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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2662 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliato in Buguggiate (VA), via XXV Aprile, n. 47, C.F._2 presso lo studio dell'avv.to Alessandra Mascotto che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI E P.I. , per essa quale procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(già , C.F. elettivamente Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 domiciliata in Asti, corso Dante, n. 16, presso lo studio degli avvocati Riccardo e Francesca Marinetti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20/04/2022, P.I. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la procuratrice (già , asseriva Controparte_2 Controparte_3 di essere creditrice dei signori e in relazione al contratto di Parte_2 Parte_1 finanziamento n. 4188598 originariamente stipulato dai medesimi con Consum.it Spa, rispettivamente nella qualità di intestatario e coobbligato, dell'importo pari ad euro 10.765,13, allegando le operazioni che avevano determinato il subentro nella titolarità della situazione giuridica dal lato attivo. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 10.765,13, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 7/10/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 805/2022 (R.G. n. 905/2022). Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, e Parte_2 [...]
previo accertamento della fondatezza dei motivi di opposizione formulati, Pt_1 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, la riduzione della somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detti opponenti deducevano: pagina 1 di 10 -carenza di potere di rappresentanza in capo alla in favore della Controparte_2 [...]
posto che la procura era stata rilasciata dalla con diversa CP_1 Controparte_3
PI;
-nullità delle cessioni di credito e carenza di legittimazione attiva della convenuta, stante la mancata produzione dei contratti di cessione del credito contenenti l'indicazione egli elementi necessari, primo fra tutti l'elenco dei crediti, quanto al doc. 6, della missiva contenente la comunicazione della decadenza entro il termine previsto, e della notifica della cessione alla
Controparte_1
-difetto di costituzione in mora e mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine, anche nella prospettiva di tentare la strada di una definizione bonaria della vertenza ovvero del recupero stragiudiziale del credito;
-mancata produzione del contratto originale avente ad oggetto il diritto di credito, posto che controparte aveva prodotto esclusivamente la copia della richiesta di prestito (senza allegare documenti di identità e buste paga) ma non anche la accettazione richiesta dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto, con conseguente violazione della forma scritta;
-mancata prova dell'erogazione del credito, degli estratti del conto ex art. 50 TUB e del piano di ammortamento, con conseguente difetto della prova scritta;
-disconoscimento della firma da parte dell'opponente il quale peraltro sulla Parte_1 base della documentazione prodotta era intervenuto nel contratto nella veste di coobbligato, figura non contemplata dall'ordinamento, che prevede, invece, quella del fideiussore, con conseguente nullità del contratto o, comunque, applicazione della disciplina della fideiussione, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
-insussistenza del riconoscimento di debito da parte di in ragione della Parte_2 mancata produzione della proposta avanzata da parte opponente;
-contestazione del quantum dovuto, anche sotto il profilo dell'indeterminatezza, in ragione del fatto che la quantificazione della pretesa riposava esclusivamente su un piano di rientro che sarebbe stato proposto dalla senza tuttavia che fosse possibile accertare Controparte_4
l'esposizione debitoria effettiva all'atto di accettazione della proposta, né la veridicità della distinzione tra capitale ed interessi in ragione della mancata produzione degli estratti e del piano di ammortamento;
-indeterminatezza delle pattuizioni poiché il TAN indicato non corrispondeva al vero tasso preteso per effetto dell'occulta formula di calcolo applicata, con conseguente applicazione di una rata superiore (euro 195,09) a quella concordata (euro 193,57 ovvero euro 185,23) e illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, nonché debenza degli interessi esclusivamente nella misura legale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, avvio della mediazione e accertamento della carenza di legittimazione passiva di il rigetto Parte_2 dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma provata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la carenza di legittimazione attiva ad impugnare l'atto da parte di in quanto Parte_2 al momento della proposizione della opposizione (23/11/2022) non aveva ancora ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 21/01/2023, con conseguente declaratoria pagina 2 di 10 di inammissibilità, inefficacia, improcedibilità della opposizione e passaggio in giudicato in ragione della mancata proposizione dell'opposizione;
-che la aveva mutato denominazione in Controparte_3 Controparte_2 mantenendo la stessa PI ed il medesimo codice fiscale e, comunque, la rappresentanza processuale di era comprovata dalla procura speciale prodotta;
Controparte_2
-che la legittimazione attiva risultava comprovata dai documenti prodotti in sede di ricorso monitorio, come anche integrati nel giudizio di opposizione, dai quali in particolare emergeva che: a)il credito era originariamente nella titolarità di Consum.it, facente parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; b)il credito era stato acquistato da Banca Ifis Spa, la quale CP aveva conferito un ramo d'azienda alla società c) aveva ceduto il CP_4 CP_4 credito a Controparte_1
-che aveva formulato una proposta transattiva, riconoscendosi debitore Parte_2 dell'importo di euro 12.861,20, così da riconoscere di aver ricevuto l'erogazione della somma;
-che risultava documentalmente provata la comunicazione del 28/02/2014, con la quale la MPS aveva dichiarato di avvalersi della risoluzione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine ed intimazione di pagamento del debito residuo;
-che il contratto riportava la firma di entrambi gli opponenti, nonché del responsabile della banca, invocandone comunque la sanatoria in ragione dell'esecuzione spontanea e l'irrilevanza degli ulteriori profili dedotti (mancanza del luogo di sottoscrizione e documenti mancanti);
-che l'istituto di credito aveva comunicato l'accettazione della richiesta di finanziamento;
-che la mancata produzione del piano di ammortamento non determinava la nullità del contratto, tenuto conto delle chiare condizioni contrattuali previste, anche con riferimento al documento di sintesi all'allegato;
-che il disconoscimento contrastava con la proposta di pagamento ed era, comunque, generico;
-che nel caso di specie era un soggetto obbligato in solido e non un garante;
Parte_1
-che il credito era provato nel quantum anche alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione;
-che i tassi di interesse erano stati convenzionalmente pattuiti e l'istituto non aveva applicato alcuna capitalizzazione di interessi. Alla prima udienza del 6/06/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 2/07/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione nei confronti del debitore principale e respingeva detta istanza nei confronti del Parte_2 coobbligato nonché disponeva procedersi alla mediazione, con onere in capo Parte_1
a parte opposta. Esperita con esito negativo la mediazione, alla successiva udienza del 6/12/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 6/03/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 5/04/2023, il giudice, disattese le istanze istruttorie avanzate da parte opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17/09/2024 e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza riservata in atti che ha disatteso le istanze istruttorie formulate da parte opponente (v. infra). Nel merito, devono essere esaminate in maniera distinta le posizioni del debitore principale e del coobbligato Parte_2 Parte_1
Quest'ultimo ha, difatti, tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto depositato da parte opposta a sostegno della pretesa avanzata (v. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione: “in questa sede il sig. disconosce Parte_1 formalmente ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sul doc. 5 che controparte gli vorrebbe imputare. L'opponente sostiene infatti di non aver mai visto la documentazione contrattuale per cui è causa e di non aver mai firmato la stessa”), senza che detta opposta abbia prodotto l'originale del contratto. Al riguardo, contrariamente agli assunti di parte opposta di cui alla comparsa conclusionale (v. pag. 19), nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. la parte non ha richiesto autorizzazione al deposito in forma cartacea dell'originale. In diritto, come rilevato sin dalla fase della delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione prodotta in copia fotostatica, da un lato, comporta che la parte deve produrre l'originale e dall'altro che tale disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass., n. 9869/2000: “Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione: dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 cod. civ.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale”; conformi Cass., n. 2911/1997 e Cass., n. 16998/2015). Ne consegue che non può ritenersi provato da parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), il titolo posto a fondamento della pretesa nei confronti del coobbligato che ha operato il disconoscimento, ragion per cui il decreto ingiuntivo adottato nei suoi confronti deve essere revocato, con impostazione che assorbe le ulteriori questioni dedotte. Passando all'esame della posizione del debitore principale vanno Parte_2 svolte le considerazioni che seguono. In primo luogo, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ad impugnare l'atto da parte di sollevata da parte opposta non appare condivisibile. Parte_3
Al riguardo, si osserva che, notoriamente l'art. 641 c.p.c., prevede che l'opposizione debba essere proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto, ossia stabilisce il termine ultimo entro cui l'opposizione deve essere promossa, fermo restando che nell'ipotesi in cui l'ingiunto abbia conoscenza del ricorso e del decreto in epoca antecedente alla notifica – come all'evidenza avvenuto nel caso di specie in ragione del perfezionamento della notifica nei confronti dell'altro ingiunto – la parte, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ben può proporre opposizione,
pagina 4 di 10 non ponendosi, al contempo, nel caso di specie alcuna questione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., posto il primo tentativo di notifica effettuato nel rispetto del termine emergente dalla documentazione versata in atti (Cass., n. 11498/2000; Cass., n. 1509/2019). Ciò chiarito, i motivi di opposizione sono infondati e devono essere respinti in virtù delle ragioni di seguito esposte. Con riferimento alla doglianza riguardante la carenza di potere di rappresentanza in capo alla si osserva che parte opposta ha allegato sin dal monitorio Controparte_2 la coincidenza della con la nonché ha Controparte_2 Controparte_3 comprovato il cambio di denominazione precedente in Controparte_3 [...] in ragione della variazione della forma giuridica, iscritta il 3/03/2020 (v. Controparte_2 pag. 26 della visura camerale prodotta), emergendo peraltro la coincidenza della PI ( v. visura camerale e indicazione della PI nella procura), ragion per cui la P.IVA_2 doglianza non appare condivisibile alla stregua delle risultanze documentali disponibili. Per quanto concerne, poi, le censure relative alla titolarità della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo, si osserva in fatto che parte opposta ha prodotto a sostegno della allegazione: a) quanto alla cessione Consum.it a Banca Ifis S.p.a.: -doc. 6, nel fascicolo monitorio, avviso di cessione in GU, 24/06/2015, nella quale si dà atto dell'incorporazione per fusione di Consum.it in Controparte_5 contenente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it, crediti denominati in euro etc.), nonché espresso avvertimento che “i debitori ceduti … potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Ifis S.p.a.- area non performing loans, via Giambologna, n. 2/r- Firenze, Tel. 055.5078094, Fax 055.5001632, e-mail ; al riguardo, non si condividono le doglianze in merito alla Email_1 mancata produzione della missiva di intervenuta decadenza entro il termine del 29/05/2015, alla stregua dei criteri di cui a detto avviso, posto che parte opposta ha prodotto in giudizio lettera di decadenza dal beneficio del termine datata 28/02/2014 (v. doc. M nel fascicolo della opposizione, comunicazione di decadenza del beneficio dal termine all'obbligato solidale ); -contratto di cessione di crediti, doc. I, Parte_1 nel fascicolo dell'opposizione; -visura camerale (pag. 13 e 14) dalla quale emerge la fusione per incorporazione di Consum.it in a nulla Controparte_5 rilevando la asserita mancata iscrizione della cessione, poiché priva di efficacia costitutiva;
b) quanto al conferimento ramo d'azienda da Banca Ifis Spa a -doc. Controparte_4 CP 12, nel monitorio, attestazione di iscrizione del credito vantato nei confronti di
[...]
contratto n. 4188598, nel libro giornale;
-doc. 9, monitorio, avviso in GU del Pt_2
9/08/2018 (contenente espresso avvertimento che “i soggetti Interessati hanno diritto di conoscere i loro dati… Le richieste riguardanti i dati devono essere inoltrate … alle società sotto indicate, cui comunichiamo tali dati: – CERVED CP_6
INFORMATION SERVICES S.P.A., CRIF S.P.A.”); c) quanto alla cessione a -doc. 11, monitorio, avviso in CP_4 Controparte_1
GU, 20/07/2020, contenente espressa indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (“crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro, crediti
pagina 5 di 10 che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana… che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato etc.”), nonché espresso avvertimento che “per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al presente avviso ciascun interessato potrà rivolgersi a CP_1 in qualità di titolare ovvero a ai recapiti di cui
[...] Controparte_7 sopra, ; -dichiarazione del cedente IFIS, doc. L nel fascicolo di Controparte_2 opposizione;
-contratto di cessione di crediti tra IFIS a (v. CP_4 Controparte_8 doc. Q e doc. R nel fascicolo di opposizione); d) il contratto di finanziamento (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio); e) i documenti acquisiti ai fini dell'istruttoria (v. doc. N nel fascicolo di opposizione); f) estratto conto ex art. 50 TUB predisposto da MPS S.p.a. (v. doc. O nel fascicolo di opposizione); g) estratto conto ex art. 50 TUB Banca IFIS (v. doc. P nel fascicolo di opposizione); h) lettera contenente la richiesta di pagamento del dovuto al coobbligato datata 28/02/2014 redatta da perfezionatasi per compiuta giacenza (v. doc. M CP_9 nel fascicolo di opposizione) Tanto premesso in fatto, ritiene chi scrive in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione pagina 6 di 10 degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono, dunque, elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente e dei documenti acquisiti in sede di istruttoria, e, infine, della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione, dovendosi solamente precisare, quanto alla doglianza relativa alla omessa notifica della cessione in favore della CP_1
che l'art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di
[...] rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione dell'avviso in GU e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., n. 20495/2020). Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla omessa costituzione in mora e mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine, con conseguente preclusione della possibilità di bonaria definizione della vertenza ovvero di recupero stragiudiziale del credito, con riferimento alla quale appare sufficiente ribadire, secondo quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., che nel caso di specie l'odierno opponente nell'anno 2018 ha effettuato una proposta di pagamento, che è stata accettata dalla creditrice (v. doc. g nel fascicolo di opposizione e doc.10 nel fascicolo monitorio), circostanza questa che comprova ampiamente la piena consapevolezza dell'esposizione debitoria maturata e del proprio inadempimento. Per quanto concerne, poi, i motivi di opposizione riguardanti il contratto, vanno svolte le seguenti considerazioni. In merito alla doglianza relativa alla mancata produzione del contratto in originale, stante la produzione in copia solamente della richiesta di prestito e non anche l'accettazione, si rileva, in primo luogo, la genericità della contestazione. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di prova documentale il disconoscimento
pagina 7 di 10 delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass., n. 16557/2019; successive conformi: Cass., n. 14279/2021 e Cass., n. 40750/2021). Nel caso in esame, tali requisiti non risultano rispettati, mentre, quanto alle ulteriori contestazioni, risulta dalla documentazione prodotta sin dal monitorio l'accettazione della richiesta di finanziamento (v. pag. 5 del doc. 5 nel fascicolo monitorio). Per quanto concerne, poi, la contestazione in merito all'erogazione delle somme, appare sufficiente evidenziare che nel caso in esame è stata prodotta la richiesta di transazione e piano di rientro dell'opponente, accettata dal creditore (v. doc. G nel fascicolo di opposizione). Tale risultanza documentale consente di ritenere provata la percezione dell'importo mutuato, posto che, altrimenti, l'opponente non avrebbe riconosciuto il debito, proponendo una transazione con allegato piano di rientro. Non condivisibili appaiono, poi, le doglianze svolte in ordine alla mancata prova del credito. Sul punto, si osserva in diritto che, contrariamente agli assunti di parte opponente, parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata nei confronti del debitore principale. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. dal debitore principale, nonché, come sopra evidenziato documentazione idonea a comprovare la erogazione del credito, e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione), a nulla rilevando, conseguentemente, le contestazioni in merito all'estratto conto ex art. 50 TUB. Per quanto concerne, infine, le doglianze svolte in merito alle asserite invalidità del contratto di finanziamento, si osserva quanto segue. Risulta versato in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento stipulato in data 7/10/2011, con il quale è stato richiesto l'importo di euro 10.000,00, con costi di istruttoria pari a euro 150,00 e assicurativi pari a euro 456,75, TAN del 9,449% e TAEG del 12,33%, con specificazione dell'importo totale del credito (euro 10.606,75), da restituire mediante 72 rate mensili, decorrenti trascorsi due mesi dall'erogazione, d'importo pari a euro 195,09. A fronte di tali chiari e inequivoche pattuizioni contrattuali, si ritiene irrilevante la mancanza del piano di ammortamento, contestuale alla stipula, certamente insuscettibile di determinare qualsivoglia profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente nullità a fronte dei precisi criteri dettati per individuare i tassi di interesse pagina 8 di 10 applicati al rapporto, dovendosi escludere che il piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019), chiarezza e univocità che è dato riscontrare anche nel piano di rientro (149 rate dell'importo di euro 70,00 ciascuna). In particolare, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione del regime finanziario prescelto si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato, dovendosi precisare che alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene infondata la doglianza relativa all'applicazione di una rata superiore rispetto a quella concordata, dovendosi ribadire che ciò che assume rilievo è che il consenso si formi su indicazioni contrattuali chiare e specifiche in modo da consentire al mutuatario di comprendere il costo effettivo del mutuo (Tribunale Cassino, 21/11/2022), come certamente avvenuto nel caso di specie (v. considerazioni in fatto sopra svolte). Resta da precisare, con riferimento alla generica contestazione di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. in punto di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, ribadita nella comparsa conclusionale da parte opponente, che la Suprema Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo pagina 9 di 10 disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione proposta dal debitore principale. Spese di lite secondo soccombenza nei rispettivi rapporti processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo in considerazione della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
-respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
-condanna parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore di parte opponente
[...]
liquidando le stesse in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, Iva e Cap Pt_1 come per legge;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_2 opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso, il 5/01/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2662 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliato in Buguggiate (VA), via XXV Aprile, n. 47, C.F._2 presso lo studio dell'avv.to Alessandra Mascotto che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI E P.I. , per essa quale procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(già , C.F. elettivamente Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 domiciliata in Asti, corso Dante, n. 16, presso lo studio degli avvocati Riccardo e Francesca Marinetti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20/04/2022, P.I. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la procuratrice (già , asseriva Controparte_2 Controparte_3 di essere creditrice dei signori e in relazione al contratto di Parte_2 Parte_1 finanziamento n. 4188598 originariamente stipulato dai medesimi con Consum.it Spa, rispettivamente nella qualità di intestatario e coobbligato, dell'importo pari ad euro 10.765,13, allegando le operazioni che avevano determinato il subentro nella titolarità della situazione giuridica dal lato attivo. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 10.765,13, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 7/10/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 805/2022 (R.G. n. 905/2022). Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, e Parte_2 [...]
previo accertamento della fondatezza dei motivi di opposizione formulati, Pt_1 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, la riduzione della somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detti opponenti deducevano: pagina 1 di 10 -carenza di potere di rappresentanza in capo alla in favore della Controparte_2 [...]
posto che la procura era stata rilasciata dalla con diversa CP_1 Controparte_3
PI;
-nullità delle cessioni di credito e carenza di legittimazione attiva della convenuta, stante la mancata produzione dei contratti di cessione del credito contenenti l'indicazione egli elementi necessari, primo fra tutti l'elenco dei crediti, quanto al doc. 6, della missiva contenente la comunicazione della decadenza entro il termine previsto, e della notifica della cessione alla
Controparte_1
-difetto di costituzione in mora e mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine, anche nella prospettiva di tentare la strada di una definizione bonaria della vertenza ovvero del recupero stragiudiziale del credito;
-mancata produzione del contratto originale avente ad oggetto il diritto di credito, posto che controparte aveva prodotto esclusivamente la copia della richiesta di prestito (senza allegare documenti di identità e buste paga) ma non anche la accettazione richiesta dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto, con conseguente violazione della forma scritta;
-mancata prova dell'erogazione del credito, degli estratti del conto ex art. 50 TUB e del piano di ammortamento, con conseguente difetto della prova scritta;
-disconoscimento della firma da parte dell'opponente il quale peraltro sulla Parte_1 base della documentazione prodotta era intervenuto nel contratto nella veste di coobbligato, figura non contemplata dall'ordinamento, che prevede, invece, quella del fideiussore, con conseguente nullità del contratto o, comunque, applicazione della disciplina della fideiussione, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
-insussistenza del riconoscimento di debito da parte di in ragione della Parte_2 mancata produzione della proposta avanzata da parte opponente;
-contestazione del quantum dovuto, anche sotto il profilo dell'indeterminatezza, in ragione del fatto che la quantificazione della pretesa riposava esclusivamente su un piano di rientro che sarebbe stato proposto dalla senza tuttavia che fosse possibile accertare Controparte_4
l'esposizione debitoria effettiva all'atto di accettazione della proposta, né la veridicità della distinzione tra capitale ed interessi in ragione della mancata produzione degli estratti e del piano di ammortamento;
-indeterminatezza delle pattuizioni poiché il TAN indicato non corrispondeva al vero tasso preteso per effetto dell'occulta formula di calcolo applicata, con conseguente applicazione di una rata superiore (euro 195,09) a quella concordata (euro 193,57 ovvero euro 185,23) e illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, nonché debenza degli interessi esclusivamente nella misura legale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, avvio della mediazione e accertamento della carenza di legittimazione passiva di il rigetto Parte_2 dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma provata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la carenza di legittimazione attiva ad impugnare l'atto da parte di in quanto Parte_2 al momento della proposizione della opposizione (23/11/2022) non aveva ancora ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 21/01/2023, con conseguente declaratoria pagina 2 di 10 di inammissibilità, inefficacia, improcedibilità della opposizione e passaggio in giudicato in ragione della mancata proposizione dell'opposizione;
-che la aveva mutato denominazione in Controparte_3 Controparte_2 mantenendo la stessa PI ed il medesimo codice fiscale e, comunque, la rappresentanza processuale di era comprovata dalla procura speciale prodotta;
Controparte_2
-che la legittimazione attiva risultava comprovata dai documenti prodotti in sede di ricorso monitorio, come anche integrati nel giudizio di opposizione, dai quali in particolare emergeva che: a)il credito era originariamente nella titolarità di Consum.it, facente parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; b)il credito era stato acquistato da Banca Ifis Spa, la quale CP aveva conferito un ramo d'azienda alla società c) aveva ceduto il CP_4 CP_4 credito a Controparte_1
-che aveva formulato una proposta transattiva, riconoscendosi debitore Parte_2 dell'importo di euro 12.861,20, così da riconoscere di aver ricevuto l'erogazione della somma;
-che risultava documentalmente provata la comunicazione del 28/02/2014, con la quale la MPS aveva dichiarato di avvalersi della risoluzione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine ed intimazione di pagamento del debito residuo;
-che il contratto riportava la firma di entrambi gli opponenti, nonché del responsabile della banca, invocandone comunque la sanatoria in ragione dell'esecuzione spontanea e l'irrilevanza degli ulteriori profili dedotti (mancanza del luogo di sottoscrizione e documenti mancanti);
-che l'istituto di credito aveva comunicato l'accettazione della richiesta di finanziamento;
-che la mancata produzione del piano di ammortamento non determinava la nullità del contratto, tenuto conto delle chiare condizioni contrattuali previste, anche con riferimento al documento di sintesi all'allegato;
-che il disconoscimento contrastava con la proposta di pagamento ed era, comunque, generico;
-che nel caso di specie era un soggetto obbligato in solido e non un garante;
Parte_1
-che il credito era provato nel quantum anche alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione;
-che i tassi di interesse erano stati convenzionalmente pattuiti e l'istituto non aveva applicato alcuna capitalizzazione di interessi. Alla prima udienza del 6/06/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 2/07/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione nei confronti del debitore principale e respingeva detta istanza nei confronti del Parte_2 coobbligato nonché disponeva procedersi alla mediazione, con onere in capo Parte_1
a parte opposta. Esperita con esito negativo la mediazione, alla successiva udienza del 6/12/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 6/03/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 5/04/2023, il giudice, disattese le istanze istruttorie avanzate da parte opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17/09/2024 e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza riservata in atti che ha disatteso le istanze istruttorie formulate da parte opponente (v. infra). Nel merito, devono essere esaminate in maniera distinta le posizioni del debitore principale e del coobbligato Parte_2 Parte_1
Quest'ultimo ha, difatti, tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto depositato da parte opposta a sostegno della pretesa avanzata (v. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione: “in questa sede il sig. disconosce Parte_1 formalmente ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sul doc. 5 che controparte gli vorrebbe imputare. L'opponente sostiene infatti di non aver mai visto la documentazione contrattuale per cui è causa e di non aver mai firmato la stessa”), senza che detta opposta abbia prodotto l'originale del contratto. Al riguardo, contrariamente agli assunti di parte opposta di cui alla comparsa conclusionale (v. pag. 19), nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. la parte non ha richiesto autorizzazione al deposito in forma cartacea dell'originale. In diritto, come rilevato sin dalla fase della delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione prodotta in copia fotostatica, da un lato, comporta che la parte deve produrre l'originale e dall'altro che tale disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass., n. 9869/2000: “Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione: dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 cod. civ.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale”; conformi Cass., n. 2911/1997 e Cass., n. 16998/2015). Ne consegue che non può ritenersi provato da parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), il titolo posto a fondamento della pretesa nei confronti del coobbligato che ha operato il disconoscimento, ragion per cui il decreto ingiuntivo adottato nei suoi confronti deve essere revocato, con impostazione che assorbe le ulteriori questioni dedotte. Passando all'esame della posizione del debitore principale vanno Parte_2 svolte le considerazioni che seguono. In primo luogo, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ad impugnare l'atto da parte di sollevata da parte opposta non appare condivisibile. Parte_3
Al riguardo, si osserva che, notoriamente l'art. 641 c.p.c., prevede che l'opposizione debba essere proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto, ossia stabilisce il termine ultimo entro cui l'opposizione deve essere promossa, fermo restando che nell'ipotesi in cui l'ingiunto abbia conoscenza del ricorso e del decreto in epoca antecedente alla notifica – come all'evidenza avvenuto nel caso di specie in ragione del perfezionamento della notifica nei confronti dell'altro ingiunto – la parte, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ben può proporre opposizione,
pagina 4 di 10 non ponendosi, al contempo, nel caso di specie alcuna questione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., posto il primo tentativo di notifica effettuato nel rispetto del termine emergente dalla documentazione versata in atti (Cass., n. 11498/2000; Cass., n. 1509/2019). Ciò chiarito, i motivi di opposizione sono infondati e devono essere respinti in virtù delle ragioni di seguito esposte. Con riferimento alla doglianza riguardante la carenza di potere di rappresentanza in capo alla si osserva che parte opposta ha allegato sin dal monitorio Controparte_2 la coincidenza della con la nonché ha Controparte_2 Controparte_3 comprovato il cambio di denominazione precedente in Controparte_3 [...] in ragione della variazione della forma giuridica, iscritta il 3/03/2020 (v. Controparte_2 pag. 26 della visura camerale prodotta), emergendo peraltro la coincidenza della PI ( v. visura camerale e indicazione della PI nella procura), ragion per cui la P.IVA_2 doglianza non appare condivisibile alla stregua delle risultanze documentali disponibili. Per quanto concerne, poi, le censure relative alla titolarità della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo, si osserva in fatto che parte opposta ha prodotto a sostegno della allegazione: a) quanto alla cessione Consum.it a Banca Ifis S.p.a.: -doc. 6, nel fascicolo monitorio, avviso di cessione in GU, 24/06/2015, nella quale si dà atto dell'incorporazione per fusione di Consum.it in Controparte_5 contenente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it, crediti denominati in euro etc.), nonché espresso avvertimento che “i debitori ceduti … potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Ifis S.p.a.- area non performing loans, via Giambologna, n. 2/r- Firenze, Tel. 055.5078094, Fax 055.5001632, e-mail ; al riguardo, non si condividono le doglianze in merito alla Email_1 mancata produzione della missiva di intervenuta decadenza entro il termine del 29/05/2015, alla stregua dei criteri di cui a detto avviso, posto che parte opposta ha prodotto in giudizio lettera di decadenza dal beneficio del termine datata 28/02/2014 (v. doc. M nel fascicolo della opposizione, comunicazione di decadenza del beneficio dal termine all'obbligato solidale ); -contratto di cessione di crediti, doc. I, Parte_1 nel fascicolo dell'opposizione; -visura camerale (pag. 13 e 14) dalla quale emerge la fusione per incorporazione di Consum.it in a nulla Controparte_5 rilevando la asserita mancata iscrizione della cessione, poiché priva di efficacia costitutiva;
b) quanto al conferimento ramo d'azienda da Banca Ifis Spa a -doc. Controparte_4 CP 12, nel monitorio, attestazione di iscrizione del credito vantato nei confronti di
[...]
contratto n. 4188598, nel libro giornale;
-doc. 9, monitorio, avviso in GU del Pt_2
9/08/2018 (contenente espresso avvertimento che “i soggetti Interessati hanno diritto di conoscere i loro dati… Le richieste riguardanti i dati devono essere inoltrate … alle società sotto indicate, cui comunichiamo tali dati: – CERVED CP_6
INFORMATION SERVICES S.P.A., CRIF S.P.A.”); c) quanto alla cessione a -doc. 11, monitorio, avviso in CP_4 Controparte_1
GU, 20/07/2020, contenente espressa indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (“crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro, crediti
pagina 5 di 10 che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana… che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato etc.”), nonché espresso avvertimento che “per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al presente avviso ciascun interessato potrà rivolgersi a CP_1 in qualità di titolare ovvero a ai recapiti di cui
[...] Controparte_7 sopra, ; -dichiarazione del cedente IFIS, doc. L nel fascicolo di Controparte_2 opposizione;
-contratto di cessione di crediti tra IFIS a (v. CP_4 Controparte_8 doc. Q e doc. R nel fascicolo di opposizione); d) il contratto di finanziamento (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio); e) i documenti acquisiti ai fini dell'istruttoria (v. doc. N nel fascicolo di opposizione); f) estratto conto ex art. 50 TUB predisposto da MPS S.p.a. (v. doc. O nel fascicolo di opposizione); g) estratto conto ex art. 50 TUB Banca IFIS (v. doc. P nel fascicolo di opposizione); h) lettera contenente la richiesta di pagamento del dovuto al coobbligato datata 28/02/2014 redatta da perfezionatasi per compiuta giacenza (v. doc. M CP_9 nel fascicolo di opposizione) Tanto premesso in fatto, ritiene chi scrive in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione pagina 6 di 10 degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono, dunque, elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente e dei documenti acquisiti in sede di istruttoria, e, infine, della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione, dovendosi solamente precisare, quanto alla doglianza relativa alla omessa notifica della cessione in favore della CP_1
che l'art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di
[...] rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione dell'avviso in GU e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., n. 20495/2020). Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla omessa costituzione in mora e mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine, con conseguente preclusione della possibilità di bonaria definizione della vertenza ovvero di recupero stragiudiziale del credito, con riferimento alla quale appare sufficiente ribadire, secondo quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., che nel caso di specie l'odierno opponente nell'anno 2018 ha effettuato una proposta di pagamento, che è stata accettata dalla creditrice (v. doc. g nel fascicolo di opposizione e doc.10 nel fascicolo monitorio), circostanza questa che comprova ampiamente la piena consapevolezza dell'esposizione debitoria maturata e del proprio inadempimento. Per quanto concerne, poi, i motivi di opposizione riguardanti il contratto, vanno svolte le seguenti considerazioni. In merito alla doglianza relativa alla mancata produzione del contratto in originale, stante la produzione in copia solamente della richiesta di prestito e non anche l'accettazione, si rileva, in primo luogo, la genericità della contestazione. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di prova documentale il disconoscimento
pagina 7 di 10 delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass., n. 16557/2019; successive conformi: Cass., n. 14279/2021 e Cass., n. 40750/2021). Nel caso in esame, tali requisiti non risultano rispettati, mentre, quanto alle ulteriori contestazioni, risulta dalla documentazione prodotta sin dal monitorio l'accettazione della richiesta di finanziamento (v. pag. 5 del doc. 5 nel fascicolo monitorio). Per quanto concerne, poi, la contestazione in merito all'erogazione delle somme, appare sufficiente evidenziare che nel caso in esame è stata prodotta la richiesta di transazione e piano di rientro dell'opponente, accettata dal creditore (v. doc. G nel fascicolo di opposizione). Tale risultanza documentale consente di ritenere provata la percezione dell'importo mutuato, posto che, altrimenti, l'opponente non avrebbe riconosciuto il debito, proponendo una transazione con allegato piano di rientro. Non condivisibili appaiono, poi, le doglianze svolte in ordine alla mancata prova del credito. Sul punto, si osserva in diritto che, contrariamente agli assunti di parte opponente, parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata nei confronti del debitore principale. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. dal debitore principale, nonché, come sopra evidenziato documentazione idonea a comprovare la erogazione del credito, e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione), a nulla rilevando, conseguentemente, le contestazioni in merito all'estratto conto ex art. 50 TUB. Per quanto concerne, infine, le doglianze svolte in merito alle asserite invalidità del contratto di finanziamento, si osserva quanto segue. Risulta versato in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento stipulato in data 7/10/2011, con il quale è stato richiesto l'importo di euro 10.000,00, con costi di istruttoria pari a euro 150,00 e assicurativi pari a euro 456,75, TAN del 9,449% e TAEG del 12,33%, con specificazione dell'importo totale del credito (euro 10.606,75), da restituire mediante 72 rate mensili, decorrenti trascorsi due mesi dall'erogazione, d'importo pari a euro 195,09. A fronte di tali chiari e inequivoche pattuizioni contrattuali, si ritiene irrilevante la mancanza del piano di ammortamento, contestuale alla stipula, certamente insuscettibile di determinare qualsivoglia profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente nullità a fronte dei precisi criteri dettati per individuare i tassi di interesse pagina 8 di 10 applicati al rapporto, dovendosi escludere che il piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019), chiarezza e univocità che è dato riscontrare anche nel piano di rientro (149 rate dell'importo di euro 70,00 ciascuna). In particolare, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione del regime finanziario prescelto si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato, dovendosi precisare che alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene infondata la doglianza relativa all'applicazione di una rata superiore rispetto a quella concordata, dovendosi ribadire che ciò che assume rilievo è che il consenso si formi su indicazioni contrattuali chiare e specifiche in modo da consentire al mutuatario di comprendere il costo effettivo del mutuo (Tribunale Cassino, 21/11/2022), come certamente avvenuto nel caso di specie (v. considerazioni in fatto sopra svolte). Resta da precisare, con riferimento alla generica contestazione di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. in punto di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, ribadita nella comparsa conclusionale da parte opponente, che la Suprema Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo pagina 9 di 10 disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione proposta dal debitore principale. Spese di lite secondo soccombenza nei rispettivi rapporti processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo in considerazione della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
-respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
-condanna parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore di parte opponente
[...]
liquidando le stesse in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, Iva e Cap Pt_1 come per legge;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_2 opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso, il 5/01/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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