Ordinanza presidenziale 7 aprile 2022
Sentenza 9 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2025REG.PROV.COLL.
N. 07333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2024, proposto da
RC NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII n. 02754/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Gallone;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe n. 2754 del 21 marzo 2024 la Settima Sezione di questo Consiglio ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. III n. 7820 del 9 maggio 2023 ed ha condannato “l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese dell’appello a favore di RC NA nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge”.
1.1 In data 22 marzo 2024 RC NA ha provveduto a notificare all’Agenzia delle Entrate la suddetta sentenza.
2. Con il ricorso di ottemperanza, notificato in data 1 ottobre 2024 e depositato lo stesso giorno, RC NA ha chiesto l’esecuzione della predetta sentenza ordinando all’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione delle spese legali in essa liquidate.
2.1. Espone, in particolare, il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe ottemperato al dictum giudiziale, omettendo di provvedere al pagamento di quanto ivi stabilito in suo favore a titolo di spese legali.
2.2 Chiede, pertanto, il ricorrente l’integrale ottemperanza, anche, se del caso, a mezzo di nomina di Commissario ad acta e previa fissazione di astreinte ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., della sentenza n. 2754 del 21 marzo 2024 della Settima Sezione di questo Consiglio con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento della somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e vittoria di spese (da distrarsi in favore del legale antistatario).
3. Si è costituita in giudizio, in data 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate senza svolgere difese.
4. Con nota del 2 gennaio 2024 il ricorrente ha rappresentato che “L’Agenzia delle Entrate – solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza recante R.G. 7333/2024 – ha dato piena ed integrale esecuzione al giudicato scaturente dalla sentenza n. 2754/24, resa da codesto Consiglio di Stato, pubblicata il 21.03.2024 e notificata in data 22.03.2024, provvedendo alla corresponsione delle spese legali, quantificate in Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge”, anche allegando documentazione a riprova di ciò.
Ha, quindi, chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
5. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul ricorso in ottemperanza, ritualmente proposto (regolarmente notificato alla controparte e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a), è cessata la materia del contendere.
2. Il Collegio rileva, infatti, la sopravvenuta integrale esecuzione da parte dell’amministrazione resistente, in data 28 ottobre 2024 (e quindi in momento successivo alla introduzione del presente giudizio), della sentenza di questo Consiglio n. 2754/2024 a mezzo del pagamento delle spese di lite in essa liquidate in favore di RC NA.
Tanto risulta, in particolare, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente il 2 gennaio 2025.
2. Risultando integralmente soddisfatta ex art. 34 comma 5 c.p.a. la pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente, sul ricorso di ottemperanza deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico dell’Agenzia delle Entrate con distrazione in favore del difensore costituto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Impiduglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO