TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 25.11.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 16.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Rosario Lanzetta) Parte_1
opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gianluca De Lima Controparte_1
Souza)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
23.12.2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 3441/2022 emesso, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data
[...]
10.08.2022; - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della il Tribunale di Palermo CP_1
ha ingiunto a il pagamento della complessiva somma di € 9.557,86 in forza di un Parte_1
contratto di finanziamento sottoscritto il 17.12.2007 con Linea Banche Popolari S.p.A., per l'importo finanziato di € 17.760,00 da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di € 296,00 ciascuna, oggetto di cessioni in blocco, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 23.12.2022 ha eccepito la prescrizione del credito, la Parte_1
violazione del codice del Consumo, la sussistenza di clausole vessatorie e l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, chiedendo la revoca del d.i.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò detto, deve, preliminarmente, procedersi alla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Siffatta eccezione appare fondata e va accolta.
In proposito, è bene osservare che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Una cosa è, invero, l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Peraltro, qualora - come nella fattispecie in esame - siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute e che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Nel caso che ci occupa, è in atti il contratto di finanziamento sottoscritto, con sottoscrizione mai disconosciuta, dal (id est il contratto del 17.12.2007) con la Linea Banche Popolari. Pt_1
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., quest'ultima è stata acquisita da Compass, che ha ceduto il credito alla (oggi denominata , che lo ha – a propria volta Parte_2 Controparte_2
– ceduto a , appartenente al gruppo quale conferitaria del ramo di CP_3 CP_4 CP_3
azienda con atto del 03.07.2018, divenuta titolare del credito, lo ha, infine, ceduto alla , CP_1
odierna ricorrente.
Così precisate le plurime cessioni di cui è stato oggetto il credito azionato con il ricorso dalla
, deve opinarsi che la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in CP_1
questa fase di opposizione non sia idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Nel dettaglio, il contratto di cessione “a monte” del credito, da cui dipendono inevitabilmente le cessioni “a valle”, ovvero quello della cessione del credito tra Linea Banche Popolari e Compass, non è stato prodotto e a quello tra quest'ultima e del 15.01.2007 non è allegato l'elenco Parte_2
dei crediti ceduti e non risulta essere stato comunicato al debitore opponente (all. 3 fascicolo opposta).
Seppure prodotto in giudizio, il contratto di cessione del credito tra e del Parte_2 CP_3
03.05.2016 risulta privo dell'allegato A), che dovrebbe contenere l'elenco dei crediti (all. 5 fascicolo opposta).
Non si rinviene in atti neppure il contratto di cessione tra e , pubblicato sulla G.U. CP_4 CP_1
n. 93 dell'08.08.2020 (all. 7 fascicolo opposta), né tantomeno l'elenco dei crediti che vi dovrebbe essere allegato, di guisa che non è dato sapere – neppure in questo caso – se il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto di cessione in blocco tra dette due parti.
Sul punto, non può non osservarsi che l'“estratto dell'elenco dei contratti ceduti” dell'01.07.2020 allegato alla memoria n. 2 dell'opposta (all. 11), altro non è se non un elenco di contratti identificati per numero con l'indicazione dell'istituto cedente - già -, che poco o Controparte_2 Parte_2 nulla dimostra in ordine all'inclusione del credito dell'opponente ed è, in ogni caso, relativo esclusivamente alla cessione tra (appunto) e la sua diretta cessionaria ( . Parte_2 CP_3
Quanto alla dichiarazione della cessionaria ) di avvenuta cessione (l'ultima) del CP_1
credito da parte della cedente datata 03.09.2020 (all. 8 fascicolo opposta), non può non CP_4
rilevarsi – al di là dell'intervenuto perfezionamento della notifica – che essa è sottoscritta esclusivamente dalla cessionaria . CP_1
In relazione alla notifica degli avvisi di cessione, va ricordato che essi devono essere sottoscritti sia dal cedente che dal cessionario.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva – come in concreto – della sottoscrizione anche del cedente (Cass.
Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti dell'odierno opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio. Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'opponente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Rosario Lanzetta) Parte_1
opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gianluca De Lima Controparte_1
Souza)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
23.12.2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 3441/2022 emesso, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data
[...]
10.08.2022; - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della il Tribunale di Palermo CP_1
ha ingiunto a il pagamento della complessiva somma di € 9.557,86 in forza di un Parte_1
contratto di finanziamento sottoscritto il 17.12.2007 con Linea Banche Popolari S.p.A., per l'importo finanziato di € 17.760,00 da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di € 296,00 ciascuna, oggetto di cessioni in blocco, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 23.12.2022 ha eccepito la prescrizione del credito, la Parte_1
violazione del codice del Consumo, la sussistenza di clausole vessatorie e l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, chiedendo la revoca del d.i.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò detto, deve, preliminarmente, procedersi alla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Siffatta eccezione appare fondata e va accolta.
In proposito, è bene osservare che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Una cosa è, invero, l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Peraltro, qualora - come nella fattispecie in esame - siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute e che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Nel caso che ci occupa, è in atti il contratto di finanziamento sottoscritto, con sottoscrizione mai disconosciuta, dal (id est il contratto del 17.12.2007) con la Linea Banche Popolari. Pt_1
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., quest'ultima è stata acquisita da Compass, che ha ceduto il credito alla (oggi denominata , che lo ha – a propria volta Parte_2 Controparte_2
– ceduto a , appartenente al gruppo quale conferitaria del ramo di CP_3 CP_4 CP_3
azienda con atto del 03.07.2018, divenuta titolare del credito, lo ha, infine, ceduto alla , CP_1
odierna ricorrente.
Così precisate le plurime cessioni di cui è stato oggetto il credito azionato con il ricorso dalla
, deve opinarsi che la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in CP_1
questa fase di opposizione non sia idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Nel dettaglio, il contratto di cessione “a monte” del credito, da cui dipendono inevitabilmente le cessioni “a valle”, ovvero quello della cessione del credito tra Linea Banche Popolari e Compass, non è stato prodotto e a quello tra quest'ultima e del 15.01.2007 non è allegato l'elenco Parte_2
dei crediti ceduti e non risulta essere stato comunicato al debitore opponente (all. 3 fascicolo opposta).
Seppure prodotto in giudizio, il contratto di cessione del credito tra e del Parte_2 CP_3
03.05.2016 risulta privo dell'allegato A), che dovrebbe contenere l'elenco dei crediti (all. 5 fascicolo opposta).
Non si rinviene in atti neppure il contratto di cessione tra e , pubblicato sulla G.U. CP_4 CP_1
n. 93 dell'08.08.2020 (all. 7 fascicolo opposta), né tantomeno l'elenco dei crediti che vi dovrebbe essere allegato, di guisa che non è dato sapere – neppure in questo caso – se il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto di cessione in blocco tra dette due parti.
Sul punto, non può non osservarsi che l'“estratto dell'elenco dei contratti ceduti” dell'01.07.2020 allegato alla memoria n. 2 dell'opposta (all. 11), altro non è se non un elenco di contratti identificati per numero con l'indicazione dell'istituto cedente - già -, che poco o Controparte_2 Parte_2 nulla dimostra in ordine all'inclusione del credito dell'opponente ed è, in ogni caso, relativo esclusivamente alla cessione tra (appunto) e la sua diretta cessionaria ( . Parte_2 CP_3
Quanto alla dichiarazione della cessionaria ) di avvenuta cessione (l'ultima) del CP_1
credito da parte della cedente datata 03.09.2020 (all. 8 fascicolo opposta), non può non CP_4
rilevarsi – al di là dell'intervenuto perfezionamento della notifica – che essa è sottoscritta esclusivamente dalla cessionaria . CP_1
In relazione alla notifica degli avvisi di cessione, va ricordato che essi devono essere sottoscritti sia dal cedente che dal cessionario.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva – come in concreto – della sottoscrizione anche del cedente (Cass.
Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti dell'odierno opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio. Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'opponente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina