Articolo 9 della Legge 25 novembre 1957, n. 1139
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 dicembre 1957
Art. 9.
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1957