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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12131 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 20394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott.ssa Flora Mazzaro Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 20394/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
P.I. , con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1 alla via Sebino n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Valerio e dall'Avv. Giuseppe Antonelli, elettivamente domiciliata presso la predetta sede legale, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.
ATTRICE contro
Controparte_1
C.F. , P.I. , con sede legale in Roma alla via de Burrò n.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
147, in persona del Conservatore del Registro delle Imprese pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Santucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in
Roma alla via Tacito n. 10, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
OGGETTO: 101002 - Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. (Ordinanza
Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022) CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. ordinare, ai sensi degli artt. 399, 401 e 373 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022 di accoglimento totale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al N. R.G. 68253/2021, comunicata in pari data, con il quale il Collegio del Tribunale di Roma, Sezione XVI Specializzata in Materia di Imprese, composto dal Presidente Dott. Giuseppe Di Salvo, Estensore Dott.ssa Enrica Ciocca e dalla Dott.ssa Flora Mazzaro, ha accolto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., rubricato al N.R.G. 68253/2021, proposto dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, revocando l'ordinanza del 08/11/2021 RG N. 60483/2021 Repert. n. 21047/2021 del 10/11/2021, poiché la sua esecuzione arreca alla Parte_1 danni gravi e irreparabili nello svolgimento dell'attività d'impresa;
[...]
2. accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di cui in atti, la nullità dell'ordinanza Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022 di accoglimento totale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al N. R.G. 68253/2021, comunicata in pari data, per difetto di costituzione del Collegio Giudicante, con ogni conseguenza di legge;
3. revocare, in accoglimento dei motivi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. l'ordinanza Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022 di accoglimento totale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al N. R.G. 68253/2021, comunicata in pari data, per l'effetto, confermando integralmente il contenuto dell'ordinanza del 08/11/2021 RG n. 60483/2021 Repert. n. 21047/2021 del 10/11/2021; 4.- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio”.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere la domanda di revocazione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 inammissibile. Con conseguente condanna della parte attrice alla refusione delle spese e competenze del giudizio (oltre accessori di legge)”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15.3.2022 lo in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale la Camera di Roma, in persona Controparte_1 del Conservatore del Registro delle Imprese pro tempore, proponendo azione un'azione di revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza del 9:2.2022 con cui il collegio aveva accolto il reclamo proposto ex art. 669 terdecirs c.p.c. e riformato l'ordinanza 8/11/2021.
In data 9.2.2022 la società attrice aveva infatti ricevuto in comunicazione dalla Cancelleria della
Sezione XVI Civile del Tribunale Ordinario di Roma l'ordinanza rep. n. 2583/2022 del
9.2.2022 con cui, in totale accoglimento del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. rubricato al
N.R.G. 68253/2021, veniva revocata la relativa ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in data 8.11.2021, con conseguente condanna della reclamante alla rifusione delle spese di lite. Secondo la prospettazione della società attrice, infatti, tale ordinanza, con cui, si ricorda, il
Collegio aveva revocato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in sede di prime per difetto di residualità, era affetta da numerosi errori di fatto, risultanti dalla documentazione di causa, essendo la revocanda decisione fondata sulla supposizione di fatti la cui verità era stata incontrastabilmente esclusa nonché motivata sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità era stata positivamente stabilita nel giudizio.
Con il primo motivo di revocazione, veniva dedotta la sussistenza di un errore avente ad oggetto un fatto processuale, in quanto il Tribunale adito avrebbe qualificato il ricorso iscritto al ruolo in data 12.10.2021 alla stregua di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e non quale ricorso al
Giudice del registro ex art. 2192 c.c., circostanza che avrebbe poi portato all'accoglimento del citato reclamo e negazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo di revocazione, veniva inoltre dedotta la sussistenza di un ulteriore errore avente ad oggetto un fatto processuale, atteso che il Tribunale adito avrebbe ritenuto sussistente un rimedio tipizzato, invero inesistente, stante la natura dell'impugnato provvedimento di diniego. Alla data di proposizione del ricorso innanzi al Giudice del registro (12.10.2021), secondo la prospettazione attorea, non vi era, infatti, alcun provvedimento conclusivo della procedura ex art. 40 del D.L. n. 76 del 2020, con conseguente insussistenza di alcun rimedio tipico.
Con il terzo motivo di revocazione, veniva altresì dedotta la sussistenza di un ulteriore errore avente ad oggetto un fatto processuale, in quanto il Tribunale adito avrebbe valutato come ancora sussistente, alla data del 12.10.2021, in dipendenza della sua asserita ultrattività, la procedura di liquidazione ex art. 40 del D.L. n. 76 del 2020, quando questa era invero cessata in data 2.9.2021 con la proposizione della relativa istanza di prosecuzione dell'attività.
La società attrice, così denunciati i vizi posti a fondamento del giudizio rescindente, chiedeva la sospensione dell'esecuzione ex artt. 399, 373 e 401 c.p.c., deducendo la sussistenza di un danno grave, nonché di disporsi la sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione ex art. 399 c.p.c.
Deduceva, infine, la nullità, rilevabile di ufficio, del provvedimento impugnato, alla luce del difetto di costituzione del Collegio giudicante, indicato solo il giorno dell'udienza, con lesione del diritto di difesa, in quanto alla società reclamante veniva preclusa la possibilità di utilizzare, finanche astrattamente, lo strumento della ricusazione di cui all'art. 52 c.p.c.
La società attrice invitava alla astensione i Giudici (presidente dott. Giuseppe Di Salvo, Giudice dott.ssa Flora Mazzaro, Giudice relatore dott.ssa Enrica Ciocca) che avevano composto il Collegio giudicante il reclamo, stante la evidente sussistenza di motivi di opportunità e le gravi ragioni di convenienza.
Concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2.- Assegnato il fascicolo al Giudice istruttore il 12.4.2022 e fissata l'udienza di prima comparizione quale prima udienza utile ai sensi dell'art. 168 comma 4 c.p.c., con separato ricorso depositato in data 20.4.2022 lo chiedeva la Parte_1 Parte_1 ricusazione del Giudice cui era assegnato il processo, lamentando la sussistenza delle ipotesi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., atteso che il legale rappresentante della suindicata società aveva presentato formale esposto ex d.lgs. 109/2006 alla Procura Generale presso la corte di
Cassazione nei confronti dei componenti del Collegio, onde denunciarne una ipotesi di grave negligenza.
[... 3.- Con comparsa depositata in data 21.6.2022 si costituiva in giudizio la Camera
di Roma, in persona del Conservatore del Controparte_1
Registro delle Imprese pro tempore, la quale resisteva all'avversa domanda e deduceva:
- la tardività dell'impugnazione dei provvedimenti emessi dal Conservatore in data 5.7.2021 ed in data 9.7.2021;
- la mancata ottemperanza degli adempimenti prescritti dalla legge con riferimento all'istanza del 2.9.2021, non avendo invero la società mai presentato motivata domanda di prosecuzione dell'attività, circostanza di cui la società istante era resa edotta con PEC del 3.9.2021;
- la inammissibilità del ricorso per revocazione per carenza di un errore revocatorio decisivo ex art. 395 n. 4 c.p.c.
La convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'avversa domanda nonché della relativa istanza di ricusazione.
4.- All'udienza del 21.6.2022, tenuto conto della richiesta delle parti nonché della pendenza del procedimento di ricusazione, il giudizio veniva sospeso ex art. 54 c.p.c.
Con provvedimento depositato in cancelleria il 5.7.2022 e comunicato agli interessati il ricorso per ricusazione veniva rigettato. Veniva quindi assegnato alle parti il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione.
Parte attrice riassumeva il giudizio con ricorso depositato in data 6.2.2023. Veniva fissata per la prosecuzione l'udienza del 16.5.2023, con conseguente onere in capo a parte attrice di effettuare la notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione entro il 31.3.2023.
La convenuta si costituiva mediante un nuovo difensore in data 12.5.2023, atteso il decesso del precedente difensore Avv. Fabio Borgognoni, avvenuto in data 23.8.2022. All'udienza del 16.5.2023 il Giudice invitava parte attrice a produrre telematicamente il ricorso in riassunzione notificato a controparte.
Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., parte attrice rilevava che alla morte del difensore di controparte conseguiva la automatica interruzione di diritto del giudizio ex artt.
301 e 299 c.p.c., sospensione superata dalla successiva costituzione volontaria di controparte con deposito del 12.5.2023.
Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., parte convenuta chiedeva dichiararsi estinto il procedimento (dal 1°.4.2023) per mancato rispetto del termine perentorio ex art. 305 c.p.c. ed art. 125-bis disp. att. c.p.c., atteso che alla data del 31.3.2023 (termine assegnato per la notifica con ordinanza del 20.2.2023) la società attrice non aveva avuto alcuna conoscenza legale della morte dell'Avv. Fabio Borgognoni.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, in data 22.12.2024.
5.- Occorre innanzitutto rilevare la valida e tempestiva riassunzione del presente giudizio in conseguenza del rigetto, disposto con ordinanza depositata in data 5.7.2022 del ricorso per ricusazione depositato dalla società attrice in data 26.4.2022. Il Collegio deputato alla trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione ha, infatti, assegnato alle parti il termine di mesi sei per procedere alla riassunzione, circostanza effettivamente verificatasi in data 6.2.2023 con il deposito del relativo ricorso.
Occorre altresì rilevare come nelle more della presente lite si sia verificata, in dipendenza del decesso dell'Avv. Fabio Borgognoni, avvenuto in data 23.8.2022, la causa di interruzione automatica del processo ex art. 301 c.p.c.
Sulla scorta di tale circostanza, unitamente alla mancata produzione agli atti, pur a fronte di esplicita richiesta proveniente dal Giudice istruttore, della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in prosecuzione, la difesa della convenuta ha eccepito la intervenuta estinzione del giudizio vista la riassunzione tardiva.
Giova ricordare che, ai sensi degli artt. 301 e 299 c.p.c., se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente. Orbene, nel caso di specie, con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12.5.2023, si costituiva volontariamente in giudizio la di Roma, la quale, Controparte_1 premesso il decesso del precedente difensore, ha dato atto di essere interessata alla prosecuzione del giudizio al fine di vedere rigettata la domanda di revocazione ex adverso formulata. Occorre altresì evidenziare, in ogni caso, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte, che “verificatasi una causa d'interruzione del processo, a fronte di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice per cui, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo. La fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo, infatti, unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi) ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto del cit. art. 291, comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3. (Cass. n. 9819 del 2018; conf., Cass. SU n. 14854 del 2006; Cass. n. 13683 del 2012). La riassunzione del processo si perfeziona, in effetti, nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, con la conseguenza che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.), entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 6921 del 2019).
La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto, in definitiva, è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente o, comunque, non sia stata, come nel caso di specie, correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario (vale a dire i presunti eredi legittimi dell'appellato in luogo dell'erede testamentaria), il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può (come correttamente deciso dalla corte d'appello) dichiarare l'estinzione del processo”
(Cass. n. 21869 del 2013; conf. n. 7661 del 2015 n. 2174 del 2016)” (Cass. civ. sez. 6 ord. 14 settembre 2020 n. 19045).
Nel caso di specie non si è pertanto verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio, ratio sottesa alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, atteso che l'attore ha depositato nei termini il ricorso in riassunzione e la convenuta si è regolarmente e volontariamente costituita prima dell'udienza per la prosecuzione e vi ha regolarmente partecipato, peraltro senza nulla tempestivamente eccepire in ordine ai, solamente poi, lamentati vizi della riassunzione.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa della società attrice nel corso del giudizio di reclamo, basti rilevare quanto segue: parte attrice deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di costituzione del Collegio giudicante, in quanto era stata fissata l'udienza di discussione per il 26.1.2022 a trattazione scritta e termine per il deposito di note scritte fino a 5 giorni pima, ma solo all'esito del deposito del verbale era stato possibile conoscere la composizione collegio giudicante, motivo per cui era “stata preclusa alla
[...] la possibilità di utilizzare, finanche astrattamente, gli strumenti della ricusazione di cui Pt_2 all'art. 52 c.p.c.”.
La doglianza non può trovare accoglimento nella presente sede. Premesso che la composizione del Collegio non ha subito modifica alcuna rispetto alla predeterminazione tabellare ed è stato inserito nel sistema informatico secondo le modalità tecniche a disposizione, va rilevato che la parte avrebbe ben potuto utilizzare gli strumenti difensivi ritenuti opportuni unitamente alla richiesta di rimessione in termini stante il momento in cui aveva avuto conoscenza della composizione del collegio.
6.- Quanto al merito, le domande proposte dallo vanno Parte_1 dichiarate inammissibili.
Va premesso che il provvedimento oggetto del presente giudizio è una ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. adottata a seguito di reclamo proposto avverso una ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., così qualificato il ricorso dal Giudice di prime cure.
Che tale sia stata la qualificazione del Giudice di prime cure non è dato dubitare, atteso l'espresso e ripetuto richiamo nell'ordinanza 8 novembre 2021. Che l'originario ricorso mirasse ad una tutela d'urgenza è circostanza confermata dal fatto che, oltre ad indicare i presupposti di fumus e periculum e l'iscrizione quale cautelare nel registro contenzioso, l'odierna attrice, dopo l'adozione della cautela, ha depositato ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. (doc. 4 parte convenuta) affermando “Con ordinanza dell'8.11.2021, Repert.
N. 21047/2021 del 10.11.2021 (Allegato A), comunicata in data 10.11.2021, codesto Ill.mo
Giudice ha accolto integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c., ante causam, introdotto dall'odierna istante”, specificando poi di non poter avviare giudizio di ottemperanza avverso le ordinanze cautelari e di richiedere attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. con richiesta di astreinte ex arrt. 614 bis c.p.c.
Ebbene, per effetto del combinato disposto degli artt. 295 e 396 c.p.c., la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado.
La revocazione, invero, si ritiene esperibile anche contro provvedimenti che, pur non rivestendo la forma della sentenza, abbiano comunque contenuto decisorio.
La giurisprudenza costituzionale ha provveduto ad ampliare il novero dei provvedimenti impugnati sempre tuttavia sulla base della loro natura decisoria ed attitudine a costituire cosa giudicata. Infatti per effetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale (tra cui cfr. n.
558/1989 e n. 51/1995) si è ammessa l'esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione, stante il suo carattere decisorio, la sua esecutività a l'attitudine a costituire cosa giudicata.
Questione preliminare, dunque, è se sia possibile impugnare per revocazione l'ordinanza resa dal Tribunale nell'ambito di un procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.
Tale possibilità va esclusa, atteso che l'ordinanza adottata a conclusione del procedimento per reclamo non è idonea a costituire cosa giudicata.
La Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso di escludere il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 comma 7 Cost sia avverso il diniego del provvedimento d'urgenza domandato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (Cass.civ. sez. 1, 20 gennaio 2015m n. 896) che all'ordinanza pronunciata all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., trattandosi di provvedimenti interinali, che difettano di definitività e decisorietà e destinati a perdere efficacia a seguito della pronuncia della sentenza definitiva di merito, ontologicamente inidonei, pertanto, ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, che ha disposto l'inapplicabilità ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. dell'art. 669 novies, primo comma, cod. proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato. (Cass.civ. sez.
6-L 8 febbraio 2011 n.
3124).
I provvedimenti di natura cautelare sono, peraltro, sempre modificabili o revocabili in caso di circostanze sopravvenute o sussistenti ma non note alle parti o al giudice.
Si deve, pertanto, concludere che, non avendo la caratteristica della definitività propria delle sentenze di secondo grado ovvero in unico grado, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di decisone sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. non è proponibile l'impugnazione per revocazione.
Appare opportuno precisare che non diversa sarebbe la valutazione anche se l'ordinanza fosse stata pronunciata all'esito di procedimento di reclamo avverso provvedimento del Giudice del registro, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
Va, inoltre, rilevato che gli stessi motivi posti a fondamento della domanda attorea non sono ammissibili o sono infondati.
Parte attrice ha fatto valere tre motivi ex art. 395 n. 4 c.p.c., che prevede, tra le ipotesi di impugnazioni per revocazione, quella in cui “la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabialmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Va rammentato che - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito
- l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e
395 n. 4 c.p.c., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa
(in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010 n. 2; Cass. civ. sez. 1 ord. 24 luglio 2012 n. 12962). L'errore di fatto revocatorio deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato sez. 4 sent. 13 dicembre 2013 n. 6006).
In altri termini, l'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. si sostanzia in una svista o in un abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti di causa ritualmente acquisiti, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti processuali.
Pertanto, l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c. non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del Giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi.
Invero, l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento.
Per converso non è ravvisabile l'errore revocatorio nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla scorta di un esame critico della documentazione acquisita;
ipotesi, queste ultime, che danno luogo ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento).
Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza nella quale il giudice abbia valutato l'inammissibilità o meno della domanda, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio del giudice, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 30.10.2008, n. 26022; Cass. civ., 25.6.2008, n. 17443; Cass. civ., 26.10.1998, n. 10635).
Come primo motivo di revocazione l'attore ha ritenuto l'errore “sul fatto processuale dato per esistente che dagli atti appare diverso (rectius, sussisenza di un ricorso al giudice del registro ex art. 2192 c.c. qualificato dal tribunale adito come ricorso ex art. 700 c.p.c. ed erroneamente censurato dal collegio in datto della parte ricorremte”.
Appare evidente che il vizio lamentato dallo non integra un Parte_1 errore di fatto revocatorio, bensì un preteso errore di giudizio nella qualificazione della domanda, che peraltro non poteva che essere che di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. essendosi pronunciato il Giudice di prime cure con ordinanza ex art. 700 c.p.c. come sopraindicato.
Si osserva, peraltro, che nell'ordinanza è stata resa una doppia motivazione, giungendo alla infondatezza anche ritenendo il ricorso originario un ricorso al Giudice del registro.
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche con riferimento al secondo motivo di revocazione, atteso che la società attrice ha lamentato un errore di percezione del giudicante circa la effettiva sussistenza di un rimedio tipico volto a far valere eventuali vizi in ordine al provvedimento conclusivo delle procedure di ufficio disciplinate dal DPR 247/2004, dall'art. 2490 comma sesto c.c. e di ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese.
Anche con tale motivo di doglianza, la società attrice tenta indebitamente di sussumere nella categoria dell'errore di fatto percettivo quella che, invero, costituisce una valutazione giuridica, peraltro argomentata, effettuata dal Collegio, che ha individuato il rimedio tipico astrattamente idoneo a fornire la tutela richiesta dall'odierna attrice per come prevista dalla normativa di settore.
Si osserva, infine, la inammissibilità del terzo ed ultimo motivo di revocazione, con cui la società attrice ha lamentato un errore di percezione circa la sussistenza della procedura di liquidazione della società al 12.10.2021, invero cessata in data 2.9.2021 con proposizione di apposita istanza di prosecuzione dell'attività.
L'errore lamentato è irrilevante ai fini della presente revocazione, in quanto, come correttamente evidenziato dalla convenuta, “In tema di revocazione dei provvedimenti della
Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome “rationes decidendi” rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l'ulteriore “ratio” del provvedimento impugnato)” (Cass. civ. sez. 3 sent.
14 febbraio 2022 n. 4678). Il motivo è, peraltro, infondato: nelle righe indicate dall'attore (pag. 8 righe 26, 27 e 28) il
Collegio indica solo che il Conservatore non aveva ancora adottato alcun provedimento conclusivo della procedura all'atto del deposito del ricorso cautelare;
peraltro anche se la società in data 2.9.2021 aveva proposto una istanza di prosecuzione dell'attività, in data
3.9.2021 il Conservatore aveva comunicato “affinché questa Amministrazione possa revocare la determina di scioglimento di e interrompere il Parte_1 procedimento di cancellazione d'ufficio, è necessario eseguire nel Registro delle Imprese i depositi dei bilanci mancanti ed effettuare la dichiarazione prevista dall'art.16, comma 12- undecies, della Legge 28 Gennaio 2009, n. 2, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento. Il termine è perentorio e non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, ci cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742
s.m.i. Solo dopo aver presentato i prescritti adempimenti all'Ufficio del Registro delle Imprese,
l'amministratore potrà presentare allo scrivente Ufficio formale e motivata istanza per la prosecuzione delle attività”, per cui non vi era stata alcuna revoca della determina di scioglimento e liquidazione della società e proprio tale circostanza era alla base del ricorso proposto.
In conclusione, deve, dunque, pervenirsi a pronuncia di inammissibilità delle domande proposte dallo Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della convenuta e sono determinate in base al valore della causa, indeterminato, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 20394/2022 tra la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Camera di Parte_1
Commercio, Industria, Artigianato ed di Roma, in persona del Conservatore del CP_1
Registro delle Imprese pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la impugnazione ex art. 395 c.p.c. proposta dalla
[...] avverso la Ordinanza rep. n. 2583/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma in data 9.2.2022 nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al N.R.G. 52274/2021; 2) CONDANNA la a rifondere alla Camera di Commercio, Parte_1
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott.ssa Flora Mazzaro Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 20394/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
P.I. , con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1 alla via Sebino n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Valerio e dall'Avv. Giuseppe Antonelli, elettivamente domiciliata presso la predetta sede legale, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.
ATTRICE contro
Controparte_1
C.F. , P.I. , con sede legale in Roma alla via de Burrò n.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
147, in persona del Conservatore del Registro delle Imprese pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Santucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in
Roma alla via Tacito n. 10, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
OGGETTO: 101002 - Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. (Ordinanza
Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022) CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. ordinare, ai sensi degli artt. 399, 401 e 373 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022 di accoglimento totale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al N. R.G. 68253/2021, comunicata in pari data, con il quale il Collegio del Tribunale di Roma, Sezione XVI Specializzata in Materia di Imprese, composto dal Presidente Dott. Giuseppe Di Salvo, Estensore Dott.ssa Enrica Ciocca e dalla Dott.ssa Flora Mazzaro, ha accolto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., rubricato al N.R.G. 68253/2021, proposto dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, revocando l'ordinanza del 08/11/2021 RG N. 60483/2021 Repert. n. 21047/2021 del 10/11/2021, poiché la sua esecuzione arreca alla Parte_1 danni gravi e irreparabili nello svolgimento dell'attività d'impresa;
[...]
2. accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di cui in atti, la nullità dell'ordinanza Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022 di accoglimento totale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al N. R.G. 68253/2021, comunicata in pari data, per difetto di costituzione del Collegio Giudicante, con ogni conseguenza di legge;
3. revocare, in accoglimento dei motivi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. l'ordinanza Repertorio N. 2583/2022 del 9.2.2022 di accoglimento totale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al N. R.G. 68253/2021, comunicata in pari data, per l'effetto, confermando integralmente il contenuto dell'ordinanza del 08/11/2021 RG n. 60483/2021 Repert. n. 21047/2021 del 10/11/2021; 4.- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio”.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere la domanda di revocazione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 inammissibile. Con conseguente condanna della parte attrice alla refusione delle spese e competenze del giudizio (oltre accessori di legge)”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15.3.2022 lo in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale la Camera di Roma, in persona Controparte_1 del Conservatore del Registro delle Imprese pro tempore, proponendo azione un'azione di revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza del 9:2.2022 con cui il collegio aveva accolto il reclamo proposto ex art. 669 terdecirs c.p.c. e riformato l'ordinanza 8/11/2021.
In data 9.2.2022 la società attrice aveva infatti ricevuto in comunicazione dalla Cancelleria della
Sezione XVI Civile del Tribunale Ordinario di Roma l'ordinanza rep. n. 2583/2022 del
9.2.2022 con cui, in totale accoglimento del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. rubricato al
N.R.G. 68253/2021, veniva revocata la relativa ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in data 8.11.2021, con conseguente condanna della reclamante alla rifusione delle spese di lite. Secondo la prospettazione della società attrice, infatti, tale ordinanza, con cui, si ricorda, il
Collegio aveva revocato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in sede di prime per difetto di residualità, era affetta da numerosi errori di fatto, risultanti dalla documentazione di causa, essendo la revocanda decisione fondata sulla supposizione di fatti la cui verità era stata incontrastabilmente esclusa nonché motivata sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità era stata positivamente stabilita nel giudizio.
Con il primo motivo di revocazione, veniva dedotta la sussistenza di un errore avente ad oggetto un fatto processuale, in quanto il Tribunale adito avrebbe qualificato il ricorso iscritto al ruolo in data 12.10.2021 alla stregua di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e non quale ricorso al
Giudice del registro ex art. 2192 c.c., circostanza che avrebbe poi portato all'accoglimento del citato reclamo e negazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo di revocazione, veniva inoltre dedotta la sussistenza di un ulteriore errore avente ad oggetto un fatto processuale, atteso che il Tribunale adito avrebbe ritenuto sussistente un rimedio tipizzato, invero inesistente, stante la natura dell'impugnato provvedimento di diniego. Alla data di proposizione del ricorso innanzi al Giudice del registro (12.10.2021), secondo la prospettazione attorea, non vi era, infatti, alcun provvedimento conclusivo della procedura ex art. 40 del D.L. n. 76 del 2020, con conseguente insussistenza di alcun rimedio tipico.
Con il terzo motivo di revocazione, veniva altresì dedotta la sussistenza di un ulteriore errore avente ad oggetto un fatto processuale, in quanto il Tribunale adito avrebbe valutato come ancora sussistente, alla data del 12.10.2021, in dipendenza della sua asserita ultrattività, la procedura di liquidazione ex art. 40 del D.L. n. 76 del 2020, quando questa era invero cessata in data 2.9.2021 con la proposizione della relativa istanza di prosecuzione dell'attività.
La società attrice, così denunciati i vizi posti a fondamento del giudizio rescindente, chiedeva la sospensione dell'esecuzione ex artt. 399, 373 e 401 c.p.c., deducendo la sussistenza di un danno grave, nonché di disporsi la sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione ex art. 399 c.p.c.
Deduceva, infine, la nullità, rilevabile di ufficio, del provvedimento impugnato, alla luce del difetto di costituzione del Collegio giudicante, indicato solo il giorno dell'udienza, con lesione del diritto di difesa, in quanto alla società reclamante veniva preclusa la possibilità di utilizzare, finanche astrattamente, lo strumento della ricusazione di cui all'art. 52 c.p.c.
La società attrice invitava alla astensione i Giudici (presidente dott. Giuseppe Di Salvo, Giudice dott.ssa Flora Mazzaro, Giudice relatore dott.ssa Enrica Ciocca) che avevano composto il Collegio giudicante il reclamo, stante la evidente sussistenza di motivi di opportunità e le gravi ragioni di convenienza.
Concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2.- Assegnato il fascicolo al Giudice istruttore il 12.4.2022 e fissata l'udienza di prima comparizione quale prima udienza utile ai sensi dell'art. 168 comma 4 c.p.c., con separato ricorso depositato in data 20.4.2022 lo chiedeva la Parte_1 Parte_1 ricusazione del Giudice cui era assegnato il processo, lamentando la sussistenza delle ipotesi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., atteso che il legale rappresentante della suindicata società aveva presentato formale esposto ex d.lgs. 109/2006 alla Procura Generale presso la corte di
Cassazione nei confronti dei componenti del Collegio, onde denunciarne una ipotesi di grave negligenza.
[... 3.- Con comparsa depositata in data 21.6.2022 si costituiva in giudizio la Camera
di Roma, in persona del Conservatore del Controparte_1
Registro delle Imprese pro tempore, la quale resisteva all'avversa domanda e deduceva:
- la tardività dell'impugnazione dei provvedimenti emessi dal Conservatore in data 5.7.2021 ed in data 9.7.2021;
- la mancata ottemperanza degli adempimenti prescritti dalla legge con riferimento all'istanza del 2.9.2021, non avendo invero la società mai presentato motivata domanda di prosecuzione dell'attività, circostanza di cui la società istante era resa edotta con PEC del 3.9.2021;
- la inammissibilità del ricorso per revocazione per carenza di un errore revocatorio decisivo ex art. 395 n. 4 c.p.c.
La convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'avversa domanda nonché della relativa istanza di ricusazione.
4.- All'udienza del 21.6.2022, tenuto conto della richiesta delle parti nonché della pendenza del procedimento di ricusazione, il giudizio veniva sospeso ex art. 54 c.p.c.
Con provvedimento depositato in cancelleria il 5.7.2022 e comunicato agli interessati il ricorso per ricusazione veniva rigettato. Veniva quindi assegnato alle parti il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione.
Parte attrice riassumeva il giudizio con ricorso depositato in data 6.2.2023. Veniva fissata per la prosecuzione l'udienza del 16.5.2023, con conseguente onere in capo a parte attrice di effettuare la notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione entro il 31.3.2023.
La convenuta si costituiva mediante un nuovo difensore in data 12.5.2023, atteso il decesso del precedente difensore Avv. Fabio Borgognoni, avvenuto in data 23.8.2022. All'udienza del 16.5.2023 il Giudice invitava parte attrice a produrre telematicamente il ricorso in riassunzione notificato a controparte.
Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., parte attrice rilevava che alla morte del difensore di controparte conseguiva la automatica interruzione di diritto del giudizio ex artt.
301 e 299 c.p.c., sospensione superata dalla successiva costituzione volontaria di controparte con deposito del 12.5.2023.
Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., parte convenuta chiedeva dichiararsi estinto il procedimento (dal 1°.4.2023) per mancato rispetto del termine perentorio ex art. 305 c.p.c. ed art. 125-bis disp. att. c.p.c., atteso che alla data del 31.3.2023 (termine assegnato per la notifica con ordinanza del 20.2.2023) la società attrice non aveva avuto alcuna conoscenza legale della morte dell'Avv. Fabio Borgognoni.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, in data 22.12.2024.
5.- Occorre innanzitutto rilevare la valida e tempestiva riassunzione del presente giudizio in conseguenza del rigetto, disposto con ordinanza depositata in data 5.7.2022 del ricorso per ricusazione depositato dalla società attrice in data 26.4.2022. Il Collegio deputato alla trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione ha, infatti, assegnato alle parti il termine di mesi sei per procedere alla riassunzione, circostanza effettivamente verificatasi in data 6.2.2023 con il deposito del relativo ricorso.
Occorre altresì rilevare come nelle more della presente lite si sia verificata, in dipendenza del decesso dell'Avv. Fabio Borgognoni, avvenuto in data 23.8.2022, la causa di interruzione automatica del processo ex art. 301 c.p.c.
Sulla scorta di tale circostanza, unitamente alla mancata produzione agli atti, pur a fronte di esplicita richiesta proveniente dal Giudice istruttore, della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in prosecuzione, la difesa della convenuta ha eccepito la intervenuta estinzione del giudizio vista la riassunzione tardiva.
Giova ricordare che, ai sensi degli artt. 301 e 299 c.p.c., se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente. Orbene, nel caso di specie, con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12.5.2023, si costituiva volontariamente in giudizio la di Roma, la quale, Controparte_1 premesso il decesso del precedente difensore, ha dato atto di essere interessata alla prosecuzione del giudizio al fine di vedere rigettata la domanda di revocazione ex adverso formulata. Occorre altresì evidenziare, in ogni caso, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte, che “verificatasi una causa d'interruzione del processo, a fronte di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice per cui, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo. La fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo, infatti, unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi) ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto del cit. art. 291, comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3. (Cass. n. 9819 del 2018; conf., Cass. SU n. 14854 del 2006; Cass. n. 13683 del 2012). La riassunzione del processo si perfeziona, in effetti, nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, con la conseguenza che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.), entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 6921 del 2019).
La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto, in definitiva, è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente o, comunque, non sia stata, come nel caso di specie, correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario (vale a dire i presunti eredi legittimi dell'appellato in luogo dell'erede testamentaria), il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può (come correttamente deciso dalla corte d'appello) dichiarare l'estinzione del processo”
(Cass. n. 21869 del 2013; conf. n. 7661 del 2015 n. 2174 del 2016)” (Cass. civ. sez. 6 ord. 14 settembre 2020 n. 19045).
Nel caso di specie non si è pertanto verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio, ratio sottesa alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, atteso che l'attore ha depositato nei termini il ricorso in riassunzione e la convenuta si è regolarmente e volontariamente costituita prima dell'udienza per la prosecuzione e vi ha regolarmente partecipato, peraltro senza nulla tempestivamente eccepire in ordine ai, solamente poi, lamentati vizi della riassunzione.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa della società attrice nel corso del giudizio di reclamo, basti rilevare quanto segue: parte attrice deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di costituzione del Collegio giudicante, in quanto era stata fissata l'udienza di discussione per il 26.1.2022 a trattazione scritta e termine per il deposito di note scritte fino a 5 giorni pima, ma solo all'esito del deposito del verbale era stato possibile conoscere la composizione collegio giudicante, motivo per cui era “stata preclusa alla
[...] la possibilità di utilizzare, finanche astrattamente, gli strumenti della ricusazione di cui Pt_2 all'art. 52 c.p.c.”.
La doglianza non può trovare accoglimento nella presente sede. Premesso che la composizione del Collegio non ha subito modifica alcuna rispetto alla predeterminazione tabellare ed è stato inserito nel sistema informatico secondo le modalità tecniche a disposizione, va rilevato che la parte avrebbe ben potuto utilizzare gli strumenti difensivi ritenuti opportuni unitamente alla richiesta di rimessione in termini stante il momento in cui aveva avuto conoscenza della composizione del collegio.
6.- Quanto al merito, le domande proposte dallo vanno Parte_1 dichiarate inammissibili.
Va premesso che il provvedimento oggetto del presente giudizio è una ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. adottata a seguito di reclamo proposto avverso una ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., così qualificato il ricorso dal Giudice di prime cure.
Che tale sia stata la qualificazione del Giudice di prime cure non è dato dubitare, atteso l'espresso e ripetuto richiamo nell'ordinanza 8 novembre 2021. Che l'originario ricorso mirasse ad una tutela d'urgenza è circostanza confermata dal fatto che, oltre ad indicare i presupposti di fumus e periculum e l'iscrizione quale cautelare nel registro contenzioso, l'odierna attrice, dopo l'adozione della cautela, ha depositato ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. (doc. 4 parte convenuta) affermando “Con ordinanza dell'8.11.2021, Repert.
N. 21047/2021 del 10.11.2021 (Allegato A), comunicata in data 10.11.2021, codesto Ill.mo
Giudice ha accolto integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c., ante causam, introdotto dall'odierna istante”, specificando poi di non poter avviare giudizio di ottemperanza avverso le ordinanze cautelari e di richiedere attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. con richiesta di astreinte ex arrt. 614 bis c.p.c.
Ebbene, per effetto del combinato disposto degli artt. 295 e 396 c.p.c., la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado.
La revocazione, invero, si ritiene esperibile anche contro provvedimenti che, pur non rivestendo la forma della sentenza, abbiano comunque contenuto decisorio.
La giurisprudenza costituzionale ha provveduto ad ampliare il novero dei provvedimenti impugnati sempre tuttavia sulla base della loro natura decisoria ed attitudine a costituire cosa giudicata. Infatti per effetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale (tra cui cfr. n.
558/1989 e n. 51/1995) si è ammessa l'esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione, stante il suo carattere decisorio, la sua esecutività a l'attitudine a costituire cosa giudicata.
Questione preliminare, dunque, è se sia possibile impugnare per revocazione l'ordinanza resa dal Tribunale nell'ambito di un procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.
Tale possibilità va esclusa, atteso che l'ordinanza adottata a conclusione del procedimento per reclamo non è idonea a costituire cosa giudicata.
La Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso di escludere il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 comma 7 Cost sia avverso il diniego del provvedimento d'urgenza domandato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (Cass.civ. sez. 1, 20 gennaio 2015m n. 896) che all'ordinanza pronunciata all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., trattandosi di provvedimenti interinali, che difettano di definitività e decisorietà e destinati a perdere efficacia a seguito della pronuncia della sentenza definitiva di merito, ontologicamente inidonei, pertanto, ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, che ha disposto l'inapplicabilità ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. dell'art. 669 novies, primo comma, cod. proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato. (Cass.civ. sez.
6-L 8 febbraio 2011 n.
3124).
I provvedimenti di natura cautelare sono, peraltro, sempre modificabili o revocabili in caso di circostanze sopravvenute o sussistenti ma non note alle parti o al giudice.
Si deve, pertanto, concludere che, non avendo la caratteristica della definitività propria delle sentenze di secondo grado ovvero in unico grado, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di decisone sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. non è proponibile l'impugnazione per revocazione.
Appare opportuno precisare che non diversa sarebbe la valutazione anche se l'ordinanza fosse stata pronunciata all'esito di procedimento di reclamo avverso provvedimento del Giudice del registro, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
Va, inoltre, rilevato che gli stessi motivi posti a fondamento della domanda attorea non sono ammissibili o sono infondati.
Parte attrice ha fatto valere tre motivi ex art. 395 n. 4 c.p.c., che prevede, tra le ipotesi di impugnazioni per revocazione, quella in cui “la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabialmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Va rammentato che - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito
- l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e
395 n. 4 c.p.c., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa
(in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010 n. 2; Cass. civ. sez. 1 ord. 24 luglio 2012 n. 12962). L'errore di fatto revocatorio deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato sez. 4 sent. 13 dicembre 2013 n. 6006).
In altri termini, l'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. si sostanzia in una svista o in un abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti di causa ritualmente acquisiti, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti processuali.
Pertanto, l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c. non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del Giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi.
Invero, l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento.
Per converso non è ravvisabile l'errore revocatorio nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla scorta di un esame critico della documentazione acquisita;
ipotesi, queste ultime, che danno luogo ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento).
Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza nella quale il giudice abbia valutato l'inammissibilità o meno della domanda, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio del giudice, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 30.10.2008, n. 26022; Cass. civ., 25.6.2008, n. 17443; Cass. civ., 26.10.1998, n. 10635).
Come primo motivo di revocazione l'attore ha ritenuto l'errore “sul fatto processuale dato per esistente che dagli atti appare diverso (rectius, sussisenza di un ricorso al giudice del registro ex art. 2192 c.c. qualificato dal tribunale adito come ricorso ex art. 700 c.p.c. ed erroneamente censurato dal collegio in datto della parte ricorremte”.
Appare evidente che il vizio lamentato dallo non integra un Parte_1 errore di fatto revocatorio, bensì un preteso errore di giudizio nella qualificazione della domanda, che peraltro non poteva che essere che di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. essendosi pronunciato il Giudice di prime cure con ordinanza ex art. 700 c.p.c. come sopraindicato.
Si osserva, peraltro, che nell'ordinanza è stata resa una doppia motivazione, giungendo alla infondatezza anche ritenendo il ricorso originario un ricorso al Giudice del registro.
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche con riferimento al secondo motivo di revocazione, atteso che la società attrice ha lamentato un errore di percezione del giudicante circa la effettiva sussistenza di un rimedio tipico volto a far valere eventuali vizi in ordine al provvedimento conclusivo delle procedure di ufficio disciplinate dal DPR 247/2004, dall'art. 2490 comma sesto c.c. e di ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese.
Anche con tale motivo di doglianza, la società attrice tenta indebitamente di sussumere nella categoria dell'errore di fatto percettivo quella che, invero, costituisce una valutazione giuridica, peraltro argomentata, effettuata dal Collegio, che ha individuato il rimedio tipico astrattamente idoneo a fornire la tutela richiesta dall'odierna attrice per come prevista dalla normativa di settore.
Si osserva, infine, la inammissibilità del terzo ed ultimo motivo di revocazione, con cui la società attrice ha lamentato un errore di percezione circa la sussistenza della procedura di liquidazione della società al 12.10.2021, invero cessata in data 2.9.2021 con proposizione di apposita istanza di prosecuzione dell'attività.
L'errore lamentato è irrilevante ai fini della presente revocazione, in quanto, come correttamente evidenziato dalla convenuta, “In tema di revocazione dei provvedimenti della
Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome “rationes decidendi” rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l'ulteriore “ratio” del provvedimento impugnato)” (Cass. civ. sez. 3 sent.
14 febbraio 2022 n. 4678). Il motivo è, peraltro, infondato: nelle righe indicate dall'attore (pag. 8 righe 26, 27 e 28) il
Collegio indica solo che il Conservatore non aveva ancora adottato alcun provedimento conclusivo della procedura all'atto del deposito del ricorso cautelare;
peraltro anche se la società in data 2.9.2021 aveva proposto una istanza di prosecuzione dell'attività, in data
3.9.2021 il Conservatore aveva comunicato “affinché questa Amministrazione possa revocare la determina di scioglimento di e interrompere il Parte_1 procedimento di cancellazione d'ufficio, è necessario eseguire nel Registro delle Imprese i depositi dei bilanci mancanti ed effettuare la dichiarazione prevista dall'art.16, comma 12- undecies, della Legge 28 Gennaio 2009, n. 2, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento. Il termine è perentorio e non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, ci cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742
s.m.i. Solo dopo aver presentato i prescritti adempimenti all'Ufficio del Registro delle Imprese,
l'amministratore potrà presentare allo scrivente Ufficio formale e motivata istanza per la prosecuzione delle attività”, per cui non vi era stata alcuna revoca della determina di scioglimento e liquidazione della società e proprio tale circostanza era alla base del ricorso proposto.
In conclusione, deve, dunque, pervenirsi a pronuncia di inammissibilità delle domande proposte dallo Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della convenuta e sono determinate in base al valore della causa, indeterminato, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 20394/2022 tra la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Camera di Parte_1
Commercio, Industria, Artigianato ed di Roma, in persona del Conservatore del CP_1
Registro delle Imprese pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la impugnazione ex art. 395 c.p.c. proposta dalla
[...] avverso la Ordinanza rep. n. 2583/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma in data 9.2.2022 nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al N.R.G. 52274/2021; 2) CONDANNA la a rifondere alla Camera di Commercio, Parte_1
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca