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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1270 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio ufficio Funzione Affari Legali, in persona degli avv.ti Lucia
Fiorillo, Rosa Russo e Claudia Vuolo, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
Controparte_1
in persona del commissario
[...]
straordinario in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovan Battista Santangelo, con studio in Napoli, Chiara
Ferraresi con studio in Roma, e Alberto Panacci, con studio, in
Milano, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA E CHIAMANTE IN CAUSA in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio
Ufficio Legale, in persona dell'avv. Adeltina Salierno, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rassegnate dall'ente opponente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e rispettivamente precisate dalle altre parti a verbale dell'udienza del 26.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione regolarmente notificato alla Congregazione il 10.3.2022, con il quale la Pt_2
[...
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n.
68/2022 di questo Tribunale. Con tale decreto, è stato ingiunto all'ente opponente di pagare in favore della la CP_1
somma di € 4.016.916,26, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. Tanto, per corrispettivo delle prestazioni di assistenza sanitaria di malati psichici rese dall'ente ricorrente opposto fra il 2005 e il 2017, mediante ricovero presso i propri ospedali "Don Uva" in e "Casa CP_2
2 Divina Provvidenza" in Bisceglie, per i quali esso era a tal fine convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in favore di pazienti provenienti dal territorio di competenza della e quindi con rette a suo carico, di cui a 233 Pt_2
fatture, due parzialmente pagate e le altre interamente insolute, 211 relative a ricoveri presso il "Don Uva" e 22
relative a ricoveri presso la "Casa Divina Provvidenza",
prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA delle fatture emesse per gli anni dal 2005 al 2016 e del Libro Giornale per l'anno 2017.
La Congregazione resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 24.6.2022, con la quale, a fronte
Part delle difese della opponente, ha preliminarmente chiesto e
Part ottenuto di chiamare in causa la di la quale, CP_2 CP_3
regolarmente evocata in giudizio con atto notificato il
19.7.2022, vi si è del pari tempestivamente costituita con comparsa di risposta depositata il 23.11.2022.
A motivi dell'opposizione proposta la deduce: 1) Pt_2
l'estinzione del credito vantato per capitale, per il maturato decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione;
2) la inidoneità delle mere fatture versate in atti dalla a dare prova di detto credito, particolarmente CP_1
sotto il profilo della dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di addebitabilità a sé di prestazioni rese in favore bensì di propri assistiti, ma al di fuori del proprio ambito
3 territoriale, in Basilicata e in Puglia;
3) la insuscettibilità
del credito vantato per capitale di produrre interessi,
particolarmente così come richiesti e ingiunti (<
scadenza di ogni singola fattura al saldo>>).
Con ciò, nessuna contestazione è mossa dall'ente opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., in ordine:
a) alla effettiva, esatta esecuzione da parte della delle prestazioni di cui alle fatture azionate, CP_1
presso i propri ospedali in e in Bisceglie, in favore di CP_2
pazienti psichici tutti provenienti dal territorio di competenza della;
b) al ricevimento delle fatture azionate;
c) alla Pt_2
esattezza dell'ammontare del corrispettivo con esse richiesto;
d) al mancato pagamento delle fatture azionate nella misura richiesta col ricorso per ingiunzione, per la quale il provvedimento monitorio è stato emesso.
La fondatezza della eccezione di prescrizione preliminarmente opposta è parzialmente fondata, per ciò che non è documentalmente contraddetta da tre diffide di pagamento, due del 7.6.2016 e una dell'11.10.2016, che l'ente opposto ha dato prova di avere inviato alla a mezzo di propri legali, mediante posta Pt_2
elettronica certificata, che sempre ex art. 115, co. 1, c.p.c.
l'ente opposto non nega di avere ricevuto.
Con tali missive, in disparte ogni altro atto interruttivo, la prescrizione delle fatture azionate risulta comunque idoneamente interrotta anche per tutte quelle emesse nel tempo anteriore al decennio decorrente a ritroso dal 1°.2.2022, data di notifica di
4 ricorso e decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio, con la quale è stata interrotta la prescrizione delle fatture emesse nel decennio, fatta tuttavia esclusione per le fatture già
prescrittesi alla data 7.6.2016 e cioè: le fatture emesse nel
2005 con i nn. 746, 748, 814, 816, 918, 920, 1017, 1019, e le fatture emesse nel 2006 con i nn. 86, 88, 153, 155, 249, 251,
414, e 416, per il complessivo ammontare di € 126.525,00.
D'altro canto, vero è che, per inveterata massima della giurisprudenza di legittimità, <
prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo … [e] tuttavia il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità
e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio … di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti,
la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori … non può
assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione>> (Cass.
3.4.2008 n. 8549); senonché, in ossequio al principio di non contestazione sancito dal su richiamato art. 115, co. 1, c.p.c., avuto riguardo a ciò che dei rapporti sottostanti le fatture poste a fondamento della domanda di
5 ingiunzione da parte ingiunta opponente è quivi come innanzi fatto oggetto di specifica contestazione, la eccezione di inidoneità delle mere fatture, ancorché col supporto dei relativi estratti autentici delle scritture contabili, a costituire prova della pretesa creditoria già azionata in via monitoria anche nella presente fase a cognizione piena, altresì
opposta dalla , è suscettibile di rivestire pregio soltanto Pt_2
per ciò che essa è diretta a contestare non già l'esistenza in sé dei crediti vantati dalla Congregazione, bensì la loro esigibilità nei suoi confronti.
Sotto tale profilo l'ente opponente deduce due distinte obiezioni: per un verso, affacciando il dubbio, in sostanza, che la potesse non da essa essere stata autorizzata ad CP_1
accogliere suoi assistiti presso strutture ubicate al di fuori del suo territorio, in altre Regioni;
per altro verso, eccependo,
con limitato riferimento alle prestazioni erogate fino al
31.12.2014, tutte afferenti a ricoveri presso l'ospedale "Don
Uva" di la operatività del meccanismo della CP_2
compensazione della mobilità sanitaria interregionale, per cui,
Part in via generale, alla incapacità di una a fornire prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ai propri assistiti,
nell'ambito del proprio territorio, possono supplire accordi fra le Regioni e le Province Autonome che prevedono che l'erogazione
Part della prestazione che la di residenza del paziente non è in
Part grado di fornire può essere autorizzata a cura della di altra
Regione o Provincia Autonoma, la quale ne anticiperà anche la
6 spesa e ne conseguirà poi il rimborso dalla Regione di appartenenza dell'assistito mediante compensazione a consuntivo secondo le regole definite dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome.
Ora, quanto alla prima delle predette obiezioni, nel costituirsi nel presente giudizio l'ente opposto ha integrato la documentazione già prodotta in sede monitoria con il deposito,
in copia informatica la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., della documentazione attestante l'autorizzazione dei ricoveri per cui
è causa da parte delle Unità Sanitarie Locali di cui ha al fine preso il posto la , da cui si desume necessariamente anche Pt_2
l'abilitazione della a rendere le relative CP_1
prestazioni presso i suoi ospedali in e in Bisceglie;
e CP_2
peraltro, anche per ciò che tale documentazione potesse risultare insufficiente, v'è che contestare la mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso, come l'ente opponente si è quivi limitato a fare, non equivale affatto a negarne l'esistenza, donde il prodursi anche a questo riguardo dell'esonero della attrice sostanziale
[...]
dall'onere di fornire ex art. 2697, co. Controparte_1
1, c.c. la prova della fondatezza della sua pretesa creditoria così come vantata nei confronti della ancora a mente Pt_2
dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Quanto invece alla seconda obiezione, a seguito della quale la
Cont Congregazione ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la
7 faceva carico all'eccipiente in forza del secondo comma Pt_2
del menzionato art. 2697 c.c., dare dimostrazione della concreta riconducibilità delle prestazioni di cui alle fatture per cui è
causa, per il periodo dal 2005 al 2014, ad un accordo interregionale intervenuto fra Campania e Basilicata che ne prevedesse la regolazione in regime di compensazione di mobilità
sanitaria interregionale, con onere quindi, in via di anticipazione, a carico della Regione Basilicata, ciò che dalla
Cont
è espressamente negato.
Senonché la che dopo avere introdotto il presente Pt_2
giudizio ed avere partecipato alla prima udienza, ne ha totalmente disertato tutto il successivo corso, nulla ha offerto a tal fine in comunicazione con l'atto di citazione;
né valgono al fine le delibere della Giunta della Regione Basilicata evocate dall'ente opponente, n. 206 del 1°.
2.2005 e n. 1225 del
Cont 24.9.2015, che la si è presa cura di versare in atti, dal cui combinato disposto si ricava l'operatività del meccanismo della compensazione, fino al 31.12.2014, per il ricovero presso il "Don Uva" dei soli pazienti configuranti <
manicomiali>>, dei quali la non fornisce alcun elemento Pt_2
Cont di identificazione, neppure sul mero piano assertivo, e la esclude invece che si tratti nella specie, riferendo le prestazioni per cui è causa alla riabilitazione di malati affetti da minorazioni psichiche di cui alla previsione dell'art. 26,
co. 1, l. n. 833/1978.
Consegue che la è titolare di un credito per CP_1
8 capitale, certo, liquido ed esigibile nei confronti della Pt_2
[...
, ammontante alla minore complessiva somma, rispetto a quella oggetto dell'ingiunzione opposta, decurtati gli importi per i quali risulta maturata la prescrizione estintiva, di €
3.890.391,26, che la va pertanto condannata a pagare in Pt_2
suo favore, con la maggiorazione degli interessi di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002, così come da ultimo statuito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza 14.12.2023 n. 35092.
Tanto rende superfluo l'esame di ogni altra questione relativa
Cont al rapporto fra e , che rimane assorbita. CP_1
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'ente opponente va condannato a pagare in favore dell'ente opposto la minore complessiva somma di € 3.890.391,26, oltre agli interessi come sopra.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la regola della soccombenza nel rapporto fra opposto e opponente e quindi gravano sull'opponente, seguono il principio della causalità nei confronti del terzo chiamato in causa e quindi gravano sull'opponente anche nei suoi confronti (v. Cass.
28.3.2022 n. 9941 ex plurimis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla Controparte_1
in persona del
[...] [...]
in carica, nei confronti della Parte_3 Controparte_4
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, e viceversa, nonché nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 68/2022 di questo
Tribunale;
- condanna l'ente opponente a pagare in favore dell'ente opposto la minore somma di € 3.890.391,26, oltre agli interessi come in motivazione;
- dichiara assorbita ogni domanda ed eccezione nel rapporto fra ente opposto ed ente terzo chiamato in causa;
- condanna l'opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore di entrambe le altre parti, che si liquidano per ciascuna di esse nella complessiva somma di € 37.901,55 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed oltre a CPA ed IVA o bollo come per legge quanto all'opposto e agli oneri riflessi quanto al terzo chiamato in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1270 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio ufficio Funzione Affari Legali, in persona degli avv.ti Lucia
Fiorillo, Rosa Russo e Claudia Vuolo, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
Controparte_1
in persona del commissario
[...]
straordinario in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovan Battista Santangelo, con studio in Napoli, Chiara
Ferraresi con studio in Roma, e Alberto Panacci, con studio, in
Milano, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA E CHIAMANTE IN CAUSA in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio
Ufficio Legale, in persona dell'avv. Adeltina Salierno, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rassegnate dall'ente opponente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e rispettivamente precisate dalle altre parti a verbale dell'udienza del 26.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione regolarmente notificato alla Congregazione il 10.3.2022, con il quale la Pt_2
[...
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n.
68/2022 di questo Tribunale. Con tale decreto, è stato ingiunto all'ente opponente di pagare in favore della la CP_1
somma di € 4.016.916,26, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. Tanto, per corrispettivo delle prestazioni di assistenza sanitaria di malati psichici rese dall'ente ricorrente opposto fra il 2005 e il 2017, mediante ricovero presso i propri ospedali "Don Uva" in e "Casa CP_2
2 Divina Provvidenza" in Bisceglie, per i quali esso era a tal fine convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in favore di pazienti provenienti dal territorio di competenza della e quindi con rette a suo carico, di cui a 233 Pt_2
fatture, due parzialmente pagate e le altre interamente insolute, 211 relative a ricoveri presso il "Don Uva" e 22
relative a ricoveri presso la "Casa Divina Provvidenza",
prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA delle fatture emesse per gli anni dal 2005 al 2016 e del Libro Giornale per l'anno 2017.
La Congregazione resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 24.6.2022, con la quale, a fronte
Part delle difese della opponente, ha preliminarmente chiesto e
Part ottenuto di chiamare in causa la di la quale, CP_2 CP_3
regolarmente evocata in giudizio con atto notificato il
19.7.2022, vi si è del pari tempestivamente costituita con comparsa di risposta depositata il 23.11.2022.
A motivi dell'opposizione proposta la deduce: 1) Pt_2
l'estinzione del credito vantato per capitale, per il maturato decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione;
2) la inidoneità delle mere fatture versate in atti dalla a dare prova di detto credito, particolarmente CP_1
sotto il profilo della dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di addebitabilità a sé di prestazioni rese in favore bensì di propri assistiti, ma al di fuori del proprio ambito
3 territoriale, in Basilicata e in Puglia;
3) la insuscettibilità
del credito vantato per capitale di produrre interessi,
particolarmente così come richiesti e ingiunti (<
scadenza di ogni singola fattura al saldo>>).
Con ciò, nessuna contestazione è mossa dall'ente opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., in ordine:
a) alla effettiva, esatta esecuzione da parte della delle prestazioni di cui alle fatture azionate, CP_1
presso i propri ospedali in e in Bisceglie, in favore di CP_2
pazienti psichici tutti provenienti dal territorio di competenza della;
b) al ricevimento delle fatture azionate;
c) alla Pt_2
esattezza dell'ammontare del corrispettivo con esse richiesto;
d) al mancato pagamento delle fatture azionate nella misura richiesta col ricorso per ingiunzione, per la quale il provvedimento monitorio è stato emesso.
La fondatezza della eccezione di prescrizione preliminarmente opposta è parzialmente fondata, per ciò che non è documentalmente contraddetta da tre diffide di pagamento, due del 7.6.2016 e una dell'11.10.2016, che l'ente opposto ha dato prova di avere inviato alla a mezzo di propri legali, mediante posta Pt_2
elettronica certificata, che sempre ex art. 115, co. 1, c.p.c.
l'ente opposto non nega di avere ricevuto.
Con tali missive, in disparte ogni altro atto interruttivo, la prescrizione delle fatture azionate risulta comunque idoneamente interrotta anche per tutte quelle emesse nel tempo anteriore al decennio decorrente a ritroso dal 1°.2.2022, data di notifica di
4 ricorso e decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio, con la quale è stata interrotta la prescrizione delle fatture emesse nel decennio, fatta tuttavia esclusione per le fatture già
prescrittesi alla data 7.6.2016 e cioè: le fatture emesse nel
2005 con i nn. 746, 748, 814, 816, 918, 920, 1017, 1019, e le fatture emesse nel 2006 con i nn. 86, 88, 153, 155, 249, 251,
414, e 416, per il complessivo ammontare di € 126.525,00.
D'altro canto, vero è che, per inveterata massima della giurisprudenza di legittimità, <
prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo … [e] tuttavia il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità
e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio … di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti,
la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori … non può
assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione>> (Cass.
3.4.2008 n. 8549); senonché, in ossequio al principio di non contestazione sancito dal su richiamato art. 115, co. 1, c.p.c., avuto riguardo a ciò che dei rapporti sottostanti le fatture poste a fondamento della domanda di
5 ingiunzione da parte ingiunta opponente è quivi come innanzi fatto oggetto di specifica contestazione, la eccezione di inidoneità delle mere fatture, ancorché col supporto dei relativi estratti autentici delle scritture contabili, a costituire prova della pretesa creditoria già azionata in via monitoria anche nella presente fase a cognizione piena, altresì
opposta dalla , è suscettibile di rivestire pregio soltanto Pt_2
per ciò che essa è diretta a contestare non già l'esistenza in sé dei crediti vantati dalla Congregazione, bensì la loro esigibilità nei suoi confronti.
Sotto tale profilo l'ente opponente deduce due distinte obiezioni: per un verso, affacciando il dubbio, in sostanza, che la potesse non da essa essere stata autorizzata ad CP_1
accogliere suoi assistiti presso strutture ubicate al di fuori del suo territorio, in altre Regioni;
per altro verso, eccependo,
con limitato riferimento alle prestazioni erogate fino al
31.12.2014, tutte afferenti a ricoveri presso l'ospedale "Don
Uva" di la operatività del meccanismo della CP_2
compensazione della mobilità sanitaria interregionale, per cui,
Part in via generale, alla incapacità di una a fornire prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ai propri assistiti,
nell'ambito del proprio territorio, possono supplire accordi fra le Regioni e le Province Autonome che prevedono che l'erogazione
Part della prestazione che la di residenza del paziente non è in
Part grado di fornire può essere autorizzata a cura della di altra
Regione o Provincia Autonoma, la quale ne anticiperà anche la
6 spesa e ne conseguirà poi il rimborso dalla Regione di appartenenza dell'assistito mediante compensazione a consuntivo secondo le regole definite dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome.
Ora, quanto alla prima delle predette obiezioni, nel costituirsi nel presente giudizio l'ente opposto ha integrato la documentazione già prodotta in sede monitoria con il deposito,
in copia informatica la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., della documentazione attestante l'autorizzazione dei ricoveri per cui
è causa da parte delle Unità Sanitarie Locali di cui ha al fine preso il posto la , da cui si desume necessariamente anche Pt_2
l'abilitazione della a rendere le relative CP_1
prestazioni presso i suoi ospedali in e in Bisceglie;
e CP_2
peraltro, anche per ciò che tale documentazione potesse risultare insufficiente, v'è che contestare la mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso, come l'ente opponente si è quivi limitato a fare, non equivale affatto a negarne l'esistenza, donde il prodursi anche a questo riguardo dell'esonero della attrice sostanziale
[...]
dall'onere di fornire ex art. 2697, co. Controparte_1
1, c.c. la prova della fondatezza della sua pretesa creditoria così come vantata nei confronti della ancora a mente Pt_2
dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Quanto invece alla seconda obiezione, a seguito della quale la
Cont Congregazione ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la
7 faceva carico all'eccipiente in forza del secondo comma Pt_2
del menzionato art. 2697 c.c., dare dimostrazione della concreta riconducibilità delle prestazioni di cui alle fatture per cui è
causa, per il periodo dal 2005 al 2014, ad un accordo interregionale intervenuto fra Campania e Basilicata che ne prevedesse la regolazione in regime di compensazione di mobilità
sanitaria interregionale, con onere quindi, in via di anticipazione, a carico della Regione Basilicata, ciò che dalla
Cont
è espressamente negato.
Senonché la che dopo avere introdotto il presente Pt_2
giudizio ed avere partecipato alla prima udienza, ne ha totalmente disertato tutto il successivo corso, nulla ha offerto a tal fine in comunicazione con l'atto di citazione;
né valgono al fine le delibere della Giunta della Regione Basilicata evocate dall'ente opponente, n. 206 del 1°.
2.2005 e n. 1225 del
Cont 24.9.2015, che la si è presa cura di versare in atti, dal cui combinato disposto si ricava l'operatività del meccanismo della compensazione, fino al 31.12.2014, per il ricovero presso il "Don Uva" dei soli pazienti configuranti <
manicomiali>>, dei quali la non fornisce alcun elemento Pt_2
Cont di identificazione, neppure sul mero piano assertivo, e la esclude invece che si tratti nella specie, riferendo le prestazioni per cui è causa alla riabilitazione di malati affetti da minorazioni psichiche di cui alla previsione dell'art. 26,
co. 1, l. n. 833/1978.
Consegue che la è titolare di un credito per CP_1
8 capitale, certo, liquido ed esigibile nei confronti della Pt_2
[...
, ammontante alla minore complessiva somma, rispetto a quella oggetto dell'ingiunzione opposta, decurtati gli importi per i quali risulta maturata la prescrizione estintiva, di €
3.890.391,26, che la va pertanto condannata a pagare in Pt_2
suo favore, con la maggiorazione degli interessi di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002, così come da ultimo statuito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza 14.12.2023 n. 35092.
Tanto rende superfluo l'esame di ogni altra questione relativa
Cont al rapporto fra e , che rimane assorbita. CP_1
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'ente opponente va condannato a pagare in favore dell'ente opposto la minore complessiva somma di € 3.890.391,26, oltre agli interessi come sopra.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la regola della soccombenza nel rapporto fra opposto e opponente e quindi gravano sull'opponente, seguono il principio della causalità nei confronti del terzo chiamato in causa e quindi gravano sull'opponente anche nei suoi confronti (v. Cass.
28.3.2022 n. 9941 ex plurimis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla Controparte_1
in persona del
[...] [...]
in carica, nei confronti della Parte_3 Controparte_4
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, e viceversa, nonché nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 68/2022 di questo
Tribunale;
- condanna l'ente opponente a pagare in favore dell'ente opposto la minore somma di € 3.890.391,26, oltre agli interessi come in motivazione;
- dichiara assorbita ogni domanda ed eccezione nel rapporto fra ente opposto ed ente terzo chiamato in causa;
- condanna l'opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore di entrambe le altre parti, che si liquidano per ciascuna di esse nella complessiva somma di € 37.901,55 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed oltre a CPA ed IVA o bollo come per legge quanto all'opposto e agli oneri riflessi quanto al terzo chiamato in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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