Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 736 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Vincenzo De Leo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Siderno (RC), Via Piazza G. Marconi n. 6, int. 1/D
CP_1
e
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2024, il ricorrente, come in
epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 25/05/2022, ha presentato all' domanda finalizzata CP_2
ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
- che la Commissione medica dell'Istituto lo ha riconosciuto: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 – 124/98)” e “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92)”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuto meritevole dei benefici richiesti;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili, poiché contraddittorie rispetto alla documentazione medica presente in atti;
- che le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate, come risulta dal certificato medico del 15/02/2024;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dei benefici richiesti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma autorità giudicante adita, in funzione di Giudice del Lavoro, in via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagno e al riconoscimento di persona portatrice di handicap ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 sin dalla data della domanda in via amministrativa;
condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92 in favore del ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati sul diritto 3
riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei , dalle rispettive scadenze al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore anticipante creditore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene convenuto CP_2
in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 04/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_2
ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n.18/80, nonché l'accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 L.
104/1992.
L'art. 1 della legge n. 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua. 4
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere lo stato di disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che il sig. è Pt_1
affetto da patologie che non sarebbero state adeguatamente valutate dal consulente in sede di esame peritale e che le conclusioni peritali non sarebbero coerenti rispetto alla documentazione allegata in atti e rispetto alla gravità del quadro patologico da cui il ricorrente è affetto.
A fronte delle generiche censure contenute nel ricorso introduttivo, nel quale non vengono esaustivamente indicati gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica 5
espletata in prime cure sia analitica, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, evidenziando come il quadro patologico determini nel periziato uno stato di invalidità nella misura del 100% ma che, come è emerso dall'esame obiettivo, lo stesso deambula autonomamente ed è in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana ed è da considerarsi
“persona portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1”, con decorrenza dal 25/05/2022 (data della domanda amministrativa).
Inoltre, il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente e motivando le proprie conclusioni, che sono sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo
Consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Invero parte ricorrente, nel corso del presente giudizio, ha allegato un aggravamento, producendo documentazione medica successiva.
Pertanto, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse 6
chiarimenti, valutando in particolare se, dalla documentazione medica successiva allegata, emergesse un aggravamento dello stato di salute del periziato.
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato della summenzionata documentazione (referto radiografico del 15/02/2024; esame elettrocardiografico e visita cardiologica del 18/09/2024; referto eco addome del 30/08/2022), ribadendo che ciò che rileva ai fini del possesso del requisito sanitario non è la presenza di una patologia ma l'effetto che la stessa produce sull'autonomia del paziente, ha concluso che non emerge un aggravamento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto già evidenziato nell'elaborato peritale.
Conseguentemente il CTU ha confermato le conclusioni già formulate all'esito della visita peritale eseguita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Del resto, a fronte delle generiche censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità grave pari al 100%, valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nessuna incongruenza si ravvisa tra il contenuto della perizia - all'interno della quale sono state indicate patologie gravi - e le conclusioni della stessa, in quanto la gravità delle patologie in atto, che dà luogo ad una invalidità nella misura del
100%, è stata coerentemente riconosciuta nelle conclusioni dell'elaborato peritale.
Tuttavia, il C.T.U. ha esaurientemente specificato che, nonostante la gravità del quadro patologico in atto, il ricorrente deambula autonomamente 7
senza l'ausilio di un accompagnatore ed è in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, non soddisfacendo così i requisiti di legge legittimanti il conseguimento delle prestazioni oggetto di domanda.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di 8
accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e considerando, tra l'altro, la mancata costituzione dell' nell'ambito del giudizio ai sensi dell'art. 445 CP_2
bis comma 6 c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_2
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 736 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_2
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_2
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
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Locri, 10/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci