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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10913 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9060/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 9060/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 9060 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale e partita Parte_1 iva , elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Alfonso D'Aragona n. 20 P.IVA_1 presso lo Studio Legale Associato degli Avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1
AN ET, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta, alla Piazza
Vanvitelli, 26, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24 novembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1084/25, emesso in data Parte_1
5.03.2025 dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 40.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo delle forniture e posa in opera di n. 5 scale in acciaio zincato all'interno del Capannone n. 8 – Polo Nautico San Sossio - Comune di Villa Literno, di cui al contratto n.107 PG sottoscritto dalle parti in data 31 ottobre 2023
A sostegno dell'opposizione veniva eccepita l'inidoneità probatoria delle fatture, prodotte in sede monitoria, a fornire valida prova del credito ingiunto in sede di giudizio di opposizione e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. In accoglimento dei motivi di opposizione veniva quindi richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione. Spese vinte con attribuzione.
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione e trattazione del 16.10.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza.
Nel merito, si osserva che con ordinanza resa a verbale di udienza del 16 ottobre 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione: ritenuto che alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, sussistono le condizioni di cui all'art 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a fronte della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno del credito ( in particolare: contratto, certificato di collaudo, fatture;
estratto Registro IVA) l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
;
Invero, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria ( innanzi richiamata) parte opponente si è limitata ad approntare contestazioni del tutto generiche circa il fondamento del credito e l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Contestazioni che, da un punto di vista sostanziale, sono risultate allora del tutto inidonee ad impedire l'effetto della relavatio ab onere probandi sancito dall'art 115 c.p.c.
Ed infatti, le contestazioni dell'opponente si sono incentrate sul valore probatorio e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della domanda.
Ma tali contestazioni si sono rivelate sia infondate che irrilevanti.
La domanda dell'opposta non trova sostegno, infatti, solo nella produzione delle fatture in formato elettronico ( alle quali in ogni caso va attribuito valore probatorio in favore del creditore ai sensi dell'art 2710 c.c.), ma anche nella produzione del contratto sottoscritto tra le parti ( la cui efficacia e contenuto non è stata oggetto di impugnativa alcuna), nonché nella produzione del certificato di collaudo sottoscritto da ambo le parti.
Tale documento, poi, alla luce del generico tenore delle allegazioni di parte opponente, vale di certo a comprovare l'esecuzione della fornitura e posa in opera dei beni ivi indicati, sicché il rilievo operato dalla nelle memorie ex art 171 ter c.p.c, circa la mancata Parte_1 certificazione, nel predetto documento, dell'insussistenza di vizi della fornitura, risulta inconferente, poiché una volta consegnata la merce e conclusa la sua messa in opera, la prestazione deve ritenersi tacitamente accettata ( 1665 comma 4 c.c.), con l'ulteriore conseguenza che la sussistenza di eventuali vizi avrebbe dovuto essere allegata ( e dimostrata) dall'opponente.
A fronte di tali dati documentali, che comprovano il credito, e delle generiche contestazioni mosse da parte dell'opponente, di natura meramente formale, l'opposizione va quindi rigettata, avendo l' opposta fornito prova documentale della pretesa per cui ha agito, mentre l'opponente non ha comprovato l'esistenza di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1084/25, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv.to AN ET, per dichiarato anticipo.
Napoli, 24.11. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9060/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 9060/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 9060 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale e partita Parte_1 iva , elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Alfonso D'Aragona n. 20 P.IVA_1 presso lo Studio Legale Associato degli Avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1
AN ET, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta, alla Piazza
Vanvitelli, 26, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24 novembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1084/25, emesso in data Parte_1
5.03.2025 dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 40.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo delle forniture e posa in opera di n. 5 scale in acciaio zincato all'interno del Capannone n. 8 – Polo Nautico San Sossio - Comune di Villa Literno, di cui al contratto n.107 PG sottoscritto dalle parti in data 31 ottobre 2023
A sostegno dell'opposizione veniva eccepita l'inidoneità probatoria delle fatture, prodotte in sede monitoria, a fornire valida prova del credito ingiunto in sede di giudizio di opposizione e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. In accoglimento dei motivi di opposizione veniva quindi richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione. Spese vinte con attribuzione.
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione e trattazione del 16.10.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza.
Nel merito, si osserva che con ordinanza resa a verbale di udienza del 16 ottobre 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione: ritenuto che alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, sussistono le condizioni di cui all'art 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a fronte della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno del credito ( in particolare: contratto, certificato di collaudo, fatture;
estratto Registro IVA) l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
;
Invero, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria ( innanzi richiamata) parte opponente si è limitata ad approntare contestazioni del tutto generiche circa il fondamento del credito e l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Contestazioni che, da un punto di vista sostanziale, sono risultate allora del tutto inidonee ad impedire l'effetto della relavatio ab onere probandi sancito dall'art 115 c.p.c.
Ed infatti, le contestazioni dell'opponente si sono incentrate sul valore probatorio e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della domanda.
Ma tali contestazioni si sono rivelate sia infondate che irrilevanti.
La domanda dell'opposta non trova sostegno, infatti, solo nella produzione delle fatture in formato elettronico ( alle quali in ogni caso va attribuito valore probatorio in favore del creditore ai sensi dell'art 2710 c.c.), ma anche nella produzione del contratto sottoscritto tra le parti ( la cui efficacia e contenuto non è stata oggetto di impugnativa alcuna), nonché nella produzione del certificato di collaudo sottoscritto da ambo le parti.
Tale documento, poi, alla luce del generico tenore delle allegazioni di parte opponente, vale di certo a comprovare l'esecuzione della fornitura e posa in opera dei beni ivi indicati, sicché il rilievo operato dalla nelle memorie ex art 171 ter c.p.c, circa la mancata Parte_1 certificazione, nel predetto documento, dell'insussistenza di vizi della fornitura, risulta inconferente, poiché una volta consegnata la merce e conclusa la sua messa in opera, la prestazione deve ritenersi tacitamente accettata ( 1665 comma 4 c.c.), con l'ulteriore conseguenza che la sussistenza di eventuali vizi avrebbe dovuto essere allegata ( e dimostrata) dall'opponente.
A fronte di tali dati documentali, che comprovano il credito, e delle generiche contestazioni mosse da parte dell'opponente, di natura meramente formale, l'opposizione va quindi rigettata, avendo l' opposta fornito prova documentale della pretesa per cui ha agito, mentre l'opponente non ha comprovato l'esistenza di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1084/25, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv.to AN ET, per dichiarato anticipo.
Napoli, 24.11. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero