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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 693/2023 promossa da:
AN cav. Antonio s.r.l.
Avv.ti Michele Pannia e Giuseppe Altieri
contro
:
Ministero dell'Interno
Avvocatura dello Stato di Bologna
Fatti di causa
Con ricorso monitorio depositato avanti al Tribunale di Bologna nel 2011, AN cav. Antonio
s.r.l. espose:
- di avere svolto l'attività di custodia di veicoli sottoposti ai provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada;
- che, per far fronte ai numerosi veicoli giacenti da lungo tempo nei depositi giudiziari, l'art. 38 del decreto legge del 30.9.2003 n. 269 convertito con legge 24.11.2003 n. 326, aveva stabilito, in via eccezionale e straordinaria, l'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito di tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30.9.2003, anche se non confiscati;
- che con decreto dirigenziale del 20.3.2004 il Ministero dell'Interno aveva dato attuazione alla disposizione di cui all'art. 38 prevedendo adempimenti per ottenere il provvedimento di alienazione al pagina 1 di 9 custode acquirente e la determinazione del compenso dovuto per l'attività di custodia e conservazione dei veicoli;
- che la Prefettura di Modena, dopo ricognizione dei veicoli giacenti nella Depositeria AN cav.
Antonio s.r.l., con decreto dell' 8.6.2005, n. 007412, allegati A e B, notificato il 10.8.2005, aveva disposto l'alienazione straordinaria di n. 100 veicoli custoditi e quantificato in € 56.453,88, posto a carico del Ministero dell'Interno, quale importo dovuto al custode per gli oneri di custodia dei veicoli rottamati dal sequestro fino al provvedimento di confisca e/o alla procedura straordinaria di alienazione, 30.6.2005, secondo le tariffe di cui all'art. 38 comma 6 del d.l. 269/2003, che la
AN cav. Antonio s.r.l. aveva regolarmente incassato;
- che la quantificazione delle spese di custodia veniva effettuata, in deroga alla tariffe vigenti da identificare con quelle adottate dalla Prefettura al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 38 d.l. 269/2003 il quale, precisamente, stabiliva che
“al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571 un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato per ciascuno degli ultimi mesi di custodia, in euro 6 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate nonché per le macchine agricole ed operatrici ed in euro
30 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute”;
- che con sentenza n. 92 del 22.5.2013, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della suddetta norma per la portata discriminatoria della stessa negli interessi dei custodi, compromessi in modo pregiudizievoli a favore della controparte pubblica senza alcun meccanismo ragionevole che giustificasse un risparmio per l'erario con metodi espropriativi;
- che dalla dichiarazione di incostituzionalità, derivava dunque il diritto del custode ad ottenere il pagamento delle spese di custodia in base alle tariffe predisposte dalla Prefettura e vigenti al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione straordinaria, maturate dalla data del sequestro fino alla data della confisca o del decreto di rottamazione straordinaria del 30.6.2005 che ammontavano al complessivo importo di € 124.460,47 da cui detrarre la somma di € 56.453,88, già versata dalla
Prefettura di Modena in applicazione dell'art 38 d.l. 269/2003;
- che con lettera del 13.1.2021, inviata al Prefetto di Modena, al Ministero dell'Interno e all'Agenzia del Demanio, aveva chiesto l'integrazione del pagamento con interruzione termini prescrizionali.
La ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale di ingiungere al Ministero dell'Interno il pagamento del residuo corrispettivo di € 55.743,10.
pagina 2 di 9 Il Tribunale, accogliendo il ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 1317/2021 avverso il quale il
Ministero dell'Interno propose opposizione chiedendone la revoca. Il Ministero precisò che, per ciò che riguarda gli effetti nel tempo di una sentenza dichiarativa d'incostituzionalità, gli articoli 136 della
Costituzione e 30, c. 3, l. 11 marzo 1953, n. 87, disponevano rispettivamente che “la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Di conseguenza, dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza, le disposizioni dichiarate incostituzionali non potevano più trovare applicazione in relazione alle prestazioni non ancora eseguite o in via di esecuzione e nei giudizi pendenti, ma le disposizioni erano state invalidate solo in ragione della sentenza di accoglimento della Corte che aveva accertato il contrasto delle stesse con la Costituzione. Pertanto, i rapporti sorti in precedenza sulla base delle disposizioni incostituzionali non erano decaduti ipso jure, atteso che essi erano stati regolati sulla base e di una legge al tempo valida e in forza di atti amministrativi pienamente legittimi ed efficaci, in quanto non impugnati entro i termini di decadenza e, quindi, consolidatisi nel tempo. Ne discendeva che i compensi liquidati e pagati ai custodi per le alienazioni e le rottamazioni straordinarie, eseguite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, d.l. n. 269/2003, e dagli stessi a suo tempo non contestati, avevano definitivamente esaurito il relativo rapporto obbligatorio.
Precisava altresì il Ministero “Del resto, la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione di legge, determina una sorta di disapplicazione della norma ritenuta non conforme al dettato costituzionale. Tale disapplicazione, a sua volta comporta come immediata conseguenza, vale a dire la caducazione degli effetti non definitivi promananti dalla norma dichiarata incostituzionale, con salvezza tuttavia di quegli effetti anteriori alla pronuncia della Consulta, i quali abbiano conseguito
"la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazione giuridicamente rilevanti”
(Corte Cass., 28.5.1979, n. 311).
All'illustrato principio giuridico fondamentale, se ne aggiunge l'altro, secondo il quale la sentenza dichiarativa della incostituzionalità di una norma giammai può avere efficacia retroattiva con riferimento ai rapporti giuridici ormai esauriti.
Per i "rapporti giuridici esauriti" la giurisprudenza dominante intende quei rapporti che, sorti prima del pronunciamento del Giudice delle leggi, abbiano dato vita a situazioni giuridiche ormai intangibili in forza del passaggio in giudicato di sentenze giurisdizionali, ovvero della intervenuta definitivà di atti amministrativi autoritativi, o ancora, della consumazione degli negozi giuridici o infine della intervenuta prescrizione o decadenza;
situazioni giuridiche, quelle sopra descritte, ormai del tutto
"consolidate" (Corte Cass., 28.7.1997, n. 7057).
pagina 3 di 9 In altri termini una norma di legge, ancorché dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti nei confronti dei rapporti giuridici definitisi prima della pronunzia di incostituzionalità e ciò in applicazione del principio di legalità, che costituisce anch'esso un baluardo del sistema giuridico”.
Quanto al caso di specie, il rapporto non poteva che essere inserito nel novero dei rapporti esauriti, dal momento che la data di emissione del decreto di alienazione risaliva all'anno 2005, ossia ben sedici anni prima, né risultava esserci stata la proposizione, nei termini decadenziali di legge, di alcun ricorso avverso il provvedimento de quo. Quand'anche si fosse ritenuto possibile vantare pretese creditorie nell'ordinario termine di prescrizione decennale, neutralizzando quello di decadenza, il dies a quo, nell'ipotesi concreta, non poteva che essere individuato nella data di perfezionamento della notifica del provvedimento di alienazione e liquidazione del dovuto (10.8.2005) e, dunque, il termine prescrizionale era anch'esso maturato.
Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per prescrizione della pretesa.
Si costituì AN cav. Antonio S.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, posto che:
- la mancata impugnazione del provvedimento di alienazione era irrilevante, dato che la cognizione sul diritto di credito per le spese di custodia è affidata alla giurisdizione del giudice ordinario, applicandosi quindi l'ordinario termine di prescrizione decennale;
- in ogni caso, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione andava individuato in quello della pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale, nel 2013, dato che in quel momento era sorto il diritto del custode al pagamento del compenso secondo le tariffe ordinarie e non alla data dell'alienazione straordinaria;
- al d.l. 269/2003 non poteva attribuirsi natura di disposizione preclusiva od ostativa, non avendo la sentenza della Corte Costituzionale “rimosso un impedimento all'esercizio del diritto di credito”, ma avendo “l'effetto di determinare l'esistenza giuridica del credito stesso”.
L'adito Tribunale con sentenza n. 626/2023 accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opposta alla rifusione delle spese di lite con la seguente motivazione:
“Prima di affrontare la questione relativa al dies a quo di decorrenza della prescrizione, va premesso che la disposizione che viene nella specie in rilievo – ed oggetto, come i commi 2, 4 e 10 dell'art. 38, di declaratoria di incostituzionalità – così disponeva: “Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in
pagina 4 di 9 euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. (…)”.
E', dunque, evidente, dalla mera lettura della norma, che la disposizione in questione non aveva determinato il venir meno del regime tariffario previgente, avendo comportato una deroga – in via di eccezione – al regime tariffario dettato dall'art. 12 del DPR 571/1982, che era rimasto in vigore per le ipotesi escluse dalla deroga, ossia le ipotesi riguardanti i veicoli con caratteristiche diverse da quelli previsti dal comma 2 (veicoli “immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati”) ed i veicoli diversi da quelli oggetto di procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del DL, erano state avviate dalle singole prefetture, qualora non fossero ancora concluse, relativamente ai compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati
(comma 10).
Il richiamo alle norme dichiarate incostituzionali con la citata sentenza del 2013 della Corte
Costituzionale è necessario al fine di delinearne le caratteristiche, nel senso che, trattandosi di disciplina appunto derogatoria, l'intervento della Corte Costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, determina proprio il venir meno di norma preclusiva (o ostativa) all'esercizio del diritto di credito (ed alla sua determinazione secondo le tariffe vigenti all'epoca della costituzione e nel corso del rapporto del depositario con l'amministrazione pubblica) al momento della cessazione del rapporto stesso (pacificamente avvenuto con l'alienazione, ormai attuata, e la rottamazione dei veicoli).
Ne consegue che, pur non potendosi ritenere che al momento della pronuncia di incostituzionalità il rapporto fosse già esaurito, perché all'epoca della declaratoria di incostituzionalità non erano ancora decorsi dieci anni dall'alienazione e rottamazione dei veicoli, ossia dalla cessazione del rapporto intercorrente tra il depositario e la pubblica amministrazione, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere proprio dalla cessazione di tale rapporto (collocabile nell'anno 2005), senza che assuma incidenza – ai fini della decorrenza del termine – l'intervento della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 92 del 2013).
Ed invero, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (ribadito anche in tempi recenti: cfr. Cass. 3592/22), “il diritto, già inibito dalla norma illegittima, diviene azionabile sin dalla promulgazione della norma – illegittima – ed il relativo termine di prescrizione (...) comincia a decorrere comunque (art. 2935 cod. civ.). Con la conseguenza che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della
pagina 5 di 9 propria inerzia (Sez. Un. 1568/1970; Sez. Un. 27/1999; Sez. 1, 29609/2018)” (cfr. citata cfr. Cass.
3592/22).
Ciò in quanto, sempre secondo tale consolidato orientamento, “la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come “impedimento giuridico” all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo “di fatto”, ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo” (Sez. L. 16404/2004), e gli ostacoli “di fatto”, all'esercizio del diritto, a differenza di quelli “di natura giuridica”, non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Sez. 1,
20642/2019)” (cfr. citata Cass. 3592/22; e altresì Cass. 29609/2018; 3796/2001; 6486/2000; Cass. Sez.
Un. 27/1999).
Né assume rilievo in contrario, nella fattispecie in esame, il principio espresso dalla pronuncia richiamata dall'opposta (Cass. 8662/2014), trattandosi di pronuncia che non ha riguardato la questione relativa alla natura preclusiva o ostativa della disciplina poi dichiarata incostituzionale.
In conclusione, dovendosi ritenere che alla data del 13 gennaio 2021 (primo atto interruttivo della prescrizione) erano ormai decorsi dieci anni dalla cessazione del rapporto intercorrente tra il depositario e la pubblica amministrazione (e, dunque, dal momento in cui l'opposta ben poteva esercitare il suo diritto di credito), e non potendo la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, qualificarsi – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come “impedimento giuridico” all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo “di fatto”, l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opposta, tempestivamente sollevata dall'opponente, è fondata”.
AN cav. Antonio s.r.l. ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito il Ministero dell'Interno contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo, l'appello censura la sentenza impugnata laddove identifica il dies a quo del termine di prescrizione nella data di liquidazione delle spese di custodia, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la AN cav. Antonio s.r.l. avrebbe dovuto proporre “opposizione al decreto di liquidazione al fine di provocare l'incidente di costituzionalità”. Secondo l'appellante, invece, il dies a quo va identificato nella data di pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale, intervenuta prima del decorso del termine decennale di prescrizione, “ha determinato una espansione quantitativa del diritto di
pagina 6 di 9 credito, non ancora prescritto, consentendo così al creditore di poter rivendicare il pagamento delle spese di custodia secondo la tariffa ordinaria. Di conseguenza non vi è dubbio che il diritto ad ottenere il pagamento della maggiore somma dovuto secondo le tariffe ordinarie. Al netto di quanto corrisposto in applicazione alle tariffe in deroga, sorge al momento della declaratoria di illegittimità costituzionale delle tariffe in deroga”.
L'appellante censura altresì la sentenza laddove ritiene che si verta in ipotesi di disposizione preclusiva od ostativa viziata d'incostituzionalità, in quanto “la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del
2003 non ha rimosso un impedimento all'esercizio del diritto di credito ma ha avuto l'effetto di determinare l'esistenza giuridica del credito stesso.”
La Corte ritiene che l'appello – generico laddove sostanzialmente ripropone la tesi difensiva esposta in prima grado, senza censurare in modo specifico e puntuale quanto motivato, in modo lineare ed esaustivo, dal giudice di primo grado – sia infondato.
In via generale si osserva che le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma oggetto della declaratoria con efficacia ex tunc, in quanto invalida per contrasto con un precetto di rango costituzionale. Tale efficacia è notoriamente esclusa con riferimento ai rapporti esauriti, e quindi definitivi, per formazione del giudicato o per il decorso di prescrizioni e decadenze, a presidio del principio di certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
Il caso in esame si configura, per l'appunto, come rapporto esaurito alla data dell'alienazione e liquidazione del compenso nella misura ridotta prevista dalla norma successivamente dichiarata incostituzionale;
dunque, la prescrizione è iniziata a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica, risalente al 2005, del provvedimento di alienazione e liquidazione del compenso, momento della cessazione del rapporto tra il depositario e la pubblica amministrazione.
Il primo atto interruttivo, la lettera del 13.1.2021 (doc. 4), ed il successivo ricorso per ingiunzione depositato nel 2021, dunque, sono successivi all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Non è, infatti, convincente la tesi sostenuta dall'appellante, per la quale il dies a quo coinciderebbe con la data di pubblicazione della sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale n. 92 del 2013, in quanto non avrebbe rimosso “un impedimento all'esercizio del diritto di credito, ma [avrebbe] avuto
l'effetto di determinare l'esistenza giuridica del credito stesso.”
In realtà, la pronuncia di incostituzionalità di cui è causa ha determinato proprio il venir meno della norma preclusiva od ostativa all'esercizio del diritto di credito in questione, prevedendo una deroga al regime ordinario, e ha fatto rivivere, mediante la sua eliminazione, l'originaria normativa e la liquidazione delle somme secondo le tariffe dell'art. 12 d.p.r. 571/8282.
pagina 7 di 9 Il vizio d'incostituzionalità, come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta un mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, e non un impedimento giuridico ai sensi dell'art. 2935 c.c.
AN cav. Antonio s.r.l., pertanto, avrebbe potuto agire sin dal 2005, ossia dall'esaurimento del rapporto, per l'accertamento del proprio credito e nel giudizio eccepire la incostituzionalità della norma, richiedendone l'eliminazione dal sistema giuridico, così superando l'ostacolo di fatto all'esercizio del diritto. In difetto, decorsi 16 anni dall'emissione del provvedimento di alienazione,
l'appellante ha agito a tutela di un diritto ampiamente prescritto.
In tal senso, come correttamente ricordato dal giudice di primo grado, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3592/2022 – precisato che in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, la "reviviscenza" della norma previgente rispetto a quella dichiarata incostituzionale si verifica solo se quest'ultima era meramente abrogativa della prima, non anche nell'ipotesi, come quella di causa, in cui la norma incostituzionale avesse portata modificativa o sostitutiva, contenendo una nuova e diversa disciplina della fattispecie già contemplata dalla norma abrogata – ha affermato che
“L'orientamento di questa Corte è consolidato, e non può essere oggetto di revisione, ed è nel senso che il diritto, già inibito dalla norma illegittima, diviene azionabile sin dalla promulgazione della norma – illegittima – ed il relativo termine di prescrizione (art 2947, comma primo cod. civ) comincia
a decorrere comunque (art 2935 cod civ). Con la conseguenza che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia (Sex Un. 1568/1970; Sez Un. 27/1999; Sez. 1, 29609/2018).
E ciò in quanto la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come impedimento giuridico all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo di fatto, ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. (Sez. L. 16404/2004), e gli ostacoli di fatto, all'esercizio del diritto, a differenza di quelli di natura giuridica, non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Sez 1., 20642/2019)”.
Infine, non rileva la sentenza, richiamata dall'appellante, emessa dal Tribunale di Bologna il 9.3.2022
n. 627 fra le stesse parti della presente causa ed avente ad oggetto l'identica questione, di segno opposto a quella qui appellata e, dunque, favorevole alla tesi della AN cav. Antonio s.r.l., in quanto è stata in toto riformata da questa Corte d'Appello con sentenza n. 1703/2024 ove si afferma che “il vizio d'incostituzionalità non costituisce un impedimento legale per la proposizione dell'azione
pagina 8 di 9 giurisdizionale in vista della tutela di una determinata posizione giuridica soggettiva, casomai una semplice difficoltà di fatto (arg. v. cit. Corte dei conti, ss. uu., sentenza 12/9/2000, n. 8), tanto è vero che l'interessato ha piena facoltà di sollevare la questione d'incostituzionalità davanti alla Corte ex art. 137 Cost., proprio per ottenere l'eliminazione dall'ordinamento della norma che si suppone in contrasto con la Carta fondamentale, la quale si frappone alle proprie pretese.
Certamente, alla luce del quadro applicativo della generale normativa codicistica riguardo ai rapporti in essere ed esauriti prima della declaratoria di incostituzionalità, può integrare la fattispecie di
"rapporti esauriti" l'ipotesi, come nel nostro caso, in cui il custode non abbia impugnato il provvedimento di alienazione forzata entro i termini perentori di decadenza di sessanta giorni, di cui all'art. 29, d.lgs. n. 104/2010, ovvero non abbia comunque fatto valere il proprio diritto di credito entro l'ordinario termine di prescrizione decennale”.
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da AN cav. Antonio s.r.l. contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 626/2023;
- condanna AN cav. Antonio s.r.l. alla rifusione a favore del Ministero dell'Interno delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 693/2023 promossa da:
AN cav. Antonio s.r.l.
Avv.ti Michele Pannia e Giuseppe Altieri
contro
:
Ministero dell'Interno
Avvocatura dello Stato di Bologna
Fatti di causa
Con ricorso monitorio depositato avanti al Tribunale di Bologna nel 2011, AN cav. Antonio
s.r.l. espose:
- di avere svolto l'attività di custodia di veicoli sottoposti ai provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada;
- che, per far fronte ai numerosi veicoli giacenti da lungo tempo nei depositi giudiziari, l'art. 38 del decreto legge del 30.9.2003 n. 269 convertito con legge 24.11.2003 n. 326, aveva stabilito, in via eccezionale e straordinaria, l'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito di tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30.9.2003, anche se non confiscati;
- che con decreto dirigenziale del 20.3.2004 il Ministero dell'Interno aveva dato attuazione alla disposizione di cui all'art. 38 prevedendo adempimenti per ottenere il provvedimento di alienazione al pagina 1 di 9 custode acquirente e la determinazione del compenso dovuto per l'attività di custodia e conservazione dei veicoli;
- che la Prefettura di Modena, dopo ricognizione dei veicoli giacenti nella Depositeria AN cav.
Antonio s.r.l., con decreto dell' 8.6.2005, n. 007412, allegati A e B, notificato il 10.8.2005, aveva disposto l'alienazione straordinaria di n. 100 veicoli custoditi e quantificato in € 56.453,88, posto a carico del Ministero dell'Interno, quale importo dovuto al custode per gli oneri di custodia dei veicoli rottamati dal sequestro fino al provvedimento di confisca e/o alla procedura straordinaria di alienazione, 30.6.2005, secondo le tariffe di cui all'art. 38 comma 6 del d.l. 269/2003, che la
AN cav. Antonio s.r.l. aveva regolarmente incassato;
- che la quantificazione delle spese di custodia veniva effettuata, in deroga alla tariffe vigenti da identificare con quelle adottate dalla Prefettura al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 38 d.l. 269/2003 il quale, precisamente, stabiliva che
“al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571 un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato per ciascuno degli ultimi mesi di custodia, in euro 6 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate nonché per le macchine agricole ed operatrici ed in euro
30 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute”;
- che con sentenza n. 92 del 22.5.2013, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della suddetta norma per la portata discriminatoria della stessa negli interessi dei custodi, compromessi in modo pregiudizievoli a favore della controparte pubblica senza alcun meccanismo ragionevole che giustificasse un risparmio per l'erario con metodi espropriativi;
- che dalla dichiarazione di incostituzionalità, derivava dunque il diritto del custode ad ottenere il pagamento delle spese di custodia in base alle tariffe predisposte dalla Prefettura e vigenti al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione straordinaria, maturate dalla data del sequestro fino alla data della confisca o del decreto di rottamazione straordinaria del 30.6.2005 che ammontavano al complessivo importo di € 124.460,47 da cui detrarre la somma di € 56.453,88, già versata dalla
Prefettura di Modena in applicazione dell'art 38 d.l. 269/2003;
- che con lettera del 13.1.2021, inviata al Prefetto di Modena, al Ministero dell'Interno e all'Agenzia del Demanio, aveva chiesto l'integrazione del pagamento con interruzione termini prescrizionali.
La ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale di ingiungere al Ministero dell'Interno il pagamento del residuo corrispettivo di € 55.743,10.
pagina 2 di 9 Il Tribunale, accogliendo il ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 1317/2021 avverso il quale il
Ministero dell'Interno propose opposizione chiedendone la revoca. Il Ministero precisò che, per ciò che riguarda gli effetti nel tempo di una sentenza dichiarativa d'incostituzionalità, gli articoli 136 della
Costituzione e 30, c. 3, l. 11 marzo 1953, n. 87, disponevano rispettivamente che “la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Di conseguenza, dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza, le disposizioni dichiarate incostituzionali non potevano più trovare applicazione in relazione alle prestazioni non ancora eseguite o in via di esecuzione e nei giudizi pendenti, ma le disposizioni erano state invalidate solo in ragione della sentenza di accoglimento della Corte che aveva accertato il contrasto delle stesse con la Costituzione. Pertanto, i rapporti sorti in precedenza sulla base delle disposizioni incostituzionali non erano decaduti ipso jure, atteso che essi erano stati regolati sulla base e di una legge al tempo valida e in forza di atti amministrativi pienamente legittimi ed efficaci, in quanto non impugnati entro i termini di decadenza e, quindi, consolidatisi nel tempo. Ne discendeva che i compensi liquidati e pagati ai custodi per le alienazioni e le rottamazioni straordinarie, eseguite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, d.l. n. 269/2003, e dagli stessi a suo tempo non contestati, avevano definitivamente esaurito il relativo rapporto obbligatorio.
Precisava altresì il Ministero “Del resto, la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione di legge, determina una sorta di disapplicazione della norma ritenuta non conforme al dettato costituzionale. Tale disapplicazione, a sua volta comporta come immediata conseguenza, vale a dire la caducazione degli effetti non definitivi promananti dalla norma dichiarata incostituzionale, con salvezza tuttavia di quegli effetti anteriori alla pronuncia della Consulta, i quali abbiano conseguito
"la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazione giuridicamente rilevanti”
(Corte Cass., 28.5.1979, n. 311).
All'illustrato principio giuridico fondamentale, se ne aggiunge l'altro, secondo il quale la sentenza dichiarativa della incostituzionalità di una norma giammai può avere efficacia retroattiva con riferimento ai rapporti giuridici ormai esauriti.
Per i "rapporti giuridici esauriti" la giurisprudenza dominante intende quei rapporti che, sorti prima del pronunciamento del Giudice delle leggi, abbiano dato vita a situazioni giuridiche ormai intangibili in forza del passaggio in giudicato di sentenze giurisdizionali, ovvero della intervenuta definitivà di atti amministrativi autoritativi, o ancora, della consumazione degli negozi giuridici o infine della intervenuta prescrizione o decadenza;
situazioni giuridiche, quelle sopra descritte, ormai del tutto
"consolidate" (Corte Cass., 28.7.1997, n. 7057).
pagina 3 di 9 In altri termini una norma di legge, ancorché dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti nei confronti dei rapporti giuridici definitisi prima della pronunzia di incostituzionalità e ciò in applicazione del principio di legalità, che costituisce anch'esso un baluardo del sistema giuridico”.
Quanto al caso di specie, il rapporto non poteva che essere inserito nel novero dei rapporti esauriti, dal momento che la data di emissione del decreto di alienazione risaliva all'anno 2005, ossia ben sedici anni prima, né risultava esserci stata la proposizione, nei termini decadenziali di legge, di alcun ricorso avverso il provvedimento de quo. Quand'anche si fosse ritenuto possibile vantare pretese creditorie nell'ordinario termine di prescrizione decennale, neutralizzando quello di decadenza, il dies a quo, nell'ipotesi concreta, non poteva che essere individuato nella data di perfezionamento della notifica del provvedimento di alienazione e liquidazione del dovuto (10.8.2005) e, dunque, il termine prescrizionale era anch'esso maturato.
Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per prescrizione della pretesa.
Si costituì AN cav. Antonio S.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, posto che:
- la mancata impugnazione del provvedimento di alienazione era irrilevante, dato che la cognizione sul diritto di credito per le spese di custodia è affidata alla giurisdizione del giudice ordinario, applicandosi quindi l'ordinario termine di prescrizione decennale;
- in ogni caso, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione andava individuato in quello della pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale, nel 2013, dato che in quel momento era sorto il diritto del custode al pagamento del compenso secondo le tariffe ordinarie e non alla data dell'alienazione straordinaria;
- al d.l. 269/2003 non poteva attribuirsi natura di disposizione preclusiva od ostativa, non avendo la sentenza della Corte Costituzionale “rimosso un impedimento all'esercizio del diritto di credito”, ma avendo “l'effetto di determinare l'esistenza giuridica del credito stesso”.
L'adito Tribunale con sentenza n. 626/2023 accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opposta alla rifusione delle spese di lite con la seguente motivazione:
“Prima di affrontare la questione relativa al dies a quo di decorrenza della prescrizione, va premesso che la disposizione che viene nella specie in rilievo – ed oggetto, come i commi 2, 4 e 10 dell'art. 38, di declaratoria di incostituzionalità – così disponeva: “Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in
pagina 4 di 9 euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. (…)”.
E', dunque, evidente, dalla mera lettura della norma, che la disposizione in questione non aveva determinato il venir meno del regime tariffario previgente, avendo comportato una deroga – in via di eccezione – al regime tariffario dettato dall'art. 12 del DPR 571/1982, che era rimasto in vigore per le ipotesi escluse dalla deroga, ossia le ipotesi riguardanti i veicoli con caratteristiche diverse da quelli previsti dal comma 2 (veicoli “immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati”) ed i veicoli diversi da quelli oggetto di procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del DL, erano state avviate dalle singole prefetture, qualora non fossero ancora concluse, relativamente ai compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati
(comma 10).
Il richiamo alle norme dichiarate incostituzionali con la citata sentenza del 2013 della Corte
Costituzionale è necessario al fine di delinearne le caratteristiche, nel senso che, trattandosi di disciplina appunto derogatoria, l'intervento della Corte Costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, determina proprio il venir meno di norma preclusiva (o ostativa) all'esercizio del diritto di credito (ed alla sua determinazione secondo le tariffe vigenti all'epoca della costituzione e nel corso del rapporto del depositario con l'amministrazione pubblica) al momento della cessazione del rapporto stesso (pacificamente avvenuto con l'alienazione, ormai attuata, e la rottamazione dei veicoli).
Ne consegue che, pur non potendosi ritenere che al momento della pronuncia di incostituzionalità il rapporto fosse già esaurito, perché all'epoca della declaratoria di incostituzionalità non erano ancora decorsi dieci anni dall'alienazione e rottamazione dei veicoli, ossia dalla cessazione del rapporto intercorrente tra il depositario e la pubblica amministrazione, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere proprio dalla cessazione di tale rapporto (collocabile nell'anno 2005), senza che assuma incidenza – ai fini della decorrenza del termine – l'intervento della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 92 del 2013).
Ed invero, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (ribadito anche in tempi recenti: cfr. Cass. 3592/22), “il diritto, già inibito dalla norma illegittima, diviene azionabile sin dalla promulgazione della norma – illegittima – ed il relativo termine di prescrizione (...) comincia a decorrere comunque (art. 2935 cod. civ.). Con la conseguenza che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della
pagina 5 di 9 propria inerzia (Sez. Un. 1568/1970; Sez. Un. 27/1999; Sez. 1, 29609/2018)” (cfr. citata cfr. Cass.
3592/22).
Ciò in quanto, sempre secondo tale consolidato orientamento, “la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come “impedimento giuridico” all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo “di fatto”, ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo” (Sez. L. 16404/2004), e gli ostacoli “di fatto”, all'esercizio del diritto, a differenza di quelli “di natura giuridica”, non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Sez. 1,
20642/2019)” (cfr. citata Cass. 3592/22; e altresì Cass. 29609/2018; 3796/2001; 6486/2000; Cass. Sez.
Un. 27/1999).
Né assume rilievo in contrario, nella fattispecie in esame, il principio espresso dalla pronuncia richiamata dall'opposta (Cass. 8662/2014), trattandosi di pronuncia che non ha riguardato la questione relativa alla natura preclusiva o ostativa della disciplina poi dichiarata incostituzionale.
In conclusione, dovendosi ritenere che alla data del 13 gennaio 2021 (primo atto interruttivo della prescrizione) erano ormai decorsi dieci anni dalla cessazione del rapporto intercorrente tra il depositario e la pubblica amministrazione (e, dunque, dal momento in cui l'opposta ben poteva esercitare il suo diritto di credito), e non potendo la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, qualificarsi – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come “impedimento giuridico” all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo “di fatto”, l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opposta, tempestivamente sollevata dall'opponente, è fondata”.
AN cav. Antonio s.r.l. ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito il Ministero dell'Interno contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo, l'appello censura la sentenza impugnata laddove identifica il dies a quo del termine di prescrizione nella data di liquidazione delle spese di custodia, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la AN cav. Antonio s.r.l. avrebbe dovuto proporre “opposizione al decreto di liquidazione al fine di provocare l'incidente di costituzionalità”. Secondo l'appellante, invece, il dies a quo va identificato nella data di pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale, intervenuta prima del decorso del termine decennale di prescrizione, “ha determinato una espansione quantitativa del diritto di
pagina 6 di 9 credito, non ancora prescritto, consentendo così al creditore di poter rivendicare il pagamento delle spese di custodia secondo la tariffa ordinaria. Di conseguenza non vi è dubbio che il diritto ad ottenere il pagamento della maggiore somma dovuto secondo le tariffe ordinarie. Al netto di quanto corrisposto in applicazione alle tariffe in deroga, sorge al momento della declaratoria di illegittimità costituzionale delle tariffe in deroga”.
L'appellante censura altresì la sentenza laddove ritiene che si verta in ipotesi di disposizione preclusiva od ostativa viziata d'incostituzionalità, in quanto “la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del
2003 non ha rimosso un impedimento all'esercizio del diritto di credito ma ha avuto l'effetto di determinare l'esistenza giuridica del credito stesso.”
La Corte ritiene che l'appello – generico laddove sostanzialmente ripropone la tesi difensiva esposta in prima grado, senza censurare in modo specifico e puntuale quanto motivato, in modo lineare ed esaustivo, dal giudice di primo grado – sia infondato.
In via generale si osserva che le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma oggetto della declaratoria con efficacia ex tunc, in quanto invalida per contrasto con un precetto di rango costituzionale. Tale efficacia è notoriamente esclusa con riferimento ai rapporti esauriti, e quindi definitivi, per formazione del giudicato o per il decorso di prescrizioni e decadenze, a presidio del principio di certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
Il caso in esame si configura, per l'appunto, come rapporto esaurito alla data dell'alienazione e liquidazione del compenso nella misura ridotta prevista dalla norma successivamente dichiarata incostituzionale;
dunque, la prescrizione è iniziata a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica, risalente al 2005, del provvedimento di alienazione e liquidazione del compenso, momento della cessazione del rapporto tra il depositario e la pubblica amministrazione.
Il primo atto interruttivo, la lettera del 13.1.2021 (doc. 4), ed il successivo ricorso per ingiunzione depositato nel 2021, dunque, sono successivi all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Non è, infatti, convincente la tesi sostenuta dall'appellante, per la quale il dies a quo coinciderebbe con la data di pubblicazione della sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale n. 92 del 2013, in quanto non avrebbe rimosso “un impedimento all'esercizio del diritto di credito, ma [avrebbe] avuto
l'effetto di determinare l'esistenza giuridica del credito stesso.”
In realtà, la pronuncia di incostituzionalità di cui è causa ha determinato proprio il venir meno della norma preclusiva od ostativa all'esercizio del diritto di credito in questione, prevedendo una deroga al regime ordinario, e ha fatto rivivere, mediante la sua eliminazione, l'originaria normativa e la liquidazione delle somme secondo le tariffe dell'art. 12 d.p.r. 571/8282.
pagina 7 di 9 Il vizio d'incostituzionalità, come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta un mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, e non un impedimento giuridico ai sensi dell'art. 2935 c.c.
AN cav. Antonio s.r.l., pertanto, avrebbe potuto agire sin dal 2005, ossia dall'esaurimento del rapporto, per l'accertamento del proprio credito e nel giudizio eccepire la incostituzionalità della norma, richiedendone l'eliminazione dal sistema giuridico, così superando l'ostacolo di fatto all'esercizio del diritto. In difetto, decorsi 16 anni dall'emissione del provvedimento di alienazione,
l'appellante ha agito a tutela di un diritto ampiamente prescritto.
In tal senso, come correttamente ricordato dal giudice di primo grado, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3592/2022 – precisato che in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, la "reviviscenza" della norma previgente rispetto a quella dichiarata incostituzionale si verifica solo se quest'ultima era meramente abrogativa della prima, non anche nell'ipotesi, come quella di causa, in cui la norma incostituzionale avesse portata modificativa o sostitutiva, contenendo una nuova e diversa disciplina della fattispecie già contemplata dalla norma abrogata – ha affermato che
“L'orientamento di questa Corte è consolidato, e non può essere oggetto di revisione, ed è nel senso che il diritto, già inibito dalla norma illegittima, diviene azionabile sin dalla promulgazione della norma – illegittima – ed il relativo termine di prescrizione (art 2947, comma primo cod. civ) comincia
a decorrere comunque (art 2935 cod civ). Con la conseguenza che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia (Sex Un. 1568/1970; Sez Un. 27/1999; Sez. 1, 29609/2018).
E ciò in quanto la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come impedimento giuridico all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo di fatto, ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. (Sez. L. 16404/2004), e gli ostacoli di fatto, all'esercizio del diritto, a differenza di quelli di natura giuridica, non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Sez 1., 20642/2019)”.
Infine, non rileva la sentenza, richiamata dall'appellante, emessa dal Tribunale di Bologna il 9.3.2022
n. 627 fra le stesse parti della presente causa ed avente ad oggetto l'identica questione, di segno opposto a quella qui appellata e, dunque, favorevole alla tesi della AN cav. Antonio s.r.l., in quanto è stata in toto riformata da questa Corte d'Appello con sentenza n. 1703/2024 ove si afferma che “il vizio d'incostituzionalità non costituisce un impedimento legale per la proposizione dell'azione
pagina 8 di 9 giurisdizionale in vista della tutela di una determinata posizione giuridica soggettiva, casomai una semplice difficoltà di fatto (arg. v. cit. Corte dei conti, ss. uu., sentenza 12/9/2000, n. 8), tanto è vero che l'interessato ha piena facoltà di sollevare la questione d'incostituzionalità davanti alla Corte ex art. 137 Cost., proprio per ottenere l'eliminazione dall'ordinamento della norma che si suppone in contrasto con la Carta fondamentale, la quale si frappone alle proprie pretese.
Certamente, alla luce del quadro applicativo della generale normativa codicistica riguardo ai rapporti in essere ed esauriti prima della declaratoria di incostituzionalità, può integrare la fattispecie di
"rapporti esauriti" l'ipotesi, come nel nostro caso, in cui il custode non abbia impugnato il provvedimento di alienazione forzata entro i termini perentori di decadenza di sessanta giorni, di cui all'art. 29, d.lgs. n. 104/2010, ovvero non abbia comunque fatto valere il proprio diritto di credito entro l'ordinario termine di prescrizione decennale”.
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da AN cav. Antonio s.r.l. contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 626/2023;
- condanna AN cav. Antonio s.r.l. alla rifusione a favore del Ministero dell'Interno delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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