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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.8898/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8898 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'AVV.TI TAIANI GIOVANNI e ROMANO ANTONELLA, presso il cui studio, in VIA L. CASSESE, 12, SALERNO (SA), elettivamente domicilia
ATTORE
E
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
mandato agli atti, dall'AVV. CILLO GIOVANNI ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia, via L GUERCIO, 208, SALERNO (SA)
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
(di seguito “ ), premettendo: di aver svolto, per
[...] CP_1
il periodo di tempo intercorrente dal 2010 al 2014, l'incarico di amministratore del convenuto;
che, l'assemblea dei condomìni aveva stabilito il compenso CP_1
e/o rimborso per l'attività svolta nella cifra di € 3.000,00, oltre tasse;
che, tuttavia, pur avendo l'ente approvato i bilanci relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ad esso attore non veniva corrisposto alcun compenso;
che, pertanto, vantava un diritto di credito nei confronti del condomini pari a complessivi € 15.000,00, a nulla essendo valsi i tentativi di bonario componimento dell'insorgenda controversia e le svariate diffide.
Per tali motivi, parte attrice concludeva per la condanna del al pagamento CP_1
della complessiva somma di € 15.000,00, in virtù dell'incarico espletato e del compenso pattuito, vinte le spese.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio il contestando la CP_1
pretesa avversaria e instando per il rigetto della domanda, dispiegando, altresì,
domanda di risarcimento danni in via riconvenzionale.
Instaurato così il contraddittorio, disposti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione delle prove orali richieste dalle parti, veniva ammessa la CTU contabile al fine di verificare la regolarità dei bilanci e di tutta la documentazione sulle quote;
quindi, dopo una serie di rinvii, il processo proseguiva e, all'udienza del 08.10.2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La vicenda che ci occupa, per consolidata giurisprudenza, è inquadrabile nell'ambito contratto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l'amministratore dello stesso a seguito di nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti del condominio, di una pretesa creditoria relativa al compenso maturato a seguito dell'espletamento dell'incarico di amministratore, il cui perimetro è delineato dagli artt. 1129 e ss. c.c..
La disciplina soprarichiamata prevede, tra gli obblighi gravanti in capo all'amministratore, tra l'altro, quello della convocazione annuale dell'assemblea condominiale per la presentazione ed approvazione del rendiconto di gestione, nonché
per la conferma dello stesso, a fronte di un compenso chiaramente e preventivamente specificato ed approvato.
Orbene, “nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al compenso ed al
rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al
mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere
la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio e per le
anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una
regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a
quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere
intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di
ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea
condominiale del rendiconto consuntivo” . Sul punto, si osserva che, se è vero che la delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce, di fatto, approvazione dell'intero operato dell'amministratore e, dunque, di ratifica negoziale, da parte dell'assemblea, dell'operato del mandatario, deve nondimeno rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza, la trasparenza della contabilità è condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore , sicché, ad CP_2
esempio, l'assenza di un registro della contabilità condominiale, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi (Cfr. Trib. Napoli Nord
sentenza n.2599.2022).
Nello specifico, per quel che qui interessa, è noto che “la contabilità presentata
dall'amministratore del condominio, seppure non dev'essere redatta con forme
rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve però
essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le
relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i
corrispondenti documenti giustificativi dell'entità e causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui
l'incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia
uniformato a criteri di buona amministrazione”, di guisa che “in assenza di tale
adempimento, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato”, poiché il proprio diritto “al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è
condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che
deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate,
delle uscite e del saldo finale”.
Infatti, “solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede
all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di
riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (Cass.
10153/2011), così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione
del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse
del (Cass. 1286/1997) non potendo in caso contrario ritenersi provato il CP_1
relativo credito”.
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, ben può evincersi come parte attrice non abbia espletato correttamente il proprio incarico, esercitando le proprie incombenze in maniera non conforme, seppur parzialmente, alla normativa di riferimento, attesa l'assenza di una contabilità regolare idonea a registrare cronologicamente le operazioni riguardanti l'ente condominiale e a consentire la verifica dei documenti, ossia la giustificazione delle entrate ed uscite della gestione. Anzitutto, tanto emerge dalla CTU in atti, che il Tribunale condivide, poiché immune da vizi logici e tecnici, nonché congruamente motivata e conforme alla normativa vigente.
In particolare, il consulente ha precisato che nel periodo in cui l'attore ha ricoperto la carica di amministratore del Condominio, ossia dal 15.01.2010 al 01.01.2015, ha redatto e portato per l'approvazione dell'assemblea esclusivamente i rendiconti annuali dei periodi 2010, 2011 e 2012, tra l'altro in evidente ritardo rispetto a quanto stabilito dall'art. 1130 c.c., e che dalla verifica dei medesimi, sono emerse “diverse carenze che
non consentono di ricostruire in maniera puntuale e precisa i fatti condominiali”.
Le irregolarità nella relazione dei rendiconti che hanno leso i diritti dei condomini si sostanziano nella: “ Mancata distinzione per natura delle singole voci di entrata e di
spesa: sia le entrate che le spese vanno distinte in ordinarie e straordinarie al fine
imputare le stesse tra il nudo proprietario e l'usufruttuario e/o tra il conduttore e il
locatario. Omessa esposizione del riepilogo finanziario: ossia le voci di natura
patrimoniale (debiti e crediti verso terzi e verso i proprietari, allocazione dei fondi e
delle riserve di cassa). Tale omissione non consente di rilevare i crediti v/condomini e
i debiti v/fornitori. Omessa redazione delle relazione sintetica: relazione di corredo
al bilancio che ha il fine di “spiegare” il rendiconto almeno per le parti non facilmente
intellegibili. Omessa allegazione ai rendiconti del piano di riparto: documento utile e
necessario alla suddivisione delle spese in base alle quote millesimali di ciascun
proprietario. Omessa redazione ed approvazione dei bilanci preventivi. Omessa predisposizione ed approvazione dei rendiconti del 2013 e del 2014 (periodi in cui
l'amministratore era ancora in carica (…)”.
Nella vicenda in esame, non è ravvisabile una contabilità regolare e la stessa predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione dell'amministratore -invero carente con riferimento a talune annualità- non appare idonea a fondare la prova del credito del ricorrente, pertanto la domanda attorea va rigettata.
La richiesta risarcitoria avanzata dal , di conseguenza, si appalesa fondata. CP_1
Le considerazioni sopra svolte, infatti, accertano l'inadempimento, da parte del precedente amministratore, delle obbligazioni su di esso gravanti e connesse al suo incarico gestorio.
Tali inadempienze, in specie nei confronti dei fornitori, hanno determinato l'emissione dei decreti ingiuntivi, rispettivamente, in favore dell'impresa di pulizia
[...]
con successivo atto di precetto e della Società Cooperativa San Parte_2
Matteo, con un conseguente pregiudizio per il Condominio pari al complessivo importo
€ 1.557,82.
Da ultimo, si condivide l'assunto del CTU secondo cui, avuto riguardo alle sanzioni irrogate al Condominio a causa dell'omesso pagamento di tasse e contributi e della mancata presentazione e/o adempimenti tributari, non essendo “presenti accertamenti
tributari emessi da Enti per mancati pagamenti da parte del condominio ad eccezione
di istanza di rateizzazione presentata al Comune di Salerno che non può essere
considerata per la quantificazione del danno in quanto, non trattandosi di atto di accertamento o richiesta pagamento, non vengono indicati analiticamente gli importi
degli interessi e sanzioni per omesso o tardivo pagamento bensì solo l'importo totale
da rateizzare”, ma anche perché tale documento è stato tardivamente depositato.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto della domanda principale e per l'accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal così come quantificata dal CTU. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta la domanda principale;
-accoglie, per le ragioni indicate in parte motiva, la richiesta risarcitoria avanzata
dal e, per l'effetto, condanna parte attrice a corrispondere allo stesso CP_1
l'importo di € 1.557,82, così come quantificato dal CTU;
-pone le spese di lite in capo a parte attrice, che si liquidano in complessivi €
6.278,00, di cui € 4.000,00 per spese, ivi compresi la ctu di cui al decreto del
28/10/2018 ed il relativo supplemento pari ad € 300,00, ed il residuo per compenso,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8898 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'AVV.TI TAIANI GIOVANNI e ROMANO ANTONELLA, presso il cui studio, in VIA L. CASSESE, 12, SALERNO (SA), elettivamente domicilia
ATTORE
E
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
mandato agli atti, dall'AVV. CILLO GIOVANNI ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia, via L GUERCIO, 208, SALERNO (SA)
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
(di seguito “ ), premettendo: di aver svolto, per
[...] CP_1
il periodo di tempo intercorrente dal 2010 al 2014, l'incarico di amministratore del convenuto;
che, l'assemblea dei condomìni aveva stabilito il compenso CP_1
e/o rimborso per l'attività svolta nella cifra di € 3.000,00, oltre tasse;
che, tuttavia, pur avendo l'ente approvato i bilanci relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ad esso attore non veniva corrisposto alcun compenso;
che, pertanto, vantava un diritto di credito nei confronti del condomini pari a complessivi € 15.000,00, a nulla essendo valsi i tentativi di bonario componimento dell'insorgenda controversia e le svariate diffide.
Per tali motivi, parte attrice concludeva per la condanna del al pagamento CP_1
della complessiva somma di € 15.000,00, in virtù dell'incarico espletato e del compenso pattuito, vinte le spese.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio il contestando la CP_1
pretesa avversaria e instando per il rigetto della domanda, dispiegando, altresì,
domanda di risarcimento danni in via riconvenzionale.
Instaurato così il contraddittorio, disposti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione delle prove orali richieste dalle parti, veniva ammessa la CTU contabile al fine di verificare la regolarità dei bilanci e di tutta la documentazione sulle quote;
quindi, dopo una serie di rinvii, il processo proseguiva e, all'udienza del 08.10.2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La vicenda che ci occupa, per consolidata giurisprudenza, è inquadrabile nell'ambito contratto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l'amministratore dello stesso a seguito di nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti del condominio, di una pretesa creditoria relativa al compenso maturato a seguito dell'espletamento dell'incarico di amministratore, il cui perimetro è delineato dagli artt. 1129 e ss. c.c..
La disciplina soprarichiamata prevede, tra gli obblighi gravanti in capo all'amministratore, tra l'altro, quello della convocazione annuale dell'assemblea condominiale per la presentazione ed approvazione del rendiconto di gestione, nonché
per la conferma dello stesso, a fronte di un compenso chiaramente e preventivamente specificato ed approvato.
Orbene, “nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al compenso ed al
rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al
mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere
la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio e per le
anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una
regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a
quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere
intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di
ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea
condominiale del rendiconto consuntivo” . Sul punto, si osserva che, se è vero che la delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce, di fatto, approvazione dell'intero operato dell'amministratore e, dunque, di ratifica negoziale, da parte dell'assemblea, dell'operato del mandatario, deve nondimeno rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza, la trasparenza della contabilità è condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore , sicché, ad CP_2
esempio, l'assenza di un registro della contabilità condominiale, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi (Cfr. Trib. Napoli Nord
sentenza n.2599.2022).
Nello specifico, per quel che qui interessa, è noto che “la contabilità presentata
dall'amministratore del condominio, seppure non dev'essere redatta con forme
rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve però
essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le
relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i
corrispondenti documenti giustificativi dell'entità e causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui
l'incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia
uniformato a criteri di buona amministrazione”, di guisa che “in assenza di tale
adempimento, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato”, poiché il proprio diritto “al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è
condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che
deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate,
delle uscite e del saldo finale”.
Infatti, “solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede
all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di
riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (Cass.
10153/2011), così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione
del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse
del (Cass. 1286/1997) non potendo in caso contrario ritenersi provato il CP_1
relativo credito”.
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, ben può evincersi come parte attrice non abbia espletato correttamente il proprio incarico, esercitando le proprie incombenze in maniera non conforme, seppur parzialmente, alla normativa di riferimento, attesa l'assenza di una contabilità regolare idonea a registrare cronologicamente le operazioni riguardanti l'ente condominiale e a consentire la verifica dei documenti, ossia la giustificazione delle entrate ed uscite della gestione. Anzitutto, tanto emerge dalla CTU in atti, che il Tribunale condivide, poiché immune da vizi logici e tecnici, nonché congruamente motivata e conforme alla normativa vigente.
In particolare, il consulente ha precisato che nel periodo in cui l'attore ha ricoperto la carica di amministratore del Condominio, ossia dal 15.01.2010 al 01.01.2015, ha redatto e portato per l'approvazione dell'assemblea esclusivamente i rendiconti annuali dei periodi 2010, 2011 e 2012, tra l'altro in evidente ritardo rispetto a quanto stabilito dall'art. 1130 c.c., e che dalla verifica dei medesimi, sono emerse “diverse carenze che
non consentono di ricostruire in maniera puntuale e precisa i fatti condominiali”.
Le irregolarità nella relazione dei rendiconti che hanno leso i diritti dei condomini si sostanziano nella: “ Mancata distinzione per natura delle singole voci di entrata e di
spesa: sia le entrate che le spese vanno distinte in ordinarie e straordinarie al fine
imputare le stesse tra il nudo proprietario e l'usufruttuario e/o tra il conduttore e il
locatario. Omessa esposizione del riepilogo finanziario: ossia le voci di natura
patrimoniale (debiti e crediti verso terzi e verso i proprietari, allocazione dei fondi e
delle riserve di cassa). Tale omissione non consente di rilevare i crediti v/condomini e
i debiti v/fornitori. Omessa redazione delle relazione sintetica: relazione di corredo
al bilancio che ha il fine di “spiegare” il rendiconto almeno per le parti non facilmente
intellegibili. Omessa allegazione ai rendiconti del piano di riparto: documento utile e
necessario alla suddivisione delle spese in base alle quote millesimali di ciascun
proprietario. Omessa redazione ed approvazione dei bilanci preventivi. Omessa predisposizione ed approvazione dei rendiconti del 2013 e del 2014 (periodi in cui
l'amministratore era ancora in carica (…)”.
Nella vicenda in esame, non è ravvisabile una contabilità regolare e la stessa predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione dell'amministratore -invero carente con riferimento a talune annualità- non appare idonea a fondare la prova del credito del ricorrente, pertanto la domanda attorea va rigettata.
La richiesta risarcitoria avanzata dal , di conseguenza, si appalesa fondata. CP_1
Le considerazioni sopra svolte, infatti, accertano l'inadempimento, da parte del precedente amministratore, delle obbligazioni su di esso gravanti e connesse al suo incarico gestorio.
Tali inadempienze, in specie nei confronti dei fornitori, hanno determinato l'emissione dei decreti ingiuntivi, rispettivamente, in favore dell'impresa di pulizia
[...]
con successivo atto di precetto e della Società Cooperativa San Parte_2
Matteo, con un conseguente pregiudizio per il Condominio pari al complessivo importo
€ 1.557,82.
Da ultimo, si condivide l'assunto del CTU secondo cui, avuto riguardo alle sanzioni irrogate al Condominio a causa dell'omesso pagamento di tasse e contributi e della mancata presentazione e/o adempimenti tributari, non essendo “presenti accertamenti
tributari emessi da Enti per mancati pagamenti da parte del condominio ad eccezione
di istanza di rateizzazione presentata al Comune di Salerno che non può essere
considerata per la quantificazione del danno in quanto, non trattandosi di atto di accertamento o richiesta pagamento, non vengono indicati analiticamente gli importi
degli interessi e sanzioni per omesso o tardivo pagamento bensì solo l'importo totale
da rateizzare”, ma anche perché tale documento è stato tardivamente depositato.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto della domanda principale e per l'accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal così come quantificata dal CTU. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta la domanda principale;
-accoglie, per le ragioni indicate in parte motiva, la richiesta risarcitoria avanzata
dal e, per l'effetto, condanna parte attrice a corrispondere allo stesso CP_1
l'importo di € 1.557,82, così come quantificato dal CTU;
-pone le spese di lite in capo a parte attrice, che si liquidano in complessivi €
6.278,00, di cui € 4.000,00 per spese, ivi compresi la ctu di cui al decreto del
28/10/2018 ed il relativo supplemento pari ad € 300,00, ed il residuo per compenso,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.