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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 362/2025, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Grosseto, Via Lago di Como n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Benelli;
congiuntamente a
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente a Controparte_1 C.F._2
Scansano, Via XX Settembre n. 33/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Vannetti;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
15.05.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 17.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi formalmente la revoca dell'assegno divorzile disposto con Sentenza n. 454/2014 del Tribunale di
Grosseto, stabilito nella misura di € 200 (duecento\00) mensili a carico del ed in favore di Pt_1
. Controparte_1
Hanno dedotto, in sintesi, l'intervenuto mutamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, dando concordemente atto che: (i) è divenuta, nel frattempo, economicamente Controparte_1
autosufficiente; (ii) il ha corrisposto, contestualmente alla firma del ricorso congiunto, la somma Pt_1
pagina 1 di 2 di € 4.656,51, quale quota di TFR dovuto e € 1.184,22 a titolo di arrestati Istat sull'assegno divorzile maturati fino ad oggi;
(iii) vi è accordo tra le parti per modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 454/2014 depositata dal Tribunale di Grosseto in data 24.04.2014, con revoca dell'assegno di mantenimento ivi stabilito;
(iv) rinuncia, pertanto, a percepire la somma di € 200,00 Controparte_1
mensili a titolo di assegno divorzile a far data dal mese di Febbraio 2025, anche a fronte della corresponsione, da parte del della somma di € 4.656,51, quale quota di TFR dovuto ed € 1.184,22 Pt_1 arrestati Istat sull'assegno divorzile.
Hanno quindi concluso chiedendo la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza n. 454/2014 del
Tribunale di Grosseto, segnatamente chiedendo formalmente la revoca dell'assegno stabilito nella misura di € 200 (duecento\00) mensili a carico del in favore di . Pt_1 Controparte_1
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato).
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 14.05.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con Sentenza
n. 454/2014 del Tribunale di Grosseto nella misura di € 200 (duecento\00) mensili a carico del Pt_1 in favore di;
Controparte_1
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 362/2025, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Grosseto, Via Lago di Como n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Benelli;
congiuntamente a
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente a Controparte_1 C.F._2
Scansano, Via XX Settembre n. 33/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Vannetti;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
15.05.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 17.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi formalmente la revoca dell'assegno divorzile disposto con Sentenza n. 454/2014 del Tribunale di
Grosseto, stabilito nella misura di € 200 (duecento\00) mensili a carico del ed in favore di Pt_1
. Controparte_1
Hanno dedotto, in sintesi, l'intervenuto mutamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, dando concordemente atto che: (i) è divenuta, nel frattempo, economicamente Controparte_1
autosufficiente; (ii) il ha corrisposto, contestualmente alla firma del ricorso congiunto, la somma Pt_1
pagina 1 di 2 di € 4.656,51, quale quota di TFR dovuto e € 1.184,22 a titolo di arrestati Istat sull'assegno divorzile maturati fino ad oggi;
(iii) vi è accordo tra le parti per modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 454/2014 depositata dal Tribunale di Grosseto in data 24.04.2014, con revoca dell'assegno di mantenimento ivi stabilito;
(iv) rinuncia, pertanto, a percepire la somma di € 200,00 Controparte_1
mensili a titolo di assegno divorzile a far data dal mese di Febbraio 2025, anche a fronte della corresponsione, da parte del della somma di € 4.656,51, quale quota di TFR dovuto ed € 1.184,22 Pt_1 arrestati Istat sull'assegno divorzile.
Hanno quindi concluso chiedendo la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza n. 454/2014 del
Tribunale di Grosseto, segnatamente chiedendo formalmente la revoca dell'assegno stabilito nella misura di € 200 (duecento\00) mensili a carico del in favore di . Pt_1 Controparte_1
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato).
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 14.05.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con Sentenza
n. 454/2014 del Tribunale di Grosseto nella misura di € 200 (duecento\00) mensili a carico del Pt_1 in favore di;
Controparte_1
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
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