Articolo 12 della Legge 6 giugno 1952, n. 736
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 luglio 1952
Art. 12.
All'art. 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' aggiunto il seguente comma:
"La pensione di invalidita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda".
Entrata in vigore il 24 luglio 1952