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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 7367/2019, promosso con ricorso depositato in data 11.10.2019 da:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Palmieri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Ortazzo 21/a;
- ricorrente - contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Marini, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.2.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a
Treviso, in Strada Castellana n. 86
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 00.00.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
1) pronunciare la separazione coniugale tra le parti con addebito di colpa in capo al sig. per le ragioni Controparte_1
esposte in atti;
2) Disporre l'affido esclusivo delle figlie (quasi maggiorenne) e ancora minore alla madre con stabile Per_1 Per_2
residenza presso la stessa;
3) Assegnare la casa familiare sita in Treviso (TV), via Canizzano n. 123/I, con tutti gli arredi e corredi, alla signora
affinchè vi continui ad abitare con le figlie;
Parte_1
4) Disporre che il sig. possa vedere e stare con le figlie senza la necessità di intervento da parte del Controparte_1
Servizio Sociale secondo i tempi e le modalità richieste/ accettate dalle stesse figlie. In punto si dà atto che nell'ultimo anno le figlie hanno accettato – diversamente dal passato- di incontrare, seppur per tempi ristretti ed in occasione di ricorrenze, il padre
5) Disporre che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie Controparte_1 Parte_2
la somma mensile di € 350,00 ciascuno (ovvero complessivi € 700,00 mensili) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
CP_ 6) Disporre che il sig. concorra (sia anticipandole sia rimborsandole) alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie nella misura del 50%. Tali spese verranno individuate e regolamentate tenuto conto di quanto stabilito dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso.
In subordine
CP_ 5-6) Disporre che il sig. versi in uno alla madre la somma di € 450,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario per ciascuna figlia, importo da intendersi pure e già comprensivo di quota parte di spese straordinarie
7) Disporre un contributo al mantenimento della moglie, , di € 150,00 Parte_1
8) Assegno Unico 100 % dalla madre. In subordine Assegno Unico al 50% tra i genitori con decorrenza marzo 2022
9) Con vittoria di spese, spese generali, diritto e onorari di causa da porsi a carico del sig. che dovrà Controparte_1
provvedere a versarle direttamente all' Erario essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Treviso, rigettata ogni contraria e diversa pretesa: - In principalità, dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio RG. 7367/2019 pendente avanti il
Tribunale di Treviso, per sussistenza di previa cosa giudicata tra le parti, relativamente alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni
- In subordine, disporre l'affido condiviso della figlia minore nonché un assegno di mantenimento in favore di questa per l' importo di € 200,00 mensili a carico del sig. Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese
Per il Pubblico Ministero:
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2019, la signora chiedeva al Tribunale adìto la Parte_1
pronuncia della separazione personale dal marito con addebito allo stesso. Controparte_1
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28.01.1995, matrimonio non trascritto in Italia, e che dalla loro unione era nati tre figli: nata in [...], il [...], , Per_3 Per_1
nata a [...], il [...], e nata a [...], il [...]. Per_2
Il matrimonio, secondo la ricostruzione della ricorrente, entrava in crisi a causa dell'atteggiamento geloso e possessivo del marito che culminava nell'episodio verificatosi in data 17/12/2018, quando il sig. CP_1
prelevava la moglie, la conduceva in auto nella zona industriale di Quinto di Treviso e minacciava di ammazzarla se non gli avesse rivelato il nome del presunto amante, stringendole i polsi e afferrandola per la maglia.
Da quel momento, la signora iniziava a valutare la concreta possibilità di separarsi, anche CP_1
nell'interesse delle figlie.
Quando, nel gennaio 2019, il sig. iniziava ad entrare nella camera in cui dormivano la moglie e le CP_1
figlie, in piena notte, aprendo gli armadi e andando in cerca di uomini nascosti, la signora decideva CP_1
di allontanarsi da casa e di trasferirsi momentaneamente dal fratello insieme alle figlie minori. Il sig.
[...]
restava nella casa coniugale, ma da quel momento, cessava ogni frequentazione con le figlie CP_1
che si limitava ad episodi occasionali e per lo più telefonici. Dal gennaio 2019 il sig. non contribuiva in nessun modo al mantenimento delle figlie e della moglie. CP_1
Il conto corrente di cui i coniugi erano intestatari, avente alla data del 31.12.2018 un saldo attivo di €
14.000,00, veniva svuotato dal sig. che poi dirottava il proprio stipendio presso un nuovo conto. Da CP_1
diverse agenzie immobiliari la ricorrente veniva, inoltre, a sapere che il marito, a sua insaputa, aveva messo in vendita la casa familiare.
Preso atto dell'irreversibilità della crisi coniugale, la sig.ra in data 15.10.2019, adiva il Tribunale di CP_1
Treviso per chiedere la separazione giudiziale, la regolamentazione dell'affido delle figlie minori, il relativo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, sita a Treviso in via Canizzano n. 123/I, e la regolamentazione del diritto di visita del padre.
In esito alla prima udienza del 20/02/2020, a cui il resistente presenziava senza l'assistenza di un difensore, il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 02/03/2020 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa alla quale, conseguentemente assegnava la casa coniugale.
Incaricava i Servizi Sociali di predisporre un calendario di visite del padre alle figlie. Prevedeva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e l'assegno mensile di € Per_1 Per_2
500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Rigettava, infine, la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie e rinviava le parti per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore.
Medio tempore, il sig. in data 12/03/2020, promuoveva reclamo avanti alla Corte d'Appello di Venezia CP_1
avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Tribunale di Treviso, eccependo la sussistenza di previa cosa giudicata (ovvero l'esistenza tra le parti di una sentenza di divorzio straniera), in ragione della quale, il previa richiesta di sospensione dei provvedimenti provvisori, avanzava domanda di CP_1
rigetto delle domande tutte formulate dalla moglie, ritenendo che il Tribunale di Treviso non avesse ab origine la competenza a decidere su alcunché.
La Corte d'Appello di Venezia, con decreto del 27/05/2020, rigettava il reclamo evidenziando come il sig. non avesse dato prova alcuna della sussistenza di una sentenza straniera di divorzio. CP_1 All'udienza del 10/09/2020, preso atto dell'esito del reclamo, il G.I. respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti presidenziali, in quanto supportata da motivi già vagliati e rigettati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, e rinviava al 29/10/20, per la decisione relativa all'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dal ricorrente ex art. 156 c.c.
A tale udienza, il G.I. rigettava la richiesta di parte ricorrente ex art. 156 c.c., in difetto dei presupposti di legge, e, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviava la causa per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 28/04/21, in esito alla quale ammetteva i soli capitoli di prova di parte ricorrente e fissava per l'assunzione dei testi ammessi l'udienza del 19/01/22.
Assunte le prove testimoniali, il GI rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15/12/2022, in esito alle quali concedeva alle parti termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, mandava la causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 04/04/23 il Tribunale di Treviso, rilevato che il documento asseritamente equivalente ad una sentenza di divorzio straniera era stato prodotto dal resistente in lingua originale, privo di traduzione asseverata, impedendo la valutazione del giudice in ordine ad una eventuale litispendenza, rimetteva la causa in istruttoria e ordinava al sig. di depositare la traduzione asseverata del CP_1
documento.
In data 26.10.23 , il Tribunale, preso atto dell'intervenuto decesso del difensore del sig. CP_1
interrompeva il giudizio, prendeva atto dell'istanza di riassunzione e fissava nuova udienza per la prosecuzione all' 08/02/2024.
In data 07/02/2024, al sig. costituitosi con il nuovo difensore, veniva concesso nuovo termine fino CP_1
al 04/04/2024 per il deposito della documentazione tradotta ed asseverata già richiesta dal Tribunale.
Solo in data 14/06/2024, il resistente depositava la copia dell'equivalente attestato anagrafico/stato civile straniero e copia dell'asserita sentenza straniera, entrambe tradotte da un traduttore italiano.
All'udienza del 20/06/2024 parte attrice contestava il documento come prodotto in quanto privo di attestazione di provenienza dal Tribunale pronunciante;
eccepiva, inoltre, il difetto di veridicità della traduzione e dell'asseverazione in quanto provenienti da un professionista incaricato da parte resistente, in Italia. Parte attrice contestava infine l'assunto avversario secondo cui la ricorrente avrebbe presenziato all'udienza celebrata all'estero, smentito dalla produzione documentale del passaporto della sig.ra CP_1
che ne escludeva la presenza in Moldavia nel periodo in cui si è tenuta l'udienza. Parte resistente, per parte sua, insisteva nelle proprie conclusioni evidenziando la valenza comunitaria del certificato di divorzio.
Il GI, accogliendo la richiesta delle parti, rinviava, all'udienza del 3/10/2024, per la verifica dell'accordo conciliazione.
Con successiva ordinanza del 04/10/2024, il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, preso atto delle conclusioni così come precisate, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Della domanda di cessazione della materia del contendere per sussistenza di cosa giudicata tra le parti.
Parte resistente chiede, in principalità, al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel pendente giudizio, per sussistenza di previa cosa giudicata tra le parti, relativamente alla domanda di separazione ed alle correlate statuizioni.
A supporto della propria richiesta il sig. allega documento che attesterebbe la pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio da parte della competente per il distretto di Hîncești Persona_4
in Moldavia, intervenuta in data 27/12/2019, prima del provvedimento presidenziale del 2/3/2020 del
Tribunale di Treviso.
Secondo parte resistente, al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del presente procedimento era già pendente, avanti la il procedimento recante n. 2- 318/19, Persona_4
iscritto a ruolo in quel Tribunale in data 25 marzo 2019, e concernente «Desfacerea căsătoriei», ossia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_3 CP_2 Tutto ciò precluderebbe ogni pronuncia di separazione dei coniugi, essendo questa superata dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio della corte Moldava.
La signora assume di essere stata ignara della pendenza del giudizio straniero quando ha Parte_1
promosso il presente giudizio.
Ella non ha partecipato alle udienze, poiché il documento n. 14 prova che la signora non si Parte_1
è recata in Moldova nel 2019 né dopo, risalendo al 22.10.2018- 04.11.2018 il suo ultimo viaggio ivi fatto, come si evince dall'esame del passaporto prodotto. Il divorzio sarebbe invece stato pronunciato in data
13.01.2020 e la sentenza sarebbe del 13.02.2020.
Il resistente ha dichiarato di aver provveduto a notificare alla signora - residente e dimorante Parte_1
in Italia da oltre venti anni - l'atto di citazione avanti a “ (in Moldova) con una forma Persona_5
“equivalente ai pubblici proclami” (doc. 4 del resistente).
Si ritiene, però, che tale modalità di notifica abbia leso il diritto al contraddittorio di cui era titolare la sig.ra CP_1
Il sig. avrebbe dovuto notificare alla moglie in Italia e non in Moldavia il ricorso. CP_1
Che la signora viva ininterrottamente dal 1999 in Italia è circostanza che il sig. Parte_1 [...]
, in quanto coniuge convivente con la stessa sino a gennaio 2019, non poteva ignorare. Anche CP_1
dopo la separazione il sig. ha continuato ad avere conoscenza della dimora della signora CP_1 Parte_1
e delle figlie (ospiti presso il cognato del ricorrente in Treviso). Invero il sig. ha dichiarato in sede CP_1
presidenziale di aver visto (si intende dal gennaio 2019 al giorno della udienza presidenziale 20.02.2020) le figlie qualche volta, di avere dato loro qualche volta dei soldi (brevi manu) e di aver pure loro fatto la spesa (cfr verbale udienza presidenziale).
E' quindi da escludersi che il sig. non conoscesse il luogo in cui la moglie viveva al Controparte_1
momento della notifica all'estero di atti giudiziari.
Dall'esame del documento qualificato dal resistente come notifica equivalente a “pubblici proclami” emergerebbe che la signora sarebbe “domiciliata” in Ialoveni. Parte_1
Per le ragioni suddette il dato non corrisponde a verità. Nella fattispecie trova applicazione l' Accordo Bilaterale firmato a Roma il 07.12.2006 tra la Repubblica di Moldova e l' Italia (Accordo sottoscritto in Roma in data 07.12.2006 e ratificato con Legge 174/09 in materia di assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile).
In virtù di tale accordo, la notifica dell'atto giudiziario (con il quale controparte asserisce di aver promosso la causa di divorzio in Moldova avanti al avrebbe dovuto essere effettuata inviando Persona_5
l'atto alla resistente a mezzo dell' Autorità Centrale che, nel caso di specie, è rappresentata dal Ministero della Giustizia (italiano), così come disposto dall' art. 9 dell' accordo bilaterale, e non doveva pertanto essere notificato in Moldavia con una notifica in loco e con una modalità equivalente a quella per pubblici proclami.
Per tali ragioni la sentenza non può riconoscersi efficace dal nostro ordinamento, poiché il giudizio si è svolto in violazione dei principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa della convenuta non comparsa.
L'accordo bilaterale esistente tra Italia e Moldavia al titolo III - Riconoscimento ed esecuzione di sentenze
– e all'art. 17 comma 1 sub. B) prescrive che le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorità giudiziarie di ciascuna parte………sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra parte, alle seguenti condizioni: a) … b) Il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato .. secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata emessa.
La notifica dell'atto presupposto del giudizio e della decisione straniera non è stata eseguita correttamente.
Per essere considerata valida la notifica nei confronti della signora avrebbe dovuto essere Parte_1
richiesta all' Autorità Centrale – Ministero della Giustizia italiano.
La sentenza di divorzio straniera non può essere riconosciuta dallo Stato italiano anche alla luce dell'art. 64 della L. 218/95. La normativa europea non ha infatti alterato l'applicazione della Legge di diritto internazionale privato italiana in caso di riconoscimento di atti provenienti da stati non membri dell'Unione Europea. Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218 dedicato a “efficacia di sentenze e atti stranieri” ne esplica la disciplina negli articoli dal 64 al 71. L'articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
….”.
La sentenza straniera non può quindi essere riconosciuta.
Della separazione personale dei coniugi
Va premesso che le parti hanno la cittadinanza italiana.
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente anche in occasione dell'udienza presidenziale, l'allontanamento della sig.ra dalla casa CP_1
familiare per motivi di impossibilità di convivenza, senza che il marito abbia mai ripreso regolari contatti con la famiglia ed il suo disinteresse per le sorti delle figlie e della moglie, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Della domanda di addebito
La ricorrente ha formulato domanda di addebito al marito della separazione, fondata su asserite gravi violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio.
La ricorrente prone alla base della propria domanda condotte minacciose e persecutorie del marito.
Ella espone che in data 17 dicembre 2018, il sig. ha prelevato la moglie, l'ha condotta nella zona CP_1
industriale di Quinto di Treviso e ha iniziato a minacciarle di ammazzarla se non gli avesse rivelato il nome del suo presunto amante stringendole i polsi e afferrandola per la maglia.
Tale episodio è stato confermato dalla figlia in sede testimoniale. Successivamente la moglie si è trasferita a dormire in camera delle figlie e lì la notte si presentava il marito cercando presunti amanti.
Anche tali circostanze sono state confermate dalla teste.
La situazione era divenuta intollerabile, tanto che madre e figlie si sono trasferite dal fratello della prima e successivamente, in data 15.10.19, la sig.ra ha depositato ricorso per separazione. CP_1
Il nesso di causa tra le condotte tenute dal marito e la crisi coniugale deve essere riconosciuto.
In tema di addebito della separazione, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio.
Ritiene il Collegio che tale prova sia stata raggiunta nel corso del procedimento e che la domanda di addebito possa essere, pertanto, accolta.
Dell'affidamento della minor della sua collocazione e del regime di visita da parte Per_2
del padre.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore si ritiene che, nonostante le previsioni Per_2
della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_2
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse morale e materiale dimostrato dal signor nel CP_1
corso degli ultimi anni. Egli, infatti, non ha mai curato i contatti con la ragazza e non ha mai contribuito al mantenimento della stessa.
Afferma il resistente che l'ultima relazione dei Servizi Sociali è risalente nel tempo e che, per tale motivo, non potrebbe essere presa in considerazione per valutare fondare esclusivo della minore. Orbene, la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che indice del disinteresse di un genitore, idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo, può ravvisarsi nella totale inadempienza all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nonché nell'esercizio in modo discontinuo del diritto di visita (ex multis: Cass. civ, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Entrambi tali comportamenti appaiono pregiudizievoli nei confronti dei figli, in quanto atti ad incidere negativamente sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, ma – ancora di più – sotto il profilo morale, essendo sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli.
In realtà il padre non ha in alcun modo dimostrato che il suo rapporto con la figlia sia mutato dal tempo dell'ultima relazione dei Servizi Sociali.
Egli non la vede, né se ne occupa.
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di Per_2
Pertanto, deve confermarsi l'affido in via esclusiva alla signora della minore, già disposto Parte_1
con i provvedimenti presidenziali.
Per quanto riguarda le modalità di visita della figlia da parte del signor questo Collegio ritiene che CP_1
– ove il resistente manifesti la sua volontà di incontrare la figlia – ciò possa avvenire compatibilmente con gli impegni di ed, in ragione della sua età, nei tempi e nei modi con la stessa concordati. Per_2
Del contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre.
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Il signor lavora con contratto a tempo indeterminato per la soc. Superbeton Spa e ha prodotto il CP_1
CUD 2024 per anno di imposta 2023, che attesta un reddito imponibile lordo annuo di 25.000,00 circa.
Disposto il regime di affido con l'esclusiva permanenza della minore presso la madre e visti i precari redditi della signora (che svolge saltuariamente lavori di collaborazione domestica), il Tribunale CP_1
stima equo porre a carico del resistente il contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento di ciascuna figlia, minorenne e , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, oltre al Per_2 Per_1
50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Della domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
L'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Deve, pertanto, procedersi ad una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge e, una volta accertato lo squilibrio economico, per la determinazione dell'importo dovrà tenersi conto – ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. – delle circostanze e dei redditi dell'obbligato. Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia, l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, la valutazione in merito all'an e al quantum del diritto in capo alla signora ad CP_1
ottenere un mantenimento dal marito non può prescindere dalla considerazione che la stessa è attualmente priva di un impiego stabile. Ella, tuttavia, è giovane e dotata di una propria capacità lavorativa, poiché svolge saltuariamente l'attività di collaboratrice domestica. Ha certamente la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, considerata anche l'età delle figlie, che non richiede un accudimento da parte della madre.
Per tali ragioni, il Collegio non ravvede i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente che deve, pertanto, essere rigettata.
Dell'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori ma anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Per tale ragione, ritenuta la convivenza di con la madre, la casa coniugale sita a Treviso (TV), Per_2
in via Canizzano n. 123/I, deve essere assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi. Parte_1
Delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con la precisazione che la signora è Parte_1
ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugatisi in data Parte_1 Controparte_1
28.01.1995 in Ciuciuleni Hincesti - Moldavia, atto non trascritto in Italia;
2) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
3) affida in via esclusiva la minore alla madre con collocazione presso la Persona_6 Parte_1
stessa;
4) dispone che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con la figlia, ciò avvenga compatibilmente con i desideri di e gli impegni della stessa;
Per_2
5) pone a carico di l'obbligo di versare ad la somma mensile di € 300,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna figlia (per un totale di 600 euro), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
l'assegno unico sarà
percepito dalla sig.ra per l'intero importo;
Parte_1
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50%, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso;
8) assegna la casa coniugale ad affinché vi abiti con la figlia Parte_1 Per_2
9) rigetta la domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del marito;
10) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.500,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
11) ordina le annotazioni di legge.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 28.1.24
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 7367/2019, promosso con ricorso depositato in data 11.10.2019 da:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Palmieri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Ortazzo 21/a;
- ricorrente - contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Marini, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.2.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a
Treviso, in Strada Castellana n. 86
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 00.00.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
1) pronunciare la separazione coniugale tra le parti con addebito di colpa in capo al sig. per le ragioni Controparte_1
esposte in atti;
2) Disporre l'affido esclusivo delle figlie (quasi maggiorenne) e ancora minore alla madre con stabile Per_1 Per_2
residenza presso la stessa;
3) Assegnare la casa familiare sita in Treviso (TV), via Canizzano n. 123/I, con tutti gli arredi e corredi, alla signora
affinchè vi continui ad abitare con le figlie;
Parte_1
4) Disporre che il sig. possa vedere e stare con le figlie senza la necessità di intervento da parte del Controparte_1
Servizio Sociale secondo i tempi e le modalità richieste/ accettate dalle stesse figlie. In punto si dà atto che nell'ultimo anno le figlie hanno accettato – diversamente dal passato- di incontrare, seppur per tempi ristretti ed in occasione di ricorrenze, il padre
5) Disporre che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie Controparte_1 Parte_2
la somma mensile di € 350,00 ciascuno (ovvero complessivi € 700,00 mensili) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
CP_ 6) Disporre che il sig. concorra (sia anticipandole sia rimborsandole) alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie nella misura del 50%. Tali spese verranno individuate e regolamentate tenuto conto di quanto stabilito dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso.
In subordine
CP_ 5-6) Disporre che il sig. versi in uno alla madre la somma di € 450,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario per ciascuna figlia, importo da intendersi pure e già comprensivo di quota parte di spese straordinarie
7) Disporre un contributo al mantenimento della moglie, , di € 150,00 Parte_1
8) Assegno Unico 100 % dalla madre. In subordine Assegno Unico al 50% tra i genitori con decorrenza marzo 2022
9) Con vittoria di spese, spese generali, diritto e onorari di causa da porsi a carico del sig. che dovrà Controparte_1
provvedere a versarle direttamente all' Erario essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Treviso, rigettata ogni contraria e diversa pretesa: - In principalità, dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio RG. 7367/2019 pendente avanti il
Tribunale di Treviso, per sussistenza di previa cosa giudicata tra le parti, relativamente alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni
- In subordine, disporre l'affido condiviso della figlia minore nonché un assegno di mantenimento in favore di questa per l' importo di € 200,00 mensili a carico del sig. Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese
Per il Pubblico Ministero:
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2019, la signora chiedeva al Tribunale adìto la Parte_1
pronuncia della separazione personale dal marito con addebito allo stesso. Controparte_1
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28.01.1995, matrimonio non trascritto in Italia, e che dalla loro unione era nati tre figli: nata in [...], il [...], , Per_3 Per_1
nata a [...], il [...], e nata a [...], il [...]. Per_2
Il matrimonio, secondo la ricostruzione della ricorrente, entrava in crisi a causa dell'atteggiamento geloso e possessivo del marito che culminava nell'episodio verificatosi in data 17/12/2018, quando il sig. CP_1
prelevava la moglie, la conduceva in auto nella zona industriale di Quinto di Treviso e minacciava di ammazzarla se non gli avesse rivelato il nome del presunto amante, stringendole i polsi e afferrandola per la maglia.
Da quel momento, la signora iniziava a valutare la concreta possibilità di separarsi, anche CP_1
nell'interesse delle figlie.
Quando, nel gennaio 2019, il sig. iniziava ad entrare nella camera in cui dormivano la moglie e le CP_1
figlie, in piena notte, aprendo gli armadi e andando in cerca di uomini nascosti, la signora decideva CP_1
di allontanarsi da casa e di trasferirsi momentaneamente dal fratello insieme alle figlie minori. Il sig.
[...]
restava nella casa coniugale, ma da quel momento, cessava ogni frequentazione con le figlie CP_1
che si limitava ad episodi occasionali e per lo più telefonici. Dal gennaio 2019 il sig. non contribuiva in nessun modo al mantenimento delle figlie e della moglie. CP_1
Il conto corrente di cui i coniugi erano intestatari, avente alla data del 31.12.2018 un saldo attivo di €
14.000,00, veniva svuotato dal sig. che poi dirottava il proprio stipendio presso un nuovo conto. Da CP_1
diverse agenzie immobiliari la ricorrente veniva, inoltre, a sapere che il marito, a sua insaputa, aveva messo in vendita la casa familiare.
Preso atto dell'irreversibilità della crisi coniugale, la sig.ra in data 15.10.2019, adiva il Tribunale di CP_1
Treviso per chiedere la separazione giudiziale, la regolamentazione dell'affido delle figlie minori, il relativo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, sita a Treviso in via Canizzano n. 123/I, e la regolamentazione del diritto di visita del padre.
In esito alla prima udienza del 20/02/2020, a cui il resistente presenziava senza l'assistenza di un difensore, il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 02/03/2020 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa alla quale, conseguentemente assegnava la casa coniugale.
Incaricava i Servizi Sociali di predisporre un calendario di visite del padre alle figlie. Prevedeva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e l'assegno mensile di € Per_1 Per_2
500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Rigettava, infine, la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie e rinviava le parti per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore.
Medio tempore, il sig. in data 12/03/2020, promuoveva reclamo avanti alla Corte d'Appello di Venezia CP_1
avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Tribunale di Treviso, eccependo la sussistenza di previa cosa giudicata (ovvero l'esistenza tra le parti di una sentenza di divorzio straniera), in ragione della quale, il previa richiesta di sospensione dei provvedimenti provvisori, avanzava domanda di CP_1
rigetto delle domande tutte formulate dalla moglie, ritenendo che il Tribunale di Treviso non avesse ab origine la competenza a decidere su alcunché.
La Corte d'Appello di Venezia, con decreto del 27/05/2020, rigettava il reclamo evidenziando come il sig. non avesse dato prova alcuna della sussistenza di una sentenza straniera di divorzio. CP_1 All'udienza del 10/09/2020, preso atto dell'esito del reclamo, il G.I. respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti presidenziali, in quanto supportata da motivi già vagliati e rigettati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, e rinviava al 29/10/20, per la decisione relativa all'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dal ricorrente ex art. 156 c.c.
A tale udienza, il G.I. rigettava la richiesta di parte ricorrente ex art. 156 c.c., in difetto dei presupposti di legge, e, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviava la causa per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 28/04/21, in esito alla quale ammetteva i soli capitoli di prova di parte ricorrente e fissava per l'assunzione dei testi ammessi l'udienza del 19/01/22.
Assunte le prove testimoniali, il GI rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15/12/2022, in esito alle quali concedeva alle parti termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, mandava la causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 04/04/23 il Tribunale di Treviso, rilevato che il documento asseritamente equivalente ad una sentenza di divorzio straniera era stato prodotto dal resistente in lingua originale, privo di traduzione asseverata, impedendo la valutazione del giudice in ordine ad una eventuale litispendenza, rimetteva la causa in istruttoria e ordinava al sig. di depositare la traduzione asseverata del CP_1
documento.
In data 26.10.23 , il Tribunale, preso atto dell'intervenuto decesso del difensore del sig. CP_1
interrompeva il giudizio, prendeva atto dell'istanza di riassunzione e fissava nuova udienza per la prosecuzione all' 08/02/2024.
In data 07/02/2024, al sig. costituitosi con il nuovo difensore, veniva concesso nuovo termine fino CP_1
al 04/04/2024 per il deposito della documentazione tradotta ed asseverata già richiesta dal Tribunale.
Solo in data 14/06/2024, il resistente depositava la copia dell'equivalente attestato anagrafico/stato civile straniero e copia dell'asserita sentenza straniera, entrambe tradotte da un traduttore italiano.
All'udienza del 20/06/2024 parte attrice contestava il documento come prodotto in quanto privo di attestazione di provenienza dal Tribunale pronunciante;
eccepiva, inoltre, il difetto di veridicità della traduzione e dell'asseverazione in quanto provenienti da un professionista incaricato da parte resistente, in Italia. Parte attrice contestava infine l'assunto avversario secondo cui la ricorrente avrebbe presenziato all'udienza celebrata all'estero, smentito dalla produzione documentale del passaporto della sig.ra CP_1
che ne escludeva la presenza in Moldavia nel periodo in cui si è tenuta l'udienza. Parte resistente, per parte sua, insisteva nelle proprie conclusioni evidenziando la valenza comunitaria del certificato di divorzio.
Il GI, accogliendo la richiesta delle parti, rinviava, all'udienza del 3/10/2024, per la verifica dell'accordo conciliazione.
Con successiva ordinanza del 04/10/2024, il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, preso atto delle conclusioni così come precisate, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Della domanda di cessazione della materia del contendere per sussistenza di cosa giudicata tra le parti.
Parte resistente chiede, in principalità, al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel pendente giudizio, per sussistenza di previa cosa giudicata tra le parti, relativamente alla domanda di separazione ed alle correlate statuizioni.
A supporto della propria richiesta il sig. allega documento che attesterebbe la pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio da parte della competente per il distretto di Hîncești Persona_4
in Moldavia, intervenuta in data 27/12/2019, prima del provvedimento presidenziale del 2/3/2020 del
Tribunale di Treviso.
Secondo parte resistente, al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del presente procedimento era già pendente, avanti la il procedimento recante n. 2- 318/19, Persona_4
iscritto a ruolo in quel Tribunale in data 25 marzo 2019, e concernente «Desfacerea căsătoriei», ossia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_3 CP_2 Tutto ciò precluderebbe ogni pronuncia di separazione dei coniugi, essendo questa superata dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio della corte Moldava.
La signora assume di essere stata ignara della pendenza del giudizio straniero quando ha Parte_1
promosso il presente giudizio.
Ella non ha partecipato alle udienze, poiché il documento n. 14 prova che la signora non si Parte_1
è recata in Moldova nel 2019 né dopo, risalendo al 22.10.2018- 04.11.2018 il suo ultimo viaggio ivi fatto, come si evince dall'esame del passaporto prodotto. Il divorzio sarebbe invece stato pronunciato in data
13.01.2020 e la sentenza sarebbe del 13.02.2020.
Il resistente ha dichiarato di aver provveduto a notificare alla signora - residente e dimorante Parte_1
in Italia da oltre venti anni - l'atto di citazione avanti a “ (in Moldova) con una forma Persona_5
“equivalente ai pubblici proclami” (doc. 4 del resistente).
Si ritiene, però, che tale modalità di notifica abbia leso il diritto al contraddittorio di cui era titolare la sig.ra CP_1
Il sig. avrebbe dovuto notificare alla moglie in Italia e non in Moldavia il ricorso. CP_1
Che la signora viva ininterrottamente dal 1999 in Italia è circostanza che il sig. Parte_1 [...]
, in quanto coniuge convivente con la stessa sino a gennaio 2019, non poteva ignorare. Anche CP_1
dopo la separazione il sig. ha continuato ad avere conoscenza della dimora della signora CP_1 Parte_1
e delle figlie (ospiti presso il cognato del ricorrente in Treviso). Invero il sig. ha dichiarato in sede CP_1
presidenziale di aver visto (si intende dal gennaio 2019 al giorno della udienza presidenziale 20.02.2020) le figlie qualche volta, di avere dato loro qualche volta dei soldi (brevi manu) e di aver pure loro fatto la spesa (cfr verbale udienza presidenziale).
E' quindi da escludersi che il sig. non conoscesse il luogo in cui la moglie viveva al Controparte_1
momento della notifica all'estero di atti giudiziari.
Dall'esame del documento qualificato dal resistente come notifica equivalente a “pubblici proclami” emergerebbe che la signora sarebbe “domiciliata” in Ialoveni. Parte_1
Per le ragioni suddette il dato non corrisponde a verità. Nella fattispecie trova applicazione l' Accordo Bilaterale firmato a Roma il 07.12.2006 tra la Repubblica di Moldova e l' Italia (Accordo sottoscritto in Roma in data 07.12.2006 e ratificato con Legge 174/09 in materia di assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile).
In virtù di tale accordo, la notifica dell'atto giudiziario (con il quale controparte asserisce di aver promosso la causa di divorzio in Moldova avanti al avrebbe dovuto essere effettuata inviando Persona_5
l'atto alla resistente a mezzo dell' Autorità Centrale che, nel caso di specie, è rappresentata dal Ministero della Giustizia (italiano), così come disposto dall' art. 9 dell' accordo bilaterale, e non doveva pertanto essere notificato in Moldavia con una notifica in loco e con una modalità equivalente a quella per pubblici proclami.
Per tali ragioni la sentenza non può riconoscersi efficace dal nostro ordinamento, poiché il giudizio si è svolto in violazione dei principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa della convenuta non comparsa.
L'accordo bilaterale esistente tra Italia e Moldavia al titolo III - Riconoscimento ed esecuzione di sentenze
– e all'art. 17 comma 1 sub. B) prescrive che le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorità giudiziarie di ciascuna parte………sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra parte, alle seguenti condizioni: a) … b) Il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato .. secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata emessa.
La notifica dell'atto presupposto del giudizio e della decisione straniera non è stata eseguita correttamente.
Per essere considerata valida la notifica nei confronti della signora avrebbe dovuto essere Parte_1
richiesta all' Autorità Centrale – Ministero della Giustizia italiano.
La sentenza di divorzio straniera non può essere riconosciuta dallo Stato italiano anche alla luce dell'art. 64 della L. 218/95. La normativa europea non ha infatti alterato l'applicazione della Legge di diritto internazionale privato italiana in caso di riconoscimento di atti provenienti da stati non membri dell'Unione Europea. Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218 dedicato a “efficacia di sentenze e atti stranieri” ne esplica la disciplina negli articoli dal 64 al 71. L'articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
….”.
La sentenza straniera non può quindi essere riconosciuta.
Della separazione personale dei coniugi
Va premesso che le parti hanno la cittadinanza italiana.
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente anche in occasione dell'udienza presidenziale, l'allontanamento della sig.ra dalla casa CP_1
familiare per motivi di impossibilità di convivenza, senza che il marito abbia mai ripreso regolari contatti con la famiglia ed il suo disinteresse per le sorti delle figlie e della moglie, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Della domanda di addebito
La ricorrente ha formulato domanda di addebito al marito della separazione, fondata su asserite gravi violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio.
La ricorrente prone alla base della propria domanda condotte minacciose e persecutorie del marito.
Ella espone che in data 17 dicembre 2018, il sig. ha prelevato la moglie, l'ha condotta nella zona CP_1
industriale di Quinto di Treviso e ha iniziato a minacciarle di ammazzarla se non gli avesse rivelato il nome del suo presunto amante stringendole i polsi e afferrandola per la maglia.
Tale episodio è stato confermato dalla figlia in sede testimoniale. Successivamente la moglie si è trasferita a dormire in camera delle figlie e lì la notte si presentava il marito cercando presunti amanti.
Anche tali circostanze sono state confermate dalla teste.
La situazione era divenuta intollerabile, tanto che madre e figlie si sono trasferite dal fratello della prima e successivamente, in data 15.10.19, la sig.ra ha depositato ricorso per separazione. CP_1
Il nesso di causa tra le condotte tenute dal marito e la crisi coniugale deve essere riconosciuto.
In tema di addebito della separazione, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio.
Ritiene il Collegio che tale prova sia stata raggiunta nel corso del procedimento e che la domanda di addebito possa essere, pertanto, accolta.
Dell'affidamento della minor della sua collocazione e del regime di visita da parte Per_2
del padre.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore si ritiene che, nonostante le previsioni Per_2
della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_2
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse morale e materiale dimostrato dal signor nel CP_1
corso degli ultimi anni. Egli, infatti, non ha mai curato i contatti con la ragazza e non ha mai contribuito al mantenimento della stessa.
Afferma il resistente che l'ultima relazione dei Servizi Sociali è risalente nel tempo e che, per tale motivo, non potrebbe essere presa in considerazione per valutare fondare esclusivo della minore. Orbene, la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che indice del disinteresse di un genitore, idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo, può ravvisarsi nella totale inadempienza all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nonché nell'esercizio in modo discontinuo del diritto di visita (ex multis: Cass. civ, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Entrambi tali comportamenti appaiono pregiudizievoli nei confronti dei figli, in quanto atti ad incidere negativamente sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, ma – ancora di più – sotto il profilo morale, essendo sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli.
In realtà il padre non ha in alcun modo dimostrato che il suo rapporto con la figlia sia mutato dal tempo dell'ultima relazione dei Servizi Sociali.
Egli non la vede, né se ne occupa.
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di Per_2
Pertanto, deve confermarsi l'affido in via esclusiva alla signora della minore, già disposto Parte_1
con i provvedimenti presidenziali.
Per quanto riguarda le modalità di visita della figlia da parte del signor questo Collegio ritiene che CP_1
– ove il resistente manifesti la sua volontà di incontrare la figlia – ciò possa avvenire compatibilmente con gli impegni di ed, in ragione della sua età, nei tempi e nei modi con la stessa concordati. Per_2
Del contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre.
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Il signor lavora con contratto a tempo indeterminato per la soc. Superbeton Spa e ha prodotto il CP_1
CUD 2024 per anno di imposta 2023, che attesta un reddito imponibile lordo annuo di 25.000,00 circa.
Disposto il regime di affido con l'esclusiva permanenza della minore presso la madre e visti i precari redditi della signora (che svolge saltuariamente lavori di collaborazione domestica), il Tribunale CP_1
stima equo porre a carico del resistente il contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento di ciascuna figlia, minorenne e , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, oltre al Per_2 Per_1
50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Della domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
L'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Deve, pertanto, procedersi ad una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge e, una volta accertato lo squilibrio economico, per la determinazione dell'importo dovrà tenersi conto – ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. – delle circostanze e dei redditi dell'obbligato. Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia, l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, la valutazione in merito all'an e al quantum del diritto in capo alla signora ad CP_1
ottenere un mantenimento dal marito non può prescindere dalla considerazione che la stessa è attualmente priva di un impiego stabile. Ella, tuttavia, è giovane e dotata di una propria capacità lavorativa, poiché svolge saltuariamente l'attività di collaboratrice domestica. Ha certamente la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, considerata anche l'età delle figlie, che non richiede un accudimento da parte della madre.
Per tali ragioni, il Collegio non ravvede i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente che deve, pertanto, essere rigettata.
Dell'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori ma anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Per tale ragione, ritenuta la convivenza di con la madre, la casa coniugale sita a Treviso (TV), Per_2
in via Canizzano n. 123/I, deve essere assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi. Parte_1
Delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con la precisazione che la signora è Parte_1
ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugatisi in data Parte_1 Controparte_1
28.01.1995 in Ciuciuleni Hincesti - Moldavia, atto non trascritto in Italia;
2) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
3) affida in via esclusiva la minore alla madre con collocazione presso la Persona_6 Parte_1
stessa;
4) dispone che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con la figlia, ciò avvenga compatibilmente con i desideri di e gli impegni della stessa;
Per_2
5) pone a carico di l'obbligo di versare ad la somma mensile di € 300,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna figlia (per un totale di 600 euro), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
l'assegno unico sarà
percepito dalla sig.ra per l'intero importo;
Parte_1
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50%, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso;
8) assegna la casa coniugale ad affinché vi abiti con la figlia Parte_1 Per_2
9) rigetta la domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del marito;
10) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.500,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
11) ordina le annotazioni di legge.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 28.1.24
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi