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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 aprile
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1416/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t, in proprio e quale mandatario della rapp.to e difeso dagli Parte_2
avv.ti Silvana Mariotti, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone,con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura PS, in Napoli, via De Gasperi n.55.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Lavorgna, presso il cui studio Controparte_1
elett.te domicilia in Napoli, via Carducci n. 37.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 11/5/2021, l'PS ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.5626 del 13/11/2020, che aveva condannato esso al pagamento, in Pt_1
favore di della somma di euro 265.373,40, oltre interessi legali e Controparte_1
spese di giudizio, avendo integralmente accolto la domanda proposta dallo del CP_1
seguente tenore:“… a) … vedersi riconoscere il FS in luogo del TF per tutto il periodo in cui ha prestato l'attività lavorativa per conto del Comune di Napoli (dal
1979 al 2016) e condannare l'INPS in persona del legale rappresentante p.t. a rideterminare e conseguenzialmente corrispondere la differenza sull'emolumento spettante per detto titolo (FS) al ricorrente in conformità ai calcoli allegati in atti …a far data dal 02.01.1979 al 30.06.2016 accertando e dichiarando il diritto del ricorrente
a vedersi riconoscere l'importo integrativo di €265.373,40 (già decurtata della somma versata) ovvero in qualsiasi altra somma maggiore o minore che il giudicante dovesse accertare in corso di giudizio o ritenesse dovuta a qualsiasi titolo di rideterminazione delle somme spettanti come trattamento finale di liquidazione oltre interessi ex art. 26
C.3 e 5 del DPR 1032/73 ed art. 7 della L. 75/1980 decorrenti dal 90° giorno successivo alla messa in congedo e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
b) in via meramente gradata, ove il giudice dovesse riconoscere che il trattamento di liquidazione spettante al ricorrente debba essere computato secondo il doppio criterio del FS e del TF accerti e dichiari il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere
l'importo integrativo di €274.636,54 (cui andrà decurtata la somma già versata) calcolata con il metodo del TF e del FS per 43 anni di servizio prestati dal ricorrente, ovvero in qualsiasi altra somma maggiore o minore che il giudicante dovesse accertare in corso di giudizio o ritenesse dovuta a qualsiasi titolo ed anche a titolo di rideterminazione delle somme spettanti come trattamento finale di liquidazione oltre interessi ex art. 26 C.3 e 5 del DPR 1032/73 ed art. 7 della L. 75/1980 decorrenti dal 90° giorno successivo alla messa in congedo e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.”
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse fondato l'accoglimento della domanda sul presupposto che tra ed il fosse Controparte_1 Controparte_2
intercorso un unico rapporto di lavoro, cosicchè il FS dovesse essere liquidato in base alla retribuzione da lui percepita come dirigente . Non aveva, invece, considerato che l' era stato assunto dal a tempo indeterminato con la qualifica di CP_1 CP_2
funzionario a decorrere dal 1/6/1984, data di iscrizione al fondo ex Inadel, e che in seguito il gli aveva conferito degli incarichi di Dirigenza a tempo Controparte_2
determinato per i periodi dal 1/09/2004 al 30/06/2011 e dal 27/12/2013 al 30/06/2016, data di collocamento a riposo dell'odierno appellato. Dunque correttamente esso Pt_1
aveva liquidato allo il FS relativamente al periodo di lavoro prestato a tempo CP_1
indeterminato quale funzionario ed il TF relativamente agli incarichi a tempo determinato quale dirigente, trovando applicazione nella fattispecie l'art.110, comma 1
Dlgs. n. 267/2000 . Invero lo non era mai stato incardinato nei ruoli dei CP_1
dirigenti dipendenti del essendo sempre rimasto inquadrato nella Controparte_2
categoria di funzionario di originaria assunzione e nel ruolo di funzionario, laddove - come emergeva dalla documentazione prodotta dallo stesso appellato- gli incarichi dirigenziali gli erano stati conferiti, volta per volta, con decreti sindacali seguiti dalla stipula di contratti individuali di lavoro subordinato a termine.
3.Ha sostenuto che il diritto alla percezione del FS è strettamente dipendente dal versamento dei contributi, non sussistendo in materia il principio di automatismo proprio del trattamento pensionistico, mentre invece i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, quindi, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del DPCM 20/12/99, a decorrere dal 30/5/2000 per tali contratti è stato obbligatoriamente erogato il TF con le modalità previste dall'accordo quadro sottoscritto il 29/7/1999. Nel caso di specie lo non era mai stato assicurato CP_1
presso l'INPS (anche nelle precedenti Gestioni previdenziali poi confluite in INPS) come dirigente a tempo indeterminato, ma come funzionario, aveva percepito la retribuzione di funzionario e gli erano stati versati i contributi sulla base della suindicata retribuzione, per cui non poteva essere assoggettato al regime previdenziale dei dirigenti, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza appellata.
4.Ha lamentato, di conseguenza, l'erroneità dei conteggi sulla cui base era stata calcolata la somma oggetto di condanna, avendo l'appellato calcolato il FS sulla base di 1/5 dell'80% della retribuzione fissa e continuativa percepita negli ultimi dodici mesi come dirigente , moltiplicata per il numero degli anni di servizio, senza tener conto che il rapporto come dirigente era a tempo determinato limitatamente ai periodi in cui erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali e che non vi era stato l'inquadramento nel ruolo dirigenziale, per cui allo non spettava il FS come dirigente;
in ogni caso CP_1
erroneamente il primo giudice aveva imputato ad esso di non aver depositato Pt_1
conteggi alternativi, in quanto il provvedimento con il quale il primo giudice aveva onerato l'PS di conteggi alternativi era stato emesso fuori udienza con ordinanza non comunicata.
5. Ha lamentato che il primo giudice non avesse accolto la sua richiesta istruttoria di ordinare al il deposito dei contratti di lavoro dello , e quindi Controparte_2 CP_1
sia di quello a tempo indeterminato, sia di quelli relativi agli incarichi a tempo determinato, nonché dei relativi documenti attestanti i compensi percepiti dall'odierno appellato per l'intero periodo di occupazione presso il di Napoli ed ha CP_2
evidenziato che la riforma della sentenza impugnata doveva comportare anche la riforma della statuizione sulle spese di giudizio, che dovevano seguire la soccombenza.
6.Pertanto ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza:
“rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ampiamente spiegate in premessa, in ogni sua domanda.
Rigettare in ogni caso ogni e qualsiasi avversa domanda testa alla condanna dell'INPS al pagamento di qualsivoglia importo per qualsiasi titolo.
In gradato subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso determinare l'importo spettante a titolo di TF e FS secondo la previsione di legge, detraendo l'importo già erogato dall'INPS a tale titolo;
Sempre in gradato subordine, escludere in ogni caso il cumulo di interessi e rivalutazione”.
7. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
8.La Corte ha disposto l'espletamento di TU contabile e, dopo il deposito della stessa , ha onerato l'PS di elaborare un prospetto contabile relativo agli importi lordi corrisposti allo a titolo di FS e di TF, concedendo poi a controparte termine CP_1
per prendere posizione sui documenti depositati dall'PS da cui risultavano tali importi;
all'udienza di discussione odierna, su richiesta del solo procuratore di parte appellante, ha quindi deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.L'appello è fondato e va accolto.
10.I fatti di causa sono pacifici e possono così sintetizzarsi: ha lavorato Controparte_1
alle dipendenze del dal 1/6/1984 al 26/12/2013 con la qualifica di Controparte_2
“funzionario ingegnere”; per i periodi dal 1/9/2004 al 30/6/2011 e dal 27/12/2013 al
30/6/2016, data di cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto incarichi dirigenziali a termine in base a quanto previsto dagli art. 109 e 110 del Dlgs. n. 267/2000, senza mai assumere la qualifica di dirigente.
11.Alla cessazione del rapporto di lavoro ha ricevuto, da parte dell'PS (ex ) il CP_3
trattamento di fine rapporto quale sommatoria di due quote, la prima calcolata con la metodologia del FS ( all'epoca denominato IPS e quindi indennità premio servizio) e la seconda con quella del TF, ricevendo a titolo di FS la somma di euro 39.860,77 ed a titolo di TF le somme di euro 14.160,39 e di euro 41.465,02. I suindicati importi lordi corrisposti dall'PS allo risultano dagli attestati di pagamento prodotti CP_1
dall' , non contestati da parte appellata che, pur avendo avuto dalla Corte un Pt_1
termine per prendere posizione sui documenti depositati dall' , non ha depositato Pt_1 alcunchè e non è neppure comparsa tramite il suo procuratore all'odierna udienza di discussione.
12.Nel ricorso introduttivo lo aveva chiesto la riliquidazione del trattamento di CP_1
fine servizio sulla base della retribuzione degli ultimi 12 mesi percepita come dirigente e sulla base della complessiva anzianità di servizio maturata, tenuto conto che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità anche durante il periodo in cui esso appellante aveva espletato gli incarichi dirigenziali.
13.Il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda proposta, condannando l'PS al pagamento, a titolo di complessivo trattamento di fine servizio, della somma di euro 265.373,40 calcolata sulla base di 1/5 dell'80% della retribuzione fissa e continuativa percepita negli ultimi dodici mesi come dirigente, moltiplicata per il numero complessivo degli anni di servizio.
14. La Corte non condivide tale assunto, ritenendo fondate le doglianze dell'PS che fanno leva sulla circostanza che l'odierno appellato, per tutta la durata del suo rapporto di lavoro alle dipendenze del era stato inquadrato nel ruolo di Controparte_2
funzionario ed aveva percepito una retribuzione di funzionario in relazione alla quale erano stati pagati i contributi all'Inadel e che su tale rapporto di lavoro a tempo indeterminato si erano innestati degli incarichi di Dirigenza a tempo determinato per il periodo 01/09/2004 al 30/06/2011 e dal 27/12/2013 al 30/06/2016. La circostanza che l'ultimo incarico di dirigenza copra l'ultimo periodo del rapporto di lavoro dello con il non muta il dato di fatto che lo non sia mai CP_1 CP_2 CP_2 CP_1
stato incardinato nei ruoli dei dirigenti dipendenti del essendo Controparte_2
sempre rimasto inquadrato nella categoria di funzionario di originaria assunzione e nel ruolo di funzionario.
15. Il Dlgs. n. 267 del 2000, art. 110, stabilisce che lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratti a tempo determinato. Il comma 5 della norma citata, nella sua originaria formulazione vigente all'epoca dei fatti, stabilisce che "Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilità del posto in organico".
16.La problematica circa le sorti del rapporto di lavoro, in caso di conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi della normativa in precedenza riportata, che è quella che rileva nel caso di specie, è stata affrontata specificamente dalla Suprema Corte con la sentenza n.27547/2020, ai cui condivisibili principi questa Corte intende adeguarsi.
Ha osservato il giudice di legittimità: “La formulazione della norma, tuttavia, suggerisce una diversa interpretazione che sembra maggiormente in armonia con la legislazione relativa al pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, nonchè con la successiva formulazione dello stesso art. 110 citato, come modificato con la L. n. 114 del 2014, art. 11, comma 1, oltre al generale principio desumibile dalla L. n. 152 del
1968, di infrazionabilità dell'indennità premio di fine servizio.
8. L'art. 110 citato, infatti, dopo aver sancito la risoluzione di diritto del rapporto, prevede, tuttavia, la possibilità di ricostituzione del rapporto, pur senza obbligo di superamento di un concorso, e, così letta la norma, si pone in contrasto con il generale principio di natura costituzionale disciplinante l'accesso presso le pubbliche amministrazioni.
Una lettura costituzionale della norma consente di pervenire ad affermare che la norma rappresenta una situazione riconducibile più che ad una "risoluzione di diritto", ad una forma di "aspettativa "del soggetto cui è stato conferito un incarico dirigenziale
a tempo determinato. Tale interpretazione nasce e si giustifica in considerazione della contraddizione insita nella norma stessa, la quale da un lato sancisce la risoluzione di diritto del rapporto preesistente, dall'altro consente la ripresa del rapporto di lavoro, sebbene già colpito dalla risoluzione di diritto, senza necessità di un concorso. A ben vedere la fattispecie disciplinata dalla norma, in realtà, non si concretizza in una effettiva risoluzione del rapporto, così come avvenuto nella fattispecie, tanto che il rapporto del C. è proseguito senza interruzioni e nessuna indennità di fine servizio risulta a lui corrisposta, se non all'atto della cessazione definitiva del rapporto nel 2006.
9. Tale interpretazione risulta in armonia con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, di poco successivo alla normativa del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ha disciplinato le conseguenze dell'incarico dirigenziale proprio stabilendo "per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".
Ed ancora, lo stesso art. 110 citato è stato adeguato alla normativa generale per il pubblico impiego con la citata Legge del 2014. La nuova formulazione dell'art. 110 è:
"Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonchè dell'incarico di cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
10. L'interpretazione così proposta è anche conforme al disposto della Legge del 1968 da cui si desume il principio di infrazionabilità dell'indennità di fine servizio: il C. ha lavorato sempre per il Comune senza alcuna risoluzione, essendo mutate solo le mansioni.
12. Quanto alla retribuzione da assumere a base del calcolo dell'indennità di fine servizio non può trovare accoglimento la domanda volta ad assumere quale parametro per la liquidazione del trattamento quella percepita come dirigente. 13. A riguardo, infatti, non può che condividersi quanto affermato dall'
[...]
secondo cui l'istituto indennità di fine servizio attiene al rapporto a tempo CP_4
indeterminato quale funzionario e dunque deve essere ancorata al trattamento retributivo formalmente spettante al C. per la sua qualifica come funzionario ex VIII qual.f., sulla quale è stato effettuato il trattamento contributivo, e non già all'incarico di dirigente con riferimento al quale è stato calcolato ed ha percepito il TF.
Per la determinazione dell'indennità dovranno trovare applicazione i principi affermati da questa Corte (cfr. ex aliis, Cass. n. 13433/2019 Cass. n. 1156/2017, Cass. n.
18999/2010, Cass. n. 15906/2004, Cass. n. 9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU.
n. 3673/1997) che ha da tempo statuito che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4,
l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della Legge citata;
si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione "stipendio o salario" richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura con esclusione dell'indennità per le funzioni dirigenziali (o retribuzione di posizione)”.
17. Dunque nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'PS, lo CP_1
doveva percepire il FS sulla base dell'anzianità complessivamente maturata nel ruolo di funzionario e con riferimento alla relativa retribuzione ed il TF per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con il Comune di Napoli in virtù degli incarichi dirigenziali a lui conferiti.
18. La Corte, considerato che nel suo atto di appello l'PS aveva chiesto, in subordine, la rideterminazione degli importi spettanti allo a titolo di FS e di TF, ha, CP_1
quindi, disposto l'espletamento di TU contabile sulla base dei seguenti questi:
“ 1.calcoli il TU, ai sensi degli artt. 4 e 11, comma 5 della legge n. 152 del 1968 il FS
( Indennità Premio Servizio) spettante ad per il rapporto di lavoro dal Controparte_1
1/6/1984 al 26/12/2013 in base all'ultimo stipendio di funzionario percepito in quel periodo, computando in un diverso prospetto e sempre ai fini della liquidazione del FS anche i periodi oggetto di riscatto;
2)calcoli, inoltre, il TU , il TF spettante allo per i rapporti di lavoro come CP_1
dirigente dal 1/9/2004 al 30/6/2011 e dal 27/12/2013 al 30/6/2016” .
19.L'ausiliare ha redatto un elaborato approfondito e corretto ipotizzando una liquidazione del FS comprensiva o meno del periodo riscattato dallo e da cui CP_1
venga scorporato o meno l'importo del TF spettante allo per il medesimo CP_1
periodo.
20. Ritiene la Corte che, ai fini del computo del FS, non vada considerato il periodo di servizio militare e di laurea riscattato dallo , considerato che, come emerge dal CP_1
modello PA04 Quadro 2 e 3 inviato dal Comune di Napoli all ( cfr.all.20 prod. CP_3
appellato), il riscatto di tale periodo risulta richiesto ed ottenuto dall'appellato ai soli fini della pensione e non invece del FS .
Devono, invece, cumularsi FS e TF per il periodo dal 1/9/2004 al 30/6/2011, in cui l'incarico dirigenziale conferito allo si è sovrapposto al rapporto di lavoro a CP_1
tempo indeterminato come funzionario, dovendo ritenersi lo svolgimento di entrambe le attività e, di conseguenza, la spettanza di entrambi i trattamenti.
21.Pertanto dalla somma calcolata dal TU come spettante a titolo di FS, pari ad euro
82.564,99 va sottratto l'importo di euro 39.860,77 percepito dallo a tale titolo, CP_1
con una differenza spettante pari ad euro 42.704,22.
Parimenti dalla somma calcolata dal TU come spettante a titolo di TF, pari ad euro
60.994,94, va sottratto l'importo complessivo di euro 55.625,41 ( euro 41.465,02+ euro
14.160,39) percepito dallo a tale titolo, con una differenza spettante pari ad CP_1
euro 5.369,53.
22.L'appello va, quindi, accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza l'PS va condannato al pagamento, in favore di , delle somme di euro 42.704,22, Controparte_1 a titolo di FS e di euro 5.369,53 a titolo di TF, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla cessazione del rapporto al saldo.
23.Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolamentate in base all'esito finale della controversia, che vede l'PS parzialmente soccombente per non aver corrisposto allo i corretti importi che gli spettavano a titolo di FS e di TF. Dunque CP_1
vanno compensate per 2/3 le spese del doppio grado, che per il rimanente 1/3 seguono la soccombenza e sono liquidate in tale misura, ai sensi dei DM n.55/2014 e n.
147/2022 ed in base al valore dell'importo oggetto di condanna, come in dispositivo con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna l'PS al pagamento, in favore di delle somme di euro Controparte_1
42.704,22, a titolo di FS e di euro 5.369,53 a titolo di TF, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna, inoltre, l'PS al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in tale misura per il giudizio di primo grado in euro 2.341,66 e per il giudizio di appello in euro 3.330,33, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Parisi antistatario e compensa tra le parti i rimanenti 2/3 di tali spese.
Così deciso in Napoli il giorno 9 aprile 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 aprile
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1416/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t, in proprio e quale mandatario della rapp.to e difeso dagli Parte_2
avv.ti Silvana Mariotti, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone,con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura PS, in Napoli, via De Gasperi n.55.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Lavorgna, presso il cui studio Controparte_1
elett.te domicilia in Napoli, via Carducci n. 37.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 11/5/2021, l'PS ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.5626 del 13/11/2020, che aveva condannato esso al pagamento, in Pt_1
favore di della somma di euro 265.373,40, oltre interessi legali e Controparte_1
spese di giudizio, avendo integralmente accolto la domanda proposta dallo del CP_1
seguente tenore:“… a) … vedersi riconoscere il FS in luogo del TF per tutto il periodo in cui ha prestato l'attività lavorativa per conto del Comune di Napoli (dal
1979 al 2016) e condannare l'INPS in persona del legale rappresentante p.t. a rideterminare e conseguenzialmente corrispondere la differenza sull'emolumento spettante per detto titolo (FS) al ricorrente in conformità ai calcoli allegati in atti …a far data dal 02.01.1979 al 30.06.2016 accertando e dichiarando il diritto del ricorrente
a vedersi riconoscere l'importo integrativo di €265.373,40 (già decurtata della somma versata) ovvero in qualsiasi altra somma maggiore o minore che il giudicante dovesse accertare in corso di giudizio o ritenesse dovuta a qualsiasi titolo di rideterminazione delle somme spettanti come trattamento finale di liquidazione oltre interessi ex art. 26
C.3 e 5 del DPR 1032/73 ed art. 7 della L. 75/1980 decorrenti dal 90° giorno successivo alla messa in congedo e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
b) in via meramente gradata, ove il giudice dovesse riconoscere che il trattamento di liquidazione spettante al ricorrente debba essere computato secondo il doppio criterio del FS e del TF accerti e dichiari il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere
l'importo integrativo di €274.636,54 (cui andrà decurtata la somma già versata) calcolata con il metodo del TF e del FS per 43 anni di servizio prestati dal ricorrente, ovvero in qualsiasi altra somma maggiore o minore che il giudicante dovesse accertare in corso di giudizio o ritenesse dovuta a qualsiasi titolo ed anche a titolo di rideterminazione delle somme spettanti come trattamento finale di liquidazione oltre interessi ex art. 26 C.3 e 5 del DPR 1032/73 ed art. 7 della L. 75/1980 decorrenti dal 90° giorno successivo alla messa in congedo e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.”
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse fondato l'accoglimento della domanda sul presupposto che tra ed il fosse Controparte_1 Controparte_2
intercorso un unico rapporto di lavoro, cosicchè il FS dovesse essere liquidato in base alla retribuzione da lui percepita come dirigente . Non aveva, invece, considerato che l' era stato assunto dal a tempo indeterminato con la qualifica di CP_1 CP_2
funzionario a decorrere dal 1/6/1984, data di iscrizione al fondo ex Inadel, e che in seguito il gli aveva conferito degli incarichi di Dirigenza a tempo Controparte_2
determinato per i periodi dal 1/09/2004 al 30/06/2011 e dal 27/12/2013 al 30/06/2016, data di collocamento a riposo dell'odierno appellato. Dunque correttamente esso Pt_1
aveva liquidato allo il FS relativamente al periodo di lavoro prestato a tempo CP_1
indeterminato quale funzionario ed il TF relativamente agli incarichi a tempo determinato quale dirigente, trovando applicazione nella fattispecie l'art.110, comma 1
Dlgs. n. 267/2000 . Invero lo non era mai stato incardinato nei ruoli dei CP_1
dirigenti dipendenti del essendo sempre rimasto inquadrato nella Controparte_2
categoria di funzionario di originaria assunzione e nel ruolo di funzionario, laddove - come emergeva dalla documentazione prodotta dallo stesso appellato- gli incarichi dirigenziali gli erano stati conferiti, volta per volta, con decreti sindacali seguiti dalla stipula di contratti individuali di lavoro subordinato a termine.
3.Ha sostenuto che il diritto alla percezione del FS è strettamente dipendente dal versamento dei contributi, non sussistendo in materia il principio di automatismo proprio del trattamento pensionistico, mentre invece i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, quindi, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del DPCM 20/12/99, a decorrere dal 30/5/2000 per tali contratti è stato obbligatoriamente erogato il TF con le modalità previste dall'accordo quadro sottoscritto il 29/7/1999. Nel caso di specie lo non era mai stato assicurato CP_1
presso l'INPS (anche nelle precedenti Gestioni previdenziali poi confluite in INPS) come dirigente a tempo indeterminato, ma come funzionario, aveva percepito la retribuzione di funzionario e gli erano stati versati i contributi sulla base della suindicata retribuzione, per cui non poteva essere assoggettato al regime previdenziale dei dirigenti, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza appellata.
4.Ha lamentato, di conseguenza, l'erroneità dei conteggi sulla cui base era stata calcolata la somma oggetto di condanna, avendo l'appellato calcolato il FS sulla base di 1/5 dell'80% della retribuzione fissa e continuativa percepita negli ultimi dodici mesi come dirigente , moltiplicata per il numero degli anni di servizio, senza tener conto che il rapporto come dirigente era a tempo determinato limitatamente ai periodi in cui erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali e che non vi era stato l'inquadramento nel ruolo dirigenziale, per cui allo non spettava il FS come dirigente;
in ogni caso CP_1
erroneamente il primo giudice aveva imputato ad esso di non aver depositato Pt_1
conteggi alternativi, in quanto il provvedimento con il quale il primo giudice aveva onerato l'PS di conteggi alternativi era stato emesso fuori udienza con ordinanza non comunicata.
5. Ha lamentato che il primo giudice non avesse accolto la sua richiesta istruttoria di ordinare al il deposito dei contratti di lavoro dello , e quindi Controparte_2 CP_1
sia di quello a tempo indeterminato, sia di quelli relativi agli incarichi a tempo determinato, nonché dei relativi documenti attestanti i compensi percepiti dall'odierno appellato per l'intero periodo di occupazione presso il di Napoli ed ha CP_2
evidenziato che la riforma della sentenza impugnata doveva comportare anche la riforma della statuizione sulle spese di giudizio, che dovevano seguire la soccombenza.
6.Pertanto ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza:
“rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ampiamente spiegate in premessa, in ogni sua domanda.
Rigettare in ogni caso ogni e qualsiasi avversa domanda testa alla condanna dell'INPS al pagamento di qualsivoglia importo per qualsiasi titolo.
In gradato subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso determinare l'importo spettante a titolo di TF e FS secondo la previsione di legge, detraendo l'importo già erogato dall'INPS a tale titolo;
Sempre in gradato subordine, escludere in ogni caso il cumulo di interessi e rivalutazione”.
7. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
8.La Corte ha disposto l'espletamento di TU contabile e, dopo il deposito della stessa , ha onerato l'PS di elaborare un prospetto contabile relativo agli importi lordi corrisposti allo a titolo di FS e di TF, concedendo poi a controparte termine CP_1
per prendere posizione sui documenti depositati dall'PS da cui risultavano tali importi;
all'udienza di discussione odierna, su richiesta del solo procuratore di parte appellante, ha quindi deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.L'appello è fondato e va accolto.
10.I fatti di causa sono pacifici e possono così sintetizzarsi: ha lavorato Controparte_1
alle dipendenze del dal 1/6/1984 al 26/12/2013 con la qualifica di Controparte_2
“funzionario ingegnere”; per i periodi dal 1/9/2004 al 30/6/2011 e dal 27/12/2013 al
30/6/2016, data di cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto incarichi dirigenziali a termine in base a quanto previsto dagli art. 109 e 110 del Dlgs. n. 267/2000, senza mai assumere la qualifica di dirigente.
11.Alla cessazione del rapporto di lavoro ha ricevuto, da parte dell'PS (ex ) il CP_3
trattamento di fine rapporto quale sommatoria di due quote, la prima calcolata con la metodologia del FS ( all'epoca denominato IPS e quindi indennità premio servizio) e la seconda con quella del TF, ricevendo a titolo di FS la somma di euro 39.860,77 ed a titolo di TF le somme di euro 14.160,39 e di euro 41.465,02. I suindicati importi lordi corrisposti dall'PS allo risultano dagli attestati di pagamento prodotti CP_1
dall' , non contestati da parte appellata che, pur avendo avuto dalla Corte un Pt_1
termine per prendere posizione sui documenti depositati dall' , non ha depositato Pt_1 alcunchè e non è neppure comparsa tramite il suo procuratore all'odierna udienza di discussione.
12.Nel ricorso introduttivo lo aveva chiesto la riliquidazione del trattamento di CP_1
fine servizio sulla base della retribuzione degli ultimi 12 mesi percepita come dirigente e sulla base della complessiva anzianità di servizio maturata, tenuto conto che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità anche durante il periodo in cui esso appellante aveva espletato gli incarichi dirigenziali.
13.Il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda proposta, condannando l'PS al pagamento, a titolo di complessivo trattamento di fine servizio, della somma di euro 265.373,40 calcolata sulla base di 1/5 dell'80% della retribuzione fissa e continuativa percepita negli ultimi dodici mesi come dirigente, moltiplicata per il numero complessivo degli anni di servizio.
14. La Corte non condivide tale assunto, ritenendo fondate le doglianze dell'PS che fanno leva sulla circostanza che l'odierno appellato, per tutta la durata del suo rapporto di lavoro alle dipendenze del era stato inquadrato nel ruolo di Controparte_2
funzionario ed aveva percepito una retribuzione di funzionario in relazione alla quale erano stati pagati i contributi all'Inadel e che su tale rapporto di lavoro a tempo indeterminato si erano innestati degli incarichi di Dirigenza a tempo determinato per il periodo 01/09/2004 al 30/06/2011 e dal 27/12/2013 al 30/06/2016. La circostanza che l'ultimo incarico di dirigenza copra l'ultimo periodo del rapporto di lavoro dello con il non muta il dato di fatto che lo non sia mai CP_1 CP_2 CP_2 CP_1
stato incardinato nei ruoli dei dirigenti dipendenti del essendo Controparte_2
sempre rimasto inquadrato nella categoria di funzionario di originaria assunzione e nel ruolo di funzionario.
15. Il Dlgs. n. 267 del 2000, art. 110, stabilisce che lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratti a tempo determinato. Il comma 5 della norma citata, nella sua originaria formulazione vigente all'epoca dei fatti, stabilisce che "Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilità del posto in organico".
16.La problematica circa le sorti del rapporto di lavoro, in caso di conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi della normativa in precedenza riportata, che è quella che rileva nel caso di specie, è stata affrontata specificamente dalla Suprema Corte con la sentenza n.27547/2020, ai cui condivisibili principi questa Corte intende adeguarsi.
Ha osservato il giudice di legittimità: “La formulazione della norma, tuttavia, suggerisce una diversa interpretazione che sembra maggiormente in armonia con la legislazione relativa al pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, nonchè con la successiva formulazione dello stesso art. 110 citato, come modificato con la L. n. 114 del 2014, art. 11, comma 1, oltre al generale principio desumibile dalla L. n. 152 del
1968, di infrazionabilità dell'indennità premio di fine servizio.
8. L'art. 110 citato, infatti, dopo aver sancito la risoluzione di diritto del rapporto, prevede, tuttavia, la possibilità di ricostituzione del rapporto, pur senza obbligo di superamento di un concorso, e, così letta la norma, si pone in contrasto con il generale principio di natura costituzionale disciplinante l'accesso presso le pubbliche amministrazioni.
Una lettura costituzionale della norma consente di pervenire ad affermare che la norma rappresenta una situazione riconducibile più che ad una "risoluzione di diritto", ad una forma di "aspettativa "del soggetto cui è stato conferito un incarico dirigenziale
a tempo determinato. Tale interpretazione nasce e si giustifica in considerazione della contraddizione insita nella norma stessa, la quale da un lato sancisce la risoluzione di diritto del rapporto preesistente, dall'altro consente la ripresa del rapporto di lavoro, sebbene già colpito dalla risoluzione di diritto, senza necessità di un concorso. A ben vedere la fattispecie disciplinata dalla norma, in realtà, non si concretizza in una effettiva risoluzione del rapporto, così come avvenuto nella fattispecie, tanto che il rapporto del C. è proseguito senza interruzioni e nessuna indennità di fine servizio risulta a lui corrisposta, se non all'atto della cessazione definitiva del rapporto nel 2006.
9. Tale interpretazione risulta in armonia con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, di poco successivo alla normativa del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ha disciplinato le conseguenze dell'incarico dirigenziale proprio stabilendo "per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".
Ed ancora, lo stesso art. 110 citato è stato adeguato alla normativa generale per il pubblico impiego con la citata Legge del 2014. La nuova formulazione dell'art. 110 è:
"Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonchè dell'incarico di cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
10. L'interpretazione così proposta è anche conforme al disposto della Legge del 1968 da cui si desume il principio di infrazionabilità dell'indennità di fine servizio: il C. ha lavorato sempre per il Comune senza alcuna risoluzione, essendo mutate solo le mansioni.
12. Quanto alla retribuzione da assumere a base del calcolo dell'indennità di fine servizio non può trovare accoglimento la domanda volta ad assumere quale parametro per la liquidazione del trattamento quella percepita come dirigente. 13. A riguardo, infatti, non può che condividersi quanto affermato dall'
[...]
secondo cui l'istituto indennità di fine servizio attiene al rapporto a tempo CP_4
indeterminato quale funzionario e dunque deve essere ancorata al trattamento retributivo formalmente spettante al C. per la sua qualifica come funzionario ex VIII qual.f., sulla quale è stato effettuato il trattamento contributivo, e non già all'incarico di dirigente con riferimento al quale è stato calcolato ed ha percepito il TF.
Per la determinazione dell'indennità dovranno trovare applicazione i principi affermati da questa Corte (cfr. ex aliis, Cass. n. 13433/2019 Cass. n. 1156/2017, Cass. n.
18999/2010, Cass. n. 15906/2004, Cass. n. 9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU.
n. 3673/1997) che ha da tempo statuito che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4,
l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della Legge citata;
si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione "stipendio o salario" richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura con esclusione dell'indennità per le funzioni dirigenziali (o retribuzione di posizione)”.
17. Dunque nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'PS, lo CP_1
doveva percepire il FS sulla base dell'anzianità complessivamente maturata nel ruolo di funzionario e con riferimento alla relativa retribuzione ed il TF per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con il Comune di Napoli in virtù degli incarichi dirigenziali a lui conferiti.
18. La Corte, considerato che nel suo atto di appello l'PS aveva chiesto, in subordine, la rideterminazione degli importi spettanti allo a titolo di FS e di TF, ha, CP_1
quindi, disposto l'espletamento di TU contabile sulla base dei seguenti questi:
“ 1.calcoli il TU, ai sensi degli artt. 4 e 11, comma 5 della legge n. 152 del 1968 il FS
( Indennità Premio Servizio) spettante ad per il rapporto di lavoro dal Controparte_1
1/6/1984 al 26/12/2013 in base all'ultimo stipendio di funzionario percepito in quel periodo, computando in un diverso prospetto e sempre ai fini della liquidazione del FS anche i periodi oggetto di riscatto;
2)calcoli, inoltre, il TU , il TF spettante allo per i rapporti di lavoro come CP_1
dirigente dal 1/9/2004 al 30/6/2011 e dal 27/12/2013 al 30/6/2016” .
19.L'ausiliare ha redatto un elaborato approfondito e corretto ipotizzando una liquidazione del FS comprensiva o meno del periodo riscattato dallo e da cui CP_1
venga scorporato o meno l'importo del TF spettante allo per il medesimo CP_1
periodo.
20. Ritiene la Corte che, ai fini del computo del FS, non vada considerato il periodo di servizio militare e di laurea riscattato dallo , considerato che, come emerge dal CP_1
modello PA04 Quadro 2 e 3 inviato dal Comune di Napoli all ( cfr.all.20 prod. CP_3
appellato), il riscatto di tale periodo risulta richiesto ed ottenuto dall'appellato ai soli fini della pensione e non invece del FS .
Devono, invece, cumularsi FS e TF per il periodo dal 1/9/2004 al 30/6/2011, in cui l'incarico dirigenziale conferito allo si è sovrapposto al rapporto di lavoro a CP_1
tempo indeterminato come funzionario, dovendo ritenersi lo svolgimento di entrambe le attività e, di conseguenza, la spettanza di entrambi i trattamenti.
21.Pertanto dalla somma calcolata dal TU come spettante a titolo di FS, pari ad euro
82.564,99 va sottratto l'importo di euro 39.860,77 percepito dallo a tale titolo, CP_1
con una differenza spettante pari ad euro 42.704,22.
Parimenti dalla somma calcolata dal TU come spettante a titolo di TF, pari ad euro
60.994,94, va sottratto l'importo complessivo di euro 55.625,41 ( euro 41.465,02+ euro
14.160,39) percepito dallo a tale titolo, con una differenza spettante pari ad CP_1
euro 5.369,53.
22.L'appello va, quindi, accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza l'PS va condannato al pagamento, in favore di , delle somme di euro 42.704,22, Controparte_1 a titolo di FS e di euro 5.369,53 a titolo di TF, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla cessazione del rapporto al saldo.
23.Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolamentate in base all'esito finale della controversia, che vede l'PS parzialmente soccombente per non aver corrisposto allo i corretti importi che gli spettavano a titolo di FS e di TF. Dunque CP_1
vanno compensate per 2/3 le spese del doppio grado, che per il rimanente 1/3 seguono la soccombenza e sono liquidate in tale misura, ai sensi dei DM n.55/2014 e n.
147/2022 ed in base al valore dell'importo oggetto di condanna, come in dispositivo con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna l'PS al pagamento, in favore di delle somme di euro Controparte_1
42.704,22, a titolo di FS e di euro 5.369,53 a titolo di TF, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna, inoltre, l'PS al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in tale misura per il giudizio di primo grado in euro 2.341,66 e per il giudizio di appello in euro 3.330,33, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Parisi antistatario e compensa tra le parti i rimanenti 2/3 di tali spese.
Così deciso in Napoli il giorno 9 aprile 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente