TAR
Sentenza breve 24 novembre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00870/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01071 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00870/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 870 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Rosa, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cremona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Cremona prot. n. -OMISSIS-
, notificato il 4.9.2024, di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie N. 00870/2024 REG.RIC.
esplodenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Cremona e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 27 agosto
2024 con il quale il Prefetto di Cremona gli ha fatto divieto, ai sensi dell'art. 39
TULPS, di detenere armi, munizioni ed altre materie esplodenti, con obbligo di cedere le armi e le munizioni detenute a terzi non conviventi entro 150 giorni.
Il provvedimento si fonda sul venir meno del giudizio di affidabilità del -OMISSIS- e sul rischio di abuso nella disponibilità delle armi in relazione a fatti di omicidio e lesioni avvenuti il 19.6.2024 nelle vicinanze della carovana del ricorrente, di professione giostraio, cui ha fatto seguito il ritiro cautelare delle armi da parte dei
Carabinieri di Villafranca di Verona ex art. 39 TULPS.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 12.2.2025 questo Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di depositare in giudizio gli atti del procedimento e una relazione sui fatti di causa.
In adempimento dell'ordine cautelare, la Prefettura di Cremona ha rappresentato che il provvedimento è stato adottato sulla base della nota dei Carabinieri del 21.6.2024, nell'ottica nella massima cautela per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed N. 00870/2024 REG.RIC.
ha altresì dato atto di aver avviato, in considerazione del tempo trascorso dall'adozione del provvedimento, una nuova attività istruttoria, finalizzata a verificare la permanenza dei presupposti fondanti il provvedimento di divieto, mediante richiesta di notizie aggiornate ai Carabinieri di Villafranca di Verona, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona e alla Questura di Cremona, in ordine agli sviluppi del procedimento penale per omicidio e al coinvolgimento del ricorrente nello stesso, oltre che alla verifica della condotta e delle condizioni attuali di affidabilità del -OMISSIS- nell'uso delle armi.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025 questo Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di concludere il riesame già avviato mediante l'adozione di un provvedimento espresso, congruamente motivato, di conferma o di revoca del provvedimento impugnato, ed ha sospeso medio tempore gli effetti dell'atto gravato;
In data 26 agosto 2025 l'Amministrazione ha depositato in giudizio il nuovo provvedimento, datato 25 agosto 2025, adottato all'esito del riesame, di conferma del precedente divieto:
All'udienza camerale del 4 settembre 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto termine per presentare motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento sicchè la causa
è stata rinviata all'udienza del 19 novembre 2025.
In prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare, il predetto difensore ha depositato una memoria, non notificata alle altre parti, sul presupposto della ritenuta natura meramente confermativa del nuovo provvedimento.
All'udienza del 19 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e rilevata, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, la causa è passata in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravventa carenza di interesse. N. 00870/2024 REG.RIC.
Come premesso, l'Amministrazione ha assunto un nuovo provvedimento che, sebbene confermativo del precedente, è stato adottato all'esito di una rinnovata istruttoria, con una motivazione più ampia e articolata di quella posta alla base del primo divieto, all'esito di una complessiva rivalutazione della posizione del ricorrente anche alla luce di elementi sopravvenuti dopo il provvedimento originario.
Trattasi dunque di un provvedimento di conferma propria, e non già di un atto meramente confermativo, che si sostituisce al precedente, determinando per tale via l'improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione del divieto originario, ormai sostituito da quello più recente.
Alla luce del complessivo andamento del giudizio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00870/2024 REG.RIC.
EL BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice ZZ EL BB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01071 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00870/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 870 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Rosa, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cremona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Cremona prot. n. -OMISSIS-
, notificato il 4.9.2024, di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie N. 00870/2024 REG.RIC.
esplodenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Cremona e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 27 agosto
2024 con il quale il Prefetto di Cremona gli ha fatto divieto, ai sensi dell'art. 39
TULPS, di detenere armi, munizioni ed altre materie esplodenti, con obbligo di cedere le armi e le munizioni detenute a terzi non conviventi entro 150 giorni.
Il provvedimento si fonda sul venir meno del giudizio di affidabilità del -OMISSIS- e sul rischio di abuso nella disponibilità delle armi in relazione a fatti di omicidio e lesioni avvenuti il 19.6.2024 nelle vicinanze della carovana del ricorrente, di professione giostraio, cui ha fatto seguito il ritiro cautelare delle armi da parte dei
Carabinieri di Villafranca di Verona ex art. 39 TULPS.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 12.2.2025 questo Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di depositare in giudizio gli atti del procedimento e una relazione sui fatti di causa.
In adempimento dell'ordine cautelare, la Prefettura di Cremona ha rappresentato che il provvedimento è stato adottato sulla base della nota dei Carabinieri del 21.6.2024, nell'ottica nella massima cautela per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed N. 00870/2024 REG.RIC.
ha altresì dato atto di aver avviato, in considerazione del tempo trascorso dall'adozione del provvedimento, una nuova attività istruttoria, finalizzata a verificare la permanenza dei presupposti fondanti il provvedimento di divieto, mediante richiesta di notizie aggiornate ai Carabinieri di Villafranca di Verona, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona e alla Questura di Cremona, in ordine agli sviluppi del procedimento penale per omicidio e al coinvolgimento del ricorrente nello stesso, oltre che alla verifica della condotta e delle condizioni attuali di affidabilità del -OMISSIS- nell'uso delle armi.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025 questo Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di concludere il riesame già avviato mediante l'adozione di un provvedimento espresso, congruamente motivato, di conferma o di revoca del provvedimento impugnato, ed ha sospeso medio tempore gli effetti dell'atto gravato;
In data 26 agosto 2025 l'Amministrazione ha depositato in giudizio il nuovo provvedimento, datato 25 agosto 2025, adottato all'esito del riesame, di conferma del precedente divieto:
All'udienza camerale del 4 settembre 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto termine per presentare motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento sicchè la causa
è stata rinviata all'udienza del 19 novembre 2025.
In prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare, il predetto difensore ha depositato una memoria, non notificata alle altre parti, sul presupposto della ritenuta natura meramente confermativa del nuovo provvedimento.
All'udienza del 19 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e rilevata, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, la causa è passata in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravventa carenza di interesse. N. 00870/2024 REG.RIC.
Come premesso, l'Amministrazione ha assunto un nuovo provvedimento che, sebbene confermativo del precedente, è stato adottato all'esito di una rinnovata istruttoria, con una motivazione più ampia e articolata di quella posta alla base del primo divieto, all'esito di una complessiva rivalutazione della posizione del ricorrente anche alla luce di elementi sopravvenuti dopo il provvedimento originario.
Trattasi dunque di un provvedimento di conferma propria, e non già di un atto meramente confermativo, che si sostituisce al precedente, determinando per tale via l'improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione del divieto originario, ormai sostituito da quello più recente.
Alla luce del complessivo andamento del giudizio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00870/2024 REG.RIC.
EL BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice ZZ EL BB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.