Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2025
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 29/2025 R.G.Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati :
- dott. Maria IA D'RR Presidente
. dott. Rita Carosella Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Barile, elettivamente domiciliato come in atti Parte_1
appellante
contro
:
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Emilia De Iasio e Controparte_1 dall'avv. Giovanni Baranello
Appellata
Riassunta a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione da Controparte_2
[...]
Oggetto: rapporti interinali
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 156/19, pubblicata in data 5.10.2019, la Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 11.12.2017, Parte_1 nei confronti dell' (in seguito, per brevità, ha: Controparte_1 CP_1
dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intervenuti tra le parti fino al 31.12.2013; dichiarato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal
20.10.2010; condannato la alla riammissione dell'appellante nel posto di lavoro dell'appellante; CP_1
condannato al pagamento in favore del a titolo di risarcimento del danno, di una indennità CP_1 Pt_1 pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
condannato l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
La sentenza della Corte di Appello, dopo avere accertato e dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intervenuti tra le parti fino al 31.12.2013, ha affrontato il tema della conseguenze di tale nullità.
Al riguardo ha operato le valutazioni che seguono: “Quanto alle conseguenze della accertata irregolarità dei contratti di cui si è detto, al ricorrente va, innanzitutto, riconosciuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 27
D.L.vo 276/2003, il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della a far CP_1 data dall'inizio della somministrazione (20.10.2010).
Né può dubitarsi dell'applicabilità della richiamata disposizione alla appellata, ente pubblico economico, “dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale di autonomia statutaria” (art. 1, co.2, della L.R. n.
37/1999, istitutiva dell ), come ribadito nella Relazione istruttoria del Direttore Generale inerente CP_1
“Inquadramento giuridico del personale dell' ”(doc. 19 della produzione Controparte_1 di I grado dell'odierno appellante), allegata alla Delibera Commissariale del 7.0.2011, n. 2.
Nella richiamata relazione, in particolare, si afferma che alla Azienda de qua e, quindi, al relativo personale, non si applica il D.L.vo 165/2001, ivi compreso l'art. 36, co. 5.
Ne consegue che all'Azienda appellata si applica, invece, il richiamato art. 27 D.L.vo 276/2003.
Al va altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittimo ricorso ai Pt_1
contratti di somministrazione di lavoro, secondo i criteri richiamati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5072 del 15.3.2016.
pagina 2 di 8 All'uopo non è superfluo rilevare che nella richiamata sentenza n. 21001 del 6.10.2014, la Suprema Corte richiama espressamente l'art. 32 l. 183/2010 cui attenersi nella liquidazione del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro.
In considerazione della complessiva durata del rapporto di lavoro di cui è stata accertata la irregolarità (dal
20.10.2010 al 2.3.2014), oltre che delle dimensioni della datrice di lavoro, si reputa congruo determinare in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto la somma dovuta a titolo risarcitorio all'appellante.”
Avverso detta sentenza della Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione la
[...]
, articolando cinque motivi di ricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione , con ordinanza n 4730/2024 del 19.11.2024 ha ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, afferenti l'asserito vizio di ultrapetizione e di violazione e falsa applicazione della normativa in materia di contratti a termine ed ha, quindi, confermato la ritenuta illegittimità dei termini apposti ai contratti.
Ha, invece, accolto il terzo motivo di ricorso con cui la deduceva violazione di legge, per avere la CP_1 sentenza ritenuto che all' in quanto , non si applicasse Controparte_1 Controparte_3
l'art 36 comma 5 del decreto lgvo n 165 del 2011, norma che, per le Pubbliche Amministrazioni, vieta, pur in caso di accertate violazioni delle norme imperative in materia di assunzione, la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stante il principio costituzionale per cui agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede solo mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso la Suprema Corte ha, pertanto, affermato che “Erroneamente la Corte
d'Appello ha riconosciuto, quale conseguenza della accertata irregolarità dei tre contratti di somministrazione, oltre al diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche il diritto dello stesso alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Azienda Speciale Regione Molise Acque, affermando che a quest'ultima non si applica il divieto di trasformazione di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tale disposizione, come è noto, sancisce da una parte che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori ad opera delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni;
d'altra parte, che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (cfr., Cass., n. 5072 del 2016).
La Corte d'Appello ha escluso l'applicazione dell'art. 36 cit., quanto alla sussistenza del divieto di trasformazione, poiché all' , in quanto ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e CP_1 di autonomia statutaria, va applicato l'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003.
La statuizione della Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
pagina 3 di 8 Il consolidato orientamento di questa Corte (si v., Cass. n. 3984 del 2023 e la giurisprudenza ivi richiamata) considera le vere e proprie articolazioni delle Pubbliche Amministrazioni e conforma, pertanto, Parte_2 sotto taluni specifici profili applicativi, la disciplina del rapporto, pur privatistico, ai principi propri dell'impiego pubblico privatizzato: il divieto di conversione del rapporto a termine (cfr. Cass. n. 30744/2021, cit.), la salvezza dei soli effetti ex art. 2126, cod. civ., il richiamo giustificativo alle esigenze della finanza locale e all'imparzialità concorsuale delle assunzioni, con l'ulteriore precisazione che neppure la configurazione privatistica dell CP_1
potrebbe escludere la dimensione pubblicistica della sua attività, nell'ottica dell'art. 41, comma 3, Cost.
[...]
(cfr., Cass., nn. 14262/1999; 13528/2002; 6699/2003; 1107/2004; 14773/2010; 21313/2016, cit.; 25547/2016).
Ebbene, il richiamo al concorso pubblico impone, inevitabilmente, l'applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale, secondo cui, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (sent. n. 363 del 2006) è rappresentata, appunto, da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. La Corte costituzionale ha altresì affermato che anche le «modalità organizzative e procedurali» del concorso devono «ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità» (sentenza n. 453 del 1990). Di conseguenza, non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento della professionalità dei candidati, può dirsi di per sé compatibile con il principio del concorso pubblico (Corte cost. n. 293 del 2009); questo perché essenziale elemento del concorso è il reclutamento dei dipendenti in base al merito, aspetto che si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini;
in tale contesto, la natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico.
Da tali principi si è discostata la Corte d'Appello, valorizzando la qualificazione dell' Controparte_1 come “Ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
[...] autonomia statutaria” (art. 1, della legge Regione Molise n. 37 del 1999), senza considerare che altre norme della medesima legge regionale, nonché lo Statuto, depongono per la evidente compresenza e la reciproca interazione di elementi marcatamente pubblicistici con quelli privatistici
In particolare, l'art. 17 della legge regionale n. 37 del 1999, prevede che “L ha l'obbligo del CP_1 CP_1 pareggio di bilancio, in conformità all'art. 114 del Testo Unico degli Enti locali”.
L'art. 20, della medesima legge regionale, relativo alla disciplina giuridica del personale dell' , offre una CP_1 chiara indicazione dell'applicabilità in materia del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che sancisce che “La disciplina generale dello status giuridico e del trattamento economico del personale dell è quella risultante dal CP_1
C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali”; tale disciplina contrattuale pagina 4 di 8 collettiva dei rapporti di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato presuppone e si fonda sul d.lgs. n. 165 del
2001.
Anche l'art. 16 dello Statuto, a sua volta, sancisce che al personale dell' , che è sottoposta alla vigilanza CP_1
della Regione Molise, si applica, senza necessità di recepimento espresso, la disciplina giuridica ed economica risultante dai contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni e autonomie locali.
Pertanto, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto applicabile all' il regime privatistico della CP_1 conversione dei contratti di somministrazione, qualora ne venga accertata, come nella specie, l'irregolarità”
La sentenza impugnata è stata quindi annullata in relazione al terzo motivo accolto, con rinvio alla Corte
d'Appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Con ricorso depositato il 10.3.2025 l' ha provveduto alla riassunzione Controparte_1
del giudizio, alla luce della decisione della Suprema Corte, formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
-in riforma parziale della Sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, sez. lavoro, n. 156/2019, sul punto relativo alle conseguenze della accertata irregolarità dei contratti di somministrazione intercorsi fra le parti, in applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
33763/2024, rigettare la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell' , a decorrere dal 20.10.2010 non essendo applicabile Controparte_1 all' stessa il regime privatistico della conversione dei contratti, previsto dall'art. 27 D.L.vo 276/2003, CP_1 qualora ne venga accertata, come nel caso di specie, l'irregolarità;
- rigettare la conseguente domanda di condanna dell' alla Controparte_1
riammissione nel posto di lavoro del Sig. e alla condanna in favore dello stesso, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, di una indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di
Campobasso n. 156/2019 al soddisfo e, per l'effetto, condannare il Sig. , alla restituzione, in Parte_1 favore dell' della complessiva somma di euro 9.681,58, di cui euro Controparte_1
5.303,90 per competenze legali liquidate nella Sentenza in misura pari ad euro 3.500,00, con accessori di legge e competenze di precetto già corrisposte dalla a seguito della notifica dell'atto di precetto del Controparte_1
24.06.2019, maggiorata di interessi legali come per legge e di euro 4.337,68 corrisposte a titolo di indennità risarcitoria, con gli accessori di legge dalla liquidazione delle somme all'effettiva restituzione
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalle parti in data 8.07.2019 con cessazione del rapporto di lavoro in essere per effetto della richiesta pronunzia rescissoria della Corte d'Appello adita in conformità al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, ogni conseguenza di legge;
pagina 5 di 8 - condannare il Sig. al pagamento delle spese di giudizio, rimborso forfetario ex DM n. 55/2014, spese, Pt_1
IVA e CPA, di tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, come da note spese allegate.”
Con memoria depositata, nel giudizio riassunto, il 19.4.2025 ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni
“Riassumendo il processo a seguito dell'ordinanza indicata in premessa, ed anche previa riforma parziale della sentenza n. 330/17 emessa dall'Ecc.mo Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, nella causa promossa dal sig. contro la , voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Campobasso, accogliere tutte le Pt_1 Controparte_4
richieste formulate dal ricorrente ed in particolare:
1. Accertata e dichiarata la nullità dei contratti a tempo determinato e di quelli di somministrazione per l'effetto; In via principale 3. riconoscere e/o dichiarare costituito tra il sig. e la un contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto ex tunc, a Parte_1 CP_1 far tempo dall'inizio della somministrazione del 18 ottobre 2010 e conseguentemente;
4. Condannare la CP_1
alla riammissione in servizio del sig. a tempo indeterminato;
5. Condannare la
[...] Parte_1 CP_1 al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
[...]
determinata in ragione della durata dei contratti, della loro reiterazione, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In subordine 6. Qualora l'onorevole Tribunale Adito non ritenga di dover dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la si insiste affinché venga CP_1
accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito, inteso come indennità sostitutiva della reintegra e/o costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quantificato in base al valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, e per l'effetto:
7. Condannare la al CP_1 pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, determinata in ragione della durata dei contratti, della loro reiterazione ed intermittenza, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
8. Condannare alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, in conformità dei vigenti parametri ministeriali”.
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Ciò posto, giova premettere che il giudizio di rinvio deve svolgersi nell'osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento ed entro i limiti segnati da tale pronuncia, non potendo estendersi a questioni che, pur non esaminate specificamente, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, deve ritenersi formato un giudicato interno in ordine all'accertata nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti sino al 2.3.2014 atteso che il primo ed il secondo motivo di ricorso per cassazione inerenti tale profilo sono stati ritenuti infondati.
Del pari, si è formato un giudicato interno relativamente al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del in conseguenza della detta irregolarità dei contratti di somministrazione, ed in ordine alla Pt_1 quantificazione del risarcimento nella misura di 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Invero, dalla lettura della motivazione dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte (pagg da 6 a 9), si rileva che il terzo motivo del ricorso, accolto dalla Cassazione, non ha riguardato il riconoscimento del risarcimento del danno e la sua quantificazione ma esclusivamente il riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto alla costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze dell' . Controparte_1
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto dell'applicabilità anche a del CP_1
divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto per la Pubblica
Amministrazione dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, annullando la sentenza in relazione a detto motivo.
Solo in relazione a tale profilo è intervenuto l'annullamento della decisione di appello che non ha, invece, interessato il capo della sentenza con cui è stato riconosciuto, in conseguenza della accertata irregolarità dei contratti, il diritto di al risarcimento del danno e la sua quantificazione in 3 mensilità di retribuzione. Pt_1
Da tanto consegue che non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata da con l'atto di CP_1 riassunzione, di restituzione delle somme che l' ha versato al in adempimento Controparte_1 Pt_1 dell'obbligo risarcitorio stabilito con la sentenza 156/2019, trattandosi di statuizione che non è stata travolta dall'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione.
Conclusivamente, alla luce delle motivazioni dell' ordinanza di rinvio, questa Corte da atto che la sentenza n
156/2019 emessa il 5.10.2019 è passata in giudicato con riferimento sia alla dichiarata nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra le parti sino al 2.3.2014 sia al riconoscimento ed alla quantificazione del risarcimento del danno.
In ossequio al principio di diritto posto in sede di rinvio, devono rigettarsi la domanda di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 20.10.2010 e la domanda di condanna della alla riammissione dell'appellante nel posto di lavoro. CP_2
L'ordinanza della Corte ha, inoltre, rinviato per la regolazione delle spese di lite.
Al riguardo, l'esito complessivo della controversia ha visto un risultato parzialmente favorevole per l'appellante la cui pretesa è stata rigettata in punto di richiesta di riammissione in servizio e parzialmente accolta con Pt_1
riferimento alla domanda di risarcimento del danno (richiesto dal lavoratore nella misura di 12 mensilità ed attribuito nella misura di 3 mensilità).
pagina 7 di 8 Si ritiene, pertanto, di disporre la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna dell' appellata, parzialmente soccombente, al pagamento della restante parte, quota che si liquida, con riferimento a tutti i gradi di giudizio svolti in complessivi euro 3.800,00 (euro 1.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 1.000,00 per il giudizio di appello, euro 900,00 per il giudizio di Cassazione ed euro 900,00 per il giudizio di riassunzione).
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n 156/2019 di questa Corte, disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4730/24, sull' appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso dell' 11.12.2017 proposto da nei confronti Parte_1
di , in persona del legale rappresentante p.t.,, giudizio Controparte_1
riassunto con ricorso depositato il 10.3.2025 dall' , Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: da atto del passaggio in giudicato della sentenza 156/2019 emessa da questa Corte d'Appello il 7.6.2019 con riferimento alle statuizioni relative alla dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intervenuti tra le parti fino al 2.3.2014 ed alla condanna di Controparte_1
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, di una indennità pari a 3
[...] Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
rigetta la domanda proposta da di dichiarazione dell'esistenza, tra le parti, di un rapporto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 20.10.2010 e di condanna dell' Controparte_1
alla riammissione dell'appellante nel posto di lavoro;
[...]
rigetta la domanda di di condanna di alla Controparte_1 Parte_1
restituzione, in favore di essa delle somme versate per indennità risarcitoria e competenze legali in CP_1
esecuzione della sentenza 156/2019; compensa, per metà, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna l'appellata Controparte_1
al pagamento della restante quota, quota che liquida in complessivi euro 3.800,00 per tutti i giudizi
[...]
di merito sin qui svolti e per il giudizio di Cassazione, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.
Campobasso, 29.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Maria IA D'RR
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