Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Barbara Servidio;
Parte_1
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Giampiero Falasca;
Controparte_1
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
Antonio Campilongo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/06/2021, , ex dipendente di e Parte_1 CP_1 da quest'ultima impiegato nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con qualifica Operaio 5 livello e mansione di autista / scaricatore – gruppo C di cui al C.C.N.L. Alimentari e Industria, presso l'impresa utilizzatrice Controparte_2
ha domandato il pagamento di Euro 13.867,65 a titolo di differenze
[...]
retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché di Euro 4.139,00 a titolo di indennità di trasferta maturata nel corso della missione presso Controparte_2
per il periodo dal 1.7.2018 al 30.6.2019. A sostegno delle proprie pretese, ha dedotto
[...]
che il contratto prevedeva che la prestazione lavorativa si espletasse su cinque giorni lavorativi per 40 (quaranta) ore settimanali, ma che, in realtà, l'attività lavorativa si estendeva a sei giorni lavorati su sette per 13 (tredici) ore lavorative nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 9 (nove) ore lavorative il martedì ed il giovedì e 6 sei ore lavorative il sabato;
che le zone più distanti
“servite” dal giro di consegna effettuato, per almeno venti giorni al mese, prevedevano quali destinazioni in Calabria: , Vibo Valentia, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e mentre in Puglia arrivavano fino a Foggia. Controparte_7 CP_8
1
l'impresa Utilizzatrice è tenuta a informare l'agenzia di somministrazione in merito alla necessità di impiegare – e quindi retribuire – il lavoratore somministrato per un numero di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattualmente definite e che in assenza di tale comunicazione da parte dell' è evidente che nulla possa essere preteso nei confronti Parte_2 dell'agenzia di somministrazione, soggetto del tutto estraneo alle concrete vicende lavorative e alle modalità di organizzazione dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, del tutto ignara quindi dell'irregolare impiego – da parte dell'utilizzatore – del personale inviato in missione.
Si è costituita la rappresentando che il ricorrente ha lavorato presso la stessa con CP_2
contratto a tempo determinato full-time per 5 giorni alla settimana dal lunedì a venerdì, occasionalmente anche il sabato sempre nel rispetto delle 40 ore settimanali con orario di lavoro flessibile. Le clausole flessibili avrebbero consentito alla società resistente (utilizzatrice) di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa del ricorrente rispetto a quella inizialmente concordata, con lo spostamento dell'orario di sempre per lo stesso numero di 40 ore di lavoro settimanali. In particolare il ricorrente nel trasporto della merce alla guida dei mezzi aziendali presso i clienti era accompagnato sempre da altro autista e mai da solo provvedendo ad effettuare le consegne nell'arco di 7-8 ore giornaliere, per cui: quando partiva la mattina verso le ore 5:00 faceva rientro in azienda verso le ore 13:00 circa;
quando partiva alle ore 9:00 per le consegne rientrava verso le ore 17:00; se in qualche rara occasione l'orario di lavoro del ricorrente si è protratto oltre il limite di 8 ore giornaliere (previa autorizzazione e richiesta della la società somministratrice provvedeva a retribuire le ore in più per CP_2
come emerge dai prospetti paga allegati (cfr. doc. 4), mentre il giorno successivo effettuava consegne nelle zone limitrofe all'azienda; nella consegna delle merci i tempi di guida e la distanza percorsa dal ricorrente sono compatibili con l'orario di lavoro giornaliero di 7 – 8 ore.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di lavoro straordinario, deve richiamarsi, a tal proposito, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
2 Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Applicando tali condivisibili principi giuridici al caso di specie, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante. Occorre rilevare che, anche se dalla prova testimoniale è emerso che gli autisti effettuavano dei viaggi che duravano ben oltre le otto ore giornaliere, tuttavia non è inequivocamente emerso che con quale frequenza dette tratte venissero effettuate, pertanto non è rimasta provata l'effettiva entità delle ore di lavoro straordinario.
In particolare, il teste ha rilasciato dichiarazioni dettagliate, ma comunque non Tes_1 coincidenti con le allegazioni del ricorrente in merito all'orario osservato: “Lavorava dall'una di notte al pomeriggio. Io e il ricorrente facevamo lo stesso lavoro e viaggiavamo sulle stesse tratte. Abbiamo viaggiato anche insieme. Le tratte erano le seguenti: 1) da SA a
[...]
, in questo caso partivamo all'una di notte per rientrare verso le tre/quattro del CP_5
pomeriggio; 2) da SA a varie sedi della Puglia, anche fino a vicino Foggia, questa era una tratta più lunga e veniva chiamato giro Guardamiglia;
in questo caso partivamo alle due
e mezza/tre di notte e rientravamo verso le cinque/sei del pomeriggio. Queste erano le tratte più lunghe;
poi andavo anche a Cosenza e sul versante jonico arrivavamo fino a Nova Siri,
Taranto, Palagiano;
in questo caso lavoravamo dalle tre di notte al tardo pomeriggio. Il
andava anche sul , come e Le tratte le stabiliva una persona Pt_1 CP_9 Pt_3 Per_1
addetta da che comunicava con noi di solito tramite messaggi telefonici, a volte CP_2
anche a voce. Nel messaggio ci indicavano i singoli negozi e supermercati dove andavamo a fare consegna. Lavoravamo tutti i giorni da lunedì al sabato, a volte anche di domenica. Ci occupavamo del trasporto e poi giunti a destinazione anche dello scarico della merce. Preciso che prima di partire ci occupavamo anche del carico del camion. Al rientro inoltre eravamo addetti alla pulizia e disinfettazione dei camion. Anche io ho un contenzioso in corso contro
Io ricordo di essere stato dipendente di nell'ultimo periodo, lavoravo per CP_2 CP_1
ma non ricordo i nomi della società. A fine lavoro ci incontravamo sempre CP_2 nell'azienda di Montagna. ha lavorato un paio di anni, forse due e mezzo, ma non so Pt_1 dire con precisione”.
3 Si rileva inoltre che parte ricorrente ha dedotto di essere in possesso della scheda del cronotachigrafo, tuttavia il contenuto della stessa non è stato riversato negli atti del giudizio, atteso che non sono stati indicati analiticamente gli orari giornalmente osservati né risulta che gli stessi siano stati analizzati dal consulente di parte. Pertanto, una consulenza tecnica avente ad oggetto la medesima scheda avrebbe carattere meramente esplorativo.
La domanda deve essere, dunque, rigettata.
3. Parte ricorrente neppure ha dedotto la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto a percepire l'indennità contrattuale di trasferta, pertanto, anche la relativa pretesa è infondata.
4. La difficoltà dell'accertamento fattuale controverso induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 15/04/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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