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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 398 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05.03.2025 e vertente tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. ULIVI GIANNOTTO e dall'Avv. RUDALLI MAURIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. FANTICELLI
LAURA, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro elettivamente domiciliata presso lo studio AR
dell'Avv. BENINCASA ENZO e BENINCASA ALESSIA, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 05.03.2025,
l'Avv. ULIVI GIANNOTTO e l'Avv. RUDALLI MAURIZIO per e , concludono come Parte_1 Parte_2
segue: “(…) piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per le causali e per i titoli indicati in atti, in via istruttoria, ammettere e disporre tutti gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti attrici con le istanze istruttorie svolte in corso di causa nelle quali anche in questa sede si insiste ed inoltre, rilevata la mancata risposta del nominato CTU medico –legale alla richiesta di integrazione della relazione formulata da Questo Ecc.mo Tribunale con ordinanza del 07.05.2024, nominare altro CTU medico – legale al quale richiedere la suddetta risposta mediante applicazione di metodo tecnico – scientifico a dati oggettivi documentati e accertati con particolare riferimento all'accertamento della incidenza del quadro lesivo temporaneo
e permanente riportato da in conseguenza del sinistro Parte_1
in termini di menomazione temporanea e permanente della sua capacità lavorativa specifica di professionista edile ed inoltre convocare il CTU contabile a chiarimenti sui punti indicati dalla comparente parte attrice sub 1 – 2 nelle note di trattazione scritta della udienza cartolare del
26.02.2025 e, nel merito, accertare e comunque dichiarare, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c., che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale di cui occupa ricade in via esclusiva sul conducente della vettura modello LANCIA
MUSA tg. CN 569 LR e di conseguenza condannare AR
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro – tempore e in via solidale tra loro, Controparte_2
2 al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali da esse sofferti in conseguenza del sinistro stradale di cui occupa, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, visto anche il deposito delle CC.TT.UU. sia pur ferme le istanze di rinnovazione e chiarimenti di cui sopra, vengono qui di seguito indicate facendosi riferimento alla vigente versione della tabella del Tribunale di Milano
(2024) per e alla vigente tabella di legge per lesione Parte_1
alla salute micropermanente per nonché alla Tabella del Parte_2
Tribunale di Roma 2019 per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto coniugale per la macrolesione del marito per
[...]
, il tutto sempre con espressa salvezza delle diverse misure, _2
maggiori o minori, che risultassero come dovute e /o giuste all'esito del presente giudizio: per : € 4.900,00 per risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITA gg 35 (€ 140,00 per die), € 4.200,00 per risarcimento del danno non patrimoniale
(biologico e morale) da ITP 75% gg. 40, € 3.850,00 per risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITP 50% gg. 55, €
119.667,00 per risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) da IP 25%, € 29.916,00 a titolo di aumento percentuale per personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale (25% del danno non patrimoniale da IP), € 5.084,82 per danno patrimoniale da spese di cura, assistenza e certificazione del quadro lesivo, € 4.117,00 per danno patrimoniale da menomazione temporanea della capacità lavorativa, € 18.781,15 per danno patrimoniale da menomazione permanente della capacità lavorativa, € 7.000,00 per danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale;
per : € Parte_2
23.250,00 per danno non patrimoniale da lesione del rapporto coniugale in ragione della macrolesione del marito convivente (tabella 2019 Tribunale
3 di Roma con applicazione di 31 punti da € 3.000,00 ciascuno moltiplicati per 25% di IP del macroleso), € 7.778,29 per danno non patrimoniale biologico da IP 6% (lesione del diritto alla salute), € 1.944,57 per aumento
20% ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Provate in ragione della incidenza della lesione psico – fisica sugli aspetti dinamico – relazionali e per la particolare sofferenza psico – fisica causata da tale lesione, € 610,00 per danno patrimoniale da spesa di cura e certificazione del quadro lesivo, € 2.500,00 per danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale;
in ogni caso per entrambe le parti attrici oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia della sentenza e interessi legali sul capitale espresso in moneta attuale rispetto alla data del sinistro
(previa eventuale devalutazione) e poi via via rivalutato anno per anno maturandi e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo con imputazione come per legge della somma di € 74.611,15 già pagata da
[...]
in favore di e dal medesimo trattenuta CP_1 Parte_1
a titolo di acconto sul maggiore avere ad esso spettante, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spese delle CC.TT.UU. a definitivo carico delle parti convenute soccombenti e condanna delle medesime alla refusione in favore delle parti attrici delle spese di CC.TT.UU. e
CC.TT.PP. (…)”;
l'Avv. BENINCASA ENZO e l'Avv. BENINCASA ALESSIA per concludono come segue: “(…) affinché AR
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono voglia: NEL MERITO IN TESI: rigettare le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate ed in ogni caso poiché il danno risulta già risarcito.
IN IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
4 avversa domanda, riconoscere quelle pretese che saranno rigorosamente provate in corso di causa nel loro esatto ammontare e nella loro stretta derivazione causale con il sinistro “de quo”, accertare la esatta misura della colpa delle parti e, in virtù del pagamento della somma di €
74.611,15 già erogata e debitamente rivalutata e maggiorata di interessi, riconoscere solo quelle ulteriori somme eventualmente dovute. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e esponevano che, in data 16.08.2015, Parte_1 Parte_2
alle ore 12.40 circa, nel territorio del Comune di AN Giovanni Valdarno
(AR), , mentre stava procedendo, a piedi, presso il Parte_1
margine della carreggiata di Via Montecarlo e si trovava in prossimità del
Cimitero Comunale, era stato investito dalla autovettura modello CI
MU, targata CN569LR, condotta da che, Controparte_2
nell'immediatezza del sinistro, erano intervenuti in loco i Carabinieri della
Legione Toscana Compagnia di AN Giovanni Valdarno Aliquota
Radiomobile, i quali aveva provveduto a redigere la relazione di incidente stradale in atti (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, all'epoca del sinistro, la vettura modello CI MU in questione risultava di proprietà di ed assicurata, per la r.c.a., presso la Controparte_2 AR
(già ; che, a dire di essa parte attrice,
[...] Controparte_3
la responsabilità del sinistro in parola avrebbe dovuto essere ascritta, in via esclusiva, al conducente dell'autovettura CI MU in questione, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c.; che, inoltre, il pedone , in conseguenza dell'incidente, Parte_1
5 aveva riportato delle gravi lesioni personali, tali da rendere necessario il suo trasporto, mediante autoambulanza, presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero ANta Maria Alla Gruccia, ove era stato sottoposto alle cure ed agli accertamenti del caso, con successiva dimissione avvenuta in data 17.09.2015, con una diagnosi di trauma policontusivo e trauma cranico commotivo ed una prognosi iniziale di giorni 25, come da relativa documentazione sanitaria in atti (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), che, in data 10.09.2015, il era, poi, stato sottoposto a visita ed esame Pt_1
RX alla spalla sinistra, presso Presidio Ospedaliero ANta Maria Alla
Gruccia, come da certificato e referto allegati (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, successivamente, in data 10.09.2015, all'esito di visita ad opera del dr. era stata formulata una prognosi di giorni 30 Persona_1
(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che, inoltre, in data 07.10.2015,
l'infortunato era stato sottoposto ad un'ulteriore visita, ad opera del dr. della di Firenze, come da certificato medico in atti Persona_2 CP_4
(cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, in data 10.10.2015, all'esito di visita ad opera del dr. era stata formulata una prognosi di Persona_1
giorni 20 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione), mentre, in data 15.10.2015, era, poi, stata eseguita una RMN ipofisi con messo di contrasto, come da referto in atti (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione); che, a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici, in data 18.12.2015, all'esito di visita ad opera del dr. era stata dichiarata la guarigione clinica, con Persona_1
riserva di postumi da valutarsi in sede medico - legale, (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione); che, successivamente, il era stato sottoposto Pt_1
ad ulteriori esami diagnostici (cfr. all.ti da n. 18 a n. 22 all'atto di citazione), nonché a visita e valutazione specialistica psichiatrica, come da relazione psichiatrica redatta dal c.t.p., dr. (cfr. all.to n. Persona_3
23 all'atto di citazione); che, infine, il dr. all'esito Controparte_5
6 dell'esame della documentazione medica e di visita medico-legale, nella propria relazione aveva accertato che il in conseguenza del Pt_1
sinistro in oggetto, aveva riportato delle lesioni personali tali da avere determinato inabilità temporanea totale di giorni 90, nonché una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 25 e residui postumi di invalidità permanente valutabili nella percentuale complessiva del 25% e consistenti, tra l'altro, in diabete insipido, limitazioni funzionali della testa sul tronco, limitazioni funzionali spalla sinistra, amnesia retrograda, riduzione movimenti piede destro, disturbo di adattamento con umore depresso, reliquati cicatriziali (cfr. all.to n. 24 all'atto di citazione); che, inoltre, a dire del proprio c.t.p. medico-legale, le lesioni subite erano state tali da determinare la menomazione permanente della capacità lavorativa specifica di artigiano muratore del soggetto, nella misura di un terzo (cfr. all.to n. 24 all'atto di citazione); che, per le cure e l'assistenza sanitaria ricevuta, si erano rese necessarie delle spese mediche, per la complessiva somma di euro 5.084,82, come da documentazione in atti (cfr. all.ti da n. 25 a n. 40 all'atto di citazione); che, inoltre, a dire di essa parte attrice, il in Pt_1
conseguenza del sinistro, aveva subito anche un danno patrimoniale da menomazione temporanea e permanente della propria capacità lavorativa specifica di artigiano muratore, quantificato, in via orientativa, nella misura di euro 46.542,00 per danno patrimoniale da menomazione temporanea e nell'importo di euro 13.027,00 per danno patrimoniale da menomazione permanente, come da relazione redatta dal proprio c.t.p., geom. Per_4
e da ulteriore documentazione in atti (cfr. al.ti da n. 41 a n. 51 all'atto
[...]
di citazione); che, dunque, avrebbe avuto diritto a Parte_1
vedersi risarciti integralmente tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro in oggetto;
che, in particolare, sotto il profilo dei danni non patrimoniali, a dire di essa parte attrice, al Pt_1
7 avrebbe dovuto essere liquidato il danno biologico riportato a causa dell'incidente, sulla base della documentazione medica in atti, nonché sulla base di una c.t.u. medico-legale; che, inoltre, il nel caso in esame, Pt_1
avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto, sia l'incremento personalizzato del danno biologico relativo alla compromissione della c.d. componente dinamico-relazionale, che il danno morale;
che, dunque, il danno non patrimoniale riportato dal sulla base della Tabella predisposta dal Pt_1
Tribunale di Milano relativamente alle lesioni c.d. macro-permanenti, avrebbe potuto essere quantificato come segue: -) euro 2.400,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale biologico da I.T.A. per giorni 20; -) euro 3.600,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.T.P. al 75% per giorni 40; -) euro 1.500,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.T.P. al 50% per giorni
25; -) euro 900,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.T.P. al 25% per giorni 30; -) euro 80.333,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.P. nella misura percentuale del 22%; -
) euro 16.066,60, a titolo di aumento percentuale nella misura 20%, per personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale;
che,
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in parola, Parte_1
si era rivolto allo di Controparte_6
Firenze, il quale, in data 29.02.2016, aveva inoltrato, a mezzo raccomandata, una formale richiesta risarcitoria nei confronti di
[...]
(cfr. all.to n. 52 all'atto di citazione), e che, la suddetta CP_1
comunicazione era stata riscontrata dalla Compagnia di Assicurazioni in data 04.03.2016 (cfr. all.to n. 53 all'atto di citazione); che il si era, Pt_1
poi, sottoposto a visita medico – legale, da parte del fiduciario incaricato da dr. che, dunque, la Compagnia AR Persona_5
di Assicurazioni, in data 03.07.2017, aveva formulato un'offerta di
8 indennizzo, in favore di , per l'importo di euro Parte_1
74.611,15, come da comunicazione mail del 03.07.2017 (cfr. all.to n. 57 all'atto di citazione); che, successivamente, in data 29.01.2018, lo
[...]
aveva rinnovato la richiesta Controparte_6
risarcitoria nei confronti di (cfr. all.to n. 55 all'atto di AR
citazione) e che, in data 18.04.2018, lo Studio professionale medesimo aveva, poi, inoltrato alla Compagnia Assicurativa copia della relazione di calcolo del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa;
che, infine, lo mediante Controparte_6
lettera raccomandata del 26.06.2018 (cfr. all.to n. 57 all'atto di citazione), aveva provveduto a formulare una richiesta di accesso agli atti nei confronti di che, per la assistenza professionale prestata dallo AR
in favore di Controparte_6 Parte_1
si era resa necessaria una spesa di euro 7.000,00, come da fattura
[...]
allegata (cfr. all.to n. 58 all'atto di citazione); che, pertanto, il Pt_1
avrebbe avuto diritto a vedersi liquidata la predetta somma di euro
7.000,00, a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza legale stragiudiziale di cui sopra;
che, infine, , richiedeva Parte_1
espressamente il riconoscimento della rivalutazione monetaria, su tutti gli importi eventualmente liquidati, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno;
che, inoltre, veniva evidenziato che l'attrice era la Parte_2
moglie di , come da certificato di matrimonio prodotto Parte_1
in copia (cfr. all.to n. 59 all'atto di citazione), e che la stessa era convivente con il sia alla data del sinistro stradale del 16.08.2015 che anche Pt_1
in seguito, nel quartiere sito in AN Giovanni Valdarno, Via Martiri della
Libertà n. 84, come da dichiarazioni allegate (cfr. all.ti n. 60, 61 e 62 all'atto di citazione); che, a dire di essa parte attrice, anche , in Parte_2
conseguenza del sinistro subito dal marito, aveva riportato un danno
9 biologico psichico, consistente in disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, tale da determinare invalidità permanente - di natura psichiatrica - valutata dal proprio c.t.p., dr. nella misura Persona_6
percentuale del 4% (cfr. all.to n. 63 all'atto di citazione); che, pertanto, avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento Parte_2
del pregiudizio non patrimoniale, sia di natura biologica che morale, da essa sofferto in conseguenza del sinistro, nonché il risarcimento del pregiudizio economico da essa subito in conseguenza della modificazione peggiorativa della qualità della relazione sia matrimoniale che familiare;
che, a dire di essa parte attrice, le predette somme avrebbero potuto quantificarsi, anche all'esito dell'espletamento di una c.t.u. medico-legale, in via orientativa, nei rispettivi importi di euro 5.301,00 e euro 20.000,00; che, in particolare, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, la avrebbe avuto diritto a vedersi liquidato anche il danno non _2
patrimoniale da lesione del rapporto coniugale asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge convivente;
che, inoltre, la richiedeva _2
espressamente la condanna delle parti convenute anche al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa per la valutazione psichiatrica di cui sopra, per la complessiva somma die euro 610,00 (cfr. all.to n. 64 all'atto di citazione); che, peraltro, anche l'attrice , al fine di Parte_2
conseguire il risarcimento del danno, si era rivolta allo
[...]
di Firenze, il quale, mediante raccomandata del Controparte_6
15.02.2017 (cfr. all.to n. 65 all'atto di citazione), aveva indirizzato una formale richiesta nei confronti di che la suddetta AR
richiesta era stata riscontrata dalla Compagnia Assicurativa mediante lettera del 23.02.2017 (cfr. all.to n. 66 all'atto di citazione); che, inoltre, in data 29.01.2018 (cfr. all.to n. 67 all'atto di citazione), lo
[...]
medesimo aveva rinnovato la richiesta risarcitoria in parola;
CP_6
10 che, dunque, la domandava espressamente la condanna delle parti _2
convenute al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa di assistenza professionale stragiudiziale, per la complessiva somma di euro 2.500,00, come da bozza di notula allegata (cfr. all.to n. 68 all'atto di citazione); che, infine, la richiedeva il riconoscimento della _2
rivalutazione monetaria su tutte le somme eventualmente liquidate, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio e , al AR Controparte_2
fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per le causali e per i titoli di cui alla premessa del presente atto, accertare
e dichiarare, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c., che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale di cui occupa ricade in via esclusiva sul conducente della vettura modello LANCIA MUSA tg. CN 569 LR e di conseguenza condannare
(già , in persona AR Controparte_3
del legale rappresentante pro – tempore e in via Controparte_2
solidale tra loro, al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali dalle medesime sofferti in conseguenza del sinistro stradale di cui occupa, per i titoli e nelle misure indicate nella premessa del presente atto o in quelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e /o giuste all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia della sentenza e interessi legali sul capitale espresso in moneta attuale rispetto alla data del sinistro (previa eventuale devalutazione) e poi via via rivalutato anno per anno maturandi e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo con imputazione come per legge della somma già pagata da
[...]
[...] in favore di così come indicata in CP_7 Parte_1
premessa e dal medesimo trattenuta a titolo di acconto sul maggiore avere ad esso spettante, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute soccombenti e condanna delle medesime alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CTU e CTP (…)”.
Con comparsa del 05.04.2021, si costituiva AR
e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in
[...]
diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, sotto il profilo relativo al c.d. an debeatur, deduceva che, nel caso in esame, a dire di essa Compagnia di Assicurazioni, non risultava provata la sussistenza, in relazione al sinistro stradale del 16.08.2015 in parola, di una responsabilità esclusiva del conducente, Controparte_2
che, infatti, a dire di essa esponente, non poteva essere escluso un concorso di colpa del pedone, ex art. 1227, comma primo, c.c.; che, inoltre, veniva espressamente contestata anche la quantificazione del danno operata dalla controparte;
che, in particolare, a fondamento dell'asserito danno non patrimoniale subito dall'attore , sotto il profilo del Parte_3
danno biologico permanente e temporaneo, la parte attrice aveva prodotto in giudizio unicamente una relazione di parte a firma del dr. CP_5
che, in quanto elaborato reso al di fuori del contraddittorio,
[...]
risultava sfornita di qualsiasi valore probatorio nel presente giudizio;
che, peraltro, la valutazione operata dal c.t.p. di parte attrice, a dire di essa esponente, appariva eccessiva e non dimostrata nella sua stretta correlazione causale con il sinistro de quo; che, infatti, in base alla relazione tecnica redatta dal c.t.p. di essa Compagnia, dr. (cfr. Per_5
all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), emergeva che l'incidente in questione aveva determinato, nel delle lesioni più Pt_1
12 contenute rispetto a quelle formulate ex adverso (doc. 1); che, inoltre, a dire di essa esponente, la controparte aveva operato una sovrapposizione tra una serie di voci di danno (morale, personalizzazione, patrimoniale), le quali, tradotte in termini monetari, così come formulate, configuravano una illecita duplicazione risarcitoria;
che, peraltro, nel caso in esame, la parte attrice, a dire di essa non aveva fornito alcuna prova, AR
né dell'asserito danno morale, né del fatto che il sinistro in parola avesse compromesso la c.d. componente dinamico-relazionale del danno biologico;
che, inoltre, apparivano prive di fondamento anche le richieste risarcitorie aventi ad oggetto l'asserito danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e l'asserito danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro, atteso che, entrambe le predette voci di danno, trovavano il loro fondamento unicamente nella relazione tecnica di parte a firma del geom.
ovvero in un documento di formazione meramente unilaterale ed, in Per_4
quanto tale, del tutto sfornito di valore probatorio nel presente giudizio;
che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, a dire di essa Compagnia, non sembrava che le lesioni riportate dal potessero aver inciso, nella Pt_1
misura indicata nella c.t.p. di controparte, sulla impresa edile dell'attore, il quale, avrà, senz'altro, avuto modo di organizzare le proprie commesse anche durante il breve periodo di inabilità subita post sinistro; che, inoltre,
a dire di essa esponente, non risultava dimostrato che le lesioni subite avessero avuto un'incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto;
che, peraltro, l'attività edile del era stata avviata da poco più di un Pt_1
anno e, dunque, era ancora in fase di consolidamento;
che, dunque, nel caso in esame, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, non avrebbero potuto ritenersi sussistenti i presupposti necessari per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ed, in particolare, di un danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e/o da inabilità
13 temporanea al lavoro;
che, infatti, a dire di essa Compagnia, nel caso de quo, poteva, al più, riconoscersi un danno da c.d. “cenestesi lavorativa”, il quale, in base all'orientamento giurisprudenziale in materia, doveva ritenersi ricondotto all'interno della categoria del danno non patrimoniale e, nello specifico, avrebbe dovuto essere ricompreso nell'ambito del danno biologico c.d. dinamico-relazionale; che, a dire di essa convenuta, appariva, poi, esorbitante, oltre che non provata, la ulteriore richiesta del di Pt_1
vedersi liquidata la somma di euro 7.000,00, a titolo di asserita assistenza legale stragiudiziale;
che anche l'importo richiesto dal a titolo di Pt_1
asserite spese mediche, pari ad euro 5.084,32, avrebbe dovuto essere provato nel suo esatto ammontare;
che, infine, relativamente alla domanda risarcitoria formulata dal veniva precisato che essa Compagnia, Pt_1
prima dell'instaurazione del presente giudizio, come espressamente ammesso anche dalla controparte, aveva già provveduto a corrispondere a
, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Parte_1
74.611,15; che, a dire di essa Compagnia, il suddetto importo di euro
74.611,15 – che, peraltro, avrebbe dovuto essere rivalutato all'attualità – risultava del tutto congruo e pienamente satisfattivo del pregiudizio subito;
che, pertanto, anche nell'eventualità in cui fosse stata accertata una qualsivoglia una responsabilità a carico dei convenuti, il danno eventualmente subito da risultava ampiamente Parte_1
risarcito; che, inoltre, a dire di essa esponente, appariva del tutto priva di fondamento anche la domanda risarcitoria avanzata da a Parte_2
titolo di c.d. danno riflesso;
che, in particolare, quanto al profilo del c.d. danno non patrimoniale, da un lato, la natura e l'entità del pregiudizio biologico-psichico asseritamente subito dalla risulta eccessiva e, _2
comunque, non provata;
dall'altro, anche l'eventuale danno morale appariva del tutto sfornito di prova;
che, inoltre, nella fattispecie in esame,
14 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale da eventuale lesione del rapporto coniugale asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge convivente;
che, infatti, a dire di essa Compagnia di Assicurazioni, nella fattispecie de qua, da un lato, il danno biologico riportato dal non era tale da integrare gli estremi Pt_1
di una tale da arrecare una “macro-lesione”; dall'altro lato, le lesioni riportate dal medesimo in conseguenza del sinistro non avevano, Pt_1
comunque, determinato una significativa alterazione del c.d. menage familiare del leso;
che, in definitiva, la domanda avanzata dalla parte attrice avrebbe dovuto essere integralmente rigettata. Tutto ciò premesso, concludeva come segue: “(…) affinché l'Ecc.mo AR
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono voglia: NEL MERITO IN TESI: rigettare le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate ed in ogni caso poiché il danno risulta già risarcito. IN IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della avversa domanda, riconoscere quelle pretese che saranno rigorosamente provate in corso di causa nel loro esatto ammontare e nella loro stretta derivazione causale con il sinistro “de quo”, accertare la esatta misura della colpa delle parti e, in virtù del pagamento della somma di € 74.611,15 già erogata e debitamente rivalutata e maggiorata di interessi, riconoscere solo quelle ulteriori somme eventualmente dovute. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi
(…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.09.2022, veniva dichiarata la contumacia di , il quale, pur regolarmente citato in Controparte_2
giudizio, non si costituiva.
Ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 21.09.2022; disposta ed espletata c.t.u. medico-
15 legale su e su convocato il c.t.u. Parte_1 Parte_2
medico-legale a chiarimenti;
disposta ed espletata c.t.u. contabile;
all'esito dell'udienza cartolare del 05.03.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, per i tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 21.09.2022, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Non può, poi, trovare accoglimento neppure la richiesta – reiterata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni – di “(…) nominare altro CTU medico – legale al quale richiedere la suddetta risposta mediante applicazione di metodo tecnico – scientifico a dati oggettivi documentati e accertati con particolare riferimento all'accertamento della incidenza del quadro lesivo temporaneo e permanente riportato da
in conseguenza del sinistro in termini di menomazione Parte_1
temporanea e permanente della sua capacità lavorativa specifica di professionista edile (…)”.
Ed infatti, nel caso in esame, in primo luogo, non risulta sussistente alcun “(…) grave motivo (…)”, tale da rendere necessaria, ex art. 196
c.p.c., la sostituzione del c.t.u. medico-legale, dr. e/o la Persona_7
rinnovazione della c.t.u..
Inoltre, non appare neppure opportuno disporre una convocazione del c.t.u. medico-legale a chiarimenti, atteso, da un lato, che, dalla lettura della relazione depositata in data 25.03.2024 e della relazione integrativa
16 depositata in data 23.07.2024, emerge che il Collegio Peritale - formato dal dr. medico-legale e dalla dr.ssa specialista in psichiatria Persona_7
- risulta aver risposto integralmente e dettagliatamente Persona_8
alle osservazioni fatte pervenire dal c.t.p. di parte attrice e, dall'altro lato, che le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale– come verrà di seguito meglio evidenziato – appaiono, comunque, il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente.
Deve, altresì, essere rigettata anche la ulteriore richiesta – reiterata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni – di “(…) convocare il CTU contabile a chiarimenti sui punti indicati dalla comparente parte attrice sub 1 – 2 nelle note di trattazione scritta della udienza cartolare del
26.02.2025 (…)”, considerato che, da un lato, il c.t.u. contabile, dr.
nella propria relazione tecnica d'ufficio depositata in Persona_9
data 06.02.2025, ha risposto integralmente e dettagliatamente alle osservazioni di cui alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.02.2025; dall'altro, le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. contabile appaiono, comunque, il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -.
Tanto premesso, occorre, innanzitutto, partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale del 16.08.2015 per cui è causa (c.d. an debeatur)
17 In particolare, si osserva che la domanda avanzata dalla parte attrice ha ad oggetto l'accertamento, in relazione al sinistro stradale del 16.08.2015 per cui è causa, dell'asserita responsabilità esclusiva di , Controparte_2
quale proprietario e conducente dell'autovettura CI MU, targata
CN569LR – assicurata, per la r.c.a, presso la -, per AR
l'investimento di un pedone.
Ciò precisato, dal momento che la fattispecie in esame ha, pacificamente, ad oggetto un sinistro con un unico veicolo coinvolto, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., secondo cui “(…) il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Sul punto, si osserva che la norma di cui sopra, è noto, prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova liberatoria di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Nello specifico, in base a detta norma, l'attore/pedone ha l'onere di provare esclusivamente il c.d. fatto storico, ovvero la circostanza che si sia verificato un sinistro stradale con investimento di pedone;
mentre, in applicazione della presunzione di responsabilità prevista dalla norma in questione, incombe sul conducente del mezzo l'onere di provare di aver
“(…) fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, in caso di investimento pedonale – come nel caso in esame -, il conducente del veicolo investitore, per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma primo, c.c., deve dimostrare che non vi era alcuna possibilità di prevenire
18 ed evitare l'evento; a tal fine “(…) non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (cfr. Cass.
Sez. III - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022; in tal senso, anche Cass. Civ.
n. 4551 del 22 febbraio 2017; Cass. Civ. n. 21249 del 29 settembre 2006;
Cass. Civ. n. 9620 del 16 giugno 2003).
In altre parole, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo necessario, in ogni caso, che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma primo, c.c., dimostrando, cioè, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone investito, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
In altri termini, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. in tal senso, altresì, Cass. Sez. IV - , Ordinanza n. 31714 del 04/12/2019), in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo qualora risultino sussistenti, congiuntamente, entrambi i seguenti requisiti:
A) risulti provato che non vi era, da parte del conducente, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, quest'ultima, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo o, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti;
19 B) il conducente del mezzo abbia, in ogni caso, tenuto una condotta diligente, adottando “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)”.
Di conseguenza, “(…) non è (…) sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Sez. IV - , Ordinanza n. 31714 del 04/12/2019).
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, innanzitutto, si osserva che risulta provato e pacifico il c.d. fatto storico, ossia la circostanza che, in data 16.08.2015, abbia avuto luogo un sinistro stradale, in occasione del quale – quale conducente e Controparte_2
proprietario dell'autovettura CI MU, targata CN569LR -, ha investito
, il quale si trovava a percorrere Via Montecarlo - in Parte_1
prossimità del Cimitero Comunale -, nel territorio del Comune di AN
Giovanni Valdarno (AR), in qualità di pedone.
Ed infatti, la Compagnia di Assicurazioni non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, il c.d. fatto storico, ossia la circostanza che, in data 16.08.2021, abbia avuto luogo un sinistro stradale con investimento di pedone.
In particolare, non risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte di quanto riportato a pag. 2 dell'atto di AR
citazione, ossia il fatto che “(…) il giorno 16.08.2015, alle ore 12.40 circa, nel territorio del Comune di AN Giovanni Valdarno (AR), Parte_1
procedeva a piedi presso il margine della carreggiata della Via
[...]
Montecarlo, in prossimità del Cimitero Comunale, allorquando veniva investito dalla vettura modello LANCIA MUSA tg. CN 569 LR condotta da
Persona_10
20 A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche
“(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)”
(cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate, devono considerarsi pacifiche tra le parti costituite (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004;
n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Inoltre, è bene evidenziare che la circostanza che, in data 16.08.2015, si sia verificato un sinistro stradale con investimento del pedone
[...]
risulta anche documentalmente provata, alla luce del verbale Parte_1
redatto dagli Agenti Accertatori (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)”.
Ed infatti, a pag. 1 della “(…) relazione di incidente stradale (…)”, redatta dai Carabinieri della Stazione di AN Giovanni Valdarno, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, è riportato che il “(…) conducente dell'autovettura CI MU targa CN569LR (…) aveva investito il pedone (…)”(cfr. all.to n. 6 all'atto di Parte_1
citazione).
21 Pertanto, dovendosi ritenere provata e pacifica la circostanza che, in data 16.08.2015, abbia avuto luogo un incidente, in cui – Controparte_2
in qualità di conducente e proprietario dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa – ha investito il pedone
[...]
(ovvero il c.d. fatto storico), va da sé che, in applicazione della Parte_1
presunzione legale di responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., sarebbe stato onere dei convenuti fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. Sez. III - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., atteso che – come verrà di seguito evidenziato – i convenuti, nel corso del giudizio, non hanno fornito la prova liberatoria, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ed infatti, e non hanno provato, Controparte_2 AR
né la sussistenza, relativamente al sinistro stradale per cui è causa, di una condotta colposa da parte del pedone, tale da poter essere qualificata come
“(…) imprevedibile (…)” e “(…) anormale (…)” (requisito sub. a), né la circostanza che il conducente dell'autovettura avesse tenuto una condotta diligente, adottando “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (requisito sub. b).
In particolare, da un lato, non ha prodotto alcun AR
documento atto a dimostrare le predette circostanze, né ha articolato alcun capitolo di prova orale ammissibile sul punto;
dall'altro lato, CP_2
non si è neppure costituito in giudizio, lasciando, dunque, ritenere
[...]
verosimile di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto, deve ritenersi che e non Controparte_2 AR
abbiano fornito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di
22 legittimità, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
Inoltre, ad abundantiam, è bene evidenziare che, nel caso in esame, non solo i convenuti non hanno fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., ma, in base agli elementi probatori assunti in corso di causa, sembra anche essere emersa, relativamente al sinistro stradale del
16.08.2015 in oggetto, una chiara responsabilità di Controparte_2
conducente dell'autoveicolo per cui è causa.
In particolare, nel rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione AN Giovanni Valdarno (Ar), intervenuti nell'immediatezza del sinistro (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione) – che, si ribadisce, in quanto atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(…)” -, in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, è riportato che, in occasione dell'incidente del 16.08.2015 in parola, “(…) il conducente del veicolo A, non avvedendosi della presenza dell'uomo sulla carreggiata, urtava con la parte fronto-laterale destra verosimilmente sugli arti inferiori (…) del pedone, facendogli effettuare una rotazione all'indietro
(…)” e che “(…) dopo l'urto, il pedone veniva sbalzato sul terreno sottostante la carreggiata (…) mentre il conducente del veicolo A, dopo aver effettuato una brusca sterzata verso sinistra, perdeva il controllo della propria autovettura e finiva in parte nella scarpata posta lungo la carreggiata ma nella corsia opposta di marcia (…)” (cfr. pag. 2 del verbale dei Carabinieri).
Peraltro, dalla lettura del verbale in parola, risulta, altresì, possibile evincere che, al conducente dell'autovettura CI MU in questione (c.d. veicolo A), , in relazione al sinistro in oggetto, sono state Controparte_2
23 elevate delle sanzioni amministrative, per violazione degli artt. 186, comma secondo, e 187, comma primo, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della
Strada), in quanto il da un lato, “(…) circolava alla guida in stato CP_2
di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (…)”; dall'altro lato, “(…) guidava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti (…)” (cfr. pag. 2 del verbale dei carabinieri, all.to n. 6 all'atto di citazione).
Inoltre, è bene rilevare che, dalla disamina del verbale redatto dagli
Agenti Accertatori (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), emerge che le condizioni presenti, al momento del verificarsi del sinistro, sul tratto stradale in oggetto, erano le seguenti:
A. l'incidente ha avuto luogo all'interno di un centro abitato e, segnatamente, in AN Giovanni Valdarno, “(…) Via Montecarlo, vicinanze cimitero comunale (…)” (cfr. pag. n. 1 del verbale dei Carabinieri);
B. il limite massimo di velocità imposto, nel tratto di strada interessato, trattandosi di un centro abitato, era pari a 50 km/h.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, il particolare stato dei luoghi e le specifiche condizioni presenti, all'epoca dei fatti, sul tratto di strada percorso dall'autovettura CI MU (c.d. veicolo A) in occasione del sinistro, avrebbero dovuto indurre il conducente del c.d. veicolo A, in osservanza, sia delle norme di ordinaria diligenza richieste all'uomo medio, sia delle specifiche prescrizioni imposte dal Codice della
Strada – ed, in particolare, dall'art. 141 del C.D.S. -, ad utilizzare una particolare prudenza ed accortezza nel percorrere detto tratto di strada ed, in ogni caso, a regolare la propria velocità di marcia, in modo tale da adottare una velocità adeguata allo stato dei luoghi e, comunque, da rispettare il limite massimo di velocità di 50 km/h, espressamente imposto in relazione a detto tratto di strada.
24 In altre parole, – quale conducente dell'autovettura Controparte_2
CI MU, targata CN569LR, per cui è causa -, in considerazione del particolare stato dei luoghi e delle specifiche condizioni presenti nel tratto di strada in questione, sopra riportate – ed, in particolare, si ribadisce, del fatto che l'incidente abbia avuto luogo all'interno di un centro abitato ed in prossimità di un'intersezione, dove era presente un limite massimo di velocità pari a 50 km/h -, avrebbe dovuto adottare una velocità di marcia particolarmente moderata, in osservanza, sia delle ordinarie regole cautelari richieste all'uomo medio, sia delle specifiche prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice della Strada - ed, in particolare, dall'art. 141 del
C.D.S. -.
Ebbene, nel caso in esame, alla luce di quanto riportato nel verbale redatto dagli Agenti Accertatori intervenuti nell'immediatezza del sinistro
(cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), risulta provato che la velocità di marcia adottata dal conducente del c.d. veicolo A - al momento del sinistro - fosse particolarmente elevata e, comunque, superiore al limite massimo di 50 km/h, prescritto per il tratto di strada in questione.
Invero, sul punto, appare significativo che, a pag. 2 del verbale di incidente in questione, da un lato, sia riportato che “(…) a terra non sono state rilevate tracce e/o segni relativi ad un tentativo di frenata del conducente del mezzo (…)” - con ogni conseguenza, ex art. 2700 c.c. -; dall'altro lato, sia attestato che “(…) dopo l'urto, il pedone veniva sbalzato sul terreno sottostante la carreggiata (…)” per vari metri - con ogni conseguenza, ex art. 2700 c.c. -.
In altri termini, la circostanza che, sull'asfalto, non siano state rinvenute tracce di frenata da parte del veicolo CI MU, il fatto che - come riportato nel verbale della Polizia Stradale – il pedone, a seguito dell'impatto con l'autoveicolo condotto dal (c.d. veicolo A), sia CP_2
25 stato sbalzato e trascinato per vari metri, nonché la natura e l'entità dei danni materiali riportati dall'autoveicolo, sembrano – valutate nel loro complesso - confermare che la velocità di marcia adottata, precedentemente all'impatto, da – quale conducente dell'autovettura Controparte_2
CI in parola - non fosse consona al particolare stato dei luoghi ivi Pt_4
presente.
In base a quanto riportato nel verbale dei Carabinieri (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), deve, dunque, ritenersi che, qualora Controparte_2
– conducente dell'autovettura CI MU in oggetto -, in occasione del sinistro del 16.08.2015 per cui è causa, avesse adottato una condotta di guida conforme alle regole cautelari di comune prudenza richieste all'uomo medio e rispettosa, altresì, delle specifiche prescrizioni imposte, in particolar modo, dall'art. 141 del Codice della Strada – ovvero se lo stesso, si ribadisce, avesse regolato la propria condotta di guida in relazione alle specifiche circostanze e, dunque, avesse adottato una velocità particolarmente moderata -, il conducente sarebbe stato, ragionevolmente, in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, senza andare ad impattare con il pedone e, dunque, con ogni probabilità, avrebbe potuto evitare il verificarsi del sinistro.
Infine, la circostanza che nell'incidente per cui è Controparte_2
causa, abbia omesso di conformare la propria condotta alle regole cautelari di comune diligenza e prudenza richieste all'uomo medio ed alle specifiche prescrizioni imposte dal Codice della Strada appare ulteriormente avvalorata anche dal comportamento processuale adottato dal il CP_2
quale, rimanendo contumace nel presente giudizio, lascia ritenere verosimile di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia fornito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, la prova
26 liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., ovvero non abbia provato di aver adottato “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 9856 del 28.03.2022).
Invero, in base al verbale dei Carabinieri (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), nonché alla luce della condotta processuale del convenuto non è emersa la prova che il abbia adottato Controparte_2 CP_2
“(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)”, in quanto, da detti elementi, emerge, viceversa, che il conducente dell'autovettura in oggetto ha adottato una condotta di natura particolarmente imprudente.
Di conseguenza, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia stata fornita la prova liberatoria che il conducente avesse “(…) fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”, considerato che – come già evidenziato in precedenza -, la giurisprudenza di legittimità, per il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., richiede la presenza, congiunta, di entrambi i requisiti di cui ai sopra citati punti a) e b).
Ed infatti, dal momento che, nella fattispecie in esame, i convenuti non hanno fornito la prova del presupposto sub. b) – ossia che il conducente del mezzo abbia, in ogni caso, tenuto una condotta diligente, adottando “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto
(…)” -, va da sé, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia
(cfr. in tal senso, altresì, Cass. Sez. IV - , Ordinanza n. 31714 del
04/12/2019), deve ritenersi superflua, sul punto, qualsiasi indagine circa la sussistenza o meno del requisito sub. A) – ovvero la presenza di una condotta colposa a carico del pedone, tale da poter essere qualificata come
“(…) imprevedibile (…)” e “(…) anormale (…)” -.
A questo punto, chiarito che non può ritenersi superata la presunzione
27 di responsabilità a carico del conducente, di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.– e, dunque, la sussistenza, a carico di , di una Controparte_2
responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa -, occorre, ora, passare ad accertare se, nel caso in esame, risulti o meno presente un concorso di colpa da parte dell'attore – nella sua qualità di pedone Parte_1
-, ai sensi dell'art. 1227, comma primo c.c..
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza n. 842 del 17.01.2020; vedi anche Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 27172 del 06.10.2021; Cass. Civ., Ordinanza n. 6514 del
09.03.2021), in materia di investimento di pedone, il Giudice, dopo aver delibato in merito al superamento o meno, da parte del conducente, della presunzione legale di responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., deve passare ad accertare l'eventuale corresponsabilità del pedone, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c..
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, se certamente, qualora il conducente dell'autoveicolo non dimostri di “(…) aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno (…)” – fornendo, cioè, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c. -, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c., dovrà essere ritenuto responsabile del sinistro, tuttavia, “(…) la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
28 III, Ordinanza n. 842 del 17.01.2020; vedi anche Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 27172 del 06.10.2021; Cass. Civ., Ordinanza n. 6514 del
09.03.2021).
In altri termini, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il conducente dell'autoveicolo non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c. non preclude la possibilità di effettuare un'indagine circa un'eventuale condotta colposa da parte del pedone investito;
condotta, quest'ultima, che, se accertata, comporterà, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., una riduzione del risarcimento dovuto.
Peraltro, sul punto, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 2241 del 28.01.2019) - confermando un orientamento consolidato -, ha avuto modo di precisare che, in caso di sinistro stradale con investimento di pedone, l'indagine del Giudice, sotto il profilo del c.d. an debeatur, si articola nei tre passaggi seguenti:
1) occorre, primariamente, accertare se il conducente del veicolo abbia o meno vinto la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.;
2) è necessario, poi, accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone, tale da comportare, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., la riduzione dell'eventuale risarcimento dovuto;
3) infine, il Giudice, nell'ipotesi in cui, nel caso concreto, sia stato accertato un concorso di colpa da parte del pedone, deve procedere alla quantificazione della percentuale di responsabilità ascrivibile al pedone.
Dunque, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, anche qualora il conducente dell'autoveicolo – come nel caso in esame -, non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054,
29 comma primo, c.c., dovrà, comunque, essere effettuata un'indagine circa un'eventuale condotta colposa da parte del pedone, al fine di accertare un eventuale contributo causale al verificarsi del sinistro in oggetto.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, nel corso del giudizio, non è emerso alcun concorso di colpa a carico di . Parte_1
Ed infatti, i convenuti non hanno provato, in alcun modo, la circostanza che il pedone, in occasione del sinistro in oggetto, abbia posto in essere una condotta imprudente, violando, cioè, le specifiche prescrizioni imposte dal
Codice della Strada e/o le regole di comune prudenza imposte all'uomo medio.
In particolare, da un lato, la Compagnia di Assicurazioni non ha articolato alcun capitolo di prova orale sul punto e non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo;
dall'altro lato, è rimasto Controparte_2
contumace, lasciando, dunque, ritenere verosimile che lo stesso non avesse argomenti a propria difesa.
Inoltre, la sussistenza di una condotta colposa da parte del non Pt_1
emerge, in alcun modo, neppure dal verbale dei Carabinieri (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), atteso che, dalla disamina di detto verbale, non sembra, viceversa, emergere alcun profilo di responsabilità a carico del pedone.
Pertanto, dal momento che i convenuti, da un lato, non hanno fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., e, dall'altro lato, non hanno dimostrato neppure la presenza di un concorso colposo a carico del pedone , non resta che dichiarare, ai sensi dell'art. Parte_1
2054, comma primo, c.c., che il sinistro stradale del 16.08.2015 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di conducente Controparte_2
dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa.
Di conseguenza, va da sé che – quale conducente Controparte_2
30 dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa - e
– quale Compagnia di Assicurazioni con la quale il AR
predetto mezzo, all'epoca dei fatti, era assicurato per la r.c.a. - dovranno essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento della somma che in questa sede verrà liquidata nei confronti della parte attrice.
2. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad esaminare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, per motivi di comodità espositiva, appare opportuno procedere ad affrontare separatamente le richieste risarcitorie avanzate da ciascuno degli attori.
2.1. Le richieste risarcitorie avanzate dall'attore Parte_1
Ciò precisato, partendo dal prendere in esame le richieste risarcitorie avanzate dall'attore , si osserva che lo stesso ha Parte_1
richiesto, in questa sede, il risarcimento delle seguenti voci di danno:
A. il danno non patrimoniale asseritamente riportato in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa - ovvero il danno biologico, comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche -;
B. il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro, anche in termini di mancato guadagno;
C. il danno patrimoniale da asserita incapacità lavorativa specifica;
D. il danno da c.d. cenestesi lavorativa;
E. il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
F. il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p..
31 2.1.A. Il danno non patrimoniale asseritamente riportato da
[...]
in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa - ovvero il Parte_1
danno biologico, comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche
–
Occorre, innanzitutto, partire dall'esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico asseritamente riportato da
[...]
. Parte_1
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che, a pag. 1 dell'atto di citazione, la data di nascita di è indicata nel “(…) Parte_1
05.07.1968 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, il all'epoca del sinistro, verificatosi in data Pt_1
16.08.2015, aveva, pacificamente, un'età di anni 47.
Ciò posto, il Collegio Peritale, formato dal dr. medico-legale Per_7
e dalla dr.ssa specialista in psichiatria nella
[...] Persona_8
c.t.u. depositata in data 25.03.2024 e nella successiva relazione integrativa depositata in data 23.07.2024, ha descritto i traumi riportati dal in Pt_1
conseguenza del sinistro stradale del 16.08.2015, individuando, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico riscontrato.
In particolare, il c.t.u. medico-legale, dr. ha accertato Persona_7
che “(…) aveva a riportare in seguito ad sinistro stradale Pt_1
occorsogli in data 16.08.2015 (pedone travolto da auto) per cui occorrevano le cure dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di Montevarchi che
32 con valutazione clinica certificavano la presenza di dolore spalla sn caviglia dolore del rachide cervico dorsale con esame obiettivo di “GCS
15, amnesia retrograda per la mattinata e anche la giornata di ieri.
Ripetitivo. Presenza di ferita lacera cuoio capelluto in regione posteriore.
Dolore spontaneo e alla digito-pressione sul rachide cervicale e al passaggio cervico-dorsale. in atteggiamento antalgico, ferita CP_8
gomito sinistro. Non dolore alla palpazione del torace. Toni validi ritmici.
Contr Bacino stabile, non evidenti fratture. . Addome: trattabile, non dolente
o dolorabile alla palpazione. Presenza di ecchimosi regione posteriore gamba dx, dolorabile. Presenza di ferita gamba sn, zona anteriore” (…).
Dal diario clinico si evince anche la presenza di frattura della scapola sn
(…)” (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
Inoltre, il dr. medico-legale dopo aver valutato ed Persona_7
esaminato tutta la documentazione medica, nonché proceduto all'esame diretto di , ha attestato che “(…) l'ispezione del vertice Parte_1
della testa evidenzia una forte riduzione del capillizio con una cicatrice lievemente curvilinea che dalla zona temporale destra si porta verso la zona occipitale della lunghezza di cm 10 lievemente escavata. Presenza in sede pretibiale della gamba sn di cicatrice violacea curvilinea di cm 11 di lunghezza dolente alla palpazione (…)” (cfr. pag. 19 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore ). Parte_1
Inoltre, dalla lettura della c.t.u. depositata in data 25.03.2024, emerge che “(…) Rachide cervicale: in asse, ma con apprezzabile scomparsa della fisiologica lordosi. La digitopressione sulle apofisi spinose del tratto cervicale superiore ed inferiore evoca dolore. Le masse muscolari paravertebrali si apprezzano normotoniche e trofiche, ma spiccatamente dolenti alla palpazione in particolare a sinistra. La flessione del rachide
33 cervicale è limitata per circa un quarto ella fisiologica escursione articolare, con distanza mento-sterno di sei dita trasverse. I movimenti articolari di estensione, rotazione ed inclinazione a destra del rachide cervicale sono limitati, globalmente, per circa un terzo del fisiologico, la rotazione e la inclinazione a sinistra sono limitati per circa un quarto del fisiologico (…)” ed è, altresì, possibile evincere che “(…) Piede destro: il movimento di supinazione appare limitato di circa 1/4 della normale escursione ed evoca dolore. Il movimento di pronazione appare limitato di circa 1/4 della normale escursione ed evoca dolore. I movimenti di abduzione ed adduzione del piede appaiono limitati ai gradi estremi.
Instabilità articolare della tibio-tarsica (…)” (cfr. pagg. 19 e 20 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore ). Parte_1
Il Collegio peritale ha, poi, concluso che “(…) le lesioni o le malattie riscontrate sul periziando sono in rapporto di causalità con la condotta colposa dedotta in giudizio e compatibili con la stessa;
consistono in:
Trauma policontusivo e trauma cranico commotivo (…)” (cfr. pag. 21 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Dunque, i c.c.t.t.u.u. hanno accertato che il sinistro stradale in oggetto ha cagionato, in , dei postumi permanenti consistenti, Parte_1
in particolare, in “(…) Diabete insipido da TCE: Disturbo Post-Traumatico da Stress. Limitazione funzionali della testa sul tronco, limitazioni funzionali della spalla sn, amnesia retrograda, riduzione dei movimenti del piede dx, disturbo dell'adattamento con umore depresso in parziale remissione oltre a reliquati cicatriziali (…)” (cfr. pag. 21 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore ). Parte_1
Il Collegio Peritale ha, poi, determinato nella percentuale del 25% il danno biologico, quanto al profilo dei postumi invalidanti di carattere
34 permanente (cfr. a pag. 21 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
Infine, i c.c.t.t.u.u. hanno individuato l'invalidità temporanea in giorni
35 al 100%, giorni 40 al 75% e successivi giorni 55 al 50% (cfr. a pag. 21 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale sono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che trattasi di macro-invalidità (ossia di invalidità superiore a 9%), si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla Tabella – aggiornata - elaborata dal Tribunale di Milano, per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale.
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione
Civile Sezione III, ordinanza 15733/2022 del 17/05/22), il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -
, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale ( c.d. danno dinamico relazionale)-, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il
35 danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 25164, del 28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico – relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e per quanto si dirà oltre, deve essere riconosciuto al sia Pt_1
l'incremento per sofferenza soggettiva che l'incremento connesso alla personalizzazione del danno biologico – sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, parte attrice sembra aver fornito la prova della sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
In particolare, relativamente al danno biologico c.d. dinamico- relazionale, è bene rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale componente del danno biologico si concretizza in “(…) specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso, sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (…)”, e che il Giudice deve tener conto delle predette circostanze, in sede di “(…) liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., sentenza n. 21939 del 21.09.2017; in tal
36 senso, anche Cass. Civ., sentenza n. 2788 del 31.01.2019).
In altri termini, in base a quanto evidenziato dalla Suprema Corte, qualora il danneggiato, nel corso del giudizio, fornisca la prova del fatto che il sinistro, avuto riguardo della specificità del caso concreto, gli abbia generato una particolare alterazione e compromissione delle proprie normali e quotidiane abitudini di vita, dovrà essergli riconosciuto un aumento personalizzato del danno biologico, attesa la lesione anche della componente dinamico-relazionale di tale voce di danno.
Ciò precisato, occorre evidenziare che, nel caso in esame, l'attore ha, effettivamente, fornito la prova di aver subito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, una significativa compromissione delle proprie quotidiane abitudini di vita e, dunque, di aver subito un danno biologico c.d. dinamico-relazionale.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi nel corso del giudizio, sembra emergere che , in conseguenza del Parte_1
sinistro stradale del 16.08.2015 per cui è causa, abbia riportato anche una compromissione della componente c.d. dinamico-relazionale del danno biologico.
Invero, dalle deposizioni testimoniali, è emerso che il a causa Pt_1
delle lesioni riportate nell'incidente in oggetto, ha mutato in maniera significativa le proprie quotidiane ed ordinarie abitudini di vita, atteso che i traumi subiti, da un lato, hanno inciso significativamente sulla pratica delle attività sportive della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo - alle quali il soggetto, antecedentemente all'incidente, si dedicava in maniera costante e continuativa – ed hanno compromesso anche le attività della cura del giardino, della raccolta di funghi e della frequenza di corsi di cucina – attività alle quali l'attore, prima del sinistro, si dedicava in maniera costante e continuativa -; dall'altro lato, hanno determinato una notevole
37 compromissione delle relazioni sociali ed affettive, che il Pt_1
antecedentemente al sinistro, era solito intrattenere con assiduità.
In particolare, la teste escussa all'udienza Testimone_1
dell'11.05.2023, dopo aver riferito che “(…) è il Parte_1
marito di mia IA (…)”, ha confermato integralmente le Parte_2
circostanze articolate ai capitoli da F) ad H) della memoria istruttoria depositata da parte attrice, ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia).
Nello specifico, la teste ha confermato che “(…) Tes_1 Parte_1
alla data del sinistro stradale di cui rimase vittima il giorno
[...]
16.08.2015 era ed appariva come un uomo attivo, energico, entusiasta, calmo e tranquillo (…)” (capitolo F) ed ha, poi, aggiunto che “(…) ADR: quando ho detto che era attivo intendevo dire che lavorava, tornava a casa, faceva l'orto, era appassionato di funghi, andava nel bosco, faceva grandi passeggiate;
ADR: io abito vicino mia IA e vedevo le cose che ho detto;
quando andava a fare i funghi io lo vedevo andare e tornare con i funghi;
ADR: quando dico che era calmo è perché si parlava spesso insieme a lui aveva sempre una pacatezza nel parlare;
non alzava la voce;
non era mai aggressivo (…).
Inoltre, la medesima teste ha, poi, confermato integralmente le circostanze di cui ai capitoli G) ed H) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ovvero che “(…) a far data dal sinistro Parte_1
stradale di cui rimase vittima il giorno 16.08.2015 ha manifestato un visibile aumento di peso, una manifesta flessione depressiva ed ansiosa del tono dell'umore, frequenti crisi di pianto ed un carattere irritabile con frequenti scatti d'ira soprattutto nei confronti della moglie Parte_2
(…)” (capitolo G); che “(…) all'epoca del sinistro Parte_1
stradale di cui rimase vittima il giorno 16.08.2015 era solito svolgere, con
38 cadenza di almeno tre volte per mese, sia da solo che unitamente alla moglie le attività di escursionismo a piedi (c.d. trekking), Parte_2
pesca in mare, ricerca di funghi nei boschi nella stagione autunnale ed escursioni in bicicletta ed inoltre a cadenza quotidiana l'attività del giardinaggio nel giardino di casa (…)” (capitolo H).
Ed infatti, la teste da un lato, ha dichiarato che “(…) prima del Tes_1
sinistro stradale del 16.08.2015 mio genero era normale;
dopo il sinistro è aumentato di peso nel senso che dopo l' incidente io l'ho visto fermo e aumentare di peso piano piano fino ad avere pancia e stomaco, tutto
“grosso”; ADR: all'inizio dopo il sinistro era sempre steso sul divano adesso spesso;
prima si parlava serenamente perché con me aveva un buon rapporto;
adesso non parla quasi più; adesso con me è sempre serio;
a volte mi accorgo guardando il suo volto che aveva appena finito di piangere;
a volte accarezzo il volto di mio genero come facevo anche prima e mi accorgo che aveva appena finito di piangere;
adr: capivo che aveva appena finito di piangere dalla tristezza del suo volto dalla espressione che aveva;
adr: aveva meno pazienza ma non scatti di ira con me (…)”; dall'altro lato, ha, altresì, confermato che “(…) lui era appassionato di pesca e andava a pescare;
andava a funghi, andava in bicicletta, faceva anche l'orto e curava il giardino;
ADR: io ho visto curare l'orto solo a mio genero e mia IA mi ha sempre detto che a lei non piace;
però non so con quale frequenza lo curava;
quando andavo a casa di mia IA l'orto appariva ben curato;
(…) ho visto mio genero fare le attività di cui al capitolo (…)”.
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, dopo essersi Tes_2
qualificato come “(…) marito della teste appena sentita Tes_1
(…)”, ha confermato integralmente le circostanze articolate ai
[...]
capitoli da F) ad H) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice ed, in
39 particolare, ha precisato che “(…) dopo il sinistro per cui è causa
[...]
ha avuto molti cambiamenti: fisicamente è ingrassato;
Parte_1
nell'umore è diventato “scattoso” nel senso che parlando è più nervoso;
ora è più serio e più triste;
si vede che una persona non è più la stessa ma non so fare esempi specifici;
ADR: prima andava a fare funghi e non va più; andava a pescare più; andava camminare e non va più; ADR: faceva
l'orto e non lo fa più; ADR: non ha più voglia di fare queste cose, non ha più stimolo;
ADR: vivendo vicino a lui mi sono accorto di queste cose senza che me le abbia dette lui (…)”.
Il medesimo teste ha, poi, specificato che “(…) prima del sinistro non avevo mai visto piangere il (…)” ed ha, altresì, aggiunto che, Pt_1
prima del sinistro, il “(…) andava anche in bicicletta (…)”. Pt_1
Inoltre, la circostanza che il sinistro stradale in oggetto abbia determinato una notevole compromissione delle attività quotidiane, della partica sportiva e delle occasioni relazionali svolte dal risulta Pt_1
comprovata anche dalla deposizione resa dalla teste indifferente S_
, escussa alla successiva udienza del 06.07.2023.
[...]
Ed infatti, a detta udienza, la teste indifferente, dopo aver S_
confermato integralmente la circostanza articolata al capitolo G) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ha precisato che “(…) dopo il sinistro non poteva fare più le cose che faceva prima, anche perché era molto dolorante (…)”.
Relativamente, poi, alle circostanze articolate ai capitoli F) ed H) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, la medesima teste ha riconosciuto, rispettivamente, che “(…) prima del sinistro il era un cercatore Parte_3
di funghi e tartufi ed aveva anche un cane ( tipico cane da ricerca Per_11
di tartufi); aveva una grande passione per la cucina ed insieme a mio marito che è cuoco si confrontava spesso ed io con il abbiamo Parte_3
40 fatto un corso di cucina a Firenze;
il ha una casa in montagna Parte_3
ossia in Pratomagno (AR) – non so se di sua proprietà o dei suoi genitori –
; andava spesso lassù; ADR: di solito una volta alla settimana e nel periodo estivo anche più di una volta alla settimana, quando poteva;
ADR: era allegra e scherzosa, faceva con passione le cose che ho detto e cercava anche di coinvolgere me e mio marito (…)” (capitolo F) e che “(…) si è vero, confermo interamente il capitolo;
per quanto riguarda la pesca non so se faceva anche pesca subacquea come la moglie ma sicuramente faceva pesca con l'amo (…)” (capitolo H).
Infine, la teste ha specificato che “(…) io e mio marito ci S_
frequentavamo e ci frequentiamo con e la moglie almeno una Pt_1
volta alla settimana in cui ceniamo insieme;
prima del sinistro cucinava
; dopo il sinistro mio marito che è cuoco;
(…) noi non abitiamo Parte_1
a AN Giovanni Valdarno, ma sempre a circa 10 km di distanza dalla loro abitazione (…)”.
In altri termini, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, è emerso, innanzitutto, che , precedentemente Parte_1
all'incidente presentava uno stile di vita particolarmente attivo e, segnatamente, che: -) si dedicava con costanza ed assiduità alla pratica delle attività sportive della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo;
-) era solito dedicarsi con assiduità alle attività della cura del giardino e della raccolta di funghi;
-) intratteneva numerose relazioni sociali ed affettive ed, in particolare, prendeva parte, con assiduità, a numerose attività sociali e ricreative con gli amici (quali corsi di cucina).
Inoltre, dalle medesime deposizioni, è, poi, emerso che il Pt_1
successivamente al sinistro stradale del 16.08.2015, ha visto notevolmente alterato il proprio stile di vita e significativamente compromessa la pratica dell'attività sportiva, in quanto l'attore, a causa degli postumi (di natura sia
41 fisica che psichica) riportati in conseguenza del sinistro - ed, in particolare,
a causa delle difficoltà motorie manifestate -, da un lato, non può più praticare le attività sportive della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo;
dall'altro lato, ha visto notevolmente compromesse anche le proprie relazioni sociali ed affettive – in quanto, a causa dei traumi psico- fisici subiti dal le occasioni di socialità del soggetto sono state Pt_1
significativamente ridotte -.
Pertanto, deve ritenersi che la parte attrice, in base alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, abbia fornito la prova della circostanza che il sinistro per cui è causa abbia alterato significativamente le ordinarie abitudini di vita del - incidendo e condizionando la Pt_1
pratica sportiva della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo, svolte dal soggetto antecedentemente al sinistro, nonché la possibilità di prendere parte ad attività ricreative e sociali -, cagionandogli un disagio giuridicamente rilevante sotto il profilo del c.d. danno biologico dinamico- relazionale.
Peraltro, la circostanza che, nel caso in esame, l'incidente del
16.08.2015 in parola abbia determinato, nel delle conseguenze Pt_1
sotto il profilo della c.d. componente dinamico relazionale del danno biologico appare avvalorata anche in base a quanto accertato dal Collegio
Peritale – composto dal dr. medico-legale e dalla dr.ssa Persona_7
specializzata in psichiatria -, nella c.t.u. depositata in Persona_8
data 25.03.2024.
Ed infatti, dalla lettura della suddetta relazione, emerge che le lesioni riportate da , in conseguenza del sinistro in oggetto, Parte_1
hanno determinato “(…) postumi permanenti (…) con un permanente peggioramento (…)”, non solo dell'integrità psico-fisica del soggetto, ma anche “(…) del suo modo di essere e delle attività non produttive di reddito
42 (…)” (cfr. pagg. 21 e 22 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
In particolare, a pag. 18 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024, il
Collegio Peritale, dopo aver accertato che “(…) l'evento traumatico inaspettato subito dal sig. ha rappresentato un fattore che, Pt_1
determinando la brusca interruzione del flusso continuo della sua vita naturale, gli ha causato un danno psichico permanente comportando un'alterazione della sua integrità psichica (…)”, ha precisato che “(…) tale condizione psichica ha determinato un cambiamento peggiorativo dell'equilibrio psicologico e dello stile di vita del in tutti i Pt_1
contesti (…), il proprio modo di essere nelle relazioni familiari (polemico, svilente, frequenti critiche e recriminazioni nei confronti della moglie, aggressivo verbalmente e/o distante) e nelle attività interpersonali relazionali (tende ad evitare le frequentazioni di amici e/o conoscenti), di svago (ha abbandonati gli hobbies che aveva sempre coltivato) e di autorealizzazione, condizionando in senso peggiorativo, la sua qualità della vita, la sua efficienza, la sua progettualità e le sue aspettative per il futuro (…)”.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, appare congruo riconoscere a un incremento connesso alla personalizzazione del Parte_1
danno biologico – per lesione della c.d. componente dinamico-relazionale -
, nella percentuale del 34%, come da Tabelle del Tribunale di Milano.
Inoltre, nel caso in esame, è stata fornita la prova del fatto che il in conseguenza del sinistro del 16.08.2015, ha subito anche un Pt_1
danno morale.
A tal proposito, si osserva, peraltro, che la Corte di Cassazione, in tema di danno morale e di onere della prova di tale voce di danno, pur ribadendo che il soggetto danneggiato, per vedersi riconosciuta e liquidata tale
43 autonoma voce di danno, deve fornire la prova di aver riportato una sofferenza soggettiva in conseguenza dell'evento lesivo, ha, tuttavia, puntualizzato che “(…) tale danno può essere provato anche per presunzioni (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2016, n. 339), in quanto “(…) il danno morale costituisce un patema d'animo, ossia, una sofferenza interna che non è accertabile con metodi scientifici e che, come tutti i moti d'animo, può essere provato in modo diretto solo quando assume connotati eclatanti (…)” (cfr. Cass. civ., sez. lav, ord., 17 giugno
2022, n. 19623).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, la parte attrice, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio, sembra aver fornito la prova del fatto che il in conseguenza del sinistro Pt_1
stradale per cui è causa, abbia riportato una sofferenza soggettiva ed un significativo turbamento interiore.
Ed infatti, i testi e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
hanno confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli F) e G) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ovvero che “(…) Parte_1
alla data del sinistro stradale di cui rimase vittima il giorno
[...]
16.08.2015 era ed appariva come un uomo attivo, energico, entusiasta, calmo e tranquillo (…)” (capitolo F) e che, inoltre, “(…) Parte_1
a far data dal sinistro stradale di cui rimase vittima il giorno
[...]
16.08.2015 ha manifestato un visibile aumento di peso, una manifesta flessione depressiva ed ansiosa del tono dell'umore, frequenti crisi di pianto ed un carattere irritabile con frequenti scatti d'ira soprattutto nei confronti della moglie (…)” (capitolo G). Parte_2
In particolare, la teste escussa all'udienza Testimone_1
dell'11.05.2023, dopo aver confermato le predette circostanze, con specifico riferimento alla circostanza di cui al capitolo G), ha precisato che
44 il “(…) adesso non parla quasi più; (…) a volte mi accorgo Pt_1
guardando il suo volto che aveva appena finito di piangere (…)”.
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato Tes_2
integralmente le medesime circostanze di cui ai capitoli F) e G) sopra riportati ed, in particolare, dopo aver dichiarato che Parte_1
“(…) ora è più serio e più triste (…)”, ha, altresì, precisato che “(…) ho visto piangere mio genero;
ADR: prima del sinistro non avevo mai visto piangere il (…)”. Pt_1
Infine, anche la teste indifferente , escussa alla Testimone_4
successiva udienza del 06.07.2023, dopo aver confermato le medesime circostanze di cui ai capitoli F) e G) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ha dichiarato che “(…) si vedeva che aveva (…) preoccupazioni;
ADR: ricordo che dopo il sinistro ha iniziato ad estraniarsi e lo fa anche ora (…)”.
Peraltro, deve rilevarsi che, alla luce della c.t.u. depositata in data
25.03.2024, nel caso in esame, appare, comunque, verosimile che il sinistro stradale per cui è causa abbia generato, nel anche una particolare Pt_1
sofferenza soggettiva ed un turbamento interiore e, dunque, un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva.
Ed infatti, il Collegio Peritale, dopo aver attestato che “(…) l'evento traumatico inaspettato subito dal sig. ha rappresentato un fattore Pt_1
che, determinando la brusca interruzione del flusso continuo della sua vita naturale, gli ha causato un danno psichico permanente comportando un'alterazione della sua integrità psichica (…)”, ha, in particolare, rilevato che “(…) nel post-trauma e nei due anni successivi (…) Pt_1
manifestò sintomi particolarmente invalidanti, quali ansia intensa, legata anche al fatto di non ricordare nulla dell'incidente di cui era stato vittima, significativo calo del tono dell'umore (…), paure immotivate e continuo
45 rimuginio circa l'evento traumatico nel tentativo, frustrante, di ricordare e di trovare una spiegazione a quanto gli era accaduto (…)” (cfr. pag. 19 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Inoltre, dalla lettura della predetta relazione tecnica d'ufficio emerge, altresì, che “(…) gradatamente tale condizione psichica ha lasciato il posto ad uno stato di iperarousal caratterizzato da sentimenti di rabbia, irritabilità eccessiva reattività agli stimoli (…)” (cfr. pag. 19 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Dunque, in base alle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, alla luce della c.t.u. ed anche in considerazione del fatto che – in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato -, la prova del danno morale può essere fornita dal danneggiato anche tramite il ricorso a presunzioni, appare congruo, nel caso di specie, riconoscere all'attore un incremento per sofferenza soggettiva, nella percentuale del 41%, come da
Tabelle del Tribunale di Milano.
Infine, devono essere riconosciute le spese mediche sostenute dal per il complessivo importo di euro 5.084,92, atteso che le Pt_1
predette spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.ti da n. 25 a n. 40 all'atto di citazione) e che anche il Collegio Peritale – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che
“(…) le spese mediche sostenute e documentate negli atti di causa sono congrue (…)” (cfr. pag. 21 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
Andando, poi, a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la somma di euro 6.157,72.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma,
46 rivalutata, pari ad euro 6.157,72.
Ciò posto, nel caso di specie, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del danno non patrimoniale permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla Tabella di Milano - aggiornata -, pari ad euro 6.216,49; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima Tabella, in euro 115,00.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, il danno non patrimoniale permanente deve essere quantificato in complessivi euro 119.667,00; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro 10.637,72.
Di conseguenza, il danno non patrimoniale riportato da
[...]
– comprensivo del danno biologico personalizzato, del danno Parte_1
morale e delle spese mediche – deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 165.318,22, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Occorre, ora, passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro, anche in termini di mancato guadagno.
2.1.B Il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro, anche in termini di mancato guadagno deve rilevarsi che, in relazione a detta voce di danno, CP_10
l'attore ha dedotto di svolgere l'attività di “(…) artigiano muratore (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di espressa e puntuale
47 contestazione da parte della Compagnia convenuta, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Inoltre, la predetta circostanza risulta anche documentalmente provata, in quanto parte attrice ha prodotto in giudizio copia della dichiarazione di inizio attività, nonché dei relativi conti economici (cfr. all.ti n. 42, da n. 46
a n. 48 all'atto di citazione), da cui emerge che, effettivamente, il Pt_1
all'epoca del sinistro, svolgeva l'attività di artigiano edile.
Tanto premesso, nel caso in esame, l'attore ha richiesto, in questa sede, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, asseritamente derivatogli dall'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, a seguito dell'inabilità temporanea al lavoro cagionata dal sinistro oggetto di causa, con conseguente mancato percepimento, nel predetto periodo di inabilità, dei redditi connessi alla propria attività di artigiano muratore.
All'uopo, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del
2018; in tal senso anche: Cass. Civ., sentenza n. 11361 del 2014).
Dunque, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza del danno da inabilità temporanea al lavoro potrà essere fornita dal danneggiato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nella medesima pronuncia sopra citata, in tema di onere probatorio di tale voce di danno, ha avuto modo di precisare che “(…) tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
48 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del 2018).
Ne consegue che, anche qualora, nel corso del giudizio, sia emerso – anche tramite il ricorso a presunzioni semplici -, che le lesioni personali riportate a causa del sinistro abbiano, effettivamente, cagionato un periodo di inabilità temporanea al lavoro per il danneggiato, quest'ultimo non sarà, comunque, esonerato dal dover fornire la prova del quantum di tale voce di danno, ossia della circostanza di aver subito una perdita o una diminuzione di reddito in conseguenza dell'evento lesivo.
Ciò posto, passando ad esaminare il caso di specie, in primo luogo, si osserva che, attraverso la relazione integrativa depositata in data
23.07.2024, è effettivamente emerso che le lesioni personali riportate dal a seguito del sinistro stradale del 16.08.2015, hanno determinato, Pt_1
per il danneggiato, un periodo di inabilità temporanea al lavoro.
In particolare, il c.t.u., dr. medico – legale a pagina Persona_7
25 della relazione depositata in data 23.07.2024, ha accertato che “(…) vi è stato un periodo di inabilità assoluta al lavoro che si protrasse per circa
40 giorni. Successivamente a tale primo periodo si può ritenere una inabilità parziale al lavoro nella percentuale del 50% che si protrasse per ulteriori giorni 60 (…)”.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla predetta c.t.u. ed in forza del meccanismo presuntivo, deve ritenersi provato “(…) l'"an" dell'esistenza del danno (…)”.
Relativamente, poi, alla prova del c.d. quantum della predetta voce di danno, deve ritenersi che, nel caso di specie, la parte attrice abbia fornito la
49 prova della circostanza di aver subito, a causa di tale inabilità temporanea al lavoro, una reale ed effettiva perdita di reddito.
Ed infatti, attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio ed in base alla deposizione del teste indifferente OT , risulta Tes_5
provato che , durante il periodo di inabilità lavorativa Parte_1
riportata a causa del sinistro stradale del 16.08.2015, ha riportato un danno patrimoniale da mancato guadagno.
A tal proposito, è bene, innanzitutto, evidenziare che, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo, da un lato, emerge che, al mediante contratto di appalto stipulato con la Pt_1 [...]
in data 03.07.2015, era stata affidata l'esecuzione dei AR1
lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale dei locali interni al in IV AN AO (BI) (cfr. all.to AR2
n. 43 all'atto di citazione); dall'altro lato, è possibile evincere che l'impossibilità, da parte del di attendere alla propria attività Pt_1
lavorativa, per i traumi subiti nel sinistro in oggetto, ha determinato una riduzione del corrispettivo di appalto inizialmente concordato, in relazione ai lavori oggetto del predetto contratto di appalto (cfr. all.to n. 44 all'atto di citazione).
In particolare, con la scrittura privata sottoscritta dal e dalla Pt_1
in data 04.07.2016 (cfr. all.to n. 44 all'atto di AR1
citazione), dopo che le parti hanno dato atto che “(…) il Sig.
[...]
ha dovuto sospendere improvvisamente i lavori a causa di un Parte_1
incidente stradale (…)”, il committente ha dichiarato che, “(…) a causa della parziale esecuzione di lacune lavorazioni (…)”, avrebbe operato
“(…) una detrazione all'importo dei lavori contabilizzati (…)” e l'attore/appaltatore ha dichiarato di “(…) accettare la somma di euro
12.000,00 a ristoro dei lavori eseguiti e le modalità di pagamento (…)”.
50 Inoltre, la circostanza che il a causa della propria inabilità Pt_1
temporanea al lavoro, abbia riportato un danno da mancato guadagno appare provata anche in base alla dichiarazione del teste indifferente OT
, escusso all'udienza del 06.07.2023, atteso che il predetto teste ha Tes_5
confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli C) e D) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice.
In particolare, il teste in ordine alla circostanza di cui al capitolo Tes_6
C) – ossia “(…) DCV che a seguito del sinistro Parte_1
stradale di cui è rimasto vittima in data 16.08.2015 ha interrotto la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di locali interni al in IV AN AR2
AO (BI) ad esso appaltati da mediante AR1
contratto di appalto allegato in copia sub 43 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che vi mostra e che con scrittura privata allegata in copia sub 44 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che vi mostra, il suddetto contratto di appalto è stato risolto (…)”
-, dopo aver dichiarato di confermare la circostanza ivi articolata, ha, dapprima, precisato che “(…) conosco il in quanto era Pt_1
l'impresario ed incaricato di lavori presso la sita AR3
in IV AN AO ( RM) ed io ero il responsabile dei lavori affidati alla ditta (…)” ed ha, poi, ribadito che il “(…) all'epoca Pt_1 Pt_1
del sinistro ed a causa del sinistro ha dovuto interrompere i lavori e si è concluso il contratto di appalto in relazione a quale aveva eseguito una buona parte dei lavori (…)”.
Relativamente, poi, al capitolo D) – ossia “(…) DCV che a seguito della interruzione dei lavori successiva al sinistro stradale di cui Parte_1
è rimasto vittima in data 16.08.2015 e della conseguente
[...]
risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1
51 allegato in copia sub 43 all'atto di citazione AR1
introduttivo del presente giudizio, che vi mostra, il corrispettivo per le opere appaltate eseguite alla data della risoluzione del contratto di appalto
è stato ridotto da Euro 13.683,53 oltre accessori a € 12.000,00 oltre accessori e che il corrispettivo per le opere appaltate ancora non eseguite alla data della risoluzione del contratto di appalto era pari a complessivi €
5.571,30 oltre accessori (…)” -, il medesimo teste ha dichiarato che “(…)
Euro 19.223,13 era l'importo dell' intero appalto come emerge dal documento in mio possesso;
tale somma non includeva anche le opere in economia;
al momento della risoluzione del contratto le opere contabilizzate erano 13.683,53 ma eseguite solo per euro 12.000,00;
l'accordo della scrittura privata di risoluzione ha valutato che non essendo state eseguite una parte di dette e opere, il corrispettivo si riduceva ad euro 12.000,00 ( come risulta dal doc. 44); pertanto, il corrispettivo per le opere appaltate non ancora eseguite alla data della risoluzione del contratto di appalto era pari a complessivi € 7.223.13, oltre accessori, cioè iva al 10% (…)”.
Pertanto, deve ritenersi che, attraverso la documentazione allegata (cfr. all.ti n. 43 e 44 all'atto di citazione) ed in base alla dichiarazione del teste indifferente OT , la parte attrice abbia dimostrato che l'inabilità Tes_5
lavorativa temporanea, conseguente al sinistro per cui è causa, ha comportato, per il un effettivo pregiudizio patrimoniale, Pt_1
rappresentato da una riduzione del corrispettivo inizialmente concordato in relazione al contratto di appalto per cui è causa.
Per quanto concerne, poi, l'esatta determinazione di tale danno patrimoniale da mancato guadagno, deve rilevarsi che la predetta voce di danno, alla luce di quanto accertato attraverso la c.t.u. contabile espletata in corso di causa, appare quantificabile nel complessivo importo di euro
52 619,02.
Ed infatti, è bene evidenziare che, dalla lettura della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025, emerge che “(…) la stima del mancato guadagno presumibilmente sofferto dall'attore nell'anno 2015 è pari ad euro 619,02 (…)” (cfr. pag. 15 della predetta c.t.u. contabile).
In particolare, il c.t.u. contabile, dr. commercialista Persona_9
dopo aver preso visione degli atti di causa ed aver esaminato la documentazione allegata, ha, innanzitutto, precisato che, al fine di poter quantificare il pregiudizio patrimoniale subito dal “(…) sia Pt_1
preliminarmente necessario individuare il perimetro temporale entro il quale tali conteggi dovranno svilupparsi (…)” (cfr. pag. 12 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025).
All'uopo, il dr. commercialista ha, dapprima, Persona_9
rammentato che “(…) il sinistro ai danni del Sig. si è verificato il Pt_1
giorno 16.08.2015 (…)” ed ha, poi, preso atto che il c.t.u. medico-legale, dr. “(…) nella sua relazione datata 23.07.2024 Persona_7
depositata in atti, ha riconosciuto un periodo di inabilità assoluta al lavoro di giorni 40 e un successivo periodo di inabilità parziale al lavoro, del
50%, di ulteriori giorni 60 (…)” (cfr. pag. 12 della c.t.u. contabile).
Il c.t.u. contabile ha, quindi, precisato che, alla luce di quanto attestato dal c.t.u. medico-legale, “(…) l'accertamento dell'eventuale perdita di guadagno dovrà esclusivamente riferirsi all'anno 2015, atteso che il sinistro ai danni del Sig. si è verificato il giorno 16.08.2015 e che Pt_1
i successivi periodi di inabilità assoluta al lavoro (di giorni 40) ed il successivo periodo di inabilità parziale al lavoro del 50% (di ulteriori giorni 60) risultano tutti compresi nell'anno 2015 (…)” (cfr. pag. 13 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025).
Pertanto, il dr. commercialista dopo aver specificato Persona_9
53 il periodo temporale di riferimento, ha provveduto a calcolare il pregiudizio da mancato guadagno subito dal sulla base dei conti economici in Pt_1
atti e della ulteriore documentazione allegata dalla parte attrice.
Segnatamente, il c.t.u. contabile, dopo aver rilevato che “(…) l'impresa edile di ha iniziato l'attività agli inizi dell'anno 2014 Parte_1
(cfr. visura camerale, doc. 49 in atti e certificato attribuzione P. IVA, doc.
42 in atti), che quindi rappresenta il primo anno di attività (…)”, ha precisato di aver provveduto ad esaminare “(…) il conto economico dell'impresa riferito all'anno 2014 (doc. 46 in atti), in quanto ritenuto anno di “normale” attività, oltre che costituire l'unico anno di attività completo anteriore all'anno in cui si è verificato il sinistro. Infatti
l'esercizio economico dell'impresa coincide con l'anno solare Pt_1
(…)” (cfr. pagg. 13 e 14 della c.t.u. depositata in data 06.02.2025).
Dunque, il c.t.u., dr. commercialista dopo aver accertato che Per_9
“(…) in base all'esame di tale documento, risulta che l'impresa edile, nel
2014, ha conseguito ricavi per euro 129.744,00 ed ottenuto un utile fiscale di euro 11.121,00 pari quindi ad una redditività dell'8,57% (= 11.121,00 /
127.744,00) (…)”, ha, poi, dichiarato “(…) di poter assumere a base dei conteggi una percentuale storica di redditività del 8,57% rispetto ai ricavi
(…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u. contabile).
Inoltre, a pag. 14 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025, è riportato che “(…) il Sig. per l'anno 2015, ha lamentato una Pt_1
perdita di fatturato di euro 7.223,00 derivante dalla risoluzione del contratto di appalto stipulato con la (il AR1
corrispettivo complessivo si è ridotto da euro 19.223,13 ad euro
12.000,00). In effetti ciò risulta dall'accordo del 4.7.2016 sottoscritto dal committente e dal Sig. (doc. 44 in atti) (…)”. Pt_1
Dalla lettura della suddetta c.t.u. contabile, emerge, altresì, che “(…) il
54 CTU evidenzia quindi che perdita di fatturato di euro 7.223,00 ha comportato una perdita di guadagno per l'anno 2015 di euro 619,02 (=
8,57% x 7.223,00); tale importo è stato cioè ottenuto applicando la percentuale di redditività “storica” dell'8,57% alla perdita di fatturato di euro 7.223,00 (…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u. depositata in data 06.02.2025).
Pertanto, il c.t.u. contabile, nel rispondere al quesito n. 1) di cui all'ordinanza emessa da questo Giudice in data 21.09.2022 – ovvero “(…) accerti il CTU l'eventuale danno patrimoniale connesso al tipo di lavoro
(impresa edile) che il svolgeva al momento del sinistro, tenendo Pt_1
conto della asserita perdita di guadagno, connessa all'incidente per cui è causa (…)” -, ha concluso che “(…) da tale conteggio emerge quindi che la stima del mancato guadagno presumibilmente sofferto dall'attore nell'anno 2015 è pari ad euro 619,02 (…)”.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. contabile appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Dunque, per quanto sopra riferito ed alla luce della c.t.u. medico-legale depositata in data 23.07.2024, nonché della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025, il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro - anche in termini di mancato guadagno - deve quantificarsi nella complessiva somma di euro 619,02.
Andando, poi, a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la definitiva somma di euro 751,49.
Di conseguenza, non resta che dichiarare che il danno patrimoniale da inabilità lavorativa temporanea subito da , a causa del Parte_1
sinistro in oggetto, ammonta alla somma complessiva, rivalutata, di euro
55 751,49, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
2.1.C. Il danno patrimoniale da asserita incapacità lavorativa specifica
Relativamente, poi, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - asseritamente riportato da in conseguenza del sinistro de quo -, la predetta Parte_1
richiesta appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, occorre, innanzitutto, rammentare che tale voce di danno patrimoniale è rappresentata dal mancato guadagno del soggetto, a causa della sopravvenuta incapacità di svolgere la propria attività lavorativa.
Per quanto concerne, poi, la prova di tale danno patrimoniale, si osserva che, secondo l'opinione della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del 2018; in tal senso anche: Cass. Civ., sentenza n. 11361 del
2014).
Dunque, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza del danno da incapacità lavorativa specifica (il c.d. an di tale voce di danno) potrà essere fornita dal danneggiato anche mediante il
56 ricorso a presunzioni semplici.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nella medesima pronuncia sopra citata, in tema di onere probatorio di tale voce di danno, ha avuto modo di precisare che “(…) tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del 2018).
Ed infatti, la Suprema Corte ha poi sottolineato che “(…) in tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 4557 de.02.2019; in tal senso anche Cass. Civ., 3290/2013).
Ne consegue che, anche qualora, nel corso del giudizio, sia emersa – anche tramite il ricorso a presunzioni semplici -, l'effettiva incidenza delle lesioni personali riportate dal soggetto sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato (ovvero del c.d. an del pregiudizio), quest'ultimo non sarà, comunque, esonerato dal dover fornire la prova del quantum di tale voce di
57 danno, ossia della circostanza di aver subito – in conseguenza dei postumi riportati a seguito dell'evento dannoso -, un pregiudizio economico, consistente in una perdita o in una diminuzione di reddito.
Del resto, tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, la quale ha confermato che “(…) la presunzione copre solo
l'esistenza del danno (an debeatur), ma non la sua quantificazione, che va allegata, provando la riduzione del reddito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 21988 del 2019).
Di conseguenza, l'attore, per vedersi riconosciuto il danno da incapacità lavorativa specifica, nel corso del giudizio, da un lato, avrà l'onere di provare che il sinistro abbia determinato una riduzione della propria capacità lavorativa specifica – circostanza, quest'ultima, che, in forza del meccanismo presuntivo sopra richiamato (cfr. Cass. Civ., n. 15737/2018), consente di fornire la prova dell'an del pregiudizio -; dall'altro lato, sarà tenuto a dimostrare che, dai postumi cagionati dal sinistro, sia derivato un pregiudizio patrimoniale, ovvero una perdita o una riduzione reddituale.
Per quanto concerne, poi, la quantificazione di tale voce di danno, la
Corte di Cassazione, in recenti pronunce, prendendo le distanze dall'orientamento giurisprudenziale che si era affermato in precedenza, ha precisato che “(…) la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 4557 del 15.02.2019;
Cass. Civ. n. 8896/2016).
In altri termini, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la quantificazione del danno da incapacità lavorativa specifica, deve avere come punto di partenza il “(…) reddito effettivamente perduto
58 dalla vittima (…)”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver chiarito la natura del tutto residuale che assume il criterio del triplo della pensione sociale nella liquidazione della predetta voce di danno, ha precisato che il criterio di determinazione del “(…) reddito effettivamente perduto dalla vittima (…)” varia a seconda che il soggetto sia un lavoratore subordinato o un lavoratore autonomo.
Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che “(…) quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 4557 del 15.02.2019; Cass. Civ. n. 11579/2018).
Ciò precisato, passando, ora, ad affrontare il caso di specie, deve evidenziarsi che, nella fattispecie in esame, la parte attrice non risulta aver fornito la prova della circostanza che il sinistro stradale del 16.08.2015 abbia determinato, nel la perdita e/o, comunque, una riduzione Pt_1
della propria capacità lavorativa specifica di artigiano muratore.
Ed infatti, attraverso il supplemento di relazione depositato in data
23.07.2024, è stato accertato che il sinistro stradale in oggetto, pur avendo determinato dei postumi permanenti, non ha, tuttavia, avuto una incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
In particolare, il c.t.u. medico-legale, dr. dopo aver Persona_7
rilevato che “(…) il danno prettamente fisico (…)” si è concretizzato in
“(…) limitazioni funzionali della testa sul tronco, limitazioni funzionali
59 della spalla sn, riduzione dei movimenti del piede dx (…)”, ha, poi, accertato che “(…) tali esiti di non rilevante entità non comportano una compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attore (…)” ed ha, altresì, aggiunto che “(…) nemmeno il diabete insipido determina un danno alla capacità lavorativa (…)” (cfr. pagg. 24 e 25 della c.t.u. medico legale depositata in data 23.07.2024).
Inoltre, il c.t.u. medico-legale, in risposta alle osservazioni fatte pervenire dal c.t.p. di parte attrice, ha ulteriormente ribadito che i postumi permanenti riportati dal in conseguenza del sinistro in parola “(…) Pt_1
non comportano una compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attore. Nemmeno il diabete insipido determina un danno alla capacità lavorativa (…)” (cfr. pag. 26 della c.t.u. medico legale depositata in data
23.07.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. medico-legale, si ribadisce, appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo
Giudice unico.
Pertanto, dal momento che, in base alla predetta c.t.u., è stato accertato che il sinistro stradale in oggetto non ha determinato alcuna compromissione della capacità lavorativa specifica di , Parte_1
va da sé che, nel caso in esame, non può ritenersi che sia stata fornita la prova del c.d. an dell'asserito danno da incapacità lavorativa specifica.
Di conseguenza, in assenza di detta prova, appare superflua qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur del danno patrimoniale in oggetto.
A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che, non essendo stato
60 dimostrato che il sinistro stradale del 16.08.2015 abbia determinato, nel la perdita e/o una riduzione della propria capacità lavorativa Pt_1
specifica di artigiano muratore, non potrà essere riconosciuto all'attore l'importo di cui al c.d. secondo conteggio di cui alla c.t.u. contabile – pari ad euro 18.781,15 - (cfr. pagg. da 16, 17 e 18 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025), tenuto conto, da un lato, che il c.t.u. contabile ha calcolato il suddetto importo sul presupposto del “(…) riconoscimento di una riduzione della capacità specifica lavorativa permanente pari all''8% (…)” (cfr. pag. 17 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025) e considerato, dall'altro, che, attraverso la c.t.u. medico-legale, è stato, viceversa, accertato che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna compromissione della capacità lavorativa specifica del
Pt_1
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale da asserita incapacità lavorativa specifica.
2.1.D. Il danno da c.d. cenestesi lavorativa
Occorre, ora, passare ad esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto l'asserito danno c.d. cenestesi lavorativa.
All'uopo, occorre, in primo luogo, rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la c.d. lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, ed essa, a differenza dell'incapacità lavorativa specifica, non incide sull'opportunità di reddito del soggetto, ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso.
61 In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice Unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrente ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (…)” (cfr.
Cass. Civ., Sentenza n. 17411 del 28.06.2019; in tal senso, altresì, Cass.
Civ. n. 20312/2015).
Inoltre, la Corte di Cassazione, anche con la Sentenza n. 13726/2022, ha ribadito che il risarcimento del danno da cenestesi lavorativa - ossia la maggior fatica nello svolgere la mansione lavorativa cui si attendeva prima dell'incidente subito - rientra nella liquidazione del danno alla salute.
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata
(cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 17411 del 28.06.2019; Cass. Civ., Sentenza n.
13726/2022), mentre il danno da incapacità lavorativa specifica - incidendo sul patrimonio del danneggiato - deve essere ricondotto ai pregiudizi di natura patrimoniale, il c.d. danno da cenestesi lavorativa deve, viceversa, essere inquadrato nell'ambito del danno non patrimoniale e, nello specifico, nella categoria del danno biologico c.d. dinamico-relazionale, atteso che la suddetta cenestesi lavorativa ricorre quando il soggetto leso - con postumi rilevanti -, pur essendo nelle condizioni di svolgere le medesime attività poste in essere prima del sinistro - e, dunque, di percepire eguali redditi -, subisce una maggiore fatica nel compiere le azioni proprie di una determinata attività lavorativa.
62 Ciò precisato, passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che l'attore, alla luce della c.t.u. medico-legale e per quanto si dirà oltre, non potrà vedersi riconosciuto alcun ulteriore incremento a titolo di c.d. lesione da cenestesi lavorativa.
A tal proposito, innanzitutto, si osserva che, in base alla c.t.u. medico- legale depositata in data 23.07.2024, non sembra che il sinistro in oggetto abbia inciso in maniera significativa sulle modalità di svolgimento e di organizzazione del lavoro del Pt_1
Ed infatti, dalla lettura della relazione integrativa depositata in data
23.07.2024, emerge che “(…) il disturbo post-traumatico da stress, che trova giovamento in cure farmacologiche mirate, può determinare un maggior impegno nella organizzazione del lavoro, senza peraltro incidervi in misura significativa (…)” (cfr. pag. 25 della c.t.u. medico-legale depositata in data 23.07.2024).
Inoltre, è bene evidenziare che, anche a voler ritenere che il sinistro in oggetto abbia determinato, nel una lesione della c.d. cenestesi Pt_1
lavorativa in termini giuridicamente rilevanti, tuttavia, tenuto conto di quanto chiarito alla Suprema Corte in relazione alla natura del danno in oggetto – ed, in particolare, in ordine alla riconducibilità di detta voce di danno nell'ambito del c.d. danno biologico dinamico relazionale -, nella fattispecie in esame, deve, comunque, ritenersi che l'eventuale pregiudizio subito in relazione a detto profilo risulti già ricompreso nell'ambito dell'incremento riconosciuto, al punto 2.1.A della presente sentenza, a titolo di personalizzazione del danno biologico, per lesione della c.d. componente dinamico-relazionale.
Di conseguenza, va da sé che, alla luce di quanto riferito, alcuna ulteriore somma potrà essere riconosciuta al a titolo di danno da Pt_1
c.d. cenestesi lavorativa.
63 2.1.E. Il rimborso delle spese legali stragiudiziali
Parimenti infondata appare, poi, anche la richiesta del di Parte_3
vedersi rimborsate le spese asseritamente sostenute per l'attività legale stragiudiziale - per un importo complessivo di euro 7.000,00 -.
All'uopo, occorre rammentare che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. 39384; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 7 ottobre 2020,
n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali in senso tecnico, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell'an sia del quantum di tale voce di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, dal momento che il nel corso del giudizio, non ha assolto all'onere Pt_1
probatorio posto a suo carico, in quanto non ha provato di aver effettivamente sostenuto le predette spese.
Ed infatti, la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all.ti n. 57 e 58
64 all'atto di citazione) - espressamente contestata dalla Compagnia di
Assicurazioni -, appare inconferente allo scopo, in quanto, risulta inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi, rispettivamente, di una mera lettera raccomandata e di una semplice bozza di notula.
Di conseguenza, non avendo il provato l'effettivo esborso Pt_1
delle predette spese mediante la produzione di documentazione idonea, va da sé che alcuna somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
2.1.F. Il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p.
Infine, passando a prendere in esame la richiesta di cui al punto F), si rileva che ha richiesto il rimborso delle spese Parte_1
sostenute per la redazione delle relazioni tecniche di parte a firma dei propri c.c.t.t.p.p..
A tal proposito, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza
n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese
65 del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal Giudice
“(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo, c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del
20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque, quantomeno di una fattura.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente
66 alla parte attrice le spese di c.c.t.t.p.p., dal momento che l'attore, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” ai propri consulenti di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di questi ultimi.
Ed infatti, il ha prodotto copia delle fatture (cfr. all.ti n. I, II e Pt_1
III alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data
05.03.2025), dalle quali emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti dei c.c.t.t.p.p..
Dunque, dal momento che l'attore, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.c.t.t.p.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente al il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., per il complessivo importo, Pt_1
già rivalutato, di euro 4.656,72.
Di conseguenza, a titolo di rimborso delle spese c.c.t.t.p.p., deve essere liquidato a , il complessivo importo, già rivalutato, di Parte_1
euro 4.656,72, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Pertanto, il danno riportato da , in conseguenza del Parte_1
sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 170.726,43, così ottenuta: euro 165.318,22 (danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale e delle mediche, rivalutato) + euro 751,49 (danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro, rivalutato) + euro 2.656,72 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p.,
67 rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ciò posto, occorre, tuttavia, evidenziare la parte attrice non ha espressamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Compagnia di
Assicurazioni, ovvero che quest'ultima, in relazione al sinistro in parola,
“(…) ha già provveduto a corrispondere la somma di € 74.611,15 (…)” a
Parte_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la predetta circostanza, in quanto non espressamente e puntualmente contestata dall'attore, deve ritenersi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, la predetta circostanza, oltre che pacifica tra le parti, risulta anche provata dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice (cfr. all.to n. 54 all'atto di citazione).
Pertanto, deve ritenersi provato e pacifico che , Parte_1
relativamente al sinistro stradale in oggetto, abbia già ricevuto da
[...]
a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di CP_1
euro 74.611,15.
Dunque, considerato che, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.to n. 54 all'atto di citazione), emerge che il suddetto importo di euro 74.611,15 è stato corrisposto nel luglio del 2017, andando a rivalutare la predetta somma all'attualità, si ottiene l'importo di euro
89.458,77.
In definitiva, preso atto del fatto che ha già Parte_1
ricevuto, da parte di a titolo di risarcimento del AR
68 danno, la somma di euro 74.611,15 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 89.458,77 -, non resta che condannare e AR
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento del danno, del residuo importo, già Parte_1
rivalutato, di euro 81.267,66, così ottenuto: euro 170.726,43 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 89.458,77
(somma già corrisposta all'attore da rivalutata), oltre AR
gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
A questo punto, occorre passare ad affrontare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice . Parte_2
2.2. Le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice Parte_2
A tal proposito, si osserva che la ha richiesto, in questa sede, il _2
risarcimento delle seguenti voci di danno:
A. il danno biologico - comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale -, il danno morale e le spese mediche;
B. il danno parentale da lesione del rapporto parentale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge;
C. il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
D. il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p..
2.2.A. Il danno biologico - comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale -, il danno morale e le spese mediche
69 Tanto premesso, partendo dall'esaminare la richiesta sub. A), innanzitutto, si osserva che, a pag. 1 dell'atto di citazione, la data di nascita di è indicata nel “(…) 16.09.1965 (…)”; circostanza, Parte_2
quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, la all'epoca del sinistro, verificatosi in data 16.08.2015, _2
aveva, pacificamente, un'età di anni 49.
Ciò precisato, il c.t.u. specialista in psichiatria, dr.ssa Per_8
nella propria relazione depositata in data 01.08.2023, ha descritto
[...]
i traumi psico-fisici riportati da in conseguenza del sinistro Parte_2
stradale subito dal marito in data 16.08.2015, individuando, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico psichico riscontrato.
In particolare, il c.t.u., dr.ssa dopo aver valutato ed Persona_8
esaminato tutta la documentazione medica, nonché proceduto all'esame diretto di , ha accertato che “(…) i colloqui clinici effettuati, il Parte_2
Test della Figura Umana oltre l'analisi della documentazione clinica e degli atti presenti nel fascicolo della LUPI (…) hanno (…) permesso di orientare la diagnosi clinica secondo il DSM VTR (Manuale Statistico
Diagnostico dei Disturbi Mentali, marzo 2013), verso un Disturbo D'Ansia
Generalizzato (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Inoltre, la dr.ssa dopo aver specificato che “(…) dalla storia Per_8
clinica della perizianda si desume un buon funzionamento sia rispetto
l'autonomia personale che in ambito relazionale e lavorativo nonostante le esperienze traumatiche vissute nell'infanzia e nell'adolescenza (famiglia genitoriale conflittuale, padre alcolista e maltrattante, abuso sessuale subito all'età di 14 anni) (…)”, ha evidenziato che “(…) tuttavia,
70 dall'epoca dell'incidente stradale, la signora ha sviluppato un quadro di tipo ansioso con somatizzazioni che, in assenza di un trattamento farmacologico specifico, si è ad oggi cronicizzato (…)” ed ha, altresì, accertato che “(…) tale quadro ha determinato un peggioramento della sintomatologia algica correlata al quadro di tipo fibromialgico di cui la signora soffre, così come della Gastrite e del quadro di Artrite Psoriasica patologie che, è noto, sono influenzate in senso peggiorativo da stati
d'ansia soprattutto se protratti nel tempo e/o cronici (…)” (cfr. pagg. 8 e 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Ciò posto, il c.t.u. medico-legale, dr. nella propria Persona_7
relazione depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice
[...]
dopo aver preso atto che la dr.ssa specialista _2 Persona_8
in psichiatria, nella propria c.t.u. depositata in data 01.08.2023, ha accertato che il sinistro stradale in oggetto ha cagionato, in dei Parte_2
postumi permanenti consistenti in “(…) Disturbo D'Ansia Generalizzato
(…)”, ha, poi, determinato nella percentuale del 3% il danno biologico, quanto al profilo dei postumi invalidanti di carattere permanente (cfr. pag.
7 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione a . Parte_2
In particolare, in punto di quantificazione dei postumi permanenti, il c.t.u. medico-legale, ha, in primo luogo, precisato che “(…) come indicato nei baremes per valutazione del danno se il trauma è un trauma importante, in grado di produrre autonomamente danno psichico e non esistono preesistenze si moltiplica quanto valutato come danno biologico per un coefficiente pari a 1. Se il trauma è di poca entità, non in grado da solo di sviluppare danno psichico e ci sono preesistenze si moltiplica per il coefficiente pari allo 0,5 (…)” (pag. 7 della c.t.u. depositata in data
25.03.2024 in relazione a . Parte_2
Dunque, il dr. medico-legale dopo aver preso atto, da Persona_7
71 un lato, che la dr.ssa nella propria relazione, “(…) fa riferimento Per_8
a esperienze traumatiche vissute nell'infanzia e nell'adolescenza (famiglia genitoriale conflittuale, padre alcolista e maltrattante, abuso sessuale subito all'età di 14 anni) e fa riferimento ad una modificazione dell'assetto psicologico della signora, che si presenta ad oggi, iperemotiva e profondamente insicura soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia (…)” e, dall'altro, che lo specialista in psichiatria ha indicato il danno non patrimoniale riportato dalla “(…) nella misura del 6% _2
(…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023), ha specificato che “(…) nel caso di specie si applica la formula che prevede la valutazione del danno biologico moltiplicata per il coefficiente pari allo
0,5 (…)” (pag. 7 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice Parte_2
Pertanto, il c.t.u. medico-legale, dopo aver ribadito che “(…) le lesioni o le malattie riscontrate sul periziando sono in rapporto di causalità con la condotta colposa dedotta in giudizio e compatibili con la stessa;
consistono in: Disturbo D'Ansia Generalizzato (…)”, ha concluso che, nel caso in esame, i postumi riportati dalla “(…) determinano una menomazione _2
dell'integrità psicofisica del soggetto (danno biologico) valutabili nella misura del 3% (…)” (pag. 7 e 8 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice Parte_2
Infine, il dr. ha individuato l'invalidità temporanea in giorni 60 Per_7
al 50% e successivi giorni 60 al 25% (cfr. a pag. 8 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice . Parte_2
Poiché le conclusioni a cui sono giunti entrambi i c.c.t.t.u.u. appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente –che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni
72 possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che, nel caso in esame, trattasi di c.d. micro-invalidità (ossia di invalidità pari od inferiore al 9%), ai fini della quantificazione del pregiudizio in oggetto, sono stati considerati i criteri per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale, stabiliti dall'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M.
Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod..
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione
Civile Sezione III, ordinanza 15733/2022 del 17/05/22), si ribadisce, il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (c.d. danno dinamico relazionale) -, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 25164, del 28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico –
73 relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e per quanto si dirà oltre, deve essere riconosciuto, sia l'incremento per sofferenza soggettiva sia l'incremento connesso alla personalizzazione del danno biologico – sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, l'attrice sembra aver fornito la prova della sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
In particolare, relativamente al danno biologico c.d. dinamico- relazionale, si deve rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale componente del danno biologico si concretizza in “(…) specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso, sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (…)”, e che il Giudice deve tener conto delle predette circostanze, in sede di “(…) liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., sentenza n. 21939 del 21.09.2017; in tal senso, anche Cass. Civ., sentenza n. 2788 del 31.01.2019).
Dunque, in base a quanto evidenziato dalla Suprema Corte, qualora il danneggiato, nel corso del giudizio, fornisca la prova del fatto che il sinistro, avuto riguardo della specificità del caso concreto, gli abbia generato una particolare alterazione e compromissione delle proprie normali e quotidiane abitudini di vita, dovrà essergli riconosciuto un aumento personalizzato del danno biologico, attesa la lesione anche della componente dinamico-relazionale di tale voce di danno.
Ciò precisato, occorre evidenziare che, nel caso in esame, l'attrice ha,
74 effettivamente, fornito la prova di aver subito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, una significativa compromissione delle proprie quotidiane abitudini di vita e, dunque, di aver subito un danno biologico c.d. dinamico-relazionale.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi nel corso del giudizio, sembra emergere che in conseguenza del sinistro Parte_2
stradale del 16.08.2015 per cui è causa, abbia riportato una effettiva compromissione della componente c.d. dinamico-relazionale del danno biologico.
Invero, dalle deposizioni testimoniali, è emerso che la a causa del _2
trauma subito in relazione all'incidente in oggetto, ha mutato in maniera significativa le proprie quotidiane ed ordinarie abitudini di vita, atteso che i postumi psichici subiti, da un lato, hanno inciso notevolmente sulle attività di svago e ricreative - alle quali la antecedentemente all'incidente, si _2
dedicava in maniera costante e continuativa -; dall'altro lato, hanno determinato una significativa compromissione delle relazioni sociali ed affettive della _2
Segnatamente, i testi escussi all'udienza dell'11.05.2023, CP_14
e , hanno confermato integralmente le circostanze
[...] Tes_2
articolate ai capitoli E) ed I) della memoria istruttoria depositata da parte attrice, ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), ossia che “(…) al momento del sinistro stradale di cui rimase Parte_2
vittima il giorno 16.08.2015 così come alla data Parte_1
attuale era ed è la moglie di e che la medesima Parte_1
conviveva e convive con il marito sia alla data del Parte_2
16.08.2015 che alla data attuale nel quartiere sito in AN Giovanni
Valdarno (AR), Via Martiri della Libertà n. 84 (…)” (capitolo E) e che
“(…) a seguito del sinistro stradale di cui è rimasto vittima il Parte_2
75 marito il giorno 16.08.2015 ha cominciato a Parte_1
manifestare una condizione psicologica di ansia e depressione nonché un atteggiamento di passività, aumento ponderale, insonnia, gastrite, eczema, artrite e psoriasi (…)” (capitolo I).
In particolare, la teste dopo aver riferito che “(…) Testimone_1
è il marito di mia IA (…)”, in Parte_1 Parte_2
relazione alla circostanza di cui al capitolo I), ha precisato che “(…) mia IA ed anche mi hanno riferito che mia IA non dormiva Parte_1
più; ADR: ha avuto anche la psoriasi che prima non aveva e anche ora ha la psoriasi (…).
Anche il teste , dopo essersi qualificato come “(…) marito Tes_2
della teste appena sentita (…)”, ha dichiarato che “(…) Testimone_1
anche lei (la n.d.r.) ha accusato molto a causa di questa situazione: _2
(…) non aveva voglia di fare niente e si sentiva sempre stanca;
ADR: mi faceva capire che era tutto connesso al cambiamento del marito dopo il sinistro (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) ADR: andavo a casa a trovarla
e la vedevo sul divano e le chiedevo perché stava sul divano e lei mi diceva perché era stanca;
si vedeva che era stanca (…)”.
Inoltre, la circostanza che il sinistro stradale in oggetto abbia determinato una notevole compromissione delle attività quotidiane, delle occasioni relazionali e delle relazioni affettive della risulta _2
comprovata anche dalla dichiarazione resa dalla teste indifferente S_
, escussa alla successiva udienza del 06.07.2023.
[...]
Ed infatti, a detta udienza, la teste indifferente , ha, a sua Testimone_3
volta, confermato integralmente le circostanze articolate al capitoli E) ed I) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice.
Peraltro, la circostanza che, nel caso in esame, l'incidente del
16.08.2015 in parola abbia alterato significativamente le ordinarie abitudini
76 di vita della - incidendo e condizionando la attività quotidiane svolte _2
antecedentemente al sinistro, nonché le relazioni sociali ed affettive del soggetto -, cagionandogli un disagio giuridicamente rilevante sotto il profilo del c.d. danno biologico dinamico relazionale appare avvalorata anche in base a quanto accertato dal c.t.u. specialista in psichiatria, dr.ssa nella propria relazione depositata in data 01.08.2023. Persona_8
Ed infatti, dalla lettura della suddetta relazione, è possibile evincere che
“(…) l'evento traumatico rappresentato dall'incidente occorso al marito nell'agosto 2015, ha determinato una modificazione dell'assetto psicologico della signora che si presenta ad oggi, (…) profondamente insicura soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia (paura di dire cose sbagliate, paura di suscitare reazioni verbalmente aggressive da parte del marito, difficoltà a tentare o ad accettare approcci sessuali da parte del marito che non riconosce più come l'uomo che ha sposato) e questo soprattutto in relazione al cambiamento psichico manifestato a sua volta dal marito (…)”; e, dunque, emerge che i traumi psichici riportati da
, in conseguenza del sinistro in oggetto, hanno determinato un Parte_2
“(…) peggioramento della qualità della vita di coppia e del menàge famigliare per cui i due coniugi non hanno più un'attività sessuale ed hanno ridotto le uscite per vedere amici e per dedicarsi ad attività di svago
o ad hobbies che precedentemente condividevano (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Inoltre, anche dalla c.t.u. medico-legale depositata in data 25.03.2024, in relazione all'attrice è possibile evincere che le lesioni Parte_2
riportate dalla hanno determinato dei “(…) postumi permanenti (…) _2
con un permanente peggioramento (…)”, non solo dell'integrità psico- fisica del soggetto, ma anche “(…) del suo modo di essere e delle attività non produttive di reddito (…)” (cfr. pag. 8 della predetta c.t.u.).
77 Dunque, anche in base alle predette c.c.t.t.u.u., risulta accertato che
[...]
a causa del sinistro in oggetto, abbia subito una significativa _2
alterazione del proprio stile di vita, in quanto, da un lato, ha visto significativamente compromesse le attività ricreative e di svago praticate quotidianamente;
dall'altro lato, ha riportato un rilevante peggioramento delle proprie relazioni sociali ed affettive – soprattutto nell'ambito della relazione affettiva con il proprio coniuge -.
Pertanto, deve ritenersi che attraverso le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa ed alla luce delle c.c.t.t.u.u., sia stato dimostrato che la abbia riportato una lesione della c.d. componente dinamico- _2
relazionale del danno biologico.
Inoltre, nel caso in esame, è stata fornita la prova del fatto che
[...]
in conseguenza del sinistro del 16.08.2015, ha subito anche un _2
danno morale.
A tal proposito, si ribadisce che la Corte di Cassazione, in tema di danno morale e di onere della prova di tale voce di danno, pur ribadendo che il soggetto danneggiato, per vedersi riconosciuta e liquidata tale autonoma voce di danno, deve fornire la prova di aver riportato una sofferenza soggettiva in conseguenza dell'evento lesivo, ha, tuttavia, puntualizzato che
“(…) tale danno può essere provato anche per presunzioni (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2016, n. 339), in quanto “(…) il danno morale costituisce un patema d'animo, ossia, una sofferenza interna che non è accertabile con metodi scientifici e che, come tutti i moti d'animo, può essere provato in modo diretto solo quando assume connotati eclatanti
(…)” (cfr. Cass. civ., sez. lav, ord., 17 giugno 2022, n. 19623).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, la parte attrice, in base a quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio ed alla luce della c.t.u. depositata in data 01.08.2023, sembra aver fornito la prova
78 del fatto che la in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa, _2
abbia riportato una sofferenza soggettiva ed un significativo turbamento interiore.
Ed infatti, i testi e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
hanno confermato integralmente la circostanza articolata al capitolo I) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ovvero che “(…) a Parte_2
seguito del sinistro stradale di cui è rimasto vittima il marito Parte_1
il giorno 16.08.2015 ha cominciato a manifestare una condizione
[...]
psicologica di ansia e depressione nonché un atteggiamento di passività, aumento ponderale, insonnia, gastrite, eczema, artrite e psoriasi (…)”.
In particolare, la teste all'udienza dell'11.05.2023, Testimone_1
nel confermare la predetta circostanza, ha dichiarato che “(…) mia IA dopo il sinistro, vedendo il marito in quella maniera ha iniziato ad avere ansia e paura perché il futuro non era più come prima;
ADR: ho visto piangere mia IA e lei mi riferiva che era a causa del marito il quale non era più tranquillo e pacato ma rispondeva male, aveva cambiato il suo carattere (…)”.
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato Tes_2
integralmente la medesima circostanza di cui al capitolo I) sopra riportato ed, in particolare, ha precisato che la “(…) ha accusato molto a causa _2
di questa situazione: l'ho vista piangere tante volte;
l'umore era depresso,
(…) ADR: mi faceva capire che era tutto connesso al cambiamento del marito dopo il sinistro (…)”.
Inoltre, anche la teste indifferente , escussa alla Testimone_4
successiva udienza del 06.07.2023, dopo aver confermato la circostanza di cui al capitolo I) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ha specificato che “(…) a seguito del sinistro del marito è Parte_2
aumentata di peso ed infatti prima del sinistro era taglia 40-42 ed ora è
79 taglia XL;
ADR: l'aumento è stato graduale, all'inizio non si notava (…)” ed ha, altresì, riconosciuto che “(…) dopo il sinistro del marito è diventata più nervosa, irascibile (…)”.
Infine, è bene evidenziare che, nella fattispecie in esame, la circostanza che il sinistro stradale per cui è causa abbia generato, nella una _2
particolare sofferenza soggettiva ed un turbamento interiore - e, dunque, un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva -, appare, comunque, verosimile anche alla luce della c.t.u. depositata in data 01.08.2023.
Invero, dalla disamina della suddetta consulenza tecnica d'ufficio, emerge che “(…) l'evento traumatico rappresentato dall'incidente occorso al marito nell'agosto 2015, ha determinato una modificazione dell'assetto psicologico della signora che si presenta ad oggi, iperemotiva (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Di conseguenza, in base alle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, alla luce della c.t.u. depositata in data 19.06.2023 ed anche in considerazione del fatto che – in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato -, la prova del danno morale può essere fornita dal danneggiato anche tramite il ricorso a presunzioni, deve ritenersi dimostrato che, nella fattispecie in esame, in conseguenza Parte_2
del sinistro stradale in oggetto, abbia riportato un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva.
Ciò posto, considerato che, per quanto riferito in precedenza, è stato accertato che a causa del sinistro in parola, ha riportato, sia Parte_2
una significativa compromissione della componente c.d. dinamico- relazionale del danno biologico che un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva, appare congruo, nel caso in esame, riconoscere all'attrice l'incremento di cui alla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge
80 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod. – incremento, quest'ultimo, che, come specificato al predetto art. 5, risulta comprensivo, tanto del danno morale che del danno c.d. biologico dinamico relazionale -, nella misura massima ivi prevista, ovvero nella percentuale del 33,33%.
Infine, devono essere riconosciute le spese mediche sostenute da
[...]
per il complessivo importo di euro 610,00, atteso che le predette _2
spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.to n. 63 all'atto di citazione) e che anche il c.t.u. medico-legale – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che
“(…) le spese mediche sostenute e documentate negli atti di causa sono congrue (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u. medico-legale depositata in data
25.03.2024, in relazione all'attrice . Parte_2
Poiché, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, emerge che tali spese sono state sostenute nell'anno 2018 (cfr. all.to n. 63 all'atto di citazione), andando a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la somma di euro 727,73.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma, rivalutata, pari ad euro 727,73.
Ciò posto, nel caso di specie, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità - elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge
05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod. -, pari ad euro 947,30; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima Tabella, in euro 55,24.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, utilizzando la Tabella per il calcolo
81 del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico
12.06.2007 e succ. mod., il danno biologico permanente deve essere quantificato in complessivi euro 2.745,28; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro
2.485,80.
Inoltre, sempre sulla base dei parametri indicati dalla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità - elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo
Economico 12.06.2007 e succ. mod. -, l'incremento omnicomprensivo, riconosciuto in relazione alla componente c.d. dinamico-relazionale ed al danno morale, nel caso in esame, appare quantificabile nell'importo complessivo di euro 1.743,52 - pari al 33,33% del danno biologico complessivo (danno biologico permanente+ danno biologico temporaneo)
-.
Di conseguenza, il danno non patrimoniale riportato da – Parte_2
comprensivo del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche - deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro
7.702,33, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Occorre, ora, passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno parentale da lesione del rapporto parentale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge.
2.2.B. Il danno parentale da lesione del rapporto parentale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge
82 In particolare, la parte attrice ha, a tale titolo, richiesto il riconoscimento, in favore di del danno parentale Parte_2
asseritamente riportato dalla medesima in conseguenza del sinistro, in quanto, a suo dire, l'incidente in parola avrebbe cagionato, alla una _2
grave compromissione del proprio rapporto coniugale con il marito.
Ebbene, la richiesta risarcitoria in oggetto, per quanto verrà di seguito evidenziato, non appare meritevole di accoglimento.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, rammentare che il danno parentale da lesione del rapporto parentale per macro-lesione del coniuge consiste nel pregiudizio – di natura non patrimoniale - subito dal coniuge di una persona gravemente lesa a causa di un fatto illecito – quale, nel caso in esame, un incidente stradale -.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza in materia (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 13540 del 17.05.2023), quando un coniuge subisce una c.d. macro-lesione, ovvero una grave compromissione permanente dell'integrità psicofisica, l'altro coniuge può subire un danno iure proprio, che si manifesta attraverso una compromissione significativa del rapporto affettivo intrattenuto con il proprio coniuge.
Inoltre, la Corte di Cassazione (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n.
23469/2018), in materia di c.d. danno parentale, ha avuto modo di precisare che, se certamente il danno da perdita del rapporto parentale – che rappresenta un danno non patrimoniale iure proprio del familiare – non è liquidabile esclusivamente in caso di decesso del congiunto;
tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno in oggetto, è, comunque, necessario che il congiunto – c.d. vittima primaria – abbia riportato una c.d. macro-lesione, ovvero delle gravi menomazioni della propria integrità psico-fisica, tali da incidere in maniera significativa sul rapporto parentale con il proprio
83 congiunto.
In particolare, è bene evidenziare che la Suprema Corte, nel precisare i presupposti necessari per il riconoscimento di detta voce di danno, ha avuto modo di chiarire che, affinché il coniuge – o, comunque, i familiari - di una persona gravemente lesa abbiano diritto al risarcimento del danno parentale da lesione del rapporto affettivo con il macro-leso, pur non occorrendo che si sia determinato un “(…) totale sconvolgimento delle abitudini di vita
(…)”, è, in ogni caso, necessario dimostrare che il fatto illecito subito dal congiunto abbia, comunque, determinato una grave compromissione del menage familiare e del rapporto affettivo con il coniuge, tale, cioè, da determinare un grave e notevole peggioramento del rapporto parentale con il congiunto (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, n.7748 del 08.04.2020).
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso di specie, deve rilevarsi che, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, nella fattispecie in esame, non risultano sussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento, in favore della di un danno parentale da lesione del _2
rapporto coniugale.
Invero, a prescindere dal fatto che, nel caso de quo, il danno biologico riportato da (che, come già evidenziato in precedenza, Parte_1
in base alla c.t.u. medico-legale espletata ha comportato, nel dei Pt_1
postumi permanenti quantificabili nella percentuale del 25%) possa o meno ritenersi integrare gli estremi di una c.d. macro-lesione, è bene evidenziare che, alla luce di quanto emerso dalla c.t.u. medico-legale espletata in relazione al nel caso in esame, non può, in ogni Parte_2
caso, ritenersi accertato che il sinistro in oggetto abbia determinato una grave e significativa compromissione del rapporto affettivo tra i due coniugi e/o del loro menage familiare.
Ed infatti, se certamente, in base alle deposizioni dei testi escussi nel
84 corso del giudizio ed alla luce delle c.c.t.t.u.u. espletate, è stato accertato che il sinistro occorso a ha avuto una incidenza Parte_1
rilevante – oltre che in punto di integrità psico fisica – anche sotto il profilo delle abitudini di vita e delle relazioni sociali ed affettive (c.d. componente dinamico-relazionale del danno biologico), sia del che della Pt_1
moglie tuttavia, nella fattispecie in esame, non è, comunque, Parte_2
emerso che l'incidente in parola abbia determinato una grave compromissione del menage familiare degli attori.
All'uopo, è bene, in particolare, evidenziare che, sebbene il c.t.u. specialista in psichiatria, dr.ssa abbia rilevato che “(…) Persona_8
l'evento traumatico rappresentato dall'incidente occorso al marito nell'agosto 2015, ha determinato una modificazione dell'assetto psicologico della signora che si presenta ad oggi, iperemotiva e profondamente insicura soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023) e che, inoltre, il sinistro medesimo ha determinato un “(…) peggioramento della qualità della vita di coppia e del menàge famigliare per cui i due coniugi non hanno più un'attività sessuale ed hanno ridotto le uscite per vedere amici e per dedicarsi ad attività di svago o ad hobbies che precedentemente condividevano (…)” (cfr. pag. della c.t.u. depositata in data 01.08.2023); tuttavia, dalla lettura del supplemento di relazione depositato in data 23.07.2024, emerge chiaramente che la “(…) alterazione contenuta del menage familiare (…)” - rilevata dalla dr.ssa Per_8
nella propria relazione -, ha determinato esclusivamente un “(…)
[...]
lieve peggioramento della qualità della vita coniugale (…)” e, dunque,
“(…) non tale da stravolgere l'esistenza del e della moglie (…)” Pt_1
(cfr. pag. 24 della relazione integrativa depositata in data 23.07.2024).
Peraltro, la circostanza che, nella fattispecie de qua, l'incidente in parola
85 abbia determinato una grave compromissione del menage familiare e del rapporto affettivo con il coniuge - tale, cioè, da determinare un notevole peggioramento del rapporto parentale con il congiunto (cfr. in tal senso,
Cass. Civ., Sez. III, n.7748 del 08.04.2020) - non sembra emergere neppure dalle dichiarazioni dei testi sentiti alle udienze dell'11.05.2023 e del
06.07.2023.
In altri termini, è pur vero che, tramite le c.c.t.t.u.u. ed in base alle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio, è stato accertato che il sinistro in questione ha alterato le quotidiane abitudini di vita e le relazioni sociali ed affettive, non solo di , ma anche di Parte_1 [...]
cagionandole un pregiudizio sotto il profilo dinamico-relazionale _2
del danno biologico – tanto che, al punto 2.2.A della presente sentenza, è stato riconosciuto, in favore della l'incremento previsto per la _2
compromissione della componente dinamico relazionale del danno biologico -; tuttavia, non è, in ogni caso, possibile evincere che il sinistro in oggetto abbia determinato una grave e notevole compromissione del menage familiare e del rapporto affettivo tra i due coniugi.
Pertanto, dal momento che, nel caso in esame, in base alle c.c.t.t.u.u. ed agli ulteriori elementi assunti in corso di causa, non emerge che l'incidente in parola abbia cagionato, a un danno da c.d. lesione del Parte_2
rapporto parentale con il proprio coniuge - in quanto le alterazioni delle relazioni affettive della non avendo determinato una grave _2
compromissione del menage familiare, si sono tradotte, esclusivamente, in un danno biologico c.d. dinamico-relazionale -, va da sé che non può trovare accoglimento la richiesta risarcitoria del danno parentale asseritamente riportato da Parte_2
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riferito, non resta che rigettare la richiesta di risarcimento del danno parentale da lesione del
86 rapporto coniugale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge.
2.2.C. Il rimborso delle spese legali stragiudiziali
Per quanto concerne, poi, la richiesta di di vedersi Parte_2
rimborsate le spese asseritamente sostenute per l'attività legale stragiudiziale - per un importo complessivo di euro 2.500,00 -, devi evidenziarsi che la suddetta richiesta appare infondata e che, pertanto, la stessa deve essere rigettata.
All'uopo, occorre ribadire che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi,
“(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. 39384; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 7 ottobre 2020,
n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali in senso tecnico, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell'an sia del quantum di tale voce di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, dal
87 momento che la nel corso del giudizio, non ha assolto all'onere _2
probatorio posto a suo carico, in quanto non ha provato di aver effettivamente sostenuto le predette spese.
Ed infatti, la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all.ti da n. 65 a n.
68 all'atto di citazione) - espressamente contestata dalla Compagnia di
Assicurazioni -, appare inconferente allo scopo, in quanto, risulta inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi, rispettivamente, di semplici lettere raccomandate (cfr. all.ti n. 65, 66 e 67 all'atto di citazione)
e di una mera bozza di notula (cfr. all.to n. 68 all'atto di citazione).
Di conseguenza, non avendo provato l'effettivo esborso Parte_2
delle predette spese mediante la produzione di documentazione idonea, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
2.2.D Il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p.
Infine, passando a prendere in esame la richiesta di cui al punto E), si rileva che ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la Parte_2
redazione della relazione tecnica di parte a firma del proprio c.t.p..
A tal proposito, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza
88 n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal Giudice
“(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo, c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del
20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto
89 un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque, quantomeno di una fattura.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente alla parte attrice le spese di c.t.p., dal momento che l'attrice, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” al proprio consulente di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, la ha prodotto copia della fattura (cfr. all.to n. IV alla _2
nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 05.03.2025), dalla quale emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti del c.t.p..
Dunque, dal momento che l'attrice, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.t.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente alla parte attrice il rimborso delle spese di c.t.p., per il complessivo importo, già rivalutato, di euro 1.464,00.
Di conseguenza, va da sé che deve essere liquidato a a Parte_2
titolo di rimborso delle spese c.t.p., il complessivo importo, già rivalutato, di euro 1.464,00, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
In definitiva, il danno riportato da in conseguenza del Parte_2
sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 9.166,33, così ottenuta: euro 7.702,33 (danno biologico, danno
90 morale e spese mediche, rivalutati) + euro 1.464,00 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Di conseguenza, non resta che condannare e AR
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo, già _2
rivalutato, di euro 9.166,33, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 4253,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che
“(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame) -, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui
91 devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass.
19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU n. 17405/2012).
Infine, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.c.t.t.u.u, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e di ogni Controparte_2 AR
diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di
: Controparte_2
1. dichiara che il sinistro stradale del 16.08.2015 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di quale conducente e Controparte_2
proprietario dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa;
2. dichiara che il danno riportato da , in Parte_1
conseguenza del sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 170.726,43, così ottenuta: euro 165.318,22 (danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale e delle mediche, rivalutato) + euro 751,49 (danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro, rivalutato) + euro 2.656,72 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno
92 sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
3. preso atto del fatto che ha già ricevuto da Parte_1
parte di a titolo di risarcimento del danno, la AR
somma di euro 74.611,15 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro
89.458,77 -, condanna e AR CP_2
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, a titolo di risarcimento del danno, del residuo importo, Parte_1
già rivalutato, di euro 81.267,66, così ottenuto: euro 170.726,43 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 89.458,77
(somma già corrisposta all'attore da AR
rivalutata), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara, altresì, che il danno riportato da , in Parte_2
conseguenza del sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 9.166,33, così ottenuta: euro 7.702,33 (danno biologico, danno morale e spese mediche, rivalutati) + euro 1.464,00 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
5. condanna, per l'effetto, e AR CP_2
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo, _2
già rivalutato, di euro 9.166,33, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
93 6. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
7. condanna e , in AR Controparte_2
solido tra di loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
8. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.c.t.t.u.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
94
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 398 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05.03.2025 e vertente tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. ULIVI GIANNOTTO e dall'Avv. RUDALLI MAURIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. FANTICELLI
LAURA, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro elettivamente domiciliata presso lo studio AR
dell'Avv. BENINCASA ENZO e BENINCASA ALESSIA, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 05.03.2025,
l'Avv. ULIVI GIANNOTTO e l'Avv. RUDALLI MAURIZIO per e , concludono come Parte_1 Parte_2
segue: “(…) piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per le causali e per i titoli indicati in atti, in via istruttoria, ammettere e disporre tutti gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti attrici con le istanze istruttorie svolte in corso di causa nelle quali anche in questa sede si insiste ed inoltre, rilevata la mancata risposta del nominato CTU medico –legale alla richiesta di integrazione della relazione formulata da Questo Ecc.mo Tribunale con ordinanza del 07.05.2024, nominare altro CTU medico – legale al quale richiedere la suddetta risposta mediante applicazione di metodo tecnico – scientifico a dati oggettivi documentati e accertati con particolare riferimento all'accertamento della incidenza del quadro lesivo temporaneo
e permanente riportato da in conseguenza del sinistro Parte_1
in termini di menomazione temporanea e permanente della sua capacità lavorativa specifica di professionista edile ed inoltre convocare il CTU contabile a chiarimenti sui punti indicati dalla comparente parte attrice sub 1 – 2 nelle note di trattazione scritta della udienza cartolare del
26.02.2025 e, nel merito, accertare e comunque dichiarare, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c., che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale di cui occupa ricade in via esclusiva sul conducente della vettura modello LANCIA
MUSA tg. CN 569 LR e di conseguenza condannare AR
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro – tempore e in via solidale tra loro, Controparte_2
2 al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali da esse sofferti in conseguenza del sinistro stradale di cui occupa, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, visto anche il deposito delle CC.TT.UU. sia pur ferme le istanze di rinnovazione e chiarimenti di cui sopra, vengono qui di seguito indicate facendosi riferimento alla vigente versione della tabella del Tribunale di Milano
(2024) per e alla vigente tabella di legge per lesione Parte_1
alla salute micropermanente per nonché alla Tabella del Parte_2
Tribunale di Roma 2019 per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto coniugale per la macrolesione del marito per
[...]
, il tutto sempre con espressa salvezza delle diverse misure, _2
maggiori o minori, che risultassero come dovute e /o giuste all'esito del presente giudizio: per : € 4.900,00 per risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITA gg 35 (€ 140,00 per die), € 4.200,00 per risarcimento del danno non patrimoniale
(biologico e morale) da ITP 75% gg. 40, € 3.850,00 per risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITP 50% gg. 55, €
119.667,00 per risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) da IP 25%, € 29.916,00 a titolo di aumento percentuale per personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale (25% del danno non patrimoniale da IP), € 5.084,82 per danno patrimoniale da spese di cura, assistenza e certificazione del quadro lesivo, € 4.117,00 per danno patrimoniale da menomazione temporanea della capacità lavorativa, € 18.781,15 per danno patrimoniale da menomazione permanente della capacità lavorativa, € 7.000,00 per danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale;
per : € Parte_2
23.250,00 per danno non patrimoniale da lesione del rapporto coniugale in ragione della macrolesione del marito convivente (tabella 2019 Tribunale
3 di Roma con applicazione di 31 punti da € 3.000,00 ciascuno moltiplicati per 25% di IP del macroleso), € 7.778,29 per danno non patrimoniale biologico da IP 6% (lesione del diritto alla salute), € 1.944,57 per aumento
20% ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Provate in ragione della incidenza della lesione psico – fisica sugli aspetti dinamico – relazionali e per la particolare sofferenza psico – fisica causata da tale lesione, € 610,00 per danno patrimoniale da spesa di cura e certificazione del quadro lesivo, € 2.500,00 per danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale;
in ogni caso per entrambe le parti attrici oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia della sentenza e interessi legali sul capitale espresso in moneta attuale rispetto alla data del sinistro
(previa eventuale devalutazione) e poi via via rivalutato anno per anno maturandi e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo con imputazione come per legge della somma di € 74.611,15 già pagata da
[...]
in favore di e dal medesimo trattenuta CP_1 Parte_1
a titolo di acconto sul maggiore avere ad esso spettante, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spese delle CC.TT.UU. a definitivo carico delle parti convenute soccombenti e condanna delle medesime alla refusione in favore delle parti attrici delle spese di CC.TT.UU. e
CC.TT.PP. (…)”;
l'Avv. BENINCASA ENZO e l'Avv. BENINCASA ALESSIA per concludono come segue: “(…) affinché AR
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono voglia: NEL MERITO IN TESI: rigettare le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate ed in ogni caso poiché il danno risulta già risarcito.
IN IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
4 avversa domanda, riconoscere quelle pretese che saranno rigorosamente provate in corso di causa nel loro esatto ammontare e nella loro stretta derivazione causale con il sinistro “de quo”, accertare la esatta misura della colpa delle parti e, in virtù del pagamento della somma di €
74.611,15 già erogata e debitamente rivalutata e maggiorata di interessi, riconoscere solo quelle ulteriori somme eventualmente dovute. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e esponevano che, in data 16.08.2015, Parte_1 Parte_2
alle ore 12.40 circa, nel territorio del Comune di AN Giovanni Valdarno
(AR), , mentre stava procedendo, a piedi, presso il Parte_1
margine della carreggiata di Via Montecarlo e si trovava in prossimità del
Cimitero Comunale, era stato investito dalla autovettura modello CI
MU, targata CN569LR, condotta da che, Controparte_2
nell'immediatezza del sinistro, erano intervenuti in loco i Carabinieri della
Legione Toscana Compagnia di AN Giovanni Valdarno Aliquota
Radiomobile, i quali aveva provveduto a redigere la relazione di incidente stradale in atti (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, all'epoca del sinistro, la vettura modello CI MU in questione risultava di proprietà di ed assicurata, per la r.c.a., presso la Controparte_2 AR
(già ; che, a dire di essa parte attrice,
[...] Controparte_3
la responsabilità del sinistro in parola avrebbe dovuto essere ascritta, in via esclusiva, al conducente dell'autovettura CI MU in questione, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c.; che, inoltre, il pedone , in conseguenza dell'incidente, Parte_1
5 aveva riportato delle gravi lesioni personali, tali da rendere necessario il suo trasporto, mediante autoambulanza, presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero ANta Maria Alla Gruccia, ove era stato sottoposto alle cure ed agli accertamenti del caso, con successiva dimissione avvenuta in data 17.09.2015, con una diagnosi di trauma policontusivo e trauma cranico commotivo ed una prognosi iniziale di giorni 25, come da relativa documentazione sanitaria in atti (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), che, in data 10.09.2015, il era, poi, stato sottoposto a visita ed esame Pt_1
RX alla spalla sinistra, presso Presidio Ospedaliero ANta Maria Alla
Gruccia, come da certificato e referto allegati (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, successivamente, in data 10.09.2015, all'esito di visita ad opera del dr. era stata formulata una prognosi di giorni 30 Persona_1
(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che, inoltre, in data 07.10.2015,
l'infortunato era stato sottoposto ad un'ulteriore visita, ad opera del dr. della di Firenze, come da certificato medico in atti Persona_2 CP_4
(cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, in data 10.10.2015, all'esito di visita ad opera del dr. era stata formulata una prognosi di Persona_1
giorni 20 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione), mentre, in data 15.10.2015, era, poi, stata eseguita una RMN ipofisi con messo di contrasto, come da referto in atti (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione); che, a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici, in data 18.12.2015, all'esito di visita ad opera del dr. era stata dichiarata la guarigione clinica, con Persona_1
riserva di postumi da valutarsi in sede medico - legale, (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione); che, successivamente, il era stato sottoposto Pt_1
ad ulteriori esami diagnostici (cfr. all.ti da n. 18 a n. 22 all'atto di citazione), nonché a visita e valutazione specialistica psichiatrica, come da relazione psichiatrica redatta dal c.t.p., dr. (cfr. all.to n. Persona_3
23 all'atto di citazione); che, infine, il dr. all'esito Controparte_5
6 dell'esame della documentazione medica e di visita medico-legale, nella propria relazione aveva accertato che il in conseguenza del Pt_1
sinistro in oggetto, aveva riportato delle lesioni personali tali da avere determinato inabilità temporanea totale di giorni 90, nonché una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 25 e residui postumi di invalidità permanente valutabili nella percentuale complessiva del 25% e consistenti, tra l'altro, in diabete insipido, limitazioni funzionali della testa sul tronco, limitazioni funzionali spalla sinistra, amnesia retrograda, riduzione movimenti piede destro, disturbo di adattamento con umore depresso, reliquati cicatriziali (cfr. all.to n. 24 all'atto di citazione); che, inoltre, a dire del proprio c.t.p. medico-legale, le lesioni subite erano state tali da determinare la menomazione permanente della capacità lavorativa specifica di artigiano muratore del soggetto, nella misura di un terzo (cfr. all.to n. 24 all'atto di citazione); che, per le cure e l'assistenza sanitaria ricevuta, si erano rese necessarie delle spese mediche, per la complessiva somma di euro 5.084,82, come da documentazione in atti (cfr. all.ti da n. 25 a n. 40 all'atto di citazione); che, inoltre, a dire di essa parte attrice, il in Pt_1
conseguenza del sinistro, aveva subito anche un danno patrimoniale da menomazione temporanea e permanente della propria capacità lavorativa specifica di artigiano muratore, quantificato, in via orientativa, nella misura di euro 46.542,00 per danno patrimoniale da menomazione temporanea e nell'importo di euro 13.027,00 per danno patrimoniale da menomazione permanente, come da relazione redatta dal proprio c.t.p., geom. Per_4
e da ulteriore documentazione in atti (cfr. al.ti da n. 41 a n. 51 all'atto
[...]
di citazione); che, dunque, avrebbe avuto diritto a Parte_1
vedersi risarciti integralmente tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro in oggetto;
che, in particolare, sotto il profilo dei danni non patrimoniali, a dire di essa parte attrice, al Pt_1
7 avrebbe dovuto essere liquidato il danno biologico riportato a causa dell'incidente, sulla base della documentazione medica in atti, nonché sulla base di una c.t.u. medico-legale; che, inoltre, il nel caso in esame, Pt_1
avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto, sia l'incremento personalizzato del danno biologico relativo alla compromissione della c.d. componente dinamico-relazionale, che il danno morale;
che, dunque, il danno non patrimoniale riportato dal sulla base della Tabella predisposta dal Pt_1
Tribunale di Milano relativamente alle lesioni c.d. macro-permanenti, avrebbe potuto essere quantificato come segue: -) euro 2.400,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale biologico da I.T.A. per giorni 20; -) euro 3.600,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.T.P. al 75% per giorni 40; -) euro 1.500,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.T.P. al 50% per giorni
25; -) euro 900,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.T.P. al 25% per giorni 30; -) euro 80.333,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da I.P. nella misura percentuale del 22%; -
) euro 16.066,60, a titolo di aumento percentuale nella misura 20%, per personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale;
che,
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in parola, Parte_1
si era rivolto allo di Controparte_6
Firenze, il quale, in data 29.02.2016, aveva inoltrato, a mezzo raccomandata, una formale richiesta risarcitoria nei confronti di
[...]
(cfr. all.to n. 52 all'atto di citazione), e che, la suddetta CP_1
comunicazione era stata riscontrata dalla Compagnia di Assicurazioni in data 04.03.2016 (cfr. all.to n. 53 all'atto di citazione); che il si era, Pt_1
poi, sottoposto a visita medico – legale, da parte del fiduciario incaricato da dr. che, dunque, la Compagnia AR Persona_5
di Assicurazioni, in data 03.07.2017, aveva formulato un'offerta di
8 indennizzo, in favore di , per l'importo di euro Parte_1
74.611,15, come da comunicazione mail del 03.07.2017 (cfr. all.to n. 57 all'atto di citazione); che, successivamente, in data 29.01.2018, lo
[...]
aveva rinnovato la richiesta Controparte_6
risarcitoria nei confronti di (cfr. all.to n. 55 all'atto di AR
citazione) e che, in data 18.04.2018, lo Studio professionale medesimo aveva, poi, inoltrato alla Compagnia Assicurativa copia della relazione di calcolo del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa;
che, infine, lo mediante Controparte_6
lettera raccomandata del 26.06.2018 (cfr. all.to n. 57 all'atto di citazione), aveva provveduto a formulare una richiesta di accesso agli atti nei confronti di che, per la assistenza professionale prestata dallo AR
in favore di Controparte_6 Parte_1
si era resa necessaria una spesa di euro 7.000,00, come da fattura
[...]
allegata (cfr. all.to n. 58 all'atto di citazione); che, pertanto, il Pt_1
avrebbe avuto diritto a vedersi liquidata la predetta somma di euro
7.000,00, a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza legale stragiudiziale di cui sopra;
che, infine, , richiedeva Parte_1
espressamente il riconoscimento della rivalutazione monetaria, su tutti gli importi eventualmente liquidati, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno;
che, inoltre, veniva evidenziato che l'attrice era la Parte_2
moglie di , come da certificato di matrimonio prodotto Parte_1
in copia (cfr. all.to n. 59 all'atto di citazione), e che la stessa era convivente con il sia alla data del sinistro stradale del 16.08.2015 che anche Pt_1
in seguito, nel quartiere sito in AN Giovanni Valdarno, Via Martiri della
Libertà n. 84, come da dichiarazioni allegate (cfr. all.ti n. 60, 61 e 62 all'atto di citazione); che, a dire di essa parte attrice, anche , in Parte_2
conseguenza del sinistro subito dal marito, aveva riportato un danno
9 biologico psichico, consistente in disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, tale da determinare invalidità permanente - di natura psichiatrica - valutata dal proprio c.t.p., dr. nella misura Persona_6
percentuale del 4% (cfr. all.to n. 63 all'atto di citazione); che, pertanto, avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento Parte_2
del pregiudizio non patrimoniale, sia di natura biologica che morale, da essa sofferto in conseguenza del sinistro, nonché il risarcimento del pregiudizio economico da essa subito in conseguenza della modificazione peggiorativa della qualità della relazione sia matrimoniale che familiare;
che, a dire di essa parte attrice, le predette somme avrebbero potuto quantificarsi, anche all'esito dell'espletamento di una c.t.u. medico-legale, in via orientativa, nei rispettivi importi di euro 5.301,00 e euro 20.000,00; che, in particolare, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, la avrebbe avuto diritto a vedersi liquidato anche il danno non _2
patrimoniale da lesione del rapporto coniugale asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge convivente;
che, inoltre, la richiedeva _2
espressamente la condanna delle parti convenute anche al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa per la valutazione psichiatrica di cui sopra, per la complessiva somma die euro 610,00 (cfr. all.to n. 64 all'atto di citazione); che, peraltro, anche l'attrice , al fine di Parte_2
conseguire il risarcimento del danno, si era rivolta allo
[...]
di Firenze, il quale, mediante raccomandata del Controparte_6
15.02.2017 (cfr. all.to n. 65 all'atto di citazione), aveva indirizzato una formale richiesta nei confronti di che la suddetta AR
richiesta era stata riscontrata dalla Compagnia Assicurativa mediante lettera del 23.02.2017 (cfr. all.to n. 66 all'atto di citazione); che, inoltre, in data 29.01.2018 (cfr. all.to n. 67 all'atto di citazione), lo
[...]
medesimo aveva rinnovato la richiesta risarcitoria in parola;
CP_6
10 che, dunque, la domandava espressamente la condanna delle parti _2
convenute al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa di assistenza professionale stragiudiziale, per la complessiva somma di euro 2.500,00, come da bozza di notula allegata (cfr. all.to n. 68 all'atto di citazione); che, infine, la richiedeva il riconoscimento della _2
rivalutazione monetaria su tutte le somme eventualmente liquidate, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio e , al AR Controparte_2
fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per le causali e per i titoli di cui alla premessa del presente atto, accertare
e dichiarare, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c., che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale di cui occupa ricade in via esclusiva sul conducente della vettura modello LANCIA MUSA tg. CN 569 LR e di conseguenza condannare
(già , in persona AR Controparte_3
del legale rappresentante pro – tempore e in via Controparte_2
solidale tra loro, al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali dalle medesime sofferti in conseguenza del sinistro stradale di cui occupa, per i titoli e nelle misure indicate nella premessa del presente atto o in quelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e /o giuste all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia della sentenza e interessi legali sul capitale espresso in moneta attuale rispetto alla data del sinistro (previa eventuale devalutazione) e poi via via rivalutato anno per anno maturandi e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo con imputazione come per legge della somma già pagata da
[...]
[...] in favore di così come indicata in CP_7 Parte_1
premessa e dal medesimo trattenuta a titolo di acconto sul maggiore avere ad esso spettante, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute soccombenti e condanna delle medesime alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CTU e CTP (…)”.
Con comparsa del 05.04.2021, si costituiva AR
e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in
[...]
diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, sotto il profilo relativo al c.d. an debeatur, deduceva che, nel caso in esame, a dire di essa Compagnia di Assicurazioni, non risultava provata la sussistenza, in relazione al sinistro stradale del 16.08.2015 in parola, di una responsabilità esclusiva del conducente, Controparte_2
che, infatti, a dire di essa esponente, non poteva essere escluso un concorso di colpa del pedone, ex art. 1227, comma primo, c.c.; che, inoltre, veniva espressamente contestata anche la quantificazione del danno operata dalla controparte;
che, in particolare, a fondamento dell'asserito danno non patrimoniale subito dall'attore , sotto il profilo del Parte_3
danno biologico permanente e temporaneo, la parte attrice aveva prodotto in giudizio unicamente una relazione di parte a firma del dr. CP_5
che, in quanto elaborato reso al di fuori del contraddittorio,
[...]
risultava sfornita di qualsiasi valore probatorio nel presente giudizio;
che, peraltro, la valutazione operata dal c.t.p. di parte attrice, a dire di essa esponente, appariva eccessiva e non dimostrata nella sua stretta correlazione causale con il sinistro de quo; che, infatti, in base alla relazione tecnica redatta dal c.t.p. di essa Compagnia, dr. (cfr. Per_5
all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), emergeva che l'incidente in questione aveva determinato, nel delle lesioni più Pt_1
12 contenute rispetto a quelle formulate ex adverso (doc. 1); che, inoltre, a dire di essa esponente, la controparte aveva operato una sovrapposizione tra una serie di voci di danno (morale, personalizzazione, patrimoniale), le quali, tradotte in termini monetari, così come formulate, configuravano una illecita duplicazione risarcitoria;
che, peraltro, nel caso in esame, la parte attrice, a dire di essa non aveva fornito alcuna prova, AR
né dell'asserito danno morale, né del fatto che il sinistro in parola avesse compromesso la c.d. componente dinamico-relazionale del danno biologico;
che, inoltre, apparivano prive di fondamento anche le richieste risarcitorie aventi ad oggetto l'asserito danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e l'asserito danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro, atteso che, entrambe le predette voci di danno, trovavano il loro fondamento unicamente nella relazione tecnica di parte a firma del geom.
ovvero in un documento di formazione meramente unilaterale ed, in Per_4
quanto tale, del tutto sfornito di valore probatorio nel presente giudizio;
che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, a dire di essa Compagnia, non sembrava che le lesioni riportate dal potessero aver inciso, nella Pt_1
misura indicata nella c.t.p. di controparte, sulla impresa edile dell'attore, il quale, avrà, senz'altro, avuto modo di organizzare le proprie commesse anche durante il breve periodo di inabilità subita post sinistro; che, inoltre,
a dire di essa esponente, non risultava dimostrato che le lesioni subite avessero avuto un'incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto;
che, peraltro, l'attività edile del era stata avviata da poco più di un Pt_1
anno e, dunque, era ancora in fase di consolidamento;
che, dunque, nel caso in esame, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, non avrebbero potuto ritenersi sussistenti i presupposti necessari per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ed, in particolare, di un danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e/o da inabilità
13 temporanea al lavoro;
che, infatti, a dire di essa Compagnia, nel caso de quo, poteva, al più, riconoscersi un danno da c.d. “cenestesi lavorativa”, il quale, in base all'orientamento giurisprudenziale in materia, doveva ritenersi ricondotto all'interno della categoria del danno non patrimoniale e, nello specifico, avrebbe dovuto essere ricompreso nell'ambito del danno biologico c.d. dinamico-relazionale; che, a dire di essa convenuta, appariva, poi, esorbitante, oltre che non provata, la ulteriore richiesta del di Pt_1
vedersi liquidata la somma di euro 7.000,00, a titolo di asserita assistenza legale stragiudiziale;
che anche l'importo richiesto dal a titolo di Pt_1
asserite spese mediche, pari ad euro 5.084,32, avrebbe dovuto essere provato nel suo esatto ammontare;
che, infine, relativamente alla domanda risarcitoria formulata dal veniva precisato che essa Compagnia, Pt_1
prima dell'instaurazione del presente giudizio, come espressamente ammesso anche dalla controparte, aveva già provveduto a corrispondere a
, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Parte_1
74.611,15; che, a dire di essa Compagnia, il suddetto importo di euro
74.611,15 – che, peraltro, avrebbe dovuto essere rivalutato all'attualità – risultava del tutto congruo e pienamente satisfattivo del pregiudizio subito;
che, pertanto, anche nell'eventualità in cui fosse stata accertata una qualsivoglia una responsabilità a carico dei convenuti, il danno eventualmente subito da risultava ampiamente Parte_1
risarcito; che, inoltre, a dire di essa esponente, appariva del tutto priva di fondamento anche la domanda risarcitoria avanzata da a Parte_2
titolo di c.d. danno riflesso;
che, in particolare, quanto al profilo del c.d. danno non patrimoniale, da un lato, la natura e l'entità del pregiudizio biologico-psichico asseritamente subito dalla risulta eccessiva e, _2
comunque, non provata;
dall'altro, anche l'eventuale danno morale appariva del tutto sfornito di prova;
che, inoltre, nella fattispecie in esame,
14 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale da eventuale lesione del rapporto coniugale asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge convivente;
che, infatti, a dire di essa Compagnia di Assicurazioni, nella fattispecie de qua, da un lato, il danno biologico riportato dal non era tale da integrare gli estremi Pt_1
di una tale da arrecare una “macro-lesione”; dall'altro lato, le lesioni riportate dal medesimo in conseguenza del sinistro non avevano, Pt_1
comunque, determinato una significativa alterazione del c.d. menage familiare del leso;
che, in definitiva, la domanda avanzata dalla parte attrice avrebbe dovuto essere integralmente rigettata. Tutto ciò premesso, concludeva come segue: “(…) affinché l'Ecc.mo AR
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono voglia: NEL MERITO IN TESI: rigettare le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate ed in ogni caso poiché il danno risulta già risarcito. IN IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della avversa domanda, riconoscere quelle pretese che saranno rigorosamente provate in corso di causa nel loro esatto ammontare e nella loro stretta derivazione causale con il sinistro “de quo”, accertare la esatta misura della colpa delle parti e, in virtù del pagamento della somma di € 74.611,15 già erogata e debitamente rivalutata e maggiorata di interessi, riconoscere solo quelle ulteriori somme eventualmente dovute. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi
(…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.09.2022, veniva dichiarata la contumacia di , il quale, pur regolarmente citato in Controparte_2
giudizio, non si costituiva.
Ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 21.09.2022; disposta ed espletata c.t.u. medico-
15 legale su e su convocato il c.t.u. Parte_1 Parte_2
medico-legale a chiarimenti;
disposta ed espletata c.t.u. contabile;
all'esito dell'udienza cartolare del 05.03.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*************
Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, per i tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 21.09.2022, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Non può, poi, trovare accoglimento neppure la richiesta – reiterata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni – di “(…) nominare altro CTU medico – legale al quale richiedere la suddetta risposta mediante applicazione di metodo tecnico – scientifico a dati oggettivi documentati e accertati con particolare riferimento all'accertamento della incidenza del quadro lesivo temporaneo e permanente riportato da
in conseguenza del sinistro in termini di menomazione Parte_1
temporanea e permanente della sua capacità lavorativa specifica di professionista edile (…)”.
Ed infatti, nel caso in esame, in primo luogo, non risulta sussistente alcun “(…) grave motivo (…)”, tale da rendere necessaria, ex art. 196
c.p.c., la sostituzione del c.t.u. medico-legale, dr. e/o la Persona_7
rinnovazione della c.t.u..
Inoltre, non appare neppure opportuno disporre una convocazione del c.t.u. medico-legale a chiarimenti, atteso, da un lato, che, dalla lettura della relazione depositata in data 25.03.2024 e della relazione integrativa
16 depositata in data 23.07.2024, emerge che il Collegio Peritale - formato dal dr. medico-legale e dalla dr.ssa specialista in psichiatria Persona_7
- risulta aver risposto integralmente e dettagliatamente Persona_8
alle osservazioni fatte pervenire dal c.t.p. di parte attrice e, dall'altro lato, che le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale– come verrà di seguito meglio evidenziato – appaiono, comunque, il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente.
Deve, altresì, essere rigettata anche la ulteriore richiesta – reiterata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni – di “(…) convocare il CTU contabile a chiarimenti sui punti indicati dalla comparente parte attrice sub 1 – 2 nelle note di trattazione scritta della udienza cartolare del
26.02.2025 (…)”, considerato che, da un lato, il c.t.u. contabile, dr.
nella propria relazione tecnica d'ufficio depositata in Persona_9
data 06.02.2025, ha risposto integralmente e dettagliatamente alle osservazioni di cui alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.02.2025; dall'altro, le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. contabile appaiono, comunque, il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -.
Tanto premesso, occorre, innanzitutto, partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale del 16.08.2015 per cui è causa (c.d. an debeatur)
17 In particolare, si osserva che la domanda avanzata dalla parte attrice ha ad oggetto l'accertamento, in relazione al sinistro stradale del 16.08.2015 per cui è causa, dell'asserita responsabilità esclusiva di , Controparte_2
quale proprietario e conducente dell'autovettura CI MU, targata
CN569LR – assicurata, per la r.c.a, presso la -, per AR
l'investimento di un pedone.
Ciò precisato, dal momento che la fattispecie in esame ha, pacificamente, ad oggetto un sinistro con un unico veicolo coinvolto, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., secondo cui “(…) il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Sul punto, si osserva che la norma di cui sopra, è noto, prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova liberatoria di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Nello specifico, in base a detta norma, l'attore/pedone ha l'onere di provare esclusivamente il c.d. fatto storico, ovvero la circostanza che si sia verificato un sinistro stradale con investimento di pedone;
mentre, in applicazione della presunzione di responsabilità prevista dalla norma in questione, incombe sul conducente del mezzo l'onere di provare di aver
“(…) fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, in caso di investimento pedonale – come nel caso in esame -, il conducente del veicolo investitore, per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma primo, c.c., deve dimostrare che non vi era alcuna possibilità di prevenire
18 ed evitare l'evento; a tal fine “(…) non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (cfr. Cass.
Sez. III - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022; in tal senso, anche Cass. Civ.
n. 4551 del 22 febbraio 2017; Cass. Civ. n. 21249 del 29 settembre 2006;
Cass. Civ. n. 9620 del 16 giugno 2003).
In altre parole, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo necessario, in ogni caso, che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma primo, c.c., dimostrando, cioè, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone investito, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
In altri termini, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. in tal senso, altresì, Cass. Sez. IV - , Ordinanza n. 31714 del 04/12/2019), in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo qualora risultino sussistenti, congiuntamente, entrambi i seguenti requisiti:
A) risulti provato che non vi era, da parte del conducente, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, quest'ultima, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo o, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti;
19 B) il conducente del mezzo abbia, in ogni caso, tenuto una condotta diligente, adottando “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)”.
Di conseguenza, “(…) non è (…) sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Sez. IV - , Ordinanza n. 31714 del 04/12/2019).
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, innanzitutto, si osserva che risulta provato e pacifico il c.d. fatto storico, ossia la circostanza che, in data 16.08.2015, abbia avuto luogo un sinistro stradale, in occasione del quale – quale conducente e Controparte_2
proprietario dell'autovettura CI MU, targata CN569LR -, ha investito
, il quale si trovava a percorrere Via Montecarlo - in Parte_1
prossimità del Cimitero Comunale -, nel territorio del Comune di AN
Giovanni Valdarno (AR), in qualità di pedone.
Ed infatti, la Compagnia di Assicurazioni non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, il c.d. fatto storico, ossia la circostanza che, in data 16.08.2021, abbia avuto luogo un sinistro stradale con investimento di pedone.
In particolare, non risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte di quanto riportato a pag. 2 dell'atto di AR
citazione, ossia il fatto che “(…) il giorno 16.08.2015, alle ore 12.40 circa, nel territorio del Comune di AN Giovanni Valdarno (AR), Parte_1
procedeva a piedi presso il margine della carreggiata della Via
[...]
Montecarlo, in prossimità del Cimitero Comunale, allorquando veniva investito dalla vettura modello LANCIA MUSA tg. CN 569 LR condotta da
Persona_10
20 A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche
“(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)”
(cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate, devono considerarsi pacifiche tra le parti costituite (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004;
n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Inoltre, è bene evidenziare che la circostanza che, in data 16.08.2015, si sia verificato un sinistro stradale con investimento del pedone
[...]
risulta anche documentalmente provata, alla luce del verbale Parte_1
redatto dagli Agenti Accertatori (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)”.
Ed infatti, a pag. 1 della “(…) relazione di incidente stradale (…)”, redatta dai Carabinieri della Stazione di AN Giovanni Valdarno, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, è riportato che il “(…) conducente dell'autovettura CI MU targa CN569LR (…) aveva investito il pedone (…)”(cfr. all.to n. 6 all'atto di Parte_1
citazione).
21 Pertanto, dovendosi ritenere provata e pacifica la circostanza che, in data 16.08.2015, abbia avuto luogo un incidente, in cui – Controparte_2
in qualità di conducente e proprietario dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa – ha investito il pedone
[...]
(ovvero il c.d. fatto storico), va da sé che, in applicazione della Parte_1
presunzione legale di responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., sarebbe stato onere dei convenuti fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. Sez. III - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., atteso che – come verrà di seguito evidenziato – i convenuti, nel corso del giudizio, non hanno fornito la prova liberatoria, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ed infatti, e non hanno provato, Controparte_2 AR
né la sussistenza, relativamente al sinistro stradale per cui è causa, di una condotta colposa da parte del pedone, tale da poter essere qualificata come
“(…) imprevedibile (…)” e “(…) anormale (…)” (requisito sub. a), né la circostanza che il conducente dell'autovettura avesse tenuto una condotta diligente, adottando “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (requisito sub. b).
In particolare, da un lato, non ha prodotto alcun AR
documento atto a dimostrare le predette circostanze, né ha articolato alcun capitolo di prova orale ammissibile sul punto;
dall'altro lato, CP_2
non si è neppure costituito in giudizio, lasciando, dunque, ritenere
[...]
verosimile di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto, deve ritenersi che e non Controparte_2 AR
abbiano fornito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di
22 legittimità, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
Inoltre, ad abundantiam, è bene evidenziare che, nel caso in esame, non solo i convenuti non hanno fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., ma, in base agli elementi probatori assunti in corso di causa, sembra anche essere emersa, relativamente al sinistro stradale del
16.08.2015 in oggetto, una chiara responsabilità di Controparte_2
conducente dell'autoveicolo per cui è causa.
In particolare, nel rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione AN Giovanni Valdarno (Ar), intervenuti nell'immediatezza del sinistro (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione) – che, si ribadisce, in quanto atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(…)” -, in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, è riportato che, in occasione dell'incidente del 16.08.2015 in parola, “(…) il conducente del veicolo A, non avvedendosi della presenza dell'uomo sulla carreggiata, urtava con la parte fronto-laterale destra verosimilmente sugli arti inferiori (…) del pedone, facendogli effettuare una rotazione all'indietro
(…)” e che “(…) dopo l'urto, il pedone veniva sbalzato sul terreno sottostante la carreggiata (…) mentre il conducente del veicolo A, dopo aver effettuato una brusca sterzata verso sinistra, perdeva il controllo della propria autovettura e finiva in parte nella scarpata posta lungo la carreggiata ma nella corsia opposta di marcia (…)” (cfr. pag. 2 del verbale dei Carabinieri).
Peraltro, dalla lettura del verbale in parola, risulta, altresì, possibile evincere che, al conducente dell'autovettura CI MU in questione (c.d. veicolo A), , in relazione al sinistro in oggetto, sono state Controparte_2
23 elevate delle sanzioni amministrative, per violazione degli artt. 186, comma secondo, e 187, comma primo, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della
Strada), in quanto il da un lato, “(…) circolava alla guida in stato CP_2
di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (…)”; dall'altro lato, “(…) guidava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti (…)” (cfr. pag. 2 del verbale dei carabinieri, all.to n. 6 all'atto di citazione).
Inoltre, è bene rilevare che, dalla disamina del verbale redatto dagli
Agenti Accertatori (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), emerge che le condizioni presenti, al momento del verificarsi del sinistro, sul tratto stradale in oggetto, erano le seguenti:
A. l'incidente ha avuto luogo all'interno di un centro abitato e, segnatamente, in AN Giovanni Valdarno, “(…) Via Montecarlo, vicinanze cimitero comunale (…)” (cfr. pag. n. 1 del verbale dei Carabinieri);
B. il limite massimo di velocità imposto, nel tratto di strada interessato, trattandosi di un centro abitato, era pari a 50 km/h.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, il particolare stato dei luoghi e le specifiche condizioni presenti, all'epoca dei fatti, sul tratto di strada percorso dall'autovettura CI MU (c.d. veicolo A) in occasione del sinistro, avrebbero dovuto indurre il conducente del c.d. veicolo A, in osservanza, sia delle norme di ordinaria diligenza richieste all'uomo medio, sia delle specifiche prescrizioni imposte dal Codice della
Strada – ed, in particolare, dall'art. 141 del C.D.S. -, ad utilizzare una particolare prudenza ed accortezza nel percorrere detto tratto di strada ed, in ogni caso, a regolare la propria velocità di marcia, in modo tale da adottare una velocità adeguata allo stato dei luoghi e, comunque, da rispettare il limite massimo di velocità di 50 km/h, espressamente imposto in relazione a detto tratto di strada.
24 In altre parole, – quale conducente dell'autovettura Controparte_2
CI MU, targata CN569LR, per cui è causa -, in considerazione del particolare stato dei luoghi e delle specifiche condizioni presenti nel tratto di strada in questione, sopra riportate – ed, in particolare, si ribadisce, del fatto che l'incidente abbia avuto luogo all'interno di un centro abitato ed in prossimità di un'intersezione, dove era presente un limite massimo di velocità pari a 50 km/h -, avrebbe dovuto adottare una velocità di marcia particolarmente moderata, in osservanza, sia delle ordinarie regole cautelari richieste all'uomo medio, sia delle specifiche prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice della Strada - ed, in particolare, dall'art. 141 del
C.D.S. -.
Ebbene, nel caso in esame, alla luce di quanto riportato nel verbale redatto dagli Agenti Accertatori intervenuti nell'immediatezza del sinistro
(cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), risulta provato che la velocità di marcia adottata dal conducente del c.d. veicolo A - al momento del sinistro - fosse particolarmente elevata e, comunque, superiore al limite massimo di 50 km/h, prescritto per il tratto di strada in questione.
Invero, sul punto, appare significativo che, a pag. 2 del verbale di incidente in questione, da un lato, sia riportato che “(…) a terra non sono state rilevate tracce e/o segni relativi ad un tentativo di frenata del conducente del mezzo (…)” - con ogni conseguenza, ex art. 2700 c.c. -; dall'altro lato, sia attestato che “(…) dopo l'urto, il pedone veniva sbalzato sul terreno sottostante la carreggiata (…)” per vari metri - con ogni conseguenza, ex art. 2700 c.c. -.
In altri termini, la circostanza che, sull'asfalto, non siano state rinvenute tracce di frenata da parte del veicolo CI MU, il fatto che - come riportato nel verbale della Polizia Stradale – il pedone, a seguito dell'impatto con l'autoveicolo condotto dal (c.d. veicolo A), sia CP_2
25 stato sbalzato e trascinato per vari metri, nonché la natura e l'entità dei danni materiali riportati dall'autoveicolo, sembrano – valutate nel loro complesso - confermare che la velocità di marcia adottata, precedentemente all'impatto, da – quale conducente dell'autovettura Controparte_2
CI in parola - non fosse consona al particolare stato dei luoghi ivi Pt_4
presente.
In base a quanto riportato nel verbale dei Carabinieri (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), deve, dunque, ritenersi che, qualora Controparte_2
– conducente dell'autovettura CI MU in oggetto -, in occasione del sinistro del 16.08.2015 per cui è causa, avesse adottato una condotta di guida conforme alle regole cautelari di comune prudenza richieste all'uomo medio e rispettosa, altresì, delle specifiche prescrizioni imposte, in particolar modo, dall'art. 141 del Codice della Strada – ovvero se lo stesso, si ribadisce, avesse regolato la propria condotta di guida in relazione alle specifiche circostanze e, dunque, avesse adottato una velocità particolarmente moderata -, il conducente sarebbe stato, ragionevolmente, in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, senza andare ad impattare con il pedone e, dunque, con ogni probabilità, avrebbe potuto evitare il verificarsi del sinistro.
Infine, la circostanza che nell'incidente per cui è Controparte_2
causa, abbia omesso di conformare la propria condotta alle regole cautelari di comune diligenza e prudenza richieste all'uomo medio ed alle specifiche prescrizioni imposte dal Codice della Strada appare ulteriormente avvalorata anche dal comportamento processuale adottato dal il CP_2
quale, rimanendo contumace nel presente giudizio, lascia ritenere verosimile di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia fornito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, la prova
26 liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., ovvero non abbia provato di aver adottato “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 9856 del 28.03.2022).
Invero, in base al verbale dei Carabinieri (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), nonché alla luce della condotta processuale del convenuto non è emersa la prova che il abbia adottato Controparte_2 CP_2
“(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)”, in quanto, da detti elementi, emerge, viceversa, che il conducente dell'autovettura in oggetto ha adottato una condotta di natura particolarmente imprudente.
Di conseguenza, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia stata fornita la prova liberatoria che il conducente avesse “(…) fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”, considerato che – come già evidenziato in precedenza -, la giurisprudenza di legittimità, per il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., richiede la presenza, congiunta, di entrambi i requisiti di cui ai sopra citati punti a) e b).
Ed infatti, dal momento che, nella fattispecie in esame, i convenuti non hanno fornito la prova del presupposto sub. b) – ossia che il conducente del mezzo abbia, in ogni caso, tenuto una condotta diligente, adottando “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto
(…)” -, va da sé, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia
(cfr. in tal senso, altresì, Cass. Sez. IV - , Ordinanza n. 31714 del
04/12/2019), deve ritenersi superflua, sul punto, qualsiasi indagine circa la sussistenza o meno del requisito sub. A) – ovvero la presenza di una condotta colposa a carico del pedone, tale da poter essere qualificata come
“(…) imprevedibile (…)” e “(…) anormale (…)” -.
A questo punto, chiarito che non può ritenersi superata la presunzione
27 di responsabilità a carico del conducente, di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.– e, dunque, la sussistenza, a carico di , di una Controparte_2
responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa -, occorre, ora, passare ad accertare se, nel caso in esame, risulti o meno presente un concorso di colpa da parte dell'attore – nella sua qualità di pedone Parte_1
-, ai sensi dell'art. 1227, comma primo c.c..
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza n. 842 del 17.01.2020; vedi anche Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 27172 del 06.10.2021; Cass. Civ., Ordinanza n. 6514 del
09.03.2021), in materia di investimento di pedone, il Giudice, dopo aver delibato in merito al superamento o meno, da parte del conducente, della presunzione legale di responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., deve passare ad accertare l'eventuale corresponsabilità del pedone, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c..
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, se certamente, qualora il conducente dell'autoveicolo non dimostri di “(…) aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno (…)” – fornendo, cioè, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c. -, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c., dovrà essere ritenuto responsabile del sinistro, tuttavia, “(…) la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
28 III, Ordinanza n. 842 del 17.01.2020; vedi anche Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 27172 del 06.10.2021; Cass. Civ., Ordinanza n. 6514 del
09.03.2021).
In altri termini, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il conducente dell'autoveicolo non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c. non preclude la possibilità di effettuare un'indagine circa un'eventuale condotta colposa da parte del pedone investito;
condotta, quest'ultima, che, se accertata, comporterà, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., una riduzione del risarcimento dovuto.
Peraltro, sul punto, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 2241 del 28.01.2019) - confermando un orientamento consolidato -, ha avuto modo di precisare che, in caso di sinistro stradale con investimento di pedone, l'indagine del Giudice, sotto il profilo del c.d. an debeatur, si articola nei tre passaggi seguenti:
1) occorre, primariamente, accertare se il conducente del veicolo abbia o meno vinto la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.;
2) è necessario, poi, accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone, tale da comportare, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., la riduzione dell'eventuale risarcimento dovuto;
3) infine, il Giudice, nell'ipotesi in cui, nel caso concreto, sia stato accertato un concorso di colpa da parte del pedone, deve procedere alla quantificazione della percentuale di responsabilità ascrivibile al pedone.
Dunque, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, anche qualora il conducente dell'autoveicolo – come nel caso in esame -, non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054,
29 comma primo, c.c., dovrà, comunque, essere effettuata un'indagine circa un'eventuale condotta colposa da parte del pedone, al fine di accertare un eventuale contributo causale al verificarsi del sinistro in oggetto.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, nel corso del giudizio, non è emerso alcun concorso di colpa a carico di . Parte_1
Ed infatti, i convenuti non hanno provato, in alcun modo, la circostanza che il pedone, in occasione del sinistro in oggetto, abbia posto in essere una condotta imprudente, violando, cioè, le specifiche prescrizioni imposte dal
Codice della Strada e/o le regole di comune prudenza imposte all'uomo medio.
In particolare, da un lato, la Compagnia di Assicurazioni non ha articolato alcun capitolo di prova orale sul punto e non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo;
dall'altro lato, è rimasto Controparte_2
contumace, lasciando, dunque, ritenere verosimile che lo stesso non avesse argomenti a propria difesa.
Inoltre, la sussistenza di una condotta colposa da parte del non Pt_1
emerge, in alcun modo, neppure dal verbale dei Carabinieri (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), atteso che, dalla disamina di detto verbale, non sembra, viceversa, emergere alcun profilo di responsabilità a carico del pedone.
Pertanto, dal momento che i convenuti, da un lato, non hanno fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., e, dall'altro lato, non hanno dimostrato neppure la presenza di un concorso colposo a carico del pedone , non resta che dichiarare, ai sensi dell'art. Parte_1
2054, comma primo, c.c., che il sinistro stradale del 16.08.2015 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di conducente Controparte_2
dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa.
Di conseguenza, va da sé che – quale conducente Controparte_2
30 dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa - e
– quale Compagnia di Assicurazioni con la quale il AR
predetto mezzo, all'epoca dei fatti, era assicurato per la r.c.a. - dovranno essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento della somma che in questa sede verrà liquidata nei confronti della parte attrice.
2. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad esaminare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, per motivi di comodità espositiva, appare opportuno procedere ad affrontare separatamente le richieste risarcitorie avanzate da ciascuno degli attori.
2.1. Le richieste risarcitorie avanzate dall'attore Parte_1
Ciò precisato, partendo dal prendere in esame le richieste risarcitorie avanzate dall'attore , si osserva che lo stesso ha Parte_1
richiesto, in questa sede, il risarcimento delle seguenti voci di danno:
A. il danno non patrimoniale asseritamente riportato in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa - ovvero il danno biologico, comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche -;
B. il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro, anche in termini di mancato guadagno;
C. il danno patrimoniale da asserita incapacità lavorativa specifica;
D. il danno da c.d. cenestesi lavorativa;
E. il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
F. il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p..
31 2.1.A. Il danno non patrimoniale asseritamente riportato da
[...]
in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa - ovvero il Parte_1
danno biologico, comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche
–
Occorre, innanzitutto, partire dall'esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico asseritamente riportato da
[...]
. Parte_1
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che, a pag. 1 dell'atto di citazione, la data di nascita di è indicata nel “(…) Parte_1
05.07.1968 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, il all'epoca del sinistro, verificatosi in data Pt_1
16.08.2015, aveva, pacificamente, un'età di anni 47.
Ciò posto, il Collegio Peritale, formato dal dr. medico-legale Per_7
e dalla dr.ssa specialista in psichiatria nella
[...] Persona_8
c.t.u. depositata in data 25.03.2024 e nella successiva relazione integrativa depositata in data 23.07.2024, ha descritto i traumi riportati dal in Pt_1
conseguenza del sinistro stradale del 16.08.2015, individuando, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico riscontrato.
In particolare, il c.t.u. medico-legale, dr. ha accertato Persona_7
che “(…) aveva a riportare in seguito ad sinistro stradale Pt_1
occorsogli in data 16.08.2015 (pedone travolto da auto) per cui occorrevano le cure dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di Montevarchi che
32 con valutazione clinica certificavano la presenza di dolore spalla sn caviglia dolore del rachide cervico dorsale con esame obiettivo di “GCS
15, amnesia retrograda per la mattinata e anche la giornata di ieri.
Ripetitivo. Presenza di ferita lacera cuoio capelluto in regione posteriore.
Dolore spontaneo e alla digito-pressione sul rachide cervicale e al passaggio cervico-dorsale. in atteggiamento antalgico, ferita CP_8
gomito sinistro. Non dolore alla palpazione del torace. Toni validi ritmici.
Contr Bacino stabile, non evidenti fratture. . Addome: trattabile, non dolente
o dolorabile alla palpazione. Presenza di ecchimosi regione posteriore gamba dx, dolorabile. Presenza di ferita gamba sn, zona anteriore” (…).
Dal diario clinico si evince anche la presenza di frattura della scapola sn
(…)” (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
Inoltre, il dr. medico-legale dopo aver valutato ed Persona_7
esaminato tutta la documentazione medica, nonché proceduto all'esame diretto di , ha attestato che “(…) l'ispezione del vertice Parte_1
della testa evidenzia una forte riduzione del capillizio con una cicatrice lievemente curvilinea che dalla zona temporale destra si porta verso la zona occipitale della lunghezza di cm 10 lievemente escavata. Presenza in sede pretibiale della gamba sn di cicatrice violacea curvilinea di cm 11 di lunghezza dolente alla palpazione (…)” (cfr. pag. 19 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore ). Parte_1
Inoltre, dalla lettura della c.t.u. depositata in data 25.03.2024, emerge che “(…) Rachide cervicale: in asse, ma con apprezzabile scomparsa della fisiologica lordosi. La digitopressione sulle apofisi spinose del tratto cervicale superiore ed inferiore evoca dolore. Le masse muscolari paravertebrali si apprezzano normotoniche e trofiche, ma spiccatamente dolenti alla palpazione in particolare a sinistra. La flessione del rachide
33 cervicale è limitata per circa un quarto ella fisiologica escursione articolare, con distanza mento-sterno di sei dita trasverse. I movimenti articolari di estensione, rotazione ed inclinazione a destra del rachide cervicale sono limitati, globalmente, per circa un terzo del fisiologico, la rotazione e la inclinazione a sinistra sono limitati per circa un quarto del fisiologico (…)” ed è, altresì, possibile evincere che “(…) Piede destro: il movimento di supinazione appare limitato di circa 1/4 della normale escursione ed evoca dolore. Il movimento di pronazione appare limitato di circa 1/4 della normale escursione ed evoca dolore. I movimenti di abduzione ed adduzione del piede appaiono limitati ai gradi estremi.
Instabilità articolare della tibio-tarsica (…)” (cfr. pagg. 19 e 20 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore ). Parte_1
Il Collegio peritale ha, poi, concluso che “(…) le lesioni o le malattie riscontrate sul periziando sono in rapporto di causalità con la condotta colposa dedotta in giudizio e compatibili con la stessa;
consistono in:
Trauma policontusivo e trauma cranico commotivo (…)” (cfr. pag. 21 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Dunque, i c.c.t.t.u.u. hanno accertato che il sinistro stradale in oggetto ha cagionato, in , dei postumi permanenti consistenti, Parte_1
in particolare, in “(…) Diabete insipido da TCE: Disturbo Post-Traumatico da Stress. Limitazione funzionali della testa sul tronco, limitazioni funzionali della spalla sn, amnesia retrograda, riduzione dei movimenti del piede dx, disturbo dell'adattamento con umore depresso in parziale remissione oltre a reliquati cicatriziali (…)” (cfr. pag. 21 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore ). Parte_1
Il Collegio Peritale ha, poi, determinato nella percentuale del 25% il danno biologico, quanto al profilo dei postumi invalidanti di carattere
34 permanente (cfr. a pag. 21 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
Infine, i c.c.t.t.u.u. hanno individuato l'invalidità temporanea in giorni
35 al 100%, giorni 40 al 75% e successivi giorni 55 al 50% (cfr. a pag. 21 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale sono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che trattasi di macro-invalidità (ossia di invalidità superiore a 9%), si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla Tabella – aggiornata - elaborata dal Tribunale di Milano, per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale.
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione
Civile Sezione III, ordinanza 15733/2022 del 17/05/22), il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -
, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale ( c.d. danno dinamico relazionale)-, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il
35 danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 25164, del 28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico – relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e per quanto si dirà oltre, deve essere riconosciuto al sia Pt_1
l'incremento per sofferenza soggettiva che l'incremento connesso alla personalizzazione del danno biologico – sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, parte attrice sembra aver fornito la prova della sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
In particolare, relativamente al danno biologico c.d. dinamico- relazionale, è bene rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale componente del danno biologico si concretizza in “(…) specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso, sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (…)”, e che il Giudice deve tener conto delle predette circostanze, in sede di “(…) liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., sentenza n. 21939 del 21.09.2017; in tal
36 senso, anche Cass. Civ., sentenza n. 2788 del 31.01.2019).
In altri termini, in base a quanto evidenziato dalla Suprema Corte, qualora il danneggiato, nel corso del giudizio, fornisca la prova del fatto che il sinistro, avuto riguardo della specificità del caso concreto, gli abbia generato una particolare alterazione e compromissione delle proprie normali e quotidiane abitudini di vita, dovrà essergli riconosciuto un aumento personalizzato del danno biologico, attesa la lesione anche della componente dinamico-relazionale di tale voce di danno.
Ciò precisato, occorre evidenziare che, nel caso in esame, l'attore ha, effettivamente, fornito la prova di aver subito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, una significativa compromissione delle proprie quotidiane abitudini di vita e, dunque, di aver subito un danno biologico c.d. dinamico-relazionale.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi nel corso del giudizio, sembra emergere che , in conseguenza del Parte_1
sinistro stradale del 16.08.2015 per cui è causa, abbia riportato anche una compromissione della componente c.d. dinamico-relazionale del danno biologico.
Invero, dalle deposizioni testimoniali, è emerso che il a causa Pt_1
delle lesioni riportate nell'incidente in oggetto, ha mutato in maniera significativa le proprie quotidiane ed ordinarie abitudini di vita, atteso che i traumi subiti, da un lato, hanno inciso significativamente sulla pratica delle attività sportive della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo - alle quali il soggetto, antecedentemente all'incidente, si dedicava in maniera costante e continuativa – ed hanno compromesso anche le attività della cura del giardino, della raccolta di funghi e della frequenza di corsi di cucina – attività alle quali l'attore, prima del sinistro, si dedicava in maniera costante e continuativa -; dall'altro lato, hanno determinato una notevole
37 compromissione delle relazioni sociali ed affettive, che il Pt_1
antecedentemente al sinistro, era solito intrattenere con assiduità.
In particolare, la teste escussa all'udienza Testimone_1
dell'11.05.2023, dopo aver riferito che “(…) è il Parte_1
marito di mia IA (…)”, ha confermato integralmente le Parte_2
circostanze articolate ai capitoli da F) ad H) della memoria istruttoria depositata da parte attrice, ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia).
Nello specifico, la teste ha confermato che “(…) Tes_1 Parte_1
alla data del sinistro stradale di cui rimase vittima il giorno
[...]
16.08.2015 era ed appariva come un uomo attivo, energico, entusiasta, calmo e tranquillo (…)” (capitolo F) ed ha, poi, aggiunto che “(…) ADR: quando ho detto che era attivo intendevo dire che lavorava, tornava a casa, faceva l'orto, era appassionato di funghi, andava nel bosco, faceva grandi passeggiate;
ADR: io abito vicino mia IA e vedevo le cose che ho detto;
quando andava a fare i funghi io lo vedevo andare e tornare con i funghi;
ADR: quando dico che era calmo è perché si parlava spesso insieme a lui aveva sempre una pacatezza nel parlare;
non alzava la voce;
non era mai aggressivo (…).
Inoltre, la medesima teste ha, poi, confermato integralmente le circostanze di cui ai capitoli G) ed H) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ovvero che “(…) a far data dal sinistro Parte_1
stradale di cui rimase vittima il giorno 16.08.2015 ha manifestato un visibile aumento di peso, una manifesta flessione depressiva ed ansiosa del tono dell'umore, frequenti crisi di pianto ed un carattere irritabile con frequenti scatti d'ira soprattutto nei confronti della moglie Parte_2
(…)” (capitolo G); che “(…) all'epoca del sinistro Parte_1
stradale di cui rimase vittima il giorno 16.08.2015 era solito svolgere, con
38 cadenza di almeno tre volte per mese, sia da solo che unitamente alla moglie le attività di escursionismo a piedi (c.d. trekking), Parte_2
pesca in mare, ricerca di funghi nei boschi nella stagione autunnale ed escursioni in bicicletta ed inoltre a cadenza quotidiana l'attività del giardinaggio nel giardino di casa (…)” (capitolo H).
Ed infatti, la teste da un lato, ha dichiarato che “(…) prima del Tes_1
sinistro stradale del 16.08.2015 mio genero era normale;
dopo il sinistro è aumentato di peso nel senso che dopo l' incidente io l'ho visto fermo e aumentare di peso piano piano fino ad avere pancia e stomaco, tutto
“grosso”; ADR: all'inizio dopo il sinistro era sempre steso sul divano adesso spesso;
prima si parlava serenamente perché con me aveva un buon rapporto;
adesso non parla quasi più; adesso con me è sempre serio;
a volte mi accorgo guardando il suo volto che aveva appena finito di piangere;
a volte accarezzo il volto di mio genero come facevo anche prima e mi accorgo che aveva appena finito di piangere;
adr: capivo che aveva appena finito di piangere dalla tristezza del suo volto dalla espressione che aveva;
adr: aveva meno pazienza ma non scatti di ira con me (…)”; dall'altro lato, ha, altresì, confermato che “(…) lui era appassionato di pesca e andava a pescare;
andava a funghi, andava in bicicletta, faceva anche l'orto e curava il giardino;
ADR: io ho visto curare l'orto solo a mio genero e mia IA mi ha sempre detto che a lei non piace;
però non so con quale frequenza lo curava;
quando andavo a casa di mia IA l'orto appariva ben curato;
(…) ho visto mio genero fare le attività di cui al capitolo (…)”.
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, dopo essersi Tes_2
qualificato come “(…) marito della teste appena sentita Tes_1
(…)”, ha confermato integralmente le circostanze articolate ai
[...]
capitoli da F) ad H) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice ed, in
39 particolare, ha precisato che “(…) dopo il sinistro per cui è causa
[...]
ha avuto molti cambiamenti: fisicamente è ingrassato;
Parte_1
nell'umore è diventato “scattoso” nel senso che parlando è più nervoso;
ora è più serio e più triste;
si vede che una persona non è più la stessa ma non so fare esempi specifici;
ADR: prima andava a fare funghi e non va più; andava a pescare più; andava camminare e non va più; ADR: faceva
l'orto e non lo fa più; ADR: non ha più voglia di fare queste cose, non ha più stimolo;
ADR: vivendo vicino a lui mi sono accorto di queste cose senza che me le abbia dette lui (…)”.
Il medesimo teste ha, poi, specificato che “(…) prima del sinistro non avevo mai visto piangere il (…)” ed ha, altresì, aggiunto che, Pt_1
prima del sinistro, il “(…) andava anche in bicicletta (…)”. Pt_1
Inoltre, la circostanza che il sinistro stradale in oggetto abbia determinato una notevole compromissione delle attività quotidiane, della partica sportiva e delle occasioni relazionali svolte dal risulta Pt_1
comprovata anche dalla deposizione resa dalla teste indifferente S_
, escussa alla successiva udienza del 06.07.2023.
[...]
Ed infatti, a detta udienza, la teste indifferente, dopo aver S_
confermato integralmente la circostanza articolata al capitolo G) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ha precisato che “(…) dopo il sinistro non poteva fare più le cose che faceva prima, anche perché era molto dolorante (…)”.
Relativamente, poi, alle circostanze articolate ai capitoli F) ed H) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, la medesima teste ha riconosciuto, rispettivamente, che “(…) prima del sinistro il era un cercatore Parte_3
di funghi e tartufi ed aveva anche un cane ( tipico cane da ricerca Per_11
di tartufi); aveva una grande passione per la cucina ed insieme a mio marito che è cuoco si confrontava spesso ed io con il abbiamo Parte_3
40 fatto un corso di cucina a Firenze;
il ha una casa in montagna Parte_3
ossia in Pratomagno (AR) – non so se di sua proprietà o dei suoi genitori –
; andava spesso lassù; ADR: di solito una volta alla settimana e nel periodo estivo anche più di una volta alla settimana, quando poteva;
ADR: era allegra e scherzosa, faceva con passione le cose che ho detto e cercava anche di coinvolgere me e mio marito (…)” (capitolo F) e che “(…) si è vero, confermo interamente il capitolo;
per quanto riguarda la pesca non so se faceva anche pesca subacquea come la moglie ma sicuramente faceva pesca con l'amo (…)” (capitolo H).
Infine, la teste ha specificato che “(…) io e mio marito ci S_
frequentavamo e ci frequentiamo con e la moglie almeno una Pt_1
volta alla settimana in cui ceniamo insieme;
prima del sinistro cucinava
; dopo il sinistro mio marito che è cuoco;
(…) noi non abitiamo Parte_1
a AN Giovanni Valdarno, ma sempre a circa 10 km di distanza dalla loro abitazione (…)”.
In altri termini, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, è emerso, innanzitutto, che , precedentemente Parte_1
all'incidente presentava uno stile di vita particolarmente attivo e, segnatamente, che: -) si dedicava con costanza ed assiduità alla pratica delle attività sportive della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo;
-) era solito dedicarsi con assiduità alle attività della cura del giardino e della raccolta di funghi;
-) intratteneva numerose relazioni sociali ed affettive ed, in particolare, prendeva parte, con assiduità, a numerose attività sociali e ricreative con gli amici (quali corsi di cucina).
Inoltre, dalle medesime deposizioni, è, poi, emerso che il Pt_1
successivamente al sinistro stradale del 16.08.2015, ha visto notevolmente alterato il proprio stile di vita e significativamente compromessa la pratica dell'attività sportiva, in quanto l'attore, a causa degli postumi (di natura sia
41 fisica che psichica) riportati in conseguenza del sinistro - ed, in particolare,
a causa delle difficoltà motorie manifestate -, da un lato, non può più praticare le attività sportive della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo;
dall'altro lato, ha visto notevolmente compromesse anche le proprie relazioni sociali ed affettive – in quanto, a causa dei traumi psico- fisici subiti dal le occasioni di socialità del soggetto sono state Pt_1
significativamente ridotte -.
Pertanto, deve ritenersi che la parte attrice, in base alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, abbia fornito la prova della circostanza che il sinistro per cui è causa abbia alterato significativamente le ordinarie abitudini di vita del - incidendo e condizionando la Pt_1
pratica sportiva della pesca in mare, dell'escursionismo e del ciclismo, svolte dal soggetto antecedentemente al sinistro, nonché la possibilità di prendere parte ad attività ricreative e sociali -, cagionandogli un disagio giuridicamente rilevante sotto il profilo del c.d. danno biologico dinamico- relazionale.
Peraltro, la circostanza che, nel caso in esame, l'incidente del
16.08.2015 in parola abbia determinato, nel delle conseguenze Pt_1
sotto il profilo della c.d. componente dinamico relazionale del danno biologico appare avvalorata anche in base a quanto accertato dal Collegio
Peritale – composto dal dr. medico-legale e dalla dr.ssa Persona_7
specializzata in psichiatria -, nella c.t.u. depositata in Persona_8
data 25.03.2024.
Ed infatti, dalla lettura della suddetta relazione, emerge che le lesioni riportate da , in conseguenza del sinistro in oggetto, Parte_1
hanno determinato “(…) postumi permanenti (…) con un permanente peggioramento (…)”, non solo dell'integrità psico-fisica del soggetto, ma anche “(…) del suo modo di essere e delle attività non produttive di reddito
42 (…)” (cfr. pagg. 21 e 22 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
In particolare, a pag. 18 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024, il
Collegio Peritale, dopo aver accertato che “(…) l'evento traumatico inaspettato subito dal sig. ha rappresentato un fattore che, Pt_1
determinando la brusca interruzione del flusso continuo della sua vita naturale, gli ha causato un danno psichico permanente comportando un'alterazione della sua integrità psichica (…)”, ha precisato che “(…) tale condizione psichica ha determinato un cambiamento peggiorativo dell'equilibrio psicologico e dello stile di vita del in tutti i Pt_1
contesti (…), il proprio modo di essere nelle relazioni familiari (polemico, svilente, frequenti critiche e recriminazioni nei confronti della moglie, aggressivo verbalmente e/o distante) e nelle attività interpersonali relazionali (tende ad evitare le frequentazioni di amici e/o conoscenti), di svago (ha abbandonati gli hobbies che aveva sempre coltivato) e di autorealizzazione, condizionando in senso peggiorativo, la sua qualità della vita, la sua efficienza, la sua progettualità e le sue aspettative per il futuro (…)”.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, appare congruo riconoscere a un incremento connesso alla personalizzazione del Parte_1
danno biologico – per lesione della c.d. componente dinamico-relazionale -
, nella percentuale del 34%, come da Tabelle del Tribunale di Milano.
Inoltre, nel caso in esame, è stata fornita la prova del fatto che il in conseguenza del sinistro del 16.08.2015, ha subito anche un Pt_1
danno morale.
A tal proposito, si osserva, peraltro, che la Corte di Cassazione, in tema di danno morale e di onere della prova di tale voce di danno, pur ribadendo che il soggetto danneggiato, per vedersi riconosciuta e liquidata tale
43 autonoma voce di danno, deve fornire la prova di aver riportato una sofferenza soggettiva in conseguenza dell'evento lesivo, ha, tuttavia, puntualizzato che “(…) tale danno può essere provato anche per presunzioni (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2016, n. 339), in quanto “(…) il danno morale costituisce un patema d'animo, ossia, una sofferenza interna che non è accertabile con metodi scientifici e che, come tutti i moti d'animo, può essere provato in modo diretto solo quando assume connotati eclatanti (…)” (cfr. Cass. civ., sez. lav, ord., 17 giugno
2022, n. 19623).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, la parte attrice, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio, sembra aver fornito la prova del fatto che il in conseguenza del sinistro Pt_1
stradale per cui è causa, abbia riportato una sofferenza soggettiva ed un significativo turbamento interiore.
Ed infatti, i testi e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
hanno confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli F) e G) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ovvero che “(…) Parte_1
alla data del sinistro stradale di cui rimase vittima il giorno
[...]
16.08.2015 era ed appariva come un uomo attivo, energico, entusiasta, calmo e tranquillo (…)” (capitolo F) e che, inoltre, “(…) Parte_1
a far data dal sinistro stradale di cui rimase vittima il giorno
[...]
16.08.2015 ha manifestato un visibile aumento di peso, una manifesta flessione depressiva ed ansiosa del tono dell'umore, frequenti crisi di pianto ed un carattere irritabile con frequenti scatti d'ira soprattutto nei confronti della moglie (…)” (capitolo G). Parte_2
In particolare, la teste escussa all'udienza Testimone_1
dell'11.05.2023, dopo aver confermato le predette circostanze, con specifico riferimento alla circostanza di cui al capitolo G), ha precisato che
44 il “(…) adesso non parla quasi più; (…) a volte mi accorgo Pt_1
guardando il suo volto che aveva appena finito di piangere (…)”.
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato Tes_2
integralmente le medesime circostanze di cui ai capitoli F) e G) sopra riportati ed, in particolare, dopo aver dichiarato che Parte_1
“(…) ora è più serio e più triste (…)”, ha, altresì, precisato che “(…) ho visto piangere mio genero;
ADR: prima del sinistro non avevo mai visto piangere il (…)”. Pt_1
Infine, anche la teste indifferente , escussa alla Testimone_4
successiva udienza del 06.07.2023, dopo aver confermato le medesime circostanze di cui ai capitoli F) e G) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ha dichiarato che “(…) si vedeva che aveva (…) preoccupazioni;
ADR: ricordo che dopo il sinistro ha iniziato ad estraniarsi e lo fa anche ora (…)”.
Peraltro, deve rilevarsi che, alla luce della c.t.u. depositata in data
25.03.2024, nel caso in esame, appare, comunque, verosimile che il sinistro stradale per cui è causa abbia generato, nel anche una particolare Pt_1
sofferenza soggettiva ed un turbamento interiore e, dunque, un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva.
Ed infatti, il Collegio Peritale, dopo aver attestato che “(…) l'evento traumatico inaspettato subito dal sig. ha rappresentato un fattore Pt_1
che, determinando la brusca interruzione del flusso continuo della sua vita naturale, gli ha causato un danno psichico permanente comportando un'alterazione della sua integrità psichica (…)”, ha, in particolare, rilevato che “(…) nel post-trauma e nei due anni successivi (…) Pt_1
manifestò sintomi particolarmente invalidanti, quali ansia intensa, legata anche al fatto di non ricordare nulla dell'incidente di cui era stato vittima, significativo calo del tono dell'umore (…), paure immotivate e continuo
45 rimuginio circa l'evento traumatico nel tentativo, frustrante, di ricordare e di trovare una spiegazione a quanto gli era accaduto (…)” (cfr. pag. 19 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Inoltre, dalla lettura della predetta relazione tecnica d'ufficio emerge, altresì, che “(…) gradatamente tale condizione psichica ha lasciato il posto ad uno stato di iperarousal caratterizzato da sentimenti di rabbia, irritabilità eccessiva reattività agli stimoli (…)” (cfr. pag. 19 della relazione depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore
[...]
). Parte_1
Dunque, in base alle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, alla luce della c.t.u. ed anche in considerazione del fatto che – in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato -, la prova del danno morale può essere fornita dal danneggiato anche tramite il ricorso a presunzioni, appare congruo, nel caso di specie, riconoscere all'attore un incremento per sofferenza soggettiva, nella percentuale del 41%, come da
Tabelle del Tribunale di Milano.
Infine, devono essere riconosciute le spese mediche sostenute dal per il complessivo importo di euro 5.084,92, atteso che le Pt_1
predette spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.ti da n. 25 a n. 40 all'atto di citazione) e che anche il Collegio Peritale – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che
“(…) le spese mediche sostenute e documentate negli atti di causa sono congrue (…)” (cfr. pag. 21 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 relativamente all'attore . Parte_1
Andando, poi, a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la somma di euro 6.157,72.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma,
46 rivalutata, pari ad euro 6.157,72.
Ciò posto, nel caso di specie, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del danno non patrimoniale permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla Tabella di Milano - aggiornata -, pari ad euro 6.216,49; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima Tabella, in euro 115,00.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, il danno non patrimoniale permanente deve essere quantificato in complessivi euro 119.667,00; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro 10.637,72.
Di conseguenza, il danno non patrimoniale riportato da
[...]
– comprensivo del danno biologico personalizzato, del danno Parte_1
morale e delle spese mediche – deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 165.318,22, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Occorre, ora, passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro, anche in termini di mancato guadagno.
2.1.B Il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro, anche in termini di mancato guadagno deve rilevarsi che, in relazione a detta voce di danno, CP_10
l'attore ha dedotto di svolgere l'attività di “(…) artigiano muratore (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di espressa e puntuale
47 contestazione da parte della Compagnia convenuta, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Inoltre, la predetta circostanza risulta anche documentalmente provata, in quanto parte attrice ha prodotto in giudizio copia della dichiarazione di inizio attività, nonché dei relativi conti economici (cfr. all.ti n. 42, da n. 46
a n. 48 all'atto di citazione), da cui emerge che, effettivamente, il Pt_1
all'epoca del sinistro, svolgeva l'attività di artigiano edile.
Tanto premesso, nel caso in esame, l'attore ha richiesto, in questa sede, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, asseritamente derivatogli dall'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, a seguito dell'inabilità temporanea al lavoro cagionata dal sinistro oggetto di causa, con conseguente mancato percepimento, nel predetto periodo di inabilità, dei redditi connessi alla propria attività di artigiano muratore.
All'uopo, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del
2018; in tal senso anche: Cass. Civ., sentenza n. 11361 del 2014).
Dunque, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza del danno da inabilità temporanea al lavoro potrà essere fornita dal danneggiato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nella medesima pronuncia sopra citata, in tema di onere probatorio di tale voce di danno, ha avuto modo di precisare che “(…) tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
48 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del 2018).
Ne consegue che, anche qualora, nel corso del giudizio, sia emerso – anche tramite il ricorso a presunzioni semplici -, che le lesioni personali riportate a causa del sinistro abbiano, effettivamente, cagionato un periodo di inabilità temporanea al lavoro per il danneggiato, quest'ultimo non sarà, comunque, esonerato dal dover fornire la prova del quantum di tale voce di danno, ossia della circostanza di aver subito una perdita o una diminuzione di reddito in conseguenza dell'evento lesivo.
Ciò posto, passando ad esaminare il caso di specie, in primo luogo, si osserva che, attraverso la relazione integrativa depositata in data
23.07.2024, è effettivamente emerso che le lesioni personali riportate dal a seguito del sinistro stradale del 16.08.2015, hanno determinato, Pt_1
per il danneggiato, un periodo di inabilità temporanea al lavoro.
In particolare, il c.t.u., dr. medico – legale a pagina Persona_7
25 della relazione depositata in data 23.07.2024, ha accertato che “(…) vi è stato un periodo di inabilità assoluta al lavoro che si protrasse per circa
40 giorni. Successivamente a tale primo periodo si può ritenere una inabilità parziale al lavoro nella percentuale del 50% che si protrasse per ulteriori giorni 60 (…)”.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla predetta c.t.u. ed in forza del meccanismo presuntivo, deve ritenersi provato “(…) l'"an" dell'esistenza del danno (…)”.
Relativamente, poi, alla prova del c.d. quantum della predetta voce di danno, deve ritenersi che, nel caso di specie, la parte attrice abbia fornito la
49 prova della circostanza di aver subito, a causa di tale inabilità temporanea al lavoro, una reale ed effettiva perdita di reddito.
Ed infatti, attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio ed in base alla deposizione del teste indifferente OT , risulta Tes_5
provato che , durante il periodo di inabilità lavorativa Parte_1
riportata a causa del sinistro stradale del 16.08.2015, ha riportato un danno patrimoniale da mancato guadagno.
A tal proposito, è bene, innanzitutto, evidenziare che, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo, da un lato, emerge che, al mediante contratto di appalto stipulato con la Pt_1 [...]
in data 03.07.2015, era stata affidata l'esecuzione dei AR1
lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale dei locali interni al in IV AN AO (BI) (cfr. all.to AR2
n. 43 all'atto di citazione); dall'altro lato, è possibile evincere che l'impossibilità, da parte del di attendere alla propria attività Pt_1
lavorativa, per i traumi subiti nel sinistro in oggetto, ha determinato una riduzione del corrispettivo di appalto inizialmente concordato, in relazione ai lavori oggetto del predetto contratto di appalto (cfr. all.to n. 44 all'atto di citazione).
In particolare, con la scrittura privata sottoscritta dal e dalla Pt_1
in data 04.07.2016 (cfr. all.to n. 44 all'atto di AR1
citazione), dopo che le parti hanno dato atto che “(…) il Sig.
[...]
ha dovuto sospendere improvvisamente i lavori a causa di un Parte_1
incidente stradale (…)”, il committente ha dichiarato che, “(…) a causa della parziale esecuzione di lacune lavorazioni (…)”, avrebbe operato
“(…) una detrazione all'importo dei lavori contabilizzati (…)” e l'attore/appaltatore ha dichiarato di “(…) accettare la somma di euro
12.000,00 a ristoro dei lavori eseguiti e le modalità di pagamento (…)”.
50 Inoltre, la circostanza che il a causa della propria inabilità Pt_1
temporanea al lavoro, abbia riportato un danno da mancato guadagno appare provata anche in base alla dichiarazione del teste indifferente OT
, escusso all'udienza del 06.07.2023, atteso che il predetto teste ha Tes_5
confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli C) e D) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice.
In particolare, il teste in ordine alla circostanza di cui al capitolo Tes_6
C) – ossia “(…) DCV che a seguito del sinistro Parte_1
stradale di cui è rimasto vittima in data 16.08.2015 ha interrotto la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di locali interni al in IV AN AR2
AO (BI) ad esso appaltati da mediante AR1
contratto di appalto allegato in copia sub 43 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che vi mostra e che con scrittura privata allegata in copia sub 44 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che vi mostra, il suddetto contratto di appalto è stato risolto (…)”
-, dopo aver dichiarato di confermare la circostanza ivi articolata, ha, dapprima, precisato che “(…) conosco il in quanto era Pt_1
l'impresario ed incaricato di lavori presso la sita AR3
in IV AN AO ( RM) ed io ero il responsabile dei lavori affidati alla ditta (…)” ed ha, poi, ribadito che il “(…) all'epoca Pt_1 Pt_1
del sinistro ed a causa del sinistro ha dovuto interrompere i lavori e si è concluso il contratto di appalto in relazione a quale aveva eseguito una buona parte dei lavori (…)”.
Relativamente, poi, al capitolo D) – ossia “(…) DCV che a seguito della interruzione dei lavori successiva al sinistro stradale di cui Parte_1
è rimasto vittima in data 16.08.2015 e della conseguente
[...]
risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1
51 allegato in copia sub 43 all'atto di citazione AR1
introduttivo del presente giudizio, che vi mostra, il corrispettivo per le opere appaltate eseguite alla data della risoluzione del contratto di appalto
è stato ridotto da Euro 13.683,53 oltre accessori a € 12.000,00 oltre accessori e che il corrispettivo per le opere appaltate ancora non eseguite alla data della risoluzione del contratto di appalto era pari a complessivi €
5.571,30 oltre accessori (…)” -, il medesimo teste ha dichiarato che “(…)
Euro 19.223,13 era l'importo dell' intero appalto come emerge dal documento in mio possesso;
tale somma non includeva anche le opere in economia;
al momento della risoluzione del contratto le opere contabilizzate erano 13.683,53 ma eseguite solo per euro 12.000,00;
l'accordo della scrittura privata di risoluzione ha valutato che non essendo state eseguite una parte di dette e opere, il corrispettivo si riduceva ad euro 12.000,00 ( come risulta dal doc. 44); pertanto, il corrispettivo per le opere appaltate non ancora eseguite alla data della risoluzione del contratto di appalto era pari a complessivi € 7.223.13, oltre accessori, cioè iva al 10% (…)”.
Pertanto, deve ritenersi che, attraverso la documentazione allegata (cfr. all.ti n. 43 e 44 all'atto di citazione) ed in base alla dichiarazione del teste indifferente OT , la parte attrice abbia dimostrato che l'inabilità Tes_5
lavorativa temporanea, conseguente al sinistro per cui è causa, ha comportato, per il un effettivo pregiudizio patrimoniale, Pt_1
rappresentato da una riduzione del corrispettivo inizialmente concordato in relazione al contratto di appalto per cui è causa.
Per quanto concerne, poi, l'esatta determinazione di tale danno patrimoniale da mancato guadagno, deve rilevarsi che la predetta voce di danno, alla luce di quanto accertato attraverso la c.t.u. contabile espletata in corso di causa, appare quantificabile nel complessivo importo di euro
52 619,02.
Ed infatti, è bene evidenziare che, dalla lettura della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025, emerge che “(…) la stima del mancato guadagno presumibilmente sofferto dall'attore nell'anno 2015 è pari ad euro 619,02 (…)” (cfr. pag. 15 della predetta c.t.u. contabile).
In particolare, il c.t.u. contabile, dr. commercialista Persona_9
dopo aver preso visione degli atti di causa ed aver esaminato la documentazione allegata, ha, innanzitutto, precisato che, al fine di poter quantificare il pregiudizio patrimoniale subito dal “(…) sia Pt_1
preliminarmente necessario individuare il perimetro temporale entro il quale tali conteggi dovranno svilupparsi (…)” (cfr. pag. 12 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025).
All'uopo, il dr. commercialista ha, dapprima, Persona_9
rammentato che “(…) il sinistro ai danni del Sig. si è verificato il Pt_1
giorno 16.08.2015 (…)” ed ha, poi, preso atto che il c.t.u. medico-legale, dr. “(…) nella sua relazione datata 23.07.2024 Persona_7
depositata in atti, ha riconosciuto un periodo di inabilità assoluta al lavoro di giorni 40 e un successivo periodo di inabilità parziale al lavoro, del
50%, di ulteriori giorni 60 (…)” (cfr. pag. 12 della c.t.u. contabile).
Il c.t.u. contabile ha, quindi, precisato che, alla luce di quanto attestato dal c.t.u. medico-legale, “(…) l'accertamento dell'eventuale perdita di guadagno dovrà esclusivamente riferirsi all'anno 2015, atteso che il sinistro ai danni del Sig. si è verificato il giorno 16.08.2015 e che Pt_1
i successivi periodi di inabilità assoluta al lavoro (di giorni 40) ed il successivo periodo di inabilità parziale al lavoro del 50% (di ulteriori giorni 60) risultano tutti compresi nell'anno 2015 (…)” (cfr. pag. 13 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025).
Pertanto, il dr. commercialista dopo aver specificato Persona_9
53 il periodo temporale di riferimento, ha provveduto a calcolare il pregiudizio da mancato guadagno subito dal sulla base dei conti economici in Pt_1
atti e della ulteriore documentazione allegata dalla parte attrice.
Segnatamente, il c.t.u. contabile, dopo aver rilevato che “(…) l'impresa edile di ha iniziato l'attività agli inizi dell'anno 2014 Parte_1
(cfr. visura camerale, doc. 49 in atti e certificato attribuzione P. IVA, doc.
42 in atti), che quindi rappresenta il primo anno di attività (…)”, ha precisato di aver provveduto ad esaminare “(…) il conto economico dell'impresa riferito all'anno 2014 (doc. 46 in atti), in quanto ritenuto anno di “normale” attività, oltre che costituire l'unico anno di attività completo anteriore all'anno in cui si è verificato il sinistro. Infatti
l'esercizio economico dell'impresa coincide con l'anno solare Pt_1
(…)” (cfr. pagg. 13 e 14 della c.t.u. depositata in data 06.02.2025).
Dunque, il c.t.u., dr. commercialista dopo aver accertato che Per_9
“(…) in base all'esame di tale documento, risulta che l'impresa edile, nel
2014, ha conseguito ricavi per euro 129.744,00 ed ottenuto un utile fiscale di euro 11.121,00 pari quindi ad una redditività dell'8,57% (= 11.121,00 /
127.744,00) (…)”, ha, poi, dichiarato “(…) di poter assumere a base dei conteggi una percentuale storica di redditività del 8,57% rispetto ai ricavi
(…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u. contabile).
Inoltre, a pag. 14 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025, è riportato che “(…) il Sig. per l'anno 2015, ha lamentato una Pt_1
perdita di fatturato di euro 7.223,00 derivante dalla risoluzione del contratto di appalto stipulato con la (il AR1
corrispettivo complessivo si è ridotto da euro 19.223,13 ad euro
12.000,00). In effetti ciò risulta dall'accordo del 4.7.2016 sottoscritto dal committente e dal Sig. (doc. 44 in atti) (…)”. Pt_1
Dalla lettura della suddetta c.t.u. contabile, emerge, altresì, che “(…) il
54 CTU evidenzia quindi che perdita di fatturato di euro 7.223,00 ha comportato una perdita di guadagno per l'anno 2015 di euro 619,02 (=
8,57% x 7.223,00); tale importo è stato cioè ottenuto applicando la percentuale di redditività “storica” dell'8,57% alla perdita di fatturato di euro 7.223,00 (…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u. depositata in data 06.02.2025).
Pertanto, il c.t.u. contabile, nel rispondere al quesito n. 1) di cui all'ordinanza emessa da questo Giudice in data 21.09.2022 – ovvero “(…) accerti il CTU l'eventuale danno patrimoniale connesso al tipo di lavoro
(impresa edile) che il svolgeva al momento del sinistro, tenendo Pt_1
conto della asserita perdita di guadagno, connessa all'incidente per cui è causa (…)” -, ha concluso che “(…) da tale conteggio emerge quindi che la stima del mancato guadagno presumibilmente sofferto dall'attore nell'anno 2015 è pari ad euro 619,02 (…)”.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. contabile appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Dunque, per quanto sopra riferito ed alla luce della c.t.u. medico-legale depositata in data 23.07.2024, nonché della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025, il danno patrimoniale da asserita inabilità temporanea al lavoro - anche in termini di mancato guadagno - deve quantificarsi nella complessiva somma di euro 619,02.
Andando, poi, a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la definitiva somma di euro 751,49.
Di conseguenza, non resta che dichiarare che il danno patrimoniale da inabilità lavorativa temporanea subito da , a causa del Parte_1
sinistro in oggetto, ammonta alla somma complessiva, rivalutata, di euro
55 751,49, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
2.1.C. Il danno patrimoniale da asserita incapacità lavorativa specifica
Relativamente, poi, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - asseritamente riportato da in conseguenza del sinistro de quo -, la predetta Parte_1
richiesta appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, occorre, innanzitutto, rammentare che tale voce di danno patrimoniale è rappresentata dal mancato guadagno del soggetto, a causa della sopravvenuta incapacità di svolgere la propria attività lavorativa.
Per quanto concerne, poi, la prova di tale danno patrimoniale, si osserva che, secondo l'opinione della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del 2018; in tal senso anche: Cass. Civ., sentenza n. 11361 del
2014).
Dunque, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza del danno da incapacità lavorativa specifica (il c.d. an di tale voce di danno) potrà essere fornita dal danneggiato anche mediante il
56 ricorso a presunzioni semplici.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nella medesima pronuncia sopra citata, in tema di onere probatorio di tale voce di danno, ha avuto modo di precisare che “(…) tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15737 del 2018).
Ed infatti, la Suprema Corte ha poi sottolineato che “(…) in tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 4557 de.02.2019; in tal senso anche Cass. Civ., 3290/2013).
Ne consegue che, anche qualora, nel corso del giudizio, sia emersa – anche tramite il ricorso a presunzioni semplici -, l'effettiva incidenza delle lesioni personali riportate dal soggetto sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato (ovvero del c.d. an del pregiudizio), quest'ultimo non sarà, comunque, esonerato dal dover fornire la prova del quantum di tale voce di
57 danno, ossia della circostanza di aver subito – in conseguenza dei postumi riportati a seguito dell'evento dannoso -, un pregiudizio economico, consistente in una perdita o in una diminuzione di reddito.
Del resto, tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, la quale ha confermato che “(…) la presunzione copre solo
l'esistenza del danno (an debeatur), ma non la sua quantificazione, che va allegata, provando la riduzione del reddito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 21988 del 2019).
Di conseguenza, l'attore, per vedersi riconosciuto il danno da incapacità lavorativa specifica, nel corso del giudizio, da un lato, avrà l'onere di provare che il sinistro abbia determinato una riduzione della propria capacità lavorativa specifica – circostanza, quest'ultima, che, in forza del meccanismo presuntivo sopra richiamato (cfr. Cass. Civ., n. 15737/2018), consente di fornire la prova dell'an del pregiudizio -; dall'altro lato, sarà tenuto a dimostrare che, dai postumi cagionati dal sinistro, sia derivato un pregiudizio patrimoniale, ovvero una perdita o una riduzione reddituale.
Per quanto concerne, poi, la quantificazione di tale voce di danno, la
Corte di Cassazione, in recenti pronunce, prendendo le distanze dall'orientamento giurisprudenziale che si era affermato in precedenza, ha precisato che “(…) la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 4557 del 15.02.2019;
Cass. Civ. n. 8896/2016).
In altri termini, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la quantificazione del danno da incapacità lavorativa specifica, deve avere come punto di partenza il “(…) reddito effettivamente perduto
58 dalla vittima (…)”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver chiarito la natura del tutto residuale che assume il criterio del triplo della pensione sociale nella liquidazione della predetta voce di danno, ha precisato che il criterio di determinazione del “(…) reddito effettivamente perduto dalla vittima (…)” varia a seconda che il soggetto sia un lavoratore subordinato o un lavoratore autonomo.
Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che “(…) quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 4557 del 15.02.2019; Cass. Civ. n. 11579/2018).
Ciò precisato, passando, ora, ad affrontare il caso di specie, deve evidenziarsi che, nella fattispecie in esame, la parte attrice non risulta aver fornito la prova della circostanza che il sinistro stradale del 16.08.2015 abbia determinato, nel la perdita e/o, comunque, una riduzione Pt_1
della propria capacità lavorativa specifica di artigiano muratore.
Ed infatti, attraverso il supplemento di relazione depositato in data
23.07.2024, è stato accertato che il sinistro stradale in oggetto, pur avendo determinato dei postumi permanenti, non ha, tuttavia, avuto una incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
In particolare, il c.t.u. medico-legale, dr. dopo aver Persona_7
rilevato che “(…) il danno prettamente fisico (…)” si è concretizzato in
“(…) limitazioni funzionali della testa sul tronco, limitazioni funzionali
59 della spalla sn, riduzione dei movimenti del piede dx (…)”, ha, poi, accertato che “(…) tali esiti di non rilevante entità non comportano una compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attore (…)” ed ha, altresì, aggiunto che “(…) nemmeno il diabete insipido determina un danno alla capacità lavorativa (…)” (cfr. pagg. 24 e 25 della c.t.u. medico legale depositata in data 23.07.2024).
Inoltre, il c.t.u. medico-legale, in risposta alle osservazioni fatte pervenire dal c.t.p. di parte attrice, ha ulteriormente ribadito che i postumi permanenti riportati dal in conseguenza del sinistro in parola “(…) Pt_1
non comportano una compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attore. Nemmeno il diabete insipido determina un danno alla capacità lavorativa (…)” (cfr. pag. 26 della c.t.u. medico legale depositata in data
23.07.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. medico-legale, si ribadisce, appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo
Giudice unico.
Pertanto, dal momento che, in base alla predetta c.t.u., è stato accertato che il sinistro stradale in oggetto non ha determinato alcuna compromissione della capacità lavorativa specifica di , Parte_1
va da sé che, nel caso in esame, non può ritenersi che sia stata fornita la prova del c.d. an dell'asserito danno da incapacità lavorativa specifica.
Di conseguenza, in assenza di detta prova, appare superflua qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur del danno patrimoniale in oggetto.
A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che, non essendo stato
60 dimostrato che il sinistro stradale del 16.08.2015 abbia determinato, nel la perdita e/o una riduzione della propria capacità lavorativa Pt_1
specifica di artigiano muratore, non potrà essere riconosciuto all'attore l'importo di cui al c.d. secondo conteggio di cui alla c.t.u. contabile – pari ad euro 18.781,15 - (cfr. pagg. da 16, 17 e 18 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025), tenuto conto, da un lato, che il c.t.u. contabile ha calcolato il suddetto importo sul presupposto del “(…) riconoscimento di una riduzione della capacità specifica lavorativa permanente pari all''8% (…)” (cfr. pag. 17 della c.t.u. contabile depositata in data 06.02.2025) e considerato, dall'altro, che, attraverso la c.t.u. medico-legale, è stato, viceversa, accertato che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna compromissione della capacità lavorativa specifica del
Pt_1
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale da asserita incapacità lavorativa specifica.
2.1.D. Il danno da c.d. cenestesi lavorativa
Occorre, ora, passare ad esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto l'asserito danno c.d. cenestesi lavorativa.
All'uopo, occorre, in primo luogo, rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la c.d. lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, ed essa, a differenza dell'incapacità lavorativa specifica, non incide sull'opportunità di reddito del soggetto, ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso.
61 In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice Unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrente ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (…)” (cfr.
Cass. Civ., Sentenza n. 17411 del 28.06.2019; in tal senso, altresì, Cass.
Civ. n. 20312/2015).
Inoltre, la Corte di Cassazione, anche con la Sentenza n. 13726/2022, ha ribadito che il risarcimento del danno da cenestesi lavorativa - ossia la maggior fatica nello svolgere la mansione lavorativa cui si attendeva prima dell'incidente subito - rientra nella liquidazione del danno alla salute.
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata
(cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 17411 del 28.06.2019; Cass. Civ., Sentenza n.
13726/2022), mentre il danno da incapacità lavorativa specifica - incidendo sul patrimonio del danneggiato - deve essere ricondotto ai pregiudizi di natura patrimoniale, il c.d. danno da cenestesi lavorativa deve, viceversa, essere inquadrato nell'ambito del danno non patrimoniale e, nello specifico, nella categoria del danno biologico c.d. dinamico-relazionale, atteso che la suddetta cenestesi lavorativa ricorre quando il soggetto leso - con postumi rilevanti -, pur essendo nelle condizioni di svolgere le medesime attività poste in essere prima del sinistro - e, dunque, di percepire eguali redditi -, subisce una maggiore fatica nel compiere le azioni proprie di una determinata attività lavorativa.
62 Ciò precisato, passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che l'attore, alla luce della c.t.u. medico-legale e per quanto si dirà oltre, non potrà vedersi riconosciuto alcun ulteriore incremento a titolo di c.d. lesione da cenestesi lavorativa.
A tal proposito, innanzitutto, si osserva che, in base alla c.t.u. medico- legale depositata in data 23.07.2024, non sembra che il sinistro in oggetto abbia inciso in maniera significativa sulle modalità di svolgimento e di organizzazione del lavoro del Pt_1
Ed infatti, dalla lettura della relazione integrativa depositata in data
23.07.2024, emerge che “(…) il disturbo post-traumatico da stress, che trova giovamento in cure farmacologiche mirate, può determinare un maggior impegno nella organizzazione del lavoro, senza peraltro incidervi in misura significativa (…)” (cfr. pag. 25 della c.t.u. medico-legale depositata in data 23.07.2024).
Inoltre, è bene evidenziare che, anche a voler ritenere che il sinistro in oggetto abbia determinato, nel una lesione della c.d. cenestesi Pt_1
lavorativa in termini giuridicamente rilevanti, tuttavia, tenuto conto di quanto chiarito alla Suprema Corte in relazione alla natura del danno in oggetto – ed, in particolare, in ordine alla riconducibilità di detta voce di danno nell'ambito del c.d. danno biologico dinamico relazionale -, nella fattispecie in esame, deve, comunque, ritenersi che l'eventuale pregiudizio subito in relazione a detto profilo risulti già ricompreso nell'ambito dell'incremento riconosciuto, al punto 2.1.A della presente sentenza, a titolo di personalizzazione del danno biologico, per lesione della c.d. componente dinamico-relazionale.
Di conseguenza, va da sé che, alla luce di quanto riferito, alcuna ulteriore somma potrà essere riconosciuta al a titolo di danno da Pt_1
c.d. cenestesi lavorativa.
63 2.1.E. Il rimborso delle spese legali stragiudiziali
Parimenti infondata appare, poi, anche la richiesta del di Parte_3
vedersi rimborsate le spese asseritamente sostenute per l'attività legale stragiudiziale - per un importo complessivo di euro 7.000,00 -.
All'uopo, occorre rammentare che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. 39384; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 7 ottobre 2020,
n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali in senso tecnico, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell'an sia del quantum di tale voce di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, dal momento che il nel corso del giudizio, non ha assolto all'onere Pt_1
probatorio posto a suo carico, in quanto non ha provato di aver effettivamente sostenuto le predette spese.
Ed infatti, la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all.ti n. 57 e 58
64 all'atto di citazione) - espressamente contestata dalla Compagnia di
Assicurazioni -, appare inconferente allo scopo, in quanto, risulta inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi, rispettivamente, di una mera lettera raccomandata e di una semplice bozza di notula.
Di conseguenza, non avendo il provato l'effettivo esborso Pt_1
delle predette spese mediante la produzione di documentazione idonea, va da sé che alcuna somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
2.1.F. Il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p.
Infine, passando a prendere in esame la richiesta di cui al punto F), si rileva che ha richiesto il rimborso delle spese Parte_1
sostenute per la redazione delle relazioni tecniche di parte a firma dei propri c.c.t.t.p.p..
A tal proposito, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza
n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese
65 del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal Giudice
“(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo, c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del
20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque, quantomeno di una fattura.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente
66 alla parte attrice le spese di c.c.t.t.p.p., dal momento che l'attore, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” ai propri consulenti di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di questi ultimi.
Ed infatti, il ha prodotto copia delle fatture (cfr. all.ti n. I, II e Pt_1
III alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data
05.03.2025), dalle quali emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti dei c.c.t.t.p.p..
Dunque, dal momento che l'attore, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.c.t.t.p.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente al il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., per il complessivo importo, Pt_1
già rivalutato, di euro 4.656,72.
Di conseguenza, a titolo di rimborso delle spese c.c.t.t.p.p., deve essere liquidato a , il complessivo importo, già rivalutato, di Parte_1
euro 4.656,72, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Pertanto, il danno riportato da , in conseguenza del Parte_1
sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 170.726,43, così ottenuta: euro 165.318,22 (danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale e delle mediche, rivalutato) + euro 751,49 (danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro, rivalutato) + euro 2.656,72 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p.,
67 rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ciò posto, occorre, tuttavia, evidenziare la parte attrice non ha espressamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Compagnia di
Assicurazioni, ovvero che quest'ultima, in relazione al sinistro in parola,
“(…) ha già provveduto a corrispondere la somma di € 74.611,15 (…)” a
Parte_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la predetta circostanza, in quanto non espressamente e puntualmente contestata dall'attore, deve ritenersi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, la predetta circostanza, oltre che pacifica tra le parti, risulta anche provata dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice (cfr. all.to n. 54 all'atto di citazione).
Pertanto, deve ritenersi provato e pacifico che , Parte_1
relativamente al sinistro stradale in oggetto, abbia già ricevuto da
[...]
a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di CP_1
euro 74.611,15.
Dunque, considerato che, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.to n. 54 all'atto di citazione), emerge che il suddetto importo di euro 74.611,15 è stato corrisposto nel luglio del 2017, andando a rivalutare la predetta somma all'attualità, si ottiene l'importo di euro
89.458,77.
In definitiva, preso atto del fatto che ha già Parte_1
ricevuto, da parte di a titolo di risarcimento del AR
68 danno, la somma di euro 74.611,15 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 89.458,77 -, non resta che condannare e AR
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento del danno, del residuo importo, già Parte_1
rivalutato, di euro 81.267,66, così ottenuto: euro 170.726,43 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 89.458,77
(somma già corrisposta all'attore da rivalutata), oltre AR
gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
A questo punto, occorre passare ad affrontare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice . Parte_2
2.2. Le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice Parte_2
A tal proposito, si osserva che la ha richiesto, in questa sede, il _2
risarcimento delle seguenti voci di danno:
A. il danno biologico - comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale -, il danno morale e le spese mediche;
B. il danno parentale da lesione del rapporto parentale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge;
C. il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
D. il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p..
2.2.A. Il danno biologico - comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale -, il danno morale e le spese mediche
69 Tanto premesso, partendo dall'esaminare la richiesta sub. A), innanzitutto, si osserva che, a pag. 1 dell'atto di citazione, la data di nascita di è indicata nel “(…) 16.09.1965 (…)”; circostanza, Parte_2
quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, la all'epoca del sinistro, verificatosi in data 16.08.2015, _2
aveva, pacificamente, un'età di anni 49.
Ciò precisato, il c.t.u. specialista in psichiatria, dr.ssa Per_8
nella propria relazione depositata in data 01.08.2023, ha descritto
[...]
i traumi psico-fisici riportati da in conseguenza del sinistro Parte_2
stradale subito dal marito in data 16.08.2015, individuando, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico psichico riscontrato.
In particolare, il c.t.u., dr.ssa dopo aver valutato ed Persona_8
esaminato tutta la documentazione medica, nonché proceduto all'esame diretto di , ha accertato che “(…) i colloqui clinici effettuati, il Parte_2
Test della Figura Umana oltre l'analisi della documentazione clinica e degli atti presenti nel fascicolo della LUPI (…) hanno (…) permesso di orientare la diagnosi clinica secondo il DSM VTR (Manuale Statistico
Diagnostico dei Disturbi Mentali, marzo 2013), verso un Disturbo D'Ansia
Generalizzato (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Inoltre, la dr.ssa dopo aver specificato che “(…) dalla storia Per_8
clinica della perizianda si desume un buon funzionamento sia rispetto
l'autonomia personale che in ambito relazionale e lavorativo nonostante le esperienze traumatiche vissute nell'infanzia e nell'adolescenza (famiglia genitoriale conflittuale, padre alcolista e maltrattante, abuso sessuale subito all'età di 14 anni) (…)”, ha evidenziato che “(…) tuttavia,
70 dall'epoca dell'incidente stradale, la signora ha sviluppato un quadro di tipo ansioso con somatizzazioni che, in assenza di un trattamento farmacologico specifico, si è ad oggi cronicizzato (…)” ed ha, altresì, accertato che “(…) tale quadro ha determinato un peggioramento della sintomatologia algica correlata al quadro di tipo fibromialgico di cui la signora soffre, così come della Gastrite e del quadro di Artrite Psoriasica patologie che, è noto, sono influenzate in senso peggiorativo da stati
d'ansia soprattutto se protratti nel tempo e/o cronici (…)” (cfr. pagg. 8 e 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Ciò posto, il c.t.u. medico-legale, dr. nella propria Persona_7
relazione depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice
[...]
dopo aver preso atto che la dr.ssa specialista _2 Persona_8
in psichiatria, nella propria c.t.u. depositata in data 01.08.2023, ha accertato che il sinistro stradale in oggetto ha cagionato, in dei Parte_2
postumi permanenti consistenti in “(…) Disturbo D'Ansia Generalizzato
(…)”, ha, poi, determinato nella percentuale del 3% il danno biologico, quanto al profilo dei postumi invalidanti di carattere permanente (cfr. pag.
7 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione a . Parte_2
In particolare, in punto di quantificazione dei postumi permanenti, il c.t.u. medico-legale, ha, in primo luogo, precisato che “(…) come indicato nei baremes per valutazione del danno se il trauma è un trauma importante, in grado di produrre autonomamente danno psichico e non esistono preesistenze si moltiplica quanto valutato come danno biologico per un coefficiente pari a 1. Se il trauma è di poca entità, non in grado da solo di sviluppare danno psichico e ci sono preesistenze si moltiplica per il coefficiente pari allo 0,5 (…)” (pag. 7 della c.t.u. depositata in data
25.03.2024 in relazione a . Parte_2
Dunque, il dr. medico-legale dopo aver preso atto, da Persona_7
71 un lato, che la dr.ssa nella propria relazione, “(…) fa riferimento Per_8
a esperienze traumatiche vissute nell'infanzia e nell'adolescenza (famiglia genitoriale conflittuale, padre alcolista e maltrattante, abuso sessuale subito all'età di 14 anni) e fa riferimento ad una modificazione dell'assetto psicologico della signora, che si presenta ad oggi, iperemotiva e profondamente insicura soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia (…)” e, dall'altro, che lo specialista in psichiatria ha indicato il danno non patrimoniale riportato dalla “(…) nella misura del 6% _2
(…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023), ha specificato che “(…) nel caso di specie si applica la formula che prevede la valutazione del danno biologico moltiplicata per il coefficiente pari allo
0,5 (…)” (pag. 7 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice Parte_2
Pertanto, il c.t.u. medico-legale, dopo aver ribadito che “(…) le lesioni o le malattie riscontrate sul periziando sono in rapporto di causalità con la condotta colposa dedotta in giudizio e compatibili con la stessa;
consistono in: Disturbo D'Ansia Generalizzato (…)”, ha concluso che, nel caso in esame, i postumi riportati dalla “(…) determinano una menomazione _2
dell'integrità psicofisica del soggetto (danno biologico) valutabili nella misura del 3% (…)” (pag. 7 e 8 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice Parte_2
Infine, il dr. ha individuato l'invalidità temporanea in giorni 60 Per_7
al 50% e successivi giorni 60 al 25% (cfr. a pag. 8 della c.t.u. depositata in data 25.03.2024 in relazione all'attrice . Parte_2
Poiché le conclusioni a cui sono giunti entrambi i c.c.t.t.u.u. appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente –che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni
72 possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che, nel caso in esame, trattasi di c.d. micro-invalidità (ossia di invalidità pari od inferiore al 9%), ai fini della quantificazione del pregiudizio in oggetto, sono stati considerati i criteri per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale, stabiliti dall'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M.
Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod..
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione
Civile Sezione III, ordinanza 15733/2022 del 17/05/22), si ribadisce, il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (c.d. danno dinamico relazionale) -, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 25164, del 28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico –
73 relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e per quanto si dirà oltre, deve essere riconosciuto, sia l'incremento per sofferenza soggettiva sia l'incremento connesso alla personalizzazione del danno biologico – sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, l'attrice sembra aver fornito la prova della sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
In particolare, relativamente al danno biologico c.d. dinamico- relazionale, si deve rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale componente del danno biologico si concretizza in “(…) specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso, sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (…)”, e che il Giudice deve tener conto delle predette circostanze, in sede di “(…) liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., sentenza n. 21939 del 21.09.2017; in tal senso, anche Cass. Civ., sentenza n. 2788 del 31.01.2019).
Dunque, in base a quanto evidenziato dalla Suprema Corte, qualora il danneggiato, nel corso del giudizio, fornisca la prova del fatto che il sinistro, avuto riguardo della specificità del caso concreto, gli abbia generato una particolare alterazione e compromissione delle proprie normali e quotidiane abitudini di vita, dovrà essergli riconosciuto un aumento personalizzato del danno biologico, attesa la lesione anche della componente dinamico-relazionale di tale voce di danno.
Ciò precisato, occorre evidenziare che, nel caso in esame, l'attrice ha,
74 effettivamente, fornito la prova di aver subito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, una significativa compromissione delle proprie quotidiane abitudini di vita e, dunque, di aver subito un danno biologico c.d. dinamico-relazionale.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi nel corso del giudizio, sembra emergere che in conseguenza del sinistro Parte_2
stradale del 16.08.2015 per cui è causa, abbia riportato una effettiva compromissione della componente c.d. dinamico-relazionale del danno biologico.
Invero, dalle deposizioni testimoniali, è emerso che la a causa del _2
trauma subito in relazione all'incidente in oggetto, ha mutato in maniera significativa le proprie quotidiane ed ordinarie abitudini di vita, atteso che i postumi psichici subiti, da un lato, hanno inciso notevolmente sulle attività di svago e ricreative - alle quali la antecedentemente all'incidente, si _2
dedicava in maniera costante e continuativa -; dall'altro lato, hanno determinato una significativa compromissione delle relazioni sociali ed affettive della _2
Segnatamente, i testi escussi all'udienza dell'11.05.2023, CP_14
e , hanno confermato integralmente le circostanze
[...] Tes_2
articolate ai capitoli E) ed I) della memoria istruttoria depositata da parte attrice, ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), ossia che “(…) al momento del sinistro stradale di cui rimase Parte_2
vittima il giorno 16.08.2015 così come alla data Parte_1
attuale era ed è la moglie di e che la medesima Parte_1
conviveva e convive con il marito sia alla data del Parte_2
16.08.2015 che alla data attuale nel quartiere sito in AN Giovanni
Valdarno (AR), Via Martiri della Libertà n. 84 (…)” (capitolo E) e che
“(…) a seguito del sinistro stradale di cui è rimasto vittima il Parte_2
75 marito il giorno 16.08.2015 ha cominciato a Parte_1
manifestare una condizione psicologica di ansia e depressione nonché un atteggiamento di passività, aumento ponderale, insonnia, gastrite, eczema, artrite e psoriasi (…)” (capitolo I).
In particolare, la teste dopo aver riferito che “(…) Testimone_1
è il marito di mia IA (…)”, in Parte_1 Parte_2
relazione alla circostanza di cui al capitolo I), ha precisato che “(…) mia IA ed anche mi hanno riferito che mia IA non dormiva Parte_1
più; ADR: ha avuto anche la psoriasi che prima non aveva e anche ora ha la psoriasi (…).
Anche il teste , dopo essersi qualificato come “(…) marito Tes_2
della teste appena sentita (…)”, ha dichiarato che “(…) Testimone_1
anche lei (la n.d.r.) ha accusato molto a causa di questa situazione: _2
(…) non aveva voglia di fare niente e si sentiva sempre stanca;
ADR: mi faceva capire che era tutto connesso al cambiamento del marito dopo il sinistro (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) ADR: andavo a casa a trovarla
e la vedevo sul divano e le chiedevo perché stava sul divano e lei mi diceva perché era stanca;
si vedeva che era stanca (…)”.
Inoltre, la circostanza che il sinistro stradale in oggetto abbia determinato una notevole compromissione delle attività quotidiane, delle occasioni relazionali e delle relazioni affettive della risulta _2
comprovata anche dalla dichiarazione resa dalla teste indifferente S_
, escussa alla successiva udienza del 06.07.2023.
[...]
Ed infatti, a detta udienza, la teste indifferente , ha, a sua Testimone_3
volta, confermato integralmente le circostanze articolate al capitoli E) ed I) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice.
Peraltro, la circostanza che, nel caso in esame, l'incidente del
16.08.2015 in parola abbia alterato significativamente le ordinarie abitudini
76 di vita della - incidendo e condizionando la attività quotidiane svolte _2
antecedentemente al sinistro, nonché le relazioni sociali ed affettive del soggetto -, cagionandogli un disagio giuridicamente rilevante sotto il profilo del c.d. danno biologico dinamico relazionale appare avvalorata anche in base a quanto accertato dal c.t.u. specialista in psichiatria, dr.ssa nella propria relazione depositata in data 01.08.2023. Persona_8
Ed infatti, dalla lettura della suddetta relazione, è possibile evincere che
“(…) l'evento traumatico rappresentato dall'incidente occorso al marito nell'agosto 2015, ha determinato una modificazione dell'assetto psicologico della signora che si presenta ad oggi, (…) profondamente insicura soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia (paura di dire cose sbagliate, paura di suscitare reazioni verbalmente aggressive da parte del marito, difficoltà a tentare o ad accettare approcci sessuali da parte del marito che non riconosce più come l'uomo che ha sposato) e questo soprattutto in relazione al cambiamento psichico manifestato a sua volta dal marito (…)”; e, dunque, emerge che i traumi psichici riportati da
, in conseguenza del sinistro in oggetto, hanno determinato un Parte_2
“(…) peggioramento della qualità della vita di coppia e del menàge famigliare per cui i due coniugi non hanno più un'attività sessuale ed hanno ridotto le uscite per vedere amici e per dedicarsi ad attività di svago
o ad hobbies che precedentemente condividevano (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Inoltre, anche dalla c.t.u. medico-legale depositata in data 25.03.2024, in relazione all'attrice è possibile evincere che le lesioni Parte_2
riportate dalla hanno determinato dei “(…) postumi permanenti (…) _2
con un permanente peggioramento (…)”, non solo dell'integrità psico- fisica del soggetto, ma anche “(…) del suo modo di essere e delle attività non produttive di reddito (…)” (cfr. pag. 8 della predetta c.t.u.).
77 Dunque, anche in base alle predette c.c.t.t.u.u., risulta accertato che
[...]
a causa del sinistro in oggetto, abbia subito una significativa _2
alterazione del proprio stile di vita, in quanto, da un lato, ha visto significativamente compromesse le attività ricreative e di svago praticate quotidianamente;
dall'altro lato, ha riportato un rilevante peggioramento delle proprie relazioni sociali ed affettive – soprattutto nell'ambito della relazione affettiva con il proprio coniuge -.
Pertanto, deve ritenersi che attraverso le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa ed alla luce delle c.c.t.t.u.u., sia stato dimostrato che la abbia riportato una lesione della c.d. componente dinamico- _2
relazionale del danno biologico.
Inoltre, nel caso in esame, è stata fornita la prova del fatto che
[...]
in conseguenza del sinistro del 16.08.2015, ha subito anche un _2
danno morale.
A tal proposito, si ribadisce che la Corte di Cassazione, in tema di danno morale e di onere della prova di tale voce di danno, pur ribadendo che il soggetto danneggiato, per vedersi riconosciuta e liquidata tale autonoma voce di danno, deve fornire la prova di aver riportato una sofferenza soggettiva in conseguenza dell'evento lesivo, ha, tuttavia, puntualizzato che
“(…) tale danno può essere provato anche per presunzioni (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2016, n. 339), in quanto “(…) il danno morale costituisce un patema d'animo, ossia, una sofferenza interna che non è accertabile con metodi scientifici e che, come tutti i moti d'animo, può essere provato in modo diretto solo quando assume connotati eclatanti
(…)” (cfr. Cass. civ., sez. lav, ord., 17 giugno 2022, n. 19623).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, la parte attrice, in base a quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio ed alla luce della c.t.u. depositata in data 01.08.2023, sembra aver fornito la prova
78 del fatto che la in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa, _2
abbia riportato una sofferenza soggettiva ed un significativo turbamento interiore.
Ed infatti, i testi e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
hanno confermato integralmente la circostanza articolata al capitolo I) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ovvero che “(…) a Parte_2
seguito del sinistro stradale di cui è rimasto vittima il marito Parte_1
il giorno 16.08.2015 ha cominciato a manifestare una condizione
[...]
psicologica di ansia e depressione nonché un atteggiamento di passività, aumento ponderale, insonnia, gastrite, eczema, artrite e psoriasi (…)”.
In particolare, la teste all'udienza dell'11.05.2023, Testimone_1
nel confermare la predetta circostanza, ha dichiarato che “(…) mia IA dopo il sinistro, vedendo il marito in quella maniera ha iniziato ad avere ansia e paura perché il futuro non era più come prima;
ADR: ho visto piangere mia IA e lei mi riferiva che era a causa del marito il quale non era più tranquillo e pacato ma rispondeva male, aveva cambiato il suo carattere (…)”.
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato Tes_2
integralmente la medesima circostanza di cui al capitolo I) sopra riportato ed, in particolare, ha precisato che la “(…) ha accusato molto a causa _2
di questa situazione: l'ho vista piangere tante volte;
l'umore era depresso,
(…) ADR: mi faceva capire che era tutto connesso al cambiamento del marito dopo il sinistro (…)”.
Inoltre, anche la teste indifferente , escussa alla Testimone_4
successiva udienza del 06.07.2023, dopo aver confermato la circostanza di cui al capitolo I) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ha specificato che “(…) a seguito del sinistro del marito è Parte_2
aumentata di peso ed infatti prima del sinistro era taglia 40-42 ed ora è
79 taglia XL;
ADR: l'aumento è stato graduale, all'inizio non si notava (…)” ed ha, altresì, riconosciuto che “(…) dopo il sinistro del marito è diventata più nervosa, irascibile (…)”.
Infine, è bene evidenziare che, nella fattispecie in esame, la circostanza che il sinistro stradale per cui è causa abbia generato, nella una _2
particolare sofferenza soggettiva ed un turbamento interiore - e, dunque, un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva -, appare, comunque, verosimile anche alla luce della c.t.u. depositata in data 01.08.2023.
Invero, dalla disamina della suddetta consulenza tecnica d'ufficio, emerge che “(…) l'evento traumatico rappresentato dall'incidente occorso al marito nell'agosto 2015, ha determinato una modificazione dell'assetto psicologico della signora che si presenta ad oggi, iperemotiva (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023).
Di conseguenza, in base alle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, alla luce della c.t.u. depositata in data 19.06.2023 ed anche in considerazione del fatto che – in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato -, la prova del danno morale può essere fornita dal danneggiato anche tramite il ricorso a presunzioni, deve ritenersi dimostrato che, nella fattispecie in esame, in conseguenza Parte_2
del sinistro stradale in oggetto, abbia riportato un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva.
Ciò posto, considerato che, per quanto riferito in precedenza, è stato accertato che a causa del sinistro in parola, ha riportato, sia Parte_2
una significativa compromissione della componente c.d. dinamico- relazionale del danno biologico che un danno morale c.d. da sofferenza soggettiva, appare congruo, nel caso in esame, riconoscere all'attrice l'incremento di cui alla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge
80 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod. – incremento, quest'ultimo, che, come specificato al predetto art. 5, risulta comprensivo, tanto del danno morale che del danno c.d. biologico dinamico relazionale -, nella misura massima ivi prevista, ovvero nella percentuale del 33,33%.
Infine, devono essere riconosciute le spese mediche sostenute da
[...]
per il complessivo importo di euro 610,00, atteso che le predette _2
spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.to n. 63 all'atto di citazione) e che anche il c.t.u. medico-legale – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che
“(…) le spese mediche sostenute e documentate negli atti di causa sono congrue (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u. medico-legale depositata in data
25.03.2024, in relazione all'attrice . Parte_2
Poiché, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, emerge che tali spese sono state sostenute nell'anno 2018 (cfr. all.to n. 63 all'atto di citazione), andando a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la somma di euro 727,73.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma, rivalutata, pari ad euro 727,73.
Ciò posto, nel caso di specie, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità - elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge
05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod. -, pari ad euro 947,30; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima Tabella, in euro 55,24.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, utilizzando la Tabella per il calcolo
81 del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico
12.06.2007 e succ. mod., il danno biologico permanente deve essere quantificato in complessivi euro 2.745,28; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro
2.485,80.
Inoltre, sempre sulla base dei parametri indicati dalla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità - elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo
Economico 12.06.2007 e succ. mod. -, l'incremento omnicomprensivo, riconosciuto in relazione alla componente c.d. dinamico-relazionale ed al danno morale, nel caso in esame, appare quantificabile nell'importo complessivo di euro 1.743,52 - pari al 33,33% del danno biologico complessivo (danno biologico permanente+ danno biologico temporaneo)
-.
Di conseguenza, il danno non patrimoniale riportato da – Parte_2
comprensivo del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche - deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro
7.702,33, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Occorre, ora, passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno parentale da lesione del rapporto parentale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge.
2.2.B. Il danno parentale da lesione del rapporto parentale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge
82 In particolare, la parte attrice ha, a tale titolo, richiesto il riconoscimento, in favore di del danno parentale Parte_2
asseritamente riportato dalla medesima in conseguenza del sinistro, in quanto, a suo dire, l'incidente in parola avrebbe cagionato, alla una _2
grave compromissione del proprio rapporto coniugale con il marito.
Ebbene, la richiesta risarcitoria in oggetto, per quanto verrà di seguito evidenziato, non appare meritevole di accoglimento.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, rammentare che il danno parentale da lesione del rapporto parentale per macro-lesione del coniuge consiste nel pregiudizio – di natura non patrimoniale - subito dal coniuge di una persona gravemente lesa a causa di un fatto illecito – quale, nel caso in esame, un incidente stradale -.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza in materia (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 13540 del 17.05.2023), quando un coniuge subisce una c.d. macro-lesione, ovvero una grave compromissione permanente dell'integrità psicofisica, l'altro coniuge può subire un danno iure proprio, che si manifesta attraverso una compromissione significativa del rapporto affettivo intrattenuto con il proprio coniuge.
Inoltre, la Corte di Cassazione (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n.
23469/2018), in materia di c.d. danno parentale, ha avuto modo di precisare che, se certamente il danno da perdita del rapporto parentale – che rappresenta un danno non patrimoniale iure proprio del familiare – non è liquidabile esclusivamente in caso di decesso del congiunto;
tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno in oggetto, è, comunque, necessario che il congiunto – c.d. vittima primaria – abbia riportato una c.d. macro-lesione, ovvero delle gravi menomazioni della propria integrità psico-fisica, tali da incidere in maniera significativa sul rapporto parentale con il proprio
83 congiunto.
In particolare, è bene evidenziare che la Suprema Corte, nel precisare i presupposti necessari per il riconoscimento di detta voce di danno, ha avuto modo di chiarire che, affinché il coniuge – o, comunque, i familiari - di una persona gravemente lesa abbiano diritto al risarcimento del danno parentale da lesione del rapporto affettivo con il macro-leso, pur non occorrendo che si sia determinato un “(…) totale sconvolgimento delle abitudini di vita
(…)”, è, in ogni caso, necessario dimostrare che il fatto illecito subito dal congiunto abbia, comunque, determinato una grave compromissione del menage familiare e del rapporto affettivo con il coniuge, tale, cioè, da determinare un grave e notevole peggioramento del rapporto parentale con il congiunto (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, n.7748 del 08.04.2020).
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso di specie, deve rilevarsi che, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, nella fattispecie in esame, non risultano sussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento, in favore della di un danno parentale da lesione del _2
rapporto coniugale.
Invero, a prescindere dal fatto che, nel caso de quo, il danno biologico riportato da (che, come già evidenziato in precedenza, Parte_1
in base alla c.t.u. medico-legale espletata ha comportato, nel dei Pt_1
postumi permanenti quantificabili nella percentuale del 25%) possa o meno ritenersi integrare gli estremi di una c.d. macro-lesione, è bene evidenziare che, alla luce di quanto emerso dalla c.t.u. medico-legale espletata in relazione al nel caso in esame, non può, in ogni Parte_2
caso, ritenersi accertato che il sinistro in oggetto abbia determinato una grave e significativa compromissione del rapporto affettivo tra i due coniugi e/o del loro menage familiare.
Ed infatti, se certamente, in base alle deposizioni dei testi escussi nel
84 corso del giudizio ed alla luce delle c.c.t.t.u.u. espletate, è stato accertato che il sinistro occorso a ha avuto una incidenza Parte_1
rilevante – oltre che in punto di integrità psico fisica – anche sotto il profilo delle abitudini di vita e delle relazioni sociali ed affettive (c.d. componente dinamico-relazionale del danno biologico), sia del che della Pt_1
moglie tuttavia, nella fattispecie in esame, non è, comunque, Parte_2
emerso che l'incidente in parola abbia determinato una grave compromissione del menage familiare degli attori.
All'uopo, è bene, in particolare, evidenziare che, sebbene il c.t.u. specialista in psichiatria, dr.ssa abbia rilevato che “(…) Persona_8
l'evento traumatico rappresentato dall'incidente occorso al marito nell'agosto 2015, ha determinato una modificazione dell'assetto psicologico della signora che si presenta ad oggi, iperemotiva e profondamente insicura soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 01.08.2023) e che, inoltre, il sinistro medesimo ha determinato un “(…) peggioramento della qualità della vita di coppia e del menàge famigliare per cui i due coniugi non hanno più un'attività sessuale ed hanno ridotto le uscite per vedere amici e per dedicarsi ad attività di svago o ad hobbies che precedentemente condividevano (…)” (cfr. pag. della c.t.u. depositata in data 01.08.2023); tuttavia, dalla lettura del supplemento di relazione depositato in data 23.07.2024, emerge chiaramente che la “(…) alterazione contenuta del menage familiare (…)” - rilevata dalla dr.ssa Per_8
nella propria relazione -, ha determinato esclusivamente un “(…)
[...]
lieve peggioramento della qualità della vita coniugale (…)” e, dunque,
“(…) non tale da stravolgere l'esistenza del e della moglie (…)” Pt_1
(cfr. pag. 24 della relazione integrativa depositata in data 23.07.2024).
Peraltro, la circostanza che, nella fattispecie de qua, l'incidente in parola
85 abbia determinato una grave compromissione del menage familiare e del rapporto affettivo con il coniuge - tale, cioè, da determinare un notevole peggioramento del rapporto parentale con il congiunto (cfr. in tal senso,
Cass. Civ., Sez. III, n.7748 del 08.04.2020) - non sembra emergere neppure dalle dichiarazioni dei testi sentiti alle udienze dell'11.05.2023 e del
06.07.2023.
In altri termini, è pur vero che, tramite le c.c.t.t.u.u. ed in base alle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio, è stato accertato che il sinistro in questione ha alterato le quotidiane abitudini di vita e le relazioni sociali ed affettive, non solo di , ma anche di Parte_1 [...]
cagionandole un pregiudizio sotto il profilo dinamico-relazionale _2
del danno biologico – tanto che, al punto 2.2.A della presente sentenza, è stato riconosciuto, in favore della l'incremento previsto per la _2
compromissione della componente dinamico relazionale del danno biologico -; tuttavia, non è, in ogni caso, possibile evincere che il sinistro in oggetto abbia determinato una grave e notevole compromissione del menage familiare e del rapporto affettivo tra i due coniugi.
Pertanto, dal momento che, nel caso in esame, in base alle c.c.t.t.u.u. ed agli ulteriori elementi assunti in corso di causa, non emerge che l'incidente in parola abbia cagionato, a un danno da c.d. lesione del Parte_2
rapporto parentale con il proprio coniuge - in quanto le alterazioni delle relazioni affettive della non avendo determinato una grave _2
compromissione del menage familiare, si sono tradotte, esclusivamente, in un danno biologico c.d. dinamico-relazionale -, va da sé che non può trovare accoglimento la richiesta risarcitoria del danno parentale asseritamente riportato da Parte_2
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riferito, non resta che rigettare la richiesta di risarcimento del danno parentale da lesione del
86 rapporto coniugale, asseritamente derivante dalla macro-lesione del coniuge.
2.2.C. Il rimborso delle spese legali stragiudiziali
Per quanto concerne, poi, la richiesta di di vedersi Parte_2
rimborsate le spese asseritamente sostenute per l'attività legale stragiudiziale - per un importo complessivo di euro 2.500,00 -, devi evidenziarsi che la suddetta richiesta appare infondata e che, pertanto, la stessa deve essere rigettata.
All'uopo, occorre ribadire che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi,
“(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. 39384; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 7 ottobre 2020,
n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali in senso tecnico, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell'an sia del quantum di tale voce di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, dal
87 momento che la nel corso del giudizio, non ha assolto all'onere _2
probatorio posto a suo carico, in quanto non ha provato di aver effettivamente sostenuto le predette spese.
Ed infatti, la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all.ti da n. 65 a n.
68 all'atto di citazione) - espressamente contestata dalla Compagnia di
Assicurazioni -, appare inconferente allo scopo, in quanto, risulta inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi, rispettivamente, di semplici lettere raccomandate (cfr. all.ti n. 65, 66 e 67 all'atto di citazione)
e di una mera bozza di notula (cfr. all.to n. 68 all'atto di citazione).
Di conseguenza, non avendo provato l'effettivo esborso Parte_2
delle predette spese mediante la produzione di documentazione idonea, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
2.2.D Il rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p.
Infine, passando a prendere in esame la richiesta di cui al punto E), si rileva che ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la Parte_2
redazione della relazione tecnica di parte a firma del proprio c.t.p..
A tal proposito, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza
88 n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal Giudice
“(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo, c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del
20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto
89 un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque, quantomeno di una fattura.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente alla parte attrice le spese di c.t.p., dal momento che l'attrice, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” al proprio consulente di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, la ha prodotto copia della fattura (cfr. all.to n. IV alla _2
nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 05.03.2025), dalla quale emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti del c.t.p..
Dunque, dal momento che l'attrice, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.t.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente alla parte attrice il rimborso delle spese di c.t.p., per il complessivo importo, già rivalutato, di euro 1.464,00.
Di conseguenza, va da sé che deve essere liquidato a a Parte_2
titolo di rimborso delle spese c.t.p., il complessivo importo, già rivalutato, di euro 1.464,00, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
In definitiva, il danno riportato da in conseguenza del Parte_2
sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 9.166,33, così ottenuta: euro 7.702,33 (danno biologico, danno
90 morale e spese mediche, rivalutati) + euro 1.464,00 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Di conseguenza, non resta che condannare e AR
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo, già _2
rivalutato, di euro 9.166,33, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 4253,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che
“(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame) -, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui
91 devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass.
19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU n. 17405/2012).
Infine, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.c.t.t.u.u, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e di ogni Controparte_2 AR
diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di
: Controparte_2
1. dichiara che il sinistro stradale del 16.08.2015 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di quale conducente e Controparte_2
proprietario dell'autovettura CI MU, targata CN569LR, per cui è causa;
2. dichiara che il danno riportato da , in Parte_1
conseguenza del sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 170.726,43, così ottenuta: euro 165.318,22 (danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale e delle mediche, rivalutato) + euro 751,49 (danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro, rivalutato) + euro 2.656,72 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno
92 sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
3. preso atto del fatto che ha già ricevuto da Parte_1
parte di a titolo di risarcimento del danno, la AR
somma di euro 74.611,15 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro
89.458,77 -, condanna e AR CP_2
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, a titolo di risarcimento del danno, del residuo importo, Parte_1
già rivalutato, di euro 81.267,66, così ottenuto: euro 170.726,43 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 89.458,77
(somma già corrisposta all'attore da AR
rivalutata), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara, altresì, che il danno riportato da , in Parte_2
conseguenza del sinistro in oggetto, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 9.166,33, così ottenuta: euro 7.702,33 (danno biologico, danno morale e spese mediche, rivalutati) + euro 1.464,00 (rimborso delle spese di c.c.t.t.p.p., rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
5. condanna, per l'effetto, e AR CP_2
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo, _2
già rivalutato, di euro 9.166,33, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
93 6. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
7. condanna e , in AR Controparte_2
solido tra di loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
8. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.c.t.t.u.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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