Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1206/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti D'Oria Vittorio e D'Oria Dario, procuratori domiciliatari;
- attrice -
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Leo, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_2
al fine di ottenere ex artt. 2051 - 2043 c.c. il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati
[...]
all'esito del sinistro avvenuto il 04.06.2020 alle ore 04:45 circa in allorquando, mentre l'attrice CP_1
rientrava dal lavoro alla guida della sua bicicletta, percorrendo la via Ospedale “…a causa di una disconnessione non visibile nella pavimentazione della strada – in particolare per effetto di alcuni basoli malfermi posti vicino a un tombino di scolo delle piovane – … perdeva il controllo del proprio mezzo e cadeva rovinosamente a terra”.
Con comparsa depositata in data 03.06.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_3
contestando la sussistenza dei presupposti per l'addebito dell'invocata responsabilità.
Con ordinanza del 23.07.2022 il Tribunale, rinviando alla decisione del merito la valutazione dell'eccezione preliminare di nullità della citazione formulata, concedeva i termini per il deposito di
Quindi con ordinanza del 20.09.2023 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. , al quale ha conferito l'incarico di stimare i postumi residuati all'attrice nel Persona_1
sinistro.
All'esito della discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
Premesso che in virtù dell'art. 163 co. 4 c.p.c. “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero
4) dello stesso articolo” e che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” Cass. civ. Sez. II Sent., 29/01/2015, n. 1681, valuta il Tribunale che dall'esame complessivo dell'atto di citazione è ben evidente che il petitum sia costituito dalla pretesa risarcitoria, e la causa petendi in tal guisa esplicitata a pag. 3: “l'occorso sinistro va indubbiamente imputato ai negligenti comportamenti del che, quale proprietario della strada, Controparte_2 ha omesso di effettuare i necessari lavori di manutenzione, e di segnalare opportunamente l'indicata situazione di pericolo per la circolazione”.
Venendo quindi al merito della pretesa, la norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa
(art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
All'esito dell'istruttoria valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo della alla buca ritratta nelle foto allegate dalle Pt_1
parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dal CP_2
L'unica teste oculare escussa, , ha non solo confermato la dinamica fornita dall'attrice ( Tes_1
“…vera la posizione sub. 1 della memoria istruttoria dell'attrice, so questo in quanto finito di lavorare abbiamo chiuso il locale e l'ho seguita con la macchina per portarla a casa. Erano le quattro del mattino circa…vera la posizione sub.2, viaggiavo a circa tre metri di distanza ed improvvisamente ho visto la signora cadere….l'ho vista cadere in prossimità della caditoia di cui alle foto da 1 a 5 ma era notte e non so dire quale fosse l'asperità…è vero che fosse sola sulla bici ma io la seguivo”), ma ha anche riconosciuto i luoghi teatro del sinistro (“riconosco i luoghi nelle foto che mi vengono esibite. Riconosco la disconnessione nelle foto da 1 a 5”); sulla presenza o meno di luce artificiale ha confermato che: “vi era illuminazione urbana”, nonché sui soccorsi intervenuti ha così dichiarato: “…l'ho soccorsa portandola dalla guardia medica dell'ospedale di Maglie….dopo averla lasciata alla guardia medica non so altro”. Quanto alla teste nulla ha potuto riferire sulla Testimone_2 dinamica del sinistro, non avendo la stessa assistito alla rovina al suolo della attrice: “so che Parte_1
è caduta alla guida della sua bicicletta in via Ospedale a Tanto so perché subito dopo l'incidente
[...] CP_1 la mi ha chiamato per dirmelo e subito mi sono precipitata sui luoghi, dove ho rinvenuto la bicicletta che Pt_1 si trovava vicino ad un tombino;
ho fatto io le foto che mi vengono esibite. Ho recuperato la biciletta che aveva una ruota storta portandola nel garage della Passando successivamente ho visto che le disconnessioni Pt_1 erano state riparate”.
Orbene, alla stregua di tali esiti ed a prescindere dalle condizioni di illuminazione del tratto di strada in questione, irrilevanti ai fini che ci interessano, ritiene il decidente che, evidenziate le caratteristiche particolarmente insidiose dell'asperità in cui l'attrice ebbe ad incappare, di piccole dimensioni e consistente profondità, localizzata al centro della corsia di marcia percorsa dall' e soprattutto Pt_1
del tutto mimetizzata con il fondo stradale circostante, deve escludersi qualsiasi addebito di negligenza da muoversi a quest'ultima, non essendo predicabile né l'agevole visibilità né l'evitabilità dell'insidia.
Deve ritenersi in definitiva che sussista la responsabilità dedotta.
Venendo alla quantificazione del danno accusato dall'attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il dott. ha stimato i postumi residuati ad nel sinistro nel Persona_1 Parte_1
6% di invalidità permanente, nonché in gg. 20 il periodo di invalidità temporanea totale, oltre ad un periodo di invalidità temporanea della durata di gg. 11 al 75%, gg. 10 al 50% e gg. 77 al 25%.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez.
III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono
“…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare all'attrice, 40enne all'epoca del sinistro, la somma complessiva di € 17.603,50 (di cui € 6.037,50 per IT, il resto per IP), non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al giugno del 2020 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa vanno aggiunte a titolo di danno patrimoniale le spese mediche sostenute per complessivi €
1.600,00, oltre all'esborso di € 77,00 per la riparazione della biciletta: tutte da maggiorare di interessi legali ai singoli esborsi al saldo.
Le spese di consulenza e di lite seguono la soccombenza e le seconde vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità del in Controparte_2
ordine al sinistro per cui è causa, condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
della somma complessiva di € 17.603,50 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1
da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al giugno del 2020 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 1.677,00 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico del in via esclusiva le spese occorse per la Controparte_2
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 10/6/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore