Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2024, proposto da
LI FF, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura municipale, in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale n.11021/2024/157 del 4.03.2024, con cui il Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo (SUAP) del Comune di Napoli, disponeva l’annullamento in autotutela del rinnovo della concessione di suolo pubblico n. 496 del 19.12.2018 di mq.100,00 per l’installazione di un’attrazione dello spettacolo viaggiante (giostra) in via Giambattista Ruoppolo-Parco Mascagna rilasciata al ricorrente, la revoca della concessione di suolo pubblico ed il ripristino ad horas dello stato dei luoghi;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi e per quanto lesivi, le note prot. n.57740 del 18.01.2024 e n. PG/2024/142779 del 13.2.2024 e, per quanto lesiva, quella prot. n.PG/2024/233550 del 12.3.2024 e quella prot.n. PG/2024/334530 del 11.04.2024 del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani, la nota del SUAP prot.n.PG/2024/0346028 del 16.04.2024, di riscontro alla nota della Associazione ANESV e la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del rinnovo di cui sub lettera a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, titolare dal 2006 della concessione per occupazione di suolo pubblico, insistente, per la superficie di 100 mq, nel Parco Mascagna e volta a consentire l’installazione e il mantenimento della attrezzatura per spettacolo viaggiante “giostra a motore per bambini”, impugna, unitamente agli atti presupposti, “l’annullamento in autotutela del rinnovo – con contestuale revoca – della concessione di suolo pubblico per attrazione dello spettacolo viaggiante (disposizione dirigenziale n. 496 del 19/12/2018) rilasciato con prot. c_f839/Comune_di Napoli 1025547/15-12-2023 - ID PRATICA: [...]-27112023-1129 del 27/11/2023”, con contestuale ordine di “ripristino ad horas dello stato dei luoghi”.
I.1. Tale annullamento si fonda sulla seguente motivazione: “da successivi controlli effettuati da questo SUAP è risultato che l’area oggetto del rinnovo della concessione di suolo pubblico per attrazione dello spettacolo viaggiante è occupata per la quasi totalità della sua superficie da un manufatto avente una struttura in ferro zincato chiusa, dal cui interno emergono due alberature il cui fusto risulta inserito all’interno della struttura stessa fino ad emergere esternamente sul suo tratto terminale, in corrispondenza della chioma, oltre l’altezza della copertura; la documentazione presentata dalla richiedente a corredo della pratica … per il rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione di suolo pubblico non ha consentito allo Scrivente Servizio di verificare la compatibilità della Concessione di suolo pubblico per attrazione dello spettacolo viaggiante con lo stato effettivo dei luoghi, atteso che nella relazione di collaudo … le suddette alberature non vengono rappresentate”.
II. A sostegno del gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
- VIOLAZIONE REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO - VIOLAZIONE L.241/90 SMI-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA - VIOLAZIONE DELLA L. 337 del 1968 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO – SVIAMENTO: la parte ricorrente si duole della illegittimità di tale determinazione sotto il profilo, in particolare, della violazione dei principi in materia di autotutela e dello sviamento di potere, osservando che “la necessità di provvedere alla eventuale … eliminazione del pericolo, individuato nel cattivo stato di salute delle alberature, non incide sulla legittimità dell’occupazione, men che mai sulla necessità del ripristino mediante l’eliminazione della giostra ma rende(bbe) sicuramente compatibile l’installazione della giostrina nell’area pubblica e avrebbe dovuto quindi essere disposta prioritariamente”. Non si comprendono, e ciò rende assolutamente viziato il provvedimento di annullamento del rinnovo impugnato, le reali ragioni che hanno determinato l’atto di autotutela non potendo esse essere ravvisare in quelle di una non completa rappresentazione dei luoghi, essendo la giostra installata in un luogo scelto e selezionato come compatibile dalla stessa amministrazione comunale e peraltro in un parco ove ci sono numerosi alberi; né le stesse possono essere ricondotte ad un pericolo derivante dal cattivo stato di salute degli alberi perché altrimenti, a prescindere da quanto sostenuto dall’Ufficio Parchi, la stessa Amministrazione comunale avrebbe dovuto, come per gli altri alberi, procedere con sollecitudine all’eliminazione delle alberature senza delegare al privato la redazione di una perizia per l’accertamento dell’eventuale stato di pericolo degli alberi. Né vale sostenere che l’intervento presupponeva l’eliminazione della giostra essendo le relative strutture collocate in una zona adiacente e distinta rispetto a quella propriamente occupata dagli alberi, potendosi, quindi, procedere all’abbattimento di quest’ultimi senza disporre anche la liberazione dell’intera area oggetto di concessione.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica dell’8.05.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso va accolto.
V.1. Come già rilevato dal Collegio con l’ordinanza n. 1081 del 27 maggio 2024: “il monitoraggio della stabilità delle alberature” rientra tra le competenze precipue del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani (compreso il Parco Mascagna) del Comune di Napoli, ai sensi della disposizione del Direttore generale n. 56 del 31 luglio 2023, prot. 01/08/2023, DISP/2023/0004959, avente a oggetto “Attribuzione di funzioni all’Area Ambiente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli”.
V.1.1. Orbene, già nel mese di gennaio 2024, l’Ufficio Grandi Parchi Urbani, dopo un primo sopralluogo nel Parco Mascagna, aveva comunicato, con nota del 18.01.2024, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e, per conoscenza, anche alla ricorrente quale titolare della concessione di suolo pubblico, l’intervenuto abbattimento di altri due alberi (1 LE ed 1 OB), le cui alberature presentavano una elevata propensione al cedimento. Per quanto riguarda, invece, gli alberi conglobati nella struttura in ferro zincato adiacente alla giostra, lo stesso Ufficio aveva meramente richiesto all’attuale ricorrente, concessionaria di suolo pubblico, di presentare una relazione sulla stabilità, sullo stato di salute e sulle eventuali azioni manutentive delle suddette alberature, a firma di un agronomo nominato dalla stessa. Auspicava, altresì, il medesimo Ufficio, che fossero poste a carico “del privato concessionario tutte le attività di manutenzione delle suddette alberature che ha in cura le aree ed è titolare della concessione. Si ritiene che tale precetto debba essere condizione esplicitata all’interno dell’atto di concessione delle aree”, attesa l’asserita impossibilità di mettere in campo qualsiasi attività per essere le stesse inglobate all’interno della attrezzatura della giostra.
V.1.2. Di contro, con nota prot.n. c_839/Comune di Napoli 0169171/21-02-2024, il SUAP comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento, ex artt. 7, 8 e 21-octies e nonies della L.n. 241/1990, di annullamento del rinnovo della concessione di suolo pubblico rilasciato con provvedimento prot.c_f839/Comune di Napoli 1025547/15-12-2023, notificando, alla scadenza del termine di 10 giorni concesso, ovvero il 4.03.2024, il censurato provvedimento di annullamento del rinnovo, di revoca della concessione di occupazione di suolo e di ordine di ripristino dello stato dei luoghi. La sig.ra FF, attuale ricorrente, acquisita la richiesta perizia di un agronomo sullo stato di salute delle alberature, inviava all’ufficio, solo in data 11.03.2024, le proprie osservazioni con l’allegata richiesta relazione, invitando, altresì, l’Amministrazione a procedere all’abbattimento delle dette alberature. Orbene, quanto al riscontrato “Stato dei luoghi”, in detta relazione si illustra, infatti, quanto segue. “Detto manufatto (adibito a "attrazione per lo spettacolo viaggiante — giostra a motore per bambini") occupa la quasi totalità della superficie in concessione (100 mq) che è recintata da cancello. All'interno di detta area sono presenti n. 2 alberi ascrivibili alle specie RU DA (cedro) e CU EX (leccio)”. “RU DA (cedro) Presenta un'altezza di circa 12 m e circonferenza del fusto misurata a petto d'uomo di 1,30 m. L'albero è ubicato all'interno della struttura ed inglobato nel casotto adibito a cassa, con chioma svettante dal solaio pannellato della stessa struttura”. “Qi 2 — CU EX (leccio) Soggetto posto esternamente ed in aderenza alla struttura, presenta una circonferenza misurata a petto d'uomo di circa 1,90 ed un'altezza di circa 14 m…, la pavimentazione è in aderenza al colletto e lo stesso risulta in prossimità del cordolo della più ampia aiuola del parco ove è collocata la struttura "giostra a motore per bambini". L'albero svetta attraverso un foro nella pannellatura della pensilina per poi sviluppare la chioma oltre la stessa”. “Conclusioni. A seguito dei rilievi espletati si può dedurre che l'attuale sito d'impianto delle piante risulta inadeguato sotto il profilo fisiologico, nonché in relazione alla limitrofa attività che costituisce un bersaglio molto sensibile per la presenza di bambini alle giostrine. Le attuali condizioni delle piante non permettono un loro recupero perché agronomicamente compromessi e pertanto se ne prescrive l'abbattimento ai sensi della normativa vigente” (relazione, di parte, redatta il 1° marzo 2024, dalla Dott. Agr. Fabia Bellofatto).
V.2. Tanto premesso, fondate sono le censure con le quali parte ricorrente lamenta la violazione del principio del giusto procedimento nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza.
V.2.1. Ed invero, la necessità di provvedere alla eliminazione di pericolo, peraltro, all’epoca, eventuale e non accertato, individuato nel cattivo stato di salute delle alberature, non incide sulla legittimità dell’occupazione su suolo pubblico né può ascriversi, propriamente, ad una erronea rappresentazione dei fatti.
Da un lato, l’amministrazione avrebbe dovuto direttamente verificare, come per gli altri alberi presenti nel Parco Mascagna, lo stato di salute degli stessi, senza delegarlo al privato, e provvedere, ove necessario, all’abbattimento sgombrando, in tal modo, anche ogni dubbio sulla compatibilità delle presenze arboree insistenti all’interno della struttura zincata, adiacente, con la permanenza della giostra. Non essendo, infatti, la ricorrente titolare dell’area, la stessa non aveva alcun titolo all’abbattimento degli alberi, come pure non le competeva la presentazione di una relazione sulla loro stabilità o stato di salute.
Dall’altro, il Comune ha comunque adottato il provvedimento di revoca della concessione di suolo pubblico, sul presupposto della mancata produzione delle osservazioni e/o documentazione pertinente nel breve termine assegnato, prima ancora della acquisizione delle risultanze della verifica, da esso stesso richiesta al soggetto privato, sull’effettivo stato di salute dell’alberatura e sulla necessità del loro abbattimento, non riconoscendo, peraltro, neppure la possibilità di un seppur tardivo soccorso istruttorio alla luce delle evenienze successivamente dimostrate. Tra l’altro, l’Ufficio competente per la gestione dei parchi, in sede di sopralluogo del gennaio 2024, non aveva ravvisato alcun pericolo imminente di caduta degli alberi de quibus , non avendo provveduto all’immediato abbattimento come fatto, invece, nel caso dei due alberi di cui alla comunicazione del 18.01.2024. Un corretto esercizio del potere avrebbe, invece, reso necessaria, in linea con i chiarimenti richiesti, la diretta preventiva verifica e, se del caso, l’immediata eliminazione del pericolo mediante l’abbattimento degli alberi, tutte circostanze che, comunque, prescindono e sono indipendenti dalla verifica dei presupposti di legge richiesti per il rinnovo e/o la revoca della concessione di suolo pubblico.
V.2.2. L’Amministrazione ha erroneamente agito in autotutela posto che il pericolo della caduta degli alberi, in realtà, a quel momento non accertata, non fa, di per sé, venir meno i presupposti per il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico. Ed invero, le aree comunali ritenute idonee e disponibili per l’installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti ai sensi dell’art.9 della L.18.03.1968 n.337, ivi compresa quella di interesse, sono state previamente individuate dalla stessa Amministrazione con delibera di giunta comunale (cfr. da ultimo, delibera di G.C. n. 641 del 24.11.2017). La presenza di eventuali alberi malati nel parco non incide, quindi, sulla verifica della permanente compatibilità dell’area con l’installazione di attrazioni proprie dello spettacolo viaggiante, giustificandosi, al più, la temporanea non utilizzazione della zona interessata fino all’eseguito abbattimento delle alberature e alla conseguente eliminazione del pericolo ad opera del Comune, ente competente. D’altro canto, quanto alla posizione dell’attuale ricorrente, la presenza degli alberi è risalente nel tempo e la relazione del collaudatore è prettamente finalizzata alla valutazione della efficienza e stato di manutenzione della giostra (nella sua parte strutturale, meccanica ed elettrica), come tale in stato di sicurezza per gli utenti, e non anche dello stato di salute degli alberi adiacenti.
V.2.3. Ciò posto, evidenziandosi, con ciò, anche la dedotta contraddittorietà dell’iter motivazionale sotteso al provvedimento gravato, l’Ufficio grandi parchi non aveva alcuna necessità di ottenere la restituzione dell’area, già oggetto della concessione di occupazione di suolo pubblico, sul quale insiste la predetta giostra, per verificare lo stato di salute degli alberi de quibus e disporre gli interventi manutentivi necessari. Tali alberature non erano inglobate nella giostra propriamente detta (“rotore”) ma nella struttura zincata adiacente, che ne rappresenta la parte ornamentale, come tale facilmente rimovibile ed eliminabile, con conseguente possibile abbattimento delle alberature senza necessità di smontare l’intera attrezzatura della giostrina. “Per l’esecuzione dell’intervento sarà unicamente utile lo smontaggio di alcune pannellature di cui è costituita la struttura in ferro con pannelli rimovibili” (cfr. nota della Dott. Agr. Fabia Bellofatto, di parte, depositata in atti il 14.05.2024).
V.2.4. Ciò è tanto vero che, secondo quanto emerge dalla produzione in atti successiva alla proposizione del ricorso introduttivo: “il Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani: 1) con la nota PG/2024/594302 del 3 luglio 2024 ha rappresentato che, al fine di ottemperare a quanto disposto con la predetta ordinanza (cautelare n. 1181/2024) - “è stato sottoscritto Verbale ed Accordo tra le parti … con il quale sono state regolate le attività da compiere nell’area data in Concessione alla Signora FF LI ed ancora nella disponibilità della medesima signora FF, al fine di verificare la sicurezza delle piante ivi presenti - Verbale acquisito al prot. PG/506113 del 03/06/2024”; - “il … Servizio del Comune di Napoli ha fatto eseguire indagini strumentali sulle due alberature da dottore agronomo abilitato alla verifica della stabilità delle alberature, che ha prodotto Relazione recante Analisi di stabilità di n. 2 esemplari arborei vegetanti all’interno di area data in concessione dal Comune di Napoli alla Signora FF LI (acquisita al prot. PG/2024/0564394 del 22/06/2024)”; - “dagli esiti delle indagini eseguite di Ufficio risulta che per il LE all’attualità nessuna azione dovrà essere eseguita senza che ciò incida sulla sicurezza dell’area. Tuttavia sarà possibile eseguire operazioni di manutenzione ordinaria, quali semplici operazioni di potatura, che in base alle Ordinanze Sindacali vigenti potranno essere eseguite a far data dal mese di Ottobre 2024; Viceversa per poter ristabilire le condizioni di sicurezza nell’area data in concessione alla signora FF LI ed ancora nella disponibilità della medesima sarà necessario eseguire attività di abbattimento del Cedro”; - “le parti hanno convenuto … che la … signora FF LI con utilizzo di operatore economico abilitato intervenga per eseguire le operazioni di abbattimento del Cedro per la messa in sicurezza dell’area, a proprie spese”, venendo esonerata “esclusivamente delle operazioni di smaltimento del materiale prodotto dall’abbattimento”; - “si sono programmate le attività di definitiva messa in sicurezza di concerto ed in accordo … nella settimana dal 08-07-2024.”;
2) con la successiva nota PG/2024/645538 del 19 luglio 2024, il medesimo Servizio ha rappresentato che: - “nei giorni 09 e 10 Luglio 2024 sono state eseguite di concerto tra il Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani del Comune di Napoli e la Signora FF LI, nell’area di cui trattasi le seguenti operazioni: a) Abbattimento del Cedro che non presentava le condizioni minime di sicurezza come da Relazione Agronomica citata in precedenza …”; b) … trasporto a rifiuto dei residui dell’abbattimento …”; - “è stato redatto Verbale Conclusivo delle attività, acquisito al prot. PG/2024/631918 del 15/07/2024, che riporta il resoconto delle attività espletate”; - “Nell’area di cui trattasi, all’attualità, sono stati eliminati i pericoli esistenti e attualmente l’area è in sicurezza” (cfr. ordinanza cautelare n. 1467 del 26.07.2024).
V.2.5. Sono stati successivamente prodotti in atti:
a) il verbale di accordo sulle attività di potatura da compiere per il permanere delle condizioni di sicurezza dell’area (avente ad oggetto le operazioni di periodica manutenzione del LE presente all’interno dell’area su cui insiste l’attrazione dello spettacolo viaggiante de qua) del 10.03.2025, prot. n. 222836, “con il quale la signora FF LI conferma che tutti i costi necessari per eseguire tutte le lavorazioni di potatura, compreso i costi di smaltimento del materiale vegetale proveniente dalle potature, sono a suo completo carico, senza nulla a pretendere dal Comune di Napoli e da questo Servizio”;
b) la nota PG/2025/293162 del 28/03/2025 del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), con la quale si rappresenta che, “richiesto un ulteriore sopralluogo alla Polizia locale Vomero al fine di verificare lo stato dei luoghi”, “Con nota PG/2025/292823 del 28/03/2025, la Polizia Locale comunicava l’esito del sopralluogo “constatando che nella parte perimetrale della giostra, prospiciente Via Niccolò Piccini n.4, risulta ancora in essere la parte della struttura che ingloba l’alberatura all’interno della giostra stessa, come si evince anche dalla foto allegata”;
c) la nota PG/2024/293692 del 30/03/2025 con la quale il Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani, relazionando sulle necessarie attività di potatura del LE, da ultimo eseguite il 25.03.2025, ha relazionato, tra l’altro, quanto segue: “Dopo l’esecuzione delle attività, all’attualità resta presente nell’area un unico albero di LE che resta incastonato nella struttura della giostra, come si evince dalla foto in allegato. In particolare sono state eseguite le analisi di stabilità strumentali dell’albero da tecnico abilitato a Giugno 2024 dalle quali si è evidenziato che il medesimo albero presenta condizioni di sicurezza, ma sarà necessario ripetere un ricontrollo strumentale tra due anni, ovvero entro il mese di Giugno 2026, per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza”. “Tutte le operazioni eseguite all’interno dell’area sono state realizzate con accordo con il medesimo Concessionario, visto che l’area è nel possesso esclusivo del medesimo e che le operazioni sono rese difficoltose dalla presenza della giostra che interferisce con l’albero e con le operazioni manutentive da compiere”. “Senza entrare nel merito della questione della concessione dell’area per installazione della giostra, non di competenza di questo Ufficio, si ritiene, opportuno, comunque, che un eventuale concessionario debba garantire che l'area occupata sia tenuta in perfetto stato di conservazione e ben mantenuta onde garantire l’igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone. Si ritiene che tali requisiti possano essere mantenuti solo nel caso in cui l’eventuale concessionario si accolli l’onere di provvedere alla periodica e puntuale manutenzione anche del LE presente nell’area, scongiurandone eventuali ammaloramenti e accollandosi l’onere delle periodiche potature. Solo in tal modo si ritiene che la presenza della Giostra sia compatibile con quella dell’alberatura”;
d) certificato di collaudo della struttura (“attrazione denominata “Giostra per bambini azionata a motore”), datato 30.12.2024, “con particolare attenzione ad ogni sua parte (strutturale, meccanica, elettrica)”, ove, nella parte descrittiva, si specifica che: “Lungo il lato Nord dell’attrazione, adiacente al perimetro, è presente un albero (vedi foto 3), che, essendo completamente libero, non interferisce con la struttura e in ogni caso non costituisce alcun pericolo per gli utilizzatori”.
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto con annullamento dei provvedimenti gravati, ravvisandosi le dedotte censure di difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità manifesta degli iter procedimentali attivati e definiti con gli atti gravati, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà assumere.
VII. Ragioni di equità, in ragione del complessivo sviluppo fattuale, inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO