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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2023 R.G. promossa
DA
(già RT Parte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Paolo Neri
[...]
ed Eleonora Marcandoro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi sito in
Padova, via Galleria G. Berchet n. 8, in forza di procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Vettor Controparte_1
Grimani (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._1
stesso sito in Venezia, Santa Croce 466/G, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 979/2022 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 7 dicembre 2022, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In accoglimento dei motivi del presente gravame, disporsi l'integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, sezione civile, n. 979/2022, pubblicata in data 07.12.2022, resa nel giudizio R.G. n. 27/2021. Per l'effetto, in via principale, accertarsi la responsabilità da contatto sociale qualificato del CP_1
ai sensi degli artt. 1173 e 1337 cc nella vicenda di cui in narrativa e per
[...]
l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni cagionati alla società attrice- appellante e quindi al pagamento degli stessi per un importo da quantificarsi in corso di causa e comunque non inferiore ad € 198.700,07, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata e sussidiaria, accertarsi l'indebito arricchimento derivato al in forza dell'erogazione del servizio energia dal Controparte_1
01.10.2016 al 30.09.2017 da parte della società attrice-appellante e, per l'effetto, condannarsi il Comune convenuto-appellato ai sensi dell'art. 2041 cc a tenere indenne la società attrice-appellante dalla diminuzione patrimoniale subita nella misura da quantificarsi nel corso del giudizio e comunque non inferiore ad euro
198.700,07.=, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, riservata ogni ulteriore più ampia produzione e/o deduzione anche istruttoria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni.
2 Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'intestata Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile l'appello e in ogni caso respingere le domande dell'appellante, con rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2021, RT
Parte (d'ora in avanti conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1 CP_1
chiedendo, in via principale, di accertare la responsabilità da contatto sociale qualificato del Comune ai sensi degli artt. 1173 e. 1337 cc, condannando, per l'effetto, il medesimo ente al risarcimento del danno quantificato in euro Parte 198.700,07.=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva di accertare l'indebito arricchimento derivante al in forza CP_1 dell'erogazione del servizio di energia dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017, con condanna dell'ente al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cc nella misura non inferiore all'importo già rammentato.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che il rapporto contrattuale con il comune, avente ad oggetto un appalto per la fornitura di calore nei vari edifici comunali, era in essere tra le parti già a partire dal 1998 e che, in virtù dei diversi rinnovi nelle more intervenuti, veniva a scadere il 30 settembre 2016. Parte attrice sosteneva che, prima della scadenza contrattuale, era stata formalizzata una proposta di proroga decennale del contratto, con impegno alla realizzazione di una serie di lavori di messa a norma e di riqualificazione energetica delle centrali termiche in diversi edifici comunali e che tale proposta era stata approvata dalla giunta comunale con delibera n. 45 del 25 marzo 2015.
3 Sulla base della menzionata delibera, l'attrice sosteneva di avere erogato il servizio di calore per la stagione termica 2016/2017, in buona fede e confidando che la proposta di proroga, già accettata dalla pubblica amministrazione, venisse portata a compimento con la formalizzazione degli atti dovuti.
Inoltre, deduceva che, a seguito di trattative all'esito delle quali RT
era stato quantificato il credito derivante dalla fornitura del servizio, era stato concluso un accordo transattivo e che il si era impegnato a sottoporre CP_1 all'attenzione del consiglio comunale il già menzionato accordo, al fine della formalizzazione delle procedure amministrative di rito ed al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio. La società attrice affermava che il comune non aveva mai investito il consiglio della questione, disinteressandosene e violando i doveri nascenti dalla buona fede.
L'amministrazione comunale si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto della domanda ed osservando che la proposta in ordine al rinnovo del contratto per la fornitura del Servizio calore non aveva trovato accoglimento e che le trattative intercorse per una soluzione transattiva del contenzioso non potevano configurare un'ipotesi di contatto sociale qualificato fonte di responsabilità. Quanto alla domanda di arricchimento parte convenuta ne deduceva l'infondatezza, poiché la responsabilità avrebbe potuto essere ravvisata solo in capo all'amministratore e al funzionario che avevano dato le disposizioni per la prosecuzione della prestazione.
Con sentenza n. 979/2022, pubblicata in 7 dicembre 2022, il Tribunale di
Rovigo rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite.
Il Giudice di primo grado accertava che non sussisteva alcun contratto tra il
Parte comune di e la società posto che essi avrebbero dovuto essere CP_1
conclusioni in forma scritta sotto pena di nullità. Ciò posto, il Tribunale affermava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità da contatto
4 sociale in capo all'ente, non potendosi ritenere ricorrente un legittimo affidamento in Parte capo alla società sulla conclusione o proroga dell'appalto per la fornitura del servizio. Secondo il primo Giudice, la proposta formulata dalla società di prorogare il contratto non era mai stata accettata dall'ente, in quanto la delibera della giunta comunale risultava essere un mero atto di indirizzo, non seguito dall'impegno di spesa, né dall'adozione della determinazione dirigenziale e né dalla sottoscrizione di alcun contratto. Inoltre, continuava il Tribunale, la prestazione svolta in via di fatto da parte della società non poteva essere oggetto di riconoscimento da parte dell'ente di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL, poiché essa non poteva costituire sanatoria di contratti nulli o invalidi.
Il Giudice di primo grado rigettava anche la domanda ex art. 2041 cc, poiché la responsabilità ai sensi dell'art. 191 TUEL, sarebbe stata in eventualità in capo unicamente all'amministratore o al funzionario che aveva richiesto tale fornitura, rimanendo il rispetto della forma scritta necessario anche per la fondatezza della pretesa in questione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello HSE, riproponendo le medesime domanda formulate nel primo grado di giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto in capo al comune la responsabilità da contatto sociale qualificato per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1173 ed art. 1337 cc. In particolare, l'impugnante evidenzia la contrarietà a buona fede del comportamento adottato dalla pubblica
Parte amministrazione che avrebbe suscitato un affidamento in capo a circa la proroga del contratto di appalto oltre la data del 30 settembre 2016, inducendo l'appellante stessa ad erogare il servizio calore per l'annata termica 2016/2017 in perfetta buona fede e senza peraltro possibilità di scelta, trattandosi di un servizio pubblico essenziale e non sospendibile.
5 L'appellante ha valorizzato l'adozione da parte del della Controparte_1
delibera della giunta comunale n. 45/2015, che aveva esplicitamente approvato la proposta di proroga decennale del contratto di appalto, in base alla quale l'appellante aveva proseguito in buona fede ed in assenza di qualsivoglia opposizione da parte del nell'erogazione del servizio, confidando che la proposta di proroga, già CP_1 accolta dall'amministrazione, venisse portata a compimento con la formalizzazione degli atti dovuti.
L'appellante ha evidenziato che il Giudice di prime cure non avrebbe colto la reale portata della domanda fatta valere, posto che in giudizio non si era lamentata la mancata conclusione della proroga decennale del servizio energia, né si era voluto porre in dubbio l'inesistenza o la necessità di un contratto scritto o dell'impegno di Parte spesa (fatti pacifici). In punto, ha ribadito la sussistenza della responsabilità da contatto sociale qualificato in capo al comune per aver quest'ultimo leso il suo affidamento creatosi in relazione alla futura ma mai avvenuta conclusione della transazione, evidenziandosi che, a seguito dell'erogazione del servizio, si era instaurata tra le parti una trattativa al fine di determinare il corrispettivo a cui aveva diritto la società appaltatrice per il servizio comunque reso. L'appellante ha dedotto, anche in questo caso, la contrarietà a buona fede del comportamento adottato dal comune che avrebbe omesso di effettuare gli ulteriori passaggi previsti dalla legge per giungere alla definitiva conclusione del contratto di transazione. In particolare, secondo l'appellante il avrebbe volutamente omesso di sottoporre al CP_1 consiglio comunale l'approvazione ai sensi dell'art. 194 TUEL del contratto di transazione già accettato dalle parti e che necessitava di questo ulteriore passaggio formale in quanto costituente un debito fuori bilancio.
Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, è stata impugnata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Secondo l'appellante non risulterebbe applicabile al
6 caso di specie l'art. 191 TUEL, poiché non esisterebbe alcun amministratore o funzionario che avrebbe disposto la prestazione, rimarcandosi che il servizio di fornitura di calore era continuato nella piena consapevolezza dell'ente che si sarebbe oggettivamente arricchito, traendo consapevolmente vantaggio dalle prestazioni di
Parte fornitura erogate da senza la corresponsione di alcuna controprestazione.
L'appellante ha precisa, infine, che il richiesto pagamento di euro 198.700,07.= sarebbe, poi, l'esatto importo già quantificato e proposto dalla stessa amministrazione a seguito dell'effettuazione delle perizie svolte anteriormente all'instaurazione del contenzioso, importo corrispondente ai puri costi del combustibile e del servizio, non essendo stato considerato alcun utile di impresa o lucro cessante o mancato guadagno.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Nel dettaglio, secondo l'ente territoriale non sussisterebbero i presupposti per la responsabilità da contatto sociale qualificato, tenuto conto che nella nota del 27 settembre 2018 del comune, nella quale si quantificava l'importo di euro 198.700,07.=, si ribadiva che non vi era stato alcun riconoscimento del debito e che era necessaria la formalizzazione del rapporto contrattuale previa delibera del consiglio Comunale. Ha evidenziato l'appellato che controparte non avrebbe fatto riferimento ad una propria responsabilità per non aver concluso il contratto avente ad oggetto la gestione del servizio, ma ad una responsabilità per non aver concluso la transazione avente ad oggetto la determinazione dell'importo da corrispondere a fronte dell'attività svolta, non rilevando quindi l'emanazione della delibera della giunta comunale, dalla quale non poteva sorgere per la società appaltatrice l'affidamento, essendo conscia della necessità di ulteriori altri provvedimenti affinché il potesse assumere CP_1
validamente le obbligazioni connesse al contratto di appalto.
7 *****
1 – Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto.
2 – Il contatto sociale qualificato rientra tra le fonti di obbligazione, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1173 cc in tema di “altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. L'obbligazione, in questo caso, non sorge né da un contratto formalmente concluso e nemmeno da un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cc, essendosi situazioni sostanziali in cui il sorgere della responsabilità aquiliana non sarebbe adeguatamente tutelante per il danneggiato, il quale dovrebbe provare, a fini risarcitori, il fatto, il nesso di causalità tra condotta ed evento e l'elemento soggettivo del danneggiante, oltre alla lesione di un interesse meritevole di tutela risarcitoria (danno evento) e il danno conseguenza. Il riferimento all'ordinamento giuridico nel suo complesso effettuato dall'art. 1173 cc, comporta il richiamo a tutte le norme vigenti all'interno dell'ordinamento stesso, ivi comprese le norme costituzionali. In particolare, il contatto sociale qualificato ha come norma fondante tra le altre l'art. 2 della Costituzione, riguardante l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà sociale. Si può trarre la conseguenza che l'ordinamento non può accettare che alcune situazioni che socialmente si vengono a creare siano sfornite di tutela o abbiano una non adeguata tutela con il regime della responsabilità aquiliana, poiché vengono in considerazione interessi primari e costituzionalmente garantiti. Ai fini di una maggior tutela del creditore, vi è la necessità che questo altro fatto idoneo a produrre obbligazioni faccia sorgere la responsabilità contrattuale in capo al debitore che dovesse risultare inadempiente, con tutte le conseguenze favorevoli relativamente all'onere della prova per il creditore, che deve allegare solo il fatto costitutivo del credito, spettando al debitore la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 cc. In questo modo la situazione giuridica soggettiva venuta in considerazione mediante l'affidamento creatosi a seguito del contatto sociale
8 qualificato avrebbe una maggior ed una più adeguata tutela. Affinché sorga la responsabilità da contatto sociale sono necessari determinati presupposti, tra gli altri il rapporto qualificato tra danneggiante e danneggiato, l'ingerenza del danneggiante nella sfera giuridica del danneggiato e l'affidamento incolpevole di quest'ultimo tradito dall'inadempimento del danneggiante e fonte di danno risarcibile. Il contatto sociale presuppone un particolare rapporto tra danneggiante e danneggiato, quale un rapporto di fiducia tra i due soggetti creatosi dalla loro iterazione sociale. Ciò posto, vi deve essere l'ingerenza da parte del danneggiante nella sfera giuridica del danneggiato e un'obbligazione di protezione in capo al primo. L'inadempimento di questa obbligazione di protezione e di una specifica regola di condotta desumibile anche dalla Costituzione comporta la lesione dell'affidamento del danneggiato, creatosi dal contatto sociale, fonte di danno perché lesivo della situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela. Secondo la Suprema Corte “la cosiddetta responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cc agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico”
(Cass. n. 29711/2020).
3 – Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi sussistente una responsabilità derivante da un contatto sociale qualificato in capo al comune di . Infatti, CP_1
il comune di non suscitato mediante il proprio comportamento un CP_1
affidamento in capo alla società odierna appellante relativamente alla futura
9 conclusione e formalizzazione della proroga dell'appalto per la fornitura di calore nei vari edifici comunali. Risulta documentalmente che i rapporti contrattuali tra le parti hanno avuto inizio a partire dal 1998, quando l'ente comunale ha affidato alla società
l'appalto per la fornitura di calore, contratto poi più volte prorogato fino al 30 settembre 2016. Poco prima della scadenza, in assenza di una formale proroga,
l'odierna appellante ha presentato all'ente una nuova proposta di proroga del contratto per altri dieci anni che prevedeva, oltre alla fornitura di calore, anche una serie di interventi di messa a norma e di riqualificazione energetica (doc. 3 parte appellante). A seguito di tale proposta, il comune ha adottato la delibera n. 45/2015 da parte della giunta comunale, con la quale, valutata la conformità della proposta al soddisfacimento dell'interesse pubblico, ha dichiarato di approvare la proposta di proroga del contratto, fornendo contestualmente le linee guida e di indirizzo al responsabile del IV settore per l'attuazione (doc. 5 parte appellante). Parte 4 – La società a seguito della delibera, nonostante essa non fosse stata seguita dalla formale conclusione della proroga del contratto, ha provveduto ad erogare il
Servizio di energia per la stagione termica 2016/2017, confidando, sulla base della predetta delibera della Giunta Comunale, nella conclusione del contratto. Tale delibera non è sufficiente per fondare la responsabilità da contatto sociale qualificato in quanto non idonea a creare un affidamento legittimo ed incolpevole circa la conclusione del contratto di proroga. La società appellante era ben conscia della necessità della forma scritta ex art. 191 TUEL per la conclusione del contratto, in quanto tale disposizione prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
Parte previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Inoltre, la società era anche consapevole degli altri necessari passaggi amministrativi e formali per addivenire alla stipula della proroga, non essendo sufficiente una mera delibera della giunta comunale, la quale deve essere qualificata come mero atto di indirizzo, senza
10 che comporti l'impegno di spesa. Infatti, pur a fronte dell'approvazione della proposta e pur a fronte di un'accertata compatibilità con l'interesse pubblico, la
Giunta ha comunque rinviato al responsabile del IV Settore per le successive determinazioni, necessarie a dare attuazione della delibera (doc. 4 parte appellante).
Parte Trattandosi di un mero atto di indirizzo e programmatico, era ben consapevole nella necessità dell'adozione di ulteriori provvedimenti, in particolare l'impegno formale di spesa e l'inserimento del costo del servizio a bilancio, non potendo formarsi per tali ragioni un affidamento incolpevole sulla conclusione del contratto di proroga.
5 – Non sussistono, altresì, i presupposti per la responsabilità dell'ente derivante da contatto sociale qualificato in relazione alla mancata stipula del contratto di transazione. A seguito della comunque avvenuta erogazione del servizio da parte dell'appellante, le parti hanno istaurato una trattativa al fine di determinare il corrispettivo e l'arricchimento derivato al comune dall'erogazione della fornitura. È intercorsa copiosa corrispondenza tra le parti per addivenire una soluzione bonaria della questione, ivi compresa l'effettuazione di più riunioni tra i rappresentanti di Parte
il Segretario Comunale, il responsabile del IV Settore ed il Sindaco (doc. 5 parte appellante, verbale della riunione tenutasi in data 11 luglio 2017). Sono state effettuate due perizie finalizzate alla quantificazione del valore del servizio prestato dall'appellante, determinato, a seguito di una copiosa trattativa, in euro 198.700,07.=
(doc. 6, doc. 7, doc. 12, doc. 14, doc. 15 parte appellante). Ciò premesso, non si può ritenere che l'appellante avesse un legittimo affidamento sulla conclusione positiva della transazione e sull'imminente pagamento. Infatti, la pubblica amministrazione ha più volte ribadito che l'erogazione del pagamento era subordinata alla delibera discrezionale del Consiglio Comunale, necessaria per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente ai sensi dell'art. 11 194 TUEL (doc. 12 parte appellante). Anche a seguito dell'accettazione della quantificazione del valore del servizio reso da parte dell'appellante (doc. 16), la pubblica amministrazione con nota del 19 dicembre 2018 ha ribadito che “la normativa di settore impedisce agli Enti Locali di maturare obbligazioni senza che siano assunti i necessari impegni di spesa, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e del D.
Lgs n. 118/2011; pertanto, fino alla eventuale adozione della delibera in argomento, che rientra nella potestà discrezionale del Consiglio Comunale, non è consentito effettuare alcun pagamento” (doc. 17 parte appellante).
6 – Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto. Preliminarmente si deve esaminare se è rispettato il requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 cc. Secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n.
33954/2023 “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc, la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione
- sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Nella fattispecie esaminata, assimilabile a quella che viene in considerazione nel presente contenzioso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede. Ciò posto, la sussidiarietà ex art. 2042 cc risulta essere rispettata e di conseguenza l'azione di ingiustificato arricchimento risulta proponibile quando è
12 carente il titolo giustificativo della diversa azione, sia contrattuale e sia fondata su clausole generali ex art. 1337 cc ed art. 2043 cc. La carenza deve essere intesa come carenza in concreto, ossia come non sussistenza del titolo che fonda i presupposti per l'accoglimento nel merito della diversa azione. Nel caso di specie, l'azione di responsabilità da contatto sociale qualificato è stata rigettata perché sono risultati carenti, per le ragioni anzidette, i presupposti applicativi (affidamento legittimo ed ingiusta lesione). Per tal motivo, non sussistendo il titolo fondante la diversa azione, la pretesa di ingiustificato arricchimento è proponibile nel rispetto della sussidiarietà ex art. 2042 cc.
7 – Inoltre, l'azione di ingiustificato arricchimento ben può essere proposta nei confronti della pubblica amministrazione. Risulta superato il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui era necessaria una dichiarazione da parte della pubblica amministrazione mediante la quale manifestava la volontà di beneficiare dell'arricchimento. Tale orientamento era frutto di una concezione rigida del principio di separazione dei poteri, che delegava solo all'amministrazione il compito di valutare cosa era coerente e soddisfacente per l'interesse pubblico, ivi compresa la decisione di avvalersi o meno dell'arricchimento. Ora, al contrario, per potersi riconoscere al privato l'indennizzo derivante dall'ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione, non è più necessaria una dichiarazione da parte dell'ente in tal senso. Si deve avere riguardo esclusivamente del dato oggettivo dell'avvenuto arricchimento della pubblica amministrazione che, se sussistente, dà diritto al privato che ha subito la correlativa diminuzione patrimoniale di ricevere l'indennizzo. Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito “non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cc nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato
13 riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. Sez. Un. n. 10798/2015).
8 – Ciò premesso, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo a beneficio dell'appellante a fronte dell'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione comunale. Il comune di non ha provato che CP_1
l'arricchimento, consistente nell'aver fruito di un servizio per la stagione termica
2016/2017 senza aver corrisposto alcuna controprestazione all'appaltatrice, è avvenuto contro la sua volontà oppure inconsapevolmente. L'amministrazione era ben consapevole della fornitura di calore da parte dell'appellante per il periodo tra il
1° ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017. Ciò lo si evince dalla dichiarazione del segretario comunale all'incontro avvenuto in data 11 luglio 2017, in occasione del quale ha dichiarato che non era in discussione l'avvenuta erogazione del servizio ed il pagamento del relativo corrispettivo (doc. 5). Inoltre, contestualmente alla
Parte determinazione del valore del servizio prestato da mediante l'effettuazione di due distinte perizie, l'ente ha comunque riconosciuto l'avvenuto arricchimento, approvando la relazione peritale definitiva “inerente alla quantificazione dell'arricchimento di cui l'ente ha goduto a seguito del servizio di gestione energia erogato dalla ditta nella stagione termica 2016/2017 pari ad euro 198.700,07.=” (doc.
22 parte appellata). La consapevolezza dell'avvenuta erogazione la si evince anche
Parte dalla comunicazione del comune alla società in data 7 ottobre 2017, con la quale si rende edotta parte appellante della volontà di affidare il servizio di conduzione ad altra ditta, chiedendo però di garantire la continuità dell'erogazione del servizio in quanto “servizio di pubblica utilità” fino al 1° dicembre 2017, data di avvio della nuova fornitura di gas (doc. 8 parte appellante).
9 – Non è meritevole di accoglimento l'argomentazione di parte appellata secondo la quale l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere proposta poiché ciò comporterebbe, mediante l'esecuzione in via di fatto della prestazione, una sanatoria
14 di contratti nulli che prevedono la forma scritta ab sustantiam (art. 191 TUEL). È per consolidata giurisprudenza che “l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del Giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno” (Cass n. 7178/2024).
10 – Non fondata è l'asserzione secondo cui deve essere considerato come unico responsabile il funzionario o l'amministratore che ha richiesto la fornitura in assenza della proroga del contratto. L'amministrazione è responsabile ai sensi dell'art. 2041 nei limiti dell'arricchimento conseguito, residuando la responsabilità del funzionario oltre la dimostrata utilità ed arricchimento dell'ente, e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e (art. 191 comma 4 TUEL).
11 – Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la totale soccombenza del . Si applicano le Tabelle del 2022, sulla base del valore Controparte_2
della domanda, tenendo conto dello scaglione da euro 52.001,00.= ad euro
260.000,00.=. Si applicano i valori medi, tranne che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado nella quale trovano applicazione i valori minimi, essendo la causa stata istruita solo mediante il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Per il giudizio di appello si esclude la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
15 sentenza n. 979/2022 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 7 dicembre 2022, così provvede:
1. condanna il al pagamento della somma di euro Controparte_1
198.700,07.= a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc in favore di RT
, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1° ottobre 2016 alla
[...]
presente pronuncia, ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 RT
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
759,00.= per spese ed in euro 11.268,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 RT
delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, che si liquidano in
[...]
euro 1.165,50.= per spese ed in euro 9.991,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2023 R.G. promossa
DA
(già RT Parte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Paolo Neri
[...]
ed Eleonora Marcandoro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi sito in
Padova, via Galleria G. Berchet n. 8, in forza di procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Vettor Controparte_1
Grimani (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._1
stesso sito in Venezia, Santa Croce 466/G, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 979/2022 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 7 dicembre 2022, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In accoglimento dei motivi del presente gravame, disporsi l'integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, sezione civile, n. 979/2022, pubblicata in data 07.12.2022, resa nel giudizio R.G. n. 27/2021. Per l'effetto, in via principale, accertarsi la responsabilità da contatto sociale qualificato del CP_1
ai sensi degli artt. 1173 e 1337 cc nella vicenda di cui in narrativa e per
[...]
l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni cagionati alla società attrice- appellante e quindi al pagamento degli stessi per un importo da quantificarsi in corso di causa e comunque non inferiore ad € 198.700,07, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata e sussidiaria, accertarsi l'indebito arricchimento derivato al in forza dell'erogazione del servizio energia dal Controparte_1
01.10.2016 al 30.09.2017 da parte della società attrice-appellante e, per l'effetto, condannarsi il Comune convenuto-appellato ai sensi dell'art. 2041 cc a tenere indenne la società attrice-appellante dalla diminuzione patrimoniale subita nella misura da quantificarsi nel corso del giudizio e comunque non inferiore ad euro
198.700,07.=, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, riservata ogni ulteriore più ampia produzione e/o deduzione anche istruttoria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni.
2 Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'intestata Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile l'appello e in ogni caso respingere le domande dell'appellante, con rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2021, RT
Parte (d'ora in avanti conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1 CP_1
chiedendo, in via principale, di accertare la responsabilità da contatto sociale qualificato del Comune ai sensi degli artt. 1173 e. 1337 cc, condannando, per l'effetto, il medesimo ente al risarcimento del danno quantificato in euro Parte 198.700,07.=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva di accertare l'indebito arricchimento derivante al in forza CP_1 dell'erogazione del servizio di energia dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017, con condanna dell'ente al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cc nella misura non inferiore all'importo già rammentato.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che il rapporto contrattuale con il comune, avente ad oggetto un appalto per la fornitura di calore nei vari edifici comunali, era in essere tra le parti già a partire dal 1998 e che, in virtù dei diversi rinnovi nelle more intervenuti, veniva a scadere il 30 settembre 2016. Parte attrice sosteneva che, prima della scadenza contrattuale, era stata formalizzata una proposta di proroga decennale del contratto, con impegno alla realizzazione di una serie di lavori di messa a norma e di riqualificazione energetica delle centrali termiche in diversi edifici comunali e che tale proposta era stata approvata dalla giunta comunale con delibera n. 45 del 25 marzo 2015.
3 Sulla base della menzionata delibera, l'attrice sosteneva di avere erogato il servizio di calore per la stagione termica 2016/2017, in buona fede e confidando che la proposta di proroga, già accettata dalla pubblica amministrazione, venisse portata a compimento con la formalizzazione degli atti dovuti.
Inoltre, deduceva che, a seguito di trattative all'esito delle quali RT
era stato quantificato il credito derivante dalla fornitura del servizio, era stato concluso un accordo transattivo e che il si era impegnato a sottoporre CP_1 all'attenzione del consiglio comunale il già menzionato accordo, al fine della formalizzazione delle procedure amministrative di rito ed al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio. La società attrice affermava che il comune non aveva mai investito il consiglio della questione, disinteressandosene e violando i doveri nascenti dalla buona fede.
L'amministrazione comunale si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto della domanda ed osservando che la proposta in ordine al rinnovo del contratto per la fornitura del Servizio calore non aveva trovato accoglimento e che le trattative intercorse per una soluzione transattiva del contenzioso non potevano configurare un'ipotesi di contatto sociale qualificato fonte di responsabilità. Quanto alla domanda di arricchimento parte convenuta ne deduceva l'infondatezza, poiché la responsabilità avrebbe potuto essere ravvisata solo in capo all'amministratore e al funzionario che avevano dato le disposizioni per la prosecuzione della prestazione.
Con sentenza n. 979/2022, pubblicata in 7 dicembre 2022, il Tribunale di
Rovigo rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite.
Il Giudice di primo grado accertava che non sussisteva alcun contratto tra il
Parte comune di e la società posto che essi avrebbero dovuto essere CP_1
conclusioni in forma scritta sotto pena di nullità. Ciò posto, il Tribunale affermava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità da contatto
4 sociale in capo all'ente, non potendosi ritenere ricorrente un legittimo affidamento in Parte capo alla società sulla conclusione o proroga dell'appalto per la fornitura del servizio. Secondo il primo Giudice, la proposta formulata dalla società di prorogare il contratto non era mai stata accettata dall'ente, in quanto la delibera della giunta comunale risultava essere un mero atto di indirizzo, non seguito dall'impegno di spesa, né dall'adozione della determinazione dirigenziale e né dalla sottoscrizione di alcun contratto. Inoltre, continuava il Tribunale, la prestazione svolta in via di fatto da parte della società non poteva essere oggetto di riconoscimento da parte dell'ente di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL, poiché essa non poteva costituire sanatoria di contratti nulli o invalidi.
Il Giudice di primo grado rigettava anche la domanda ex art. 2041 cc, poiché la responsabilità ai sensi dell'art. 191 TUEL, sarebbe stata in eventualità in capo unicamente all'amministratore o al funzionario che aveva richiesto tale fornitura, rimanendo il rispetto della forma scritta necessario anche per la fondatezza della pretesa in questione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello HSE, riproponendo le medesime domanda formulate nel primo grado di giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto in capo al comune la responsabilità da contatto sociale qualificato per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1173 ed art. 1337 cc. In particolare, l'impugnante evidenzia la contrarietà a buona fede del comportamento adottato dalla pubblica
Parte amministrazione che avrebbe suscitato un affidamento in capo a circa la proroga del contratto di appalto oltre la data del 30 settembre 2016, inducendo l'appellante stessa ad erogare il servizio calore per l'annata termica 2016/2017 in perfetta buona fede e senza peraltro possibilità di scelta, trattandosi di un servizio pubblico essenziale e non sospendibile.
5 L'appellante ha valorizzato l'adozione da parte del della Controparte_1
delibera della giunta comunale n. 45/2015, che aveva esplicitamente approvato la proposta di proroga decennale del contratto di appalto, in base alla quale l'appellante aveva proseguito in buona fede ed in assenza di qualsivoglia opposizione da parte del nell'erogazione del servizio, confidando che la proposta di proroga, già CP_1 accolta dall'amministrazione, venisse portata a compimento con la formalizzazione degli atti dovuti.
L'appellante ha evidenziato che il Giudice di prime cure non avrebbe colto la reale portata della domanda fatta valere, posto che in giudizio non si era lamentata la mancata conclusione della proroga decennale del servizio energia, né si era voluto porre in dubbio l'inesistenza o la necessità di un contratto scritto o dell'impegno di Parte spesa (fatti pacifici). In punto, ha ribadito la sussistenza della responsabilità da contatto sociale qualificato in capo al comune per aver quest'ultimo leso il suo affidamento creatosi in relazione alla futura ma mai avvenuta conclusione della transazione, evidenziandosi che, a seguito dell'erogazione del servizio, si era instaurata tra le parti una trattativa al fine di determinare il corrispettivo a cui aveva diritto la società appaltatrice per il servizio comunque reso. L'appellante ha dedotto, anche in questo caso, la contrarietà a buona fede del comportamento adottato dal comune che avrebbe omesso di effettuare gli ulteriori passaggi previsti dalla legge per giungere alla definitiva conclusione del contratto di transazione. In particolare, secondo l'appellante il avrebbe volutamente omesso di sottoporre al CP_1 consiglio comunale l'approvazione ai sensi dell'art. 194 TUEL del contratto di transazione già accettato dalle parti e che necessitava di questo ulteriore passaggio formale in quanto costituente un debito fuori bilancio.
Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, è stata impugnata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Secondo l'appellante non risulterebbe applicabile al
6 caso di specie l'art. 191 TUEL, poiché non esisterebbe alcun amministratore o funzionario che avrebbe disposto la prestazione, rimarcandosi che il servizio di fornitura di calore era continuato nella piena consapevolezza dell'ente che si sarebbe oggettivamente arricchito, traendo consapevolmente vantaggio dalle prestazioni di
Parte fornitura erogate da senza la corresponsione di alcuna controprestazione.
L'appellante ha precisa, infine, che il richiesto pagamento di euro 198.700,07.= sarebbe, poi, l'esatto importo già quantificato e proposto dalla stessa amministrazione a seguito dell'effettuazione delle perizie svolte anteriormente all'instaurazione del contenzioso, importo corrispondente ai puri costi del combustibile e del servizio, non essendo stato considerato alcun utile di impresa o lucro cessante o mancato guadagno.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Nel dettaglio, secondo l'ente territoriale non sussisterebbero i presupposti per la responsabilità da contatto sociale qualificato, tenuto conto che nella nota del 27 settembre 2018 del comune, nella quale si quantificava l'importo di euro 198.700,07.=, si ribadiva che non vi era stato alcun riconoscimento del debito e che era necessaria la formalizzazione del rapporto contrattuale previa delibera del consiglio Comunale. Ha evidenziato l'appellato che controparte non avrebbe fatto riferimento ad una propria responsabilità per non aver concluso il contratto avente ad oggetto la gestione del servizio, ma ad una responsabilità per non aver concluso la transazione avente ad oggetto la determinazione dell'importo da corrispondere a fronte dell'attività svolta, non rilevando quindi l'emanazione della delibera della giunta comunale, dalla quale non poteva sorgere per la società appaltatrice l'affidamento, essendo conscia della necessità di ulteriori altri provvedimenti affinché il potesse assumere CP_1
validamente le obbligazioni connesse al contratto di appalto.
7 *****
1 – Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto.
2 – Il contatto sociale qualificato rientra tra le fonti di obbligazione, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1173 cc in tema di “altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. L'obbligazione, in questo caso, non sorge né da un contratto formalmente concluso e nemmeno da un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cc, essendosi situazioni sostanziali in cui il sorgere della responsabilità aquiliana non sarebbe adeguatamente tutelante per il danneggiato, il quale dovrebbe provare, a fini risarcitori, il fatto, il nesso di causalità tra condotta ed evento e l'elemento soggettivo del danneggiante, oltre alla lesione di un interesse meritevole di tutela risarcitoria (danno evento) e il danno conseguenza. Il riferimento all'ordinamento giuridico nel suo complesso effettuato dall'art. 1173 cc, comporta il richiamo a tutte le norme vigenti all'interno dell'ordinamento stesso, ivi comprese le norme costituzionali. In particolare, il contatto sociale qualificato ha come norma fondante tra le altre l'art. 2 della Costituzione, riguardante l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà sociale. Si può trarre la conseguenza che l'ordinamento non può accettare che alcune situazioni che socialmente si vengono a creare siano sfornite di tutela o abbiano una non adeguata tutela con il regime della responsabilità aquiliana, poiché vengono in considerazione interessi primari e costituzionalmente garantiti. Ai fini di una maggior tutela del creditore, vi è la necessità che questo altro fatto idoneo a produrre obbligazioni faccia sorgere la responsabilità contrattuale in capo al debitore che dovesse risultare inadempiente, con tutte le conseguenze favorevoli relativamente all'onere della prova per il creditore, che deve allegare solo il fatto costitutivo del credito, spettando al debitore la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 cc. In questo modo la situazione giuridica soggettiva venuta in considerazione mediante l'affidamento creatosi a seguito del contatto sociale
8 qualificato avrebbe una maggior ed una più adeguata tutela. Affinché sorga la responsabilità da contatto sociale sono necessari determinati presupposti, tra gli altri il rapporto qualificato tra danneggiante e danneggiato, l'ingerenza del danneggiante nella sfera giuridica del danneggiato e l'affidamento incolpevole di quest'ultimo tradito dall'inadempimento del danneggiante e fonte di danno risarcibile. Il contatto sociale presuppone un particolare rapporto tra danneggiante e danneggiato, quale un rapporto di fiducia tra i due soggetti creatosi dalla loro iterazione sociale. Ciò posto, vi deve essere l'ingerenza da parte del danneggiante nella sfera giuridica del danneggiato e un'obbligazione di protezione in capo al primo. L'inadempimento di questa obbligazione di protezione e di una specifica regola di condotta desumibile anche dalla Costituzione comporta la lesione dell'affidamento del danneggiato, creatosi dal contatto sociale, fonte di danno perché lesivo della situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela. Secondo la Suprema Corte “la cosiddetta responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cc agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico”
(Cass. n. 29711/2020).
3 – Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi sussistente una responsabilità derivante da un contatto sociale qualificato in capo al comune di . Infatti, CP_1
il comune di non suscitato mediante il proprio comportamento un CP_1
affidamento in capo alla società odierna appellante relativamente alla futura
9 conclusione e formalizzazione della proroga dell'appalto per la fornitura di calore nei vari edifici comunali. Risulta documentalmente che i rapporti contrattuali tra le parti hanno avuto inizio a partire dal 1998, quando l'ente comunale ha affidato alla società
l'appalto per la fornitura di calore, contratto poi più volte prorogato fino al 30 settembre 2016. Poco prima della scadenza, in assenza di una formale proroga,
l'odierna appellante ha presentato all'ente una nuova proposta di proroga del contratto per altri dieci anni che prevedeva, oltre alla fornitura di calore, anche una serie di interventi di messa a norma e di riqualificazione energetica (doc. 3 parte appellante). A seguito di tale proposta, il comune ha adottato la delibera n. 45/2015 da parte della giunta comunale, con la quale, valutata la conformità della proposta al soddisfacimento dell'interesse pubblico, ha dichiarato di approvare la proposta di proroga del contratto, fornendo contestualmente le linee guida e di indirizzo al responsabile del IV settore per l'attuazione (doc. 5 parte appellante). Parte 4 – La società a seguito della delibera, nonostante essa non fosse stata seguita dalla formale conclusione della proroga del contratto, ha provveduto ad erogare il
Servizio di energia per la stagione termica 2016/2017, confidando, sulla base della predetta delibera della Giunta Comunale, nella conclusione del contratto. Tale delibera non è sufficiente per fondare la responsabilità da contatto sociale qualificato in quanto non idonea a creare un affidamento legittimo ed incolpevole circa la conclusione del contratto di proroga. La società appellante era ben conscia della necessità della forma scritta ex art. 191 TUEL per la conclusione del contratto, in quanto tale disposizione prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
Parte previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Inoltre, la società era anche consapevole degli altri necessari passaggi amministrativi e formali per addivenire alla stipula della proroga, non essendo sufficiente una mera delibera della giunta comunale, la quale deve essere qualificata come mero atto di indirizzo, senza
10 che comporti l'impegno di spesa. Infatti, pur a fronte dell'approvazione della proposta e pur a fronte di un'accertata compatibilità con l'interesse pubblico, la
Giunta ha comunque rinviato al responsabile del IV Settore per le successive determinazioni, necessarie a dare attuazione della delibera (doc. 4 parte appellante).
Parte Trattandosi di un mero atto di indirizzo e programmatico, era ben consapevole nella necessità dell'adozione di ulteriori provvedimenti, in particolare l'impegno formale di spesa e l'inserimento del costo del servizio a bilancio, non potendo formarsi per tali ragioni un affidamento incolpevole sulla conclusione del contratto di proroga.
5 – Non sussistono, altresì, i presupposti per la responsabilità dell'ente derivante da contatto sociale qualificato in relazione alla mancata stipula del contratto di transazione. A seguito della comunque avvenuta erogazione del servizio da parte dell'appellante, le parti hanno istaurato una trattativa al fine di determinare il corrispettivo e l'arricchimento derivato al comune dall'erogazione della fornitura. È intercorsa copiosa corrispondenza tra le parti per addivenire una soluzione bonaria della questione, ivi compresa l'effettuazione di più riunioni tra i rappresentanti di Parte
il Segretario Comunale, il responsabile del IV Settore ed il Sindaco (doc. 5 parte appellante, verbale della riunione tenutasi in data 11 luglio 2017). Sono state effettuate due perizie finalizzate alla quantificazione del valore del servizio prestato dall'appellante, determinato, a seguito di una copiosa trattativa, in euro 198.700,07.=
(doc. 6, doc. 7, doc. 12, doc. 14, doc. 15 parte appellante). Ciò premesso, non si può ritenere che l'appellante avesse un legittimo affidamento sulla conclusione positiva della transazione e sull'imminente pagamento. Infatti, la pubblica amministrazione ha più volte ribadito che l'erogazione del pagamento era subordinata alla delibera discrezionale del Consiglio Comunale, necessaria per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente ai sensi dell'art. 11 194 TUEL (doc. 12 parte appellante). Anche a seguito dell'accettazione della quantificazione del valore del servizio reso da parte dell'appellante (doc. 16), la pubblica amministrazione con nota del 19 dicembre 2018 ha ribadito che “la normativa di settore impedisce agli Enti Locali di maturare obbligazioni senza che siano assunti i necessari impegni di spesa, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e del D.
Lgs n. 118/2011; pertanto, fino alla eventuale adozione della delibera in argomento, che rientra nella potestà discrezionale del Consiglio Comunale, non è consentito effettuare alcun pagamento” (doc. 17 parte appellante).
6 – Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto. Preliminarmente si deve esaminare se è rispettato il requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 cc. Secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n.
33954/2023 “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc, la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione
- sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Nella fattispecie esaminata, assimilabile a quella che viene in considerazione nel presente contenzioso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede. Ciò posto, la sussidiarietà ex art. 2042 cc risulta essere rispettata e di conseguenza l'azione di ingiustificato arricchimento risulta proponibile quando è
12 carente il titolo giustificativo della diversa azione, sia contrattuale e sia fondata su clausole generali ex art. 1337 cc ed art. 2043 cc. La carenza deve essere intesa come carenza in concreto, ossia come non sussistenza del titolo che fonda i presupposti per l'accoglimento nel merito della diversa azione. Nel caso di specie, l'azione di responsabilità da contatto sociale qualificato è stata rigettata perché sono risultati carenti, per le ragioni anzidette, i presupposti applicativi (affidamento legittimo ed ingiusta lesione). Per tal motivo, non sussistendo il titolo fondante la diversa azione, la pretesa di ingiustificato arricchimento è proponibile nel rispetto della sussidiarietà ex art. 2042 cc.
7 – Inoltre, l'azione di ingiustificato arricchimento ben può essere proposta nei confronti della pubblica amministrazione. Risulta superato il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui era necessaria una dichiarazione da parte della pubblica amministrazione mediante la quale manifestava la volontà di beneficiare dell'arricchimento. Tale orientamento era frutto di una concezione rigida del principio di separazione dei poteri, che delegava solo all'amministrazione il compito di valutare cosa era coerente e soddisfacente per l'interesse pubblico, ivi compresa la decisione di avvalersi o meno dell'arricchimento. Ora, al contrario, per potersi riconoscere al privato l'indennizzo derivante dall'ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione, non è più necessaria una dichiarazione da parte dell'ente in tal senso. Si deve avere riguardo esclusivamente del dato oggettivo dell'avvenuto arricchimento della pubblica amministrazione che, se sussistente, dà diritto al privato che ha subito la correlativa diminuzione patrimoniale di ricevere l'indennizzo. Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito “non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cc nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato
13 riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. Sez. Un. n. 10798/2015).
8 – Ciò premesso, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo a beneficio dell'appellante a fronte dell'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione comunale. Il comune di non ha provato che CP_1
l'arricchimento, consistente nell'aver fruito di un servizio per la stagione termica
2016/2017 senza aver corrisposto alcuna controprestazione all'appaltatrice, è avvenuto contro la sua volontà oppure inconsapevolmente. L'amministrazione era ben consapevole della fornitura di calore da parte dell'appellante per il periodo tra il
1° ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017. Ciò lo si evince dalla dichiarazione del segretario comunale all'incontro avvenuto in data 11 luglio 2017, in occasione del quale ha dichiarato che non era in discussione l'avvenuta erogazione del servizio ed il pagamento del relativo corrispettivo (doc. 5). Inoltre, contestualmente alla
Parte determinazione del valore del servizio prestato da mediante l'effettuazione di due distinte perizie, l'ente ha comunque riconosciuto l'avvenuto arricchimento, approvando la relazione peritale definitiva “inerente alla quantificazione dell'arricchimento di cui l'ente ha goduto a seguito del servizio di gestione energia erogato dalla ditta nella stagione termica 2016/2017 pari ad euro 198.700,07.=” (doc.
22 parte appellata). La consapevolezza dell'avvenuta erogazione la si evince anche
Parte dalla comunicazione del comune alla società in data 7 ottobre 2017, con la quale si rende edotta parte appellante della volontà di affidare il servizio di conduzione ad altra ditta, chiedendo però di garantire la continuità dell'erogazione del servizio in quanto “servizio di pubblica utilità” fino al 1° dicembre 2017, data di avvio della nuova fornitura di gas (doc. 8 parte appellante).
9 – Non è meritevole di accoglimento l'argomentazione di parte appellata secondo la quale l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere proposta poiché ciò comporterebbe, mediante l'esecuzione in via di fatto della prestazione, una sanatoria
14 di contratti nulli che prevedono la forma scritta ab sustantiam (art. 191 TUEL). È per consolidata giurisprudenza che “l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del Giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno” (Cass n. 7178/2024).
10 – Non fondata è l'asserzione secondo cui deve essere considerato come unico responsabile il funzionario o l'amministratore che ha richiesto la fornitura in assenza della proroga del contratto. L'amministrazione è responsabile ai sensi dell'art. 2041 nei limiti dell'arricchimento conseguito, residuando la responsabilità del funzionario oltre la dimostrata utilità ed arricchimento dell'ente, e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e (art. 191 comma 4 TUEL).
11 – Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la totale soccombenza del . Si applicano le Tabelle del 2022, sulla base del valore Controparte_2
della domanda, tenendo conto dello scaglione da euro 52.001,00.= ad euro
260.000,00.=. Si applicano i valori medi, tranne che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado nella quale trovano applicazione i valori minimi, essendo la causa stata istruita solo mediante il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Per il giudizio di appello si esclude la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
15 sentenza n. 979/2022 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 7 dicembre 2022, così provvede:
1. condanna il al pagamento della somma di euro Controparte_1
198.700,07.= a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc in favore di RT
, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1° ottobre 2016 alla
[...]
presente pronuncia, ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 RT
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
759,00.= per spese ed in euro 11.268,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 RT
delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, che si liquidano in
[...]
euro 1.165,50.= per spese ed in euro 9.991,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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