Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4005 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina BOZZETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
1
3) Il prevalente collocamento e residenza delle minori sarà presso la mamma;
4) La casa di abitazione famigliare sita in Caltrano, via San Giorgio, di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla signora in quanto collocataria delle Pt_1
figlie; stante la difficoltà del padre di reperire altra abitazione, momentaneamente la madre si trasferirà con le figlie, a partire dal 01.11.2024 presso un appartamento di
Schio, via Padre Vittorino di Villarazzo, 15/A; il padre si impegna a lasciare la casa famigliare non appena troverà un alloggio e comunque entro il 31.12.2026; la madre rientrerà quindi nella casa di abitazione famigliare con le minori;
5) I coniugi si impegnano a definire la proprietà della casa entro il 31.12.26; entro tale data ciascun coniuge si impegna ad acquistare la quota dell'altro; in caso di mancato accordo l'abitazione sarà posta in vendita (unitamente agli arredi acquistati congiuntamente da entrambi i coniugi) ed il ricavato andrà suddiviso a metà tra i comproprietari;
6) Il padre terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità: un week end alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un pernottamento infrasettimanale presso il padre;
7) vacanze: durante le vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, compatibilmente con i desideri, degli impegni delle stesse e, comunque, con le ferie estive dell'uno e dell'altro genitore, in periodo da definirsi con congruo anticipo (31 maggio);
d) durante le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con le figlie metà delle vacanze, che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno e, sempre ad anni alterni, il giorno dell'Epifania;
e) durante le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà con le figlie metà delle vacanze, in modo che un genitore tenga con sé le figlie la prima parte, compreso il giorno di Pasqua e l'altro genitore l'altra parte (dal Lunedì dell'Angelo) fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
f) durante le festività infrasettimanali, le figlie staranno con ciascun genitore, dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività, con le stesse modalità
2 alternativamente;
i genitori concordano che le minori possano trascorrere i compleanni dei genitori con ciascuno di essi;
8) Il padre potrà sentire le minori telefonicamente quando lo desidera e potrà vederle anche oltre i giorni stabiliti, previo accordo telefonico con la madre;
9) Le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute delle figlie verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, potranno essere prese separatamente da ciascun coniuge;
10) I coniugi concorreranno, in proporzione alle proprie sostanze e capacità economiche, al mantenimento delle figlie. Sulla base della situazione attuale, i coniugi si sono accordati come segue: il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile pari a complessivi euro 700,00 (350,00 euro a figlia) per il periodo in cui la signora dovrà sostenere il canone di Pt_1 locazione;
qualora la madre rientri nell'abitazione familiare l'assegno sarà di euro
500,00 (250,00 euro a figlia); l'assegno verrà versato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate note alle parti entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
11) i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori. In proposito, entrambi dichiarano di conoscere e di accettare il Protocollo del Tribunale di Vicenza;
12) L'assegno unico per le figlie spetterà alla madre al 100%
13) Le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia spetteranno ad entrambi i genitori in ragione del 50%;
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
15) Ad eccezione della casa familiare e del veicolo tg. VA 571915, di proprietà di entrambi, coniugi dichiarano di avere definito ogni altra questione economica sorta in dipendenza del matrimonio;
16) I coniugi dichiarano che per l'acquisto della casa è stato acceso un mutuo
3 ipotecario in data 06.03.2008 della durata di anni 25: la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa (pari ad euro 620,00) verrà sostenuta da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
17) La sig.ra dichiara di essere proprietaria del veicolo Land Rover tg. GJ 096 Pt_1
VY;
18) Il sig. dichiara di essere proprietario dei seguenti veicoli: Pt_2
- Motociclo Ducati tg. EK59791
- Motociclo Morini tg. DA99566
- Veicolo Hyundai tg. FF052TF
- Fiat 110 F Abarth tg. ZA067KX
- Fiat 110 F tg. VI 170719
- Fiat 500 D tg. ZA 291HA
I coniugi dichiarano di essere comproprietari del veicolo Fiat 110F Spider tg.
VA571915;
I coniugi concordano che i motoveicoli ed i veicoli resteranno in uso ai rispettivi proprietari, salvo il veicolo il veicolo cointestato tg. VA 571915 che potrà essere usato da entrambi gli intestatari;
19) I ricorrenti dichiarano che gli accordi economici sono stati presi tenendo conto della attuale condizione economica dei medesimi.
20) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cogollo del Cengio (VI) in data 26/06/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere
4 favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie e a carico del padre così come concordato dalle parti, che Per_1 Per_3
si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Caltrano (VI), Via San Giorgio n. 7, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con le figlie minori;
Per_1 Per_4
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
5 causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Cogollo del Cengio (VI) in data 26/06/2005 con atto trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cogollo del Cengio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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