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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1994 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.09.2024, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Luisa Paiotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2 irreperibile;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, in assenza di provvedimenti da adottare riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato l' 08.03.2024, , Parte_1 in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio il 09.09.2003 in Castel
Volturno (CE) con e precisando che dalla loro unione non erano CP_1 nati figli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto depositato in data 27.03.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 24.09.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, restando CP_1 contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione del 24.09.2024, il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, vista l'assenza di provvedimenti da adottare, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL RESISTENTE
2 In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig. il quale, sebbene sia stato regolarmente citato, non si è CP_1 costituita in giudizio.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.3125/2018) del 06.12.2018 pubblicata il 10.12.2018 con attestazione del passaggio in giudicato del
04.03.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Ciò premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: , nato a CP_1 C.F._2
Sers (Tunisia) l'08.09.1974, irreperibile;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
3 , nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...] -Atto n.19, Parte I, Serie C.F._2
A, anno 2003 – celebrato in Castel Volturno (CE) il 09.09.2003;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 5.11.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1994 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.09.2024, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Luisa Paiotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2 irreperibile;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, in assenza di provvedimenti da adottare riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato l' 08.03.2024, , Parte_1 in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio il 09.09.2003 in Castel
Volturno (CE) con e precisando che dalla loro unione non erano CP_1 nati figli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto depositato in data 27.03.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 24.09.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, restando CP_1 contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione del 24.09.2024, il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, vista l'assenza di provvedimenti da adottare, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL RESISTENTE
2 In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig. il quale, sebbene sia stato regolarmente citato, non si è CP_1 costituita in giudizio.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.3125/2018) del 06.12.2018 pubblicata il 10.12.2018 con attestazione del passaggio in giudicato del
04.03.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Ciò premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: , nato a CP_1 C.F._2
Sers (Tunisia) l'08.09.1974, irreperibile;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
3 , nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...] -Atto n.19, Parte I, Serie C.F._2
A, anno 2003 – celebrato in Castel Volturno (CE) il 09.09.2003;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 5.11.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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