Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2023 + 1767/23 + 1796/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo indicati in epigrafe, promosse in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
CORSO GENOVA, 14 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. ARIA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONACINA STEFANO
( ) e all'avv. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
Appellante (nel giudizio rg 1727/23)
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 entrambe elettivamente domiciliato in VIA G.B. VICO, 31 00196 ROMA presso lo studio dell'avv.
SCOCCINI GIOVANNI, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SCOCCINI ENRICO ) C.F._3
Appellate/appellanti incidentali (nei tre giudizi riuniti)
pagina 1 di 28
TOFFOLETTO ALBERTO ) C.F._5
(C.F.), elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOSO, 2 20121 Controparte_4
MILANO presso lo studio dell'avv. GAUDIELLO SALVATORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ZACCA' ROSARIO ( ), all'avv. VECCHI C.F._6
DANIELE ( , all'avv. CRUELLAS SADA EVA ( ) e C.F._7 C.F._8 all'avv. FATTORI PIERO C.F._9
Appellate (nei tre giudizi riuniti)
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_3 P.IVA_5
FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLANI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CACCIALANZA MANUELA
( ) C.F._10
Appellante (nel giudizio rg 1767/23)
(C.F.), elettivamente domiciliata in VIA BELLINI, 10 20122 MILANO Controparte_5 presso lo studio dell'avv. NASCIMBENE MICHELE MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NASCIMBENE BRUNO C.F._11
Appellante (nel giudizio rg 1796/23)
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
Appellata contumace (nei tre giudizi riuniti)
conclusioni.
Per Parte_1
premesso che:
Con
e mediante scambio di corrispondenza, hanno stipulato l'accordo transattivo di natura CP_1
Con parziaria (“Accordo Transattivo”) -omissis- con l'Accordo Transattivo, e si sono anche CP_1
impegnate a rinunciare reciprocamente agli atti del giudizio, ad accettare le rispettive rinunce e quindi a richiedere e provocare l'estinzione parziale del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., limitatamente ai Con Con rapporti processuali tra e , a spese integralmente compensate;
ha notificato alle due CP_1
società la dichiarazione di rinuncia parziale agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con CP_1
pagina 2 di 28 Con contestuale richiesta di estinzione parziale del giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra
Con e , a spese integralmente compensate, che si produce sub doc. 3; ha notificato a la CP_1 CP_1
Con dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte di e di propria rinuncia parziale agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con contestuale richiesta di estinzione parziale del
Con giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra e a spese integralmente compensate, che CP_1
Con si produce sub doc. 4; ha notificato a la dichiarazione di accettazione della rinuncia agli CP_1
atti del giudizio da parte di ex art. 306 c.p.c., con contestuale richiesta di estinzione parziale del CP_1
Con giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra e , a spese integralmente compensate, CP_1
che si produce sub doc.5; chiedono congiuntamente che, a fronte delle reciproche accettazioni delle Con rispettive rinunce parziali agli atti del giudizio da parte di e , l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
Milano voglia dichiarare l'estinzione parziale del presente giudizio limitatamente ai rapporti Con processuali tra e , a spese integralmente compensate. CP_1
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare dichiarare l'estinzione parziale del presente giudizio limitatamente ai rapporti processuali tra le società̀ attrici e Controparte_1 Controparte_2
e , a spese integralmente compensate a fronte delle reciproche
[...] Controparte_5
accettazioni delle rispettive rinunce parziali agli atti del giudizio e della relativa istanza di estinzione parziale depositata congiuntamente in data 9 febbraio 2024.
In via pregiudiziale, ove l'Ecc.ma Corte lo ritenesse opportuno, esperire rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per chieder alla Corte di Giustizia dell'UE:
1.se il principio di effettività̀ e l'art. 101 del TFUE ostano a norme interne relative a presunzioni o criteri di prova che lascino al soggetto, che ha agito per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell'UE, l'onere di dimostrare che il sovraprezzo causato dal Cartello non sia stato trasferito su altri soggetti. A tal riguardo, poiché sulla questione la Corte di Giustizia dell'UE già si è pronunciata, appare utile chiedere un'interpretazione autentica della sua giurisprudenza, in Per particolare della sentenza del 17 luglio 1997 nel caso C-242/95 – GT-Link v Persona_2
punti 25 e 26 in ECR 1997 I-04449, che recita “ (25) In base a tali principi, la Corte ha già affermato, per quanto riguarda il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto comunitario, che sarebbero incompatibili col diritto comunitario le condizioni di prova di ogni genere pagina 3 di 28 che abbiano l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere detto rimborso (v., in tal senso, sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14). (26) Gli stessi principi si applicano anche quando si tratta di provare la violazione di una norma del diritto comunitario che, quale l'art. 86 del Trattato, può produrre effetti diretti.” Dunque, per chiarire se nella suddetta sentenza la Corte stessa ha stabilito che il principio affermato nella sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc., punto 14 in ECR, 1983, 3595, secondo cui sono incompatibili con il diritto dell'Unione presunzioni o criteri di prova che lascino al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, si applichi anche alle azioni per ottenere il risarcimento del sovraprezzo causato dalla violazione delle norme dell'Unione a tutela della concorrenza, quale l'art. 101 del TFUE;
2. se il diritto al pieno risarcimento, la piena efficacia dell'art. 101 del TFUE e la funzione di deterrenza riconosciuta alle azioni risarcitorie antitrust (CGUE sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-
882/19, Sumal, EU:C:2021:800, punti da 33 a 36) ostano, in una situazione di incertezza, ad una liquidazione equitativa del danno calcolata nella misura minima del sovraprezzo rispetto a quella media o massima, in relazione a quanto affermato dal primo Giudice riguardo alla prevalenza del criterio della sottocompensazione al fine di evitare possibili sovracompensazioni.
In via principale rigettare integralmente l'appello così come proposto da RT
, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
[...]
In via subordinata alla denegata ipotesi in cui fosse accolta l'eccezione di trasferimento del sovraprezzo determinato dal Cartello Italiano e da quello Pan-europeo da parte di Controparte_9
e nel mercato a valle dove esse operano, condannare
[...] Controparte_2
e…. a risarcire e Parte_3 Controparte_9 Controparte_2
del danno rappresentato dal mancato guadagno derivante dalle minori vendite
[...]
conseguenza dei maggiori prezzi praticati nel mercato a valle.
In via incidentale, in riforma parziale della sentenza n. 3914/2023 del Tribunale di Milano nella parte in cui statuisce “condanna in via tra loro solidale le società Parte_3 [...]
, e al CP_5 Controparte_6 Parte_1
risarcimento del danno nei confronti delle società attrici, determinato a seguito di riduzione delle quote pertinenti alle società e che hanno definito in via Controparte_4 CP_3
transattiva la controversia con le società attrici nella seguente misura:
- € 2.666.666,00 in favore di Controparte_1
pagina 4 di 28 - € 800.000,00 in favore di ” Controparte_2
- accertare che il danno subito da e Controparte_1 Controparte_2
a causa dell'intesa anticoncorrenziale illecita comprendente sia il Cartello Pan-
[...] europeo sia il ammonta rispettivamente a € 7.799.780 e a € 2.426.734 comprensivi di Parte_4
interessi e rivalutazione al tasso WACC al 15 novembre 2024;
- stabilire che a seguito delle transazioni raggiunte con , e Controparte_4 CP_3 [...]
l'entità del risarcimento si riduce per l'ammontare effettivamente versato dalle suddette CP_5 parti transigenti e per l'effetto condannare le società … oltre a quanto Parte_3
versato in esecuzione della sentenza di primo grado, al risarcimento del danno …, di ulteriori:
-€ 4.244.422 (quattromilioniduecentoquarantaquattromilaquattrocentoventidue/00 euro) in favore di comprensivi di interessi e rivalutazione monetario al tasso WACC Controparte_1
stabilito dal Tribunale sino al 15 novembre 2024;
- € 1.563.463 (unmilionecinquecentosessantatremilaquattrocentosessantatre/00 euro) in favore di comprensivi di interessi e rivalutazione monetario Controparte_2
al tasso WACC stabilito dal Tribunale sino al 15 novembre 2024;
Oltre interessi al tasso WACC a decorrere dal 15 novembre 2024 fino ad effettivo soddisfo;
In subordine, in via istruttoria, e Controparte_1 Controparte_2
insistono nella istanza formulata in prime cure e da ultimo reiterata in occasione della
[...]
precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2021 di ordinare a , Parte_3 Controparte_6
e …. l'esibizione della copia della Decisione della Commissione C (2010) 4387 del
[...]
30.06.2010 relativa al cartello dell'acciaio precompresso nella sua versione confidenziale, in lingua italiana.
Con vittoria di spese di giudizio
Per CP_3 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: nei confronti di Parte_3
in via preliminare: Par
- dichiarare inammissibile l'appello di con riguardo ai motivi di Parte_3
impugnazione citati in atti;
pagina 5 di 28 nel merito:
- rigettare l'appello proposto da con riguardo ai motivi citati in atti e in Parte_3
particolare: i) rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la richiesta di condanna di in CP_3 via di regresso «anche ai sensi dell'art. 1313 c.c.»; e ii) rigettare l'ottavo motivo di appello, in quanto infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare le relative statuizioni della sentenza n.
3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023; in via di appello incidentale condizionato:
- riformare parzialmente la sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, nella parte in cui non ha dichiarato l'estinzione di ogni rapporto tra e le altre coobbligate CP_3 solidali, escludendo espressamente dall'obbligo di regresso a favore della coobbligata CP_3
solidalmente che avrà corrisposto alle società attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; in ogni caso:
- accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme che indebitamente (o CP_3
comunque che risultino non dovute, in tutto o in parte) sono state o saranno dalla stessa corrisposte nell'ambito e a fronte dei processi esecutivi promossi da e Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Milano, sub n. 4045/2024 R.G.E. e sub n. 3765/2024 Parte_3
R.G.E.; e, per l'effetto, condannare e a Parte_1 Parte_3
restituire a quanto a loro indebitamente (o comunque che risulti non dovuto, in tutto o in CP_3
parte) corrisposto;
- con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfetario. nei confronti di Controparte_5
- rigettare l'appello di , con riguardo al primo motivo di impugnazione, in quanto Controparte_5 infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n.
47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023; in via di appello incidentale condizionato:
pagina 6 di 28 - riformare parzialmente la sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, nella parte in cui non ha dichiarato l'estinzione di ogni rapporto tra e le altre coobbligate CP_3 solidali, escludendo espressamente dall'obbligo di regresso a favore della coobbligata CP_3
solidalmente che avrà corrisposto alle società attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; in ogni caso:
- accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme che indebitamente (o CP_3
comunque che risultino non dovute, in tutto o in parte) sono state o saranno dalla stessa corrisposte nell'ambito e a fronte dei processi esecutivi promossi da e Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Milano, sub n. 4045/2024 R.G.E. e sub n. 3765/2024 Parte_3
R.G.E.; e, per l'effetto, condannare e a Parte_1 Parte_3
restituire a quanto a loro indebitamente (o comunque che risulti non dovuto, in tutto o in CP_3
parte) corrisposto;
- con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfetario.
Per Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni più opportuno accertamento o pronuncia del caso, così giudicare:
Nei confronti di Controparte_10
[...]
Par respingere l'appello promosso da nella parte in cui si domanda la Parte_3 condanna di ai sensi dell'art. 1313 c.c., perché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni CP_4 dedotte in atti, e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO riformare parzialmente la sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, nella parte e nel motivo indicato in atti;
pagina 7 di 28 IN OGNI CASO accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme che Controparte_4
indebitamente sono già state o saranno dalla medesima corrisposte a fronte dei processi esecutivi promossi da avanti al Tribunale di Milano sub R.G.E. 2941/2024 - Parte_1
Giudice Dott. Galetto, nonché da avanti al Tribunale di Milano sub R.G.E. Parte_3
3585/2024 - Giudice Dott.ssa Carla Elisabetta Facchini;
condannare alla rifusione in favore della scrivente delle spese e Parte_3
competenze del presente giudizio, oltre iva e oneri di legge;
con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, anche in via istruttoria, nel prosieguo del giudizio.
Nei confronti di Controparte_5
NEL MERITO respingere l'appello promosso da avuto riguardo al primo motivo di impugnazione Controparte_5
avversario, perché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti, e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R. G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data
17 maggio 2023;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO riformare parzialmente la sentenza n. 3914/2023 resa del Tribunale di Milano a conclusione del giudizio R.G. n. 47677/2015, depositata in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, nella parte e nel motivo indicato in atti;
IN OGNI CASO accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme che Controparte_4
indebitamente sono già state o saranno dalla medesima corrisposte a fronte dei processi esecutivi promossi da avanti al Tribunale di Milano sub R.G.E. 2941/2024 - Parte_1
Giudice Dott. Galetto, nonché da avanti al Tribunale di Milano sub R.G.E. Parte_3
3585/2024 - Giudice Dott.ssa Carla Elisabetta Facchini;
condannare alla rifusione in favore della scrivente delle spese e competenze del Controparte_5
presente giudizio, oltre iva e oneri di legge;
con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, anche in via istruttoria, nel prosieguo del giudizio.
pagina 8 di 28 Per Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE
-Per quanto occorrer possa, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da e nel corso dell'udienza Controparte_1 Controparte_2
tenutasi in data 24 febbraio 2016, avente ad oggetto la condanna delle convenute al risarcimento del danno rappresentato dal mancato guadagno derivante dalle minori vendite quale conseguenza dei maggiori prezzi praticati nel mercato a valle, in quanto tardiva, per i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE
-In accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 3914/2023 (R.G. n. 47677/2015), pubblicata dal Tribunale di Milano in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, con riferimento ai capi indicati in atti, e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate da nonché da nei confronti di Controparte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti;
Parte_3
- Condannare e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a restituire a tutte le somme alle Parte_3
medesime corrisposte nelle more del presente giudizio di appello, pari a:
a) quanto a Controparte_1
Euro 692.614,76 per la quota di danno imputabile a Parte_3
Euro 346.043,56 per la quota di danno imputabile a;
Controparte_6
b) quanto a Controparte_2
Euro 200.766,48 per la quota di danno imputabile a Parte_3
ovvero la maggiore o minor somma che avrà corrisposto all'esito del Parte_3
presente giudizio, anche a titolo di spese legali, in forza della sentenza n. 3914/2023 (R.G. n.
47677/2015), pubblicata dal Tribunale di Milano in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c., primo e quarto comma, a decorrere dal pagamento e/o dalla domanda giudiziale sino al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
-Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da
[...]
e da , in riforma della sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 28 3914/2023 (R.G. n. 47677/2015), pubblicata dal Tribunale di Milano in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, accertare e rideterminare, ai sensi dei criteri illustrati in atti, le rispettive quote di responsabilità di Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...
, e e, per l'effetto, CP_3 Controparte_6 Parte_1
- Condannare
, e in persona Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuna secondo la rispettiva quota di responsabilità,
a rifondere a anche in via di regresso (i) tutto quanto da quest'ultima Parte_3
corrisposto o che la stessa dovesse essere ulteriormente tenuta a corrispondere a Controparte_1
e/o a in forza della sentenza impugnata, tenendo la
[...] Controparte_2
medesima integralmente indenne e manlevata;
ovvero, in subordine, (ii) Parte_3
quanto la medesima abbia corrisposto e/o dovesse essere ulteriormente Parte_3
tenuta a corrispondere a e , in Controparte_1 Controparte_2
forza della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità, da determinarsi in base ai criteri illustrati in atti, ivi comprese le spese processuali e di lite;
- Condannare, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 1313 cod. civ., Controparte_4 [...]
, e in CP_5 CP_3 Controparte_6 Parte_1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via di regresso e nei limiti della propria rispettiva quota di responsabilità, a rifondere a le somme da quest'ultima Parte_3
medio tempore corrisposte a e Controparte_1 Controparte_2
in eccedenza rispetto alla propria quota;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Dichiarare la nullità dell'elaborato peritale depositato dal prof. in data 29 luglio Persona_3
2020, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica svolta in primo grado di giudizio;
IN OGNI CASO
-Rigettare l'appello incidentale proposto da e da Controparte_1 Controparte_2
contro la sentenza n. 3914/2023 (R.G. n. 47677/2015), pubblicata dal Tribunale
[...]
di Milano in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 10 di 28 -Rigettare l'appello incidentale condizionato proposto da contro la sentenza n. 3914/2023 CP_3
(R.G. n. 47677/2015), pubblicata dal Tribunale di Milano in data 15 maggio 2023 e notificata in data
17 maggio 2023, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
-Rigettare l'appello incidentale condizionato proposto da contro la sentenza n. Controparte_4
3914/2023 (R.G. n. 47677/2015), pubblicata dal Tribunale di Milano in data 15 maggio 2023 e notificata in data 17 maggio 2023, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- convittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a 15% spese generali, IVA e
CPA nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emananda sentenza.
Per Parte_5
e mediante scambio di corrispondenza, hanno stipulato l'accordo transattivo di natura
[...] CP_5 parziaria (“Accordo Transattivo”) – omissis- con l'Accordo Transattivo, e si sono anche CP_5 CP_1
impegnate a rinunciare reciprocamente agli atti del giudizio, ad accettare le rispettive rinunce e quindi a richiedere e provocare l'estinzione parziale del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., limitatamente ai rapporti processuali tra e , a spese integralmente compensate;
ha notificato a CP_5 CP_1 CP_5 CP_1
la dichiarazione di rinuncia parziale agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con contestuale richiesta di estinzione parziale del giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra e , a spese CP_5 CP_1
integralmente compensate, che si produce sub doc. 11; ha notificato a la dichiarazione di CP_1 CP_5
accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte di e di propria rinuncia parziale agli CP_5
atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con contestuale richiesta di estinzione parziale del giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra e a spese integralmente compensate, che si CP_1 CP_5
produce sub doc. 12; ha notificato a la dichiarazione di accettazione della rinuncia agli CP_5 CP_1
atti del giudizio da parte di ex art. 306 c.p.c., con contestuale richiesta di estinzione parziale del CP_1
giudizio, limitatamente ai rapporti processuali tra e , a spese integralmente compensate, CP_5 CP_1
che si produce sub doc. 13; chiedono congiuntamente che, a fronte delle reciproche accettazioni delle rispettive rinunce parziali agli atti del giudizio da parte di e l'ecc.ma Corte di Appello di CP_1 CP_5
Milano voglia dichiarare l'estinzione parziale del presente giudizio limitatamente ai rapporti processuali tra e , a spese integralmente compensate. CP_5 CP_1
pagina 11 di 28 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa (A) con la sentenza n. 3914/23 ha definito un giudizio in materia di antitrust, promosso da e Controparte_1 [...]
(da qui anche solo le società . Controparte_2 CP_1
Il Tribunale in estrema sintesi:
-ha accertato che sei fra le società convenute/chiamate in giudizio erano “state partecipi dell'intesa ex art. 101 TFUE avente ad oggetto il mercato pan-europeo e italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso – già oggetto di parziale accertamento da parte della Commissione europea con
Decisione COMP/38.344 del 30 giugno 2010 – nel periodo 1984/2002”
-ha determinato il danno derivante dall'intesa anticoncorrenziale, avvalendosi delle indagini di un consulente tecnico d'ufficio
-ha preso atto, dichiarando l'estinzione parziale del giudizio, di pagamenti effettuati in favore delle società attrici da parte di due società con le quali era stata stipulata una transazione in corso di causa e da qui anche solo e CP_3 Controparte_4 CP_3 CP_4
-ha condannato le seguenti quattro società
Parte_3
, Controparte_5
(e concordato preventivo) Controparte_6
Parte_1 in solido al risarcimento del danno cagionato all'attrice (liquidato in euro Controparte_1
2.666.666,00 oltre interessi) e all'attrice (liquidato in euro Controparte_2
800.000,00 oltre interessi), determinando, ai fini del regresso, la pari responsabilità delle parti condannate in solido in favore delle attrici.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da (da qui anche Parte_1
Cont solo ), e nel procedimento, iscritto al n. rg 1727/23, si sono costituite le appellate, attrici in primo grado, società svolgendo appello incidentale. CP_1
Per brevità può essere omessa l'esposizione dei motivi di appello principale e incidentale, poiché in Cont data 10.3.2025 è stata depositata dai difensori dell'appellante e delle appellate società una CP_1
istanza congiunta di estinzione parziale per intervenuta transazione, che può trovare accoglimento, a spese compensate, come le parti hanno richiesto.
pagina 12 di 28 La sentenza è stata appellata anche da (da qui anche solo e anche in questo Controparte_5 CP_5
procedimento, iscritto al n. rg 1796/23, si sono costituite le appellate società svolgendo appello CP_1
incidentale.
Anche per questo appello si può omettere l'esposizione dei motivi poiché in data 9.2.2024 è stata depositata dai difensori di entrambe le parti istanza congiunta di estinzione parziale per intervenuta transazione, che può trovare accoglimento, a spese compensate, come le parti hanno richiesto.
La sentenza non è stata appellata da (e concordato preventivo), Controparte_6
regolarmente citata dalle condebitrici appellanti e dichiarata contumace in persona del legale rappresentante e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo all'udienza del 18.10.2023.
Par La sentenza è stata infine appellata da (da qui anche solo ) e anche in Parte_3
questo procedimento, iscritto al n. rg. 1767/23, le appellate società si sono costituite svolgendo CP_1
appello incidentale.
Nei tre procedimenti poi riuniti si sono costituite anche e formulando le conclusioni di CP_3 CP_4
cui in epigrafe.
Su istanza delle tre società appellanti principali, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, limitatamente alla statuizione di condanna in favore di (v. Controparte_2
Ordinanza in data 18.10.2023).
Gli appelli riuniti sono stati, quindi, rimessi in decisione ex art. 352 c.p.c. e, dopo il deposito degli scritti conclusivi, sono stati decisi dal Collegio nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Ritiene la Corte, previa declaratoria di estinzione parziale del giudizio fra le parti suindicate che hanno
Par dichiarato di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, che l'appello principale di e l'appello incidentale delle società siano infondati, per le ragioni che seguono. CP_1
pagina 13 di 28 Par Appello principale
Primo motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha accertato la pretesa esistenza (anche) del c.d. “cartello italiano”, non oggetto di accertamento da parte della commissione europea
Il Tribunale, prendendo le mosse dall' accertamento, ritenuto vincolante per il giudice nazionale, contenuto nella decisione della Commissione Europea COMP/38.344 del 30 giugno 2010, secondo cui, Par per quanto qui rileva, , unitamente ad altre società, aveva partecipato alla stipulazione ed attuazione di accordi e pratiche anticoncorrenziali riguardanti la vendita di acciaio per precompressione (fili e trefoli metallici in vergella), a livello paneuropeo, ha ritenuto che l'istruttoria espletata nel giudizio davanti a sé consentisse di affermare l'esistenza di un “Cartello italiano che ha operato dal 1984 fino al 1995, epoca in cui è confluito nel Cartello Pan-europeo già esistente sin dal 1984” (pag. 53 sentenza), Cartello che ha “influenzato direttamente l'applicazione di un indebito sovrapprezzo” nel mercato nazionale della vendita di acciaio per precompressione (pag. 51 sentenza).
Secondo il Tribunale, la prova dell'esistenza di tale Cartello Italiano può desumersi da elementi e documenti già esaminati dalla Commissione Europea (“sia pur non confluiti ed organizzati in alcun accertamento specifico in tale sede, negativo o positivo” pag. 51 sentenza), corroborati dagli esiti della consulenza tecnica espletata in giudizio.
Nella sentenza appellata (pag. 52) si legge che:
Tali elementi – in estrema sintesi – possono così riassumersi:
- nell'esistenza di contatti tra alcune delle imprese nazionali sin dal 1979 (v. l'accordo tra
[...]
e la sua controllata da una parte e dall'altra del 27.4.1983 con addendum CP_4 CP_11 CP_3
del 4.5.1983;
- nel fatto accertato dalla Commissione che il Cartello Pan-europeo aveva riguardato il mercato italiano sin dal suo inizio (1.1.1984), stabilendo limiti alle esportazioni dei cartellisti nei vari paesi,
Italia inclusa;
- negli incontri tra le imprese italiane avvenuti tra il 1990 ed il 1992, ove erano state concordate le quote rispettivamente assegnate alle parti, i prezzi minimi di vendita ecc.;
- nel fatto, accertato dalla Commissione, che i membri del Club di Zurigo, nel creare il loro accordo, si erano ispirati a quello già all'epoca esistente e attuato con successo tra i produttori italiani sulla ripartizione del mercato e sulla fissazione delle quote, dimostrando così uno stretto legame tra il Club di Zurigo e il Club Italia fin dall'inizio: v. par. 138 Decisione, nonché sezione 9.2.1 della Decisione).
pagina 14 di 28 La conclusione, secondo il Tribunale, troverebbe conferma negli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio sull'andamento dei prezzi dei prodotti oggetto delle intese, che dimostrerebbero “con evidenza che l'anomalo andamento dei prezzi dei prodotti interessati dal cartello rispetto a quelli dei prodotti di controllo si è determinato nel mercato nazionale proprio a partire del 1984 – parallelamente cioè alla insorgenza del Cartello Pan-europeo – e si è sviluppato in maniera del tutto lineare e conforme sino al 2002 ed oltre” (pag. 53 sentenza).
La società appellante contesta la valenza probatoria attribuita agli elementi desunti dalle indagini della
Commissione Europea, che nelle valutazioni di quest'ultima non avevano condotto all'accertamento Par cui perviene il Tribunale, e dalle quali non risulterebbe, prima del 1995, la partecipazione di alle intese.
L'appellante contesta poi, richiamando anche il diverso motivo di appello con il quale ha eccepito la nullità della ctu, il valore attribuito agli esiti dell'accertamento peritale.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l'esistenza del Cartello Italiano e la partecipazione di CB ad esso, facendo rilevare che la valutazione dei danni, anche nell'accertamento del ctu, è stata differenziata in relazione ai periodi del Cartello paneuropeo e del preteso Cartello italiano.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Gli elementi richiamati in sentenza risultano, infatti, ampiamente idonei a provare l'esistenza del
Par Cartello Italiano e la partecipazione ad esso di , che non ha neppure offerto una plausibile spiegazione alternativa della sua partecipazione agli incontri con altri partecipanti, che risultano dai documenti acquisiti a seguito di ordine di esibizione.
Come ha condivisibilmente osservato il Tribunale, infatti, l'esistenza del Cartello italiano e la Par partecipazione di possono desumersi dalle seguenti circostanze:
- l'accordo tra e la sua controllata da una parte e dall'altra Controparte_4 CP_11 CP_3
del 27.4.1983 con addendum del 4.5.1983 (doc. 8 dep. da : in esso si rilevano le quote CP_4
rispettivamente assegnate alle parti, i prezzi minimi di vendita, gli sconti massimi applicabili, i termini massimi di pagamento, le modalità di controllo e di conguagli per assicurare il rispetto degli accordi
(sottolineatura aggiunta)
pagina 15 di 28 - gli appunti relativi agli incontri del 12.12.1990, del 19.12.1990, del 15.2.1991, del 9.4.1991 (doc. 9 dep. da cui hanno costantemente partecipato rappresentanti di (sig.ri ) CP_4 CP_3 CP_12
insieme ai rappresentanti di di Controparte_13 [...]
di di da essi si CP_4 Parte_3 Parte_1
rilevano riferimenti ai prezzi minimi, nonché ipotesi di accordi di spartizione delle quote di vendite tra le varie società partecipanti agli incontri (docc. da 20 a 24 (sottolineatura aggiunta) CP_4
- il documento redatto dal dott. rappresentante di in vista Tes_1 Controparte_4 dell'incontro del 19.10.1992, che menziona specificamente anche le imprese attrici nell'elenco dei clienti oggetto della spartizione delle clienti tra le partecipanti agli accordi (doc. 25 ; CP_4
- la minuta della telefonata del 16.4.1993 – che si raccorda al documento precedente - redatta dal
Cont rappresentante di in cui è registrato che aveva rilevato la quota di Controparte_6 CP_3
(doc. 27 CP_4
….
-…accordo di massima, il c.d. “Zurich' Agreement” il quale fissava un limite delle quantità di acciaio per cemento armato precompresso che doveva essere esportato dalle imprese italiane nei territori delle altre imprese europee coinvolte e viceversa (doc. 11 CP_4
-…dichiarazioni raccolte dalla Commissione europea (che avevano attestato che i membri del Club di
Zurigo, nel creare il loro accordo, si erano ispirati all'accordo già all'epoca esistente e attuato con successo tra i produttori italiani sulla ripartizione del mercato e sulla fissazione delle quote, dimostrando così uno stretto legame tra il Club di Zurigo e il Club Italia fin dall'inizio: v. par. 138
Decisione).
In punto di diritto non si ravvisa, poi, alcun ostacolo ad una valutazione nel merito, da parte del giudice nazionale, degli elementi che la Commissione ha ritenuto non probanti, ma che, ai fini dell'accertamento del Cartello nazionale, possono contribuire alla prova unitamente agli altri elementi raccolti.
Secondo motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di escludere la necessità di un nesso di causalità diretta ai fini del risarcimento del danno, riconoscendone automaticamente il diritto anche nel caso in cui il soggetto che si assume leso abbia intrattenuto rapporti contrattuali con imprese non aderenti all'intesa anticoncorrenziale (c.d. umbrella effect)
pagina 16 di 28 Il Tribunale ha ritenuto sussistente il c.d. “umbrella effect” e cioè ha ritenuto che nel periodo di vigenza del siano stati influenzati anche i prezzi stabiliti da imprese non aderenti al Cartello, Pt_4 tenuto conto dell'ampia e pervasiva partecipazione delle imprese fornitrici del prodotto, della lunga durata dell'intesa e della capacità di tale intesa di mantenere prezzi artificialmente elevati per tutto l'arco temporale di quasi un ventennio: secondo il Tribunale, sarebbe “evidente che l'impresa non aderente al cartello potrebbe aver fissato il proprio prezzo per la fornitura del medesimo prodotto oggetto dell'intesa in base ad una decisione autonoma, ma con riferimento ad un prezzo di mercato falsato dall'intesa e, conseguentemente, in contrasto con le regole della concorrenza” (pag. 54 sentenza).
L'appellante contesta tale decisione e, richiamando la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale
(Corte di Giustizia UE sentenza 5.6.2014 nella causa C-557/12, Kone AG), fa rilevare che la risarcibilità del danno per gli acquisti effettuati da imprese venditrici non aderenti all'intesa è subordinata, per la giurisprudenza comunitaria, alla condizione che “l'idoneità dell'intesa ad incidere anche sui prezzi praticati da operatori terzi sul mercato di riferimento sia provata e documentata” e deduce che, in concreto, nessuna prova sarebbe stata offerta in tal senso per gli acquisti che le attrici avrebbero effettuato da Ilva S.p.A. e non partecipanti al Cartello. Controparte_15
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La ctu ha, infatti, evidenziato, con argomenti che non sono stati efficacemente contrastati, che i prezzi dei trefoli, nel periodo di vigenza del Cartello, hanno subito un incremento sull'intero mercato, senza distinzione fra imprese aderenti e imprese non aderenti.
A ciò può aggiungersi il dato evidenziato dalle appellate società che, richiamando i loro docc. CP_1
29 e 30, hanno fatto rilevare che i prezzi praticati da Ilva e erano sempre “superiori al CP_16 controfattuale”.
Terzo motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha disatteso le censure di nullità mosse avverso la perizia depositata dal ctu prof. , in ragione dei vizi di natura Per_3
procedurale e metodologici da cui la stessa è affetta per grave violazione del principio del contraddittorio Par Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della ctu sollevata da sotto vari profili.
pagina 17 di 28 E' stato escluso dal primo giudice che costituisca motivo di nullità l'ausilio richiesto dal ctu ad uno specialista esperto in statistica, rilevando che il ctu ha fatto “proprie le attività di elaborazione dei modelli matematici svolte dal suo esperto ausiliario, né pare potersi contestare in sé l'opportunità di avvalersi nel caso di specie dell'esperienza specifica di un esperto in modelli statistici in ragione della complessità delle ricostruzioni di scenari risalenti nel tempo sulla base del ricorso a modelli matematici pertinenti e corretti” (pag. 47 sentenza).
È stato poi escluso che il ctu abbia utilizzato dati non condivisi con le parti e che sia stato, quindi, violato il contraddittorio.
L'appellante insiste nell'eccezione di nullità della ctu, facendo rilevare che alle parti non è stata resa nota l'identità dell'esperto al quale il ctu si è rivolto e che tale esperto non ha partecipato al contraddittorio fra il consulente d'ufficio e i consulenti di parte.
Secondo l'appellante, non conoscendosi i contenuti dell'apporto fornito dall'ignoto specialista, non potrebbe condividersi la valutazione del Tribunale, secondo cui il ctu avrebbe operato in autonomia;
sotto altro profilo, non vi sarebbe prova che l'ignoto specialista sia stato informato delle osservazioni svolte dai consulenti di parte e ciò si rifletterebbe negativamente sul contraddittorio.
Sul metodo difference in differencies utilizzato, l'appellante, in estrema sintesi ritiene che il consulente non abbia proceduto correttamente e che sarebbe apodittica l'affermazione dell'esistenza di un sovraprezzo nel periodo di vigenza del cartello e ritiene comunque non adeguata la comparazione effettuata fra i trefoli (oggetto dell'intesa) e altre componenti, che non sarebbero omogenee.
Sul piano della violazione del contraddittorio, l'appellante aggiunge poi un'ulteriore doglianza relativa all'estensione sino al 2020 del periodo per il quale calcolare il danno e all'utilizzo del tasso di capitalizzazione WACC, elementi che non sarebbero stati sottoposti al contraddittorio delle parti prima della stesura finale della relazione.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il ctu, con il quale i consulenti di parte hanno avuto un ampio contradditorio, ha, infatti, assunto la piena paternità degli accertamenti svolti, anche per la parte per la quale ha richiesto l'ausilio di un esperto di statistica, le cui elaborazioni sono state comunque sottoposte alle parti per le loro valutazioni.
La comparazione fra prodotti risulta effettuata correttamente: come osservano anche le appellate CP_1
i prodotti comparati “appartengono alla stessa filiera produttiva dell'acciaio, sono quotati sullo stesso pagina 18 di 28 mercato della Camera di Commercio di Milano e rispondono a condizioni simili di domanda e offerta nel mercato dell'acciaio per le costruzioni”.
Sull'estensione fino al 2020 e sul tasso WACC per la determinazione del danno risarcibile, il Par contraddittorio si è ampiamente svolto con gli scritti difensivi e neppure in appello indica una ricostruzione alternativa plausibile né spiega quali argomenti avrebbe addotto in sede di operazioni peritali per effettuare i calcoli con parametri differenti.
Quarto motivo di appello: la sentenza impugnata è in ogni caso errata nel merito nella parte in cui ha ritenuto corretta la scelta di applicare il tasso wacc (“weighted average cost of capital”) ai fini della capitalizzazione del danno
Il Tribunale ha liquidato equitativamente il risarcimento stimando il danno patito dalle attrici, per aver sopportato il sovraprezzo derivante dall'intesa, mediante l'applicazione del tasso c.d. wacc per procedere all'attualizzazione alla data del 31.12.2020: è stata, infatti ritenuta preferibile “…la scelta del tasso di attualizzazione/capitalizzazione privilegiata dal CTU che ha utilizzato a tal fine il costo opportunità, o WACC (weighted average cost of capital), considerando cioè il costo/rendimento del capitale che un'azienda avrebbe ragionevolmente ottenuto se avesse potuto disporre dei capitali
“persi” reinvestendoli nelle proprie attività operative” (pag. 70 sentenza).
L'appellante contesta anche nel merito la scelta di tale tasso, deducendo che le società non CP_1
avrebbero in alcun modo provato quali investimenti sarebbero stati realizzati in assenza di sovraprezzo e obiettando che se davvero, come dichiarato dalle stesse, avessero fatto ricorso in misura minore all'indebitamento, “(il quale, come noto, ha un costo inferiore rispetto al capitale), logica conseguenza
è che il danno debba essere a maggior ragione capitalizzato al saggio legale, dovendo gli interessi essere calcolati al costo del debito (e non certo al WACC)”.
L'appellante fa notare, inoltre, che il calcolo con il suddetto tasso conduce ad un risultato maggiore di quello indicato in citazione dalle stesse società che sin dall'inizio della lite avevano utilizzato CP_1
calcoli che effettuavano la capitalizzazione mediante il tasso legale.
La parte appellata replica che la differenza tra la somma indicata in citazione e quella liquidata è dovuta al tempo trascorso (cinque anni) dall'inizio della lite sino alla determinazione del risarcimento mediante la ctu e che il costo del debito è certamente superiore a quello degli interessi legali, così come
è plausibile e del tutto ragionevole ritenere che un' impresa edile utilizzi le proprie risorse “nelle stesse attività operative, ottenendo un rendimento almeno pari a quello del WACC del settore edile”.
pagina 19 di 28 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La scelta del tasso di attualizzazione da parte del Tribunale risulta condivisibile, essendo del tutto ragionevole che un'impresa utilizzi le proprie risorse economiche in attività operative e che il danno patito per aver avuto una minore disponibilità di risorse sia commisurato al rendimento di tali investimenti e non invece al saggio legale degli interessi, che peraltro non rappresenta neppure il costo del debito.
Quinto motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto non fosse possibile procedere all'accertamento del passing-on da parte delle società CP_1
Il Tribunale ha ritenuto che, ove sia sollevata dal soggetto partecipe all'intesa vietata l'eccezione c.d. passing on, l'onere di provare la traslazione in tutto o in parte del sovraprezzo sui contratti a valle, che determinerebbe un azzeramento o una riduzione del danno derivante dal sovraprezzo, ricade sulla parte che solleva l'eccezione.
Tale decisione è stata assunta dopo aver preliminarmente precisato che, in base al sistema di norme introdotto con il d. lgs. 3/17, che ha recepito la Direttiva 2014/104/UE, non sarebbe consentita, nel caso di specie, l'applicazione diretta dell'art. 11 d. lgs. cit. (in base al quale “Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.”).
Il Tribunale ha, infatti, rilevato che il suddetto art. 11, benché norma processuale, non è richiamato nell'art. 19 d. lgs. cit. che indica le norme del Decreto Legislativo applicabili anche alle cause, come quella di specie, instaurate prima della sua entrata in vigore.
Purtuttavia, dall'esame del diritto comunitario e interno vigente prima del recepimento della Direttiva, il Tribunale ha desunto che l'onere di provare il fondamento dell'eccezione ricadeva anche in passato sul soggetto che aveva sollevato l'eccezione, richiamando in proposito:
-il Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnava il Libro bianco sulle azioni di risarcimento danni per violazione delle norme antitrust comunitarie
-la giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento ad obblighi di rimborso connessi a controversie in materia tributaria (Corte Giustizia UE, sentenza 2.10.2003 nella causa C-147/01;
pagina 20 di 28 Corte giustizia UE. Sentenza 9.11.1983 nella causa C-199/82; Corte Giustizia UE, sentenza 25.2.1988, cause riunite C-331/85, C-376/85, C-378/
-la giurisprudenza interna, con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità sulla compensatio lucri cum danno, ritenuta eccezione in senso lato, alla quale assimilare l'eccezione de qua.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la prova della traslazione non sia stata raggiunta, non essendo emersa dalle indagini del consulente, ed ha quindi liquidato il risarcimento per intero in favore delle società attrici.
L'appellante contesta sia l'indagine del ctu, che non avrebbe acquisito tutti gli elementi necessari per effettuare la verifica, sia, in punto di diritto, la regola applicata dal Tribunale ai fini della distribuzione dell'onere della prova, richiamando anche giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi in senso contrario.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In punto di diritto va, preliminarmente, ricordato che anche per la giurisprudenza comunitaria le norme sulla ripartizione dell'onere della prova hanno natura procedurale (v. Corte di Giustizia 21.1.2016,
Eturas e a., C-74/14, §§ 30/32; v. anche Corte di Giustizia 22.6.2022 Volvo AB, DAF Trucks NV c.
RM C-267/20 § 84 ) e che le norme procedurali contenute nella Direttiva 2014/104 non possono essere applicate retroattivamente (solo) ai giudizi introdotti prima del 26.12.2014 (v. Corte di Giustizia
22.6.2022 cit. §§ 86/87 “le norme procedurali sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore. 87. Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, gli Stati membri devono assicurare che le misure nazionali adottate al fine di conformarsi alle disposizioni non sostanziali di tale direttiva non si applichino alle azioni per il risarcimento del danno di cui un giudice nazionale sia stato investito anteriormente al 26 dicembre
2014”).
I giudizi nei quali questa Corte si è pronunciata con le sentenze citate dalla parte appellante erano stati instaurati proprio prima del 26.12.2014, mentre il presente giudizio risulta introdotto (in primo grado) dopo il 26.12.2014, sicchè nella presente fattispecie potrebbero non essere ravvisati ostacoli all'applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova applicate dal Tribunale, che, in concreto, si pongono nel solco della scelta effettuata dal legislatore europeo.
La conseguenza del mancato raggiungimento della prova del passing on rimarrebbe, quindi, a carico dell'odierna appellante, come ha ritenuto il Tribunale.
pagina 21 di 28 Vi sono, tuttavia, anche ragioni in fatto per ritenere che la decisione del Tribunale sia corretta, potendosi considerare raggiunta, in via presuntiva (anche in ossequio ad un principio di effettività della tutela), la prova dell'internalizzazione dei costi e cioè della non traslazione del sovraprezzo sui clienti finali.
Come ha condivisibilmente osservato il ctu, i costi del trefolo, infatti, avevano una “…sostanziale scarsa rilevanza quantitativa (sia assoluta che relativa)” e a ciò può aggiungersi che:
-nei contratti stipulati dalle società non vi erano clausole di indicizzazione CP_1
-non sono state accertate differenze fra valori dei contratti e valori delle fatture a saldo (v. relazione di ctu).
Sesto motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto risarcibile anche un danno post-cartello, assumendo un c.d. “effetto trascinamento” mai dimostrato
L'appellante contesta l'effetto trascinamento, ravvisato dal Tribunale per i due anni successivi alla cessazione dell'intesa, anche sulla base dell'analisi dei prezzi effettuata dal ctu, deducendo che da verifiche effettuate dai propri consulenti il prezzo del trefolo nei due anni successivi alla cessazione dell'intesa, avrebbe, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, registrato un'impennata.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Come ha osservato anche la parte appellata, il rialzo dei prezzi registrato dopo la fine del cartello ha riguardato anche i prodotti non influenzati dal cartello ed è dipeso dall'ingresso della Cina nel mercato siderurgico, e in ogni caso “i prezzi dei trefoli dopo la fine del cartello si sono mantenuti più alti rispetto a quelli dei comparators fino al 2005”.
Settimo motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di ripartire le quote interne di responsabilità tra convenute e terze chiamate in parti uguali, indipendentemente dai diversi periodi di partecipazione all'intesa
L'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha attribuito pari responsabilità nella Par ripartizione interna, senza tener conto che il periodo in cui ha partecipato al Cartello accertato dalla
Par Commissione è stato più breve di quello addebitato ad altre imprese e che non è stata fornitrice delle società attrici.
pagina 22 di 28 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Par Richiamando quanto si è detto sulla partecipazione di al sin dal 1984, si può Parte_4
rilevare che il periodo di partecipazione all'intesa risulta ben più esteso di quello indicato dall'appellante.
La circostanza che l'appellante non sia stata fornitrice delle società danneggiate non assume, invece, alcun rilievo ai fini della quota interna di responsabilità, poiché il danno è derivato dall'accordo sui prezzi e dalla spartizione del mercato e non dalla vendita diretta dei prodotti.
Ottavo motivo di appello: la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ripartito le spese di lite unicamente tra le parti convenute e terze chiamate rimaste in causa, escludendo le parti che hanno transatto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza, condannando le quattro società
Par Cont condannate al risarcimento ( , e ) a rifondere le spese di lite alle società attrici CP_5 CP_6
e ponendo a carico delle stesse convenute/terze chiamate le spese di ctu già liquidate.
L'appellante si duole che dalla condanna alle spese di lite siano state escluse le due società ( e CP_3
che hanno definito la controversia transattivamente nella fase conclusiva ed hanno ottenuto la CP_4
dichiarazione di estinzione parziale del giudizio di primo grado.
L'appellante ritiene la sentenza iniqua in considerazione della dichiarata responsabilità anche delle due società che hanno transatto, rilevando che “le pari quote di danno attribuite a e sono CP_4 CP_3 state scomputate dal risarcimento complessivo riconosciuto a favore delle Società Zecca”.
Il Tribunale, infatti, dopo aver dichiarato la pari responsabilità delle sei società (le quattro poi condannate e e : CP_3 CP_4
-ha determinato il danno complessivo nell'importo di euro 4.000.000,00 in favore di
[...]
e in euro 1.200.000,00 in favore di CP_1 CP_2
-ha preso atto dei pagamenti risultanti dalle transazioni fra le attrici e e ed ha verificato CP_3 CP_4
che erano stati versati importi inferiori alle quote ideali di ciascuna condebitrice
-ha ritenuto che le transazioni non abbiano avuto ad oggetto l'intero debito e, pertanto, ha detratto dall'importo complessivo le somme corrispondenti alle quote ideali delle due società transigenti, condannando le quattro società rimaste in lite al pagamento in solido di euro 2.666.666,00 in favore di e di euro 800.000,00 in favore di . Controparte_1 CP_2
Le spese di lite sono state poste, come si è detto, a carico delle quattro società rimaste in lite.
pagina 23 di 28 Parte L'appellante ome si può leggere nelle conclusioni, ha chiesto inoltre, pur senza articolare ragioni Par di doglianza, la condanna anche di e ai sensi dell'art. 1313 cod. civ., a rifondere a in CP_3 CP_4
via di regresso quanto da essa pagato in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità.
Par Per resistere a tali domande di si sono costituite in questa sede e ed hanno contestato CP_3 CP_4
Par entrambe le conclusioni assunte sul punto da .
Ritiene la Corte che il motivo, nella parte in cui è articolato quale censura relativa al capo sulle spese, sia infondato.
Le spese di lite liquidate dal Tribunale riguardano, infatti, il rapporto processuale fra le società attrici, vittoriose, e le quattro società che sono rimaste “in lite” e che sono state condannate in quanto soccombenti.
Le spese fra le parti che hanno transatto la lite e ottenuto la dichiarazione di estinzione sono state, invece, regolate, correttamente, nel contesto della dichiarazione di estinzione, mediante statuizione di compensazione, come da accordo fra le parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Nella parte in cui il motivo è stato articolato sub specie di domanda ai sensi dell'art. 1313 c.c., ritiene la
Corte che lo stesso sia inammissibile (come eccepiscono e per difetto di specificità, non CP_3 CP_4
essendo sufficientemente argomentato.
Par L'appello principale di deve, quindi, essere respinto e tale decisione assorbe gli appelli incidentali condizionati proposti da e che sono stati subordinati all'accoglimento dell'appello di CP_3 CP_4
Par
.
Appello incidentale delle società CP_1
Primo motivo: Errore della sentenza nella parte in cui ha quantificato il sovraprezzo nella misura meno elevata tra quelle proposte dal CTU
Il Tribunale ha liquidato il risarcimento richiamando la stima del danno effettuata dal ctu nella misura meno elevata “in cui risulta attribuita maggiore rilevanza alla varianza delle previsioni al fine di evitare possibili sovracompensazioni”.
Le appellate contestano tale decisione, che ritengono penalizzante, senza giustificazione, per le CP_1 vittime dell'illecito, e contraria all'ordinamento dell'Unione Europea, nel quale le azioni di pagina 24 di 28 risarcimento hanno anche una funzione di deterrente, che sarebbe vanificata dal risarcimento nella misura minima del sovraprezzo, da ritenersi con ogni probabilità inferiore al sovraprezzo illecito incassato con la partecipazione al Cartello.
La misura minima si potrebbe porre in contrasto, secondo le appellate, anche con l'art. 1 della Direttiva
2014/104, che pone il principio del pieno risarcimento.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
I motivi indicati dalle appellate (spartizione dei clienti fra le cartelliste) non costituiscono, infatti, ragioni sufficienti per ritenere che il danno patito sia stato maggiore di quello liquidato dal Tribunale.
Il Tribunale ha adottato una stima prudenziale, che certamente evita che venga attribuito un risarcimento superiore al danno patito.
Il ctu aveva indicato un criterio intermedio che avrebbe collocato il risarcimento in una posizione intermedia fra il sovraprezzo minimo e quello medio, ma il Tribunale ha scelto una soluzione più prudente (in ogni caso superiore al minimo), effettuando una scelta che questa Corte ritiene adeguata nell'ottica del bilanciamento e nella peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla protrazione degli eventi per un periodo molto esteso, rispetto al quale la scelta prudenziale ai fini della liquidazione del risarcimento risulta maggiormente adeguata.
Secondo motivo: Errore nella riduzione di 2/6 del credito risarcitorio a seguito delle transazioni con e CP_4 CP_3
Il Tribunale, dopo aver preso atto dell'intervenuta transazione raggiunta dalle società attrici con due delle sei società convenute/terze chiamate ritenute responsabili in pari misura, e dopo aver verificato che ciascuna delle due transigenti aveva versato alle attrici, in esecuzione della transazione, una somma inferiore alla quota ideale di 1/6, ha ridotto il risarcimento, complessivamente spettante a ciascuna attrice, di 2/6, e cioè delle quote ideali riferibili a ciascuna condebitrice transigente.
Le appellate contestano la decisione ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ripartire idealmente la somma complessiva non (solo) fra le società che hanno partecipato al giudizio davanti al Tribunale bensì fra le 38 società che sono state ritenute responsabili del . Pt_4
Se il Tribunale avesse così proceduto, “poiché entrambe le transigenti hanno versato una somma superiore al valore della loro quota ideale di responsabilità di 1/38, il credito risarcitorio che le
Con Par odierne Appellanti incidentali vantano nei confronti di , e sarebbe dovuto CP_5 CP_6
pagina 25 di 28 essere ridotto degli importi complessivamente ricevuti in transazione, ovvero € 565.500
[...]
e € 184.500 ” (e quindi il residuo ancora Controparte_1 Controparte_2
spettante sarebbe stato maggiore degli importi oggetto della statuizione di condanna da parte del
Tribunale).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Non ha, infatti, alcun fondamento in diritto (né le appellate/appellanti incidentali indicano riferimenti normativi o principi applicabili) la pretesa di attribuire e poi distribuire ai fini del regresso la responsabilità fra soggetti che non hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti, quindi, non può essere compiuto alcun accertamento di responsabilità utile ai fini della ripartizione interna.
Ai fini della decisione, per completezza, devono poi essere prese in esame anche le domande di e Pt_6
CP_4
Nelle conclusioni precisate il 15.11.2024 e hanno, infatti, aggiunto (all'appello CP_3 CP_4
incidentale condizionato che non viene preso in esame, essendo assorbito dal rigetto dell'appello
Par principale di ) una richiesta “in ogni caso” (e quindi da intendersi non subordinata all'accoglimento Par dell'appello di , con la quale chiedono:
“accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme che indebitamente CP_3 CP_3
(o comunque che risultino non dovute, in tutto o in parte) sono state o saranno dalla stessa corrisposte nell'ambito e a fronte dei processi esecutivi promossi da e Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Milano, sub n. 4045/2024 R.G.E. e sub n. 3765/2024 Parte_3
R.G.E.; e, per l'effetto, condannare e a Parte_1 Parte_3
restituire a quanto a loro indebitamente (o comunque che risulti non dovuto, in tutto o in CP_3
parte) corrisposto;
Redaelli accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme che Controparte_4
indebitamente sono già state o saranno dalla medesima corrisposte a fronte dei processi esecutivi promossi da avanti al Tribunale di Milano sub R.G.E. 2941/2024 - Parte_1
Giudice Dott. Galetto, nonché da avanti al Tribunale di Milano sub R.G.E. Parte_3
3585/2024 - Giudice Dott.ssa Carla Elisabetta Facchini;
pagina 26 di 28 Le suddette domande scaturiscono dalle procedure esecutive intraprese nelle more del presente giudizio
Par da per ottenere in via di regresso da e da quanto pagato alle società per la CP_3 CP_4 CP_1
quota di (sottoposta a concordato preventivo) e quindi in eccedenza rispetto alla propria CP_6
quota.
Ritiene la Corte che tali domande siano inammissibili.
Si tratta, infatti, di domande introdotte in sede di precisazione delle conclusioni, non rivolte ad ottenere una riforma della sentenza, e quindi, oltre che nuove, comunque estranee all'impugnazione.
In ogni caso, sempre per completezza, va rilevato che le questioni sorte in fase di esecuzione della sentenza devono trovare soluzione attraverso gli appositi strumenti che l'ordinamento appresta e, nel caso di specie, le parti si stanno già avvalendo di tali strumenti, come si può desumere dalle due sentenze, pronunciate dal Tribunale di Milano nelle more del presente giudizio, che hanno definito in primo grado i giudizi di opposizione proposti da e contro l'esecuzione intrapresa, sulla CP_3 CP_4
Par base della sentenza qui appellata, da nei loro confronti per ottenere il rimborso in via di regresso di
Par quanto pagato in eccedenza rispetto alla propria quota (sentenze depositate sub docc. 31 e 32 da con la comparsa conclusionale).
Le impugnazioni, principale e incidentale, devono, quindi, essere respinte.
La soccombenza reciproca giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese Par di lite del presente grado fra l'appellante principale e le appellate/appellanti incidentali società
CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara estinto il giudizio tra e e Parte_1 Controparte_1 [...]
, con compensazione delle spese di lite;
Controparte_2
- dichiara estinto il giudizio tra e e Controparte_5 Controparte_1 [...]
, con compensazione delle spese di lite;
Controparte_2
-rigetta l'appello principale di Parte_3
-rigetta l'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
-compensa interamente le spese di lite fra l'appellante principale e le appellanti incidentali;
pagina 27 di 28 -dà atto che sussistono, a carico dell'appellante principale e a carico delle appellanti incidentali, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Giuseppe Ondei
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