TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 03 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/ 2024 promossa da:
Sig. , nato a [...] , C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IN, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Arcidiacono, che lo rappresenta e difende come da procura in atti . OPPONENTE
contro il Sig. nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – locazione.
CONCLUSIONI
Come da note di udienza .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14.02.2024, l'opposto, premettendo di essere creditore nei confronti del sig. della complessiva somma di € 9680,00 per mancato Parte_1
pagamento dei canoni di locazione per il periodo da Maggio 2022 a Febbraio 2024 in dipendenza di un contratto di locazione ad uso abitativo del 28.10.2002 più volte rinnovatosi, chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo, che veniva emesso in data 25-27.02.2024 . Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 c. p.c., il Sig. proponeva opposizione avverso il richiamato D.I. e Parte_1
chiedeva : dare atto della offerta effettuata dal sig. banco judicis della somma di € Parte_1
10.845,76 offerta a copertura dei canoni di locazione ed accessori dal Maggio 2022 a tutto Aprile
2024, mediante assegni circolari intestati al locatore prof. e per l'effetto per i Controparte_1
motivi di cui in narrativa, rigettare, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, oltre che generiche e destituite di prova, le domande svolte in decreto ingiuntivo dal Prof. Controparte_1
dichiarando altresì che nessuna morosità sussiste a carico del sig. , eventualmente, in Parte_1
subordine, dichiarando cessata la materia del contendere;
in ogni caso, previa revoca delle somme portate dal D.I. opposto, condannare l'attore sig. per i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 08.11.2024 l'Avv. ARCIDIACONO SERGIO, nell'interesse dell'opponente chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere anche con riferimento alle domande di cui al decreto ingiuntivo opposto;
con compensazione delle spese . E con note scritte datate 18.12.2024
: “ Il ricorrente-opponente, di concerto con l'opposto non costituito nel presente giudizio, si riporta al contenuto dell'atto di transazione del 14.06.2024 (allegata alla nota di deposito del 05.11.2024), ed all'istanza congiunta per la cessazione della materia del contendere già sottoscritta digitalmente da entrambi i procuratori e depositata in occasione dell'udienza del 08.11.2024, nonché in quanto dedotto alla suddetta udienza, ed essendosi raggiunto accordo – già soddisfatto - per la definizione transattiva del giudizio di opposizione e dal giudizio di opposizione e delle domande e somme portate dal decreto ingiuntivo, chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere relativa al presente giudizio n.1550/24 ed al decreto ingiuntivo n. 208/24 emesso dal Tribunale di IN nel procedimento monitorio n. 657/24 RG ed ivi compresa ogni pretesa circa le somme ivi pretese ed ingiunte, con la compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti.”
Ed in esito alla riserva assunta all'udienza del 03 gennaio 2025, svoltasi a trattazione scritta , la controversia viene decisa in data odierna.
Tenuto conto delle superiori richieste, questo gop non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di IN , definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 208/24 emesso dal Tribunale di IN in data 27.02.2024 ; compensa fra le parti le spese di lite .
IN, 08 gennaio 2025
Il Giudice
Emilia Caleca