Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1961, n. 947
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Sentenza 27 aprile 1961

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La cancellazione di una società dal registro delle imprese, a seguito della chiusura delle operazioni di liquidazione, importa Estinzione dell'ente, presumendosi di diritto che alla fine di dette operazioni ed alla cancellazione corrisponda una vera e propria cessazione delle attività sociali. Tuttavia, questa presunzione di diritto, provocata da una volontà unilaterale, deve corrispondere alla realtà obiettiva, onde, se tale realtà non sussiste viene meno e se, malgrado la cancellazione, rimangano in sospeso una o più contestazioni già iniziate al tempo della cancellazione formale, questo non può produrre le conseguenze sostanziali (Estinzione) che le sono assegnata dalla legge; in tale ipotesi la società non può dirsi estinta e mentre il creditore può continuare a rivolgersi verso la società, agendo nei confronti dei suoi organi quali esistenti al momento della cancellazione (liquidatori) questi possono agire contro chiunque per far valere le ragioni della società nelle contestazioni rimaste in sospeso. Pertanto, la rappresentanza sostanziale e processuale di una società cancellata dal registro delle imprese e già prima in liquidazione, spetta, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, al liquidatore e quindi unicamente a questi è concesso il potere di proporre impugnazione contro le sentenze già pronunciate nei confronti della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1961, n. 947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 947
    Data del deposito : 27 aprile 1961

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