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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.925/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali e discusso la di causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 925/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 925 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giannetti Francesca;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(già , nr. di _1 Controparte_2 registrazione 462932), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Montinari Micael, Lucenti Martina, Frigerio Filippo e Tormen Luca;
RESISTENTE
1
OGGETTO: azione di responsabilità da inadempimento contrattuale CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, conveniva, Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il pagamento della _1 complessiva somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito da esso attore a causa dell'inadempimento contrattuale della società, consistito nella mancata rimozione di alcuni commenti diffamatori pubblicati da un utente sulla pagina Facebook Parte_2
” gestita da esso attore.
[...]
A fondamento della sua domanda, deduceva: Parte_1
a) che esso ricorrente era un professionista iscritto all'albo degli avvocati del foro di Roma ed era responsabile dell'omonimo studio legale;
b) che sin dall'inizio della propria attività professionale esso ricorrente aveva utilizzato la pagina pubblica della piattaforma social Facebook, denominata “ ”, per fini Parte_2 professionali e, nello specifico, come vetrina per i clienti di esso ricorrente;
c) che, in data 07.04.2023, sulla pagina de qua, un utente aveva inserito un commento dal contenuto diffamatorio nei confronti di esso ricorrente;
d) che, quindi, in data 06.07.2023, esso ricorrente aveva sporto denuncia-querela nei confronti dell'autore del commento e aveva chiesto alla resistente la rimozione dei commenti diffamatori dalla piattaforma Facebook;
e) che, nonostante le ripetute segnalazioni, la resistente aveva violato le condizioni generali di contratto relative all'obbligo di gestire e regolare il rapporto tra gli utenti secondo specifiche policy di tutela dell'utente, non avendo provveduto alla rimozione del contenuto de quo; f) che la recensione negativa a contenuto prettamente diffamatorio subita sul profilo Facebook dello studio aveva causato un danno all'attività professionale svolta da Parte_2 esso ricorrente;
g) che, quindi, esso ricorrente aveva diritto ad ottenere la cancellazione della recensione diffamatoria dalla pagina social de qua e aveva, altresì, diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito all'attività professionale e all'immagine di esso ricorrente, quantificato in € 15.000,00.
si costituiva in giudizio ed eccepiva: a) in via pregiudiziale, _1 il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese, rientrando il ricorrente tra gli utenti professionali per i quali le azioni legali erano soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi, secondo quanto stabilito nell'art.
4.4 delle condizioni generali di contratto, accettate dal ricorrente;
b) in via subordinata e preliminare, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo essa convenuta già provveduto alla rimozione del contenuto segnalato dal ricorrente. Nel merito, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, eccependo, in particolare, che il ricorrente non aveva provato i danni asseritamente subiti né l'esistenza di un nesso causale tra questi ultimi e la recensione negativa pubblicata sulla pagina professionale del ricorrente.
2
Alla prima udienza del 20.12.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la causa veniva rinviata la causa all'udienza del 23.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note conclusionali e per il deposito di note di replica. Con note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. L'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione sollevata da _1
(già ) è fondata e deve essere accolta per quanto di
[...] Controparte_2 seguito esposto.
2.1. Come già rilevato nelle premesse in fatto, ha agito per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta omissiva di _1
, la quale non avrebbe provveduto alla rimozione di una recensione negativa e
[...] diffamatoria pubblicata da un altro utente sulla pagina professionale denominata Parte_2
”, gestita dal ricorrente stesso, causando un grave danno a quest'ultimo e alla sua attività
[...] professionale. A fronte di tale domanda, la società resistente ha, appunto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo che per gli utenti non consumatori che utilizzano i prodotti offerti da trova applicazione la clausola di deroga della giurisdizione prevista dall'art. 4.4 CP_1 delle Condizioni generali del contratto, secondo cui “in caso di reclami o controversie relative all'uso dei Prodotti di da parte dell'utente in qualità di consumatore, l'utente e accettano CP_1 CP_1 di risolvere controversie e rispettivi reclami individuali dinanzi a un tribunale competente del Paese di residenza principale dell'utente che abbia giurisdizione in merito. In questo caso, si applicano le leggi del Paese in questione, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi. In caso di reclamo o controversia derivante dall'uso dei Prodotti in Pt_3 qualsiasi altra veste, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accesso e l'uso dei Prodotti
a scopo aziendale o commerciale, o che un'entità giuridica presenta per conto dell'utente, Pt_3 quest'ultimo accetta che la controversia o il reclamo vengano risolti dinanzi a un tribunale competente in Irlanda e accetta l'applicazione delle leggi irlandesi, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi” (v. “Clausola di deroga della giurisdizione”, pag. 12 dell'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta). In particolare, secondo la società resistente il ricorrente, utilizzando Facebook per finalità professionali e non quale consumatore, aveva validamente rinunciato, al momento della stipulazione del contratto, alla giurisdizione del giudice italiano a favore di quello irlandese. Orbene, ai fini della pronuncia sulla eccezione in esame, occorre analizzare i tre profili controversi tra le parti, ovvero: a) la qualificazione del ricorrente come consumatore e, dunque, l'operatività o meno della clausola di deroga della giurisdizione convenuta tra le parti;
b) la legittimità o meno della clausola derogativa della giurisdizione, che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comunque essere specificatamente approvata per iscritto;
c) la sussistenza o meno di ulteriori presupposti per la suddetta deroga alla giurisdizione.
2.2. Quanto alla qualificazione del ricorrente come consumatore, è opportuno fare riferimento alla definizione fornita dal Codice del consumo, all'art. 3 co. 1 lett. a).
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In base a tale norma, il consumatore è identificato come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Anche la Suprema Corte, nel tentativo di chiarire che la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e non alle società, ha precisato che la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (v. Cass. Civ. n. 13377/2007). In altri termini, affinché una persona fisica possa essere qualificata come consumatore – e beneficiare, quindi, delle tutele previste dal Codice del consumo, ivi inclusa quella del foro del consumatore – è necessario che l'azione da essa compiuta non sia legata a scopi professionali o economici, ma si riferisca esclusivamente a interessi di natura personale. Orbene, nella vicenda di cui è causa, non può giovarsi della qualifica di Parte_1 consumatore, poiché l'utilizzo della pagina Facebook ” da parte del Parte_2 ricorrente risulta connesso a finalità di natura professionale, come espressamente dichiarato dallo stesso ricorrente. Ed infatti: 1) nel ricorso introduttivo del giudizio è il ricorrente stesso, dopo avere premesso di essere un professionista che svolge l'attività di avvocato, ad affermare che la vicenda concerne la gestione della pagina Facebook utilizzata “sin dall'inizio della sua attività professionale”, “per fini professionali” e che detta pagina è “rappresentativa della realtà professionale dell'avv. ” Pt_1
(v. pag. 2 e 7 del ricorso);
2) la pagina Facebook oggetto di causa - sulla quale, cioè, è stata pubblicata la recensione negativa e di cui il ricorrente lamenta la mancata tempestiva rimozione da parte della resistente - è intestata allo studio legale ( ”) e non al ricorrente persona fisica, il quale ha Pt_2 Parte_2 dedotto di essere titolare di un ulteriore account che utilizza, invece, a scopo personale;
la separazione tra profilo personale e pagina intestata allo studio legale – si ripete, ammessa dallo stesso ricorrente – conferma l'utilizzo professionale dell'account oggetto di causa e la destinazione funzionale dello stesso, appunto, all'attività di avvocato svolta dal ricorrente;
del resto, lo stesso ricorrente ha definito la pagina Facebook de qua come una “vetrina per i clienti” (v. pag. 2 del ricorso;
pag. 4 note conclusive del 23.04.2025; pag. 3 memorie di replica del 08.05.2025);
3) il commento asseritamente diffamatorio (oggetto di causa) di cui si è chiesto a Facebook la rimozione è espressamente riferito all'esercizio della funzione di avvocato da parte del resistente e non a fatti di vita personale (v. all. 3 al ricorso: “totalmente inaffidabile, oltretutto per una vicenda molto grave (che trovate esposta sul post fissato in cima al mio profilo); prima o poi ne risponderà. Non affidate le vostre vite nelle mani di persone del genere”), così come, del resto, tutti contenuti (pacificamente) pubblicati sulla pagina Facebook ” e ampiamente riportati Parte_2 in atti dallo stesso ricorrente, tutti esclusivamente riferiti all'attività professionale di quest'ultimo;
4) lo stesso ricorrente ha articolato la propria domanda giudiziale deducendo che il contenuto diffamatorio non prontamente rimosso da Facebook aveva proprio causato un danno all'attività professionale svolta da esso ricorrente, affermando in modo chiaro e inequivocabile la destinazione a scopi professionali dell'account oggetto di causa (v. pag. 12 del ricorso: “l'Avv. grazie Pt_1
4
alla pagina Facebook dello studio legale porta avanti da anni una profittevole attività di visibilità e conoscenza grazie ad un numeroso bacino di utenti. È indubbio che la recensione negativa a contenuto prettamente diffamatorio subita sul profilo Facebook dello , ha Parte_2 costituito un grave e forse irreparabile danno all'attività dell'Avv. Sposato”). Alla luce di quanto sopra, risulta, quindi, evidente che al ricorrente non è applicabile, nel caso di specie, la normativa del consumatore, essendo i fatti oggetto del giudizio, per espressa ammissione del ricorrente stesso, direttamente riconducibili all'utilizzo dei prodotti Meta per svolgimento di attività professionale.
2.3. L'esclusione della qualifica di consumatore rende superfluo l'esame della questione della dedotta vessatorietà della clausola derogativa della giurisdizione per violazione della normativa del consumatore. Né potrebbe neppure ravvisarsi un diverso profilo di nullità per mancata specifica approvazione della clausola de qua. Ed infatti, al contratto per cui è causa si applica la norma di cui all'art. 25 del Reg. UE 1215/2012 (come interpretata dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14), che prevede che le clausole di deroga alla giurisdizione debbano essere: “a) conclus[e] per iscritto o provat[e] per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato;
inoltre, al comma 2, la citata norma stabilisce che “la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza'”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che il requisito della forma scritta richiesto per la clausola che deroga alla giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero è rispettata anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte, perché, a norma del par. 1 dell'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, come interpretato dalla CGUE con sentenza del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo oppure l'accettazione e sottoscrizione dell'accordo con mezzi telematici (cfr., ex multis, sent. Cass. Civ. S.U. n. 21622/2017, con cui la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in presenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione, di carattere esclusivo, in favore dell'autorità giudiziaria di Berlino, contenuta nelle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate nell'ordine di acquisto sottoscritto dalla committente italiana, ed accessibili sul sito "internet" indicato dalla controparte straniera, non risultando necessario, ai sensi del ricordato Regolamento UE, la specifica sottoscrizione della clausola;
v. anche Cass. Civ. nr 13594/2022). In proposito e con riferimento al caso di specie, si rileva che è pacifico tra le parti che, in caso di creazione di un account Facebook, le clausole di deroga della giurisdizione sono espressamente
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riportate nelle Condizioni di Facebook e nelle Condizioni Commerciali e sono accessibili agli utenti prima della conclusione del contratto con . CP_1
In particolare, la società resistente, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che al momento della registrazione a Facebook, appare il seguente avviso: “Cliccando su Iscriviti, accetti le nostre [di Facebook] Condizioni” e che questo messaggio contiene un link diretto alle Condizioni, che possono essere stampate e salvate dagli utenti. Le predette circostanze fattuali non sono state in alcun modo contestate né smentite dal ricorrente, con conseguente applicazione, sul punto, dell'art. 115 c.p.c. (del resto, il ricorrente, non ha mai negato di aver aderito alle condizioni contrattuali e di conoscerle, avendole anzi lo stesso invocate come presupposto della responsabilità contrattuale;
peraltro, lo stesso ricorrente ha invocato l'applicazione, nel caso di specie, all'art. 25 del Reg. UE 1215/2012). A ciò si aggiunga che dall'immagine allegata alla pagina 11 della comparsa di costituzione e risposta, anch'essa non contestata dal ricorrente, emerge chiaramente che non è possibile procedere con l'iscrizione a Facebook (e, dunque, con la creazione dell'account e, quindi, con la stipula del contratto) senza aver previamente accettato le condizioni generali de quibus. Dunque, nel caso di specie, è pacifico che all'atto di creare il profilo Facebook Parte_2
”:
[...]
a) l'utente è stato messo a conoscenza delle condizioni generali di contratto;
b) le condizioni generali di contratto sono state espressamente richiamate al momento della registrazione dell'account con link che consentiva l'accesso diretto alle stesse e l'eventuale stampa o salvataggio delle stesse (“registrazione durevole dell'accordo”); c) le predette condizioni sono state accettate dall'utente mediante «click». Per le ragioni esposte, nel caso di specie la richiamata norma di cui all'art. 25 del Reg. UE 1215/2012, per come pacificamente interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità, è, dunque, stata rispettata e l'eccezione di vessatorietà della clausola deve essere rigettata.
2.4. E', infine, palesemente infondata l'ulteriore eccezione del ricorrente per cui la clausola di deroga alla giurisdizione non troverebbe, in ogni caso, applicazione in favore del forum commissi delicti. Sul punto, basti rilevare che il predetto forum commissi delicti non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi pacificamente di causa avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale (per espressa qualificazione in questi termini da parte del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio) e non anche una fattispecie di responsabilità civile da reato (non essendo comunque la condotta diffamatoria lamentata dall'attore riferibile a , già ). _1 Controparte_2
2.5. In conclusione, deve concludersi che la clausola di deroga della giurisdizione di cui all'art.
4.4 delle Condizioni generali è pienamente operativa nel caso di specie. Per tutto quanto sin qui esposto, l'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione sollevata da (già ) deve, quindi, trovare _1 Controparte_2 accoglimento.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza.
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deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
(già ), che, in conformità al DM _1 Controparte_2
147/2022, si liquidano complessivamente nel valore minimo di € 2.540,00 (trattasi di controversia di valore dichiarato compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), in considerazione della natura documentale della causa, del mancato espletamento di attività istruttoria in senso proprio e, comunque, della natura delle questioni sottese al giudizio. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie l'eccezione sollevata da (già _1 Controparte_2
) e, per l'effetto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della competente
[...] autorità giudiziaria irlandese;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 _1
(già ), che liquida in complessivi € 2.540,00 per
[...] Controparte_2 compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Palmi, il 30 maggio 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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