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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2024, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 12284/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale, nella persona del giudice Andrea Giovanni Melani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12284/2023 promossa da
(c.f. , difeso dall'avvocato Stefano Afrune, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, via A. Aleardi, n. 19 ricorrente contro
(c.f. , nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliato presso l'ufficio della medesima, in Brescia, via Santa Caterina, n. 6 convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 18 ottobre Parte_1
2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato l'11 ottobre 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , rappresentando di essere stato titolare del permesso Controparte_1 di soggiorno per asilo, in quanto derivato, per la minore età, dallo status di rifugiato dei genitori, e chiedendo la condanna del convenuto al rinnovo del permesso medesimo.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le difese avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
4. Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 18 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
1 ***
La domanda non è fondata. Il ricorrente ha allegato di essere giunto in Italia da minorenne e che ai genitori è stato riconosciuto lo status di rifugiato nel 2012 (cfr. anche doc. n. 7 fasc. ric.). Egli ha altresì aggiunto di avere ottenuto il permesso di soggiorno per asilo e di averne chiesto il rinnovo con istanza, ad esempio, del 15 luglio 2014. Dall'istanza menzionata, si evince chiaramente che la pretesa era quella del rilascio del permesso di soggiorno per asilo derivato da quello della madre, in ragione della minore età [«nell'istanza di Protezione internazionale (…) il mio genitore ha chiesto il riconoscimento anche per lo scrivente», doc. n. 1 fasc. ric.]; tanto è vero che nell'istanza medesima si è richiesto alla commissione territoriale competente di accertare lo status di rifugiato “originario” in caso di non rilascio del permesso (ibidem). Ciò considerato e come si desume dal preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo, è da ritenersi accertato che il ricorrente ha goduto dello status di rifugiato derivato da quello del genitore [artt. 6, co. 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 22, commi 2 e 3, 2, co. 1, l. l), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251]. Nella nota scritta del 18 ottobre 2024, il ricorrente ha dedotto «l'esistenza del permesso di soggiorno per asilo già riconosciuto […] in forza del provvedimento della C.T competente […] che riconosceva lo status di rifugiato singolarmente ai componenti della famiglia del ricorrente e allo stesso» (p. 1). L'assunto, secondo cui il ricorrente avrebbe ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo originario, si pone in contraddizione con la difesa successiva, secondo cui egli «[a] titolo derivativo ha già ottenuto riconoscimento dello status» (ibidem), e con quella contenuta nell'atto introduttivo, a mente della quale «i genitori sono rifugiati a titolo originario e i figli esposti e vittime di fatti di violenza s[ono] stati considerati come rifugiati a titolo derivativo» (p. 7; v. anche le difese in diritto, tutte inerenti alla posizione del minore). Che quest'ultimo enunciato corrisponda al vero si spiega non solo per le emergenze di cui sopra, ma anche per la totale assenza di prova del dato contrario. Da un lato, il ricorrente non ha provato, previa precisa allegazione, l'emissione di un provvedimento della commissione territoriale competente, e, dall'altro lato, il permesso di soggiorno scaduto il 18 aprile 2023 reca la ragione del permesso con l'espressione
“asilo” (doc. n. 1 nota ric. 18 ottobre 2024) ed è chiaramente muta sulla qualificazione, originaria o derivata, dello status. In sintesi, l'istanza proposta dal ricorrente il 17 gennaio 2023, giusta sua allegazione, ha per oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo derivato dallo status dei genitori. Pertanto, non si può parlare di revoca dello status di rifugiato (perché mai riconosciuto in modo diretto). Come eccepito dal convenuto, in realtà, non è stato adottato alcun provvedimento, con conseguente pendenza del procedimento. Il ricorrente non ha provato il contrario, considerato che il documento prodotto sub 4), contrariamente a quanto allegato dal ricorrente stesso, non contiene il provvedimento,
2 ma soltanto la notizia di prossima definizione del procedimento. L'interesse ad agire del ricorrente, ex art. 100 c.p.c., appare attualizzato dalle difese del convenuto, contrarie al rinnovo. Nel merito, la posizione assunta dal convenuto è convincente. Nel momento in cui il ricorrente ha formulato (l'ultima) istanza di rinnovo, egli era già maggiorenne e pertanto non può più avvalersi dell'estensione della protezione, atteso che l'art. 2, co. 1, lett. l), d.lgs. n. 251/2007 annovera tra i familiari beneficiari il coniuge, il figlio minore, il genitore o il tutore del minore. Inoltre, se si considera che il convenuto ha allegato che i genitori del ricorrente hanno acquistato la cittadinanza italiana (p. 2 comp. cost.), enunciato non contestato dal ricorrente, è evidente che la parte non potrà più avvalersi di uno status altrui, quello di rifugiato, venuto meno per l'acquisto di quello di cittadino. Il ricorrente potrà allora ottenere un titolo di soggiorno sulla base di altre ragioni, come suggerito dal convenuto.
***
Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., sez. III^, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473). Il ricorrente è soccombente formale e totale. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, di cui ne è indice la semplicità dell'attività assertiva e probatoria, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale (valore indeterminabile-complessità bassa), limitatamente alle prime due fasi, atteso che il convenuto non ha svolto attività riconducibili alle altre due fasi (istruttoria e decisionale). Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3 Brescia, 20 novembre 2024
Il giudice
Andrea Giovanni Melani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale, nella persona del giudice Andrea Giovanni Melani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12284/2023 promossa da
(c.f. , difeso dall'avvocato Stefano Afrune, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, via A. Aleardi, n. 19 ricorrente contro
(c.f. , nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliato presso l'ufficio della medesima, in Brescia, via Santa Caterina, n. 6 convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 18 ottobre Parte_1
2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato l'11 ottobre 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , rappresentando di essere stato titolare del permesso Controparte_1 di soggiorno per asilo, in quanto derivato, per la minore età, dallo status di rifugiato dei genitori, e chiedendo la condanna del convenuto al rinnovo del permesso medesimo.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le difese avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
4. Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 18 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
1 ***
La domanda non è fondata. Il ricorrente ha allegato di essere giunto in Italia da minorenne e che ai genitori è stato riconosciuto lo status di rifugiato nel 2012 (cfr. anche doc. n. 7 fasc. ric.). Egli ha altresì aggiunto di avere ottenuto il permesso di soggiorno per asilo e di averne chiesto il rinnovo con istanza, ad esempio, del 15 luglio 2014. Dall'istanza menzionata, si evince chiaramente che la pretesa era quella del rilascio del permesso di soggiorno per asilo derivato da quello della madre, in ragione della minore età [«nell'istanza di Protezione internazionale (…) il mio genitore ha chiesto il riconoscimento anche per lo scrivente», doc. n. 1 fasc. ric.]; tanto è vero che nell'istanza medesima si è richiesto alla commissione territoriale competente di accertare lo status di rifugiato “originario” in caso di non rilascio del permesso (ibidem). Ciò considerato e come si desume dal preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo, è da ritenersi accertato che il ricorrente ha goduto dello status di rifugiato derivato da quello del genitore [artt. 6, co. 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 22, commi 2 e 3, 2, co. 1, l. l), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251]. Nella nota scritta del 18 ottobre 2024, il ricorrente ha dedotto «l'esistenza del permesso di soggiorno per asilo già riconosciuto […] in forza del provvedimento della C.T competente […] che riconosceva lo status di rifugiato singolarmente ai componenti della famiglia del ricorrente e allo stesso» (p. 1). L'assunto, secondo cui il ricorrente avrebbe ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo originario, si pone in contraddizione con la difesa successiva, secondo cui egli «[a] titolo derivativo ha già ottenuto riconoscimento dello status» (ibidem), e con quella contenuta nell'atto introduttivo, a mente della quale «i genitori sono rifugiati a titolo originario e i figli esposti e vittime di fatti di violenza s[ono] stati considerati come rifugiati a titolo derivativo» (p. 7; v. anche le difese in diritto, tutte inerenti alla posizione del minore). Che quest'ultimo enunciato corrisponda al vero si spiega non solo per le emergenze di cui sopra, ma anche per la totale assenza di prova del dato contrario. Da un lato, il ricorrente non ha provato, previa precisa allegazione, l'emissione di un provvedimento della commissione territoriale competente, e, dall'altro lato, il permesso di soggiorno scaduto il 18 aprile 2023 reca la ragione del permesso con l'espressione
“asilo” (doc. n. 1 nota ric. 18 ottobre 2024) ed è chiaramente muta sulla qualificazione, originaria o derivata, dello status. In sintesi, l'istanza proposta dal ricorrente il 17 gennaio 2023, giusta sua allegazione, ha per oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo derivato dallo status dei genitori. Pertanto, non si può parlare di revoca dello status di rifugiato (perché mai riconosciuto in modo diretto). Come eccepito dal convenuto, in realtà, non è stato adottato alcun provvedimento, con conseguente pendenza del procedimento. Il ricorrente non ha provato il contrario, considerato che il documento prodotto sub 4), contrariamente a quanto allegato dal ricorrente stesso, non contiene il provvedimento,
2 ma soltanto la notizia di prossima definizione del procedimento. L'interesse ad agire del ricorrente, ex art. 100 c.p.c., appare attualizzato dalle difese del convenuto, contrarie al rinnovo. Nel merito, la posizione assunta dal convenuto è convincente. Nel momento in cui il ricorrente ha formulato (l'ultima) istanza di rinnovo, egli era già maggiorenne e pertanto non può più avvalersi dell'estensione della protezione, atteso che l'art. 2, co. 1, lett. l), d.lgs. n. 251/2007 annovera tra i familiari beneficiari il coniuge, il figlio minore, il genitore o il tutore del minore. Inoltre, se si considera che il convenuto ha allegato che i genitori del ricorrente hanno acquistato la cittadinanza italiana (p. 2 comp. cost.), enunciato non contestato dal ricorrente, è evidente che la parte non potrà più avvalersi di uno status altrui, quello di rifugiato, venuto meno per l'acquisto di quello di cittadino. Il ricorrente potrà allora ottenere un titolo di soggiorno sulla base di altre ragioni, come suggerito dal convenuto.
***
Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., sez. III^, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473). Il ricorrente è soccombente formale e totale. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, di cui ne è indice la semplicità dell'attività assertiva e probatoria, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale (valore indeterminabile-complessità bassa), limitatamente alle prime due fasi, atteso che il convenuto non ha svolto attività riconducibili alle altre due fasi (istruttoria e decisionale). Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3 Brescia, 20 novembre 2024
Il giudice
Andrea Giovanni Melani
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