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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.654/2022 R.G. promosso
DA
( ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede di , rappresentata e difesa in giudizio Persona_1
dall'avv. Fabio Fargetta;
Appellante
CONTRO
. Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Pier Luigi Tomaselli e dall'avv. Manlio Galeano;
Appellato
OGGETTO: appello –benefici contributivi amianto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 98 del 27 gennaio 2022 il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa rigettava il ricorso proposto da volto ad Persona_1
ottenere i benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto ex art. 13, co.8, legge n. 257/1992; compensava le spese di lite e poneva a carico delle parti in solido il pagamento delle spese di CTU.
Il ricorrente aveva dedotto di avere lavorato per oltre dieci anni, a partire dal
1968, presso lo stabilimento petrolchimico di Gela, alle dipendenze della on le mansioni di elettricista-elettromeccanico; di essere stato CP_2
esposto, nello svolgimento delle proprie mansioni, alle polveri di amianto per un periodo superiore a dieci anni;
di avere presentato, in data 30 gennaio 2002, domanda amministrativa all' per il riconoscimento dell'esposizione ai fini CP_3
dei benefici di legge;
di non avere ricevuto risposta;
di avere inutilmente avanzato la stessa istanza all in data 13 giugno 2012. CP_4
Il primo decidente, istruita la causa documentalmente, tramite prova testimoniale e CTU, accertava che aveva Persona_1
effettivamente svolto le mansioni descritte, svolgendo compiti implicanti esposizione all'amianto almeno fino al 1990, non essendo stato possibile dedurre dalla relazione peritale elementi certi in ordine al fatto che l'esposizione suddetta, iniziata il 14 ottobre 1968, si fosse protratta anche oltre. Rappresentava inoltre, che, venendo in questione un diritto ad un beneficio (quello alla rivalutazione contributiva) connotato da specifica individualità ed autonomia, seppure rilevante ai fini pensionistici, esso era soggetto a prescrizione ordinaria decennale;
per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di decorrenza ai fini della prescrizione di tale beneficio coincideva con il momento in cui il lavoratore acquisiva la consapevolezza dell'esposizione ad amianto;
tale consapevolezza poteva desumersi dalla presentazione della domanda amministrativa all' , come peraltro confermato dalla stessa CP_3
giurisprudenza di legittimità.
Concludeva, pertanto, che, avendo il lavoratore presentato domanda all' in data 30 gennaio 2002 e successivamente all' in data 13 giugno CP_3 CP_4
2012, tra le due istanze era decorso un termine eccedente il decennio, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente doveva ritenersi prescritta.
Avverso la sentenza proponeva appello in data Persona_1 26.7.2022. L'ente previdenziale resisteva al gravame.
Con note scritte depositate telematicamente il 23.05.2023, l'avvocato di parte appellante dichiarava la morte di , ai sensi dell'art. 300 Persona_1
c.p.c.; la causa era quindi dichiarata interrotta, ma successivamente riassunta dalla moglie del de cuius, nella qualità di erede, con ricorso tempestivamente depositato il 22.8.2023.
La causa era posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza assumendo che la dichiarazione di prescrizione del diritto oggetto di domanda è avvenuta in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.
e del correlato diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.
Rileva, al riguardo, che il primo decidente, dopo avere inizialmente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , con conseguente ammissione e CP_4
assunzione delle prove testimoniali e disposizione di CTU tecnica, ha dichiarato la prescrizione del diritto al beneficio contributivo senza previamente sollecitare sul punto il contraddittorio, così incorrendo nel divieto di impiego di scienza privata ai fini della decisione, di cui all'art. 97 disp. att. c.p.c.
Sostiene che, con riferimento al dies a quo del termine di prescrizione, costituisce una presunzione semplice il fatto di ritenere che la data in cui il soggetto assume la consapevolezza dell'esposizione all'amianto coincida con la data della presentazione della domanda all , non potendo qualificarsi tale CP_3
assunto come fatto notorio, acquisito al patrimonio di cognizioni possedute da qualsiasi persona di media cultura, tale da essere utilizzato ai fini della decisione senza incorrere nel divieto di cui sopra.
Lamenta poi anche il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ancorato la conoscibilità dell'esposizione ad amianto alla data di presentazione della domanda amministrativa nei confronti dell' , senza alcun approfondimento sul CP_3
punto, con una valutazione non sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti e resa in contrasto col principio del favor lavoratoris, mentre il dies
a quo avrebbe dovuto essere individuato in corrispondenza della presentazione della domanda amministrativa rivolta all in data 13 giugno 2012 o, in CP_4
subordine, del collocamento in pensione del lavoratore avvenuto in data 1 gennaio 2005.
Lamenta, inoltre, che il giudice, errando nella ricostruzione delle regole che presiedono all'applicazione dell'art.2935 c.c., non avrebbe tenuto in considerazione il principio di non applicabilità del regime prescrizionale alle maggiorazioni contributive, imprescrittibili in virtù dell'art. 38 Cost;
che avrebbe dovuto invece considerare l'assenza di cognizione o di conoscibilità atteso che la consapevolezza dell'esposizione e dell'esistenza del diritto, richiesta ai fini del riconoscimento del ricalcolo contributivo, veniva raggiunta solo a seguito di CTU, non essendo sufficiente la mera consapevolezza dell'esposizione, ma occorrendo la consapevolezza di esposizione qualificata, oltre i valori soglia;
che il giudice di prime cure, nel suo ragionamento, non avrebbe considerato che la domanda amministrativa rivolta all apre un CP_3
procedimento amministrativo soggetto a regole e tempi specifici e che il termine prescrizionale rimane sospeso fino al completamento del procedimento o allo scadere dei termini previsti per il suo compimento: il giudice avrebbe dovuto quindi computare il termine di giorni 150, a disposizione dell' per CP_3
rispondere alla domanda presentata il 30 gennaio 2002, nel termine prescrizionale, non ancora decorso, pertanto, alla data di presentazione della domanda all' , il 13 giugno 2012. CP_4
2. Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali per la
“oggettiva difficoltà di stabilire il grado di esposizione”, anziché porle a carico dell'ente soccombente in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
3. Con ultimo motivo l'appellante lamenta che il giudice, dopo avere compensato le spese di giudizio, ha posto le spese del CTU in capo alle parti in via solidale sebbene l'appellante avesse già pagato le spese di acconto della
CTU.
4. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Deve innanzitutto osservarsi che in virtù del principio iura novit curia, compete soltanto al giudice l'individuazione della norma corretta da applicare al caso di specie, sicché, in tema di prescrizione, una volta che la parte abbia assolto al proprio onere di formulare l'eccezione di prescrizione e, in ossequio al carattere dispositivo dell'art. 2938 cod. civ., di allegare i fatti costituitivi e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, spetta al giudice analizzare l'eccezione di parte e individuare le norme applicabili alla fattispecie dedotta
(Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002, Rv. 556223 - 01). Pertanto, sarebbe irrilevante l'evenienza che colui che invochi la prescrizione abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso
(Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007, Rv. 597118 - 01; Sez. L, Sentenza n.
9825 del 26/07/2000, Rv. 538836 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016,
Rv. 640674 - 01). L'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e alla parte che intende avvalersi del fatto estintivo è richiesto soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, (cfr.
Cass. Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002 cit.; Cass. n. 21377 del 10 novembre
2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006 e successive).
Nel caso in esame il giudice ha ritenuto applicabile, correttamente, il termine di prescrizione decennale eccepito dall' , facendolo però decorrere da un CP_4
momento diverso e successivo da quello individuato dall'ente quale dies a quo, dando rilevanza, peraltro sulla base di un orientamento di legittimità ormai ampiamente consolidato, non già alla data di entrata in vigore della legge
257/1992, ma a quella di proposizione della domanda all' . CP_3
Occorre prendere le mosse dalla natura del diritto oggetto di domanda - diritto ai benefici di cui all'art. 13 co. 8 legge 257/1992 - che non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge
"ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli posti a fondamento del diritto al trattamento pensionistico (Cass. 2351/2015).
Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce, nell'interpretazione consolidata della Corte di
Cassazione, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione (Cass. nr.
2351 del 2015: conformi Cass. nr. 2856 del 2017; Cass. nr.4283 del 2020; Cass. nr. 14599 del 2022, v. infra) e come tale (a differenza del diritto alla pensione, imprescrittibile) soggetto al regime di prescrizione ordinaria, oggetto di specifica eccezione da parte dell' . CP_4
Tale diritto trova il suo fondamento nel "fatto" della esposizione ad amianto con il superamento di specifiche soglie e nella durata di tale esposizione: tale situazione di fatto determina l'insorgenza di una situazione giuridica in base alla quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale - un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" (Corte Cost. 20 novembre 2008, n. 376).
La Suprema Corte (Cass. 11399/2012) ha evidenziato che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, il quale pertanto è tenuto a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale competente per l'applicazione del moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda, e a darne dimostrazione.
Non è sufficiente tuttavia il fatto dell'esposizione all'amianto a far decorrere il termine prescrizionale, se il lavoratore non ne è consapevole così da poter concretamente esercitare il diritto: per tale ragione non è sufficiente, come prospettato dall'iniziale difesa dell'ente, l'entrata in vigore della legge 257/1992 per ritenere che il lavoratore dovesse attivarsi per chiedere il riconoscimento in proprio favore dei benefici ivi previsti, dovendo invece darsi seguito al principio affermato dalla Cassazione, che ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui possa ritenersi che il lavoratore abbia avuto consapevolezza dell'esposizione ad amianto, che sia o meno egli già pensionato, e tale consapevolezza nel caso in esame può ritenersi logicamente acquisita quantomeno nel momento in cui il lavoratore ha presentato all' la CP_3
domanda amministrativa per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il periodo indicato (secondo l'orientamento avallato da Cass. nn. 16128/2015,
2856/2017, 1584/2019, 1098/2019, 17654/2020).
Ancora di recente la Suprema Corte – sent. 27149/2024 – ha ribadito che “il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, della legge nr. 257 del 992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o avrebbe potuto avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni
(Cass. nr. 29635 del 2018, punto 3.2, con richiamo a Cass. n. 2856 del 2017 e a
Cass. nr. 2351 del 2015).
5. Il Tribunale di Ragusa non ha affatto utilizzato la sua scienza privata nel risolvere la quaestio iuris dell'individuazione del dies a quo, essendosi rifatto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che costituisce ormai “diritto vivente” nella materia de qua, ed essendo la data di presentazione della domanda all' (il 30.1.2002) elemento di fatto incontestatamente CP_3
acquisito al processo. L'avere il giudice proceduto all'istruzione nel merito della causa non precludeva la decisione in punto di prescrizione del diritto. Né il giudice era tenuto a sollecitare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio, posto che la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono però non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass.822/2024), mentre nel caso in esame non ricorreva una nuova questione di fatto nel senso sopra richiamato, ma solo una diversa valutazione del fatto cui ancorare l'inerzia estintiva del diritto, che non richiedeva un supplemento di istruttoria o di allegazioni in fatto delle parti, ma unicamente allegazioni difensive, come è provato dallo stesso tenore del motivo di gravame, nel quale l'appellante si limita a contestare – in contrasto con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato – la rilevanza della domanda amministrativa all' ai fini della presunzione di consapevolezza nel lavoratore CP_3
dell'esposizione qualificata.
Quand'anche poi si dovesse ritenere la nullità della decisione per l'omessa concessione del termine ex art. 101 cpc, ciò non potrebbe comportare la rimessione della causa al primo giudice al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 cpc, restando comunque la questione rimessa alla decisione di questa Corte, tenendo conto dei motivi di appello sul punto.
6. Nessuna sospensione del termine di prescrizione può poi essere invocata per il tempo necessario al compimento dell'indagine tecnica demandata all' , posto che il termine di prescrizione decorre nei confronti dell' , CP_3 CP_4
che è l'unico soggetto competente al riconoscimento del diritto oggetto di domanda.
Come affermato già in plurime pronunce di questa Corte, è irrilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione che l' respinga (o eventualmente CP_3 accolga solo parzialmente la domanda), trattandosi di circostanza che non impedisce né di presentare la domanda amministrativa all' , né in caso di CP_4
mancato accoglimento di quest'ultima, di agire giudizialmente per ottenere l'accertamento del periodo di esposizione non riconosciuto in sede amministrativa (sul punto vd. Cass. 3586/19).
L'impossibilità di far valere il diritto, cui l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (Cass. 10828/2015)
Il mancato rilascio della certificazione , anche per l'inutile decorso CP_3
dello spatium deliberandi normativamente riconosciuto all'ente, non costituisce un impedimento giuridico alla presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici previdenziali conseguenti: il possesso o meno del certificato dell'istituto assicuratore costituisce infatti un atto di accertamento di uno stato di fatto (esposizione qualificata e durata), emesso nell'esercizio dello specifico potere certificativo attribuito dalla legge 326/2003 per semplificare la prova della sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, ma ciò non comporta che il possesso del certificato costituisca esso stesso un presupposto giuridico per l'esercizio del diritto: il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso
e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell' concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua CP_3
durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa (Cass. 6264/2011).
Trattandosi di un mezzo di prova dell'esposizione qualificata, il mancato possesso della certificazione non costituisce impedimento di diritto, ma CP_3
al più un impedimento di mero fatto all'esercizio del diritto, superabile con l'espletamento della prova in sede giudiziaria, mediante la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio accertativa del superamento delle soglie espositive e del tempo dell'esposizione.
Ne consegue che il termine del procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il certificato non sospende il termine di prescrizione del diritto. CP_3
5. Infondato è il terzo motivo di appello.
Come è noto, solo con la sentenza viene definitivamente regolato il riparto delle spese, comprese quelle di CTU, a prescindere dalla regolamentazione provvisoria, che può comportare anche l'imposizione di un acconto a carico della parte che ha interesse allo svolgimento dell'indagine tecnica, essendo consequenziale che tale acconto resti assorbito nella statuizione finale.
6. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo in ragione del valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali (15%).
Dichiara l'appellante tenuta a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese