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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 21.10.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
22.10.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1798 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Val d'Aosta n.30, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n. 4/c, presso lo Studio degli Avv. ti Alessandro CAVALLARO e UC LL, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. per delega allegata al presente atto, da Dott.
Dott.ssa e Dott. dipendenti dello Persona_1 Persona_2 Persona_3
stesso , domiciliati presso il proprio Ufficio per la gestione del CP_1
pagina 1 contenzioso del lavoro, sito in Cagliari via Giudice Guglielmo n. 44 - 46, presso l' ; Controparte_2
resistente costituito
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
Disapplicare l'art. 1, commi 121, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM
del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva CE 1999/70, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto
della ricorrente alla attribuzione della Carta elettronica del docente e al
riconoscimento del beneficio economico di € 500,00, tramite la predetta Carta
elettronica di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1
riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato, e all'adozione di ogni
atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi dalla data di
maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
In via subordinata, nella
denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto il diritto al beneficio in parola per l'A.S.
2021/2022, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione della
Carta elettronica del docente e al riconoscimento del beneficio economico di €
500,00, tramite la predetta Carta elettronica di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l' anno scolastico 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il
al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_1
come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato, e all'adozione di
ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi dalla data di
maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
In via ancor più gradata e
pagina 2 per la sola ipotesi in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente fosse
fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, previo accertamento e
declaratoria del diritto della stessa alla fruizione del beneficio economico annuo
di € 500,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore
[...]
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., da
liquidarsi anche in via equitativa.
Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento
processuale di controparte.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore
dei procuratori anticipatori”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro:
1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la domanda
della ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese
ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile;
2) in via meramente subordinata, accogliere in parte la domanda del ricorrente
disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
del al fine di domandare la Controparte_1
pagina 3 condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023.
2. In particolare, la ricorrente ha esposto:
A. di essere attualmente inserita nelle GPS;
B. di aver svolto incarichi di docenza alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; CP_1
C. di non essere stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta elettronica del docente, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
D. che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
3. Il convenuto , si è costituito in giudizio domandando il rigetto CP_1
delle avverse pretese.
In particolare, il ha dedotto, per quanto di rilievo: CP_1
I. che vi sussiste alcun obbligo di erogare la Carta elettronica del docente anche al personale docente a tempo determinato;
II. che la ricorrente, per l'anno scolastico 2021/2022, aveva svolto la prestazione lavorativa per soli 174 giorni e, dunque, per un numero di giornate inferiore alla soglia limite di 180, da valutarsi nell'arco dell'anno scolastico.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso prove documentali.
4. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
pagina 4 Occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé solo, un motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei
pagina 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo alla ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio sul punto CP_1
quanto nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa
pagina 6 dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità
tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
pagina 7 allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al
pagina 8 momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dei contratti individuali prodotti dalla ricorrente, risulta provato che abbia espletato incarichi di Parte_1
docenza per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
pagina 9 Con riguardo all'annualità 2021/2022, la docente ha svolto plurime Pt_1
supplenze di durata contenuta (dal 29.11.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al
31.03.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022; dal 01.05.2022 all'08.06.2022) per un numero di giorni pari, complessivamente, a n. 188 (e non, come dedotto dal convenuto, a 174). CP_1
Si tratta di un numero di giorni di docenza superiore ai 180 giorni, criterio quantificatorio che già la precedente – e consolidata – giurisprudenza di merito riteneva sufficiente ai fini della piena equiparazione fra l'attività svolta dai docenti di ruolo e quella espletata dei docenti non di ruolo ai fini dell'attribuzione della
Carta docente.
Sussistono, pertanto, nel caso in esame, i presupposti per l'estensione del suddetto beneficio anche alla ricorrente.
Da ultimo, occorre osservare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C-268/24, ha superato anche il suddetto criterio temporale, codificando il principio in forza del quale il riconoscimento o la negazione della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione agli insegnanti supplenti non può
fondarsi esclusivamente sulla durata dell'attività di docenza in quanto “La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo,
che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500
annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la
formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che
effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti
non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione
pagina 10 non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto
che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine
dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Secondo la Corte, infatti, la negazione del beneficio, in ragione dalla mera durata dell'incarico di supplenza, non rappresenta una ragione oggettiva riconducibile al novero della clausola n. 4 dell'allegato alla Direttiva 70/CE del 1999 in materia di lavoro a tempo determinato (considerando 67 e 68).
La rileva, inoltre, che non si possa aprioristicamente precludere CP_3
l'erogazione del beneficio ai docenti non di ruolo in virtù del solo criterio di durata della docenza, poiché l'esercizio dell'attività didattica, seppur breve e discontinua, si inserisce nell'ambito della programmazione annua al pari di quella erogata dai docenti di ruolo.
Difatti, come specificato dalla stessa CGUE, l'erogazione della Carta docente sarebbe funzionale soprattutto agli insegnanti a cui è attribuito un incarico di breve durata, in quanto “potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori,
quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad
insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Deve, dunque, ritenersi che anche un'attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con il conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (circostanza, quest'ultima, non dedotta né provata dal CP_1
convenuto).
Alla luce dei principi sovraesposti, può affermarsi che la ricorrente, pur avendo ricevuto plurimi incarichi di docenza per l'anno scolastico 2021/2022 e un incarico fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023,
pagina 11 ha maturato il diritto al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107.
Il deve, pertanto, essere Controparte_1
condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del
01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro
1.000,00, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità
formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24°
mese decorrente dalla data di sua costituzione.
5. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_1
essere condannato a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
pagina 12 (Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dalla ricorrente;
2. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a erogare, in favore di la Carta CP_4 Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di complessivi euro 1.000 (euro
500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere delle spese del presente CP_4 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 296,50, di cui 21.50 per spese e 275,00
per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore degli Avv.ti Alessandro CAVALLARO e
UC LL, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 22.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 13