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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
(C.F. , quale procuratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), giusta procura generale a Notar Persona_1 CodiceFiscale_2 Per_2 del 30.08.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carratelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza (CS), alla via Sabotino n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (c.f. ed elettivamente domiciliata presso la P.IVA_2 sede dell'ufficio, sita in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, in virtù di delega ex art. 2, R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
, (c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 81, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta in proprio in data 17.10.2019, il sig.
, n.q. di procuratore di , convenendo in giudizio, dinanzi il Parte_1 Persona_1
Tribunale di Paola, , in p.l.r.p.t. e , in Controparte_1 Controparte_2
p.l.r.p.t., proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso cartella di pagamento n.
03420180027740944004, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento di euro 74.862,73, nonché avverso il ruolo emesso dall' , siccome illegittimi, Controparte_1
errati, ingiusti e infondati.
A fondamento della proposta opposizione, l'attore, nel dedurre che la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario e che per l'esercizio della relativa domanda non era previsto alcun termine decadenziale, trattandosi di azione volta all'accertamento negativo del credito, ex art. 615 c.p.c., eccepiva la nullità della cartella opposta per insussistenza del credito azionato e per difetto di motivazione, deducendo che la stessa si riferiva a un ruolo emesso dall'Agenzia del demanio in virtù di “utilizzo senza titolo in c.t. del per il periodo 01.01.2010 Controparte_3
31.12.2017” e asserendo che non sussisteva, in realtà, utilizzo alcuno dei terreni demaniali senza titolo per il periodo indicato in cartella, non essendo, peraltro, intervenuto sul punto alcun accertamento. Il medesimo attore, poi, proseguiva nell'eccepire la nullità dell'atto opposto, della pretesa in esso contenuta e di ogni atto consequenziale, per difetto di motivazione, asserendo che lo stesso non conteneva l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa, né dal medesimo era possibile comprendere le modalità di calcolo impiegate dall'amministrazione per la determinazione del credito esigito, al fine di consentire al contribuente, destinatario dell'atto, di verificarne la correttezza. A detta di parte attrice, peraltro, l'obbligo di motivazione si estrinsecava, altresì, nell'allegazione di ogni atto richiamato in quello, poi, effettivamente notificato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Nel richiamare, poi, l'art. 17 del D.Lgs. 46/1999, che prevede che possano essere iscritti a ruolo i crediti degli enti pubblici, esclusi quelli economici, concludeva affermando che, essendo l' CP_1 un ente pubblico economico, la stessa non avrebbe potuto agire tramite l'iscrizione a ruolo
[...] dell'asserito credito. In ultimo, eccepiva la nullità della cartella opposta per omessa indicazione, quale obbligo di motivazione, delle modalità di calcolo degli interessi.
Tanto premesso, l'attore instava per la sospensione, in via preliminare, dell'esecutorietà della cartella impugnata, stante i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; chiedeva, inoltre, dichiararsi la nullità della cartella di pagamento opposta, ovvero accertarsi e riconoscere che l' e, per esso, l'agente della riscossione non avevano diritto ad agire nei confronti Controparte_1 dell'opponente per l'importo di cui alla cartella impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Carratelli. Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data
5.02.2020, si costituiva in giudizio l' , in p.l.r.p.t., la quale, eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, chiedeva, previo rigetto della domanda di sospensione della cartella impugnata, rigettarsi la domanda avversaria, siccome inammissibile e/o infondata per i motivi dedotti in narrativa, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme di ruolo portate dalla cartella e dei relativi accessori di legge, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 18.11.2020, si costituiva in giudizio
, in p.l.r.p.t., la quale, previo rigetto della chiesta sospensiva, Controparte_2
instava, preliminarmente, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della deducente in relazione alla fase precedente alla consegna del ruolo;
nel merito, chiedeva rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Roberto Malomo.
Rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, stante l'assenza dei presupposti di legge, espletata la trattazione della controversia, all'udienza del 25.09.2024, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, precisavano le conclusioni e il
Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dall'Ente impositore che dell'agente della riscossione. In tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il Controparte_4 vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell , Controparte_4 il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo” (Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del
29.04.2020, Rv. 657590).
Epperò, è opportuno anche ricordare che “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con
l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez.
VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opponente eccepisce tanto vizi formali della cartella di pagamento, tra cui il difetto di motivazione, oltre che questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, per cui considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione.
Proprio in considerazione di ciò e, indi, delle diverse doglianze sollevate da parte opponente, la spiegata opposizione può essere qualificata, peraltro, in parte quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., indi da proporsi nel termine dei venti giorni normativamente previsto, in parte quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. e, dunque, quale azione di accertamento negativo del credito, con le conseguenti preclusioni e decadenze che da tanto ne derivano.
Tanto premesso e argomentato, in ogni caso, l'opposizione è fondata e come tale meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, prima di entrare nel merito della pretesa creditoria azionata dall'agente di riscossione per conto dell'ente impositore, l'intestato Tribunale ritiene che non appaiano meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione concernenti l'eccepita nullità della cartella di pagamento, della pretesa in essa contenuta e di ogni atto consequenziale, per carenza di motivazione e per iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999.
Invero, dall'esame della impugnata cartella, infatti, risulta espressamente che le somme di cui è stato richiesto il pagamento al sig. erano dovute per “utilizzo senza titolo del terreno Pt_1 riportato in C.T. del Comune di alla partita 4711 del FG. 15 già definitiva 824 ed allibrato CP_3
alla scheda patrimoniale CSB0374 per il periodo 01/01/2010 31/12/2017- importo dovuto in solido”, in forza del ruolo n. 2018/000715, reso esecutivo in data 17/10/2018, rinviando, peraltro, nel predetto atto alla seconda richiesta di pagamento, art. 1, comma 274, l. 311/04), notificata il
12.04.2018.
Tanto è sufficiente perché si possa ritenere assolto all'obbligo di motivazione dell'atto. Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018).
Nel caso di specie, dal tenore letterale della proposta opposizione, si desume che parte attrice, proprio in ragione delle contestazioni sollevate, era ben a conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata cartella esattoriale.
Priva di pregio è altresì la doglianza relativa all'iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, rientrando i crediti azionati fra quelli indicati nella norma citata.
Parte attrice eccepisce, peraltro, la nullità della cartella di pagamento e della pretesa in essa contenuta e di ogni atto consequenziale, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
L'opposizione relativa alla regolarità formale della cartella di pagamento (tra cui la doglianza relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) costituisce opposizione agli atti esecutivi, che va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 21080 del 19.10.2015, con riferimento alla contestazione relativa alla mancanza di motivazione della cartella di pagamento).
Orbene, nel caso di specie non è dato sapere quando tale cartella sia stata notificata non essendo detta circostanza né dedotta da parte attrice, né dalle parti convenute.
Ne consegue, dunque, che, vagliando nel merito la proposta eccezione, la stessa appare fondata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10481 del 2018, afferma la nullità della cartella esattoriale priva dell'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (determinazione del tasso applicato e della decorrenza degli interessi), enunciando il seguente principio di diritto, ossia che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata […] dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”. Secondo la Corte, dunque, occorre sempre indicare le modalità attraverso le quali si giunge alla cifra globale degli interessi dovuti. Se il contribuente non comprendesse il modo con cui viene calcolato il totale riportato nella cartella, non sarebbe neanche in grado di difendersi adeguatamente. Dunque, la cartella di pagamento, sulla base di tali assunti, sarebbe da ritenersi illegittima.
Nella specie, infatti, “La cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 17767 del 06.07.2018,). Peraltro,
“La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l.n. 241 del
1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso”)” Cass., sez. V, sentenza n. 9799 del 19.04.2017).
In ragione di tanto, stante la fondatezza dell'eccezione sollevata, sotto tale profilo la cartella opposta si appalesa illegittima e, indi, nulla, mancando nella fattispecie in esame l'esatta indicazione dei criteri di calcolo adottati dall'ente impositore e, di conseguenza, dall'agente della riscossione per la determinazione degli interessi comminati.
Passando, ora al merito della pretesa creditoria che l'ente impositore, , e per Controparte_1
essa , vanta nei confronti dell'odierno attore, si rileva quanto Controparte_2
segue.
Tra i motivi di opposizione, l'attore eccepisce la nullità della cartella, la quale si fonderebbe su proventi dovuti per l'utilizzo senza titolo di un terreno del evidenziando, Controparte_3 all'uopo, che per il periodo indicato, ossia dall'1.1.2010 al 31.12.2017, in realtà, non sussisterebbe utilizzo alcuno di detto terreno, né sarebbe intervenuto sul punto alcun accertamento.
Dalla lettura della cartella di pagamento in atti (cfr. all. 1 fascicolo di parte opponente) e, in particolare, nella sezione relativa al dettaglio del credito, si evince, nella specie, che l'importo intimato è stato richiesto a titolo di “proventi beni del demanio anno 2018 … utilizzo senza titolo del terreno riportato in C.T. del alla partita 4711 del fg. 15 già definitiva 824 ed Controparte_3
allibrato alla scheda patrimoniale CSB0374 per il periodo 01/01/2010 31/12/2017 – importo dovuto in solido”. Nella medesima cartella, poi, si fa riferimento, alla seconda richiesta di pagamento di cui all'art. 1 co. 274 l. n. 311 del 2004 e al relativo protocollo e data di notifica, che costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo. In effetti, la citata normativa prevede che possa procedersi alla riscossione, mediante ruolo, delle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, con rivalutazione monetaria e interessi legali, solo decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' o degli enti gestori, della seconda richiesta di Controparte_1 pagamento delle somme dovute (così testualmente: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia ovvero degli enti gestori, della CP_1
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.13403/2022) ha affermato: “La normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti”.
La medesima Corte ha, poi, precisato che “Si può, dunque, affermare che la ratio della norma introdotta dal legislatore, con l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali … infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla
P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica” (cfr. sempre Cass. n. 13403/2022).
L'amministrazione finanziaria, dunque, ha chiesto il pagamento della indennità di occupazione avvalendosi della procedura esattoriale come previsto dall'art. 1 co. 274 della legge n. 311/2014, sicché la controversia instaurata appartiene alla giurisdizione del G.O. Peraltro, occorre rilevare che avverso la cartella deve ritenersi consentito il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. non avendo il debitore altro strumento processuale per difendersi dalla pretesa erariale come si desume dal sistema normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 31-5-2018 n. 114 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 57 co. 1 lett. a) del d.p.r. n. 602/1973: ne consegue, inoltre, che non sussiste alcuna preclusione in ordine alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza della pretesa erariale posto che, nella materia in questione, non vi è un altro giudice che possa conoscere della controversia oggetto di esame e "dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva" (v. Corte Cost. cit.).
Ebbene, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare, dalle allegazioni della convenuta (cfr. all. 4 fascicolo di parte convenuta), risulta che detta Controparte_1 amministrazione inviava ai sig.ri , tra cui all'odierno attore, una “prima richiesta di Controparte_5 pagamento (indennità)”, prot. 2018/2273 del 6.02.2018, ricevuta dall'opponente in data 13.2.2018, come da avviso di ricevimento allegato e, successivamente, stante l'omesso pagamento, una
“seconda richiesta di pagamento (indennità)”, prot. 2018/6629 del 6.04.2018, ricevuta dal medesimo opponente in data 12.4.2018, come da avviso di ricevimento allegato. Con ambedue le precitate richieste, l' ha intimato ai destinatari, in solido tra loro, il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di euro 69.847,51, dovuta per l'utilizzo senza titolo del terreno riportato in C.T. del Comune di alla partita n. 4711 del fg. 15 già p.lla definitiva 824 per il periodo CP_3
01/01/2010 – 31/12/2017, precisando essere stata la medesima determinata secondo i canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.
E, dunque, nonostante l'opponente contesti l'omessa allegazione del c.d. “avviso bonario”, cui, invero, possono essere assimilate le predette richieste, è fuor di dubbio come le parti opposte abbiano fornito, comunque, la prova della notificazione, tanto della prima che della seconda richiesta di pagamento, costituente quest'ultima atto prodromico all'iscrizione a ruolo e, peraltro, indicata nella medesima cartella.
Nonostante la legittimità dell'iter di riscossione che, a quanto pare, si sarebbe espletato nel rispetto delle norme che legittimano l'iscrizione a ruolo, tuttavia, non va dimenticato che parte opponente ha contestato nell'atto di citazione proprio la mancanza dei presupposti legittimanti la inoltrata richiesta di pagamento e, quindi, l'esistenza del diritto dell'amministrazione e, per essa dell'agente di riscossione, di procedere ad esecuzione forzata, chiedendo, nella specie, di accertare che nulla era dovuto.
Sotto questo profilo la domanda, in quanto diretta a censurare il merito della pretesa, deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito.
Siffatta qualificazione implica, altresì, l'operatività del principio, applicazione della più generale regola di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in base al quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. ord.
4.10.2012 n.
16917; Cass. n.22862/2012; 12108/2010; 19354/2010).
Nel caso di specie dalle allegazioni probatorie in atti non risulta che l'ente impositore, né per essa l'agente di riscossione, abbiano fornito prova del titolo posto a fondamento della propria pretesa.
Infatti, sebbene l'Amministrazione demaniale citi la sentenza parziale n. 67/1996 e n. 38/2010, emesse entrambe dal Tribunale di Catanzaro, con le quali sarebbero state, con la prima, condannate le parti alla restituzione del suolo demaniale illegittimamente occupato e, con la seconda, poi determinato il totale dell'indennizzo dovuto, per l'occupazione dal 1984 al 2009, per stessa ammissione dell' (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 2, 3, 5, 6), Controparte_1 invece, la somma che viene oggi richiesta per il tramite dell'opposta cartella a titolo di indennità per occupazione senza titolo riguarda, nello specifico, il periodo compreso dall'1.1.2010 al 31.12.2017
e, giammai, quello rispetto al quale si rinviene la statuizione del Tribunale di Catanzaro che ha, comunque, accertato uno stato di occupazione sine titulo in un periodo diverso da quello oggi esigito e, rispetto al quale, dunque, non v'è prova che persista.
In altre parole, le citate e allegate sentenze, di cui impropriamente tenta di avvalersi parte convenuta, in realtà non fanno stato per un'occupazione ultronea e futura rispetto al periodo indicato;
occupazione che potrebbe, in ogni caso, non sussistere ed essere ormai venuta meno da parte degli occupanti.
Infatti, dalle allegazioni dell' risulta che per il periodo rispetto al quale è Controparte_1 intervenuta la statuizione giudiziale di accertamento del Tribunale di Catanzaro, l'agente di riscossione, per conto dell'ente impositore, ha inoltrato altra cartella finalizzata alla riscossione dell'importo diverso di c.a. 215.131,77, dovuto in forza del titolo esecutivo rappresentato proprio dalla predetta sentenza e che, in ogni caso, per come più volte ribadito dalla stessa amministrazione, riguardava l'indennizzo maturato dal 1984 al 2009.
Per il successivo periodo preteso e indicato in cartella, ossia 1.1.2010 – 31.12.2017, non si rinviene in atti prova del titolo legittimante, ossia di un titolo che ne abbia accertato l'occupazione abusiva, non potendo lo stesso ravvisarsi nelle sopracitate sentenze, atteso che, nelle more, potrebbe essere accaduto che gli abbiano restituito il terreno al demanio e, dunque, non lo stiano più Pt_1
occupando da allora.
Pertanto, per come dedotto dalla parte opponente, l'impugnata cartella, sebbene preceduta dalle due prodromiche richieste citate, mancherebbe, a monte, del titolo legittimante le medesime richieste, non potendo lo stesso individuarsi nelle menzionate sentenze che, per come più volte ribadito, non sono fonte, né titolo di un accertamento futuro, ma, semmai, limitato al periodo per il quale è intervenuta la statuizione (1984 – 2009).
Le argomentazioni, dunque, delle parti opposte non appaiono per nulla suffragate dalla necessaria documentazione, né tanto meno le medesime convenute allegano alcunché con riguardo alle modalità con cui è stata calcolata l'indennità della dedotta occupazione abusiva, rinviando semplicemente a delle “osservazioni alla CTU”, desunte dalla memoria depositata negli innanzidetti giudizi dinanzi al Tribunale di Catanzaro e asseritamente assorbite in toto nella sentenza n. 38/2010; osservazioni, difatti, neppure allegate dall'amministrazione, né dall'agente di riscossione.
In tale situazione l'opposizione deve essere accolta e la cartella opposta deve essere annullata, con accertamento della inesistenza del credito intimato, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n.147, esclusa la fase istruttoria, in relazione allo scaglione da euro 52.001,00 fino ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese di lite sono distratte in favore del difensore dell'attore, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
Poiché l'annullamento dell'opposta cartella dipende dall'assenza del presupposto legittimante la pretesa creditoria vantata che, dunque, non può imputarsi all' , la Controparte_2
quale, seppur contraddittore necessario nel presente procedimento per i motivi specificati non può essere ritenuta responsabile, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra , quale procuratore di , e la prima. Parte_1 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1590/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOLGIE l'opposizione proposta da , quale procuratore di Parte_1 [...]
e, per, l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420180027740944004, Persona_1 dell'importo di € 74.862,73, emessa dall' sulla scorta del ruolo Controparte_2 formato dall' ; Controparte_1
2) CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
alla rifusione in favore di , quale procuratore di , delle Parte_1 Persona_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.433,00 per compensi avvocato ed € 774,90 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) COMPPENSA interamente le spese di lite tra , quale procuratore di Parte_1 [...]
, e . Persona_1 Controparte_2
Paola lì, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
(C.F. , quale procuratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), giusta procura generale a Notar Persona_1 CodiceFiscale_2 Per_2 del 30.08.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carratelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza (CS), alla via Sabotino n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (c.f. ed elettivamente domiciliata presso la P.IVA_2 sede dell'ufficio, sita in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, in virtù di delega ex art. 2, R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
, (c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 81, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta in proprio in data 17.10.2019, il sig.
, n.q. di procuratore di , convenendo in giudizio, dinanzi il Parte_1 Persona_1
Tribunale di Paola, , in p.l.r.p.t. e , in Controparte_1 Controparte_2
p.l.r.p.t., proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso cartella di pagamento n.
03420180027740944004, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento di euro 74.862,73, nonché avverso il ruolo emesso dall' , siccome illegittimi, Controparte_1
errati, ingiusti e infondati.
A fondamento della proposta opposizione, l'attore, nel dedurre che la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario e che per l'esercizio della relativa domanda non era previsto alcun termine decadenziale, trattandosi di azione volta all'accertamento negativo del credito, ex art. 615 c.p.c., eccepiva la nullità della cartella opposta per insussistenza del credito azionato e per difetto di motivazione, deducendo che la stessa si riferiva a un ruolo emesso dall'Agenzia del demanio in virtù di “utilizzo senza titolo in c.t. del per il periodo 01.01.2010 Controparte_3
31.12.2017” e asserendo che non sussisteva, in realtà, utilizzo alcuno dei terreni demaniali senza titolo per il periodo indicato in cartella, non essendo, peraltro, intervenuto sul punto alcun accertamento. Il medesimo attore, poi, proseguiva nell'eccepire la nullità dell'atto opposto, della pretesa in esso contenuta e di ogni atto consequenziale, per difetto di motivazione, asserendo che lo stesso non conteneva l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa, né dal medesimo era possibile comprendere le modalità di calcolo impiegate dall'amministrazione per la determinazione del credito esigito, al fine di consentire al contribuente, destinatario dell'atto, di verificarne la correttezza. A detta di parte attrice, peraltro, l'obbligo di motivazione si estrinsecava, altresì, nell'allegazione di ogni atto richiamato in quello, poi, effettivamente notificato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Nel richiamare, poi, l'art. 17 del D.Lgs. 46/1999, che prevede che possano essere iscritti a ruolo i crediti degli enti pubblici, esclusi quelli economici, concludeva affermando che, essendo l' CP_1 un ente pubblico economico, la stessa non avrebbe potuto agire tramite l'iscrizione a ruolo
[...] dell'asserito credito. In ultimo, eccepiva la nullità della cartella opposta per omessa indicazione, quale obbligo di motivazione, delle modalità di calcolo degli interessi.
Tanto premesso, l'attore instava per la sospensione, in via preliminare, dell'esecutorietà della cartella impugnata, stante i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; chiedeva, inoltre, dichiararsi la nullità della cartella di pagamento opposta, ovvero accertarsi e riconoscere che l' e, per esso, l'agente della riscossione non avevano diritto ad agire nei confronti Controparte_1 dell'opponente per l'importo di cui alla cartella impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Carratelli. Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data
5.02.2020, si costituiva in giudizio l' , in p.l.r.p.t., la quale, eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, chiedeva, previo rigetto della domanda di sospensione della cartella impugnata, rigettarsi la domanda avversaria, siccome inammissibile e/o infondata per i motivi dedotti in narrativa, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme di ruolo portate dalla cartella e dei relativi accessori di legge, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 18.11.2020, si costituiva in giudizio
, in p.l.r.p.t., la quale, previo rigetto della chiesta sospensiva, Controparte_2
instava, preliminarmente, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della deducente in relazione alla fase precedente alla consegna del ruolo;
nel merito, chiedeva rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Roberto Malomo.
Rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, stante l'assenza dei presupposti di legge, espletata la trattazione della controversia, all'udienza del 25.09.2024, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, precisavano le conclusioni e il
Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dall'Ente impositore che dell'agente della riscossione. In tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il Controparte_4 vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell , Controparte_4 il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo” (Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del
29.04.2020, Rv. 657590).
Epperò, è opportuno anche ricordare che “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con
l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez.
VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opponente eccepisce tanto vizi formali della cartella di pagamento, tra cui il difetto di motivazione, oltre che questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, per cui considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione.
Proprio in considerazione di ciò e, indi, delle diverse doglianze sollevate da parte opponente, la spiegata opposizione può essere qualificata, peraltro, in parte quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., indi da proporsi nel termine dei venti giorni normativamente previsto, in parte quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. e, dunque, quale azione di accertamento negativo del credito, con le conseguenti preclusioni e decadenze che da tanto ne derivano.
Tanto premesso e argomentato, in ogni caso, l'opposizione è fondata e come tale meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, prima di entrare nel merito della pretesa creditoria azionata dall'agente di riscossione per conto dell'ente impositore, l'intestato Tribunale ritiene che non appaiano meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione concernenti l'eccepita nullità della cartella di pagamento, della pretesa in essa contenuta e di ogni atto consequenziale, per carenza di motivazione e per iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999.
Invero, dall'esame della impugnata cartella, infatti, risulta espressamente che le somme di cui è stato richiesto il pagamento al sig. erano dovute per “utilizzo senza titolo del terreno Pt_1 riportato in C.T. del Comune di alla partita 4711 del FG. 15 già definitiva 824 ed allibrato CP_3
alla scheda patrimoniale CSB0374 per il periodo 01/01/2010 31/12/2017- importo dovuto in solido”, in forza del ruolo n. 2018/000715, reso esecutivo in data 17/10/2018, rinviando, peraltro, nel predetto atto alla seconda richiesta di pagamento, art. 1, comma 274, l. 311/04), notificata il
12.04.2018.
Tanto è sufficiente perché si possa ritenere assolto all'obbligo di motivazione dell'atto. Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018).
Nel caso di specie, dal tenore letterale della proposta opposizione, si desume che parte attrice, proprio in ragione delle contestazioni sollevate, era ben a conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata cartella esattoriale.
Priva di pregio è altresì la doglianza relativa all'iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, rientrando i crediti azionati fra quelli indicati nella norma citata.
Parte attrice eccepisce, peraltro, la nullità della cartella di pagamento e della pretesa in essa contenuta e di ogni atto consequenziale, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
L'opposizione relativa alla regolarità formale della cartella di pagamento (tra cui la doglianza relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) costituisce opposizione agli atti esecutivi, che va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 21080 del 19.10.2015, con riferimento alla contestazione relativa alla mancanza di motivazione della cartella di pagamento).
Orbene, nel caso di specie non è dato sapere quando tale cartella sia stata notificata non essendo detta circostanza né dedotta da parte attrice, né dalle parti convenute.
Ne consegue, dunque, che, vagliando nel merito la proposta eccezione, la stessa appare fondata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10481 del 2018, afferma la nullità della cartella esattoriale priva dell'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (determinazione del tasso applicato e della decorrenza degli interessi), enunciando il seguente principio di diritto, ossia che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata […] dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”. Secondo la Corte, dunque, occorre sempre indicare le modalità attraverso le quali si giunge alla cifra globale degli interessi dovuti. Se il contribuente non comprendesse il modo con cui viene calcolato il totale riportato nella cartella, non sarebbe neanche in grado di difendersi adeguatamente. Dunque, la cartella di pagamento, sulla base di tali assunti, sarebbe da ritenersi illegittima.
Nella specie, infatti, “La cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 17767 del 06.07.2018,). Peraltro,
“La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l.n. 241 del
1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso”)” Cass., sez. V, sentenza n. 9799 del 19.04.2017).
In ragione di tanto, stante la fondatezza dell'eccezione sollevata, sotto tale profilo la cartella opposta si appalesa illegittima e, indi, nulla, mancando nella fattispecie in esame l'esatta indicazione dei criteri di calcolo adottati dall'ente impositore e, di conseguenza, dall'agente della riscossione per la determinazione degli interessi comminati.
Passando, ora al merito della pretesa creditoria che l'ente impositore, , e per Controparte_1
essa , vanta nei confronti dell'odierno attore, si rileva quanto Controparte_2
segue.
Tra i motivi di opposizione, l'attore eccepisce la nullità della cartella, la quale si fonderebbe su proventi dovuti per l'utilizzo senza titolo di un terreno del evidenziando, Controparte_3 all'uopo, che per il periodo indicato, ossia dall'1.1.2010 al 31.12.2017, in realtà, non sussisterebbe utilizzo alcuno di detto terreno, né sarebbe intervenuto sul punto alcun accertamento.
Dalla lettura della cartella di pagamento in atti (cfr. all. 1 fascicolo di parte opponente) e, in particolare, nella sezione relativa al dettaglio del credito, si evince, nella specie, che l'importo intimato è stato richiesto a titolo di “proventi beni del demanio anno 2018 … utilizzo senza titolo del terreno riportato in C.T. del alla partita 4711 del fg. 15 già definitiva 824 ed Controparte_3
allibrato alla scheda patrimoniale CSB0374 per il periodo 01/01/2010 31/12/2017 – importo dovuto in solido”. Nella medesima cartella, poi, si fa riferimento, alla seconda richiesta di pagamento di cui all'art. 1 co. 274 l. n. 311 del 2004 e al relativo protocollo e data di notifica, che costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo. In effetti, la citata normativa prevede che possa procedersi alla riscossione, mediante ruolo, delle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, con rivalutazione monetaria e interessi legali, solo decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' o degli enti gestori, della seconda richiesta di Controparte_1 pagamento delle somme dovute (così testualmente: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia ovvero degli enti gestori, della CP_1
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.13403/2022) ha affermato: “La normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti”.
La medesima Corte ha, poi, precisato che “Si può, dunque, affermare che la ratio della norma introdotta dal legislatore, con l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali … infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla
P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica” (cfr. sempre Cass. n. 13403/2022).
L'amministrazione finanziaria, dunque, ha chiesto il pagamento della indennità di occupazione avvalendosi della procedura esattoriale come previsto dall'art. 1 co. 274 della legge n. 311/2014, sicché la controversia instaurata appartiene alla giurisdizione del G.O. Peraltro, occorre rilevare che avverso la cartella deve ritenersi consentito il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. non avendo il debitore altro strumento processuale per difendersi dalla pretesa erariale come si desume dal sistema normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 31-5-2018 n. 114 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 57 co. 1 lett. a) del d.p.r. n. 602/1973: ne consegue, inoltre, che non sussiste alcuna preclusione in ordine alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza della pretesa erariale posto che, nella materia in questione, non vi è un altro giudice che possa conoscere della controversia oggetto di esame e "dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva" (v. Corte Cost. cit.).
Ebbene, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare, dalle allegazioni della convenuta (cfr. all. 4 fascicolo di parte convenuta), risulta che detta Controparte_1 amministrazione inviava ai sig.ri , tra cui all'odierno attore, una “prima richiesta di Controparte_5 pagamento (indennità)”, prot. 2018/2273 del 6.02.2018, ricevuta dall'opponente in data 13.2.2018, come da avviso di ricevimento allegato e, successivamente, stante l'omesso pagamento, una
“seconda richiesta di pagamento (indennità)”, prot. 2018/6629 del 6.04.2018, ricevuta dal medesimo opponente in data 12.4.2018, come da avviso di ricevimento allegato. Con ambedue le precitate richieste, l' ha intimato ai destinatari, in solido tra loro, il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di euro 69.847,51, dovuta per l'utilizzo senza titolo del terreno riportato in C.T. del Comune di alla partita n. 4711 del fg. 15 già p.lla definitiva 824 per il periodo CP_3
01/01/2010 – 31/12/2017, precisando essere stata la medesima determinata secondo i canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.
E, dunque, nonostante l'opponente contesti l'omessa allegazione del c.d. “avviso bonario”, cui, invero, possono essere assimilate le predette richieste, è fuor di dubbio come le parti opposte abbiano fornito, comunque, la prova della notificazione, tanto della prima che della seconda richiesta di pagamento, costituente quest'ultima atto prodromico all'iscrizione a ruolo e, peraltro, indicata nella medesima cartella.
Nonostante la legittimità dell'iter di riscossione che, a quanto pare, si sarebbe espletato nel rispetto delle norme che legittimano l'iscrizione a ruolo, tuttavia, non va dimenticato che parte opponente ha contestato nell'atto di citazione proprio la mancanza dei presupposti legittimanti la inoltrata richiesta di pagamento e, quindi, l'esistenza del diritto dell'amministrazione e, per essa dell'agente di riscossione, di procedere ad esecuzione forzata, chiedendo, nella specie, di accertare che nulla era dovuto.
Sotto questo profilo la domanda, in quanto diretta a censurare il merito della pretesa, deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito.
Siffatta qualificazione implica, altresì, l'operatività del principio, applicazione della più generale regola di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in base al quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. ord.
4.10.2012 n.
16917; Cass. n.22862/2012; 12108/2010; 19354/2010).
Nel caso di specie dalle allegazioni probatorie in atti non risulta che l'ente impositore, né per essa l'agente di riscossione, abbiano fornito prova del titolo posto a fondamento della propria pretesa.
Infatti, sebbene l'Amministrazione demaniale citi la sentenza parziale n. 67/1996 e n. 38/2010, emesse entrambe dal Tribunale di Catanzaro, con le quali sarebbero state, con la prima, condannate le parti alla restituzione del suolo demaniale illegittimamente occupato e, con la seconda, poi determinato il totale dell'indennizzo dovuto, per l'occupazione dal 1984 al 2009, per stessa ammissione dell' (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 2, 3, 5, 6), Controparte_1 invece, la somma che viene oggi richiesta per il tramite dell'opposta cartella a titolo di indennità per occupazione senza titolo riguarda, nello specifico, il periodo compreso dall'1.1.2010 al 31.12.2017
e, giammai, quello rispetto al quale si rinviene la statuizione del Tribunale di Catanzaro che ha, comunque, accertato uno stato di occupazione sine titulo in un periodo diverso da quello oggi esigito e, rispetto al quale, dunque, non v'è prova che persista.
In altre parole, le citate e allegate sentenze, di cui impropriamente tenta di avvalersi parte convenuta, in realtà non fanno stato per un'occupazione ultronea e futura rispetto al periodo indicato;
occupazione che potrebbe, in ogni caso, non sussistere ed essere ormai venuta meno da parte degli occupanti.
Infatti, dalle allegazioni dell' risulta che per il periodo rispetto al quale è Controparte_1 intervenuta la statuizione giudiziale di accertamento del Tribunale di Catanzaro, l'agente di riscossione, per conto dell'ente impositore, ha inoltrato altra cartella finalizzata alla riscossione dell'importo diverso di c.a. 215.131,77, dovuto in forza del titolo esecutivo rappresentato proprio dalla predetta sentenza e che, in ogni caso, per come più volte ribadito dalla stessa amministrazione, riguardava l'indennizzo maturato dal 1984 al 2009.
Per il successivo periodo preteso e indicato in cartella, ossia 1.1.2010 – 31.12.2017, non si rinviene in atti prova del titolo legittimante, ossia di un titolo che ne abbia accertato l'occupazione abusiva, non potendo lo stesso ravvisarsi nelle sopracitate sentenze, atteso che, nelle more, potrebbe essere accaduto che gli abbiano restituito il terreno al demanio e, dunque, non lo stiano più Pt_1
occupando da allora.
Pertanto, per come dedotto dalla parte opponente, l'impugnata cartella, sebbene preceduta dalle due prodromiche richieste citate, mancherebbe, a monte, del titolo legittimante le medesime richieste, non potendo lo stesso individuarsi nelle menzionate sentenze che, per come più volte ribadito, non sono fonte, né titolo di un accertamento futuro, ma, semmai, limitato al periodo per il quale è intervenuta la statuizione (1984 – 2009).
Le argomentazioni, dunque, delle parti opposte non appaiono per nulla suffragate dalla necessaria documentazione, né tanto meno le medesime convenute allegano alcunché con riguardo alle modalità con cui è stata calcolata l'indennità della dedotta occupazione abusiva, rinviando semplicemente a delle “osservazioni alla CTU”, desunte dalla memoria depositata negli innanzidetti giudizi dinanzi al Tribunale di Catanzaro e asseritamente assorbite in toto nella sentenza n. 38/2010; osservazioni, difatti, neppure allegate dall'amministrazione, né dall'agente di riscossione.
In tale situazione l'opposizione deve essere accolta e la cartella opposta deve essere annullata, con accertamento della inesistenza del credito intimato, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n.147, esclusa la fase istruttoria, in relazione allo scaglione da euro 52.001,00 fino ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese di lite sono distratte in favore del difensore dell'attore, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
Poiché l'annullamento dell'opposta cartella dipende dall'assenza del presupposto legittimante la pretesa creditoria vantata che, dunque, non può imputarsi all' , la Controparte_2
quale, seppur contraddittore necessario nel presente procedimento per i motivi specificati non può essere ritenuta responsabile, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra , quale procuratore di , e la prima. Parte_1 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1590/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOLGIE l'opposizione proposta da , quale procuratore di Parte_1 [...]
e, per, l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420180027740944004, Persona_1 dell'importo di € 74.862,73, emessa dall' sulla scorta del ruolo Controparte_2 formato dall' ; Controparte_1
2) CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
alla rifusione in favore di , quale procuratore di , delle Parte_1 Persona_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.433,00 per compensi avvocato ed € 774,90 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) COMPPENSA interamente le spese di lite tra , quale procuratore di Parte_1 [...]
, e . Persona_1 Controparte_2
Paola lì, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli