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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3897/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC22 3049 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : il Comune di Sessa Aurunca chiede dichiarasi cessata la materia del contendere. Il Comune di Cellole chiede condannarsi il Comune di Sessa Aurunca al riversamento della somma indebitamente incassata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Cellole, n. 3049 del 12/12/2024, notificato il 18/06/2025, relativo al mancato pagamento dell'IMU anno 2022, per un importo complessivo di euro 382.00.
2. Il ricorrente lamenta la illegittimità dell'atto essendo stata l'imposta pagata erroneamente al Comune di
Sessa Aurunca. Di ciò era stato informato il Comune di Cellole che aveva invitato il Comune di Sessa Aurunca al riversamento della somma incassata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Il Comune di Sessa Aurunca si è costituito in giudizio Cellole chiedendo fosse dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi impegnato al riversamento della somma. Il Comune di Cellole chiedeva che il
Comune di Sessa Aurunca fosse condannato alla restituzione della somma indebitamente incassata in favore di esso resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Il contribuente ha documentato il pagamento dell'imposta e tale fatto non è contestato.
Il Comune di Cellole non riceve danno dall'errore commesso, in quanto il Comune di Sessa Aurunca deve rimettergli la somma incassata.
La restituzione della somma non può essere ordinata da questo Giudice, avendo nel caso in esame il giudizio una mera natura impugnatoria.
Il ricorso va pertato accolto. Le spese vanno compensate, tenuto conto che la vicenda che ci occupa trae origine da un errore commesso dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3897/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC22 3049 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : il Comune di Sessa Aurunca chiede dichiarasi cessata la materia del contendere. Il Comune di Cellole chiede condannarsi il Comune di Sessa Aurunca al riversamento della somma indebitamente incassata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Cellole, n. 3049 del 12/12/2024, notificato il 18/06/2025, relativo al mancato pagamento dell'IMU anno 2022, per un importo complessivo di euro 382.00.
2. Il ricorrente lamenta la illegittimità dell'atto essendo stata l'imposta pagata erroneamente al Comune di
Sessa Aurunca. Di ciò era stato informato il Comune di Cellole che aveva invitato il Comune di Sessa Aurunca al riversamento della somma incassata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Il Comune di Sessa Aurunca si è costituito in giudizio Cellole chiedendo fosse dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi impegnato al riversamento della somma. Il Comune di Cellole chiedeva che il
Comune di Sessa Aurunca fosse condannato alla restituzione della somma indebitamente incassata in favore di esso resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Il contribuente ha documentato il pagamento dell'imposta e tale fatto non è contestato.
Il Comune di Cellole non riceve danno dall'errore commesso, in quanto il Comune di Sessa Aurunca deve rimettergli la somma incassata.
La restituzione della somma non può essere ordinata da questo Giudice, avendo nel caso in esame il giudizio una mera natura impugnatoria.
Il ricorso va pertato accolto. Le spese vanno compensate, tenuto conto che la vicenda che ci occupa trae origine da un errore commesso dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese