Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 830/2022 R.G., vertente TRA
(subentrata ex lege e a titolo universale Parte_1 a , CF , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante in carica, per questi come da procura del Notaio dott. di Roma, Rep. Parte_2 Persona_1 177893 Racc. 11776 del 28/04/22, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bavasso (CF
pec fax 0984/398384, C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96 appellante CONTRO
Controparte_2 appellata contumace E
, con sede centrale in Roma, in Controparte_3 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Cosimo Adornato (C.F. ) in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. CodiceFiscale_2
Notaio in Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21.7.2015, elettivamente Persona_2 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, presso i CP_3 difensori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_2 appellato E
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore appellato contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_2 CP_ chiedeva dichiarare estinto il diritto dell' e di a Controparte_5 riscuotere la somma di € 25.652,64, riportata nell'intimazione di pagamento n. 09420219000578368000, relativamente all'omesso versamento dei contributi IVS e
sanzione amministrativa , per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, Controparte_4 annullarli. Con vittoria di spese. Proponeva, infatti, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000578368000, notificata in data 05/11/2021, che aveva intimato, fra l'altro, il pagamento della somma complessiva di € 25.652,64, riportata dalla cartella di pagamento n. 09420150008626426000, presuntivamente notificata il 11/09/2015, relativa a sanzione amministrativa L. 689/81, applicata dall' , nell'anno 2012; e dagli avvisi Controparte_4 di addebito, emessi dall' di Reggio Calabria, n. 39420120000452273000, CP_3 presuntivamente notificato il 23/04/2012, contributi IVS, anno 2010-2011-2012; n. 394201200002487357000, presuntivamente notificato il 07/11/2012, modello DM 10, anni 2011-2012; n. 39420120003213767000, presuntivamente notificato il 15/01/2013, contributi IVS, anno 2011-2012; n. 39420130000159108000, presuntivamente notificato il 11/05/2013, contributi IVS, anno 2012-2013; n. 39420130003151276000, presuntivamente notificato il 10/03/2014, contributi IVS, anno 2012-2014; n. 39420130003635785000 presuntivamente notificata il 09/03/2014, contributi IVS, anno 2012-2014; n. 39420140001209276000, presuntivamente notificato il 12/06/2014, contributi IVS, anno 2013-2014; n. 39420140003013577000, presuntivamente notificato il 22/10/2014, contributi IVS, anno 2013-2014; n. 39420140005134078000, presuntivamente notificato il 10/02/2015, contributi IVS, anno 2014. Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Costituitosi, l' chiedeva, preliminarmente, dichiarare la parziale incompetenza CP_3 territoriale, poiché competente era il Tribunale di Reggio Calabria;
la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D. Lgs n. 46/99, sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spettava all'ente di riscossione. L' costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_6 quanto infondata in fatto ed in diritto;
eccepiva la sua carenza di legittimazione e l'interruzione dei termini di prescrizione, con vittoria di spese di lite. L' di Reggio Calabria affermava la regolare notifica degli atti di Controparte_4 sua competenza, per cui dopo l'iscrizione a ruolo era compito dell'agente della riscossione procedere all'interruzione dei termini di prescrizione;
chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile o comunque infondata;
in ogni caso con compensazione delle spese di lite.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1457/2022 pubblicata il 18.10.2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi relativamente all'avviso di addebito n. 394201200002487357000, presuntivamente notificato il 07/11/2012, modello DM 10, anni 2011-2012; 2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
3. assegna alle parti il termine di 30 giorni dall'udienza odierna per la riassunzione del giudizio;
4. Dichiara prescritto il credito portato dagli avvisi di addebito n. 39420120000452273000, presuntivamente notificato il 23/04/2012, contributi IVS, anno 2010-2011-2012; n. 39420120003213767000, presuntivamente notificato il 15/01/2013, contributi IVS, anno 2011-2012; n. 39420130000159108000, presuntivamente notificato il 11/05/2013, contributi IVS, anno 2012-2013; n. 39420130003151276000, presuntivamente notificato il 10/03/2014, contributi IVS, anno 2012-2014; n. 39420140001209276000, presuntivamente notificato il 12/06/2014, contributi IVS, anno 2013-2014; n. 39420140003013577000, presuntivamente notificato il 22/10/2014, contributi IVS, anno 2013-2014; n. 39420140005134078000, presuntivamente notificato il 10/02/2015; 5. Dichiara illegittima ed inefficace per 3
l'esecuzione l'intimazione di pagamento n. 09420219000578368000, notificata in data 05/11/2021, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dai suddetti avvisi di addebito;
6. condanna l , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Mammoliti, che ha fatto Controparte_2 richiesta”. Dichiarava l'incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale di Palmi per essere competente il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di G.L., tempestivamente eccepita dall' , poiché l'avviso di addebito n. 394201200002487357000, presuntivamente CP_3 notificato il 07/11/2012, si riferiva al modello DM 10, anni 2011-2012, ossia ad obblighi del datore di lavoro. L'opposizione proposta dalla parte ricorrente, nel resto, andava qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata all'atto di precetto, per contestare il diritto dell'ente creditore di agire esecutivamente per la riscossione del credito estinto per avvenuta prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica riportata nella stessa intimazione di pagamento. Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_3 richiamava l'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discutesse esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione. Nel caso di specie, si discuteva dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rendeva definitiva, nel merito, la pretesa creditoria e ciò individuava nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito. L' aveva chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti CP_3 interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione doveva contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso. L'ordine di esibizione doveva essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non poteva avere fini meramente esplorativi. Nel caso di specie non vi era menzione di fatti interruttivi della prescrizione. Non si ravvisava neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice era, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti. Nel caso di specie non vi erano elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione. Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali era idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio era sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo. L' , che aveva interesse a dimostrare l'avvenuta interruzione dei Controparte_5 termini di prescrizione, aveva depositato in giudizio copia di atti interruttivi della prescrizione, precisamente l'intimazione di pagamento n. 09420189000844988000 corredata dall'avviso 4
di ricevimento attestante il rifiuto, in data 27 marzo 2018, della parte ricorrente a ricevere l'atto, ove era riportata la cartella di pagamento n. 09420150008626426000, la cui notifica, indicata nella data dell'11/09/2015, risultava essere stata ricevuta dalla stessa ricorrente. Il credito portato da tale cartella di pagamento non era, dunque, prescritto, non essendo decorsi 5 anni tra la data della sua notifica e quella dell'intimazione di pagamento n. 09420189000844988000 e da questa a quella dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio. L' aveva depositato, altresì, l'intimazione di Controparte_5 pagamento n. 09420189006798208000, corredata dall'avviso di ricevimento - attestante, in data 6 novembre 2018, anche in questo caso, il rifiuto della ricorrente di ricevere l'atto - che aveva intimato il pagamento del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420130003635785000, notificato il 09/03/2014. Anche in questo caso il termine di prescrizione era stato tempestivamente interrotto. Anche il fermo amministrativo n. 09480201400013099000, fascicolo n. 2014/000117874, risultava regolarmente notificato con il deposito nella casa comunale, seguito dalla raccomandata informativa attestante il ricevimento della stessa da parte della ricorrente il 18 settembre 2015. Da quest'ultima data il termine quinquennale, decurtato quello di sospensione della prescrizione previsto dai D. L. n. 18/2020 e n. 183/2020, era scaduto il 27 luglio 2021, per cui alla data del 5 novembre 2021 il termine di prescrizione risultava maturato per gli avvisi di addebito n. 39420120000452273000, notificato il 23/04/2012; n. 39420130000159108000, notificato l'11/05/2013; 39420130003151276000, notificato il 10/03/2014; n. 39420140001209276000, notificato il 12/06/2014, riportati nella suddetta intimazione di pagamento. Non era idoneo ad interrompere i termini di prescrizione neppure il fermo amministrativo n. 09480201500003902000, fascicolo 2015/000034445, notificato il 5 novembre 2015, in quanto il quinquennio, considerata la suddetta sospensione, risultava scaduto il 10 settembre 2021, mentre l'intimazione di pagamento opposta era stata notificata il 5 novembre 2021, ben oltre il termine di prescrizione. Conseguentemente il credito portato dagli avvisi di addebito n. 39420120000452273000, n. 39420120003213767000, n. 39420130000159108000, n. 39420130003151276000, n. 39420140001209276000, n. 39420140003013577000, n. 39420140005134078000, era prescritto. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , nella parte in cui Controparte_5 aveva accolto l'opposizione, dichiarando prescritto il credito portato dagli AVA nn. 39420120000452273000, 39420120003213767000, 39420130000159108000, 39420130003151276000, 39420140001209276000, 39420140003013577000, 39420140005134078000 e condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite. Infatti, per gli AVA nn. 39420120000452273000, 39420120003213767000, 39420130000159108000, 39420130003151276000, 39420140001209276000, 39420140003013577000 in data 18.09.2015 era stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400013099000; -per l'AVA n. 39420140005134078000, in data 05.11.2015 il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500003902000. Il termine di prescrizione quinquennale sarebbe scaduto rispettivamente in data 18.09.2020 e 05.11.2020 ma, operando la sospensione dell'attività di riscossione a causa dell'emergenza COVID, i termini di decadenza e prescrizione erano stati prorogati ex lege. In particolare, con riguardo ai termini di prescrizione in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (come nel caso di specie), si applicava 5
l'art. 68 del D.L 17/03/2020 che richiamava le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159. Posto che gli atti interruttivi della prescrizione, ossia il PFA n. 09480201400013099000 notificato il 14.09.2015 ed il PFA n. 09480201500003909ì2000 notificato il 21.10.2015, erano stati notificati nel periodo previsto dalle sopra citate disposizioni normative, la scadenza del termine di prescrizione era stata prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31.12.2023. Tale termine era stato nuovamente interrotto in data 05.11.2021 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.09420219000578368000. Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui dichiarava prescritte e non dovute le somme contenute negli AVA nn. 39420120000452273000, 39420120003213767000, 39420130000159108000, 39420130003151276000, 39420140001209276000, 39420140003013577000, 39420140005134078000, accertare che il termine di prescrizione non era decorso e condannare parte appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Costituitosi, l evidenziava di essere estraneo alla procedura di riscossione dei CP_3 crediti previdenziali, poiché ai sensi dell'art. 45 DPR 602/1973 (come modificato dall'art.16 del D. L. gvo 46/1999), alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, per crediti previdenziali e relativi accessori e spese, procede il concessionario;
in forza delle disposizioni citate il concessionario dava corso alla notifica della cartella e ad ogni atto della procedura e dell'esecuzione. Nell'ipotesi in cui si faceva valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/o avviso di addebito, si denunciavano vizi inerenti all'attività svolta dall' e legittimato passivo era solo l'agente della riscossione, e non anche Controparte_7 l'Ente impositore, avendo i vizi in questione attinenza ad un'attività sulla quale l'ente non aveva alcuna competenza. Chiedeva che venisse dichiarata la fondatezza dell'appello proposto da
[...]
, ove risultasse provata l'insussistenza della prescrizione. Spese e Controparte_5 competenze come per legge.
Con ordinanza del 07.07.2023, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di e dell , non Controparte_2 Controparte_4 costituiti benché regolarmente citati, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il Tribunale ha affermato che dal 18 settembre 2015, data di notifica del fermo amministrativo n. 09480201400013099000, il termine quinquennale di prescrizione, decurtato quello di sospensione della prescrizione previsto dai D. L. n. 18/2020 e n. 183/2020, era scaduto il 27 luglio 2021, per cui il termine di prescrizione risultava maturato per gli avvisi di addebito n. 39420120000452273000, n. 39420130000159108000, n. 39420130003151276000, n. 39420140001209276000, riportati nell'intimazione di pagamento opposta, notificata il 5 novembre 2021. Ha altresì affermato che non era idoneo ad interrompere i termini di prescrizione neppure il fermo amministrativo n. 09480201500003902000, fascicolo 2015/000034445, notificato il 5 novembre 2015, in quanto il quinquennio, considerata la suddetta sospensione, risultava scaduto il 10 settembre 2021, mentre l'intimazione di pagamento opposta era stata notificata il 5 novembre 2021, oltre il termine di prescrizione. 6
Ha conseguentemente affermato che il credito portato dagli avvisi di addebito n. 39420120000452273000, n. 39420120003213767000, n. 39420130000159108000, n. 39420130003151276000, n. 39420140001209276000, n. 39420140003013577000, n. 39420140005134078000, erano prescritti Le conclusioni cui è addivenuto il Tribunale in punto di computo dei termini di sospensione per l'emergenza pandemica COVID non appaiono condivisibili. Il quinquennio controverso, ricompreso fra il 09/12/2015, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2015 9019833930, ed il 31/12/2021, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021. Non appare, pertanto, corretta la conclusione resa in sentenza, secondo cui il termine quinquennale di prescrizione, decurtato quello di sospensione della prescrizione previsto dai D. L. n. 18/2020 e n. 183/2020, fosse scaduto il 27 luglio 2021. La data del 27 luglio 2021 era ricompresa nel periodo di sospensione che, come detto, si è protratto fino a tutto il 31 agosto 2021. Va richiamato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 7
2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Controparte_5 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Consegue da quanto sopra che non correttamente il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizioni fosse scaduto il 27 luglio 2021 per i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420120000452273000, n. 39420130000159108000, 39420130003151276000, n. 39420140001209276000, riportati nell'intimazione di pagamento opposta, notificata il 5 novembre 2021. Parimenti non corretta è la conclusione secondo cui i termini di prescrizione non fossero stati interrotti dal fermo amministrativo n. 09480201500003902000, fascicolo 2015/000034445, notificato il 5 novembre 2015, affermazione fondata sul presupposto che il quinquennio, considerata la suddetta sospensione, sarebbe scaduto il 10 settembre 2021, mentre l'intimazione di pagamento opposta era stata notificata il 5 novembre 2021, oltre il termine di prescrizione. In contrario, computata la sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione non era maturato alla data del 5 novembre 2021, data di notifica dell'intimazione opposta. Per conseguenza, l'appello è fondato e va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato che i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420120000452273000; n. 39420120003213767000; n. 39420130000159108000; n. 39420140001209276000; n. 39420130003151276000; n. 39420140003013577000; n. 39420140005134078000, non sono prescritti. La riforma della sentenza determina anche la caducazione della statuizione in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. Considerata la successione delle norme regolatrici del termini di sospensione, che hanno generato contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito, le spese del giudizio di primo grado e le spese di questo grado di giudizio, vanno dichiarate compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., nei confronti di , , in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., in persona del Controparte_4 legale rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 1457/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 18.10.2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420120000452273000; n. 39420120003213767000; n. 39420130000159108000; n. 39420140001209276000; n. 39420130003151276000; n. 39420140003013577000; n. 39420140005134078000 non sono prescritti.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti