritenuto Parte_1 regolarmente prodotto nel giudizio di primo grado il documento che incor- pora la fideiussione prestata da in favore della AR [...]
venga conseguentemente ritenuta erronea la sentenza Controparte_5 di primo grado nella parte in cui ha omesso di condannare anche tale fideius- sore al pagamento della somma già ingiunta, così come la Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha fatto con riguardo a
8 e , rigettando le eccezioni formulate da CP_2 Controparte_3 questi e ritenendo sussistente l'obbligazione di pagamento discendente dalla garanzia personale prestata dagli stessi.
Di contro, l'appellato rilevato come il giudice di primo AR grado abbia accolto l'opposizione proposta dallo stesso sul presupposto della mancata produzione in giudizio della fideiussione di cui egli – unita- mente agli altri due fideiussori opponente – invocava l'invalidità, e non abbia pertanto pronunciato, nei suoi confronti, sugli altri motivi articolati nell'op- posizione a decreto ingiuntivo, nel costituirsi nel presente giudizio di appello ha proposto appello in via incidentale con cui, tecnicamente, ha riproposto le ragioni di nullità e di inefficacia della garanzia prestata dallo stesso già svolte con l'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Le censure proposte con il motivo di appello incidentale devono essere di- sattese e, di contro, la domanda di condanna riproposta da parte appellante deve essere accolta.
4. In primo luogo, chiede che, “Qualora debba essere AR presa in esame dall'Ecc.ma Corte, la fidejussione che avrebbe prestato il ga- rante , risulta evidente che la medesima garanzia risulta AR aver violato la normativa antitrust, per essere la fideiussione predisposta se- condo lo schema ABI, dichiarato anticoncorrenziale dalla BA d'TA. Ne deriverebbe la violazione ex art. 1957 c.c.”.
Parte appellata produce, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005 della BA d'TA (v. doc. D del fascicolo di parte appellata) e lo schema A.B.I. predisposto nel 2003 sanzionato con detto provvedimento (v. doc. C del fascicolo di parte appellata), chiedendo quindi a questo giudicante di accertare e dichiarare la nullità – si deve rite- nere parziale, dal tenore delle difese svolte – del contratto di fideiussione stipulato da con la in AR Controparte_5 data 30.8.2012, e quindi di accertare che nulla è dovuto da tale opponente alla in quanto la clausola del contratto suddetto che sancisce Parte_1 la deroga all'art. 1957 c.c. (art. 7), in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello schema contrattuale sanzionato, si deve ritenere nulla.
4.1. Quella proposta da nel proporre opposizione av- AR verso il decreto ingiuntivo n. 21760/2019 emesso il 7.11.2019 dal
9 Tribunale di Roma, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richia- mano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione proba- toria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in ricon- venzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un pre- cedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Au- torità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accer- tare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto. ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della AR
in data 30.8.2012, vale a dire a distanza di Controparte_5 oltre quattro anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'TA il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sus- sistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideius- sioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierni appellato-appellante in via incidentale) era onerati dell'al- legazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non 10 ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'agosto 2012 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fi- deiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clien- tela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alter- nativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da in AR data 30.8.2012) risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla BA d'TA. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uni- forme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omni- bus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da in data 30.8.2012) sia AR espressione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, per- ché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla BA quale condi- zione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata sot- Controparte_5 toscritta la fideiussione per cui è causa, e segnatamente quella rilasciata dall'odierno appellato), avrebbe dovuto allegare e pro- AR vare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all in detto periodo (agosto 2012) utilizzavano uniformemente lo Pt_3 schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della BA d'TA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
11 4.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla BA d'TA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanziona- torio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla BA d'TA il 2.5.2005.
Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzio- nato dalla BA d'TA con il più volte richiamato provvedimento n.
55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla BA d'TA con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo 12 cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nell'agosto 2012, l'originaria parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitata ad allegare quest'ultima circostanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto da a garanzia delle obbligazioni della AR [...] in favore della Controparte_4 Controparte_5
5. In secondo luogo, l'appellante in via incidentale deduce l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dallo stesso ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto “Dall'esame della stessa documentazione prodotta ex adverso si evince che l quando ha richiesto ed ottenuto la Controparte_5 fideiussione omnibus da [30.08.2012] era ben a cono- AR scenza della situazione debitoria del debitore principale e ciò nonostante ha continuato i rapporti in essere e nell'erogazione del credito, richiedendo cap- ziosamente una fideiussione (fino all'importo di € 300.000,00) alla parte appellata, quando ormai era evidente che il debitore principale (la CP_8
era sull'orlo del Fallimento”.
[...]
non allega, quindi, che la BA abbia concesso ulteriore AR credito alla dopo il rilascio della fideiussione om- Controparte_4 nibus da parte dello stesso e che fosse consapevole del deterioramento della situazione finanziaria. Piuttosto, deduce che, al momento del rilascio da parte dello stesso della garanzia personale, la situazione finanziaria dell'obbligata in via principale fosse già compromessa, e questo fosse noto alla BA.
Come ha ritenuto il giudice di prime cure, dunque, ritenuto che “gli oppo- nenti hanno del tutto omesso anche solo di allegare compiutamente le cir- costanze che comproverebbero che la BA avesse continuato a fare credito nei confronti della debitrice principale, allorché avesse avuto consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche”. Non assume invero
13 rilevanza che, al momento della concessione della garanzia azionata, l'Istituto di credito fosse “ben a conoscenza della situazione debitoria del debitore principale”, non essendo questo che viene sanzionato con l'inefficacia della fideiussione dall'art. 1956 c.c.
6. In terzo luogo, deduce l'estinzione della fideiussione AR prestata dallo stesso ai sensi dell'art. 1955 c.c., secondo cui la fideiussione si estingue quando per fatto del creditore non può avvenire la surrogazione del fideiussore nei diritti del debitore principale. In particolare, l'appellante in via incidentale deduce che “il comportamento colpevolmente lassivo della ha da un lato aggravato esponenzialmente il Controparte_5 debito, dall'altro reso improponibile la surroga essendo il debitore principale colpito da sentenza di fallimento”.
Come ha condivisibilmente ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma con riguardo alla medesima deduzione di estinzione formulata dagli altri due fideiussori opponenti, “del pari generica risulta l'allegazione della violazione da parte della BA del disposto dell'art. 1955 c.c. - tenuto conto dell'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale 'Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comun- que illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo econo- mico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore' (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020) – non es- sendo stata neppure individuata da parte degli opponenti la condotta della BA che dovesse ritenersi censurabile sotto tale profilo”.
7. Da ultimo, parte appellante in via incidentale deduce che “ CP_9
ha contravvenuto evidentemente i principi di correttezza e buona fede
[...] contrattuale di cui agli articoli 1175 e 1375 cc”. In particolare, CP_1 deduce che “L'imputare somme al fideiussore maturate successiva-
[...] mente al suo recesso, il credito ulteriore concesso nonostante l'esponenziale aggravio della posizione debitoria del garantito costituiscono CP_8
14 violazione dei principi richiamati;
violazione che deve essere sanzionata con la nullità /annullamento della fideiussione stessa”.
Parte appellante non precisa ulteriormente la deduzione in ordine all'avere ritenuto il fideiussore obbligato anche per somme corrisposte all'obbligata principale “successivamente al suo recesso”. In particolare, anche se la me- desima deduzione è stata effettuata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da tutti e tre i fideiussori, non risulta che CP_1 abbia receduto dal contratto di fideiussione sottoscritto in data
[...]
30.8.2012: una specifica allegazione in tale senso, e soprattutto una prova al riguardo, non è stata fornita dall'opponente, non rinvenendosi agli atti del fascicolo di primo grado il recesso in questione.
Qualora, invece, parte appellante abbia inteso fare riferimento al recesso dai rapporti con l'obbligata principale da parte dell - che ha Controparte_6 comunicato in data 16.9.2013 il recesso dal rapporto di conto corrente n. 4405 e, contestualmente, ha richiesto di provvedere, entro cinque giorni, al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente per € 98.479,06, oltre ad € 70.960,00 per anticipi su portafoglio commerciale -, è di tutta evidenza come anche gli interessi maturati in favore della creditrice successivamente a tale data possano essere richiesti al fideiussore, essendo stata prestata la garanzia anche per questi, come peraltro espressamente previsto dal con- tratto stipulato in data 30.8.2012.
8. In conclusione, disattesi gli originari motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. svolti dall'odierno appellato, riproposti nel costituirsi tempestivamente nel giudizio (peraltro, con la proposizione di appello in via incidentale, anche se questo non era necessario: cfr. Cass. civ., Sez. L, 18.4.2000, n. 5065;
Cass. civ., Sez. III, 2.4.1998, n. 3392), e rilevato come questi afferiscano esclusivamente alla validità e all'efficacia della fideiussione omnibus sotto- scritta dallo stesso in data 30.8.2012, e non anche all'ammontare del credito vantato dalla cessionaria con la presente decisione, in ri- Parte_1 forma della sentenza n. 12995/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Se- zione Specializzata in Materia di Impresa depositata il 5.8.2024, CP_1 deve essere condannato a corrispondere all'odierna appellante prin-
[...] cipale la somma di € 189.500,27, quella in relazione a cui è stata domanda
15 l'ingiunzione (ed al pagamento della quale la sentenza appellata ha condan- nato gli altri due fideiussori, e ). CP_2 Controparte_3
Su tale somma devono essere riconosciuti interessi dalla data della domanda,
e quindi dalla data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., e quindi dal 1°.10.2019.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Nessuna statui- zione deve essere assunta, invece, in ordine alle spese di lite tra la
[...]
e per essa alla mandataria da un Parte_1 Parte_2 lato, e e , dall'altro. CP_2 Controparte_3
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo a appellante in via incidentale. AR
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di;
CP_10 Controparte_3
accoglie l'appello proposto dalla e per essa alla manda- Parte_1 taria avverso la sentenza n. 12995/2024 Parte_2 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa depositata il 5.8.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o condanna a pagare alla e per essa alla AR Parte_1 mandataria la somma di € 189.500,27, oltre Parte_2 interessi al tasso legale dal 1°.10.2019 all'effettivo pagamento;
o condanna a pagare alla e per essa alla AR Parte_1 mandataria le spese del primo grado di giudi- Parte_2 zio, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la decisione di primo grado;
16 condanna a pagare alla e per essa AR Parte_1 alla mandataria le spese del presente grado di AR1 giudizio, che liquida in € 1.165,50 per spese esenti ed € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra la e per essa alla mandataria Parte_1
da un lato, e e AR1 CP_2 CP_12
, dall'altro;
[...]
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo all'appellante in via incidentale;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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