Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/04/2026, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10848 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Zancla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Salute ha comunicato al sig. -OMISSIS- il “PREAVVISO DI RIGETTO” della domanda di adesione alla transazione di cui alle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244, con la seguente motivazione: “con sentenza n. 704/2015 del 18.5.2015, la Corte di Appello di Palermo ha condannato la scrivente Amministrazione al pagamento in favore del Sig. -OMISSIS-, a totale ristoro del pregiudizio subito, della somma di euro 72.846,00”;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17.9.2024 con il quale il Ministero della Salute ha comunicato al sig. -OMISSIS- il “RIGETTO DEFINITIVO” della domanda di adesione alla transazione di cui alle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 “dal momento che, come già indicato nella predetta nota di preavviso, la Corte di Appello di Palermo nell’anno 2015 ha condannato la scrivente Amministrazione al pagamento della somma di euro 72.846,00, detraendo l’importo dell’indennizzo ex lege 210/1992, già erogato. Allo stato, quindi, essendo stata emessa sentenza sul quantum debeatur, passata altresì in cosa giudicata, viene a mancare il presupposto stesso della transazione, ovvero la res litigiosa, costituendo la sentenza de qua titolo esecutivo, azionabile nelle competenti sedi di giustizia, per ottenere il totale ristoro del pregiudizio subito”;
- dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute 4 maggio 2012 nella parte in cui si legge che “si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio è ancora pendente alla data di sottoscrizione dell’atto transattivo” in quanto in contrasto con quanto disposto nella precedente normativa, ed in particolare nell’art. 1 Decreto Interministeriale 28.4.2009 n. 132 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.9.2009), ai sensi del quale possono accedere alla procedura transattiva tutti i soggetti danneggiati che avevano instaurato “anteriormente al 1 gennaio 2008, azioni di risarcimento del danno che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia alla data del 24.9.2009;
- di ogni atto connesso, richiamato, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AU TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero della Salute ha il “RIGETTO DEFINITIVO” della domanda di adesione alla transazione di cui alle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 “ dal momento che, come già indicato nella predetta nota di preavviso, la Corte di Appello di Palermo nell’anno 2015 ha condannato la scrivente Amministrazione al pagamento della somma di euro 72.846,00, detraendo l’importo dell’indennizzo ex lege 210/1992, già erogato. Allo stato, quindi, essendo stata emessa sentenza sul quantum debeatur, passata altresì in cosa giudicata, viene a mancare il presupposto stesso della transazione, ovvero la res litigiosa, costituendo la sentenza de qua titolo esecutivo, azionabile nelle competenti sedi di giustizia, per ottenere il totale ristoro del pregiudizio subito ”.
In particolare, il ricorrente deduce che vi era stato già un primo provvedimento di rigetto, avendo ritenuto l’Amministrazione che la domanda era stata presentata “evidentemente fuori termine”.
Con sentenza n. 10133/2024 di questo Tribunale era stato accolto il ricorso avverso questo primo provvedimento ritenendosi “ che il provvedimento contestato ha motivato il rigetto con riferimento al solo requisito temporale circa la tardività nella presentazione dell’istanza e che, la data indicata, all’evidenza, non è esatta (almeno con riferimento alle domande avanzate prima del 4.5.2012), avendo il ricorrente spedito la raccomandata a/r il 20 gennaio 2010, lo stesso ha osservato il termine di presentazione della domanda normativamente stabilito ”.
L’Amministrazione si è rideterminata con il provvedimento qui impugnato.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 septies Legge 241/1990 per violazione del giudicato amministrativo. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241. Difetto di istruttoria. Violazione del divieto di frazionamento della domanda. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis, Legge 241/1990 e del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Decreto del 28.4.2009 n. 132. Eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà tra più atti. 4. In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.M. 28.4.2009 con riferimento alla mancata attivazione della procedura di cui all'art. 27 bis del decreto-legge 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 nei confronti del sig. -OMISSIS- - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente:
- che la sentenza n. 10133/2024 è dunque passata in giudicato e l’accertamento in essa contenuto, avente ad oggetto la domanda di adesione alla transazione del sig. -OMISSIS-, è ormai incontrovertibile e “fa stato a ogni effetto tra le parti” ai sensi dell’art. 2909 c.c.;
- che il provvedimento di rigetto del 28.6.2022 – annullato con sentenza irrevocabile n. 10133/2024 – preclude un nuovo esame della medesima domanda, non solo al fine di garantire il rispetto del giudicato e della certezza del diritto, ma anche per garantire il divieto di frazionamento della domanda, che è collegato al principio di buona fede, al divieto di abuso del diritto e dunque al principio del giusto processo;
- che ha instaurato il giudizio risarcitorio contro il Ministero della Salute nell’anno 2005 e nel momento in cui entrava in vigore il decreto interministeriale del 28.4.2009 n. 132 - così come nel momento in cui presentava domanda di adesione alla transazione (gennaio 2010) - il giudizio era ancora pendente.
Il Ministero resistente si è costituito controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto si deve rilevare come non sia possibile ritenere che l’annullamento posto con la prima sentenza abbia determinato l’accoglimento della domanda del ricorrente.
In realtà, l’annullamento ha comportato quale effetto conformativo la necessità del Ministero resistente di rideterminarsi con la specificazione che questo potere va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire.
Nel caso in esame, il Ministero di è rideterminato rivalutando la domanda e adottando un provvedimento di rigetto esente dal vizio denunciato nel primo ricorso che aveva dato luogo alla sentenza di annullamento.
Per quanto riguarda la censura con cui si rileva che ammettendo una rideterminazione dell’Amministrazione si potrebbe creare un abuso poiché questa potrebbe individuare sempre nuovi motivi di diniego, si richiama la giurisprudenza per la quale “ In applicazione del principio del c.d. one shot temperato, per evitare che l'amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l'avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi ” (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3480).
Per quanto riguarda le restanti censure si richiama la giurisprudenza di questa sezione per la quale << 2. Ai fini di un compiuto inquadramento della res iudicanda, si impone una preventiva ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 33 della legge n. 222/2007 e l’ art. 2, commi 361 e 362, della legge 244/2007 autorizzano il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a stipulare transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che avessero istaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
In esecuzione delle suindicate disposizioni è stato adottato il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 132 del 28 aprile 2009, con il quale sono stati definiti i criteri utili a stipulare le transazioni con i soggetti indicati dal citato art. 33 della legge n. 222/2007 e dall’art. 2, comma 360, della legge n. 244/2007.
I presupposti per l’accesso alle transazioni in argomento vengono così definiti dall’articolo 2 del citato regolamento, a mente del quale è richiesta:
a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o dall'Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da una sentenza;
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza.
Il comma 2 prevede, inoltre, che “Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto”.
L’art. 5 del suddetto D.M. n. 132/2009 ha poi demandato, per la definizione dei “moduli” transattivi, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto qui di più diretto interesse, nel solco del suddetto programma regolatorio, si inserisce l’art. 5 del decreto ministeriale 4 maggio 2012 secondo cui i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze, entro il 19 gennaio 2010, per le quali:
a) non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ovvero tra la eventuale data antecedente rispetto alla quale risulti - in base ai criteri di cui all'allegato 6 al presente decreto - già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi;
b) non siano decorsi più di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti;
c) non sia già intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione.
Al comma 2, il decreto radica la legittimazione a proporre istanza di indennizzo nei soggetti che hanno subito l’evento trasfusionale in data non anteriore al 24 luglio del 1978.
Con il successivo d.l. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, articolo 27 bis, è stata, infine, prevista l’“equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti da vaccinazioni obbligatorie” che avessero presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, di cui alla l. 244 del 2007, entro il 19 gennaio 2010.
In sintesi, il sistema delineato dal legislatore prevedeva che:
- il soggetto danneggiato poteva agire giudizialmente in sede civile per ottenere il risarcimento del danno;
- in caso di proposizione dell’azione risarcitoria era possibile, fino al 2010, accedere, a richiesta, alla transazione con il Ministero della Salute che avrebbe corrisposto un ristoro commisurato ai criteri indicati nel c.d. decreto moduli del 4 maggio 2012;
- infine, il soggetto danneggiato avrebbe potuto chiedere l’equa riparazione – di importo inferiore – prevista dal d.l. n. 90/2014 convertito in legge n 114/20, rinunciando alla domanda risarcitoria e alla transazione.
3. Tanto premesso, è possibile procedere con lo scrutinio del merito del ricorso che è infondato per le ragioni già espresse su questioni analoghe alla presente dalla giurisprudenza amministrativa in più pronunce conformi cui questo Collegio non ritiene discostarsi.
In particolare, da ultimo, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2146/2024 ha statuito quanto segue:
“Quanto al merito del giudizio, assume carattere centrale la questione della rilevanza attribuibile all’intervenuta definizione della parallela controversia risarcitoria con sentenza passata in giudicato (nella specie rappresentata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS-, confermativa - per quanto concerne in particolare la posizione del ricorrente - della sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-) ai fini dell’ammissione dell’istante alla stipula della speciale transazione con i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie., prevista e disciplinata dall’art. 33 della legge 22 novembre 2007, n. 222, e dall’art. 2, commi 361-365, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Occorre premettere che il tema ha costituito oggetto, come evidenziato anche dai Ministeri appellanti, della non risalente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 aprile 2020, la quale ha fissato – seppure nell’ambito della statuizione di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – alcuni principi di diritto atti ad orientare la risoluzione delle questioni interpretative sulle quali si innesta l’odierno thema decidendum: principi che, occorre fin d’ora evidenziare, sono stati enucleati in un contesto fattuale contrassegnato, come si evince dalla motivazione del provvedimento, dalla intervenuta condanna del Ministero della Salute (e della Regione Puglia), con sentenza passata in giudicato, al risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza della morte del padre, di cui con la medesima sentenza civile era stato anche liquidato l’importo (pur se in via equitativa).
In siffatto contesto, il Consiglio di Stato, sebbene non nell’esercizio della sua funzione nomofilattica (avendo formulato i suddetti principi, appunto, ai fini della declaratoria della improcedibilità del gravame, atta ad esimerlo dal pronunciarsi sui quesiti posti dalla Sezione remittente), ha evidenziato gli argomenti che si opponevano alla permanenza dell’interesse in capo al ricorrente, tra i quali:
- la non cumulabilità dell’equivalente monetario liquidato dal giudice civile con l’indennizzo istituito con le citate disposizioni per il medesimo fatto illecito;
- il riferimento della disciplina primaria e secondaria sulla transazione per danni da emotrasfusioni alle “azioni di risarcimento danni tuttora pendenti”, quale presupposto per l’accesso alla speciale procedura transattiva;
- la circostanza per la quale tutte le ipotesi prese in considerazione dal citato regolamento sono “contraddistinte dal fatto non è intervenuta una sentenza definitiva, nei seguenti termini:
- per le transazioni da stipulare “con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole”, in caso di danni subiti da “emotrasfusi occasionali” o da vaccinazioni obbligatorie, si tiene conto “del grado del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole” (art. 3, lett. b) e c), n. 2);
- inoltre, in caso di condanna dell’amministrazione “per un importo complessivo superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sarà pari all’80% dell’importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d’appello” (art. 3, lett. d);
- ed infine “all’atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all’articolo 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell’Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti” (art. 7, comma 2)”;
- infine, la natura del negozio di transazione, “il cui schema causale, nel quale si iscrive quella istituita dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 159 del 2007 oggetto del presente giudizio, postula l’esistenza di una controversia “già incominciata” o “che può sorgere tra loro” e l’esigenza per le parti di evitarne l’alea attraverso concessioni reciproche (art. 1965 cod. civ.)”.
Il Collegio ha infine evidenziato che non rilevava, ai fini dimostrativi del perdurante interesse al ricorso in capo al ricorrente, la pendenza del giudizio civile di risarcimento al momento della domanda di transazione, “posto che esso deve comunque permanere per tutta la durata del procedimento, fino al momento della decisione amministrativa su di essa”.
Va altresì rilevato che le conclusioni cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria nella suddetta occasione processuale sono state ribadite con la più recente pronuncia del medesimo organo giusdicente n. 16 del 5 novembre 2021, allorché (questa volta nella formulazione dei principi di diritti richiesti dalla Sezione a qua) è stato affermato che “il termine decennale contemplato dal citato art. 5, comma 1, lettera b) D.M. 4 maggio 2012, non è riferibile alla presunta prescrizione ma si limita a segnare l’ambito temporale entro il quale la pendenza del giudizio costituisce il necessario presupposto per l’ammissione alla transazione”.
Infine, occorre evidenziare che la questione sulla quale verte il presente giudizio è stata recentemente affrontata anche da questa Sezione con la sentenza n. 5363 del 28 giugno 2022, con la quale è stato ritenuto, ai fini della sua risoluzione, “di attribuire rilievo decisivo al disposto dell’art. 1, comma 3, d.m. 4 maggio 2012, per il quale “si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio è ancora pendente alla data di sottoscrizione dell’atto transattivo”, essendosi in quella sede precisato che “la norma correla infatti la verifica avente ad oggetto la necessaria persistenza del presupposto per l’accesso alla procedura transattiva al momento della stipulazione del relativo atto, consentendo dinamicamente all’Amministrazione di attribuire rilievo alle circostanze sopravvenute alla adozione dell’eventuale provvedimento propedeutico di ammissione alla transazione …
Così delimitato il thema decidendum, e chiarito che, alla stregua della pregressa giurisprudenza, la pendenza del giudizio risarcitorio costituisce un presupposto (vincolato) per l’accesso alla procedura transattiva, né sono ravvisabili ragioni per ipotizzare l’illegittimità (agli eventuali fini disapplicativi) delle pertinenti previsioni regolamentari (già per il fatto che, come chiaramente evidenziato dall’Adunanza Plenaria, le stesse hanno la funzione di allineare lo speciale istituto transattivo de quo allo schema ordinario di cui all’art. 1965 c.c.), occorre in primo luogo evidenziare che non rileva che, alla data della instaurazione del procedimento transattivo, il suddetto presupposto fosse ancora esistente, dal momento che, per consolidato principio giurisprudenziale (sul quale si basa anche la citata sentenza n. 9/2020), “la legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7187).
9. Allo stesso modo, non giustifica una diversa conclusione il ritardo col quale l’Amministrazione si sarebbe determinata sull’istanza della parte ricorrente.
… non era predicabile in capo all’istante alcun affidamento (in ordine all’accesso alla procedura transattiva indipendentemente dall’evoluzione della situazione processuale) ipoteticamente frustrato dal provvedimento impugnato, tenuto conto della chiara subordinazione in cui le richiamate disposizioni regolamentari ponevano la percorribilità della soluzione transattiva della controversia rispetto alla sua perdurante pendenza nella sede processuale.
Del resto, come si è detto, il ricorso alla procedura transattiva trovava, alla data di adozione del provvedimento impugnato, un oggettivo quanto insuperabile ostacolo nel venir meno, per effetto della suddetta situazione sopravvenuta, della sua intrinseca ratio: ratio connessa, in una prospettiva generale, al superamento del complesso ed annoso contenzioso derivante da un fenomeno dannoso di carattere collettivo, soddisfacendo da un lato l’interesse dell’Amministrazione alla definizione dei termini della sua responsabilità secondo parametri predeterminabili, dall’altro quello dei danneggiati ad ottenere il soddisfacimento delle loro pretese risarcitorie sottraendosi all’alea dei giudizi in corso, nonché, in una prospettiva di carattere particolare, alla già evidenziata relazione funzionale tra meccanismo transattivo e pendenza della lite.
10. Ritiene invero il Collegio che l’indubbia connotazione “etica” del contenzioso a monte della previsione della fattispecie transattiva – essendo quest’ultima in ultima analisi finalizzata a porre rimedio ai danni causati dal non adeguato controllo da parte dello Stato e del SSN degli emoderivati trasfusi ai soggetti lesi – non consenta di prescindere, nella definizione delle concrete controversie aventi ad oggetto gli atti adottati dalla P.A. in subiecta materia, dalle disposizioni che ne disciplinano gli aspetti procedimentali e sostanziali, vincolando l’azione amministrativa (che viene nel contempo spogliata dai connessi margini di valutazione discrezionale) al fine di garantire l’aderenza dell’istituto, nelle sue concrete declinazioni applicative, alla diretta finalità cui lo stesso è normativamente preordinato, come innanzi individuata.
11. Né al ritardo dell’Amministrazione nella definizione del procedimento può attribuirsi la conseguenza, lato sensu sanzionatoria, di scardinare l’istituto dai suoi presupposti applicativi, tanto più in quanto – come evidenziato dall’Adunanza Plenaria con la menzionata sentenza n. 9/2020, che ha appunto desunto dalla conclusione del giudizio risarcitorio il venir meno dell’interesse del ricorrente all’accesso alla procedura transattiva – alla chiusura del giudizio risarcitorio si accompagna la piena realizzazione dell’interesse del danneggiato al conseguimento dell’utilità perseguita, in via alternativa e non cumulativa, mediante l’attivazione del procedimento transattivo.
Né, a smentire tale assunto, varrebbe evidenziare che l’odierno appellato ha conseguito, nella sede giudiziaria ordinaria, la sola condanna sull’an della responsabilità risarcitoria della P.A., permanendo l’alea del giudizio risarcitorio per quanto concerne il quantum della stessa, essendosi già evidenziato che tale aspetto – il quale avrebbe sicuramente meritato attenta considerazione da parte del giudice di appello, ove gli fosse stato ritualmente sottoposto – è rimasto estraneo, come si è già detto, all’ambito del thema decidendum ad esso devoluto, integrando un autonomo profilo di ipotetica illegittimità del provvedimento di diniego, non espressamente esaminato dal giudice di primo grado, per gli effetti di cui al richiamato art. 101, comma 2, c.p.a..
12. Allo stesso modo, non è suscettibile di condurre a diversa conclusione l’asserita lesione che il provvedimento impugnato in primo grado avrebbe procurato all’interesse del ricorrente ad accedere all’equa riparazione disciplinata dall’art. 27-bis d.l n. 90/2014, inserito dalla legge di conversione n. 114/2014.
Deve invero osservarsi, anche in ordine a tale aspetto, che l’ipotizzata lesione dell’affidamento in ordine all’esito positivo della procedura transattiva (sulla scorta del quale l’appellato si sarebbe determinato a non fare richiesta tempestiva di accesso all’equa riparazione), così come il ritardo col quale l’Amministrazione concluda il procedimento, non costituiscono fattori derogatori della disciplina dell’istituto transattivo, essendo eventualmente apprezzabili a fini diversi dalla valutazione della legittimità del provvedimento negativo.
13. Né rileva la dedotta (dalla parte appellante) perentorietà del termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento, atteso che, ove esso dovesse effettivamente qualificarsi come tale, la conseguenza sarebbe la perdita da parte della medesima Amministrazione del potere di provvedere in ordine all’istanza dell’interessato, con la conseguente carenza in capo al ricorrente di ogni interesse a sostenere la tesi suindicata”>> (sent. n. 9495/2025).
Nel caso in esame è pacifica ed incontestata la circostanza - di fatto ostativa all’accesso alla transazione - consistente nella insussistenza in capo ricorrente di un giudizio pendente.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IN TI, Presidente
AU TA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AU TA | AR IN TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.