Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4230 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. DOMINELLA AGOSTINO e
Controparte_1
Avv. FABIO ALBERICI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riassume il giudizio d'appello avverso la sentenza n. 13525 Parte_1 del 2015 del Tribunale di Roma, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata con la sentenza n. 15833 del 2022 che si riporta: “1. citò Controparte_1 [...] innanzi al Tribunale di Roma chiedendone, previa declaratoria di Parte_1 responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 18.000,00, oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso all'ordine di , che fu Parte_2 negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario, attraverso un'asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass.. 1.1. Costituitasi che contestò l'avversa pretesa, l'adito Parte_1 tribunale accolse la domanda dell'attrice e condannò la menzionata convenuta al pagamento di € 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il gravame proposto da quest'ultima avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2018, n. 3913, la quale ha ritenuto responsabile l'appellante per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.. Inoltre, ha negato la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., di per avere spedito l'assegno predetto al beneficiario Controparte_1 mediante il servizio postale ordinario: i) assumendo non potersi effettuare una siffatta verifica «non essendo stata chiamata in giudizio la , che ha operato in CP_2 concreto la spedizione»; ii) invocando, sul punto i principi enunciati da Cass. n. 7618 del 2010 e da Cass. n. 23460 del 2014. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso la Parte_1 [...]
Controparte_1
[...]
1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell'assegno de quo. Rileva, in proposito, la ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, passa ad osservare che l'esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostra segni evidenti di contraffazione, né sui titoli negoziati, né sui documenti di riconoscimento acquisiti. L'operatore postale - così si specifica in via ulteriore - ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità dei titoli e ha verificato l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni;
dall'altra, ha verificato l'identità delle persone a favore delle quali, in conformità al contenuto dei titoli, veniva resa disponibile la somma da essi portata. II) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227
c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c). ». Si ascrive alla corte capitolina di aver escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore.
2. Allo scrutinio del primo motivo di ricorso giova premettere che: i) è incontroverso che l'odierna vicenda ha riguardato un assegno di traenza non trasferibile, emesso da all'ordine di Controparte_1 Parte_2
, che fu negoziato da pagandolo a persona diversa dal
[...] Parte_1 legittimo beneficiario;
ii) l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) sancisce che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
2.1. Rileva il Collegio, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla interpretazione di detta norma, con le sentenze del 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478, hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto: a) la menzionata norma si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della AN d'LI ed all'assegno di traenza
(usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità; b) l'espressione «colui che paga», adoperata dall'art. 43, comma 2, l.ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è
l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento;
c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata;
d) specificamente: «ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che pag. 2/7 l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (cfr. Cass., SU, n. 12477 del
2018).
2.1.1. A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi, invece, un'ipotesi di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass., SU, n. 14712 del 2007). Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d'illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che
è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. E' stato chiarito, inoltre, che lo scopo della clausola di intrasferibilità consiste non solo nell'assicurare all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell'impedire la circolazione del titolo: ed a conferma di tale assunto è stato richiamato l'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale esclude l'ammortamento dell'assegno non trasferibile proprio perché lo stesso non può essere azionato da un portatore di buona fede, conferendo nel contempo al prenditore, ma solo come conseguenza indiretta, la maggior sicurezza di poterne ottenere un duplicato denunciandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario o al traente.
2.2. Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018;
Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela fondata nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente il profilo della colpa, sul rilievo che la prova fornita da - consistita nell'aver Parte_1 documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della carta di identità e del tesserino attributivo del codice fiscale (secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado e non messo in discussione nel grado d'appello) - non sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore.
2.3. In proposito, va osservato che questa
Corte ha già affermato, nella sentenza n. 34107/2019, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047 del 2019).
Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di pag. 3/7 legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. Cass. n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. Cass.
n. 5095 del 2011).
2.4. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui ha censurato il contrasto dell'interpretazione della corte d'appello Parte_1
(riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare), sia sufficientemente specifica.
2.4.1. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuta l'inidoneità - la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. del r.d. n. 773/1931; dall'art. 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 445/2000; dall'art. 292 del r.d. n. 635/40). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita.
2.5. Questo Collegio condivide tale impostazione.
2.5.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
2.5.2. Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. 2.5.3.
pag. 4/7 Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
2.5.4. Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. n. 3649 del 2021; Cass. n. 12573 del 2021; Cass. n. 3078 del 2022; Cass. n. 6356 del 2022).
2.5.5. Né, in contrario, appaiono decisive le “particolari circostanze” dalla stessa valorizzate (l'essere il portatore dell'assegno sconosciuto alla banca e l'avere aperto appositamente un libretto di deposito), che si rivelano, invece, del tutto “neutre”. Infatti: i) l'essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); ii) l'apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria).
2.5.6. Infine, va precisato, comunque, che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligenza identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Atteso che tale profilo non è stato affrontato dalla corte d'appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio affinché venga esaminato anche tale aspetto.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.
3.1. La corte distrettuale, invero, ha negato la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., di per Controparte_1 avere spedito l'assegno predetto al beneficiario mediante il servizio postale ordinario: i) assumendo non potersi effettuare una siffatta verifica «non essendo stata chiamata in giudizio la , che ha operato in concreto la spedizione»; ii) invocando, sul CP_2 punto, i principi enunciati da Cass. n. 7618 del 2010 e da Cass. n. 23460 del 2014. 3.2.
La prima di tali rationes decidendi, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione sul punto, non è stata in alcun modo censurata dalla odierna ricorrente, soffermatasi unicamente sulla seconda.
3.2.1. Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione;
Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
4. In conclusione, l'odierno ricorso deve essere accolto quanto al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibile il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, rinviandosi la causa alla
Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone inammissibile il secondo.
pag. 5/7 la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte CP_3 di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.”.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il giudizio di appello nella presente sede di rinvio è limitato a quanto stabilito dalla Suprema Corte la quale ha specificato: “Infine, va precisato, comunque, che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligenza identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Atteso che tale profilo non è stato affrontato dalla corte d'appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio affinché venga esaminato anche tale aspetto.”. L'appello di (d'ora in avanti, per brevità) è fondato e, Parte_1 Pt_1 pertanto, va accolto. Nell'impugnare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di (così, d'ora in avanti, per brevità, in luogo di CP_1 [...]
), ha censurato la sentenza del Tribunale che aveva Controparte_1 Pt_1 ritenuto necessario, per identificare il possessore dell'assegno, l'utilizzo di due documenti d'identità anziché di uno. L'appellante ha dimostrato di avere identificato la presentatrice del titolo mediante la carta d'identità, com'è incontestato tra le parti. Orbene, poiché dall'esame della fotocopia del titolo in contestazione non appaiono segni di contraffazione, di alterazione né di abrasione, né altro che possa indurre il sospetto di falsità del documento, riscontrabile con l'uso della diligenza richiesta al banchiere, va escluso il difetto di diligenza di Ed invero, “Nel caso di Pt_1 pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (Cass. 16178 del 2018). Difetto di diligenza già escluso dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio sopra trascritta, anche con riferimento alla mancata valutazione di eventuali circostanze
“extracartolari” anomale, quali il fatto che il prenditore fosse persona sconosciuta all'istituto di credito e, comunque, che aveva appena aperto un libretto postale ove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno. Circostanze che la Suprema Corte ha ritenuto non poter costituire fonte di ulteriori obblighi di controllo sui possessori di assegni di traenza da parte del banchiere.
Le spese di lite seguono la soccombenza di . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 accoglie l'appello di e, per l'effetto, respinge la domanda di Parte_1
e la condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di nella misura che liquida in euro 3.500,00 per il Parte_1 primo grado, 4.500,00 per la prima fase del grado d'appello, 4.500,00 per il giudizio di rinvio e 3.000,00 per la cassazione, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
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