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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1514/2024, promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti RAZA ILEANA e ROTA ANGELO RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BARATTO ANITA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 7.2.24, ha chiesto di modificare le condizioni di Parte_1 affidamento, tempi di permanenza con i genitori e mantenimento dei figli (6.6.2008) e Per_1
(21.8.14), nati dalla sua unione con Per_2 CP_1
Con decreto del 9.2.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato ai Servizi Sociali (che hanno depositato relazioni sul nucleo familiare il 10.5.24, 21.5.24, 18.10.24, 27.12.24 e 14.1.25).
La resistente si è costituita in giudizio tardivamente, il 28.5.24. Il ricorrente ha depositato memorie il 13.5.24 e il 30.5.24. Le parti sono quindi comparse in data 4.6.24 per la prima udienza. Il giudice ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 9.6.24.
Le parti hanno depositato note scritte il 7 e 9.1.25 e sono comparse all'udienza del 14.1.25.
Con ordinanza del 17.1.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le conclusioni del ricorrente (come da memoria del 30.5.24, confermata nelle note del 7.1.25) sono state: «Voglia l'On. Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, contrariis rejectis:
1. revocato il provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia n. cronol. 487/2019 del 04.05.2019, R.G. n. 5590/2019, confermare quanto
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disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto n. 1209-23 cronol., R.G.C.C. n. 548/2022 del 22.02.2023; 2. disporre a carico della signora il versamento di un contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_ minori e pari ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la somma Per_2 maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
3. disporre che la signora partecipi, nella misura del 50%, al CP_1 Per_ pagamento delle eventuali spese straordinarie che potranno occorrere per i figli e;
4. disporre che l'assegno Per_2 unico universale venga percepito al 100% dal signor , genitore collocatario dei figli minori». Pt_1
Le conclusioni della resistente (come da comparsa del 28.5.24, richiamata nelle note del 9.1.25) sono state: «In via principale: -respingere la richiesta avanza dal ricorrente volta alla conferma del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia cron. 1209-2023 in punto limitazione della responsabilità genitoriale a carico della Per_ convenuta;
-affidamento figli minori: per l'effetto disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e
, con collocamento prevalente ed anagrafico presso il padre Sig. ; -esercizio della responsabilità Per_2 Parte_1 genitoriale: stabilire che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte congiuntamente dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- diritto di visita del genitore non collocatario: regolare il diritto di visita tra la madre, genitore non collocatario e i figli minori, con istanza di ampliamento dei tempi di incontro tra il minore e la madre, arrivando a liberalizzarli ove ne sussistano le Per_2 condizioni;
-conseguentemente- ove la Sig.ra dia prova di adesione al percorso intrapreso- voglia il Tribunale adito CP_1 regolamentare il diritto di visita, quantomeno con il figlio minore , stabilendo un calendario minimo che preveda un Per_2 giorno infra-settimanale dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena;
- due fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica sera;
− Vacanze Natalizie e Pasquali: Festivi Vigilia di Natale-Natale, Pasqua e Pasquetta in alternanza di anno in anno, con suddivisione del periodo di vacanze scolastiche al 50% tra i genitori e sempre con il criterio dell'alternanza di anno in anno, − Vacanze estive: per il periodo delle vacanze estive (relativo al periodo compreso dalla metà di giugno alla metà di settembre) la frequentazione paterna seguirà il calendario ordinario, con ampliamento dell'orario del giorno infrasettimanale comprensivo anche della mattina. − Per il periodo di villeggiatura (giugno-settembre) stabilire che i figli possano trascorrere con la madre almeno due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e/o agosto, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi il periodo prescelto entro e non oltre il 31.05. di ogni anno. - assegno mantenimento figli minori: sulla sorta delle considerazioni e dei fatti esposti nella narrativa della presente memoria, porre a carico della Sig.ra considerata l'attuale situazione economico reddituale della convenuta- CP_1 un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di € 100,00 per ciascun figlio (€ 200,00 complessivi) per 12 mensilità, da versare al Sig. a mezzo di bonifico bancario. - spese straordinarie e loro Pt_1 ripartizione: a fronte delle condizioni economiche della convenuta e sulla scorta di quanto indicato nella narrativa, rilevata la sensibile sperequazione dei redditi tra i genitori, sulla base del principio della proporzionalità, prevedere che le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016, siano poste a carico dei genitori nella misura del 75% a carico del sig. e del 25% a carico della sig.ra - assegno unico: disporre che la quota del 50% Pt_1 CP_1 di assegno unico della sig.ra sia devoluto al ricorrente, dando atto che la quota del 50% spettante per legge alla CP_1 convenuta viene versata come integrazione nel concorso al mantenimento dei figli e quale mantenimento indiretto dei minori
[…] Con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre CPA ed IVA».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato l'8.2.24, non ha formulato osservazioni.
3. Con decreto del 2.5.19 (doc. 2 ric.), questo Tribunale aveva recepito condizioni concordate tra le parti, ossia in sintesi: l'affidamento condiviso dei figli, con residenza dal padre;
visite alla madre a weekend alternati e in alcuni giorni infrasettimanali;
vacanze divise secondo il criterio dell'alternanza; mantenimento ordinario e spese straordinarie per i figli a carico del padre finché la madre non avesse trovato lavoro;
assegni familiari e detrazioni fiscali al padre.
Tuttavia, le condizioni vigenti prima di questo procedimento erano state successivamente dettate dal
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Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreti del 6.7.22 e del 22.2.23 (docc. 3 e 4 ric.), prevedendo: l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori al padre;
l'incarico ai Servizi Sociali per il supporto dei figli e dei genitori;
visite protette tra i minori e la madre;
un monitoraggio per due anni sul nucleo familiare;
la presa in carico della madre allo SMI per controlli volti ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche;
la prescrizione ai genitori di collaborare con i servizi sociali e l'invito alla madre, pena l'adozione di interventi maggiormente incisivi sulla responsabilità genitoriale, di aderire al percorso terapeutico e di versare regolarmente il mantenimento a favore dei figli.
L'ordinanza del 9.6.24, contenente i provvedimenti temporanei e urgenti, ha infine stabilito: l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli al padre, informando la madre delle decisioni di maggiore importanza;
incontri protetti di con la madre in ambiente neutro due volte al mese e un terzo Per_2 incontro nella casa di lei, alla presenza di un educatore;
incontri protetti solo eventuali di con la Per_1 madre;
un assegno di mantenimento di € 300 complessivi a carico della madre, oltre al 35% delle spese straordinarie;
prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
4.
4.1. Il Collegio ritiene che l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli al padre debba trovare conferma, dal momento che: – i minori vivono assieme a lui ormai da lungo tempo;
egli si prende cura quotidianamente di loro, come hanno attestato i Servizi Sociali;
– di contro, la madre ha dimostrato scarso impegno nel percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti, riportando esami tossicologici molto spesso positivi (cfr. relazioni del 18.10.24 e del 27.12.24); anche all'ultima udienza, ella non ha dimostrato consapevolezza di come l'assunzione incida sul rapporto con i figli;
– ha Per_1 interrotto i contatti con lei da molto tempo, avendo anche affrontato un periodo di fragilità per anoressia;
nell'autunno scorso, madre e figlio si erano scambiati qualche messaggio, ma poi la relazione si è di nuovo interrotta, anche perché il ragazzo non è stato lasciato fuori da questioni che dovrebbero riguardare solo gli adulti (con un rischio di inversioni dei ruoli); – manifesta affetto verso la Per_2 madre, ma dalla fine dell'anno scorso anche la loro relazione non è stata esente da difficoltà.
Occorre evidenziare come la resistenza dei figli e del padre a un ampliamento degli incontri con la madre appaia dovuta non tanto all'ostruzionismo del ricorrente quanto al mancato impegno della resistente nei percorsi offerti dai Servizi Sociali e specialistici, nonché dal persistere di esami positivi agli stupefacenti. Pertanto, non si possono imporre forzature ai minori, ma deve essere l'adulto a dimostrare maggiore volontà di cambiamento: solo così potrà immaginarsi un miglioramento dei rapporti.
Nonostante l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli al padre, questi sarà comunque tenuto a informare la madre delle decisioni di maggiore importanza che li riguardano, anche per non lasciare l'onere della comunicazione ai minori. In questo senso, sebbene i Servizi Sociali escludano al momento la possibilità di percorsi congiunti per il recupero della c.d. bigenitorialità, le parti vanno invitate ad attivare almeno un canale di comunicazione formale tra di loro, ad es. a mezzo e-mail, riservato allo scambio delle informazioni essenziali sui figli.
4.2. Gli incontri e i contatti tra e la madre vanno rimessi alla volontà del primo, del resto ormai Per_1 diciassettenne e sufficientemente maturo per gestirli come negli ultimi mesi.
Con potranno proseguire gli incontri protetti con l'attuale cadenza di due al mese. I Servizi Per_2
Sociali hanno facoltà di aumentarne o diminuirne la frequenza e la durata, valutato l'esclusivo interesse del minore. Gli incontri protetti potranno avvenire in ambiente neutro o in spazi esterni ritenuti idonei. Si reputa invece di sospendere l'educativa domiciliare dalla madre, dato che pare aver creato principalmente momenti di imbarazzo per il bambino. I rapporti tra e i nonni materni vengono Per_2 dunque rimessi alla decisione del padre (ma resta inteso che non potrà essere presente la madre, stante la previsione di incontri protetti), così come eventuali telefonate/videochiamate alla madre.
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4.3. Venendo agli aspetti economici, la situazione è cambiata rispetto all'ordinanza del giugno 2024:
(a) il ricorrente ha iniziato un nuovo lavoro presso il Teatro Grande, da cui all'ultima udienza ha dichiarato di percepire circa € 1600/1700 (€ 1900/2000 con gli straordinari), oltre ad € 3000/anno per una collaborazione con una scuola di danza;
Per_ continua a pagare € 568 per il mutuo della casa in cui vive con la nuova compagna e loro GL , di cinque anni (doc. 11 ric.); ha ricevuto un t.f.r., con cui estinguere un debito per l'acquisto della casa;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 20.518 nel 2020, € 21.603 nel 2021, € 22.074 nel 2022;
(b) la resistente, qualificata come naturopata, ha lavorato come massaggiatrice e cameriera;
all'ultima udienza ha riferito però di aiutare i genitori nell'azienda agricola di famiglia;
ha prodotto una certificazione unica da € 1936 per l'anno 2023; all'udienza del 4.6.24 ha dichiarato un guadagno mensile di € 700; a quella del 14.1.25 di € 1200/1300; non sostiene spese abitative, perché ospitata dai genitori;
pagherebbe tuttavia € 300/mese di benzina;
(c) l'assegno unico di € 200 (per tre figli) è percepito interamente dal ricorrente, che potrà continuare a riceverlo stante l'affidamento c.d. super-esclusivo.
4.3.1. Sebbene non tutte abbiano trovato conferma documentale, le voci appena esposte appaiono verosimili e del resto non specificamente contestate.
L'assegno per i figli va determinato, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., in base a: i redditi dei genitori (come sopra ricostruiti); il tenore di vita e le esigenze dei figli (trattasi di due ragazzi adolescenti); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti (interamente dal padre).
A fronte degli € 300 complessivi stabiliti in sede provvisoria, applicando questi parametri il Collegio reputa congruo un aumento ad € 400, considerando il lieve incremento delle entrate della resistente e la riduzione del mantenimento diretto a casa dei nonni materni (che peraltro pare aiutino la GL), con decorrenza dalla presente sentenza.
Gli stessi motivi inducono a rivedere il riparto delle spese straordinarie, ponendole secondo le disponibilità dei genitori a carico del padre per il 55% e della madre per l'altro 45%.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate per metà, ponendo l'altra a carico della resistente. Infatti, non vi è stata opposizione all'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli al padre (cfr. verbale del 14.1.25) né insistenza in un regime di visite che non si è potuto realizzare (per i motivi detti); si ravvisa invece soccombenza prevalente sui profili economici.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 1806 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale. Al totale, decurtato a 1/2 (e cioè € 2355) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo di e al padre, con residenza presso lo Per_1 Per_2 stesso;
stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per i figli (ad es.
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sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dal padre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, informando comunque la madre almeno tramite e-mail; ricorda alla madre che, ai sensi dell'art. 337- quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che frequenti la madre in incontri protetti in ambiente neutro o all'esterno, due Per_2 volte al mese, lasciando ai Servizi la facoltà di aumentarne o ridurne frequenza e durata, valutato l'interesse esclusivo del minore;
lascia al padre la decisione sulle visite ai nonni materni e sulle telefonate/videochiamate madre-figlio;
− dispone che possa sentire e vedere la madre a sua discrezione;
Per_1
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: aprile 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre un assegno mensile di € 400,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico del padre il 55% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, restando a carico della madre l'altro 45%; per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− conferma per almeno un anno in via amministrativa l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ambito 9 affinché:
1. mantengano i contatti con il nucleo familiare;
2. ascoltino periodicamente i minori per monitorare il loro stato psico-fisico;
3. organizzino incontri protetti tra e la madre, Per_2 nei modi sopra indicati;
4. suggeriscano a genitori e figli eventuali percorsi di sostegno educativo-psicologico;
5. riferiscano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali gravi pregiudizi per la prole;
− compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, quantificata in € 2355,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Si comunichi ai Servizi Sociali dell'Ambito 9.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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