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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10168/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTONI MARIA Controparte_1 C.F._1 LEA e dell'avv. GUALMINI MARCO ( ) VIA CIRCONVALLAZIONE SUD C.F._2
29 SASSUOLO;
elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 5 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. MALTONI MARIA LEA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZOLARI Controparte_2 C.F._3
SAMUELE, elettivamente domiciliato in VIA ANGELO VENTUROLI 69 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. FAZZOLARI SAMUELE
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vertenza ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1 nato a [...] l'[...] e nata a [...] il [...], i quali
[...] Controparte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna il 02.05.1999, trascritto nel registro degli atti del suddetto Comune al n. 150, parte 2, serie A, Uff.
1 - anno 1999.
Dall'unione sono nati due figli: (cl.1999) e (cl. 2000). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente comparendo innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna all'udienza del 10.11.2010. Il verbale di separazione, omologato dal Tribunale con provvedimento in data 23.11.2010, riporta le seguenti condizioni:
pagina 1 di 8 - affido condiviso tra i coniugi delle figlie, allora minori, cui spetta congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, collocazione prevalente delle ragazze presso la madre e, conseguentemente, assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Bologna in via della
Barleta n. 30 e regolamentazione delle visite padre e figlie;
- corresponsione da parte del coniuge non collocatario di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento per le figlie per euro 250,00 mensili ciascuna, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nulla a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi, dichiaratisi entrambi economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato in data 8.9.2022, il sig. adiva il Tribunale di Bologna affinché Controparte_1 venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, la conferma dell'assegno di mantenimento per le figlie, già previsto nella misura di 250,00 mensili ciascuna, sino alla loro autosufficienza economica, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 22.11.2022, la sig.ra la quale aderiva Controparte_2 alla richiesta sul vincolo matrimoniale, domandando tuttavia un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 600,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione dell'1.12.2022, il Presidente ha sentito le parti nel contraddittorio tra loro e, preso atto della loro volontà di non volersi conciliare, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni, in particolare confermando le condizioni della separazione e disponendo, con riferimento all'assegno di mantenimento per le ragazze, l'immediato adeguamento dell'importo alla rivalutazione ISTAT, cui il resistente non aveva mai provveduto.
Nell'occasione, il Presidente ha altresì assegnato alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 4 co. 10 L. 898/1970, nonché fissato udienza per la trattazione della causa innanzi al giudice istruttore.
La predetta ordinanza, regolarmente comunicata al PM, non è stata reclamata.
Con memoria integrativa depositata in data 3.1.2023, il sig. ha precisato, in fatto e Controparte_1 diritto, le proprie tesi difensive, preso posizione sulle deduzioni avversarie e confermato le conclusioni già articolate con il ricorso introduttivo, adeguato l'importo proposto quale assegno di mantenimento delle figlie in conformità alle disposizioni presidenziali.
Con memoria integrativa depositata in data 3.2.2023, la sig.ra ha integrato, anch'ella, Controparte_2 la propria memoria di costituzione, articolando in fatto e diritto le proprie tesi difensive e contestando le deduzioni del ricorrente, quindi integrato le domande già avanzate innanzi al Tribunale con la richiesta di accertamento e condanna del sig. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale dalla stessa patito, prudentemente individuato nella somma di € 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Con sentenza in data 16.3.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Instaurata la fase di merito per le domande accessorie alla pronuncia sul vincolo, la causa è stata istruita con l'escussione della sola teste figlia della coppia, nonché con produzione documentale. Tes_1
pagina 2 di 8 Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Sul contributo per il mantenimento delle figlie della coppia e sulle spese straordinarie
Parte ricorrente ha concluso domandando al Tribunale che fosse confermato l'assegno di mantenimento per le figlie, già previsto in sede di separazione nella misura di 250,00 euro mensili ciascuna, rivalutati come da indicazioni del Presidente all'udienza dell'1.12.2022 a 315,00 euro mensili ciascuna, sino alla loro autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
A sostegno della richiesta, il sig. ha dedotto che le figlie maggiorenni sono, se non CP_1 economicamente autosufficienti, oramai avviate verso un'attività lavorativa.
In particolare, avrebbe lasciato gli studi immediatamente dopo il diploma ed eseguito in questi Per_2 quattro anni diversi lavoretti, per lo più presso esercizi di ristorazione o di somministrazione di generi alimentari, ancorché con contratti a termine e per medio-breve periodo. , pur iscritta Per_1 all'università, avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare gli studi ed in effetti, nelle more del giudizio, avrebbe lasciato l'università e trovato anch'essa talune occupazioni, seppur per brevi periodi, presso bar o altri esercizi commerciali, aiutando altresì la madre nella gestione dell'appartamento concesso in affitto per brevi periodi.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato le proprie consistenze reddituali, riferendo uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro al mese, significando che le partecipazioni nelle società immobiliari, peraltro acquisite grazie all'aiuto del padre, e su cui si è discusso in corso di giudizio non gli garantiscono, almeno allo stato, alcuna entrata ulteriore. Il ricorrente ha peraltro evidenziato la sostanziale equivalenza con i redditi percepiti dalla moglie e pari a circa 1.400 euro mensili, e finanche una sperequazione in suo sfavore se si considera che la moglie sembrerebbe aver messo a reddito, per affitti brevi, l'immobile che è stato casa coniugale dei coniugi e che, dall'anno 2013, è diventato di sua proprietà. Egli, peraltro, sosterrebbe ingenti spese di carattere straordinario per le figlie e attualmente vive con la nuova compagna in un appartamento in locazione, concorrendo al pagamento del relativo canone di euro 500,00.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto un aumento del contributo per il mantenimento delle figlie, da quantificarsi in euro 600,00 mensili ciascuna, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la resistente ha rappresentato come la somma riconosciuta oramai dieci anni orsono non risulterebbe più sufficiente a sopportare le esigenze delle ragazze e ciò non soltanto in relazione alla loro crescita e al conseguente fisiologico aumento delle loro necessità, bensì anche tenuto conto delle gravi difficoltà che innegabilmente le due ragazze starebbero riscontrando nella vita quotidiana, affettiva, didattica e finanche lavorativa per via dei problemi riconducibili alla totale assenza e disinteresse del padre. Peraltro, le ragazze, che non sarebbero economicamente autosufficienti, vivono stabilmente presso di lei, su cui grava (ed è gravato anche nel corso degli anni in cui i coniugi sono stati separati) il peso di entrambi i ruoli genitoriali, posto che il padre si sarebbe completamente disinteressato alla crescita delle figlie, nonostante le stesse avessero, tra le altre cose, manifestato serie difficoltà di salute mentale;
il padre, inoltre, non avrebbe, almeno sino all'anno 2017, nemmeno concorso alle spese straordinarie sostenute per le loro necessità. pagina 3 di 8 La sig.ra ha quindi dedotto in merito alle consistenze reddituali del marito, rilevando come egli CP_2 non fosse un modesto dipendente a stipendio ordinario, tenuto conto dei capitali sociali delle società di cui è socio e/o amministratore e delle operazioni immobiliari che lo stesso era stato in grado di concludere con le stesse società, spesso senza necessità di accendere finanziamenti. La relativa capacità reddituale, pertanto, sarebbe da considerarsi assolutamente più ingente di quanto dal medesimo rappresentato e assolutamente sperequata rispetto alla propria, la quale peraltro è nelle more del periodo in cui le parti sono rimaste separate peggiorata, aggirandosi attualmente intorno ai 1.400 euro netti mensili, compreso l'Assegno Unico.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene utile preliminarmente rilevare che la disciplina che regola l'assegno per il mantenimento della prole nell'ambito del giudizio di divorzio è coincidente a quella della separazione, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 septies c.c.; del resto, i doveri e diritti dei genitori rispetto ai figli discendono della genitorialità e insistono e permangono indipendentemente dal matrimonio o dall'eventuale successiva disgregazione del nucleo familiare.
Il fatto che la disciplina sia la medesima non significa tuttavia che la misura degli assegni per i figli stabilita nell'ambito della separazione debba essere necessariamente confermata in sede di divorzio, tenuto conto che, al fine di assicurare una disciplina dei rapporti patrimoniali e personali quanto più aderente allo stato di fatto al momento del divorzio, è necessario procedere al rinnovo dell'esame dei presupposti di cui agli artt. 147 e 337 ter comma 4 c.c.
Nel caso in cui, peraltro, la prole sia nelle more divenuta maggiorenne, come nel caso di specie, sarà altresì necessario verificare, con carattere prioritario, che non sia sopraggiunta una loro autosufficienza economica, tenuto conto che è solo in questo caso che il Tribunale, valutate le circostanze, potrà disporre in loro favore il pagamento di un contributo per il mantenimento a carico dei genitori, ex art. 337 septies c.c., sempre peraltro che i figli, tenuto conto della loro età, si siano adoperati, con ogni possibile impegno, alla loro formazione tecnica-professionale o, con pari cura, alla ricerca di un lavoro, circostanze che possono giustificare l'autonoma incapacità di soddisfare le proprie esigenze di vita, che nel qual caso non potrebbe dirsi attribuibile ad una sorta di inefficienza colposa dei giovani.
La quantificazione dell'obbligo al mantenimento sarà quindi determinata sulla base di una rinnovata valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli, del loro tenore di vita e della loro eventuale capacità di reddito, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore oltreché del rapporto genitori-figli mantenuto anche in costanza di separazione.
In applicazione dei principi sopra richiamati, è avviso del Collegio che, nel caso in esame, sia stato accertato che le figlie della coppia, da alcuni anni maggiorenni, non risultino allo stato del tutto economicamente autosufficienti, benché entrambe le ragazze appaiono avviate verso i rispettivi percorsi lavorativi.
In effetti, i risultati dell'istruttoria esperita, le risultanze documentali e le allegazioni delle parti, nei limiti di seguito precisati non oggetto di contestazione tra loro, consentono di concludere che:
- attualmente ventiquattrenne, ha lasciato gli studi immediatamente dopo il Persona_3 diploma. Da allora, la ragazza è stata impegnata in diverse occupazioni a tempo determinato, dapprima presso un centro di stoccaggio, quindi, per diversi mesi, dall'ottobre 2022 al giugno
2023, presso un ristorante in un centro commerciale, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 2.05.2024, e successivamente, dopo un periodo di disoccupazione, presso due supermercati;
- attualmente venticinquenne, dopo il diploma ha iniziato il percorso di studi Parte_1 presso l'Università di Bologna. Nelle more dell'odierno giudizio ha lasciato l'università e ha pagina 4 di 8 trovato anch'essa talune occupazioni, seppur per brevi periodi, presso bar o altri esercizi commerciali, aiutando altresì la madre nella gestione dell'appartamento concesso in affitto per brevi periodi.
Si evince, pertanto, che le ragazze non sono ancora economicamente indipendenti, tenuto conto delle occupazioni per il momento intermittenti o comunque temporalmente circoscritte cui sono impegnate e della circostanza che nulla è stato dedotto dalle parti in ordine ai redditi che le stesse riescono a ritrarre dalle rispettive attività lavorative. D'altra parte, non si ritiene di poter considerare tale situazione ascrivibile alla loro inoperosità o inefficienza colposa, avuto riguardo alle diverse attività in cui le stesse si sono adoperate, e all'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione.
Le ragazze, pertanto, pur non ancora economicamente autosufficienti, risultano, entrambe, avviate verso i rispettivi percorsi lavorativi, dimostrando già da ora una discreta capacità di reddito, la quale, ritiene il Collegio, dovrà essere tenuta in debita considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Venendo poi alla consistenza reddituale delle parti, nel corso del giudizio si è accertato quanto segue, come dalla documentazione in atti ovvero dalle allegazioni delle parti non oggetto di contestazione.
Il ricorrente, dipendente presso l'azienda del fratello, percepisce un reddito mensile netto pari a:
- mod. 730/2019 = 1.650,00 circa;
- mod. 730/2020 = 1.905,00 circa;
- mod. 730/2021 = 2.000,00 circa;
- mod. 730/2022 = 2.155,00 circa;
Il calcolo è stato effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
Non saranno prese in considerazione le spese asseritamente sostenute per il concorso nel canone di locazione dell'abitazione presso cui abita unitamente alla nuova compagna, posto che, contestata la circostanza da parte della resistente, il sig. Inviati nulla ha documentato al riguardo, né peraltro è stato specificamente dedotto a quanto corrisponderebbe il proprio contributo nelle spese di cui trattasi.
La sig.ra ha poi allegato che il ricorrente ritrarrebbe dalle proprie società cospicue somme di CP_2 denaro, ma della circostanza non vi è sufficiente riscontro in atti, tenuto conto delle risultanze della documentazione reddituale, di cui si è detto.
La resistente è dipendente presso l'Aeroporto di Bologna e ha percepito un reddito mensile netto, per il periodo in cui lavorava a tempo pieno, come di seguito:
- mod. 730/2019 = 1.980,00 circa;
- mod. 730/2020 = 1.990,00 circa;
- mod. 730/2021 = 1.985,00 circa;
quindi, in considerazione dell'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro come richiesta dalla resistente, circostanza dedotta dal ricorrente e sulla quale non vi è contestazione:
- mod. 730/2022 = 1.593,00 circa;
La resistente è proprietaria della casa che è stata abitazione coniugale dall'anno 2013. La signora ha dedotto che l'acquisto è stato assistito dall'accensione di un mutuo, al cui importo tuttavia non si è fatto riferimento, né del resto ve ne è alcuna prova in atti. Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione le spese abitative incidenti sui redditi della resistente.
pagina 5 di 8 Il ricorrente ha inoltre riferito che la signora si è trasferita in altra abitazione e ha messo a reddito, per affitti brevi, l'immobile che è stato casa coniugale. La circostanza, oltre a non essere stata contestata dalla signora, risulta del tutto verosimile, se si considera la documentazione prodotta dal ricorrente, da cui si evince la visibilità dell'abitazione su siti per case vacanze a Bologna, e le recensioni e gli apprezzamenti rispetto all'appartamento di cui trattasi. Non risulta alcuna allegazione, tuttavia, in merito alla capacità reddituale di tale attività.
Con riferimento alle eventuali mutate esigenze delle ragazze ovvero al loro attuale tenore di vita, non vi
è stata specifica allegazione dalla resistente che ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, se non quelle riferite alle problematiche di salute che hanno coinvolto entrambe, in cura presso il Centro di Salute Mentale (documentalmente riscontrabile con riferimento a cfr. doc. 30 parte resistente) Per_2
e al preminente impegno della signora rispetto alla soddisfazione delle esigenze della loro quotidianità.
Le circostanze di cui si è appena detto non risultano oggetto di contestazione tra le parti.
e , d'altra parte, vivono con la madre e hanno esigui, e piuttosto difficili, rapporti con il Per_2 Per_1 padre (cfr. doc. 29 parte resistente).
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene, valutati prioritariamente l'età delle ragazze e la loro attuale capacità di reddito, in uno con tutti gli ulteriori parametri di cui si è detto, che possa accogliersi la domanda di parte ricorrente e riconoscersi congruo l'importo del contributo economico previsto in favore delle ragazze in sede di separazione, così per euro 315 mensili ciascuna, già considerata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT come da indicazioni del Presidente all'udienza dell'1.12.2022, ulteriormente rivalutabile annualmente, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese.
Con riferimento alle spese straordinarie, meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo, devono essere ripartite, come da concorde richiesta tra le parti, nella misura del 50% per ciascun genitore.
Sulla richiesta di risarcimento danni della resistente
Parte resistente, con la memoria ex art. 4 co.10 L. 898/70, depositata in data 3.2.2023, ha chiesto al
Tribunale accertarsi e dichiararsi il sig. tenuto al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale dalla stessa patito, per le ragioni evidenziate nei propri scritti difensivi, prudentemente individuato nella somma di € 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che ritenuta di giustizia. All'udienza del 7.2.2023, il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della predetta memoria e la conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, nuova rispetto all'atto introduttivo del giudizio, dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto.
Il Collegio ritiene di dover condividere l'eccezione formulata dal ricorrente e, pertanto, la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte resistente, nuova rispetto alle istanze articolate con la prima memoria di costituzione, deve essere dichiarata inammissibile.
In effetti, la sig.ra ha provveduto all'integrazione dei propri atti introduttivi con memoria CP_2 depositata in data 3.2.2023, successivamente al termine assegnato dal Presidente con l'ordinanza presidenziale per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, fissato in dieci giorni antecedenti alla data della prima udienza del 7.2.23.
Nell'occasione, inoltre, la parte è stata altresì correttamente avvertita che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
pagina 6 di 8 Il sig. Inviati, d'altra parte, ha tempestivamente, alla prima difesa utile successiva, ossia alla prima udienza di trattazione del 7.2.2023, eccepito la tardività della costituzione e l'intervenuta decadenza dalla domanda spiegata dalla resistente.
La richiesta di risarcimento del danno deve pertanto essere dichiarata inammissibile poiché proposta oltre il termine di decadenza previsto.
Sulle spese di lite del presente giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste integralmente a carico della resistente. Si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e di complessità bassa della causa, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della consistenza dell'attività processuale svolta, ancorché non di particolare complessità, secondo in criteri dettati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dà atto della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata da questo
Tribunale con sentenza parziale n. 1742 del 16.03.2023;
2. con decorrenza dalla domanda pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora Controparte_2 economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 315,00 (trecentoquindici) ciascuna, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
3. pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, le spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Bologna del 9.8.2017, si devono intendere così ripartite: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 7 di 8 - spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
;
4. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni spiegata dalla resistente, sig.ra CP_2
;
[...]
5. condanna la sig.ra a pagare in favore del sig. la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima sezione del 22.1.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10168/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTONI MARIA Controparte_1 C.F._1 LEA e dell'avv. GUALMINI MARCO ( ) VIA CIRCONVALLAZIONE SUD C.F._2
29 SASSUOLO;
elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 5 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. MALTONI MARIA LEA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZOLARI Controparte_2 C.F._3
SAMUELE, elettivamente domiciliato in VIA ANGELO VENTUROLI 69 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. FAZZOLARI SAMUELE
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vertenza ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1 nato a [...] l'[...] e nata a [...] il [...], i quali
[...] Controparte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna il 02.05.1999, trascritto nel registro degli atti del suddetto Comune al n. 150, parte 2, serie A, Uff.
1 - anno 1999.
Dall'unione sono nati due figli: (cl.1999) e (cl. 2000). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente comparendo innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna all'udienza del 10.11.2010. Il verbale di separazione, omologato dal Tribunale con provvedimento in data 23.11.2010, riporta le seguenti condizioni:
pagina 1 di 8 - affido condiviso tra i coniugi delle figlie, allora minori, cui spetta congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, collocazione prevalente delle ragazze presso la madre e, conseguentemente, assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Bologna in via della
Barleta n. 30 e regolamentazione delle visite padre e figlie;
- corresponsione da parte del coniuge non collocatario di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento per le figlie per euro 250,00 mensili ciascuna, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nulla a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi, dichiaratisi entrambi economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato in data 8.9.2022, il sig. adiva il Tribunale di Bologna affinché Controparte_1 venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, la conferma dell'assegno di mantenimento per le figlie, già previsto nella misura di 250,00 mensili ciascuna, sino alla loro autosufficienza economica, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 22.11.2022, la sig.ra la quale aderiva Controparte_2 alla richiesta sul vincolo matrimoniale, domandando tuttavia un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 600,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione dell'1.12.2022, il Presidente ha sentito le parti nel contraddittorio tra loro e, preso atto della loro volontà di non volersi conciliare, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni, in particolare confermando le condizioni della separazione e disponendo, con riferimento all'assegno di mantenimento per le ragazze, l'immediato adeguamento dell'importo alla rivalutazione ISTAT, cui il resistente non aveva mai provveduto.
Nell'occasione, il Presidente ha altresì assegnato alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 4 co. 10 L. 898/1970, nonché fissato udienza per la trattazione della causa innanzi al giudice istruttore.
La predetta ordinanza, regolarmente comunicata al PM, non è stata reclamata.
Con memoria integrativa depositata in data 3.1.2023, il sig. ha precisato, in fatto e Controparte_1 diritto, le proprie tesi difensive, preso posizione sulle deduzioni avversarie e confermato le conclusioni già articolate con il ricorso introduttivo, adeguato l'importo proposto quale assegno di mantenimento delle figlie in conformità alle disposizioni presidenziali.
Con memoria integrativa depositata in data 3.2.2023, la sig.ra ha integrato, anch'ella, Controparte_2 la propria memoria di costituzione, articolando in fatto e diritto le proprie tesi difensive e contestando le deduzioni del ricorrente, quindi integrato le domande già avanzate innanzi al Tribunale con la richiesta di accertamento e condanna del sig. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale dalla stessa patito, prudentemente individuato nella somma di € 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Con sentenza in data 16.3.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Instaurata la fase di merito per le domande accessorie alla pronuncia sul vincolo, la causa è stata istruita con l'escussione della sola teste figlia della coppia, nonché con produzione documentale. Tes_1
pagina 2 di 8 Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Sul contributo per il mantenimento delle figlie della coppia e sulle spese straordinarie
Parte ricorrente ha concluso domandando al Tribunale che fosse confermato l'assegno di mantenimento per le figlie, già previsto in sede di separazione nella misura di 250,00 euro mensili ciascuna, rivalutati come da indicazioni del Presidente all'udienza dell'1.12.2022 a 315,00 euro mensili ciascuna, sino alla loro autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
A sostegno della richiesta, il sig. ha dedotto che le figlie maggiorenni sono, se non CP_1 economicamente autosufficienti, oramai avviate verso un'attività lavorativa.
In particolare, avrebbe lasciato gli studi immediatamente dopo il diploma ed eseguito in questi Per_2 quattro anni diversi lavoretti, per lo più presso esercizi di ristorazione o di somministrazione di generi alimentari, ancorché con contratti a termine e per medio-breve periodo. , pur iscritta Per_1 all'università, avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare gli studi ed in effetti, nelle more del giudizio, avrebbe lasciato l'università e trovato anch'essa talune occupazioni, seppur per brevi periodi, presso bar o altri esercizi commerciali, aiutando altresì la madre nella gestione dell'appartamento concesso in affitto per brevi periodi.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato le proprie consistenze reddituali, riferendo uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro al mese, significando che le partecipazioni nelle società immobiliari, peraltro acquisite grazie all'aiuto del padre, e su cui si è discusso in corso di giudizio non gli garantiscono, almeno allo stato, alcuna entrata ulteriore. Il ricorrente ha peraltro evidenziato la sostanziale equivalenza con i redditi percepiti dalla moglie e pari a circa 1.400 euro mensili, e finanche una sperequazione in suo sfavore se si considera che la moglie sembrerebbe aver messo a reddito, per affitti brevi, l'immobile che è stato casa coniugale dei coniugi e che, dall'anno 2013, è diventato di sua proprietà. Egli, peraltro, sosterrebbe ingenti spese di carattere straordinario per le figlie e attualmente vive con la nuova compagna in un appartamento in locazione, concorrendo al pagamento del relativo canone di euro 500,00.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto un aumento del contributo per il mantenimento delle figlie, da quantificarsi in euro 600,00 mensili ciascuna, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la resistente ha rappresentato come la somma riconosciuta oramai dieci anni orsono non risulterebbe più sufficiente a sopportare le esigenze delle ragazze e ciò non soltanto in relazione alla loro crescita e al conseguente fisiologico aumento delle loro necessità, bensì anche tenuto conto delle gravi difficoltà che innegabilmente le due ragazze starebbero riscontrando nella vita quotidiana, affettiva, didattica e finanche lavorativa per via dei problemi riconducibili alla totale assenza e disinteresse del padre. Peraltro, le ragazze, che non sarebbero economicamente autosufficienti, vivono stabilmente presso di lei, su cui grava (ed è gravato anche nel corso degli anni in cui i coniugi sono stati separati) il peso di entrambi i ruoli genitoriali, posto che il padre si sarebbe completamente disinteressato alla crescita delle figlie, nonostante le stesse avessero, tra le altre cose, manifestato serie difficoltà di salute mentale;
il padre, inoltre, non avrebbe, almeno sino all'anno 2017, nemmeno concorso alle spese straordinarie sostenute per le loro necessità. pagina 3 di 8 La sig.ra ha quindi dedotto in merito alle consistenze reddituali del marito, rilevando come egli CP_2 non fosse un modesto dipendente a stipendio ordinario, tenuto conto dei capitali sociali delle società di cui è socio e/o amministratore e delle operazioni immobiliari che lo stesso era stato in grado di concludere con le stesse società, spesso senza necessità di accendere finanziamenti. La relativa capacità reddituale, pertanto, sarebbe da considerarsi assolutamente più ingente di quanto dal medesimo rappresentato e assolutamente sperequata rispetto alla propria, la quale peraltro è nelle more del periodo in cui le parti sono rimaste separate peggiorata, aggirandosi attualmente intorno ai 1.400 euro netti mensili, compreso l'Assegno Unico.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene utile preliminarmente rilevare che la disciplina che regola l'assegno per il mantenimento della prole nell'ambito del giudizio di divorzio è coincidente a quella della separazione, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 septies c.c.; del resto, i doveri e diritti dei genitori rispetto ai figli discendono della genitorialità e insistono e permangono indipendentemente dal matrimonio o dall'eventuale successiva disgregazione del nucleo familiare.
Il fatto che la disciplina sia la medesima non significa tuttavia che la misura degli assegni per i figli stabilita nell'ambito della separazione debba essere necessariamente confermata in sede di divorzio, tenuto conto che, al fine di assicurare una disciplina dei rapporti patrimoniali e personali quanto più aderente allo stato di fatto al momento del divorzio, è necessario procedere al rinnovo dell'esame dei presupposti di cui agli artt. 147 e 337 ter comma 4 c.c.
Nel caso in cui, peraltro, la prole sia nelle more divenuta maggiorenne, come nel caso di specie, sarà altresì necessario verificare, con carattere prioritario, che non sia sopraggiunta una loro autosufficienza economica, tenuto conto che è solo in questo caso che il Tribunale, valutate le circostanze, potrà disporre in loro favore il pagamento di un contributo per il mantenimento a carico dei genitori, ex art. 337 septies c.c., sempre peraltro che i figli, tenuto conto della loro età, si siano adoperati, con ogni possibile impegno, alla loro formazione tecnica-professionale o, con pari cura, alla ricerca di un lavoro, circostanze che possono giustificare l'autonoma incapacità di soddisfare le proprie esigenze di vita, che nel qual caso non potrebbe dirsi attribuibile ad una sorta di inefficienza colposa dei giovani.
La quantificazione dell'obbligo al mantenimento sarà quindi determinata sulla base di una rinnovata valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli, del loro tenore di vita e della loro eventuale capacità di reddito, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore oltreché del rapporto genitori-figli mantenuto anche in costanza di separazione.
In applicazione dei principi sopra richiamati, è avviso del Collegio che, nel caso in esame, sia stato accertato che le figlie della coppia, da alcuni anni maggiorenni, non risultino allo stato del tutto economicamente autosufficienti, benché entrambe le ragazze appaiono avviate verso i rispettivi percorsi lavorativi.
In effetti, i risultati dell'istruttoria esperita, le risultanze documentali e le allegazioni delle parti, nei limiti di seguito precisati non oggetto di contestazione tra loro, consentono di concludere che:
- attualmente ventiquattrenne, ha lasciato gli studi immediatamente dopo il Persona_3 diploma. Da allora, la ragazza è stata impegnata in diverse occupazioni a tempo determinato, dapprima presso un centro di stoccaggio, quindi, per diversi mesi, dall'ottobre 2022 al giugno
2023, presso un ristorante in un centro commerciale, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 2.05.2024, e successivamente, dopo un periodo di disoccupazione, presso due supermercati;
- attualmente venticinquenne, dopo il diploma ha iniziato il percorso di studi Parte_1 presso l'Università di Bologna. Nelle more dell'odierno giudizio ha lasciato l'università e ha pagina 4 di 8 trovato anch'essa talune occupazioni, seppur per brevi periodi, presso bar o altri esercizi commerciali, aiutando altresì la madre nella gestione dell'appartamento concesso in affitto per brevi periodi.
Si evince, pertanto, che le ragazze non sono ancora economicamente indipendenti, tenuto conto delle occupazioni per il momento intermittenti o comunque temporalmente circoscritte cui sono impegnate e della circostanza che nulla è stato dedotto dalle parti in ordine ai redditi che le stesse riescono a ritrarre dalle rispettive attività lavorative. D'altra parte, non si ritiene di poter considerare tale situazione ascrivibile alla loro inoperosità o inefficienza colposa, avuto riguardo alle diverse attività in cui le stesse si sono adoperate, e all'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione.
Le ragazze, pertanto, pur non ancora economicamente autosufficienti, risultano, entrambe, avviate verso i rispettivi percorsi lavorativi, dimostrando già da ora una discreta capacità di reddito, la quale, ritiene il Collegio, dovrà essere tenuta in debita considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Venendo poi alla consistenza reddituale delle parti, nel corso del giudizio si è accertato quanto segue, come dalla documentazione in atti ovvero dalle allegazioni delle parti non oggetto di contestazione.
Il ricorrente, dipendente presso l'azienda del fratello, percepisce un reddito mensile netto pari a:
- mod. 730/2019 = 1.650,00 circa;
- mod. 730/2020 = 1.905,00 circa;
- mod. 730/2021 = 2.000,00 circa;
- mod. 730/2022 = 2.155,00 circa;
Il calcolo è stato effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
Non saranno prese in considerazione le spese asseritamente sostenute per il concorso nel canone di locazione dell'abitazione presso cui abita unitamente alla nuova compagna, posto che, contestata la circostanza da parte della resistente, il sig. Inviati nulla ha documentato al riguardo, né peraltro è stato specificamente dedotto a quanto corrisponderebbe il proprio contributo nelle spese di cui trattasi.
La sig.ra ha poi allegato che il ricorrente ritrarrebbe dalle proprie società cospicue somme di CP_2 denaro, ma della circostanza non vi è sufficiente riscontro in atti, tenuto conto delle risultanze della documentazione reddituale, di cui si è detto.
La resistente è dipendente presso l'Aeroporto di Bologna e ha percepito un reddito mensile netto, per il periodo in cui lavorava a tempo pieno, come di seguito:
- mod. 730/2019 = 1.980,00 circa;
- mod. 730/2020 = 1.990,00 circa;
- mod. 730/2021 = 1.985,00 circa;
quindi, in considerazione dell'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro come richiesta dalla resistente, circostanza dedotta dal ricorrente e sulla quale non vi è contestazione:
- mod. 730/2022 = 1.593,00 circa;
La resistente è proprietaria della casa che è stata abitazione coniugale dall'anno 2013. La signora ha dedotto che l'acquisto è stato assistito dall'accensione di un mutuo, al cui importo tuttavia non si è fatto riferimento, né del resto ve ne è alcuna prova in atti. Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione le spese abitative incidenti sui redditi della resistente.
pagina 5 di 8 Il ricorrente ha inoltre riferito che la signora si è trasferita in altra abitazione e ha messo a reddito, per affitti brevi, l'immobile che è stato casa coniugale. La circostanza, oltre a non essere stata contestata dalla signora, risulta del tutto verosimile, se si considera la documentazione prodotta dal ricorrente, da cui si evince la visibilità dell'abitazione su siti per case vacanze a Bologna, e le recensioni e gli apprezzamenti rispetto all'appartamento di cui trattasi. Non risulta alcuna allegazione, tuttavia, in merito alla capacità reddituale di tale attività.
Con riferimento alle eventuali mutate esigenze delle ragazze ovvero al loro attuale tenore di vita, non vi
è stata specifica allegazione dalla resistente che ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, se non quelle riferite alle problematiche di salute che hanno coinvolto entrambe, in cura presso il Centro di Salute Mentale (documentalmente riscontrabile con riferimento a cfr. doc. 30 parte resistente) Per_2
e al preminente impegno della signora rispetto alla soddisfazione delle esigenze della loro quotidianità.
Le circostanze di cui si è appena detto non risultano oggetto di contestazione tra le parti.
e , d'altra parte, vivono con la madre e hanno esigui, e piuttosto difficili, rapporti con il Per_2 Per_1 padre (cfr. doc. 29 parte resistente).
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene, valutati prioritariamente l'età delle ragazze e la loro attuale capacità di reddito, in uno con tutti gli ulteriori parametri di cui si è detto, che possa accogliersi la domanda di parte ricorrente e riconoscersi congruo l'importo del contributo economico previsto in favore delle ragazze in sede di separazione, così per euro 315 mensili ciascuna, già considerata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT come da indicazioni del Presidente all'udienza dell'1.12.2022, ulteriormente rivalutabile annualmente, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese.
Con riferimento alle spese straordinarie, meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo, devono essere ripartite, come da concorde richiesta tra le parti, nella misura del 50% per ciascun genitore.
Sulla richiesta di risarcimento danni della resistente
Parte resistente, con la memoria ex art. 4 co.10 L. 898/70, depositata in data 3.2.2023, ha chiesto al
Tribunale accertarsi e dichiararsi il sig. tenuto al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale dalla stessa patito, per le ragioni evidenziate nei propri scritti difensivi, prudentemente individuato nella somma di € 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che ritenuta di giustizia. All'udienza del 7.2.2023, il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della predetta memoria e la conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, nuova rispetto all'atto introduttivo del giudizio, dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto.
Il Collegio ritiene di dover condividere l'eccezione formulata dal ricorrente e, pertanto, la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte resistente, nuova rispetto alle istanze articolate con la prima memoria di costituzione, deve essere dichiarata inammissibile.
In effetti, la sig.ra ha provveduto all'integrazione dei propri atti introduttivi con memoria CP_2 depositata in data 3.2.2023, successivamente al termine assegnato dal Presidente con l'ordinanza presidenziale per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, fissato in dieci giorni antecedenti alla data della prima udienza del 7.2.23.
Nell'occasione, inoltre, la parte è stata altresì correttamente avvertita che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
pagina 6 di 8 Il sig. Inviati, d'altra parte, ha tempestivamente, alla prima difesa utile successiva, ossia alla prima udienza di trattazione del 7.2.2023, eccepito la tardività della costituzione e l'intervenuta decadenza dalla domanda spiegata dalla resistente.
La richiesta di risarcimento del danno deve pertanto essere dichiarata inammissibile poiché proposta oltre il termine di decadenza previsto.
Sulle spese di lite del presente giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste integralmente a carico della resistente. Si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e di complessità bassa della causa, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della consistenza dell'attività processuale svolta, ancorché non di particolare complessità, secondo in criteri dettati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dà atto della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata da questo
Tribunale con sentenza parziale n. 1742 del 16.03.2023;
2. con decorrenza dalla domanda pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora Controparte_2 economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 315,00 (trecentoquindici) ciascuna, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
3. pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, le spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Bologna del 9.8.2017, si devono intendere così ripartite: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 7 di 8 - spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
;
4. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni spiegata dalla resistente, sig.ra CP_2
;
[...]
5. condanna la sig.ra a pagare in favore del sig. la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima sezione del 22.1.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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