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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1838/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 13.12.2024 e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 23.09.2024 al n. RG 1838/2024, avverso la sentenza n. 959/2024, emessa dal Tribunale di Pisa in data 19.07.2024 e pubblicata in data 23.07.2024, nel procedimento rubricato al n. R.G. 4910/2021, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTINA TICCIATI (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio della medesima, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. RITA PERRIELLO (c.f. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio della medesima, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13/12/2024 sulle seguenti cpnclusioni: Per parte appellante: “Tutto quanto sopra premesso, la sig.ra , Parte_1 appellante, come sopra rappresentata e difesa, RICORRE all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, affinché in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pisa e depositata in cancelleria in data 23/07/2024, sentenza n. 959/2024, R.G.N. causa 4910/2021, ed in accoglimento della presente impugnazione, Voglia così provvedere: - in via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- nel merito: riformare la sentenza impugnata e accertato il diritto all'ottenimento dell'assegno divorzile della sig.ra condannare il sig. a corrispondere mensilmente Parte_1 Controparte_1 alla ex moglie la somma di € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio e accessori per legge, sia della fase di primo grado che della fase d'appello”. Per parte appellata: “Per tutto quanto argomentato ed esposto il Sig.
[...]
, come in epigrafe rappresentato e difeso CONCLUDE In via CP_1 preliminare affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della Sentenza n.959/2024 pronunciata dal Tribunale di Pisa, essendo l'appello manifestamente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provati i gravi motivi circa il riferito pregiudizio a carico dell'appellante. Nel merito: Rigettare il gravame in ogni sua parte poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 959/2024 emessa dal Tribunale di Pisa nel Proc. N. 4910/2021 pubblicata in data 23 Luglio 2024. Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio e di quello di 1° grado”. P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 30.12.2021 presentava ricorso innanzi al Tribunale Parte_1 di Pisa, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.09.1992 in Calcinaia (PI) con CP_1
[...]
La ricorrente deduceva che la separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 1567/2015, si era protratta senza che i coniugi avessero ripreso la convivenza, neppure saltuariamente;
affermava di non avere redditi e di svolgere lavori saltuari perché doveva occuparsi della madre invalida;
chiedeva, pertanto, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile di € 400,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché la revoca del pagamento delle spese a carattere straordinario nella misura del 25% per il figlio ormai maggiorenne
(nato il [...]), già statuito in sede di separazione. Per_1
Nel giudizio si costituiva il quale rilevava di essersi già fatto Controparte_1 carico di un mutuo ipotecario trentennale acceso nel 2010, della somma complessiva di € 70.000, di cui € 48.000 erano stati utilizzati per ripianare i debiti contratti dalla moglie durante lo svolgimento della sua attività professionale;
faceva altresì presente che la in costanza di matrimonio, Pt_1 aveva sempre svolto attività lavorativa. Concludeva associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
in subordine
2 chiedeva la compensazione con l'accollo del mutuo contratto per saldare i debiti della ex coniuge o, in estremo subordine, che ne venisse ridotto l'ammontare.
Nelle more del giudizio rinunciava, invece, alla domanda di riconoscimento della compartecipazione a carico della alle spese straordinarie del figlio Pt_1 Per_1 nella misura del 25%.
Con sentenza n. 959/2024 del 19.07.2024 (pubblicata il 24.07.2024) il
Tribunale di PISA, facendo seguito alla sentenza parziale del 24.11.2022
(pubblicata il 25.11.2022) n. 1470/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha così provveduto: “RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
REVOCA l'obbligo a carico della madre di partecipare nella misura del 25% alle spese straordinarie del figlio maggiorenne
. CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di parte resistente Per_1 fino alla concorrenza di un quarto, spese che liquida per l'intero in Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso spese vive, rimborso forfetario per spese generali come per legge, IVA e CPA come per legge.”
II. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1.“Errava il Giudice di primo grado a considerare la capacità lavorativa della sig.ra e a non considerare il ruolo di assistenza prestato alla Pt_1 madre”
Premettendo che l'assegno divorzile spettava al coniuge privo di mezzi economici adeguati o che non poteva procurarseli per ragioni oggettive, l'appellante rilevava che, nel caso di specie, sussistevano entrambi i presupposti previsti dalla norma e, quindi, la richiesta di corresponsione del contributo a suo favore era doppiamente legittimata.
Lamentava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la stessa era in grado di mantenersi autonomamente e di svolgere attività lavorativa, per avere effettuato pulizie in abitazioni private.
Sottolineava l'irrisorietà delle somme percepite, tali da non garantire il sostentamento con adeguati mezzi.
Rappresentava , inoltre, di non avere capacità lavorativa non essendo in grado di reperire altra occupazione all'età ormai avanzata di 53 anni;
la sua unica esperienza lavorativa risaliva a molti anni prima, quando aveva in gestione una gastronomia, attività chiusa per aver accumulato 48.000,00 euro di debiti e non più spendibile nel mercato del lavoro attuale che richiede un' altissima specializzazione.
3 Sussisteva altresì il presupposto alternativo per il riconoscimento dell'assegno, ossia l'impossibilità di procurarsi mezzi per ragioni oggettive. Deduceva, infatti, che: percepiva un reddito annuale di € 3.600,00 (cfr. dichiarazione dei redditi
2023); viveva in un'abitazione popolare del Comune di Calcinaia con l'anziana madre, per la quale corrispondeva con fatica un canone di € 130,00 mensili;
la madre era invalida e soffriva di numerose patologie richiedenti la sua continua assistenza.
Aggiungeva infine che, a fondare i presupposti per l'erogazione dell'assegno, contribuiva il suo grave stato di salute: nel maggio 2024, era stata sottoposta ad un intervento endovascolare i cui postumi risultavano ancora presenti.
Ritenendo evidente l'insufficienza di mezzi per mantenersi da sola e l'impossibilità di procurarseli, domandava alla Corte d'Appello di Firenze di riformare la sentenza, concedendole la corresponsione di un assegno divorzile.
2. “Errava il Giudice di primo grado a condannare parte appellante alla rifusione delle spese di causa”.
L'appellante rilevava che il primo giudice avrebbe dovuto porre le spese del giudizio di primo grado a carico della controparte o, quantomeno, poiché la richiesta di revoca della corresponsione delle spese per il figlio a carico della era stata accolta, le spese avrebbero dovuto essere compensate. Pt_1
3. “Istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
Parte appellante, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e ritenendo provato, alla luce della propria situazione economica, il periculum in mora, chiedeva la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa.
III. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie.
1. “Sulla eccepita erroneità del Giudice di primo grado di ritener sussistere la capacità lavorativa della sig.ra . Pt_1
L'appellato contestava, anzitutto, la censura di alla sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui l'aveva ritenuta idonea a reperire un'occupazione ed aveva dunque escluso la sussistenza della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Affermava il che l'appellante era idonea a svolgere un'attività lavorativa, CP_1 tant'è che la stessa aveva dichiarato in primo grado - e mai contestato in appello
- di svolgere lavori saltuari di attività di pulizia presso abitazione private.
4 Sottolineava che il giudice di prime cure non aveva dato alcun rilievo all'ammontare riferito, perché correttamente considerato come percepito in nero, quindi non suscettibile di riscontri. Invero, nella sentenza di separazione del 2015 era previsto che la avrebbe perso il diritto al mantenimento ove Pt_1 avesse reperito un'attività lavorativa per uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.000,00.
Riteneva che la lamentata difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, per la scarsa professionalità maturata, non corrispondesse al vero: la aveva Pt_1 lavorato in diversi settori - non solo nella gastronomia -, prestando la propria attività per industrie metalmeccaniche (Piaggio, GIBAS di CI), confezioni- abbigliamento (Conf di e, più di recente, come addetta Tes_1 CP_2 alle pulizie regolarizzata (CM Service srl). Ciò dimostrava che la aveva Pt_1 piena capacità lavorativa e non poteva affatto ritenersi fuori dal mercato del lavoro.
Rilevava che l'appellante godeva di entrate sufficienti per il proprio sostentamento tenuto peraltro conto dell'assenza di esborsi per l'abitazione, vivendo attualmente con la madre la quale beneficiava della pensione, delle agevolazioni godute sui consumi e della pensione di accompagnamento, potendo contare sull'assistenza giornaliera degli infermieri della AUSL.
In merito alla lamentata patologia della deduceva il che la stessa Pt_1 CP_1 non poteva ritenersi impeditiva al reperimento del lavoro, essendo stata la problematica risolta con l'operazione eseguita dal 15.05.24 al 17.05.24, dalla quale non era derivata alcuna conseguenza inabilitante all'esercizio di un'attività lavorativa.
Contestava l'appellato che la non autosufficienza della madre dell'ex moglie potesse costituire un limite al reperimento e/o svolgimento dell'attività lavorativa che, infatti, pur se in modo non regolarizzato, la stava Pt_1 continuando a prestare. Sul punto, richiamava le dichiarazioni della testimone escussa in primo grado in data 09.11.23, che aveva smentito Testimone_2 che la si occupasse della madre, affermando che la stessa era tornata a Pt_1 vivere solo di recente da lei, avendo convissuto con una persona a San Pietro
Belvedere per circa due anni, fino alla fine del 2022. Riteneva, pertanto, che l'appellata non potesse chiedere l'assegno divorzile in virtù del contributo che, solo di recente e spontaneamente, aveva iniziato ad erogare alla madre anziana.
Aggiungeva che la relazione affettiva e la convivenza more uxorio protrattasi con altra persona dopo la separazione, mai contestata dalla determinava – a Pt_1
5 prescindere dalla durata e dal fatto che fosse cessata - l'irreversibile superamento del precedente schema familiare ed il venir meno della funzione assistenziale dell'assegno, recidendo in modo definitivo ed irrecuperabile ogni legame non soltanto con il coniuge ma anche con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale .
2. “Sulla eccepita erroneità della decisione di primo grado per non aver riconosciuto l'assegno divorzile per la mancata prova della funzione perequativo-compensativa”.
Sottolineava parte appellata che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, neppure nella sua funzione perequativo- compensativa, per il quale era necessaria la positiva verifica che le cause del divario patrimoniale - reddituale tra gli ex coniugi, fossero conseguenza della maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge risultante più debole.
Esponeva il che, nel corso della vita matrimoniale, aveva svolto sempre CP_1 la medesima attività di impiegato presso la Piaggio e, a seguito della separazione, aveva sostenuto economicamente in via esclusiva il figlio che si era laureato ed era in cerca di un lavoro stabile;
quanto alla affermava che, durante il Pt_1 matrimonio, non aveva mai sacrificato le proprie aspirazioni, anzi: la stessa aveva lavorato dal 1993 al 1995 come dipendente presso la GIBAS di CI
UN e C, dal 1995 al 2005 come dipendente presso la Piaggio e c. spa, dal
2005 al 2007 come titolare della propria Panetteria “Da Marzia”, dal 2009 al
2011 come dipendente presso la Panetteria di GO CO, dal 2012 al 2014 presso la Ditta OL Michele.
Rappresentava che la nel 2005 aveva intrapreso una attività Pt_1 imprenditoriale in proprio, aprendo una Panetteria Gastronomia a Terricciola, utilizzando i risparmi familiari ed ottenendo un finanziamento con la Banca
Toscana, costituendo il fideiussore per euro 48.000,00. La panetteria era CP_1 stata chiusa nel 2012 perché la non era stata capace di gestire detta Pt_1 attività e, non provvedendo al pagamento di alcuna rata, lasciava a carico dell'ex marito l'intero debito, per il quale l'appellato doveva versare mensilmente alla
Banca MPS una rata di € 420,00 fino al 2040, pena la vendita della casa su cui era stata costituita ipoteca a garanzia.
Alla luce di quanto esposto, riteneva corretta la decisione del Tribunale di Pisa nella parte in cui non aveva riconosciuto alcun assegno divorzile, non ritenendo sussistente neppure il presupposto compensativo perequativo, per non aver
6 l'appellante sacrificato le proprie aspirazioni e/o occasioni lavorative, avendo invece costretto il coniuge a farsi carico del peso economico delle improvvide scelte lavorative, dell'incapacità di amministrarsi e della mancata assunzione dei debiti da parte della stessa.
3. “Sull'eccepita erroneità della condanna alle spese”.
Quanto alle spese di lite, parte appellata chiariva che il Tribunale aveva correttamente deciso di non compensarle integralmente poiché, pur accogliendo la richiesta, avanzata dalla di revoca della corresponsione del 25% delle Pt_1 spese per il figlio, aveva evidentemente considerato anche che l'avversa domanda del era stata rinunciata dallo stesso nella memoria integrativa CP_1 del 20.09.22.
4. “Sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
L'appellato si opponeva infine all'istanza di sospensione, rilevando che non ne sussistevano i presupposti, non essendo stata attivata alcuna procedura esecutiva per il recupero delle spese liquidate ed essendo manifestamente infondata l'impugnazione.
IV. All'udienza del 13.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare, si dichiara assorbita la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nella presente decisione.
Nel merito, l'appello è destituito di fondamento.
Con riferimento all'assegno divorzile, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale ben espresso dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha statuito che, ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile, il giudice deve, in primis, comparare le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora accerti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ovvero l'impossibilità oggettiva di procurarseli, deve scrutinare rigorosamente le cause di tale sperequazione, alla luce dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della Legge n.
898/1970, valutando, in particolare, se la disparità sia conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età, alla durata del
7 matrimonio e alle ragioni della decisione. Il giudice deve, quindi, quantificare l'assegno in misura tale da garantire al beneficiario un livello reddituale adeguato al contributo fornito, senza riferimento al pregresso tenore di vita familiare o al parametro dell'autosufficienza economica.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente escluso la rilevanza della funzione compensativa-perequativa dell'assegno, non emergendo dall'istruttoria di primo grado la rinuncia della a una carriera lavorativa in favore delle Pt_1 esigenze familiari.
Invero, anche in questa sede, l'appellante si è limitata ad allegare genericamente che l'attività economica di gastronomia aperta all'epoca del rapporto di coniugio serviva ad aiutare la famiglia a contribuire alle spese di casa, riconoscendo debiti contratti e pagati dal marito, ma asserendo di essersi sempre presa cura della famiglia e della casa.
Tali allegazioni sono insufficienti.
Considerato che
l'assegno divorzile deve compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a concrete opportunità professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, grava sulla parte richiedente l'onere di dimostrare nel giudizio a quali specifiche aspettative professionali abbia rinunciato (Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022).
Si aggiunga che, al contrario, risulta comprovato che l'odierna appellante, durante il matrimonio, ha sempre lavorato, aprendo persino una propria attività dal 2005 al 2012 (cfr. visura camerale in atti).
La mancata dimostrazione della rinuncia a migliori opportunità lavorative per la dedizione alla famiglia e dell'esistenza di un accordo tra i coniugi in tal senso non preclude, in linea teorica, il riconoscimento di un assegno a titolo assistenziale. Quest'ultimo può assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, valorizzando il principio solidaristico di derivazione costituzionale e la funzione sociale dell'assegno divorzile nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica (cfr.
Cass. n. 21926/2019, Cass. n. 18681/2020, Cass. n. 5055/2021, Cass. n.
13420/2023, Cass. n. 19306/2023).
8 Tuttavia, nel caso concreto, le pregresse e svariate esperienze lavorative escludono un'oggettiva difficoltà della nel reperire un'occupazione, Pt_1 avendo la stessa buone possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Ciò è confermato dal fatto, ammesso dalla stessa appellante, che svolge attività di addetta alle pulizie in abitazioni private.
Le asserzioni sullo stato di salute e sulle condizioni dell'anziana madre non appaiono decisive. Ciò in quanto, da un lato, dai certificati medici riguardanti la ricorrente non emerge alcuna patologia che possa ostacolare lo svolgimento di attività lavorativa, come dimostrato dal fatto che la stessa lavora, seppur irregolarmente;
dall'altro, l'appellante ha dichiarato che nella gestione della madre è quotidianamente supportata dal personale della AUSL (cfr. dichiarazioni rese in primo grado, in sede di udienza presidenziale del
05.07.2022) e, pertanto, la cura della stessa non grava su di lei in via esclusiva, precludendo ogni possibilità di dedicarsi ad altro.
Si aggiunga che la sig.ra può fare affidamento, per la gestione della Pt_1 madre, sulla pensione di invalidità di quest'ultima, pari ad euro 937,00, che verosimilmente copre anche le spese relative all'abitazione sita a Cascina ove l'anziana risiede con la figlia (la stessa ha dichiarato che, trattandosi di Pt_1 casa popolare, le spese di locazione ammontano ad appena 130,00 euro).
Tali considerazioni inducono a ritenere equa e condivisibile la decisione del
Tribunale di non riconoscere in favore dell'appellante alcun assegno divorzile, non ricorrendo i presupposti dell'assenza di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli.
La sentenza impugnata dev'essere confermata anche in punto di spese. Il giudice di prime cure ha infatti correttamente condannato ad ¼ delle stesse la ricorrente la quale, nonostante l'accoglimento della domanda di revoca del contributo alle spese straordinarie del figlio (che giustifica l'implicita compensazione dei ¾ rimanenti), è rimasta prevalentemente soccombente sulla domanda principale.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi € 1.823,8 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €.
709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 867,5 per fase decisionale dimezzata, con riduzione del 30% ai sensi dell'art 4 D.M.55/2014 tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità ) secondo lo
9 scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con riferimento ai parametri minimi.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da ei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello principale e conferma, per l'effetto, la sentenza n. 3/2024 del Tribunale di Pisa;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi. € 1.823,85, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 13.12.2024 e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 23.09.2024 al n. RG 1838/2024, avverso la sentenza n. 959/2024, emessa dal Tribunale di Pisa in data 19.07.2024 e pubblicata in data 23.07.2024, nel procedimento rubricato al n. R.G. 4910/2021, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTINA TICCIATI (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio della medesima, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. RITA PERRIELLO (c.f. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio della medesima, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13/12/2024 sulle seguenti cpnclusioni: Per parte appellante: “Tutto quanto sopra premesso, la sig.ra , Parte_1 appellante, come sopra rappresentata e difesa, RICORRE all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, affinché in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pisa e depositata in cancelleria in data 23/07/2024, sentenza n. 959/2024, R.G.N. causa 4910/2021, ed in accoglimento della presente impugnazione, Voglia così provvedere: - in via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- nel merito: riformare la sentenza impugnata e accertato il diritto all'ottenimento dell'assegno divorzile della sig.ra condannare il sig. a corrispondere mensilmente Parte_1 Controparte_1 alla ex moglie la somma di € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio e accessori per legge, sia della fase di primo grado che della fase d'appello”. Per parte appellata: “Per tutto quanto argomentato ed esposto il Sig.
[...]
, come in epigrafe rappresentato e difeso CONCLUDE In via CP_1 preliminare affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della Sentenza n.959/2024 pronunciata dal Tribunale di Pisa, essendo l'appello manifestamente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provati i gravi motivi circa il riferito pregiudizio a carico dell'appellante. Nel merito: Rigettare il gravame in ogni sua parte poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 959/2024 emessa dal Tribunale di Pisa nel Proc. N. 4910/2021 pubblicata in data 23 Luglio 2024. Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio e di quello di 1° grado”. P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 30.12.2021 presentava ricorso innanzi al Tribunale Parte_1 di Pisa, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.09.1992 in Calcinaia (PI) con CP_1
[...]
La ricorrente deduceva che la separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 1567/2015, si era protratta senza che i coniugi avessero ripreso la convivenza, neppure saltuariamente;
affermava di non avere redditi e di svolgere lavori saltuari perché doveva occuparsi della madre invalida;
chiedeva, pertanto, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile di € 400,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché la revoca del pagamento delle spese a carattere straordinario nella misura del 25% per il figlio ormai maggiorenne
(nato il [...]), già statuito in sede di separazione. Per_1
Nel giudizio si costituiva il quale rilevava di essersi già fatto Controparte_1 carico di un mutuo ipotecario trentennale acceso nel 2010, della somma complessiva di € 70.000, di cui € 48.000 erano stati utilizzati per ripianare i debiti contratti dalla moglie durante lo svolgimento della sua attività professionale;
faceva altresì presente che la in costanza di matrimonio, Pt_1 aveva sempre svolto attività lavorativa. Concludeva associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
in subordine
2 chiedeva la compensazione con l'accollo del mutuo contratto per saldare i debiti della ex coniuge o, in estremo subordine, che ne venisse ridotto l'ammontare.
Nelle more del giudizio rinunciava, invece, alla domanda di riconoscimento della compartecipazione a carico della alle spese straordinarie del figlio Pt_1 Per_1 nella misura del 25%.
Con sentenza n. 959/2024 del 19.07.2024 (pubblicata il 24.07.2024) il
Tribunale di PISA, facendo seguito alla sentenza parziale del 24.11.2022
(pubblicata il 25.11.2022) n. 1470/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha così provveduto: “RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
REVOCA l'obbligo a carico della madre di partecipare nella misura del 25% alle spese straordinarie del figlio maggiorenne
. CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di parte resistente Per_1 fino alla concorrenza di un quarto, spese che liquida per l'intero in Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso spese vive, rimborso forfetario per spese generali come per legge, IVA e CPA come per legge.”
II. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1.“Errava il Giudice di primo grado a considerare la capacità lavorativa della sig.ra e a non considerare il ruolo di assistenza prestato alla Pt_1 madre”
Premettendo che l'assegno divorzile spettava al coniuge privo di mezzi economici adeguati o che non poteva procurarseli per ragioni oggettive, l'appellante rilevava che, nel caso di specie, sussistevano entrambi i presupposti previsti dalla norma e, quindi, la richiesta di corresponsione del contributo a suo favore era doppiamente legittimata.
Lamentava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la stessa era in grado di mantenersi autonomamente e di svolgere attività lavorativa, per avere effettuato pulizie in abitazioni private.
Sottolineava l'irrisorietà delle somme percepite, tali da non garantire il sostentamento con adeguati mezzi.
Rappresentava , inoltre, di non avere capacità lavorativa non essendo in grado di reperire altra occupazione all'età ormai avanzata di 53 anni;
la sua unica esperienza lavorativa risaliva a molti anni prima, quando aveva in gestione una gastronomia, attività chiusa per aver accumulato 48.000,00 euro di debiti e non più spendibile nel mercato del lavoro attuale che richiede un' altissima specializzazione.
3 Sussisteva altresì il presupposto alternativo per il riconoscimento dell'assegno, ossia l'impossibilità di procurarsi mezzi per ragioni oggettive. Deduceva, infatti, che: percepiva un reddito annuale di € 3.600,00 (cfr. dichiarazione dei redditi
2023); viveva in un'abitazione popolare del Comune di Calcinaia con l'anziana madre, per la quale corrispondeva con fatica un canone di € 130,00 mensili;
la madre era invalida e soffriva di numerose patologie richiedenti la sua continua assistenza.
Aggiungeva infine che, a fondare i presupposti per l'erogazione dell'assegno, contribuiva il suo grave stato di salute: nel maggio 2024, era stata sottoposta ad un intervento endovascolare i cui postumi risultavano ancora presenti.
Ritenendo evidente l'insufficienza di mezzi per mantenersi da sola e l'impossibilità di procurarseli, domandava alla Corte d'Appello di Firenze di riformare la sentenza, concedendole la corresponsione di un assegno divorzile.
2. “Errava il Giudice di primo grado a condannare parte appellante alla rifusione delle spese di causa”.
L'appellante rilevava che il primo giudice avrebbe dovuto porre le spese del giudizio di primo grado a carico della controparte o, quantomeno, poiché la richiesta di revoca della corresponsione delle spese per il figlio a carico della era stata accolta, le spese avrebbero dovuto essere compensate. Pt_1
3. “Istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
Parte appellante, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e ritenendo provato, alla luce della propria situazione economica, il periculum in mora, chiedeva la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa.
III. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie.
1. “Sulla eccepita erroneità del Giudice di primo grado di ritener sussistere la capacità lavorativa della sig.ra . Pt_1
L'appellato contestava, anzitutto, la censura di alla sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui l'aveva ritenuta idonea a reperire un'occupazione ed aveva dunque escluso la sussistenza della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Affermava il che l'appellante era idonea a svolgere un'attività lavorativa, CP_1 tant'è che la stessa aveva dichiarato in primo grado - e mai contestato in appello
- di svolgere lavori saltuari di attività di pulizia presso abitazione private.
4 Sottolineava che il giudice di prime cure non aveva dato alcun rilievo all'ammontare riferito, perché correttamente considerato come percepito in nero, quindi non suscettibile di riscontri. Invero, nella sentenza di separazione del 2015 era previsto che la avrebbe perso il diritto al mantenimento ove Pt_1 avesse reperito un'attività lavorativa per uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.000,00.
Riteneva che la lamentata difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, per la scarsa professionalità maturata, non corrispondesse al vero: la aveva Pt_1 lavorato in diversi settori - non solo nella gastronomia -, prestando la propria attività per industrie metalmeccaniche (Piaggio, GIBAS di CI), confezioni- abbigliamento (Conf di e, più di recente, come addetta Tes_1 CP_2 alle pulizie regolarizzata (CM Service srl). Ciò dimostrava che la aveva Pt_1 piena capacità lavorativa e non poteva affatto ritenersi fuori dal mercato del lavoro.
Rilevava che l'appellante godeva di entrate sufficienti per il proprio sostentamento tenuto peraltro conto dell'assenza di esborsi per l'abitazione, vivendo attualmente con la madre la quale beneficiava della pensione, delle agevolazioni godute sui consumi e della pensione di accompagnamento, potendo contare sull'assistenza giornaliera degli infermieri della AUSL.
In merito alla lamentata patologia della deduceva il che la stessa Pt_1 CP_1 non poteva ritenersi impeditiva al reperimento del lavoro, essendo stata la problematica risolta con l'operazione eseguita dal 15.05.24 al 17.05.24, dalla quale non era derivata alcuna conseguenza inabilitante all'esercizio di un'attività lavorativa.
Contestava l'appellato che la non autosufficienza della madre dell'ex moglie potesse costituire un limite al reperimento e/o svolgimento dell'attività lavorativa che, infatti, pur se in modo non regolarizzato, la stava Pt_1 continuando a prestare. Sul punto, richiamava le dichiarazioni della testimone escussa in primo grado in data 09.11.23, che aveva smentito Testimone_2 che la si occupasse della madre, affermando che la stessa era tornata a Pt_1 vivere solo di recente da lei, avendo convissuto con una persona a San Pietro
Belvedere per circa due anni, fino alla fine del 2022. Riteneva, pertanto, che l'appellata non potesse chiedere l'assegno divorzile in virtù del contributo che, solo di recente e spontaneamente, aveva iniziato ad erogare alla madre anziana.
Aggiungeva che la relazione affettiva e la convivenza more uxorio protrattasi con altra persona dopo la separazione, mai contestata dalla determinava – a Pt_1
5 prescindere dalla durata e dal fatto che fosse cessata - l'irreversibile superamento del precedente schema familiare ed il venir meno della funzione assistenziale dell'assegno, recidendo in modo definitivo ed irrecuperabile ogni legame non soltanto con il coniuge ma anche con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale .
2. “Sulla eccepita erroneità della decisione di primo grado per non aver riconosciuto l'assegno divorzile per la mancata prova della funzione perequativo-compensativa”.
Sottolineava parte appellata che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, neppure nella sua funzione perequativo- compensativa, per il quale era necessaria la positiva verifica che le cause del divario patrimoniale - reddituale tra gli ex coniugi, fossero conseguenza della maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge risultante più debole.
Esponeva il che, nel corso della vita matrimoniale, aveva svolto sempre CP_1 la medesima attività di impiegato presso la Piaggio e, a seguito della separazione, aveva sostenuto economicamente in via esclusiva il figlio che si era laureato ed era in cerca di un lavoro stabile;
quanto alla affermava che, durante il Pt_1 matrimonio, non aveva mai sacrificato le proprie aspirazioni, anzi: la stessa aveva lavorato dal 1993 al 1995 come dipendente presso la GIBAS di CI
UN e C, dal 1995 al 2005 come dipendente presso la Piaggio e c. spa, dal
2005 al 2007 come titolare della propria Panetteria “Da Marzia”, dal 2009 al
2011 come dipendente presso la Panetteria di GO CO, dal 2012 al 2014 presso la Ditta OL Michele.
Rappresentava che la nel 2005 aveva intrapreso una attività Pt_1 imprenditoriale in proprio, aprendo una Panetteria Gastronomia a Terricciola, utilizzando i risparmi familiari ed ottenendo un finanziamento con la Banca
Toscana, costituendo il fideiussore per euro 48.000,00. La panetteria era CP_1 stata chiusa nel 2012 perché la non era stata capace di gestire detta Pt_1 attività e, non provvedendo al pagamento di alcuna rata, lasciava a carico dell'ex marito l'intero debito, per il quale l'appellato doveva versare mensilmente alla
Banca MPS una rata di € 420,00 fino al 2040, pena la vendita della casa su cui era stata costituita ipoteca a garanzia.
Alla luce di quanto esposto, riteneva corretta la decisione del Tribunale di Pisa nella parte in cui non aveva riconosciuto alcun assegno divorzile, non ritenendo sussistente neppure il presupposto compensativo perequativo, per non aver
6 l'appellante sacrificato le proprie aspirazioni e/o occasioni lavorative, avendo invece costretto il coniuge a farsi carico del peso economico delle improvvide scelte lavorative, dell'incapacità di amministrarsi e della mancata assunzione dei debiti da parte della stessa.
3. “Sull'eccepita erroneità della condanna alle spese”.
Quanto alle spese di lite, parte appellata chiariva che il Tribunale aveva correttamente deciso di non compensarle integralmente poiché, pur accogliendo la richiesta, avanzata dalla di revoca della corresponsione del 25% delle Pt_1 spese per il figlio, aveva evidentemente considerato anche che l'avversa domanda del era stata rinunciata dallo stesso nella memoria integrativa CP_1 del 20.09.22.
4. “Sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
L'appellato si opponeva infine all'istanza di sospensione, rilevando che non ne sussistevano i presupposti, non essendo stata attivata alcuna procedura esecutiva per il recupero delle spese liquidate ed essendo manifestamente infondata l'impugnazione.
IV. All'udienza del 13.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare, si dichiara assorbita la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nella presente decisione.
Nel merito, l'appello è destituito di fondamento.
Con riferimento all'assegno divorzile, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale ben espresso dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha statuito che, ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile, il giudice deve, in primis, comparare le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora accerti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ovvero l'impossibilità oggettiva di procurarseli, deve scrutinare rigorosamente le cause di tale sperequazione, alla luce dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della Legge n.
898/1970, valutando, in particolare, se la disparità sia conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età, alla durata del
7 matrimonio e alle ragioni della decisione. Il giudice deve, quindi, quantificare l'assegno in misura tale da garantire al beneficiario un livello reddituale adeguato al contributo fornito, senza riferimento al pregresso tenore di vita familiare o al parametro dell'autosufficienza economica.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente escluso la rilevanza della funzione compensativa-perequativa dell'assegno, non emergendo dall'istruttoria di primo grado la rinuncia della a una carriera lavorativa in favore delle Pt_1 esigenze familiari.
Invero, anche in questa sede, l'appellante si è limitata ad allegare genericamente che l'attività economica di gastronomia aperta all'epoca del rapporto di coniugio serviva ad aiutare la famiglia a contribuire alle spese di casa, riconoscendo debiti contratti e pagati dal marito, ma asserendo di essersi sempre presa cura della famiglia e della casa.
Tali allegazioni sono insufficienti.
Considerato che
l'assegno divorzile deve compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a concrete opportunità professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, grava sulla parte richiedente l'onere di dimostrare nel giudizio a quali specifiche aspettative professionali abbia rinunciato (Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022).
Si aggiunga che, al contrario, risulta comprovato che l'odierna appellante, durante il matrimonio, ha sempre lavorato, aprendo persino una propria attività dal 2005 al 2012 (cfr. visura camerale in atti).
La mancata dimostrazione della rinuncia a migliori opportunità lavorative per la dedizione alla famiglia e dell'esistenza di un accordo tra i coniugi in tal senso non preclude, in linea teorica, il riconoscimento di un assegno a titolo assistenziale. Quest'ultimo può assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, valorizzando il principio solidaristico di derivazione costituzionale e la funzione sociale dell'assegno divorzile nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica (cfr.
Cass. n. 21926/2019, Cass. n. 18681/2020, Cass. n. 5055/2021, Cass. n.
13420/2023, Cass. n. 19306/2023).
8 Tuttavia, nel caso concreto, le pregresse e svariate esperienze lavorative escludono un'oggettiva difficoltà della nel reperire un'occupazione, Pt_1 avendo la stessa buone possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Ciò è confermato dal fatto, ammesso dalla stessa appellante, che svolge attività di addetta alle pulizie in abitazioni private.
Le asserzioni sullo stato di salute e sulle condizioni dell'anziana madre non appaiono decisive. Ciò in quanto, da un lato, dai certificati medici riguardanti la ricorrente non emerge alcuna patologia che possa ostacolare lo svolgimento di attività lavorativa, come dimostrato dal fatto che la stessa lavora, seppur irregolarmente;
dall'altro, l'appellante ha dichiarato che nella gestione della madre è quotidianamente supportata dal personale della AUSL (cfr. dichiarazioni rese in primo grado, in sede di udienza presidenziale del
05.07.2022) e, pertanto, la cura della stessa non grava su di lei in via esclusiva, precludendo ogni possibilità di dedicarsi ad altro.
Si aggiunga che la sig.ra può fare affidamento, per la gestione della Pt_1 madre, sulla pensione di invalidità di quest'ultima, pari ad euro 937,00, che verosimilmente copre anche le spese relative all'abitazione sita a Cascina ove l'anziana risiede con la figlia (la stessa ha dichiarato che, trattandosi di Pt_1 casa popolare, le spese di locazione ammontano ad appena 130,00 euro).
Tali considerazioni inducono a ritenere equa e condivisibile la decisione del
Tribunale di non riconoscere in favore dell'appellante alcun assegno divorzile, non ricorrendo i presupposti dell'assenza di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli.
La sentenza impugnata dev'essere confermata anche in punto di spese. Il giudice di prime cure ha infatti correttamente condannato ad ¼ delle stesse la ricorrente la quale, nonostante l'accoglimento della domanda di revoca del contributo alle spese straordinarie del figlio (che giustifica l'implicita compensazione dei ¾ rimanenti), è rimasta prevalentemente soccombente sulla domanda principale.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi € 1.823,8 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €.
709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 867,5 per fase decisionale dimezzata, con riduzione del 30% ai sensi dell'art 4 D.M.55/2014 tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità ) secondo lo
9 scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con riferimento ai parametri minimi.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da ei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello principale e conferma, per l'effetto, la sentenza n. 3/2024 del Tribunale di Pisa;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi. € 1.823,85, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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